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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
NO RA, AT
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7462/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanaziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1718/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000685352000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7941/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al Dott. Ricorrente_1 era stata notificata in data 16/03/2022 la cartella esattoriale n. 10020210000685352000, relativa all'anno d'imposta 2013, per l'importo di € 9.630,16, di cui € 9.343,46 per sanzioni. Tale cartella era scaturita dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, in seguito alla decadenza del piano di rateizzazione. L'istante aveva infatti provveduto a rateizzare in 20 rate trimestrali l'atto n. 24428031413 per un importo iniziale di € 38.673,41. La decadenza si era verificata poiché nella rata n. 16 del 01/07/2019, per mero errore materiale di trascrizione, era stato indicato un importo di interessi carente di € 16,87 (€ 242,53 invece di € 259,40). Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la decadenza e notificato la cartella per la sola sanzione, essendo la sorte capitale già stata interamente versata.
Nel ricorso introduttivo, l'istante aveva eccepito l'illegittimità, l'esagerata non proporzionalità e il mancato rispetto della normativa vigente nella richiesta delle sanzioni, richiamando l'art. 15 ter, comma 1 del D.P.R.
602/1973 e la Circolare n. 17/E del 29/04/2016,. L'Ufficio si era costituito rilevando preliminarmente la tardività del ricorso. Nelle more del giudizio, l'istante aveva depositato domanda di definizione agevolata (L. 197/2022, commi 186-202) in data 05/05/2023.
All'udienza del 22/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale aveva rilevato che, unitamente alla defezione agevolata della lite, non risultava allegato il versamento della prima rata e, pertanto, non aveva dichiarato la cessata materia del contendere, entrando nel merito e dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la suddetta sentenza, notificato all'Ufficio in data 25/10/2024. Egli lamentava l'illegittimità della decisione di primo grado, in quanto riteneva che i Giudici non avessero compreso che, trattandosi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate a tributi già definiti
(o nel caso de quo, capitale interamente versato), l'importo lordo e l'importo netto dovuti per la definizione agevolata (punto n. 10) erano pari a zero,. Pertanto, non era dovuto nessun importo per il perfezionamento della lite pendente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 17/12/2024 con controdeduzioni, eccependo in via preliminare e assorbente l'inammissibilità dell'appello. L'Ufficio rilevava che il ricorrente aveva definito l'atto impugnato ai sensi della L. 197/2022 con domanda presentata il 26/09/2023. L'Ufficio dichiarava che tale domanda era stata liquidata con esito “Regolare”. L'Agenzia sosteneva che, ai sensi del comma 196 dell'art. 1 della L.
197/2022, gli effetti della definizione perfezionata prevalevano sulle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata in data 17/04/2024, essa doveva considerarsi inutiliter data, e l'impugnazione di una sentenza priva di effetti risultava perciò inammissibile.
L'Ufficio chiedeva la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte rileva che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non valida l'istanza di definizione agevolata della lite perchè, nel caso specifico, tale istanza non doveva essere accompagnata da alcun pagamento. Tale decisione erronea ha costretto il contribuente a proporre l'odierno appello. L'eccezione di inammissibilità dell'appello presentata dall'ufficio appellato va rigettata in quanto il perfezionamento dell'istanza di definizione agevolata era stato di fatto non riconosciuto dal giudice: tale circostanza è pertanto divenuta tema di lite.
Questa Corte, pertanto dichiara ammissibile l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara regolarmente intervenuta la definizione agevolata. La Corte, di conseguenza, dichiara cessata la materia del contendere. Nulla si dispone in ordine alle spese che restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento annullata ex lege. Nulla per le spese per quanto in motivazione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
NO RA, AT
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7462/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanaziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1718/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000685352000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7941/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al Dott. Ricorrente_1 era stata notificata in data 16/03/2022 la cartella esattoriale n. 10020210000685352000, relativa all'anno d'imposta 2013, per l'importo di € 9.630,16, di cui € 9.343,46 per sanzioni. Tale cartella era scaturita dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, in seguito alla decadenza del piano di rateizzazione. L'istante aveva infatti provveduto a rateizzare in 20 rate trimestrali l'atto n. 24428031413 per un importo iniziale di € 38.673,41. La decadenza si era verificata poiché nella rata n. 16 del 01/07/2019, per mero errore materiale di trascrizione, era stato indicato un importo di interessi carente di € 16,87 (€ 242,53 invece di € 259,40). Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la decadenza e notificato la cartella per la sola sanzione, essendo la sorte capitale già stata interamente versata.
Nel ricorso introduttivo, l'istante aveva eccepito l'illegittimità, l'esagerata non proporzionalità e il mancato rispetto della normativa vigente nella richiesta delle sanzioni, richiamando l'art. 15 ter, comma 1 del D.P.R.
602/1973 e la Circolare n. 17/E del 29/04/2016,. L'Ufficio si era costituito rilevando preliminarmente la tardività del ricorso. Nelle more del giudizio, l'istante aveva depositato domanda di definizione agevolata (L. 197/2022, commi 186-202) in data 05/05/2023.
All'udienza del 22/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale aveva rilevato che, unitamente alla defezione agevolata della lite, non risultava allegato il versamento della prima rata e, pertanto, non aveva dichiarato la cessata materia del contendere, entrando nel merito e dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la suddetta sentenza, notificato all'Ufficio in data 25/10/2024. Egli lamentava l'illegittimità della decisione di primo grado, in quanto riteneva che i Giudici non avessero compreso che, trattandosi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate a tributi già definiti
(o nel caso de quo, capitale interamente versato), l'importo lordo e l'importo netto dovuti per la definizione agevolata (punto n. 10) erano pari a zero,. Pertanto, non era dovuto nessun importo per il perfezionamento della lite pendente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 17/12/2024 con controdeduzioni, eccependo in via preliminare e assorbente l'inammissibilità dell'appello. L'Ufficio rilevava che il ricorrente aveva definito l'atto impugnato ai sensi della L. 197/2022 con domanda presentata il 26/09/2023. L'Ufficio dichiarava che tale domanda era stata liquidata con esito “Regolare”. L'Agenzia sosteneva che, ai sensi del comma 196 dell'art. 1 della L.
197/2022, gli effetti della definizione perfezionata prevalevano sulle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata in data 17/04/2024, essa doveva considerarsi inutiliter data, e l'impugnazione di una sentenza priva di effetti risultava perciò inammissibile.
L'Ufficio chiedeva la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte rileva che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non valida l'istanza di definizione agevolata della lite perchè, nel caso specifico, tale istanza non doveva essere accompagnata da alcun pagamento. Tale decisione erronea ha costretto il contribuente a proporre l'odierno appello. L'eccezione di inammissibilità dell'appello presentata dall'ufficio appellato va rigettata in quanto il perfezionamento dell'istanza di definizione agevolata era stato di fatto non riconosciuto dal giudice: tale circostanza è pertanto divenuta tema di lite.
Questa Corte, pertanto dichiara ammissibile l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara regolarmente intervenuta la definizione agevolata. La Corte, di conseguenza, dichiara cessata la materia del contendere. Nulla si dispone in ordine alle spese che restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento annullata ex lege. Nulla per le spese per quanto in motivazione.