CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/10/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 266/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 266/2022, posta in decisione all'udienza del giorno 11.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, via Ugo Bassi is. 81 n. 157, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni RUSSO del Foro di Messina, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, in sostituzione e con revoca del precedente procuratore, avv. Filippo ALESSI;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; CP codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Enzo Geraci n° 23 is. 78, presso lo studio legale dall'Avv. Giuseppe MELAZZO, che la rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e riposta (all. 2); pec: ; Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
; CP_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
”… Preliminarmente ammettere per la forma e per il rito oltre che per la tempestività della impugnazione, il presente appello ritenendolo ammissibile anche agli effetti del preventivo vaglio di cui all‟art.348 bis cpc;
2) Nel merito ed in riforma totale della pronunzia appellata n. 378\2022 notificata in data 14 marzo 2022 riconoscere e dichiarare l'infondatezza della disposta dell'azione revocatoria e dunque accertare e dichiarare che la domanda di controparte è per plurime ragioni di diritto inammissibile ed insussistente sotto il profilo giuridico 3) Conseguentemente dichiarare la legittimità dell'atto in notaio del 16 aprile 2020 e le relative disposizioni in esso contenute Persona_1 certamente non lesive né tanto meno preordinate a sottrarre garanzie del credito litigioso vantato dal sig.
[...]
4) Sempre in riforma della appellata statuizione n. 378 \2022 Accogliere la domanda riconvenzionale cosi CP come proposta nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale al momento della costituzione in giudizio . Rg 6823 \2013 che qui deve intendersi integralmente trascritta 5) Si insiste inoltre nella ammissione delle prove tutte dedotte e capitolate sia nelle memorie istruttorie che nel compendio istruttorio autorizzato nel corso del giudizio di primo grado e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte e solo per brevità omesse ritenendole assolutamente dirimenti e conducenti per l'accertamento dei fatti 6) Emettere ogni altra statuizione conforme a legge ed a giustizia 7) Spese di lite del doppio grado vinte od in subordine compensare tra le parte le spese e i compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio ...”.
Per la parte appellata costituita:
“… 1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis C.P.C. dell'appello proposto dal SI. ; 2). Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, ritenere e dichiarare inammissibile, Parte_1 improponibile, irricevibile, integralmente infondato e per l'effetto, con qualunque altra statuizione, rigettare per intero l'appello proposto dal SI. avverso la sentenza avverso la sentenza n° 378/2022 del 18/02/2022, Parte_1 emessa inter partes dal Tribunale di Messina - II^ Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Emanuela Lo Presti, nel giudizio iscritto al n° 6823/2013 R.G., depositata e resa pubblica il 28/02/2022; 3). Per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n° 378/2022 del 18/02/2022, emessa inter-partes dal Tribunale di Messina - II^ Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Emanuela Lo Presti, nel giudizio iscritto al n° 6823/2013 R.G., depositata e resa pubblica il 28/02/2022; 4). Disporre il richiamo del fascicolo d'ufficio del giudizio iscritto al n° 6823/2013 R.G. del Tribunale di Messina - II^ Sezione Civile - G.U. Dott.ssa Emanuela Lo Presti;
5). Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine a vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio, e, conseguentemente - stante l'ammissione del Dott. al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione sia nel giudizio di primo grado che nel CP presente giudizio di appello- condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con atto di citazione, notificato in data 21.10.2013, conveniva in giudizio CP
e , deducendo che: Parte_1 CP_2
− in data 4.2.1998 e 30.12.1998 aveva rilasciato all' di NO (oggi Controparte_3 [...]
incorporante duplice fideiussione bancaria fino alla concorrenza: per la Controparte_4 Controparte_5 prima, di £ 390.000.000 (€ 201.418,19); per l'altra, di £ 325.000.00 (€ 16.7848,49) per garantire le obbligazioni della ditta del padre;
Parte_1CP_
− aveva versato alla l'ulteriore somma di € 214.500,00 al fine di coprire l'esposizione debitoria della ditta del padre, dopo aver offerto in garanzia i beni del fondo azionario della San Paolo Imi Asset Management; − dal momento che la ditta F.LL CC di CC IA aveva uno scoperto bancario pari a € 208.500,00, la Banca aveva venduto la gestione patrimoniale n. 27/147860, intestata ad esso versando il CP ricavato della suddetta vendita, pari a € 208.500,00 e € 6.000,00 sul conto corrente n. 3641 intestato alla ditta paterna;
− in data 30.10.2003 il Tribunale di Messina aveva emesso, a fronte di un ulteriore credito vantato nei confronti della ditta da parte della Banca San Paolo Imi S.P.A., un decreto ingiuntivo n. 1070/03 per l'importo complessivo di € 183.696,22, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.886,49;
− in data 21.11.2003 il Tribunale di Messina aveva iscritto ipoteca giudiziale ai nn. 35251/4535 sui beni di proprietà del e dei fideiussori, e (moglie del ); Parte_1 CP Persona_2 Parte_1CP_
− aveva corrisposto, in favore della Intesa San Paolo S.P.A., la somma di € 30.000,00, al fine di ottenere da parte della banca il consenso all'esclusione di un bene immobile di sua proprietà (contratto di compravendita del 9.7.2009, rep. N. 26390, racc. n. 8083, registrato il 13.7.2009 al n. 5902) dall'ipoteca;
− con atto del 3.8.2009, la Banca Intesa San Paolo S.P.A. aveva prestato il consenso all'esclusione del suddetto bene e di altri beni immobili di proprietà di;
Parte_1 più segnatamente: fabbricato commerciale sito nel Comune di Messina, Vill. , censito al N.C.U. al Parte_2 foglio n. 39 con i mappali n. 206 sub. 1, n. 206 sub. 2, n. 206 sub. 3, n. 206 sub. 4, n. 206 sub. 5 e delle porzioni del terreno edificabile sito in Messina, località , C.da Due vie, censite in Catasto Terreni al foglio n. 39, Parte_2 con i mappali n. 207 e n. 83;
− il , nella consapevolezza di arrecare un grave pregiudizio agli interessi e/o ragioni creditorie, aveva Parte_1 donato alla figlia , con atto di donazione e compravendita immobiliare del 16.4.2010, rep. n. 51809, CP_2 racc. n. 16677, in notar “… il fabbricato commerciale sito in Comune di Messina, Località Persona_1 [...]
, Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale sviluppantesi al piano terra e primo, ed annessi Parte_2 uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali … 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 contestualmente aveva alienato alla medesima figlia “le porzioni di terreno edificabile CP_2 site in Comune di Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Parte_2 Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …” e le aveva alienato “le porzioni di terreno edificabile site in Comune di Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente Parte_2 identificate all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
− in data 4.1.2012 ed in data 24-27.4.2012 aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo al di fine di vedere ingiungere alla ditta individuale F.LL CC di CC IA, il pagamento della somma di € 244.500,00 e di € 20.000,00 e il Tribunale di Messina, rispettivamente, con d.i. n. 183/2012 e n. 921/20212 aveva condannato la ditta al pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi fino al soddisfo e le spese e competenze della procedura;
evidenziava che:
1) l'atto di disposizione (compravendita e donazione) di cui s'invocava ex art. 2901 C.C. la declaratoria d'inefficacia era stato stipulato in un momento successivo rispetto al sorgere del credito vantato da esso CP quale garante con i contratti di fideiussione delle obbligazioni contratte dalla ditta nei confronti della CP_4
di NO da questa escusso, ed era stato posto al fine di determinare la riduzione della garanzia
[...] rappresentata dal patrimonio del debitore per il credito di rimborso vantato dal figlio Parte_1 [...]
, ammontante ad € 264.500,00, oltre interessi e spese di procedura dei giudizi monitori;
CP 2) la compravendita tra e la figlia era stata verosimilmente simulata come tale, Parte_1 CP_2 celando una vera e propria donazione fatta alla stessa, poiché erano state pattuite delle insolite modalità di pagamento della somma complessiva di € 65.000,00 convenuta come prezzo e, inoltre, vi era stata un'evidente sproporzione tra l'esiguo importo del corrispettivo di vendita dell'immobile e quello (ben maggiore) effettivo di mercato;
e chiedeva, previa revoca dell'atto di donazione e/o compravendita immobiliare de quo di:
a) ritenere e dichiarare in subordine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1414 e ss. C.C., la simulazione assoluta dell'atto di compravendita e per l'effetto, ritenere e dichiarare
[...]
titolare esclusivo della piena proprietà dei già menzionati immobili;
Pt_1 b) condannare e al risarcimento dei danni subìti e subendi a Parte_1 CP_2 causa del comportamento dei convenuti, anche a titolo di mancata estinzione della posizione debitoria in cui versava la ditta individuale F.LL CC di CC IA nella misura da quantificarsi in corso di causa;
c) con vittoria di spese e compensi.
Costituitisi in giudizio, e eccependo preliminarmente Parte_1 CP_2
l'improcedibilità dell'azione per mancata proposizione della mediazione obbligatoria, deducevano nel merito che:
- , appena laureato in economia e commercio, era stato nominato, giusto rogito in notaio CP Per_3 del 30.10.1987 rep. 28163, procuratore generale dell'azienda vinicola ed olearia dei f.LL CC ed era stato posto dal padre, che aveva fatto affidamento sulle sue capacità imprenditoriali, a capo della CC S.R.L., quale holding;
- prima dell'avvio della gestione economica dell'azienda in argomento da parte di quest'ultima CP aveva una solidità finanziaria non indifferente, dato che il conto corrente n. 3641 aveva annoverato saldi contabili positivi per centinaia di milioni e la banca era in possesso di un dossier di titoli intestato a , Parte_1 [...]
e per un totale di lire 1.175.000.000 e con scadenza rispettivamente al 2.12.94 e CP Persona_2 21.4.95;
- che non era mai stato titolare di beni mobili o immobili se non a lui fiduciariamente intestati CP dal padre o pagati con il denaro di quest'ultimo, nel corso di detta gestione:
1) aveva distratto somme dal conto del padre per farle transitare nei propri conti personali;
2) aveva staccato assegni in favore di sé stesso dal conto del padre;
3) aveva fatto figurare in contabilità pagamenti maggiorati rispetto al prezzo effettivo o effettuati verso fornitori inesistenti, deceduti o verso i quali non vi era mai stati rapporti commerciali;
CP_
4) aveva infine distratto un'erogazione riveniente dall'ex di € 193.235,00 in favore della Parte_3
sicché, tanto constatando, era avvenuto che:
- il padre aveva revocato la procura generale in favore del figlio e, al fine di Parte_1 CP pagare i debiti contratti da costui, aveva dovuto vendere diversi beni immobili di sua proprietà e la casa destinata alla figlia , costituita da ampio magazzino a piano terra e da appartamento al primo piano, a tale CP_2 ; Persona_4
- la figlia era stata costretta ad emigrare al Nord con la sua famiglia, ove lei e il coniuge avevano CP_2 trovato lavoro nella pubblica amministrazione, sottoponendosi a sacrifici al fine di far fronte con i risparmi alle esigenze di liquidità del padre;
e chiedevano per l'effetto, tutto ciò accertato, di:
“… 2) sospendere in ogni caso il presente giudizio sino alla definizione del giudizio di accertamento del credito vantato dall'attore in revocatoria, assegnato al Presidente dott. procedimento sub. r.g. 5066/2012 prossima CP_7 udienza del 27 marzo 2014; 3) nel merito dichiarare inammissibile la proposta dell'azione revocatoria stante l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi atti a concretizzare la fattispecie della invocata tutela oltre per la insussistenza del credito da parte del sig. 4) dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda CP attorea posto che il sig. ha disposto dei beni in conto disponibile oltre che per le evidenziate ragioni Parte_1 morali ma comunque disponendo ancora di beni capienti ed in grado di soddisfare le pretese di credito allo stato litigiose del figlio che pertanto sono state ne esautorate ne depauperate ne tanto meno rese più difficoltose per le Pt_ ragioni esposte in narrativa;
5) rigettare la domanda di simulazione del contratto di vendita del terreno in agro di superiore in favore di per l'infondatezza dell'azione; 6) rigettare la domanda di risarcimento danni CP_2 svolta dal sig. insussistente per la mancanza di danno risarcibile essendo la propria posizione CP personale e patrimoniale già compromessa ma per fatti a lui riconducibili …”;
nonché, in via riconvenzionale, di:
“… A1)accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti del proprio genitore CP Parte_1 per le somme di cui lo stesso si è appropriato illecitamente sia smobilizzando il dossier titoli sia riversando sui propri conti i proventi finanziari della ditta individuale frateLL sia appropriandosi infine della somma di euro Pt_1CP_ 193.300,00 erogata dall' in favore della frateLL e dunque per un importo complessivo di oltre 1 milione di Pt_1 euro ma del quale solo al fine di prevenire la eccezione di controparte, si chiede la restituzione di € 500 mila;
A2) conseguentemente condannare il sig. alla restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte CP dal patrimonio del proprio genitore e attratte nella sua personale ed incondizionata disponibilità cosi come risulteranno dall'accertamento contabile che si invoca incrociando i dati del riversamento e prelevamento del conto del padre verso i conti di e della CC S.R.L. di cui era amministratore unico e comunque per un CP importo non inferiore a quanto richiesto al punto A1) ...”.
Il Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda, con sentenza emessa in data 18.2.2022 e pubblicata il 28.2.2022 al n. 378, nel procedimento già iscritto al n. 6823/2013 RGAC, così statuiva:
“… 1. in accoglimento della domanda azionata da parte attrice, dichiara l'inefficacia nei confronti di CP dell'atto di donazione e compravendita immobiliari del 16.04.2010, rep. n. 51809, racc. n. 16677, in Notar Per_1 con il quale ha donato alla figlia “il fabbricato commerciale sito in Comune
[...] Parte_1 CP_2 di Messina, Località , Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale sviluppantesi al piano Parte_2 terra e primo, ed annessi uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali … 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 …” e contestualmente ha alienato alla medesima figlia “le porzioni CP_2 di terreno edificabile site in Comune di Messina, Località Faro Superiore, Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
2. rigetta la domanda risarcitoria azionata da parte attrice.
3. rigetta la domanda riconvenzionale azionata da parte convenuta e quella ex art. 96 C.P.C.
4. condanna i convenuti in solido e al pagamento in favore Parte_1 CP_2 dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 3972,00 per compensi ed € 668,00 per spese prenotate a debito, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. ...”.
