Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/06/2025, n. 11181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11181 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10258/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10258 del 2021, proposto da
ME CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero Del'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GI AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto dirigenziale prot. n. 9910 del 26.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Cosenza con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Cosenza per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS), sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi della ricorrente non siano riconoscibili ex lege da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti;
- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva la ricorrente;
- ove occorra della circolare 25348 del 17.8.20201 del Ministero dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione convenuto prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.
Nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Cosenza ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente inoltrava domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. della Provincia di Cosenza per l’a.s. 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS) in quanto in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Romania prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dall’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 per potersi iscrivere negli appositi elenchi aggiuntivi); la stessa era in attesa di riconoscimento del titolo da parte del Ministero competente, a seguito di regolare inoltro della relativa istanza.
L’amministrazione, sulla base degli atti indicati in epigrafe e in particolare con il provvedimento del Dirigente del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Cosenza del 26 agosto 2021, escludeva la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi, non ritenendo sufficiente il possesso di un titolo di specializzazione estero in corso di riconoscimento.
2. Con il presente gravame la ricorrente impugnava quindi la suddetta esclusione dalle graduatorie, deducendo un unico motivo di doglianza, di seguito riportato: “ Violazione di legge: erronea e falsa applicazione ed interpretazione del bando (lex specialis) ed in particolare dell’O.M. n. 60/2020 e del D.M. 51/2021 – Violazione art. 97 Cost. – Violazione del giusto e corretto procedimento – Violazione art. 3 e 7 L. 241/1990 – Omessa motivazione – Violazione ed erronea interpretazione art. 59 comma 4 L. 25.5.2021 n. 73 – nonché del D.M. n. 242 del 30.7.2021 – Erronea presupposizione di fatto e di diritto – Eccesso di potere: contraddittorietà ed illogicità manifeste – Difetto di istruttoria – Ingiustizia e disparità di trattamento ”.
3. Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
4. Con ordinanza n. 6969 del 6 dicembre 2021 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, disponendo l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
5. Integrato il contraddittorio, all’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Al fine della decisione di merito è necessario ricostruire il quadro giuridico delle disposizioni che regolano la fattispecie controversa.
Si osserva al riguardo che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter,della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”. L’ordinanza consente pertanto l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede poi la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
In linea con la conforme e consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 14.090/2022, n. 14.091/2022) il Collegio ritiene che la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consenta l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente fosse in possesso di un titolo estero di specializzazione, per il quale aveva presentato domanda di riconoscimento (cfr. all. 3 al ricorso).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie, la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero di specializzazione in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inclusa, seppur con riserva, nelle graduatorie indicate.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
7. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati.
8. Data la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione con i rivenienti effetti sul provvedimento di esclusione della ricorrente dalle GPS.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO