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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1417/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1417/2023 RG promosso da
Parte_1 con le avv. sse Crizia Andretta e Paola Semenzin contro
CP_1 con l'avv. Claudio Calvello
e con l'intervento volontario di
Controparte_2 con l'avv. Andrea Lana
OGGETTO: risarcimento danni a causa di caduta nel supermercato
MOTIVAZIONE
1. (nata il [...]), ha esposto che il 16.09.2021, verso le ore CP
8.15/8.20, ella si accingeva ad entrare nell'esercizio commerciale sito in Onè di Fonte CP_1
(TV), via Roma 95, al fine di effettuare la spesa quotidiana. Una volta entrata, si dirigeva verso la corsia dove erano ubicati i detersivi ed i detergenti per la pulizia della casa, spingendo il carrello davanti a sè. Mentre alzava il braccio per recuperare un detersivo dallo scaffale, rovinava a terra scivolando sul pavimento. Si accorgeva così della presenza a terra di liquido trasparente, probabilmente un detersivo o comunque un liquido oleoso non meglio identificato, che colava dal ripiano più in basso dello scaffale da una confezione di colore viola. Avendo riportato “contrattura palpabile muscolare. Segni compatibili con stiramento muscolare”, ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al risarcimento del danno biologico, CP_1 spese mediche incluse, indicato in complessivi euro 19.972,56.
ha replicato che “Alle ore 8.15 il direttore dell'epoca del punto vendita, sig. CP_1
, è stato informato dell'infortunio, e ha raggiunto il luogo dove si trovava la ON
1 sig.ra in terra, vicino la testata della corsia dei detersivi. Era intervenuta anche CP la sig.ra , dipendente del punto vendita, e addetta al reparto pescheria, Persona_2 da dove aveva assistito all'infortunio. Il direttore ha aiutato la sig.ra ON [...]
a rialzarsi, e le ha chiesto se voleva che fosse chiamata l'ambulanza. La sig.ra CP [...]
ha rifiutato, e ha chiesto che fosse avvisata la sorella. All'arrivo di costei, la sig.ra CP
è stata accompagnata dal personale del negozio con l'ausilio di una sedia da CP ufficio con le rotelle. Il direttore del punto vendita ha ispezionato l'area dell'infortunio e ha rinvenuto una macchia di detersivo sul pavimento di circa due centimetri. Ha controllato tutte le confezioni di detersivo presenti nello scaffale dove era la sig.ra , e ne ha CP rinvenuta una con il tappo svitato, non rotto… Poiché il pavimento era stato pulito immediatamente prima dell'apertura del supermercato, e poiché il flacone è stato rinvenuto, si ripete, con il tappo svitato, e non rotto, è evidente che la fuoriuscita del detersivo, e la conseguente sua presenza sul pavimento, è stata causata dall'intervento di un fattore, che esclude la responsabilità del custode… ritiene quindi che la circostanza riportata del CP_1 tappo svitato da terzi dimostra l'esistenza del fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (v. comparsa di risposta di ). CP_1
E' intervenuta volontariamente in giudizio , che assicura , Controparte_2 CP_1 la quale ha aderito alle difese di quest'ultima, compresa la contestazione relativa alla quantificazione del danno.
Assunte - all'udienza del 23.01.2024 - le deposizioni di (sorella Persona_3 dell'attrice), (all'epoca direttore del supermercato) e di ON Persona_2
; depositata ctu da parte del medico legale dott.ssa ; precisate le conclusioni;
[...] Per_4 scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa passa ora in decisione.
2. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che debba farsi riferimento alla testimonianza di , unica teste oculare (i testi e , infatti, sono Persona_2 Per_1 CP sopraggiunti dopo l'incidente).
La sua deposizione è stata la seguente: “Sono dipendente del supermercato, con mansioni di addetta alla pescheria. Ero distante circa 7-8 metri. Ho visto che l'attrice è caduta alla testa della corsia. Aveva un carrello della spesa. E' scivolata, poi ho visto che per terra c'era una macchia di detersivo di circa 4 cm x 4 cm, di color azzurrino pallido. Ho visto quando l'attrice è caduta. Avevamo appena aperto, ore 8.20 circa. Lei era una delle prime clienti. Ho visto un solo altro cliente verso il reparto gastronomia. Al mattino presto erano state fatte le pulizie, verso le ore 8, con la macchina. Il pavimento era asciutto. Non ho visto da dove potesse provenire la macchia di detersivo. Sono state la prima ad accorrere, poi ho chiamato il direttore
, il quale poi le ha portato una sedia con le rotelle. Poi venne qualche suo parente a Per_1 prenderla”.
