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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2380/2024
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 2380/2024 tra
Parte_1
ATTORE contro
E CHIAMATI ALL'EREDITÀ E/O AVENTI Controparte_1
CAUSA
CONVENUTI
Oggi 9 luglio 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi: per l'avv. Elisabetta Marchetti in sostituzione dell'avv. Parte_1
PALMONARI ALESSIA per delega orale.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Palmonari così conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via principale di merito, ritenuto che la Sig.ra e gli Persona_1
eredi testamentari della stessa, ovvero e , Persona_2 Parte_1
quest'ultimo sia in proprio che quale erede e avente causa della prima e della seconda, hanno posseduto, quali proprietari l'intero l'immobile sito in Via
Giuseppe Garibaldi n. 16 identificato al N.C.E.U. del Comune di Lagosanto (Fe), al Foglio 19 particella 2208 cat. A/3 classe 1 consistenza 4 vani con pertinenze ed accessori, escludendo chiunque altro dal possesso dello stesso, accertare e dichiarare, in favore dell'odierno attore Sig. per Parte_1
pagina 1 di 10 le causali di cui in premessa, l'acquisto della proprietà per effetto di usucapione della quota di 6/36 a lui non ancora intestata, del predetto immobile e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla conseguenziale trascrizione ed alle necessarie variazioni ipocatastali del suddetto bene in favore del ricorrente, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
***
Il Giudice Istruttore invita la parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2380/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALMONARI ALESSIA, elettivamente domiciliato all'Indirizzo Telematico del difensore
RICORRENTE contro
EREDI E CHIAMATI ALL'EREDITA DI Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni della parte ricorrente, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Con ricorso, depositato in data 13 dicembre 2024, ex art. 281 decies
c.p.c., (C.F. ), nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1
aprile 1938 e residente in [...], ha convenuto in giudizio gli eredi di - mediante notificazione per pubblici Parte_2
proclami, autorizzata con decreto di questo Tribunale in data 8 gennaio
2025 - chiedendo che fosse dichiarata l'avvenuta usucapione in suo favore pagina 3 di 10 della quota di 6/36 dell'immobile sito in Lagosanto, Via Giuseppe Garibaldi
n. 16, identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Lagosanto al Foglio 19, particella 2208, categoria A/3, classe 1, consistenza
4 vani.
Il giudizio è stato preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione, procedura n. 252/2024 radicata presso la Camera di Commercio di Ferrara
e Ravenna, con primo incontro fissato per l'11 marzo 2025 dinanzi al mediatore Avvocato Antonella Stefano, conclusosi con esito negativo.
All'udienza di prima comparizione del 9 aprile 2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti ed ammesso la prova testimoniale richiesta sui capitoli di prova concernenti il possesso continuativo, pacifico e pubblico dell'immobile da parte di prima e del ricorrente Persona_3
successivamente, fissando per l'assunzione dei testimoni l'udienza del 16 maggio 2025, delegando per l'incombente il GOT dr.ssa Roberta Chirico.
Escussi i testimoni e , la causa è stata rinviata per Tes_1 Tes_2
la discussione orale all'odierna udienza, con termine per il deposito di memoria autorizzata conclusiva.
***
In generale, perché si verifichi usucapione, devono concorrere i seguenti requisiti:
a) il possesso del bene nelle sue due componenti del corpus possessionis
(elemento oggettivo) – ossia l'esercizio, sul bene, di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale – e dell'animus possidendi (elemento soggettivo) – cioè la manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass., 24 agosto 2006, n. 18392 e Cass., 29 novembre pagina 4 di 10 2005, n. 25922) – potendo, tale ultimo elemento, essere desunto anche in via presuntiva dal primo (cfr., da ultimo, Corte Appello
Napoli, 27 settembre 2023, n. 4073 e Corte Appello L'Aquila, 17 settembre 2021, n. 1356);
b) la continuità del possesso per un periodo di tempo minimo indicato dalla legge (cfr. Cass., 30 giugno 2020, n. 13156), per la cui prova il possessore viene agevolato tramite la c.d. “presunzione di possesso intermedio” (art. 1142 c.c.) in forza della quale è sufficiente che lo stesso dimostri di possedere ora e di aver posseduto in un tempo più remoto per far presumere – iuris tantum – il possesso anche nel periodo intermedio;
c) la non interruzione del possesso, che si ha allorquando, nel periodo di tempo richiesto dalla legge, non intervenga né una causa di interruzione c.d. “naturale” dell'usucapione (perdita del possesso per trasferimento a terzi, abbandono del bene, smarrimento definitivo ecc.), né una causa di interruzione c.d. “civile” (proposizione, contro il possessore, di una domanda giudiziale volta a privarlo di esso ovvero riconoscimento, da parte del possessore, del diritto del titolare);
d) l'assenza di vizi del possesso, nel senso che lo stesso non deve essere stato acquistato in modo violento (ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore contro la volontà di quest'ultimo), o clandestino (cioè in maniera occulta rispetto ad una indistinta moltitudine di soggetti), atteso che, in caso contrario, il possesso utile per l'usucapione decorre solo dal momento in cui sono cessate la violenza o la clandestinità (art. 1163
c.c.);
e) il decorso di un certo lasso di tempo, che gli artt. 1158, 1160, I pagina 5 di 10 comma, e 1161, II comma, c.c. fissano – di regola – in venti anni (c.d. usucapione ordinaria) e per il cui computo il legislatore consente la possibilità, a chi ha acquisito il possesso a titolo universale, di giovarsi anche del possesso del suo autore (c.d. “successione nel possesso” ex art. 1146, I comma, c.c.), e, a colui che ha acquistato il possesso a titolo particolare, di sommare al tempo del proprio possesso anche il tempo del possesso dei propri danti causa (c.d.