*
Con atto di citazione (notificato in modalità telematica, a mezzo pec) in data 9.4.2022,
[...]
conveniva in giudizio davanti a questa Corte e Pt_1 CP CP_2 riproponendo le domande e difese disattese dalla sopra richiamata sentenza.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale convenuta) il rigetto delle domande tutte di controparte e l'accoglimento della propria riconvenzionale, premesso e ribadito che:
- aveva fondato una florida e solida realtà aziendale vinicola e olearia, quella avente la ditta individuale F.LLI CC di CC IA, che aveva accumulato depositi fruttiferi presso la , ammontanti, nel 1998, Controparte_4 ad oltre un miliardo di lire;
- in data 30.10.1987, aveva conferito procura generale al figlio che non aveva mai avuto redditi CP personali, né lavorato nell'azienda del padre, conferendogli l'incarico di gestione dell'attività commerciale;
- negli anni, si era resa necessaria la creazione di un nuovo organismo per il relativo governo, con la costituzione, dapprima, della poi trasformata nella CC S.R.L; Controparte_8
- la primigenia ditta individuale, dopo la creazione della CC S.R.L., non era subito cessata, dovendo ancora incassare plurime poste attive (riguardanti aiuti comunitari) per circa € 200.000,00, somma che era stata poi riversata sul conto della CC S.R.L. per disposizione del CP
- Il figlio , viceversa, non aveva mai avuto depositi fruttiferi propri presso la , ove invece CP Controparte_4 era stato ad accantonare detti depositi, cointestandoli a sè stesso, alla moglie Parte_1 Persona_2 e al figlio;
CP
- nessun bene a garanzia delle obbligazioni con la aveva sottoposto a pegno l'odierno appellato, Controparte_4 che era stato successivamente destinatario di una iscrizione ipotecaria, solo dopo l'emissione dei decreti ingiuntivi da parte della in danno di tutti i coobbligati;
Controparte_4
- i decreti ingiuntivi emessi a favore della erano stati notificati a tutti i componenti della famiglia Controparte_4
, non solo per debiti aziendali, ma anche per debiti personali;
Pt_1
- in seguito agli ingenti debiti contratti dal figlio, aveva revocato la procura con atto del 17.9.2002, aveva alienato un immobile composto da magazzino a piano terra e immobile, a ad un prezzo al di sotto del suo Persona_4 reale valore, e altri immobili per pagare i debiti contratti a causa dell'operato del sig. CP
- le somme prelevate dalla nei confronti del fideiussore erano state Controparte_4 CP utilizzate al fine di estinguere debiti del figlio;
- aveva sostenuto erroneamente di aver garantito le obbligazioni con proprio denaro o patrimonio CP immobiliare in quanto “il fondo da cui sono stati prelevati i soldi non era altro che il risultato della segmentazione delle linee di credito opportunamente garantite nell'anno 1998 da un deposito titoli (del padre) di oltre 1 miliardo, denominato D.A. 739/70059290, regolato sul conto corrente 3641 che, come sopra precisato, era il conto del fondatore ”; Parte_1
- aveva creato un deposito titoli presso la rilasciato a garanzia per i suoi affari professionali già il Controparte_4 28.4.1995 e denominato dalla Banca “scrittura di pegno a cautela del rischio di impresa”, rappresentato nello CP_ specifico da: 1) S. ab 95/95 34 tv codice 544270 di lire 200 milioni;
2) Opere 93/00 29 tv codice 496330 di lire 300 milioni;
3) Opere 95/95 5 11,70% codice 542730 di lire 200 milioni;
4) Opere cd 15 MG 98 tv codice 629100 di lire 65 milioni;
- la aveva detenuto un dossier titoli negoziato tramite la IMER per un totale di lire Controparte_4 1.175.000.000; inoltre, nell'ambito della cogestione degli affari commerciali intrattenuti dal figlio per CP l'azienda di famiglia nel 2001, sia l'appellante che l'appellato si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 302.120,000 a garanzia delle esposizioni della CC S.R.L.;
- avendo avuto la banca contezza dello stato di decozione della CC S.R.L., con un'unica lettera raccomandata, aveva proceduto alla revoca di tutti gli affidamenti e aveva intimato a provvedere alla totale immediata copertura per contanti della posizione debitoria in essere, da parte della CC S.r.l. e dei suoi fideiussori;
lamentava l'erroneità della sentenza:
1. nella parte in cui il Giudice a quo avrebbe erroneamente accertato la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ex art 2901 C.C.; ed invero:
1.1. l'attore (odierno appellato) non avrebbe potuto esperire l'azione revocatoria, in quanto, anche se erede legittimo di , non sarebbe stato, prima della morte del Parte_1 de cuius, titolare di una specifica posizione creditoria nei confronti di quest'ultimo, neppure nell'ampia accezione di “credito” applicabile all'art. 2901 C.C. (cfr. Cass. SS.UU.
n. 9440 del 2004);
1.2. sarebbero mancati sia l'eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, sia la scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore, in quanto , con l'atto di donazione e di compravendita, non Parte_1 avrebbe voluto sottrarre i beni immobili alla garanzia del credito di , CP bensì avrebbe voluto salvaguardare il suo consistente compendio immobiliare – (stimato dal giudice nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 824/2020), di gran lunga superiore rispetto al preteso credito del figlio – dall'aggressione di terzi;
ed invero gli altri immobili, non oggetto di donazione e compravendita, non sarebbero stati meno appetibili rispetto al fabbricato modesto oggetto di dismissione e l'altrettanto terreno retrostante, non edificabile per la presenza di distanze legali ed urbanistiche;
1.3. “..Il Giudice di prime cure ha ritenuto altresì sussistere la partecipatio fraudis in relazione all'atto dispositivo posto in essere nei confronti della figlia che in tutta onestà, ma non certamente con la connotazione negativa data dal Giudice di prime cure, ha supportato il padre dapprima rilasciandogli l'immobile venduto per soddisfare le banche e poi anche finanziandolo data l'opera meritoria del genitore che ha scosso la fiducia di tutti onorando sino all'ultimo centesimo i debiti, passi il termine, di famiglia! E ciò salvando anche gran parte del suo patrimonio oggi tutto aggredito dal figlio con la procedura esecutiva immobiliare in attesa del giusto tributo di giustizia che si attende dall'adita Corte ...”;
1.4. “… L'attore ha chiesto, l'accertamento della simulazione della vendita effettuata in quanto dissimulante una donazione, che sarebbe stata effettuata in frode al creditore ed allo scopo di estromettere l'attore dai suoi diritti di credito;
in conseguenza di tale accertamento ha chiesto che il predetto atto negoziale fosse revocato, annullato o dichiarato nullo ex art. 1414 C.C. Si deve evidenziare che la domanda di simulazione, diretta ad accertare ed eliminare la fallace apparenza creata dal negozio simulato, è soggetta ad un peculiare regime probatorio, a seconda che la simulazione sia fatta valere dai creditori o dai terzi nei confronti dei contraenti, ovvero da una delle parti contro l'altra. nel caso in cui il contratto dissimulato richieda la forma scritta ad substantiam o altri requisiti formali, come nel caso della donazione, sia il contratto simulato che l'accordo simulatorio devono rispettare i detti requisiti di forma e la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, con il rigore dell'art. 2725 C.C., ma anche l'ulteriore limitazione derivante dal dovere provare la sussistenza tanto dei requisiti di sostanza che di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto (Cass. civ., sez. II, 19.02.2008, n.4071). Di conseguenza, nel caso in cui siano le stesse parti contraenti o i loro successori a voler far valere la simulazione ed a chiedere l'accertamento di una donazione dissimulata esse devono produrre la “controdichiarazione”, avente i medesimi requisiti di forma richiesti per il contratto di donazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto diverso da quello apparente, mentre non è sufficiente invocare elementi aventi valore sintomatico, non essendo ammissibile la prova per presunzioni. Nel caso in esame l'attore ha chiesto che fosse accertata la simulazione del contratto di compravendita stipulato al fine di dimostrare che si trattava di un atto compiuto al fine di frodarlo e per potere ottenere la sua revoca, ai sensi dell'art. 2901 C.C., Sennonché è evidente che, non potendo l'attore essere qualificato, prima del passaggio in giudicato, titolare di una posizione creditoria nei confronti del padre neppure nell'ampia accezione di “credito” applicabile all'art. 2901 C.C., deve escludersi che possa chiedere l'accertamento di una donazione dissimulata in funzione della tutela di una situazione giuridica della quale non è titolare ...”;
2. non avrebbe riconosciuto “… il ruolo e la centralità della gestione e cogestione delle aziende e la circostanza Pt_1 Parte che il padre ed il figlio fossero entrambi soci di capitale nella SRL CC e soci di fatto nella gestione liquidatoria della CP_
in piedi solo per il riversamento dell'ultima tranche di contributo di € 200.000,00 …”, rigettando
[...] erroneamente la domanda riconvenzionale proposta in primo grado;
ed invero;
2.1. nell'ambito della cogestione degli affari commerciali intrattenuti dal CP per l'azienda di famiglia, nel 2001, sia l'appellante che l'appellato si sarebbero costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 302.120,000 a garanzia delle esposizioni della
CC S.R.L.;
2.2. la banca, avuta contezza dello stato di decozione della CC S.R.L., con un'unica lettera raccomandata, aveva proceduto alla revoca di tutti gli affidamenti e aveva provveduto alla totale immediata copertura per contanti della posizione debitoria in essere, da parte della CC S.R.L. e dei suoi fideiussori;
sicché:
“… immediatamente e senza alcun preventivo avviso, tutti i pegni del sig. sono stati Parte_1 smobilizzati al valore di cambio del medesimo periodo, e dunque anche in perdita rispetto al loro valore nominare e il controvalore è stato posizionato sui conti correnti, compensando il credito con il debito di conto CP_ corrente. Il relativo saldo IN AVERE BANCA, dopo lo smobilizzo dei pegni è stato richiesto dalla con tre distinti decreti ingiuntivi e, precisamente, uno emesso nei confronti della CC S.R.L. n. 1038\2003 e dei fideiussori e uno emesso nei confronti dei frateLL CC di IA Parte_1 CP CC n. 1070\2003 e dei fideiussori e ed uno emesso nei confronti del CP Persona_2 sig. e della fideiussore ”; CP Persona_5 non avrebbe dunque garantito alcuna obbligazione altrui, né tanto CP meno del padre, ma solo le proprie obbligazioni, ossia debiti assunti gestendo uti dominus, in forza della procura speciale, tutti i beni patrimoniali del padre, da quando era subentrato nella gestione dell'azienda di famiglia;
2.3. “… Il Giudice di prime cure se da un lato pone l'accento sul comportamento fraudolento posto in essere dall'odierno appellante dall'altro dimentica che stranamente e non si comprenderebbe come, possa avere dato disposizioni di pagamento verso la società ritenuta terza ma erroneamente per un importo pari al credito vantato dal figlio. Ciò a prescindere dalla scansione processuale comunque è evidente la condotta distrattiva perché, se da un lato il sig. è pieno di debiti come sostiene parte avversa è difficile Parte_1 pensare che abbia potuto regalare una così consistente somma non foss'altro anche per eventualmente compensarli ammesso che fosse debitore del figlio. La dimessa produzione cospicua e corposa contrariamente al ragionamento del Giudice di prime cure non era né generica né indeterminata ma atta a comprovare che il credito vantato dal figlio era ampiamente ristorato ove del caso tale fosse da tutta una serie di movimentazioni dallo stesso fatte sottraendo risorse finanziarie del padre. Ovvio ma anche irragionevole pensare che la chiesta CTU avesse finalità esplorativa quando invece la stessa avrebbe dato solo conforto alle asserzioni istruttorie di cui alla articolata prova testimoniale e fatto emergere la condotta distrattiva. Del resto, la stessa condanna del sig. per il reato di bancarotta fraudolenta è non CP una presunzione ma una certezza tenuto conto che per la sussumibilità del reato in questione quello che emerge è la condotta distrattiva ...”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
*
L'appellato si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 27.1.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis C.P.C.
