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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1003/2018
Udienza del 28/05/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1003/2018 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Pitaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Cosentino
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: rapporto di lavoro a tempo determinato – conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 5 D.
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 1003/2018
Lgs. n. 368/2001) – accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto (artt. 2094 e 2126 cod. civ.).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/05/2018, ha Parte_1 dedotto:
- di aver lavorato in maniera ininterrotta e continuativa alle dipendenze della Società resistente gratuitamente e senza alcun rapporto contrattuale formale, eccetto che per brevi e contingentati periodi di tempo (come sarà meglio esplicitato nel prosieguo), dal mese di aprile 2012 al 15 marzo 2018, con le mansioni di
“operatore fiscale”, ottenendo in cambio la mera promessa di essere un giorno assunto a tempo indeterminato;
- che, in particolare, il rapporto di lavoro aveva avuto inizio nel mese di aprile 2012, allorquando il direttore regionale del Org_1
, , lo incaricò verbalmente di occuparsi
[...] Persona_1
Orga della gestione della sede del sita in Girifalco e, in particolare, di svolgere la mansione di operatore fiscale, con la promessa verbale che di lì a breve sarebbe stato “regolarizzato” e assunto a tempo indeterminato;
- che nel periodo compreso tra il mese di aprile 2012 e il mese di marzo 2013 aveva prestato la propria attività lavorativa part time, per 20 ore settimanali, alle dipendenze del , Org_1 sotto la direzione del (e ricevendo ordini dal) direttore regionale del
Caf , , presso la sede di Girifalco, Org_1 Persona_1 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30
e le ore 18.30;
- che la suddetta attività lavorativa era stata svolta senza percepire alcun corrispettivo e senza che tra le parti venisse
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instaurato alcun formale rapporto di lavoro;
- che, successivamente, era stato assunto a tempo determinato, tramite un'agenzia di somministrazione di lavoro (la , Org_2 con contratto part time (20 ore settimanali), per il periodo compreso tra il 2 aprile 2013 e il 5 luglio 2013, per svolgere la mansione di operatore fiscale alle dipendenze del;
Org_1
- che, nonostante l'orario di lavoro previsto dal contratto part time stipulato tra le parti, egli aveva, in realtà, prestato attività lavorativa alle dipendenze del Caf a tempo pieno (per Org_1 circa 50 ore settimanali), senza che allo stesso venissero riconosciute e retribuite le ore effettivamente prestate;
- che, alla scadenza del contratto part time sopra citato, aveva continuato, di fatto e senza alcun regolare contratto, a prestare attività lavorativa part time (20 ore settimanali) e senza ricevere alcuna retribuzione in cambio del proprio lavoro alle dipendenze del anche nel successivo periodo compreso tra il mese Org_1 di luglio 2013 e il mese di marzo 2016, sempre su richiesta del direttore regionale del Caf;
- che in tale periodo (luglio 2013 – marzo 2016) aveva prestato attività lavorativa, alle dipendenze della odierna resistente, CP_2 per 20 ore settimanali, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 18.30;
- che, successivamente, veniva nuovamente assunto, sempre per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro (la Pt_2
, alle dipendenze dell'odierna resistente per il periodo
[...] compreso tra il 1° aprile 2016 e il 31 luglio 2016, con contratto a tempo determinato part time;
- che, in seguito, nel periodo compreso tra il mese di agosto
2016 e il mese di marzo 2017, aveva continuato a lavorare part time, senza ricevere alcun corrispettivo in cambio della propria attività lavorativa e senza che tra le parti venisse formalizzato alcun contratto di lavoro, alle dipendenze del , sede di Org_1
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Girifalco, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 18.30;
- che nel periodo compreso tra il 18 aprile 2017 e il 21 luglio
2017, era stato nuovamente assunto con contratto a tempo determinato part time, sempre tramite l'agenzia per il lavoro Staff
Org_2
- che, da ultimo, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa di operatore fiscale part time, sempre ricevendo direttive e/o ordini dal direttore regionale del , Org_1 ininterrottamente e continuativamente, dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 18.30, fino al mese di marzo 2018, allorquando, in data 15 marzo 2018, era stato ex abrupto licenziato verbalmente (rispetto al quale licenziamento è stato introdotto un distinto ricorso).