2 Considerando che anche i testi e hanno confermato la presenza di Per_1 CP detersivo per terra, la responsabilità del supermercato deve allora essere affermata, poiché non vi è alcuna prova che la macchia di detersivo presente sul pavimento sia stata originata dalla stessa attrice, non risultando che sia stata lei ad aprire una confezione di detersivo presente sugli scaffali facendo accidentalmente cadere qualche goccia sul pavimento.
3. Passando ora alla quantificazione dei danni, dalla condivisibile ctu medico legale della dott.ssa (che ha considerato anche le osservazioni della consulente della Per_4
Compagnia), risulta che “In data 16/09/2021 la IG.ra ha riportato una lesione Parte_2 contusivo-distrattiva del ventre muscolare del bicipite femorale in arto inferiore destro alla superficie posteriore. È derivato un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 30 (trenta), al 50% di giorni 20 (venti) e di ulteriori giorni 30 (trenta) al 25%. L'inabilità lavorativa assoluta è quantificabile in giorni 30, con successivo periodo di inabilità lavorativa parziale al 50% per ulteriori giorni 50. Gli esiti permanenti sostanziano una riduzione dell'integrità psico-fisica (Danno Biologico Permanente) del 3,5% (tre virgola cinque percento).
Il quadro menomante non è idoneo ad incidere “in maniera rilevante” sulla sfera dinamico- relazionale dell'Attrice. Non sussiste inoltre incidenza sulla capacità lavorativa, nemmeno in termini di “maggiore fatica/usura”. Il grado di sofferenza patita è aggettivabile in termini
“medio-lievi” durante il periodo valorizzato sub specie di danno biologico temporaneo parziale al 75% (primi 30 giorni) e “lievi” nel prosieguo clinico e ad esiti stabilizzati. Le spese sanitarie sostenute sono pertinenti e congrue per complessivi Euro 1.467,00. La spesa per consulenza medico-legale di Parte Attrice in fase stragiudiziale pari ad € 305,00 rientra nei limiti delle tariffe correntemente indicate dal tariffario SISMLA”.
Come noto, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (v. Cass., sez. III, 5.09.2023, n. 25.911; Cass., sez. VI-3, 11.02.2022, n. 4509; e
Cass., sez. III, 7.06.2011, n. 12.408).
Vanno quindi applicati i criteri previsti dalle attuali tabelle del tribunale di Milano, con la conseguenza che, considerando che all'epoca l'attrice aveva 58 anni, ne consegue che il danno biologico permanente ammonta ad euro 5.059,00.
A titolo di danno biologico temporaneo, spettano complessivi euro 5.252,50.
A ciò vanno aggiunte spese mediche per euro 1.467,00 e spese di consulenza stragiudiziale di euro 305,00. euro 12.083,50. Pt_3
Nessun altra somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, non avendo l'attrice adeguatamente dimostrato la diminuzione di reddito.
3 Decisamente esorbitante l'imponibile di euro 2.889,75 chiesto dall'attrice per la fase stragiudiziale, consistita nella mera negoziazione assistita. Sulla base della tariffa vigente, considerando il valore del decisum, è equa la somma di euro 662,00 oltre accessori di legge.
Somma cui va aggiunta quella di euro 610,00 per spese di ctp.
4. Per quanto riguarda la , essa si è limitata ad eccepire la Controparte_2 franchigia di euro 1.500,00.
5. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza di e CP_1 vanno liquidate secondo il criterio del cd decisum.
Nulla su quelle tra e la Compagnia, atteso che quest'ultima è intervenuta CP_1 volontariamente e non ha contestato l'operatività della polizza, sicché va esclusa la sua soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna a pagare a la somma di euro CP_1 CP
12.083,50 con interessi legali dalla data odierna al saldo e gli stessi interessi su tale somma, devalutata alla data dell'incidente e quindi rivalutata anno per anno secondo l'indice Istat.
Condanna a tenere indenne da quanto dovrà pagare per effetto Controparte_2 CP_1 della precedente condanna, con una franchigia di euro 1.500,00.
Condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro 284,55 per CP_1 CP spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre ad euro 662,00 ed accessori di legge per la negoziazione assistita ed euro 610,00 per spese di ctp.