e, nel merito:
sub 1.1., che:
“… È … incontestabile, stante la prova per tabulas, l'esistenza di una precisa posizione creditoria del Dott. che Pt_1 nasce dalle due distinte fideiussioni, dallo stesso rilasciate nel 1998, alla Filiale di Messina dell'Istituto Bancario San CP_ Controparte_ Paolo di NO (oggi - società incorporante il per garantire le obbligazioni Controparte_5 della ditta “F.LL CC di CC IA”; a queste si aggiungeva la garanzia offerta, nel mese di ottobre 2002, dal Dott. , sempre quale fideiussore della ditta “F.LL CC di CC IA”, dei beni del fondo azionario della Pt_1 SAN PAOLO IMI ASSET MANAGEMENT a lui intestati, come pure l'ulteriore versamento, alla CP_4 CP_5
della somma di euro 214,500,00 al fine di coprire l'esposizione debitoria della ditta paterna. Come già esposto
[...] in narrativa, in forza delle sopra citate fideiussioni, la BANCA SAN PAOLO IMI S.P.A. - a fronte di uno scoperto bancario di euro 208.500,00 della ditta “F.LL CC di CC IA” - ha proceduto alla vendita della gestione patrimoniale n° 27/147860 intestata al Dott. appellato odierno, versando il relativo ricavato, pari ad euro CP 208.500,00 ed euro 6.000,00, sul conto corrente n° 3641 intestato alla ditta del padre odierno appellante, ed ha, altresì, ottenuto dal Tribunale di Messina l'emissione del D.I. n° 1070/03 per l'importo complessivo di euro 183.696,22, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in euro 1.886,49, in forza del quale, il 21/11/2003, ha iscritto ipoteca giudiziale ai nn°ri 35251/4535 sui beni dei SIg.ri del figlio, e della moglie, Parte_1 CP (fideiussori). Pertanto, come già evidenziato in premessa, il Dott. , per poter alienare un Persona_2 Pt_1 immobile di sua proprietà, è stato costretto a versare, in via preliminare, alla BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. (società incorporante , la somma di euro 30.000,00 allo scopo di ottenerne il consenso, avvenuto il Controparte_5 3/08/2003, all'esclusione di detto immobile dall'ipoteca iscritta;
con lo stesso atto del 3/08/2003, la stessa banca ha escluso dall'ipoteca sopra citata anche altri beni di proprietà del SI. , ed, in particolare, del fabbricato Parte_1 commerciale sito nel Comune di Messina, Villaggio Faro Superiore - Via Messina, riportato in Catasto al foglio n° 39, mappali nn°ri 206 sub. 1, 206 sub. 2, 206 sub. 3, 206 sub. 4, e 206 sub. 5, nonché delle porzioni del terreno edificabile sito nel Comune di Messina, Villaggio Faro Superiore - Via Messina, in Catasto al foglio n° 39, mappali nn°ri 207 ed 83, immobili oggetto degli atti pubblici oggetto del presente giudizio di revocatoria. A definitiva riprova documentale della posizione creditoria dell'appellato nei confronti dell'appellante va, infine, ricordato che con D.I. n° 182/2012, il Tribunale di Messina ha ingiunto alla ditta “F.LL CC di CC IA” il pagamento, in favore del Dott. CP
, della somma di euro 244.500,00 oltre interessi e spese della procedura liquidate in complessivi euro 2.182,50,
[...] e, con successivo D.I. n° 921/12 le ha, altresì, ingiunto il pagamento, sempre in favore del Dott. , della Pt_1 complessiva somma di euro 20.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 711, 00 ...”;
sub 1.2., che:
- il Giudice a quo avrebbe correttamente ritenuto gli atti di “donazione e compravendita immobiliari” del 16/4/2010 stipulati fra e gravemente lesivi Parte_1 CP_2 delle ragioni creditorie di (fideiussore della ditta individuale “F.LL CC di CP
CC IA”), dichiarandoli inefficaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 C.C.;
- , nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie del CP figlio, avrebbe dismesso i beni immobili di sua proprietà – dopo la loro esclusione dall'ipoteca giudiziale – sottraendoli alla garanzia del credito e aggravando la situazione di incapienza del suo patrimonio;
- gli atti di disposizione, posti in essere da , sarebbero rientrati in una vera e CP propria successione fraudolenta, costituente precisa attuazione di un unitario intento di dismissione del suo patrimonio, anche perché quest'ultimo sarebbe stato sicuramente a conoscenza dei suoi debiti nei confronti dell'ex Banca San di NO–Filiale di Messina e nei confronti del figlio;
sub. 1.3., che:
“… Altrettanto innegabile è la scientia fraudis e la partecipatio fraudis della SI.ra , che, fra l'altro, ha CP_2 espressamente ammesso nel giudizio di primo grado di ben conoscere le esigenze di liquidità di suo padre al momento della stipula degli atti contestati;
inoltre, poiché gli atti dispositivi a titolo gratuito, prescindono dall'ulteriore presupposto della conoscenza del pregiudizio anche da parte dei terzi (richiesto solo per la diversa ipotesi di atti a titolo oneroso a sensi dell'art. 2901 C.C. 1° comma n. 2), la donazione del SI. in favore della figlia CP
, come riconosciuto dal Tribunale, era revocabile a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di CP_2 quest'ultima, poiché, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, dovendo essere la verifica dell'eventus damni compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del debitore esecutato ...”;
sub 2.1., che: il primo Giudice avrebbe correttamente rigettato la domanda riconvenzionale;
ed invero:
”… si tratta, anche in tal caso, dell'ennesimo tentativo dell'appellante di introdurre, anche in sede di appello, una sequela di fatti, questioni ed elementi privi di rilevanza giuridica, di commistione di attività, di gestione e contabilità, del tutto estranei al thema decidendum ed al petitum di causa effettivi che, al di là di ogni maldestro sforzo, è, e rimane, anche in ragione dell'inequivocabile sua consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi creditori del figlio, l'inefficacia ex art. 2901 C.C., nei confronti di quest'ultimo, dell'atto di “donazione e compravendita immobiliari” del 16/04/2010 in Notar n° 51809 di rep. e n° 16677 di racc.; a fronte della copiosa, quanto Persona_1 inoppugnabile, documentazione versata agli atti di causa, ogni altra considerazione relativa alle prospettate vicende societarie, di fatto o meno, tra padre e figlio, sollevate dal primo, è, quindi, assolutamente irrilevante - oltre che estranea all'oggetto per cui è causa. Solo per mero tuziorismo difensivo, si ribadisce che i problemi della ditta individuale del SI. sono iniziati quando la gestione è stata da lui ripresa in via esclusiva dopo la Parte_1 revoca del 17/09/2002 della procura speciale in precedenza conferita al figlio , che, sin da bambino, aveva CP lavorato nell'azienda del padre senza soluzione di continuità, persino durante gli studi, e che sin dal 1983 aveva esercitato autonomamente una propria attività commerciale. L'odierno appellato, in forza della suddetta procura speciale, pur avendone in astratto i poteri, non ha mai sottoscritto nessuna garanzia e/o esposizione in danno della ditta del padre, ma, al contrario, negli anni, lo ha garantito, finché gli è stato possibile, con il proprio patrimonio personale [provvedendo, altresì, alla cancellazione delle garanzie prestate dai SIg.ri e Parte_1 Per_2
oltre che a cospicui esborsi in favore della quale fideiussore della ditta F.LL CC di CC
[...] Controparte_4 IA (euro 214.500,00 nel 2002 ed euro 50.000,00 nel 2009), il che si pone ad ulteriore conferma sia del fatto che i crediti per cui si è agito in revocatoria sono di data certa ed antecedente agli atti pubblici del 16/04/2010 in Notar che della piena consapevolezza del SI. di arrecare pregiudizio ai diritti di regresso Persona_1 Parte_1 ex art. 1950 C.C. del figlio], sino a subirne le estreme conseguenze che hanno portato anche all'odierno giudizio …”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del grado.
* La Corte, con ordinanza del 2.12.2022, con la quale aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni per la pronuncia d'inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art 348 bis C.P.C.), differiva la lite dapprima all'udienza del 27.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e, poi, previa surroga dell'originario relatore, per i medesimi incombenti, atteso il sovraccarico dei ruoli, a quella dell'11.11.2024 (che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.).
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nella data dell'8.11.2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 30.1.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti costituite non si avvalevano delle conferite facoltà di deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 C.P.C. Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 342 C.P.C., nella formulazione introdotta dal d.l. n.
83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cassazione civile, Sez. L, 5/2/2015, n. 2143).
Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stato in grado di predisporre una congrua difesa.
Di qui il rigetto dell'eccezione in argomento.
*
In assenza di precedente statuizione, va in limine litis dichiarata la contumacia di , CP_2 che non si è costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo (avvenuta a mezzo pec presso il procuratore domiciliatario).
*
Ciò posto, è opportuno premettere una breve ricostruzione in fatto della vicenda processuale retro richiamata, nel senso che, per quanto consta dagli atti di giudizio:
- in data 4.2.1998 ed in data 30.12.1998, aveva rilasciato all'Istituto Bancario CP
di NO (oggi BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – società incorporante il CP_4 [...]
– filiale di Messina – due distinte fideiussioni bancarie, rispettivamente Controparte_5 sino alla concorrenza di £.390.000.000 (oggi € 201.418,19) e sino alla concorrenza di
£.325.000.000 (oggi € 167.848,49), al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni della ditta individuale “F.LL CC di CC IA”;
- il menzionato, in qualità di fideiussore della ditta individuale F.LLI CC di CC IA, aveva smobilizzato la gestione dei titoli, per un valore di € 214.500,00, al fine di pagare un debito che il padre, , aveva nei confronti della;
Parte_1 Controparte_4
- in adempimento a ciò, la BANCA SAN PAOLO IMI S.P.A., a fronte di uno scoperto bancario pari ad €. 208.500,00 della ditta F.LL CC di CC IA, aveva venduto la gestione patrimoniale n. 27/147860 intestata all'odierno attore, versando il ricavato della suddetta vendita sul conto corrente n. 3641, intestato alla ditta F.LL CC di CC IA;
- il sempre quale fideiussore, aveva versato la somma ulteriore di € CP
30.000,00, al fine di poter vendere un immobile di sua proprietà ed ottenere la liberazione dall'ipoteca, iscritta su proprio bene dall'istituto di credito sulla base del decreto ingiuntivo n. 1070/2003, emesso per la somma di € 183.696,22 (oltre interessi), quale saldo debitore del conto corrente n. 10/3641, intestato alla ditta individuale F.LLI CC di CC IA;
- la con atto del 3.8.2009, registrato il 10.8.2009 al n. 7052, aveva prestato il proprio CP_4 consenso all'esclusione dell'ipoteca anche su altri beni immobili di proprietà del
[...]
, ed in particolare: sul fabbricato commerciale sito nel Comune di Messina, Via Pt_1
Messina, Vill. , censito al N.C.U. al foglio n. 39 con i mappali n. 206 sub. 1, n. Parte_2
206 sub. 2, n. 206 sub. 3, n. 206 sub. 4, n. 206 sub. 5; e sulle porzioni del terreno edificabile sito in Messina, località , C.da Due Vie, censite in Catasto Terreni al foglio n. Parte_2
39, con i mappali n. 207 e n. 83;
- il con atto di “donazione e compravendita immobiliari” del 16.4.2010, rep. CP
n. 51809, racc. n. 16677, in Notar aveva donato alla figlia “… il Persona_1 CP_2 fabbricato commerciale sito in Comune di Messina, Località Faro 3 Superiore, Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale sviluppantesi al piano terra e primo, ed annessi uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali
… 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 …” e contestualmente aveva alienato alla medesima figlia “… le porzioni di terreno edificabile site in Comune di CP_2
Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Parte_2
Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
- il 4.1.2012 aveva proposto ricorso in monitorio al di fine di vedere CP ingiungere alla ditta individuale F.LL CC di CC IA, onde conseguire ristoro dei pagamenti ed atti dispositivi ut supra avvenuti, il pagamento della somma di € 244.500,00, oltre gli interessi sull'intera somma fino al soddisfo e le spese, e il Tribunale di Messina – in accoglimento di detto petitum – con decreto ingiuntivo. n. 183/2012 aveva condannato la ditta al pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi fino al soddisfo e le spese e competenze della procedura;
- il medesimo Tribunale, in seguito al ricorso per decreto ingiuntivo del 24-27.4.2012 del aveva condannato il al pagamento della somma di € CP Parte_1
20.000,00, oltre gli interessi sull'intera somma fino al soddisfo e le spese e competenze della procedura (decreto ingiuntivo n. 921/2021);
- aveva proposto opposizione verso entrambi i decreti ingiuntivi n. 183/2012 Parte_1
e n. 921/2012 e il Tribunale di Messina–Sezione Seconda con la sentenza n. 317 pubblicata in data 10.2.2020, aveva rigettato entrambe le opposizioni, con stauizioni poi confermate in appello da questa Corte (cfr. sentenza n. 93 pubblicata in data 23.7.2024, nell'ambito del procedimento n. 366/2020).
*
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Con il motivo di gravame sub 1. l'appellante deduce che il primo Giudice avrebbe erroneamente accertato la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
Il motivo di gravame è infondato.
Va, anzitutto, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 C.C. con riferimento all'atto di donazione e compravendita immobiliari del 16.4.2010, con il quale Parte_1 aveva:
- donato alla figlia “il fabbricato commerciale sito in Comune di Messina, CP_2
Località , Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale Parte_2 sviluppantesi al piano terra e primo, ed annessi uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto
Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali … 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 …”;
- contestualmente venduto alla nominata“le porzioni di terreno edificabile site in Comune di Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Parte_2
Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
presupposti individuati dal decidente di prime cure nelle seguenti circostanze:
a) l'esistenza, al momento della stipula dell'atto dispositivo, di un titolo valido ed efficace fondante il credito vantato dall'attore in revocatoria nei confronti del debitore alienante;
b) l'effettività del pregiudizio, intesa come lesione (per depauperamento) della garanzia patrimoniale del creditore (cd. eventus damni) originante dal compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione retro richiamato, per la rilevanza e consistenza della dismissione patrimoniale così posta in essere;
c) la consapevolezza, comune al debitore ed al terzo acquirente (per il rapporto di stretta familiarità esistente tra costoro, in quanto padre e figlia), che con l'atto di disposizione sarebbe venuta a diminuire la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (cd. scientia dammie partecipatio fraudis) e questi non avrebbe avuto risorse alternative – neppure dal prezzo di cessione, in quanto irrisorio – sufficienti a soddisfarsi in regresso ex art. 1950 C.C.
In primis, le doglianze dell'appellante poggiano sulla presunta inesistenza del diritto di credito del figlio verso di lui, il cui accertamento sarebbe oggetto di un giudizio ancora CP pendente tra le medesime parti al momento dell'esperimento dell'azione revocatoria (che non impone, per consolidata giurisprudenza, la sospensione del giudizio vertente l'actio pauliana da esso sottesa).
È effettivamente pacifico, in giurisprudenza (v. da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n. 28141 del
6/10/2023) che:
«… In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 C.C. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi queLL meramente eventuali …»;
di guisa che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che, ripetesi, non persegue fini restitutori (ex ultimis: Cass. n. 4212/2020), sempre che l'esistenza del credito contestato non si riveli prima facie pretestuosa (ex ultimis: Cass. 15275/2023; 2777/2019).
Dunque, nell'ambito della nozione “lata” di credito, estesa fino a ricomprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, era (ed è) certamente da considerarsi ricompreso il credito vantato da , riconducibile: CP
- alle distinte fideiussioni rilasciate in favore della ditta individuale F.LLI CC di CC IA, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della predetta ditta nei confronti dell'Istituto di credito di NO (v. atto di fideiussione del 4.2.1998 – CP_4 rilasciata sino alla concorrenza di £ 390.000.000 – e atto di fideiussione del 30.12.1998 – rilasciata sino alla concorrenza di £ 325.000.000 –, depositati in atti);
- ai due decreti ingiuntivi, nn. 183/2012 e 921/2012, con i quali era stato Parte_1 condannato a pagare al figlio la somma rispettivamente di €244.500,00 e CP
€20.000,00.
Gioverà poi puntualizzare che la pendenza d'opposizione, siccome proposta avverso i suddetti decreti ingiuntivi, non valeva (né vale) ad escludere la sussistenza del primo dei presupposti dell'azione revocatoria de qua – ossia l'esistenza di una ragione di credito in capo alla parte attrice – dato che, si ribadisce, la sua definizione – quale ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né potrebbe verificarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza in ipotesi negativa dell'esistenza del credito da garantire. Tra l'altro, i debiti sostenuti da , sono stati riconosciuti, nel corso del giudizio di CP primo grado, con sentenza n. 316/2020 depositata il 25.6.2020, con la quale sono state rigettate le opposizioni a decreti ingiuntivi (n. 182/2012 e n.921/12), proposte da , Parte_1 condannandolo al pagamento dell'importo complessivo di euro 264.500,00, confermata nelle more di questa iscrizione da questa Corte – come prima segnalato, in virtù del notorio giudiziario di questo Ufficio – con pronuncia di cui le parti non hanno tuttavia riferito nelle proprie difese.