1.1. Il ricorrente ha quindi rilevato:
i) la violazione dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 368/2001: pur essendo stato formalmente assunto con contratto a tempo determinato per il periodo compreso tra il 2 aprile 2013 e il 5 luglio
2013, alla scadenza del sopra citato contratto a tempo determinato part time, aveva, di fatto, continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze del Caf ininterrottamente sino al 15 Org_1 marzo 2018; essendo il rapporto continuato ben oltre il trentesimo giorno dalla sua scadenza, esso si dovrebbe quindi considerare a tempo indeterminato a far data da tale sconfinamento (ovvero dal
5 agosto 2013 in poi);
ii) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto ex artt. 2094 e 2126 cod. civ.
1.2. Il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via principale, accertare e dichiarare, ex art. 5 del D. Lgs. n.
368/2001, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time a far data dal 5 agosto 2013 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
con conseguente
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sua riammissione nel posto di lavoro precedentemente occupato e con ricostituzione del rapporto lavorativo a far data dal 5 agosto
2013, cioè dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del primo contratto a termine intercorso tra le parti, o dalla diversa data che verrà riconosciuta dal Tribunale del Lavoro;
con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e delle maggiorazioni retributive previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001, con contestuale pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi;
- in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto ex artt. 2094 e 2126 cod. civ. a far data dal mese di aprile 2012 (o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa) e fino al 15 marzo 2018; con Org_ condanna del Caf a corrispondere tutte le retribuzioni Org_1 maturate e non corrisposte, le eventuali differenze retributive, gli oneri previdenziali e assicurativi, il TFR, le ferie non godute;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme che saranno accertate e quantificate all'esito di apposita C.T.U.
2. Si è costituita la la quale, Controparte_1 contestando espressamente che per i periodi non contrattualizzati il ricorrente non aveva mai prestato attività di lavoro alle sue dipendenze, ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1. dichiarare nullo il ricorso introduttivo per la violazione degli artt. 156 e 414 c.p.c.;
2. respingere integralmente, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in memoria, le domande tutte proposte nel ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate;
3. in subordine, nella negata ipotesi in cui venisse accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, dichiararsi, per le ragioni esposte, la decadenza del ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per il mancato rispetto del
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termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604/1966 così come modificato dall'art. 32 della legge n. 183/2010 e conseguentemente dichiararsi inammissibili le domande esposte nel ricorso;
4. in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la natura subordinata del rapporto, e non si ritenesse che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui sopra e nella altrettanto negata ipotesi in cui sia accertata l'esistenza di un licenziamento verbale, dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento del danno in relazione alle retribuzioni asseritamente maturate successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o, in ogni caso, che l'ammontare del danno richiesto venga diminuito in funzione dell'aliunde perceptum, nella misura da accertarsi nel presente giudizio, da parte del ricorrente.
3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
4. Con riferimento alla domanda principale occorre rilevare che, in realtà, il contratto di lavoro a tempo determinato part time scaduto il 5 luglio 2013, per stessa ammissione del ricorrente (pag.
5 del ricorso), non intercorreva con la Società resistente bensì con una Agenzia di somministrazione di lavoro ( . Org_2
La Società resistente era quindi mera “utilizzatrice” (si veda il doc. n. 1 – c.d. scheda del percorso lavoratore rilasciata del Centro per l'impiego).
4.1. Orbene, l'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis, stabiliva che «In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere
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prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi
e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore».
Ne consegue che ove la prestazione lavorativa si fosse effettivamente protratta oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del contratto (ovvero in violazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 368/2001, applicabile anche nei rapporti tra somministratore e prestatore di lavoro), la domanda di conversione (in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) si sarebbe dovuta proporre nei riguardi del somministratore, con il quale era stato stipulato il contratto a tempo determinato.
