Sentenza 8 aprile 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2019, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2019
N. 00257/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Ciotti, con domicilio eletto presso il suo studio in LA, via G. B.Vico n. 46;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di LA disponeva la revisione della patente di guida in possesso del ricorrente;
nonché, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente e comunque: a) della comunicazione n. -OMISSIS- della Polstrada di Frosinone del -OMISSIS-; b) del rapporto della Polstrada di Frosinone Fasc. -OMISSIS-del -OMISSIS- e dei relativi allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 aprile 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 23 settembre 2010 e depositato il successivo 15 ottobre con cui il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il direttore della M.C.T.C. di LA ha disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del D.lgs n. 285/19992 (Codice della Strada), a seguito di comunicazione della Polstrada di Frosinone del -OMISSIS- in cui si riferisce che il ricorrente in data 22.1.2010 “alla guida di un’autovettura, -OMISSIS- provocava incidente con lesione a terzi”;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce in un unico motivo di impugnazione la violazione dell’art. 128 del D.lgs 285/92 e il vizio di eccesso di potere, sostenendo che il prelievo di sangue, a seguito del quale veniva riscontrata la positività -OMISSIS- per un valore di -OMISSIS-superiore alla soglia minima stabilita di -OMISSIS-, è stato effettuato solo successivamente alla somministrazione in ospedale degli oppiacei necessari per indurre lo stesso in coma farmacologico; e che pertanto nessuna attendibilità può essere attribuita al test in argomento;
Visto, l’atto di costituzione depositato in data 12 novembre 2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerato, che il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto in quanto:
- L’art. 128 comma 1 del Codice della Strada (nella versione in vigore all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato) disponeva che “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall’art 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”;
- La revisione in argomento è stata disposta dalla Motorizzazione la quale può prevederla discrezionalmente in qualunque caso sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, a prescindere quindi -OMISSIS-, ipotesi in cui la misura può essere comminata anche dal Prefetto;
- Nella specie si fa riferimento a un incidente grave in cui – come risulta dalla nota del -OMISSIS- inviata dalla Polstrada di Frosinone alla Procura della Repubblica di LA – l’auto condotta dal ricorrente invadeva la semicarreggiata opposta ove si scontrava frontalmente con un autocarro che procedeva nella direzione contraria. L’urto si verificava sulla corsia di pertinenza dell’autocarro;
- Pertanto, non appare ne illogica, né irragionevole, la scelta discrezionale dell’Amministrazione di sottoporre ad esame di idoneità il ricorrente, essendo condivisibile l’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica di soggetto che ha causato un incidente con feriti invadendo completamente la carreggiata opposta;
- Sul punto, la giurisprudenza si è espressa affermando che “Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 del codice stesso (Consiglio di Stato sez. IV 3/10/2018 n. 5682);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento giuridico con compensazione delle spese del giudizio in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 879/10 lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Massimo Marra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Antonio Massimo Marra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.