Ciò detto, a parere anche di questo Collegio, è certamente sussistente il requisito dell'eventus damni, perché con gli atti pubblici, oggetto di revocatoria, si è spogliato di una Parte_1 parte del proprio patrimonio immobiliare rendendo oltremodo problematico il soddisfacimento del creditore . CP
In merito, va, infatti, disattesa la tesi di parte appellante secondo cui con gli atti Parte_1 di disposizione non avrebbe voluto determinare la perdita di garanzia offerta dai beni dismessi, ma avrebbe voluto salvaguardare tutti gli altri beni immobili, il cui valore sarebbe stato di gran lunga superiore rispetto al credito del figlio, dall'aggressione di terzi. Vale, in proposito, rilevare (con Cass. Sez. VI, 18/6/2019, n. 16221) che:
«… il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore …»;
ossia, in altri termini, che è il debitore che deve dimostrare – allegandone e provandone l'asserita capienza – che il suo patrimonio abbia conservato caratteristiche e valore tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. Sez. II, 3/2/2015, n. 1902; Cass. 29.3.2007 n. 7767; 6.5.1998 n. 4578):
«… In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni …». Nel caso in esame, è incontestato che l'atto di donazione e compravendita abbia comportato una modificazione qualitativa in peius della situazione patrimoniale del debitore, e ciò a prescindere dalle deduzioni dell'appellante (cfr. pag. 8 dell'atto di costituzione e domanda riconvenzionale) secondo cui:
“a fronte dell'aiuto ricevuto il SI. ha alienato un modesto magazzino infruttifero e non l'enfatizzato Parte_1 compendio immobiliare per chissà quale valore e venduto alla famiglia della figlia un terreno adiacente al CP_2 predetto magazzino” o “ non sussiste alcuna deduzione qualitativa dal momento che il fabbricato donato alla figlia da anni, dopo il rilascio da parte della conduttrice non ha avuto più alcuna proposta né di affitto né di acquisto Parte_4 nonostante la cartellonistica ivi apposta …”.
D'altra parte, l'appellante non ha, neppure, dimostrato l'esistenza di ulteriori cespiti in sua titolarità effettivamente idonei ad assicurare capienza rispetto ad un credito che ammontava a circa euro € 250.000.00, limitandosi a sostenere la disponibilità di altre consistenze immobiliari, senza neppure adeguatamente specificarne il valore.
Ed in proposito, ancora, è ben condivisibile contra l'argomentazione dell'allora attore (odierno appellato), formulata nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 2 memoria di replica di
– e implicitamente recepita dal primo Giudice – secondo cui: CP
“… In particolare, per quanto riguarda la sentenza n° 316/2020 del Tribunale di Messina emessa nei giudizi riuniti nn°ri 1670/2012 R.G. e 5066/2012 R.G., già versata in atti, si evidenzia che la Corte d'Appello di Messina - I^ Sezione Civile, con ordinanza del 13/01/2021 (giudizio iscritto al n° 366/2020 R.G.) , ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata da (all. 1) con la seguente motivazione: Parte_1
“… il rischio di dover pagare ingiustamente (!) la somma stabilita in sentenza oltre alle spese processuali, nel caso in cui venisse iniziata l'azione esecutiva per il loro recupero, non può integrare da solo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 C.P.C. per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, essendo tale rischio insito in ogni pronuncia di condanna emessa in primo grado, né può integrarli l'incapienza del patrimonio del debitore, non ravvisandosi peraltro, un evidente fumus boni iuris …”. Si tralascia volutamente ogni commento sul modus operandi - processuale e non - del SI. , che, com'è ovvio, secondo convenienza, da un lato, sostiene a spada Parte_1 tratta di aver salvaguardato il proprio patrimonio “che non teme incapienza” (cfr. comparsa conclusionale del 4/10/2021), e, dall'altro, non si fa alcuno scrupolo di avanzare una richiesta di inibitoria avverso la sopracitata sentenza di condanna n° 316/2020 fondandola, appunto, sull'asserito presupposto della propria incapienza patrimoniale …”.
Non si può dunque, non ritenere, alla stregua delle emergenze documentali, che
[...]
con il compimento dell'atto dispositivo in questione “… si sia spogliato di una parte cospicua Pt_1 dei propri beni, determinando un contestuale e consistente impoverimento del proprio patrimonio e rendendo di fatto più arduo per parte attrice il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore …”.
Quanto alla pretesa insussistenza della scientia damni in capo al debitore e alienante, giova premettere che, quando l'atto di disposizione è antecedente rispetto al sorgere del credito ai sensi dell'art. 2901 comma 1 n. 1 C.C., è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
diversamente, nel caso di atto successivo, basta, invero, la consapevolezza, in capo al debitore alienante e al terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (tra le molte in tal senso Cass. Civ. nn.: 28423/2021; 16825/2013; 10623/2010; 22365/07; 5741/2004;
2303/1996). E la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è dovuto al giudice di merito (Cass. Civ. nn.: 5618/2016; 27546/2014; 17327/2011; 15389/2005; 1280/2003; 2597/2001; 7452/2000).
Nel caso in esame, come ben rilevato, ancorché assai sinteticamente, dal primo decidente, l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito (dovendosi far riferimento alla stipula delle due fideiussioni del 1998) e, in tale ottica, il Tribunale adito ha correttamente rilevato che:
“… Nel caso di specie, tale elemento soggettivo deve ritenersi provato per presunzioni (cfr. Cass. Civ. 18315/15; Cass. Civ.11577/08, Cass. 11916/01) tenuto conto dei considerevoli debiti maturati dalla ditta F.LL CC di CC IA nei confronti della BANCA SAN PAOLO IMI per i quali ha proceduto alla vendita della gestione CP patrimoniale intestata all'attore (circostanza che trova riscontro documentale agli all.ti 4 e 5 fascicolo parte attrice, documenti depositati unitamente all'atto di citazione),che è incontestato che la Banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1070/03 per debiti della ditta F.LL CC anche nei confronti del fideiussore che per potere vendere CP nel 2009 un proprio immobile ha dovuto corrispondere alla banca la somma di € 30.000,00 allo scopo di ottenere da parte del medesimo istituto bancario il consenso all'esclusione del bene da alienare dalla suddetta ipoteca, consenso formalmente espresso con atto del 03.08.2009, registrato il 10.08.2009, n. 7052 (all.8 fascicolo parte attrice, allegato unitamente all'atto di citazione). L'esposizione debitoria è stata poi confermata in sede di comparsa di costituzione e risposta dagli stessi convenuti …”.
E, a tal proposito, va aggiunto che la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui “… sotto il profilo soggettivo mai è stato dato corso ad un progetto fraudolento intraneo alla volontà di sottrarre beni a garanzia” non può assumere rilievo, posto che : Parte_1
- doveva presumersi esser ben consapevole dell'ammontare dei debiti nei confronti dell'ex
di NO e del figlio, attesi: la vendita della gestione patrimoniale Controparte_3 cointestata anche a lui per farvi fronte;
l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo n. 1070/03 per debiti della ditta F.LL CC anche nei confronti del fideiussore
[...]
; il consenso della banca, formulato con atto del 3.9.2009, all'esclusione dall'ipoteca CP del bene, che il voleva alienare;
CP sicché:
- non poteva non avere piena consapevolezza della “potenzialità di pregiudizio” dell'atto di disposizione che andava a stipulare nei confronti delle ragioni creditorie (in regresso) vantate dal di lui figlio contro di sé, sebbene le contestasse.
E ciò si rileva poiché se, da un lato, è vero, in linea di principio, che l'onere della prova della conoscenza del pregiudizio gravi sul creditore, dall'altro lato è anche vero che, a fronte delle suddette presunzioni, avrebbe potuto enunciare le ragioni, diverse dalla Parte_1 volontà di salvaguardare il proprio patrimonio dall'aggressione di terzi creditori, che avrebbero motivato il suo comportamento. Ma costui, che non ha indicato alcun concreto elemento, da cui potesse desumersi che non fosse consapevole di simile potenzialità di pregiudizio, ha solo allegato – onde rendere ragione del trasferimento suddetto – l'asserita finalità di beneficiare nella figlia colei che ne aveva sostenuto con sacrificio e dedizione le difficoltà economiche, anche sul genitore gravanti sebbene ascrivibili al riferito fatto esclusivo del (ed alla sua asseritamente imperita CP gestione degli affari di famiglia), là dove, per denunciare la violazione del ragionamento presuntivo, sarebbe stato necessario indicare gli elementi che potrebbero portare ad una diversa lettura delle vicende di lite.
Ed ancora, occorre rammentare, come osservato dal primo decidente, che la prova della partecipatio fraudis è necessaria esclusivamente ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria per l'atto dispositivo a titolo oneroso, ovvero per l'atto di compravendita, dal momento che per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. Ciò posto, va detto che anche la prova della participatio fraudis circa l'atto di compravendita, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 30486/2023). Nella specie, il rapporto esistente tra padre e figlia rendeva ben plausibile la presunzione che fosse ben consapevole della situazione debitoria dell'alienante e, CP_2 conseguentemente, del pregiudizio che con la vendita si arrecava alle ragioni dei creditori dello stesso;
tra l'altro, la stessa aveva espressamente ammesso nel corso del giudizio di primo grado di conoscere le esigenze di liquidità del padre al momento della stipula degli atti contestati (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta), tantoché, a suo dire, lei e il marito erano stati costretti a emigrare al Nord, al fine di trovare lavoro per poter aiutare il padre a pagare i debiti della ditta CC S.R.L.
In conclusione, si ribadisce che nel caso in specie, l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto di disposizione, l'entità dei crediti stessi, il dissesto patrimoniale del debitore, la cronologia degli eventi, i rapporti di parentela e/o affinità esistenti tra le parti, testimoniano un unitario intento di dismissione del patrimonio e, di guisa, la sussistenza di tutti i presupposti dell'art. 2901 C.C. Pertanto, va disatteso l'appello in parte qua.
*
Con il motivo di gravame sub 2. l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe rigettato altresì la domanda riconvenzionale proposta nell'interesse dal
[...]
. Pt_1
Anche tale censura non merita accoglimento.
La doglianza, relativamente all'asserita appropriazione della somma di € 193.000,00, è smentita nel suo fondamento – come già rettamente sostenuto dal primo Giudice – dalla produzione in giudizio (cfr. all. 12) della missiva inviata da allo Studio A & L di Roma, Dott. Parte_1
che si occupava della pratica relativa contenzioso . Per_6 CP_6
Ed invero, la missiva, ove testualmente si legge: CP_
“… Con riferimento alla istanza di attivazione della Camera arbitrale dell' inoltrata in data 15 marzo 2004 volta CP_ CP_ ad ottenere l'erogazione dei contributi ex dell'aiuto Comunitario al consumo d'olio d'oliva riferito al periodo Giugno 1994/Aprile 1995, oltre interessi rivalutazione e danni conseguenti, con la presente confermo che in CP_ caso di erogazione da parte dell' i predetti contributi dovranno essere predisposti sulla base delle seguenti coordinate Bancarie: BENEFICIARIO:F.LLI CC Di CC GIACOMO”; conferma come sia stato proprio a disporre che tale importo di € 193.000,00 Parte_1 venisse accreditato sul c/c della CC S.R.L. A quanto sopra, si aggiunge che , non disconoscendo la sottoscrizione, bensì Parte_1
l'utilizzo da parte del figlio di fogli firmati in bianco dal padre, avrebbe dovuto semmai dimostrare l'apposizione della firma su un foglio non ancora riempito, proponendo querela di falso. Ma, va detto, parte appellante non ha prodotto alcuna prova in ordine al censurato riempimento della missiva, né ha proposto querela di falso.
E, al riguardo, deve richiamarsi il pacifico orientamento della Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 2524 del 7/2/2006; Sez. I, sentenza n. 302226 del 30/12/2011; Sez.
III, ordinanza n. 889 del 17/1/2018) secondo cui:
«… la denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 C.C., nel caso in cui il riempimento caso sia avvenuto "absque pactis", ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo …».
Da ultimo, del tutto condivisibili risultano, ad avviso di questa Corte, le argomentazioni – pur sintetiche – recate nelle pp.
6-7 della motivazione – in forza delle quali il primo decidente ha respinto le arguizioni oggetto della domanda riconvenzionale, circa: 1) la “smobilizzazione” di dossier titoli e i successivi versamenti sui suoi conti personali da parte del;
CP
2) la vendita del capannone industriale, sede della CC S.R.L., avvenuta senza tener conto del socio di minoranza, . Parte_1
Al riguardo, si osserva, le doglianze articolate in sede di gravame hanno insistito nel perorare una ricostruzione di eventi e delle relative causali (quella sintetizzata nella locuzione “… i debiti della sono solo il frutto delle scelte imprenditoriali non corrette del figlio e dei suoi Parte_5 atteggiamenti estremamente dispendiosi che l'hanno portato alla insolvenza verso banche e terzi …”) che:
- non smentita l'esattezza dei rilievi del decidente sul punto della mancata prova della non imputabilità al dell'avvenuta erogazione del credito (si legge, al Parte_1 CP_6 riguardo, nell'appello, “… a prescindere dalla esistenza o meno della veridicità della volontà del sig. di operare in tal senso …”); Parte_1
- rimasta fondata solo su inferenza, peraltro dubitabile anche in astratto, la tesi d'una volontà persistita nel tempo del figlio di far ricadere le conseguenze d'una propria insana gestione sul proprio genitore (come si sarebbe condotto il dominus, allorché il fiduciario o il delegato agiva motu proprio?);
- assente una puntuale disamina della produzione documentale avvenuta e dei dati da essa ritraibili, onde farne emergere esplicitamente (e non solo allusivamente) l'affermata concludenza univoca e conducenza a documentare le specifiche intenzioni caLLde del
[...]
; CP - silente l'appellante sui rilievi critici che avevano motivato il rigetto delle prove invocate in prime cure;
- fermo il solo dato dell'avvenuta condanna penale del senza l'emersione al CP riguardo di vicende ben sintomatiche di riscontro alla tesi difensiva in argomento (già stigmatizzata dal primo Giudice), ivi rilevandosi soltanto il pregiudizio alla massa del faLLmento delle condotte di mancata tenuta regolare delle scritture contabili e dell'adempimento degli obblighi tributari della società poi decotta;
non può che essere da questo Collegio rinnovatamente disattesa.
*
All'integrale rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in favore Parte_1 di delle spese del corrente grado di giudizio. CP
Nulla va invece statuito quanto alla posizione di , in quanto rimasta contumace e CP_2 non attinta da petita condannatori di sorta ad iniziativa dell'appellante (che ne operava la citazione, verosimilmente, a fini di mera denuntiatio litis).