La resistente (quale mero “utilizzatore” della prestazione lavorativa) difetta, pertanto, della legittimazione passiva rispetto a tale domanda.
4.2. D'altronde, non si verte in alcuna delle ipotesi di somministrazione irregolare, disciplinate dall'art. 27, comma 1, del
D. Lgs. n. 276/2003, laddove si prevede che: «Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione».
Il ricorrente non ha, infatti, dedotto la violazione né delle condizioni di liceità del contratto di somministrazione (art. 20 del
D. Lgs. cit.) né in ordine alla forma del contratto stesso (art. 21).
Solo in tali ipotesi si sarebbe configurata anche la legittimazione passiva della Società resistente.
5. Con riferimento alla domanda subordinata di accertamento della c.d. subordinazione di fatto si deve ritenere che la stessa sia rimasta sfornita di prova.
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5.1. Come è noto, la Suprema Corte ha chiarito che «Ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo,
i quali si distinguono per la presenza, nel primo del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo la cui esistenza va apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. La valutazione del giudice di merito circa la ricorrenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, se condotta nel rispetto dell'indicato principio,
e con motivazione immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità» (Cass. n. 5710/1998).
È stato altresì precisato che «Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto
a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro
(quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto» (Cass. n.
4500/2007).
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5.2. Orbene, il ricorrente non ha invero offerto prova della sua sottoposizione al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro.
Sotto tale profilo si deve rilevare, in primo luogo, la carenza degli stessi capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso introduttivo che, in relazione ai vari periodi ivi articolati, si limitano a riferire che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa “alle dipendenze” della Società resistente (si vedano i capitoli di prova dalla lettera A alla lettera I).
È di tutta evidenza, tuttavia, che la locuzione “alle dipendenze” non è un “fatto” (sul quale il testimone può deporre ex art. 253 cod. proc. civ.), ma un vero e proprio giudizio (di natura prettamente giuridica e, quindi, riservato in via esclusiva al giudice) in ordine alla natura (asseritamente di lavoro dipendente) del rapporto che sarebbe intercorso con la medesima Società.
D'altronde, i testimoni escussi dal Giudice dell'epoca alle udienze del 24/01/2020 ), 22/01/2021 Persona_2 Tes_1
), 08/03/2022 ), 20/10/2022
[...] Testimone_2 Per_3
) e 16/02/2023 ), si sono limitati a
[...] Testimone_3 riferire in ordine alla presenza del ricorrente negli uffici del Caf della
Org_1
Anzi, il teste (con evidente riferimento alla Testimone_1 locuzione “alle dipendenze”) ha pure specificato: «Non so che tipo Org_ di contratto il ricorrente avesse con la ma posso dire che nei pomeriggi della settimana egli era sempre presente al CAF di
Girifalco».
In altri termini, dalle testimonianze non è emerso alcunché in ordine all'esercizio del potere direttivo che è l'elemento discriminante del rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo.
5.3. Né il potere direttivo si può desumere dalla comunicazione
(mail) del 30/10/2015 (doc. n. 11 allegato al ricorso) con la quale
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il direttore regionale, rivolgendosi a tutti gli operatori fiscali del
[...]
- tra cui il ricorrente (che aveva ricevuto tale Org_1 comunicazione sul proprio indirizzo e-mail) - disponeva quanto segue: “Carissimi, in allegato vi invio il file relativo ai nuovi controlli ise diviso per province. Abbiamo provveduto a verificare, per i file Org_ 2012 e 2013, la data del decesso nella banca dati . Per molti dobbiamo produrre il certificato di esistenza in vita in quanto non risultano deceduti. Per il file n. 1 invece dobbiamo caricare le dsu firmate con documento allegato entro il 18/11/2015”.
Secondo la tesi del ricorrente tale documento sarebbe prova inconfutabile dell'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte della Società resistente poiché si collocherebbe in un “periodo in cui non era vigente alcun formale rapporto contrattuale tra le parti” (pagg. 24-25 del ricorso).
