Articolo 17 della Legge 22 dicembre 1975, n. 760
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 gennaio 1976
Art. 17.



I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impe-
gnate per la competenza propria
dell'esercizio 1974 (articolo 13)...............L. 6.094.657.828
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 15)............ " 13.600.231.071
---------------- Residui passivi al 31 dicembre 1974... L. 19.694.888.899


Entrata in vigore il 29 gennaio 1976