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del
13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia; nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale): € 1.498,65 totale € 11.489,65
successivamente dimidiati (50%) ad euro 5.744,825.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 378 emessa dal Tribunale di Messina–Seconda Sezione Civile–Ufficio del Giudice Unico in data 28.2.2022, da:
; Parte_1 nei confronti di:
; CP
e di: ; CP_2 così provvede:
1) dichiara la contumacia di ; CP_2
2) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.744,825 per onorario, oltre accessori come per legge;
4) nulla per le spese tra e;
Parte_1 CP_2
5) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 29.7.2025 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 266/2022, posta in decisione all'udienza del giorno 11.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, via Ugo Bassi is. 81 n. 157, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni RUSSO del Foro di Messina, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, in sostituzione e con revoca del precedente procuratore, avv. Filippo ALESSI;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; CP codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Enzo Geraci n° 23 is. 78, presso lo studio legale dall'Avv. Giuseppe MELAZZO, che la rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e riposta (all. 2); pec: ; Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
; CP_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
”… Preliminarmente ammettere per la forma e per il rito oltre che per la tempestività della impugnazione, il presente appello ritenendolo ammissibile anche agli effetti del preventivo vaglio di cui all‟art.348 bis cpc;
2) Nel merito ed in riforma totale della pronunzia appellata n. 378\2022 notificata in data 14 marzo 2022 riconoscere e dichiarare l'infondatezza della disposta dell'azione revocatoria e dunque accertare e dichiarare che la domanda di controparte è per plurime ragioni di diritto inammissibile ed insussistente sotto il profilo giuridico 3) Conseguentemente dichiarare la legittimità dell'atto in notaio del 16 aprile 2020 e le relative disposizioni in esso contenute Persona_1 certamente non lesive né tanto meno preordinate a sottrarre garanzie del credito litigioso vantato dal sig.
[...]
4) Sempre in riforma della appellata statuizione n. 378 \2022 Accogliere la domanda riconvenzionale cosi CP come proposta nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale al momento della costituzione in giudizio . Rg 6823 \2013 che qui deve intendersi integralmente trascritta 5) Si insiste inoltre nella ammissione delle prove tutte dedotte e capitolate sia nelle memorie istruttorie che nel compendio istruttorio autorizzato nel corso del giudizio di primo grado e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte e solo per brevità omesse ritenendole assolutamente dirimenti e conducenti per l'accertamento dei fatti 6) Emettere ogni altra statuizione conforme a legge ed a giustizia 7) Spese di lite del doppio grado vinte od in subordine compensare tra le parte le spese e i compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio ...”.
Per la parte appellata costituita:
“… 1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis C.P.C. dell'appello proposto dal SI. ; 2). Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, ritenere e dichiarare inammissibile, Parte_1 improponibile, irricevibile, integralmente infondato e per l'effetto, con qualunque altra statuizione, rigettare per intero l'appello proposto dal SI. avverso la sentenza avverso la sentenza n° 378/2022 del 18/02/2022, Parte_1 emessa inter partes dal Tribunale di Messina - II^ Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Emanuela Lo Presti, nel giudizio iscritto al n° 6823/2013 R.G., depositata e resa pubblica il 28/02/2022; 3). Per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n° 378/2022 del 18/02/2022, emessa inter-partes dal Tribunale di Messina - II^ Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Emanuela Lo Presti, nel giudizio iscritto al n° 6823/2013 R.G., depositata e resa pubblica il 28/02/2022; 4). Disporre il richiamo del fascicolo d'ufficio del giudizio iscritto al n° 6823/2013 R.G. del Tribunale di Messina - II^ Sezione Civile - G.U. Dott.ssa Emanuela Lo Presti;
5). Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine a vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio, e, conseguentemente - stante l'ammissione del Dott. al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione sia nel giudizio di primo grado che nel CP presente giudizio di appello- condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con atto di citazione, notificato in data 21.10.2013, conveniva in giudizio CP
e , deducendo che: Parte_1 CP_2
− in data 4.2.1998 e 30.12.1998 aveva rilasciato all' di NO (oggi Controparte_3 [...]
incorporante duplice fideiussione bancaria fino alla concorrenza: per la Controparte_4 Controparte_5 prima, di £ 390.000.000 (€ 201.418,19); per l'altra, di £ 325.000.00 (€ 16.7848,49) per garantire le obbligazioni della ditta del padre;
Parte_1CP_
− aveva versato alla l'ulteriore somma di € 214.500,00 al fine di coprire l'esposizione debitoria della ditta del padre, dopo aver offerto in garanzia i beni del fondo azionario della San Paolo Imi Asset Management; − dal momento che la ditta F.LL CC di CC IA aveva uno scoperto bancario pari a € 208.500,00, la Banca aveva venduto la gestione patrimoniale n. 27/147860, intestata ad esso versando il CP ricavato della suddetta vendita, pari a € 208.500,00 e € 6.000,00 sul conto corrente n. 3641 intestato alla ditta paterna;
− in data 30.10.2003 il Tribunale di Messina aveva emesso, a fronte di un ulteriore credito vantato nei confronti della ditta da parte della Banca San Paolo Imi S.P.A., un decreto ingiuntivo n. 1070/03 per l'importo complessivo di € 183.696,22, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.886,49;
− in data 21.11.2003 il Tribunale di Messina aveva iscritto ipoteca giudiziale ai nn. 35251/4535 sui beni di proprietà del e dei fideiussori, e (moglie del ); Parte_1 CP Persona_2 Parte_1CP_
− aveva corrisposto, in favore della Intesa San Paolo S.P.A., la somma di € 30.000,00, al fine di ottenere da parte della banca il consenso all'esclusione di un bene immobile di sua proprietà (contratto di compravendita del 9.7.2009, rep. N. 26390, racc. n. 8083, registrato il 13.7.2009 al n. 5902) dall'ipoteca;
− con atto del 3.8.2009, la Banca Intesa San Paolo S.P.A. aveva prestato il consenso all'esclusione del suddetto bene e di altri beni immobili di proprietà di;
Parte_1 più segnatamente: fabbricato commerciale sito nel Comune di Messina, Vill. , censito al N.C.U. al Parte_2 foglio n. 39 con i mappali n. 206 sub. 1, n. 206 sub. 2, n. 206 sub. 3, n. 206 sub. 4, n. 206 sub. 5 e delle porzioni del terreno edificabile sito in Messina, località , C.da Due vie, censite in Catasto Terreni al foglio n. 39, Parte_2 con i mappali n. 207 e n. 83;
− il , nella consapevolezza di arrecare un grave pregiudizio agli interessi e/o ragioni creditorie, aveva Parte_1 donato alla figlia , con atto di donazione e compravendita immobiliare del 16.4.2010, rep. n. 51809, CP_2 racc. n. 16677, in notar “… il fabbricato commerciale sito in Comune di Messina, Località Persona_1 [...]
, Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale sviluppantesi al piano terra e primo, ed annessi Parte_2 uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali … 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 contestualmente aveva alienato alla medesima figlia “le porzioni di terreno edificabile CP_2 site in Comune di Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Parte_2 Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …” e le aveva alienato “le porzioni di terreno edificabile site in Comune di Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente Parte_2 identificate all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
− in data 4.1.2012 ed in data 24-27.4.2012 aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo al di fine di vedere ingiungere alla ditta individuale F.LL CC di CC IA, il pagamento della somma di € 244.500,00 e di € 20.000,00 e il Tribunale di Messina, rispettivamente, con d.i. n. 183/2012 e n. 921/20212 aveva condannato la ditta al pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi fino al soddisfo e le spese e competenze della procedura;
evidenziava che:
1) l'atto di disposizione (compravendita e donazione) di cui s'invocava ex art. 2901 C.C. la declaratoria d'inefficacia era stato stipulato in un momento successivo rispetto al sorgere del credito vantato da esso CP quale garante con i contratti di fideiussione delle obbligazioni contratte dalla ditta nei confronti della CP_4
di NO da questa escusso, ed era stato posto al fine di determinare la riduzione della garanzia
[...] rappresentata dal patrimonio del debitore per il credito di rimborso vantato dal figlio Parte_1 [...]
, ammontante ad € 264.500,00, oltre interessi e spese di procedura dei giudizi monitori;
CP 2) la compravendita tra e la figlia era stata verosimilmente simulata come tale, Parte_1 CP_2 celando una vera e propria donazione fatta alla stessa, poiché erano state pattuite delle insolite modalità di pagamento della somma complessiva di € 65.000,00 convenuta come prezzo e, inoltre, vi era stata un'evidente sproporzione tra l'esiguo importo del corrispettivo di vendita dell'immobile e quello (ben maggiore) effettivo di mercato;
e chiedeva, previa revoca dell'atto di donazione e/o compravendita immobiliare de quo di:
a) ritenere e dichiarare in subordine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1414 e ss. C.C., la simulazione assoluta dell'atto di compravendita e per l'effetto, ritenere e dichiarare
[...]
titolare esclusivo della piena proprietà dei già menzionati immobili;
Pt_1 b) condannare e al risarcimento dei danni subìti e subendi a Parte_1 CP_2 causa del comportamento dei convenuti, anche a titolo di mancata estinzione della posizione debitoria in cui versava la ditta individuale F.LL CC di CC IA nella misura da quantificarsi in corso di causa;
c) con vittoria di spese e compensi.
Costituitisi in giudizio, e eccependo preliminarmente Parte_1 CP_2
l'improcedibilità dell'azione per mancata proposizione della mediazione obbligatoria, deducevano nel merito che:
- , appena laureato in economia e commercio, era stato nominato, giusto rogito in notaio CP Per_3 del 30.10.1987 rep. 28163, procuratore generale dell'azienda vinicola ed olearia dei f.LL CC ed era stato posto dal padre, che aveva fatto affidamento sulle sue capacità imprenditoriali, a capo della CC S.R.L., quale holding;
- prima dell'avvio della gestione economica dell'azienda in argomento da parte di quest'ultima CP aveva una solidità finanziaria non indifferente, dato che il conto corrente n. 3641 aveva annoverato saldi contabili positivi per centinaia di milioni e la banca era in possesso di un dossier di titoli intestato a , Parte_1 [...]
e per un totale di lire 1.175.000.000 e con scadenza rispettivamente al 2.12.94 e CP Persona_2 21.4.95;
- che non era mai stato titolare di beni mobili o immobili se non a lui fiduciariamente intestati CP dal padre o pagati con il denaro di quest'ultimo, nel corso di detta gestione:
1) aveva distratto somme dal conto del padre per farle transitare nei propri conti personali;
2) aveva staccato assegni in favore di sé stesso dal conto del padre;
3) aveva fatto figurare in contabilità pagamenti maggiorati rispetto al prezzo effettivo o effettuati verso fornitori inesistenti, deceduti o verso i quali non vi era mai stati rapporti commerciali;
CP_
4) aveva infine distratto un'erogazione riveniente dall'ex di € 193.235,00 in favore della Parte_3
sicché, tanto constatando, era avvenuto che:
- il padre aveva revocato la procura generale in favore del figlio e, al fine di Parte_1 CP pagare i debiti contratti da costui, aveva dovuto vendere diversi beni immobili di sua proprietà e la casa destinata alla figlia , costituita da ampio magazzino a piano terra e da appartamento al primo piano, a tale CP_2 ; Persona_4
- la figlia era stata costretta ad emigrare al Nord con la sua famiglia, ove lei e il coniuge avevano CP_2 trovato lavoro nella pubblica amministrazione, sottoponendosi a sacrifici al fine di far fronte con i risparmi alle esigenze di liquidità del padre;
e chiedevano per l'effetto, tutto ciò accertato, di:
“… 2) sospendere in ogni caso il presente giudizio sino alla definizione del giudizio di accertamento del credito vantato dall'attore in revocatoria, assegnato al Presidente dott. procedimento sub. r.g. 5066/2012 prossima CP_7 udienza del 27 marzo 2014; 3) nel merito dichiarare inammissibile la proposta dell'azione revocatoria stante l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi atti a concretizzare la fattispecie della invocata tutela oltre per la insussistenza del credito da parte del sig. 4) dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda CP attorea posto che il sig. ha disposto dei beni in conto disponibile oltre che per le evidenziate ragioni Parte_1 morali ma comunque disponendo ancora di beni capienti ed in grado di soddisfare le pretese di credito allo stato litigiose del figlio che pertanto sono state ne esautorate ne depauperate ne tanto meno rese più difficoltose per le Pt_ ragioni esposte in narrativa;
5) rigettare la domanda di simulazione del contratto di vendita del terreno in agro di superiore in favore di per l'infondatezza dell'azione; 6) rigettare la domanda di risarcimento danni CP_2 svolta dal sig. insussistente per la mancanza di danno risarcibile essendo la propria posizione CP personale e patrimoniale già compromessa ma per fatti a lui riconducibili …”;
nonché, in via riconvenzionale, di:
“… A1)accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti del proprio genitore CP Parte_1 per le somme di cui lo stesso si è appropriato illecitamente sia smobilizzando il dossier titoli sia riversando sui propri conti i proventi finanziari della ditta individuale frateLL sia appropriandosi infine della somma di euro Pt_1CP_ 193.300,00 erogata dall' in favore della frateLL e dunque per un importo complessivo di oltre 1 milione di Pt_1 euro ma del quale solo al fine di prevenire la eccezione di controparte, si chiede la restituzione di € 500 mila;
A2) conseguentemente condannare il sig. alla restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte CP dal patrimonio del proprio genitore e attratte nella sua personale ed incondizionata disponibilità cosi come risulteranno dall'accertamento contabile che si invoca incrociando i dati del riversamento e prelevamento del conto del padre verso i conti di e della CC S.R.L. di cui era amministratore unico e comunque per un CP importo non inferiore a quanto richiesto al punto A1) ...”.
Il Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda, con sentenza emessa in data 18.2.2022 e pubblicata il 28.2.2022 al n. 378, nel procedimento già iscritto al n. 6823/2013 RGAC, così statuiva:
“… 1. in accoglimento della domanda azionata da parte attrice, dichiara l'inefficacia nei confronti di CP dell'atto di donazione e compravendita immobiliari del 16.04.2010, rep. n. 51809, racc. n. 16677, in Notar Per_1 con il quale ha donato alla figlia “il fabbricato commerciale sito in Comune
[...] Parte_1 CP_2 di Messina, Località , Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale sviluppantesi al piano Parte_2 terra e primo, ed annessi uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali … 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 …” e contestualmente ha alienato alla medesima figlia “le porzioni CP_2 di terreno edificabile site in Comune di Messina, Località Faro Superiore, Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
2. rigetta la domanda risarcitoria azionata da parte attrice.
3. rigetta la domanda riconvenzionale azionata da parte convenuta e quella ex art. 96 C.P.C.
4. condanna i convenuti in solido e al pagamento in favore Parte_1 CP_2 dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 3972,00 per compensi ed € 668,00 per spese prenotate a debito, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. ...”.