Invero, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente
(doc. n. 1 – scheda percorso lavoratore rilasciata dal centro per l'impiego) risulta che egli, nel periodo dal 25/05/2015 al
24/11/2015, era stato assunto con un contratto di tirocinio dalla
. Org_4
Il teste di parte resistente (sentito all'udienza Testimone_4 del 24/01/2020) ha precisato che «il negli anni 2014 e 2015 Pt_1 ha svolto un progetto con una federazione di categoria della Org_1 precisamente la e che, nel periodo di campagna Org_5
Orga fiscale, dietro accordo tra la e la , ha Controparte_3 svolto attività fiscale sempre con le modalità, nei luoghi e con gli orari sopra indicati».
È dunque evidente che la mail del 30/10/2015 venne inviata al ricorrente proprio in ragione del suo tirocinio svolto presso la Org_4 che aveva, a sua volta, stipulato un accordo con la Società
[...] regionale (odierna resistente) per lo svolgimento di attività fiscale.
Parte resistente (doc. n. 5 in pdf) ha d'altronde documentato che, proprio il giorno 30/10/2015, il ricorrente si era recato la mattina
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presso il luogo di svolgimento del tirocinio (si veda il foglio presenze, pag. 66 del pdf, da cui risulta la firma del ricorrente in entrata alle ore 08:30 e in uscita alle ore 12:30).
Senonché risulta (dalla scheda percorso lavoratore – doc. n. 1 allegato al ricorso) che il ricorrente, nel periodo dal 30/01/2015 al
31/12/2015 (comprendente per intero quello di tirocinio), avrebbe svolto anche l'attività di “collaboratore di quotidiani” con contratto di lavoro a progetto.
È, dunque, altresì ragionevole ritenere che, se la mattina il ricorrente era impegnato nello svolgimento del tirocinio, egli avrebbe potuto svolgere solo nel pomeriggio l'attività di collaborazione a progetto, risultando scarsamente verosimile, in definitiva, che egli avesse anche il tempo per ulteriori attività lavorative (oltre al tirocinio e al lavoro a progetto).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso:
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Carmelo Cosentino.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 28/05/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1003/2018 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Pitaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Cosentino
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: rapporto di lavoro a tempo determinato – conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 5 D.
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 1003/2018
Lgs. n. 368/2001) – accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto (artt. 2094 e 2126 cod. civ.).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/05/2018, ha Parte_1 dedotto:
- di aver lavorato in maniera ininterrotta e continuativa alle dipendenze della Società resistente gratuitamente e senza alcun rapporto contrattuale formale, eccetto che per brevi e contingentati periodi di tempo (come sarà meglio esplicitato nel prosieguo), dal mese di aprile 2012 al 15 marzo 2018, con le mansioni di
“operatore fiscale”, ottenendo in cambio la mera promessa di essere un giorno assunto a tempo indeterminato;
- che, in particolare, il rapporto di lavoro aveva avuto inizio nel mese di aprile 2012, allorquando il direttore regionale del Org_1
, , lo incaricò verbalmente di occuparsi
[...] Persona_1
Orga della gestione della sede del sita in Girifalco e, in particolare, di svolgere la mansione di operatore fiscale, con la promessa verbale che di lì a breve sarebbe stato “regolarizzato” e assunto a tempo indeterminato;
- che nel periodo compreso tra il mese di aprile 2012 e il mese di marzo 2013 aveva prestato la propria attività lavorativa part time, per 20 ore settimanali, alle dipendenze del , Org_1 sotto la direzione del (e ricevendo ordini dal) direttore regionale del
Caf , , presso la sede di Girifalco, Org_1 Persona_1 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30
e le ore 18.30;
- che la suddetta attività lavorativa era stata svolta senza percepire alcun corrispettivo e senza che tra le parti venisse
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instaurato alcun formale rapporto di lavoro;
- che, successivamente, era stato assunto a tempo determinato, tramite un'agenzia di somministrazione di lavoro (la , Org_2 con contratto part time (20 ore settimanali), per il periodo compreso tra il 2 aprile 2013 e il 5 luglio 2013, per svolgere la mansione di operatore fiscale alle dipendenze del;