Nulla sulle spese tra e . CP_1 Controparte_2
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . CP_1
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. CP_1
Padova, 28 maggio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1417/2023 RG promosso da
Parte_1 con le avv. sse Crizia Andretta e Paola Semenzin contro
CP_1 con l'avv. Claudio Calvello
e con l'intervento volontario di
Controparte_2 con l'avv. Andrea Lana
OGGETTO: risarcimento danni a causa di caduta nel supermercato
MOTIVAZIONE
1. (nata il [...]), ha esposto che il 16.09.2021, verso le ore CP
8.15/8.20, ella si accingeva ad entrare nell'esercizio commerciale sito in Onè di Fonte CP_1
(TV), via Roma 95, al fine di effettuare la spesa quotidiana. Una volta entrata, si dirigeva verso la corsia dove erano ubicati i detersivi ed i detergenti per la pulizia della casa, spingendo il carrello davanti a sè. Mentre alzava il braccio per recuperare un detersivo dallo scaffale, rovinava a terra scivolando sul pavimento. Si accorgeva così della presenza a terra di liquido trasparente, probabilmente un detersivo o comunque un liquido oleoso non meglio identificato, che colava dal ripiano più in basso dello scaffale da una confezione di colore viola. Avendo riportato “contrattura palpabile muscolare. Segni compatibili con stiramento muscolare”, ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al risarcimento del danno biologico, CP_1 spese mediche incluse, indicato in complessivi euro 19.972,56.
ha replicato che “Alle ore 8.15 il direttore dell'epoca del punto vendita, sig. CP_1
, è stato informato dell'infortunio, e ha raggiunto il luogo dove si trovava la ON
1 sig.ra in terra, vicino la testata della corsia dei detersivi. Era intervenuta anche CP la sig.ra , dipendente del punto vendita, e addetta al reparto pescheria, Persona_2 da dove aveva assistito all'infortunio. Il direttore ha aiutato la sig.ra ON [...]
a rialzarsi, e le ha chiesto se voleva che fosse chiamata l'ambulanza. La sig.ra CP [...]
ha rifiutato, e ha chiesto che fosse avvisata la sorella. All'arrivo di costei, la sig.ra CP
è stata accompagnata dal personale del negozio con l'ausilio di una sedia da CP ufficio con le rotelle. Il direttore del punto vendita ha ispezionato l'area dell'infortunio e ha rinvenuto una macchia di detersivo sul pavimento di circa due centimetri. Ha controllato tutte le confezioni di detersivo presenti nello scaffale dove era la sig.ra , e ne ha CP rinvenuta una con il tappo svitato, non rotto… Poiché il pavimento era stato pulito immediatamente prima dell'apertura del supermercato, e poiché il flacone è stato rinvenuto, si ripete, con il tappo svitato, e non rotto, è evidente che la fuoriuscita del detersivo, e la conseguente sua presenza sul pavimento, è stata causata dall'intervento di un fattore, che esclude la responsabilità del custode… ritiene quindi che la circostanza riportata del CP_1 tappo svitato da terzi dimostra l'esistenza del fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (v. comparsa di risposta di ). CP_1
E' intervenuta volontariamente in giudizio , che assicura , Controparte_2 CP_1 la quale ha aderito alle difese di quest'ultima, compresa la contestazione relativa alla quantificazione del danno.
Assunte - all'udienza del 23.01.2024 - le deposizioni di (sorella Persona_3 dell'attrice), (all'epoca direttore del supermercato) e di ON Persona_2
; depositata ctu da parte del medico legale dott.ssa ; precisate le conclusioni;
[...] Per_4 scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa passa ora in decisione.
2. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che debba farsi riferimento alla testimonianza di , unica teste oculare (i testi e , infatti, sono Persona_2 Per_1 CP sopraggiunti dopo l'incidente).
La sua deposizione è stata la seguente: “Sono dipendente del supermercato, con mansioni di addetta alla pescheria. Ero distante circa 7-8 metri. Ho visto che l'attrice è caduta alla testa della corsia. Aveva un carrello della spesa. E' scivolata, poi ho visto che per terra c'era una macchia di detersivo di circa 4 cm x 4 cm, di color azzurrino pallido. Ho visto quando l'attrice è caduta. Avevamo appena aperto, ore 8.20 circa. Lei era una delle prime clienti. Ho visto un solo altro cliente verso il reparto gastronomia. Al mattino presto erano state fatte le pulizie, verso le ore 8, con la macchina. Il pavimento era asciutto. Non ho visto da dove potesse provenire la macchia di detersivo. Sono state la prima ad accorrere, poi ho chiamato il direttore
, il quale poi le ha portato una sedia con le rotelle. Poi venne qualche suo parente a Per_1 prenderla”.