*
Con atto di citazione (notificato in modalità telematica, a mezzo pec) in data 9.4.2022,
[...]
conveniva in giudizio davanti a questa Corte e Pt_1 CP CP_2 riproponendo le domande e difese disattese dalla sopra richiamata sentenza.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale convenuta) il rigetto delle domande tutte di controparte e l'accoglimento della propria riconvenzionale, premesso e ribadito che:
- aveva fondato una florida e solida realtà aziendale vinicola e olearia, quella avente la ditta individuale F.LLI CC di CC IA, che aveva accumulato depositi fruttiferi presso la , ammontanti, nel 1998, Controparte_4 ad oltre un miliardo di lire;
- in data 30.10.1987, aveva conferito procura generale al figlio che non aveva mai avuto redditi CP personali, né lavorato nell'azienda del padre, conferendogli l'incarico di gestione dell'attività commerciale;
- negli anni, si era resa necessaria la creazione di un nuovo organismo per il relativo governo, con la costituzione, dapprima, della poi trasformata nella CC S.R.L; Controparte_8
- la primigenia ditta individuale, dopo la creazione della CC S.R.L., non era subito cessata, dovendo ancora incassare plurime poste attive (riguardanti aiuti comunitari) per circa € 200.000,00, somma che era stata poi riversata sul conto della CC S.R.L. per disposizione del CP
- Il figlio , viceversa, non aveva mai avuto depositi fruttiferi propri presso la , ove invece CP Controparte_4 era stato ad accantonare detti depositi, cointestandoli a sè stesso, alla moglie Parte_1 Persona_2 e al figlio;
CP
- nessun bene a garanzia delle obbligazioni con la aveva sottoposto a pegno l'odierno appellato, Controparte_4 che era stato successivamente destinatario di una iscrizione ipotecaria, solo dopo l'emissione dei decreti ingiuntivi da parte della in danno di tutti i coobbligati;
Controparte_4
- i decreti ingiuntivi emessi a favore della erano stati notificati a tutti i componenti della famiglia Controparte_4
, non solo per debiti aziendali, ma anche per debiti personali;
Pt_1
- in seguito agli ingenti debiti contratti dal figlio, aveva revocato la procura con atto del 17.9.2002, aveva alienato un immobile composto da magazzino a piano terra e immobile, a ad un prezzo al di sotto del suo Persona_4 reale valore, e altri immobili per pagare i debiti contratti a causa dell'operato del sig. CP
- le somme prelevate dalla nei confronti del fideiussore erano state Controparte_4 CP utilizzate al fine di estinguere debiti del figlio;
- aveva sostenuto erroneamente di aver garantito le obbligazioni con proprio denaro o patrimonio CP immobiliare in quanto “il fondo da cui sono stati prelevati i soldi non era altro che il risultato della segmentazione delle linee di credito opportunamente garantite nell'anno 1998 da un deposito titoli (del padre) di oltre 1 miliardo, denominato D.A. 739/70059290, regolato sul conto corrente 3641 che, come sopra precisato, era il conto del fondatore ”; Parte_1
- aveva creato un deposito titoli presso la rilasciato a garanzia per i suoi affari professionali già il Controparte_4 28.4.1995 e denominato dalla Banca “scrittura di pegno a cautela del rischio di impresa”, rappresentato nello CP_ specifico da: 1) S. ab 95/95 34 tv codice 544270 di lire 200 milioni;
2) Opere 93/00 29 tv codice 496330 di lire 300 milioni;
3) Opere 95/95 5 11,70% codice 542730 di lire 200 milioni;
4) Opere cd 15 MG 98 tv codice 629100 di lire 65 milioni;
- la aveva detenuto un dossier titoli negoziato tramite la IMER per un totale di lire Controparte_4 1.175.000.000; inoltre, nell'ambito della cogestione degli affari commerciali intrattenuti dal figlio per CP l'azienda di famiglia nel 2001, sia l'appellante che l'appellato si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 302.120,000 a garanzia delle esposizioni della CC S.R.L.;
- avendo avuto la banca contezza dello stato di decozione della CC S.R.L., con un'unica lettera raccomandata, aveva proceduto alla revoca di tutti gli affidamenti e aveva intimato a provvedere alla totale immediata copertura per contanti della posizione debitoria in essere, da parte della CC S.r.l. e dei suoi fideiussori;
lamentava l'erroneità della sentenza:
1. nella parte in cui il Giudice a quo avrebbe erroneamente accertato la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ex art 2901 C.C.; ed invero:
1.1. l'attore (odierno appellato) non avrebbe potuto esperire l'azione revocatoria, in quanto, anche se erede legittimo di , non sarebbe stato, prima della morte del Parte_1 de cuius, titolare di una specifica posizione creditoria nei confronti di quest'ultimo, neppure nell'ampia accezione di “credito” applicabile all'art. 2901 C.C. (cfr. Cass. SS.UU.
n. 9440 del 2004);
1.2. sarebbero mancati sia l'eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, sia la scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore, in quanto , con l'atto di donazione e di compravendita, non Parte_1 avrebbe voluto sottrarre i beni immobili alla garanzia del credito di , CP bensì avrebbe voluto salvaguardare il suo consistente compendio immobiliare – (stimato dal giudice nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 824/2020), di gran lunga superiore rispetto al preteso credito del figlio – dall'aggressione di terzi;
ed invero gli altri immobili, non oggetto di donazione e compravendita, non sarebbero stati meno appetibili rispetto al fabbricato modesto oggetto di dismissione e l'altrettanto terreno retrostante, non edificabile per la presenza di distanze legali ed urbanistiche;
1.3. “..Il Giudice di prime cure ha ritenuto altresì sussistere la partecipatio fraudis in relazione all'atto dispositivo posto in essere nei confronti della figlia che in tutta onestà, ma non certamente con la connotazione negativa data dal Giudice di prime cure, ha supportato il padre dapprima rilasciandogli l'immobile venduto per soddisfare le banche e poi anche finanziandolo data l'opera meritoria del genitore che ha scosso la fiducia di tutti onorando sino all'ultimo centesimo i debiti, passi il termine, di famiglia! E ciò salvando anche gran parte del suo patrimonio oggi tutto aggredito dal figlio con la procedura esecutiva immobiliare in attesa del giusto tributo di giustizia che si attende dall'adita Corte ...”;
1.4. “… L'attore ha chiesto, l'accertamento della simulazione della vendita effettuata in quanto dissimulante una donazione, che sarebbe stata effettuata in frode al creditore ed allo scopo di estromettere l'attore dai suoi diritti di credito;
in conseguenza di tale accertamento ha chiesto che il predetto atto negoziale fosse revocato, annullato o dichiarato nullo ex art. 1414 C.C. Si deve evidenziare che la domanda di simulazione, diretta ad accertare ed eliminare la fallace apparenza creata dal negozio simulato, è soggetta ad un peculiare regime probatorio, a seconda che la simulazione sia fatta valere dai creditori o dai terzi nei confronti dei contraenti, ovvero da una delle parti contro l'altra. nel caso in cui il contratto dissimulato richieda la forma scritta ad substantiam o altri requisiti formali, come nel caso della donazione, sia il contratto simulato che l'accordo simulatorio devono rispettare i detti requisiti di forma e la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, con il rigore dell'art. 2725 C.C., ma anche l'ulteriore limitazione derivante dal dovere provare la sussistenza tanto dei requisiti di sostanza che di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto (Cass. civ., sez. II, 19.02.2008, n.4071). Di conseguenza, nel caso in cui siano le stesse parti contraenti o i loro successori a voler far valere la simulazione ed a chiedere l'accertamento di una donazione dissimulata esse devono produrre la “controdichiarazione”, avente i medesimi requisiti di forma richiesti per il contratto di donazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto diverso da quello apparente, mentre non è sufficiente invocare elementi aventi valore sintomatico, non essendo ammissibile la prova per presunzioni. Nel caso in esame l'attore ha chiesto che fosse accertata la simulazione del contratto di compravendita stipulato al fine di dimostrare che si trattava di un atto compiuto al fine di frodarlo e per potere ottenere la sua revoca, ai sensi dell'art. 2901 C.C., Sennonché è evidente che, non potendo l'attore essere qualificato, prima del passaggio in giudicato, titolare di una posizione creditoria nei confronti del padre neppure nell'ampia accezione di “credito” applicabile all'art. 2901 C.C., deve escludersi che possa chiedere l'accertamento di una donazione dissimulata in funzione della tutela di una situazione giuridica della quale non è titolare ...”;
2. non avrebbe riconosciuto “… il ruolo e la centralità della gestione e cogestione delle aziende e la circostanza Pt_1 Parte che il padre ed il figlio fossero entrambi soci di capitale nella SRL CC e soci di fatto nella gestione liquidatoria della CP_
in piedi solo per il riversamento dell'ultima tranche di contributo di € 200.000,00 …”, rigettando
[...] erroneamente la domanda riconvenzionale proposta in primo grado;
ed invero;
2.1. nell'ambito della cogestione degli affari commerciali intrattenuti dal CP per l'azienda di famiglia, nel 2001, sia l'appellante che l'appellato si sarebbero costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 302.120,000 a garanzia delle esposizioni della
CC S.R.L.;
2.2. la banca, avuta contezza dello stato di decozione della CC S.R.L., con un'unica lettera raccomandata, aveva proceduto alla revoca di tutti gli affidamenti e aveva provveduto alla totale immediata copertura per contanti della posizione debitoria in essere, da parte della CC S.R.L. e dei suoi fideiussori;
sicché:
“… immediatamente e senza alcun preventivo avviso, tutti i pegni del sig. sono stati Parte_1 smobilizzati al valore di cambio del medesimo periodo, e dunque anche in perdita rispetto al loro valore nominare e il controvalore è stato posizionato sui conti correnti, compensando il credito con il debito di conto CP_ corrente. Il relativo saldo IN AVERE BANCA, dopo lo smobilizzo dei pegni è stato richiesto dalla con tre distinti decreti ingiuntivi e, precisamente, uno emesso nei confronti della CC S.R.L. n. 1038\2003 e dei fideiussori e uno emesso nei confronti dei frateLL CC di IA Parte_1 CP CC n. 1070\2003 e dei fideiussori e ed uno emesso nei confronti del CP Persona_2 sig. e della fideiussore ”; CP Persona_5 non avrebbe dunque garantito alcuna obbligazione altrui, né tanto CP meno del padre, ma solo le proprie obbligazioni, ossia debiti assunti gestendo uti dominus, in forza della procura speciale, tutti i beni patrimoniali del padre, da quando era subentrato nella gestione dell'azienda di famiglia;
2.3. “… Il Giudice di prime cure se da un lato pone l'accento sul comportamento fraudolento posto in essere dall'odierno appellante dall'altro dimentica che stranamente e non si comprenderebbe come, possa avere dato disposizioni di pagamento verso la società ritenuta terza ma erroneamente per un importo pari al credito vantato dal figlio. Ciò a prescindere dalla scansione processuale comunque è evidente la condotta distrattiva perché, se da un lato il sig. è pieno di debiti come sostiene parte avversa è difficile Parte_1 pensare che abbia potuto regalare una così consistente somma non foss'altro anche per eventualmente compensarli ammesso che fosse debitore del figlio. La dimessa produzione cospicua e corposa contrariamente al ragionamento del Giudice di prime cure non era né generica né indeterminata ma atta a comprovare che il credito vantato dal figlio era ampiamente ristorato ove del caso tale fosse da tutta una serie di movimentazioni dallo stesso fatte sottraendo risorse finanziarie del padre. Ovvio ma anche irragionevole pensare che la chiesta CTU avesse finalità esplorativa quando invece la stessa avrebbe dato solo conforto alle asserzioni istruttorie di cui alla articolata prova testimoniale e fatto emergere la condotta distrattiva. Del resto, la stessa condanna del sig. per il reato di bancarotta fraudolenta è non CP una presunzione ma una certezza tenuto conto che per la sussumibilità del reato in questione quello che emerge è la condotta distrattiva ...”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
*
L'appellato si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 27.1.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis C.P.C.