Org_1
- che, nonostante l'orario di lavoro previsto dal contratto part time stipulato tra le parti, egli aveva, in realtà, prestato attività lavorativa alle dipendenze del Caf a tempo pieno (per Org_1 circa 50 ore settimanali), senza che allo stesso venissero riconosciute e retribuite le ore effettivamente prestate;
- che, alla scadenza del contratto part time sopra citato, aveva continuato, di fatto e senza alcun regolare contratto, a prestare attività lavorativa part time (20 ore settimanali) e senza ricevere alcuna retribuzione in cambio del proprio lavoro alle dipendenze del anche nel successivo periodo compreso tra il mese Org_1 di luglio 2013 e il mese di marzo 2016, sempre su richiesta del direttore regionale del Caf;
- che in tale periodo (luglio 2013 – marzo 2016) aveva prestato attività lavorativa, alle dipendenze della odierna resistente, CP_2 per 20 ore settimanali, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 18.30;
- che, successivamente, veniva nuovamente assunto, sempre per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro (la Pt_2
, alle dipendenze dell'odierna resistente per il periodo
[...] compreso tra il 1° aprile 2016 e il 31 luglio 2016, con contratto a tempo determinato part time;
- che, in seguito, nel periodo compreso tra il mese di agosto
2016 e il mese di marzo 2017, aveva continuato a lavorare part time, senza ricevere alcun corrispettivo in cambio della propria attività lavorativa e senza che tra le parti venisse formalizzato alcun contratto di lavoro, alle dipendenze del , sede di Org_1
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Girifalco, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 18.30;
- che nel periodo compreso tra il 18 aprile 2017 e il 21 luglio
2017, era stato nuovamente assunto con contratto a tempo determinato part time, sempre tramite l'agenzia per il lavoro Staff
Org_2
- che, da ultimo, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa di operatore fiscale part time, sempre ricevendo direttive e/o ordini dal direttore regionale del , Org_1 ininterrottamente e continuativamente, dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 18.30, fino al mese di marzo 2018, allorquando, in data 15 marzo 2018, era stato ex abrupto licenziato verbalmente (rispetto al quale licenziamento è stato introdotto un distinto ricorso).
1.1. Il ricorrente ha quindi rilevato:
i) la violazione dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 368/2001: pur essendo stato formalmente assunto con contratto a tempo determinato per il periodo compreso tra il 2 aprile 2013 e il 5 luglio
2013, alla scadenza del sopra citato contratto a tempo determinato part time, aveva, di fatto, continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze del Caf ininterrottamente sino al 15 Org_1 marzo 2018; essendo il rapporto continuato ben oltre il trentesimo giorno dalla sua scadenza, esso si dovrebbe quindi considerare a tempo indeterminato a far data da tale sconfinamento (ovvero dal
5 agosto 2013 in poi);
ii) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto ex artt. 2094 e 2126 cod. civ.
1.2. Il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via principale, accertare e dichiarare, ex art. 5 del D. Lgs. n.
368/2001, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time a far data dal 5 agosto 2013 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
con conseguente
Pagina 4 di 11 R.G. LAV. N. 1003/2018
sua riammissione nel posto di lavoro precedentemente occupato e con ricostituzione del rapporto lavorativo a far data dal 5 agosto
2013, cioè dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del primo contratto a termine intercorso tra le parti, o dalla diversa data che verrà riconosciuta dal Tribunale del Lavoro;
con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e delle maggiorazioni retributive previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001, con contestuale pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi;
- in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto ex artt. 2094 e 2126 cod. civ. a far data dal mese di aprile 2012 (o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa) e fino al 15 marzo 2018; con Org_ condanna del Caf a corrispondere tutte le retribuzioni Org_1 maturate e non corrisposte, le eventuali differenze retributive, gli oneri previdenziali e assicurativi, il TFR, le ferie non godute;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme che saranno accertate e quantificate all'esito di apposita C.T.U.
2. Si è costituita la la quale, Controparte_1 contestando espressamente che per i periodi non contrattualizzati il ricorrente non aveva mai prestato attività di lavoro alle sue dipendenze, ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1. dichiarare nullo il ricorso introduttivo per la violazione degli artt. 156 e 414 c.p.c.;
2. respingere integralmente, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in memoria, le domande tutte proposte nel ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate;
3. in subordine, nella negata ipotesi in cui venisse accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, dichiararsi, per le ragioni esposte, la decadenza del ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per il mancato rispetto del
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termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604/1966 così come modificato dall'art. 32 della legge n. 183/2010 e conseguentemente dichiararsi inammissibili le domande esposte nel ricorso;
4. in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la natura subordinata del rapporto, e non si ritenesse che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui sopra e nella altrettanto negata ipotesi in cui sia accertata l'esistenza di un licenziamento verbale, dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento del danno in relazione alle retribuzioni asseritamente maturate successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o, in ogni caso, che l'ammontare del danno richiesto venga diminuito in funzione dell'aliunde perceptum, nella misura da accertarsi nel presente giudizio, da parte del ricorrente.
3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
4. Con riferimento alla domanda principale occorre rilevare che, in realtà, il contratto di lavoro a tempo determinato part time scaduto il 5 luglio 2013, per stessa ammissione del ricorrente (pag.
5 del ricorso), non intercorreva con la Società resistente bensì con una Agenzia di somministrazione di lavoro ( . Org_2
La Società resistente era quindi mera “utilizzatrice” (si veda il doc. n. 1 – c.d. scheda del percorso lavoratore rilasciata del Centro per l'impiego).
4.1. Orbene, l'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis, stabiliva che «In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere
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prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi
e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore».
Ne consegue che ove la prestazione lavorativa si fosse effettivamente protratta oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del contratto (ovvero in violazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 368/2001, applicabile anche nei rapporti tra somministratore e prestatore di lavoro), la domanda di conversione (in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) si sarebbe dovuta proporre nei riguardi del somministratore, con il quale era stato stipulato il contratto a tempo determinato.
La resistente (quale mero “utilizzatore” della prestazione lavorativa) difetta, pertanto, della legittimazione passiva rispetto a tale domanda.
4.2. D'altronde, non si verte in alcuna delle ipotesi di somministrazione irregolare, disciplinate dall'art. 27, comma 1, del
D. Lgs. n. 276/2003, laddove si prevede che: «Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione».
Il ricorrente non ha, infatti, dedotto la violazione né delle condizioni di liceità del contratto di somministrazione (art. 20 del
D. Lgs. cit.) né in ordine alla forma del contratto stesso (art. 21).
Solo in tali ipotesi si sarebbe configurata anche la legittimazione passiva della Società resistente.
5. Con riferimento alla domanda subordinata di accertamento della c.d. subordinazione di fatto si deve ritenere che la stessa sia rimasta sfornita di prova.
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5.1. Come è noto, la Suprema Corte ha chiarito che «Ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo,
i quali si distinguono per la presenza, nel primo del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo la cui esistenza va apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. La valutazione del giudice di merito circa la ricorrenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, se condotta nel rispetto dell'indicato principio,
e con motivazione immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità» (Cass. n. 5710/1998).
È stato altresì precisato che «Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto
a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro
(quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto» (Cass. n.
4500/2007).
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5.2. Orbene, il ricorrente non ha invero offerto prova della sua sottoposizione al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro.
Sotto tale profilo si deve rilevare, in primo luogo, la carenza degli stessi capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso introduttivo che, in relazione ai vari periodi ivi articolati, si limitano a riferire che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa “alle dipendenze” della Società resistente (si vedano i capitoli di prova dalla lettera A alla lettera I).
È di tutta evidenza, tuttavia, che la locuzione “alle dipendenze” non è un “fatto” (sul quale il testimone può deporre ex art. 253 cod. proc. civ.), ma un vero e proprio giudizio (di natura prettamente giuridica e, quindi, riservato in via esclusiva al giudice) in ordine alla natura (asseritamente di lavoro dipendente) del rapporto che sarebbe intercorso con la medesima Società.