2 Considerando che anche i testi e hanno confermato la presenza di Per_1 CP detersivo per terra, la responsabilità del supermercato deve allora essere affermata, poiché non vi è alcuna prova che la macchia di detersivo presente sul pavimento sia stata originata dalla stessa attrice, non risultando che sia stata lei ad aprire una confezione di detersivo presente sugli scaffali facendo accidentalmente cadere qualche goccia sul pavimento.
3. Passando ora alla quantificazione dei danni, dalla condivisibile ctu medico legale della dott.ssa (che ha considerato anche le osservazioni della consulente della Per_4
Compagnia), risulta che “In data 16/09/2021 la IG.ra ha riportato una lesione Parte_2 contusivo-distrattiva del ventre muscolare del bicipite femorale in arto inferiore destro alla superficie posteriore. È derivato un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 30 (trenta), al 50% di giorni 20 (venti) e di ulteriori giorni 30 (trenta) al 25%. L'inabilità lavorativa assoluta è quantificabile in giorni 30, con successivo periodo di inabilità lavorativa parziale al 50% per ulteriori giorni 50. Gli esiti permanenti sostanziano una riduzione dell'integrità psico-fisica (Danno Biologico Permanente) del 3,5% (tre virgola cinque percento).
Il quadro menomante non è idoneo ad incidere “in maniera rilevante” sulla sfera dinamico- relazionale dell'Attrice. Non sussiste inoltre incidenza sulla capacità lavorativa, nemmeno in termini di “maggiore fatica/usura”. Il grado di sofferenza patita è aggettivabile in termini
“medio-lievi” durante il periodo valorizzato sub specie di danno biologico temporaneo parziale al 75% (primi 30 giorni) e “lievi” nel prosieguo clinico e ad esiti stabilizzati. Le spese sanitarie sostenute sono pertinenti e congrue per complessivi Euro 1.467,00. La spesa per consulenza medico-legale di Parte Attrice in fase stragiudiziale pari ad € 305,00 rientra nei limiti delle tariffe correntemente indicate dal tariffario SISMLA”.
Come noto, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (v. Cass., sez. III, 5.09.2023, n. 25.911; Cass., sez. VI-3, 11.02.2022, n. 4509; e
Cass., sez. III, 7.06.2011, n. 12.408).
Vanno quindi applicati i criteri previsti dalle attuali tabelle del tribunale di Milano, con la conseguenza che, considerando che all'epoca l'attrice aveva 58 anni, ne consegue che il danno biologico permanente ammonta ad euro 5.059,00.
A titolo di danno biologico temporaneo, spettano complessivi euro 5.252,50.
A ciò vanno aggiunte spese mediche per euro 1.467,00 e spese di consulenza stragiudiziale di euro 305,00. euro 12.083,50. Pt_3
Nessun altra somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, non avendo l'attrice adeguatamente dimostrato la diminuzione di reddito.
3 Decisamente esorbitante l'imponibile di euro 2.889,75 chiesto dall'attrice per la fase stragiudiziale, consistita nella mera negoziazione assistita. Sulla base della tariffa vigente, considerando il valore del decisum, è equa la somma di euro 662,00 oltre accessori di legge.
Somma cui va aggiunta quella di euro 610,00 per spese di ctp.
4. Per quanto riguarda la , essa si è limitata ad eccepire la Controparte_2 franchigia di euro 1.500,00.
5. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza di e CP_1 vanno liquidate secondo il criterio del cd decisum.
Nulla su quelle tra e la Compagnia, atteso che quest'ultima è intervenuta CP_1 volontariamente e non ha contestato l'operatività della polizza, sicché va esclusa la sua soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna a pagare a la somma di euro CP_1 CP
12.083,50 con interessi legali dalla data odierna al saldo e gli stessi interessi su tale somma, devalutata alla data dell'incidente e quindi rivalutata anno per anno secondo l'indice Istat.
Condanna a tenere indenne da quanto dovrà pagare per effetto Controparte_2 CP_1 della precedente condanna, con una franchigia di euro 1.500,00.
Condanna a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro 284,55 per CP_1 CP spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre ad euro 662,00 ed accessori di legge per la negoziazione assistita ed euro 610,00 per spese di ctp.
Nulla sulle spese tra e . CP_1 Controparte_2
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . CP_1
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. CP_1
Padova, 28 maggio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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