e, nel merito:
sub 1.1., che:
“… È … incontestabile, stante la prova per tabulas, l'esistenza di una precisa posizione creditoria del Dott. che Pt_1 nasce dalle due distinte fideiussioni, dallo stesso rilasciate nel 1998, alla Filiale di Messina dell'Istituto Bancario San CP_ Controparte_ Paolo di NO (oggi - società incorporante il per garantire le obbligazioni Controparte_5 della ditta “F.LL CC di CC IA”; a queste si aggiungeva la garanzia offerta, nel mese di ottobre 2002, dal Dott. , sempre quale fideiussore della ditta “F.LL CC di CC IA”, dei beni del fondo azionario della Pt_1 SAN PAOLO IMI ASSET MANAGEMENT a lui intestati, come pure l'ulteriore versamento, alla CP_4 CP_5
della somma di euro 214,500,00 al fine di coprire l'esposizione debitoria della ditta paterna. Come già esposto
[...] in narrativa, in forza delle sopra citate fideiussioni, la BANCA SAN PAOLO IMI S.P.A. - a fronte di uno scoperto bancario di euro 208.500,00 della ditta “F.LL CC di CC IA” - ha proceduto alla vendita della gestione patrimoniale n° 27/147860 intestata al Dott. appellato odierno, versando il relativo ricavato, pari ad euro CP 208.500,00 ed euro 6.000,00, sul conto corrente n° 3641 intestato alla ditta del padre odierno appellante, ed ha, altresì, ottenuto dal Tribunale di Messina l'emissione del D.I. n° 1070/03 per l'importo complessivo di euro 183.696,22, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in euro 1.886,49, in forza del quale, il 21/11/2003, ha iscritto ipoteca giudiziale ai nn°ri 35251/4535 sui beni dei SIg.ri del figlio, e della moglie, Parte_1 CP (fideiussori). Pertanto, come già evidenziato in premessa, il Dott. , per poter alienare un Persona_2 Pt_1 immobile di sua proprietà, è stato costretto a versare, in via preliminare, alla BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. (società incorporante , la somma di euro 30.000,00 allo scopo di ottenerne il consenso, avvenuto il Controparte_5 3/08/2003, all'esclusione di detto immobile dall'ipoteca iscritta;
con lo stesso atto del 3/08/2003, la stessa banca ha escluso dall'ipoteca sopra citata anche altri beni di proprietà del SI. , ed, in particolare, del fabbricato Parte_1 commerciale sito nel Comune di Messina, Villaggio Faro Superiore - Via Messina, riportato in Catasto al foglio n° 39, mappali nn°ri 206 sub. 1, 206 sub. 2, 206 sub. 3, 206 sub. 4, e 206 sub. 5, nonché delle porzioni del terreno edificabile sito nel Comune di Messina, Villaggio Faro Superiore - Via Messina, in Catasto al foglio n° 39, mappali nn°ri 207 ed 83, immobili oggetto degli atti pubblici oggetto del presente giudizio di revocatoria. A definitiva riprova documentale della posizione creditoria dell'appellato nei confronti dell'appellante va, infine, ricordato che con D.I. n° 182/2012, il Tribunale di Messina ha ingiunto alla ditta “F.LL CC di CC IA” il pagamento, in favore del Dott. CP
, della somma di euro 244.500,00 oltre interessi e spese della procedura liquidate in complessivi euro 2.182,50,
[...] e, con successivo D.I. n° 921/12 le ha, altresì, ingiunto il pagamento, sempre in favore del Dott. , della Pt_1 complessiva somma di euro 20.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 711, 00 ...”;
sub 1.2., che:
- il Giudice a quo avrebbe correttamente ritenuto gli atti di “donazione e compravendita immobiliari” del 16/4/2010 stipulati fra e gravemente lesivi Parte_1 CP_2 delle ragioni creditorie di (fideiussore della ditta individuale “F.LL CC di CP
CC IA”), dichiarandoli inefficaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 C.C.;
- , nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie del CP figlio, avrebbe dismesso i beni immobili di sua proprietà – dopo la loro esclusione dall'ipoteca giudiziale – sottraendoli alla garanzia del credito e aggravando la situazione di incapienza del suo patrimonio;
- gli atti di disposizione, posti in essere da , sarebbero rientrati in una vera e CP propria successione fraudolenta, costituente precisa attuazione di un unitario intento di dismissione del suo patrimonio, anche perché quest'ultimo sarebbe stato sicuramente a conoscenza dei suoi debiti nei confronti dell'ex Banca San di NO–Filiale di Messina e nei confronti del figlio;
sub. 1.3., che:
“… Altrettanto innegabile è la scientia fraudis e la partecipatio fraudis della SI.ra , che, fra l'altro, ha CP_2 espressamente ammesso nel giudizio di primo grado di ben conoscere le esigenze di liquidità di suo padre al momento della stipula degli atti contestati;
inoltre, poiché gli atti dispositivi a titolo gratuito, prescindono dall'ulteriore presupposto della conoscenza del pregiudizio anche da parte dei terzi (richiesto solo per la diversa ipotesi di atti a titolo oneroso a sensi dell'art. 2901 C.C. 1° comma n. 2), la donazione del SI. in favore della figlia CP
, come riconosciuto dal Tribunale, era revocabile a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di CP_2 quest'ultima, poiché, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, dovendo essere la verifica dell'eventus damni compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del debitore esecutato ...”;
sub 2.1., che: il primo Giudice avrebbe correttamente rigettato la domanda riconvenzionale;
ed invero:
”… si tratta, anche in tal caso, dell'ennesimo tentativo dell'appellante di introdurre, anche in sede di appello, una sequela di fatti, questioni ed elementi privi di rilevanza giuridica, di commistione di attività, di gestione e contabilità, del tutto estranei al thema decidendum ed al petitum di causa effettivi che, al di là di ogni maldestro sforzo, è, e rimane, anche in ragione dell'inequivocabile sua consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi creditori del figlio, l'inefficacia ex art. 2901 C.C., nei confronti di quest'ultimo, dell'atto di “donazione e compravendita immobiliari” del 16/04/2010 in Notar n° 51809 di rep. e n° 16677 di racc.; a fronte della copiosa, quanto Persona_1 inoppugnabile, documentazione versata agli atti di causa, ogni altra considerazione relativa alle prospettate vicende societarie, di fatto o meno, tra padre e figlio, sollevate dal primo, è, quindi, assolutamente irrilevante - oltre che estranea all'oggetto per cui è causa. Solo per mero tuziorismo difensivo, si ribadisce che i problemi della ditta individuale del SI. sono iniziati quando la gestione è stata da lui ripresa in via esclusiva dopo la Parte_1 revoca del 17/09/2002 della procura speciale in precedenza conferita al figlio , che, sin da bambino, aveva CP lavorato nell'azienda del padre senza soluzione di continuità, persino durante gli studi, e che sin dal 1983 aveva esercitato autonomamente una propria attività commerciale. L'odierno appellato, in forza della suddetta procura speciale, pur avendone in astratto i poteri, non ha mai sottoscritto nessuna garanzia e/o esposizione in danno della ditta del padre, ma, al contrario, negli anni, lo ha garantito, finché gli è stato possibile, con il proprio patrimonio personale [provvedendo, altresì, alla cancellazione delle garanzie prestate dai SIg.ri e Parte_1 Per_2
oltre che a cospicui esborsi in favore della quale fideiussore della ditta F.LL CC di CC
[...] Controparte_4 IA (euro 214.500,00 nel 2002 ed euro 50.000,00 nel 2009), il che si pone ad ulteriore conferma sia del fatto che i crediti per cui si è agito in revocatoria sono di data certa ed antecedente agli atti pubblici del 16/04/2010 in Notar che della piena consapevolezza del SI. di arrecare pregiudizio ai diritti di regresso Persona_1 Parte_1 ex art. 1950 C.C. del figlio], sino a subirne le estreme conseguenze che hanno portato anche all'odierno giudizio …”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del grado.
* La Corte, con ordinanza del 2.12.2022, con la quale aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni per la pronuncia d'inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art 348 bis C.P.C.), differiva la lite dapprima all'udienza del 27.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e, poi, previa surroga dell'originario relatore, per i medesimi incombenti, atteso il sovraccarico dei ruoli, a quella dell'11.11.2024 (che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.).
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nella data dell'8.11.2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 30.1.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti costituite non si avvalevano delle conferite facoltà di deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 C.P.C. Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 342 C.P.C., nella formulazione introdotta dal d.l. n.
83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cassazione civile, Sez. L, 5/2/2015, n. 2143).
Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stato in grado di predisporre una congrua difesa.
Di qui il rigetto dell'eccezione in argomento.
*
In assenza di precedente statuizione, va in limine litis dichiarata la contumacia di , CP_2 che non si è costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo (avvenuta a mezzo pec presso il procuratore domiciliatario).
*
Ciò posto, è opportuno premettere una breve ricostruzione in fatto della vicenda processuale retro richiamata, nel senso che, per quanto consta dagli atti di giudizio:
- in data 4.2.1998 ed in data 30.12.1998, aveva rilasciato all'Istituto Bancario CP
di NO (oggi BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – società incorporante il CP_4 [...]
– filiale di Messina – due distinte fideiussioni bancarie, rispettivamente Controparte_5 sino alla concorrenza di £.390.000.000 (oggi € 201.418,19) e sino alla concorrenza di
£.325.000.000 (oggi € 167.848,49), al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni della ditta individuale “F.LL CC di CC IA”;
- il menzionato, in qualità di fideiussore della ditta individuale F.LLI CC di CC IA, aveva smobilizzato la gestione dei titoli, per un valore di € 214.500,00, al fine di pagare un debito che il padre, , aveva nei confronti della;
Parte_1 Controparte_4
- in adempimento a ciò, la BANCA SAN PAOLO IMI S.P.A., a fronte di uno scoperto bancario pari ad €. 208.500,00 della ditta F.LL CC di CC IA, aveva venduto la gestione patrimoniale n. 27/147860 intestata all'odierno attore, versando il ricavato della suddetta vendita sul conto corrente n. 3641, intestato alla ditta F.LL CC di CC IA;
- il sempre quale fideiussore, aveva versato la somma ulteriore di € CP
30.000,00, al fine di poter vendere un immobile di sua proprietà ed ottenere la liberazione dall'ipoteca, iscritta su proprio bene dall'istituto di credito sulla base del decreto ingiuntivo n. 1070/2003, emesso per la somma di € 183.696,22 (oltre interessi), quale saldo debitore del conto corrente n. 10/3641, intestato alla ditta individuale F.LLI CC di CC IA;
- la con atto del 3.8.2009, registrato il 10.8.2009 al n. 7052, aveva prestato il proprio CP_4 consenso all'esclusione dell'ipoteca anche su altri beni immobili di proprietà del
[...]
, ed in particolare: sul fabbricato commerciale sito nel Comune di Messina, Via Pt_1
Messina, Vill. , censito al N.C.U. al foglio n. 39 con i mappali n. 206 sub. 1, n. Parte_2
206 sub. 2, n. 206 sub. 3, n. 206 sub. 4, n. 206 sub. 5; e sulle porzioni del terreno edificabile sito in Messina, località , C.da Due Vie, censite in Catasto Terreni al foglio n. Parte_2
39, con i mappali n. 207 e n. 83;
- il con atto di “donazione e compravendita immobiliari” del 16.4.2010, rep. CP
n. 51809, racc. n. 16677, in Notar aveva donato alla figlia “… il Persona_1 CP_2 fabbricato commerciale sito in Comune di Messina, Località Faro 3 Superiore, Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale sviluppantesi al piano terra e primo, ed annessi uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali
… 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 …” e contestualmente aveva alienato alla medesima figlia “… le porzioni di terreno edificabile site in Comune di CP_2
Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Parte_2
Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
- il 4.1.2012 aveva proposto ricorso in monitorio al di fine di vedere CP ingiungere alla ditta individuale F.LL CC di CC IA, onde conseguire ristoro dei pagamenti ed atti dispositivi ut supra avvenuti, il pagamento della somma di € 244.500,00, oltre gli interessi sull'intera somma fino al soddisfo e le spese, e il Tribunale di Messina – in accoglimento di detto petitum – con decreto ingiuntivo. n. 183/2012 aveva condannato la ditta al pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi fino al soddisfo e le spese e competenze della procedura;
- il medesimo Tribunale, in seguito al ricorso per decreto ingiuntivo del 24-27.4.2012 del aveva condannato il al pagamento della somma di € CP Parte_1
20.000,00, oltre gli interessi sull'intera somma fino al soddisfo e le spese e competenze della procedura (decreto ingiuntivo n. 921/2021);
- aveva proposto opposizione verso entrambi i decreti ingiuntivi n. 183/2012 Parte_1
e n. 921/2012 e il Tribunale di Messina–Sezione Seconda con la sentenza n. 317 pubblicata in data 10.2.2020, aveva rigettato entrambe le opposizioni, con stauizioni poi confermate in appello da questa Corte (cfr. sentenza n. 93 pubblicata in data 23.7.2024, nell'ambito del procedimento n. 366/2020).
*
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Con il motivo di gravame sub 1. l'appellante deduce che il primo Giudice avrebbe erroneamente accertato la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
Il motivo di gravame è infondato.
Va, anzitutto, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 C.C. con riferimento all'atto di donazione e compravendita immobiliari del 16.4.2010, con il quale Parte_1 aveva:
- donato alla figlia “il fabbricato commerciale sito in Comune di Messina, CP_2
Località , Contrada Due Vie, Via Messina … con corte pertinenziale Parte_2 sviluppantesi al piano terra e primo, ed annessi uno scantinato e due magazzini al piano seminterrato, il tutto attualmente identificato all'Agenzia del Territorio di Messina, Catasto
Fabbricati, al Foglio 39, con i seguenti mappali … 206 sub. 1 … 206 sub. 2 … 206 sub. 3 … 206 sub. 4 … 206 sub. 5 …”;
- contestualmente venduto alla nominata“le porzioni di terreno edificabile site in Comune di Messina, Località , Contrada Due Vie, attualmente identificate all'Agenzia del Parte_2
Territorio di Messina, Catasto Terreni, Foglio 39, con i seguenti mappali … 207 … 83 …”;
presupposti individuati dal decidente di prime cure nelle seguenti circostanze:
a) l'esistenza, al momento della stipula dell'atto dispositivo, di un titolo valido ed efficace fondante il credito vantato dall'attore in revocatoria nei confronti del debitore alienante;
b) l'effettività del pregiudizio, intesa come lesione (per depauperamento) della garanzia patrimoniale del creditore (cd. eventus damni) originante dal compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione retro richiamato, per la rilevanza e consistenza della dismissione patrimoniale così posta in essere;
c) la consapevolezza, comune al debitore ed al terzo acquirente (per il rapporto di stretta familiarità esistente tra costoro, in quanto padre e figlia), che con l'atto di disposizione sarebbe venuta a diminuire la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (cd. scientia dammie partecipatio fraudis) e questi non avrebbe avuto risorse alternative – neppure dal prezzo di cessione, in quanto irrisorio – sufficienti a soddisfarsi in regresso ex art. 1950 C.C.
In primis, le doglianze dell'appellante poggiano sulla presunta inesistenza del diritto di credito del figlio verso di lui, il cui accertamento sarebbe oggetto di un giudizio ancora CP pendente tra le medesime parti al momento dell'esperimento dell'azione revocatoria (che non impone, per consolidata giurisprudenza, la sospensione del giudizio vertente l'actio pauliana da esso sottesa).
È effettivamente pacifico, in giurisprudenza (v. da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n. 28141 del
6/10/2023) che:
«… In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 C.C. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi queLL meramente eventuali …»;
di guisa che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che, ripetesi, non persegue fini restitutori (ex ultimis: Cass. n. 4212/2020), sempre che l'esistenza del credito contestato non si riveli prima facie pretestuosa (ex ultimis: Cass. 15275/2023; 2777/2019).
Dunque, nell'ambito della nozione “lata” di credito, estesa fino a ricomprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, era (ed è) certamente da considerarsi ricompreso il credito vantato da , riconducibile: CP
- alle distinte fideiussioni rilasciate in favore della ditta individuale F.LLI CC di CC IA, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della predetta ditta nei confronti dell'Istituto di credito di NO (v. atto di fideiussione del 4.2.1998 – CP_4 rilasciata sino alla concorrenza di £ 390.000.000 – e atto di fideiussione del 30.12.1998 – rilasciata sino alla concorrenza di £ 325.000.000 –, depositati in atti);
- ai due decreti ingiuntivi, nn. 183/2012 e 921/2012, con i quali era stato Parte_1 condannato a pagare al figlio la somma rispettivamente di €244.500,00 e CP
€20.000,00.
Gioverà poi puntualizzare che la pendenza d'opposizione, siccome proposta avverso i suddetti decreti ingiuntivi, non valeva (né vale) ad escludere la sussistenza del primo dei presupposti dell'azione revocatoria de qua – ossia l'esistenza di una ragione di credito in capo alla parte attrice – dato che, si ribadisce, la sua definizione – quale ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né potrebbe verificarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza in ipotesi negativa dell'esistenza del credito da garantire. Tra l'altro, i debiti sostenuti da , sono stati riconosciuti, nel corso del giudizio di CP primo grado, con sentenza n. 316/2020 depositata il 25.6.2020, con la quale sono state rigettate le opposizioni a decreti ingiuntivi (n. 182/2012 e n.921/12), proposte da , Parte_1 condannandolo al pagamento dell'importo complessivo di euro 264.500,00, confermata nelle more di questa iscrizione da questa Corte – come prima segnalato, in virtù del notorio giudiziario di questo Ufficio – con pronuncia di cui le parti non hanno tuttavia riferito nelle proprie difese.