D'altronde, i testimoni escussi dal Giudice dell'epoca alle udienze del 24/01/2020 ), 22/01/2021 Persona_2 Tes_1
), 08/03/2022 ), 20/10/2022
[...] Testimone_2 Per_3
) e 16/02/2023 ), si sono limitati a
[...] Testimone_3 riferire in ordine alla presenza del ricorrente negli uffici del Caf della
Org_1
Anzi, il teste (con evidente riferimento alla Testimone_1 locuzione “alle dipendenze”) ha pure specificato: «Non so che tipo Org_ di contratto il ricorrente avesse con la ma posso dire che nei pomeriggi della settimana egli era sempre presente al CAF di
Girifalco».
In altri termini, dalle testimonianze non è emerso alcunché in ordine all'esercizio del potere direttivo che è l'elemento discriminante del rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo.
5.3. Né il potere direttivo si può desumere dalla comunicazione
(mail) del 30/10/2015 (doc. n. 11 allegato al ricorso) con la quale
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il direttore regionale, rivolgendosi a tutti gli operatori fiscali del
[...]
- tra cui il ricorrente (che aveva ricevuto tale Org_1 comunicazione sul proprio indirizzo e-mail) - disponeva quanto segue: “Carissimi, in allegato vi invio il file relativo ai nuovi controlli ise diviso per province. Abbiamo provveduto a verificare, per i file Org_ 2012 e 2013, la data del decesso nella banca dati . Per molti dobbiamo produrre il certificato di esistenza in vita in quanto non risultano deceduti. Per il file n. 1 invece dobbiamo caricare le dsu firmate con documento allegato entro il 18/11/2015”.
Secondo la tesi del ricorrente tale documento sarebbe prova inconfutabile dell'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte della Società resistente poiché si collocherebbe in un “periodo in cui non era vigente alcun formale rapporto contrattuale tra le parti” (pagg. 24-25 del ricorso).
Invero, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente
(doc. n. 1 – scheda percorso lavoratore rilasciata dal centro per l'impiego) risulta che egli, nel periodo dal 25/05/2015 al
24/11/2015, era stato assunto con un contratto di tirocinio dalla
. Org_4
Il teste di parte resistente (sentito all'udienza Testimone_4 del 24/01/2020) ha precisato che «il negli anni 2014 e 2015 Pt_1 ha svolto un progetto con una federazione di categoria della Org_1 precisamente la e che, nel periodo di campagna Org_5
Orga fiscale, dietro accordo tra la e la , ha Controparte_3 svolto attività fiscale sempre con le modalità, nei luoghi e con gli orari sopra indicati».
È dunque evidente che la mail del 30/10/2015 venne inviata al ricorrente proprio in ragione del suo tirocinio svolto presso la Org_4 che aveva, a sua volta, stipulato un accordo con la Società
[...] regionale (odierna resistente) per lo svolgimento di attività fiscale.
Parte resistente (doc. n. 5 in pdf) ha d'altronde documentato che, proprio il giorno 30/10/2015, il ricorrente si era recato la mattina
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presso il luogo di svolgimento del tirocinio (si veda il foglio presenze, pag. 66 del pdf, da cui risulta la firma del ricorrente in entrata alle ore 08:30 e in uscita alle ore 12:30).
Senonché risulta (dalla scheda percorso lavoratore – doc. n. 1 allegato al ricorso) che il ricorrente, nel periodo dal 30/01/2015 al
31/12/2015 (comprendente per intero quello di tirocinio), avrebbe svolto anche l'attività di “collaboratore di quotidiani” con contratto di lavoro a progetto.
È, dunque, altresì ragionevole ritenere che, se la mattina il ricorrente era impegnato nello svolgimento del tirocinio, egli avrebbe potuto svolgere solo nel pomeriggio l'attività di collaborazione a progetto, risultando scarsamente verosimile, in definitiva, che egli avesse anche il tempo per ulteriori attività lavorative (oltre al tirocinio e al lavoro a progetto).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso:
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Carmelo Cosentino.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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