TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 25/11/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UL, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. PI RE Presidente
Dott.ssa Marta Sarnelli Giudice
Dott.ssa Irene NI Giudice ist. e rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 388 del ruolo per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità promossa da:
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo C.F._1
Gamberale del Foro di Roma, come da procura in atti, presso il cui indirizzo PEC
è elettivamente domiciliata;
Email_1
Ricorrente - Interdetta contro
Tutore Avv. Alessandra Faiella;
Intervenuto in via autonoma
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate in vista dell'udienza 16.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la ricorrente ha chiesto, in Parte_1 via principale, la revoca della misura dell'interdizione e del tutore avv. Alessandra
Faiella o, in subordine, di disporsi l'Amministrazione di Sostegno nominando quale
Amministratore di Sostegno il sig. domiciliato in Piazza Garibaldi n. 42 Persona_1 UL con il quale l'interdetta intratteneva un lungo rapporto di amicizia o altro amico.
In vista dell'udienza del 5.11.2025, si è costituito in giudizio il Tutore Avv. Alessandra
Faiella la quale, pur ritenendo non corretti e insufficienti gli argomenti utilizzati nel ricorso a sostegno della richiesta di revoca dell'interdizione, nulla ha opposto all'accertamento delle condizioni di salute della sig.ra , chiedendo al Parte_1
Tribunale di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'interdizione o per la sua sostituzione con quella dell'amministrazione di sostegno.
Con ordinanza del 21.11.2024 il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione, ha fissato per l'esame della interdetta l'udienza del 10.12.2024.
A tale udienza si è proceduto, da remoto e alla presenza delle parti e del difensore, all'esame dell'interdetta e, successivamente, il Giudice ha riservato la Parte_1 decisione sulle richieste avanzate dalle parti, anche istruttorie.
Con ordinanza del 8.1.2025 è stato disposto, tra l'altro, di procedersi ad accertamento tecnico d'ufficio incaricando allo scopo il dott. che, alla successiva Persona_2 udienza del 12.2.2025, ha prestato giuramento di rito ed è stato immesso nell'incarico lui conferito.
In data 04.08.2025, il Tutore dell'interdetta ha depositato il certificato di morte della signora attestante il decesso avvenuta in pari data. Parte_1
Con ordinanza in data 08.08.2025, ritenuta dunque la causa matura per la decisione è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16.10.2025, concedendo alle parti i termini previsti dall'art. 473 bis. 28 c.p.c.
In punto di rito conta giusto rilevare che, all'incombente, si è proceduto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Pubblico Ministero e il Tutore costituito non hanno fatto pervenire conclusioni.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto decesso dell'interdetta.
Nel giudizio d'interdizione, infatti, la morte dell'interdicendo determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo pag. 2/3 "status", non essendo più necessario che sia emessa una decisione non più richiesta né necessaria.
Come ribadito dalla Suprema Corte, “Invero, l'evento morte della parte, comunque risultante in giudizio, è destinato ad assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa, ove la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima ed intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare, come si verifica in relazione a determinati diritti inerenti allo status della persona (o per previsione di legge, ad esempio, l'art. 7 della legge n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative): in tali casi, tra i quali rientra il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, l'evento morte vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della giurisdizione, con la conseguente cessazione della materia del contendere, travolgendole eventuali pronunce rese in precedenza e non ancora passate in giudicato (Cass. n. 6588 del 28/04/2003)
Tale principio, consolidato nella giurisprudenza, non può che valere anche per il giudizio di revoca della tutela.
3. Sulla parte ricorrente vanno poste le spese di CTU per come liquidate nel decreto emesso in data odierna, detratto l'acconto eventualmente corrisposto.
4. Quanto alle spese di lite nulla deve essere disposto difettando domanda e non essendo ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di UL, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ dichiara cessata la materia del contendere;
➢ pone a carico della ricorrente il compenso del CTU per come liquidato nel decreto pronunciato in data odierna, detratto l'acconto eventualmente corrisposto
➢ nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Irene NI PI RE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo Nerone, Addetto all'Ufficio per il processo.