Ciò detto, a parere anche di questo Collegio, è certamente sussistente il requisito dell'eventus damni, perché con gli atti pubblici, oggetto di revocatoria, si è spogliato di una Parte_1 parte del proprio patrimonio immobiliare rendendo oltremodo problematico il soddisfacimento del creditore . CP
In merito, va, infatti, disattesa la tesi di parte appellante secondo cui con gli atti Parte_1 di disposizione non avrebbe voluto determinare la perdita di garanzia offerta dai beni dismessi, ma avrebbe voluto salvaguardare tutti gli altri beni immobili, il cui valore sarebbe stato di gran lunga superiore rispetto al credito del figlio, dall'aggressione di terzi. Vale, in proposito, rilevare (con Cass. Sez. VI, 18/6/2019, n. 16221) che:
«… il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore …»;
ossia, in altri termini, che è il debitore che deve dimostrare – allegandone e provandone l'asserita capienza – che il suo patrimonio abbia conservato caratteristiche e valore tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. Sez. II, 3/2/2015, n. 1902; Cass. 29.3.2007 n. 7767; 6.5.1998 n. 4578):
«… In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni …». Nel caso in esame, è incontestato che l'atto di donazione e compravendita abbia comportato una modificazione qualitativa in peius della situazione patrimoniale del debitore, e ciò a prescindere dalle deduzioni dell'appellante (cfr. pag. 8 dell'atto di costituzione e domanda riconvenzionale) secondo cui:
“a fronte dell'aiuto ricevuto il SI. ha alienato un modesto magazzino infruttifero e non l'enfatizzato Parte_1 compendio immobiliare per chissà quale valore e venduto alla famiglia della figlia un terreno adiacente al CP_2 predetto magazzino” o “ non sussiste alcuna deduzione qualitativa dal momento che il fabbricato donato alla figlia da anni, dopo il rilascio da parte della conduttrice non ha avuto più alcuna proposta né di affitto né di acquisto Parte_4 nonostante la cartellonistica ivi apposta …”.
D'altra parte, l'appellante non ha, neppure, dimostrato l'esistenza di ulteriori cespiti in sua titolarità effettivamente idonei ad assicurare capienza rispetto ad un credito che ammontava a circa euro € 250.000.00, limitandosi a sostenere la disponibilità di altre consistenze immobiliari, senza neppure adeguatamente specificarne il valore.
Ed in proposito, ancora, è ben condivisibile contra l'argomentazione dell'allora attore (odierno appellato), formulata nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 2 memoria di replica di
– e implicitamente recepita dal primo Giudice – secondo cui: CP
“… In particolare, per quanto riguarda la sentenza n° 316/2020 del Tribunale di Messina emessa nei giudizi riuniti nn°ri 1670/2012 R.G. e 5066/2012 R.G., già versata in atti, si evidenzia che la Corte d'Appello di Messina - I^ Sezione Civile, con ordinanza del 13/01/2021 (giudizio iscritto al n° 366/2020 R.G.) , ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata da (all. 1) con la seguente motivazione: Parte_1
“… il rischio di dover pagare ingiustamente (!) la somma stabilita in sentenza oltre alle spese processuali, nel caso in cui venisse iniziata l'azione esecutiva per il loro recupero, non può integrare da solo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 C.P.C. per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, essendo tale rischio insito in ogni pronuncia di condanna emessa in primo grado, né può integrarli l'incapienza del patrimonio del debitore, non ravvisandosi peraltro, un evidente fumus boni iuris …”. Si tralascia volutamente ogni commento sul modus operandi - processuale e non - del SI. , che, com'è ovvio, secondo convenienza, da un lato, sostiene a spada Parte_1 tratta di aver salvaguardato il proprio patrimonio “che non teme incapienza” (cfr. comparsa conclusionale del 4/10/2021), e, dall'altro, non si fa alcuno scrupolo di avanzare una richiesta di inibitoria avverso la sopracitata sentenza di condanna n° 316/2020 fondandola, appunto, sull'asserito presupposto della propria incapienza patrimoniale …”.
Non si può dunque, non ritenere, alla stregua delle emergenze documentali, che
[...]
con il compimento dell'atto dispositivo in questione “… si sia spogliato di una parte cospicua Pt_1 dei propri beni, determinando un contestuale e consistente impoverimento del proprio patrimonio e rendendo di fatto più arduo per parte attrice il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore …”.
Quanto alla pretesa insussistenza della scientia damni in capo al debitore e alienante, giova premettere che, quando l'atto di disposizione è antecedente rispetto al sorgere del credito ai sensi dell'art. 2901 comma 1 n. 1 C.C., è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
diversamente, nel caso di atto successivo, basta, invero, la consapevolezza, in capo al debitore alienante e al terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (tra le molte in tal senso Cass. Civ. nn.: 28423/2021; 16825/2013; 10623/2010; 22365/07; 5741/2004;
2303/1996). E la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è dovuto al giudice di merito (Cass. Civ. nn.: 5618/2016; 27546/2014; 17327/2011; 15389/2005; 1280/2003; 2597/2001; 7452/2000).
Nel caso in esame, come ben rilevato, ancorché assai sinteticamente, dal primo decidente, l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito (dovendosi far riferimento alla stipula delle due fideiussioni del 1998) e, in tale ottica, il Tribunale adito ha correttamente rilevato che:
“… Nel caso di specie, tale elemento soggettivo deve ritenersi provato per presunzioni (cfr. Cass. Civ. 18315/15; Cass. Civ.11577/08, Cass. 11916/01) tenuto conto dei considerevoli debiti maturati dalla ditta F.LL CC di CC IA nei confronti della BANCA SAN PAOLO IMI per i quali ha proceduto alla vendita della gestione CP patrimoniale intestata all'attore (circostanza che trova riscontro documentale agli all.ti 4 e 5 fascicolo parte attrice, documenti depositati unitamente all'atto di citazione),che è incontestato che la Banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1070/03 per debiti della ditta F.LL CC anche nei confronti del fideiussore che per potere vendere CP nel 2009 un proprio immobile ha dovuto corrispondere alla banca la somma di € 30.000,00 allo scopo di ottenere da parte del medesimo istituto bancario il consenso all'esclusione del bene da alienare dalla suddetta ipoteca, consenso formalmente espresso con atto del 03.08.2009, registrato il 10.08.2009, n. 7052 (all.8 fascicolo parte attrice, allegato unitamente all'atto di citazione). L'esposizione debitoria è stata poi confermata in sede di comparsa di costituzione e risposta dagli stessi convenuti …”.
E, a tal proposito, va aggiunto che la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui “… sotto il profilo soggettivo mai è stato dato corso ad un progetto fraudolento intraneo alla volontà di sottrarre beni a garanzia” non può assumere rilievo, posto che : Parte_1
- doveva presumersi esser ben consapevole dell'ammontare dei debiti nei confronti dell'ex
di NO e del figlio, attesi: la vendita della gestione patrimoniale Controparte_3 cointestata anche a lui per farvi fronte;
l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo n. 1070/03 per debiti della ditta F.LL CC anche nei confronti del fideiussore
[...]
; il consenso della banca, formulato con atto del 3.9.2009, all'esclusione dall'ipoteca CP del bene, che il voleva alienare;
CP sicché:
- non poteva non avere piena consapevolezza della “potenzialità di pregiudizio” dell'atto di disposizione che andava a stipulare nei confronti delle ragioni creditorie (in regresso) vantate dal di lui figlio contro di sé, sebbene le contestasse.
E ciò si rileva poiché se, da un lato, è vero, in linea di principio, che l'onere della prova della conoscenza del pregiudizio gravi sul creditore, dall'altro lato è anche vero che, a fronte delle suddette presunzioni, avrebbe potuto enunciare le ragioni, diverse dalla Parte_1 volontà di salvaguardare il proprio patrimonio dall'aggressione di terzi creditori, che avrebbero motivato il suo comportamento. Ma costui, che non ha indicato alcun concreto elemento, da cui potesse desumersi che non fosse consapevole di simile potenzialità di pregiudizio, ha solo allegato – onde rendere ragione del trasferimento suddetto – l'asserita finalità di beneficiare nella figlia colei che ne aveva sostenuto con sacrificio e dedizione le difficoltà economiche, anche sul genitore gravanti sebbene ascrivibili al riferito fatto esclusivo del (ed alla sua asseritamente imperita CP gestione degli affari di famiglia), là dove, per denunciare la violazione del ragionamento presuntivo, sarebbe stato necessario indicare gli elementi che potrebbero portare ad una diversa lettura delle vicende di lite.
Ed ancora, occorre rammentare, come osservato dal primo decidente, che la prova della partecipatio fraudis è necessaria esclusivamente ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria per l'atto dispositivo a titolo oneroso, ovvero per l'atto di compravendita, dal momento che per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. Ciò posto, va detto che anche la prova della participatio fraudis circa l'atto di compravendita, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 30486/2023). Nella specie, il rapporto esistente tra padre e figlia rendeva ben plausibile la presunzione che fosse ben consapevole della situazione debitoria dell'alienante e, CP_2 conseguentemente, del pregiudizio che con la vendita si arrecava alle ragioni dei creditori dello stesso;
tra l'altro, la stessa aveva espressamente ammesso nel corso del giudizio di primo grado di conoscere le esigenze di liquidità del padre al momento della stipula degli atti contestati (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta), tantoché, a suo dire, lei e il marito erano stati costretti a emigrare al Nord, al fine di trovare lavoro per poter aiutare il padre a pagare i debiti della ditta CC S.R.L.
In conclusione, si ribadisce che nel caso in specie, l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto di disposizione, l'entità dei crediti stessi, il dissesto patrimoniale del debitore, la cronologia degli eventi, i rapporti di parentela e/o affinità esistenti tra le parti, testimoniano un unitario intento di dismissione del patrimonio e, di guisa, la sussistenza di tutti i presupposti dell'art. 2901 C.C. Pertanto, va disatteso l'appello in parte qua.
*
Con il motivo di gravame sub 2. l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe rigettato altresì la domanda riconvenzionale proposta nell'interesse dal
[...]
. Pt_1
Anche tale censura non merita accoglimento.
La doglianza, relativamente all'asserita appropriazione della somma di € 193.000,00, è smentita nel suo fondamento – come già rettamente sostenuto dal primo Giudice – dalla produzione in giudizio (cfr. all. 12) della missiva inviata da allo Studio A & L di Roma, Dott. Parte_1
che si occupava della pratica relativa contenzioso . Per_6 CP_6
Ed invero, la missiva, ove testualmente si legge: CP_
“… Con riferimento alla istanza di attivazione della Camera arbitrale dell' inoltrata in data 15 marzo 2004 volta CP_ CP_ ad ottenere l'erogazione dei contributi ex dell'aiuto Comunitario al consumo d'olio d'oliva riferito al periodo Giugno 1994/Aprile 1995, oltre interessi rivalutazione e danni conseguenti, con la presente confermo che in CP_ caso di erogazione da parte dell' i predetti contributi dovranno essere predisposti sulla base delle seguenti coordinate Bancarie: BENEFICIARIO:F.LLI CC Di CC GIACOMO”; conferma come sia stato proprio a disporre che tale importo di € 193.000,00 Parte_1 venisse accreditato sul c/c della CC S.R.L. A quanto sopra, si aggiunge che , non disconoscendo la sottoscrizione, bensì Parte_1
l'utilizzo da parte del figlio di fogli firmati in bianco dal padre, avrebbe dovuto semmai dimostrare l'apposizione della firma su un foglio non ancora riempito, proponendo querela di falso. Ma, va detto, parte appellante non ha prodotto alcuna prova in ordine al censurato riempimento della missiva, né ha proposto querela di falso.
E, al riguardo, deve richiamarsi il pacifico orientamento della Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 2524 del 7/2/2006; Sez. I, sentenza n. 302226 del 30/12/2011; Sez.
III, ordinanza n. 889 del 17/1/2018) secondo cui:
«… la denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 C.C., nel caso in cui il riempimento caso sia avvenuto "absque pactis", ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo …».
Da ultimo, del tutto condivisibili risultano, ad avviso di questa Corte, le argomentazioni – pur sintetiche – recate nelle pp.
6-7 della motivazione – in forza delle quali il primo decidente ha respinto le arguizioni oggetto della domanda riconvenzionale, circa: 1) la “smobilizzazione” di dossier titoli e i successivi versamenti sui suoi conti personali da parte del;
CP
2) la vendita del capannone industriale, sede della CC S.R.L., avvenuta senza tener conto del socio di minoranza, . Parte_1
Al riguardo, si osserva, le doglianze articolate in sede di gravame hanno insistito nel perorare una ricostruzione di eventi e delle relative causali (quella sintetizzata nella locuzione “… i debiti della sono solo il frutto delle scelte imprenditoriali non corrette del figlio e dei suoi Parte_5 atteggiamenti estremamente dispendiosi che l'hanno portato alla insolvenza verso banche e terzi …”) che:
- non smentita l'esattezza dei rilievi del decidente sul punto della mancata prova della non imputabilità al dell'avvenuta erogazione del credito (si legge, al Parte_1 CP_6 riguardo, nell'appello, “… a prescindere dalla esistenza o meno della veridicità della volontà del sig. di operare in tal senso …”); Parte_1
- rimasta fondata solo su inferenza, peraltro dubitabile anche in astratto, la tesi d'una volontà persistita nel tempo del figlio di far ricadere le conseguenze d'una propria insana gestione sul proprio genitore (come si sarebbe condotto il dominus, allorché il fiduciario o il delegato agiva motu proprio?);
- assente una puntuale disamina della produzione documentale avvenuta e dei dati da essa ritraibili, onde farne emergere esplicitamente (e non solo allusivamente) l'affermata concludenza univoca e conducenza a documentare le specifiche intenzioni caLLde del
[...]
; CP - silente l'appellante sui rilievi critici che avevano motivato il rigetto delle prove invocate in prime cure;
- fermo il solo dato dell'avvenuta condanna penale del senza l'emersione al CP riguardo di vicende ben sintomatiche di riscontro alla tesi difensiva in argomento (già stigmatizzata dal primo Giudice), ivi rilevandosi soltanto il pregiudizio alla massa del faLLmento delle condotte di mancata tenuta regolare delle scritture contabili e dell'adempimento degli obblighi tributari della società poi decotta;
non può che essere da questo Collegio rinnovatamente disattesa.
*
All'integrale rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in favore Parte_1 di delle spese del corrente grado di giudizio. CP
Nulla va invece statuito quanto alla posizione di , in quanto rimasta contumace e CP_2 non attinta da petita condannatori di sorta ad iniziativa dell'appellante (che ne operava la citazione, verosimilmente, a fini di mera denuntiatio litis).
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del
13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia; nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale): € 1.498,65 totale € 11.489,65
successivamente dimidiati (50%) ad euro 5.744,825.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 378 emessa dal Tribunale di Messina–Seconda Sezione Civile–Ufficio del Giudice Unico in data 28.2.2022, da:
; Parte_1 nei confronti di:
; CP
e di: ; CP_2 così provvede:
1) dichiara la contumacia di ; CP_2
2) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.744,825 per onorario, oltre accessori come per legge;
4) nulla per le spese tra e;
Parte_1 CP_2
5) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 29.7.2025 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)