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UL, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. PI RE Presidente
Dott.ssa Marta Sarnelli Giudice
Dott.ssa Irene NI Giudice ist. e rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 388 del ruolo per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità promossa da:
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo C.F._1
Gamberale del Foro di Roma, come da procura in atti, presso il cui indirizzo PEC
è elettivamente domiciliata;
Email_1
Ricorrente - Interdetta contro
Tutore Avv. Alessandra Faiella;
Intervenuto in via autonoma
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate in vista dell'udienza 16.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la ricorrente ha chiesto, in Parte_1 via principale, la revoca della misura dell'interdizione e del tutore avv. Alessandra
Faiella o, in subordine, di disporsi l'Amministrazione di Sostegno nominando quale
Amministratore di Sostegno il sig. domiciliato in Piazza Garibaldi n. 42 Persona_1 UL con il quale l'interdetta intratteneva un lungo rapporto di amicizia o altro amico.
In vista dell'udienza del 5.11.2025, si è costituito in giudizio il Tutore Avv. Alessandra
Faiella la quale, pur ritenendo non corretti e insufficienti gli argomenti utilizzati nel ricorso a sostegno della richiesta di revoca dell'interdizione, nulla ha opposto all'accertamento delle condizioni di salute della sig.ra , chiedendo al Parte_1
Tribunale di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'interdizione o per la sua sostituzione con quella dell'amministrazione di sostegno.
Con ordinanza del 21.11.2024 il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione, ha fissato per l'esame della interdetta l'udienza del 10.12.2024.
A tale udienza si è proceduto, da remoto e alla presenza delle parti e del difensore, all'esame dell'interdetta e, successivamente, il Giudice ha riservato la Parte_1 decisione sulle richieste avanzate dalle parti, anche istruttorie.
Con ordinanza del 8.1.2025 è stato disposto, tra l'altro, di procedersi ad accertamento tecnico d'ufficio incaricando allo scopo il dott. che, alla successiva Persona_2 udienza del 12.2.2025, ha prestato giuramento di rito ed è stato immesso nell'incarico lui conferito.
In data 04.08.2025, il Tutore dell'interdetta ha depositato il certificato di morte della signora attestante il decesso avvenuta in pari data. Parte_1
Con ordinanza in data 08.08.2025, ritenuta dunque la causa matura per la decisione è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16.10.2025, concedendo alle parti i termini previsti dall'art. 473 bis. 28 c.p.c.
In punto di rito conta giusto rilevare che, all'incombente, si è proceduto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Pubblico Ministero e il Tutore costituito non hanno fatto pervenire conclusioni.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto decesso dell'interdetta.
Nel giudizio d'interdizione, infatti, la morte dell'interdicendo determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo pag. 2/3 "status", non essendo più necessario che sia emessa una decisione non più richiesta né necessaria.
Come ribadito dalla Suprema Corte, “Invero, l'evento morte della parte, comunque risultante in giudizio, è destinato ad assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa, ove la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima ed intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare, come si verifica in relazione a determinati diritti inerenti allo status della persona (o per previsione di legge, ad esempio, l'art. 7 della legge n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative): in tali casi, tra i quali rientra il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, l'evento morte vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della giurisdizione, con la conseguente cessazione della materia del contendere, travolgendole eventuali pronunce rese in precedenza e non ancora passate in giudicato (Cass. n. 6588 del 28/04/2003)
Tale principio, consolidato nella giurisprudenza, non può che valere anche per il giudizio di revoca della tutela.
3. Sulla parte ricorrente vanno poste le spese di CTU per come liquidate nel decreto emesso in data odierna, detratto l'acconto eventualmente corrisposto.
4. Quanto alle spese di lite nulla deve essere disposto difettando domanda e non essendo ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di UL, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ dichiara cessata la materia del contendere;
➢ pone a carico della ricorrente il compenso del CTU per come liquidato nel decreto pronunciato in data odierna, detratto l'acconto eventualmente corrisposto
➢ nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Irene NI PI RE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo Nerone, Addetto all'Ufficio per il processo.
pag. 3/3