“accessione del possesso” ex art. 1146, II comma, c.c.).
Ciò posto, nel caso di specie le allegazioni di parte ricorrente sono state integralmente confermate dalle testimonianze di e Tes_2 Tes_1
vicine di casa1 e della cui attendibilità non vi ragione di dubitare: i
[...] 1 “ sia che il marito , erano miei vicini di casa abitando al civico 16; Persona_3 Parte_2 esattamente non ricordo la data, ma ricordo che da quando è morto , ha Parte_2 R_ avuto sempre lei le chiavi di casa, insieme alla sorella ed al signor;
ADR: Tes_1 _1 nessun altro, per quanto mi consta, aveva le chiavi, lo so perché i signori e _1 R_ erano sempre insieme ed utilizzavano quell'appartamento; Cap. 2): posso confermare che solo e avevano il duplicato delle Persona_2 Parte_1 chiavi di detta abitazione;
abbiamo sempre parlato insieme con tutti loro, li conoscevo bene, anche nelle loro abitudini, sono vissuta in quei luoghi per oltre trent'anni, come detto, spesso capitava di fare delle chiacchiere anche presso la casa di;
R_ Cap. 3) Si è vero, da dopo il decesso della moglie e della cognata il signor è l'unico a _1 possedere le chiavi di quell'abitazione, non vi ho mai visto altri;
preciso che stiamo parlando di tre case singole affiancate con tre numeri civici diversi;
è al civico 18 ma utilizza e fa _1 manutenzione anche nel civico 16; Cap. 4) per quanto mi risulta nessuno dei fratelli si è mai presentato o ha vantato nulla Pt_2 alla morte del parente, ho sentito parlare , e del fatto che nessuno mai R_ Tes_1 _1 aveva fatto richieste di alcun genere;
in effetti in loco ho sempre visto soltanto i signori e R_ ; _1 Cap.5): posso confermare che solo i signori e si sono sempre occupati della _1 R_ manutenzione dell'immobile al civico 16, facendo lavori di giardinaggio, manutenzione recinzioni, sia personalmente che chiamando artigiani e tecnici;
Cap. 6): si è vero;
abitando proprio a fianco vedevo tutto quello che accadeva;
ci sono tre metri di distanza tra una casa e l'altra, siamo proprio attaccati, quindi tutto ciò che capita da una parte lo si vede anche dall'altra; ho visto anche effettuare dei pagamenti all'idraulico; cap. 7) è vero;
ricordo che negli anni sono stati fatti tanti lavori di manutenzione anche importanti come quelli di cui mi si chiede (intonaco, caldaia, impianto idrico); ADR: negli anni non ho mai visto nessun altro che si occupasse della manutenzione dell'immobile >>.
“<<sono , nata a [...] il [...], residente in vicolo tes_1 vesuvio,12 non parente, indifferente;
sono vicina di casa dei signori e per_3 pt_1 abitando una via che si trova immediatamente trasversale alla gari interrogato sui capitoli parte attrice, così risponde;
< i> pagina 6 di 10 testi hanno confermato che dalla morte del marito Persona_3 Pt_2
avvenuta il 15 ottobre 1996, ha sempre posseduto in via esclusiva le
[...]
chiavi dell'abitazione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo al pagamento delle utenze e delle imposte, e gestendo autonomamente ogni aspetto della proprietà senza alcuna interferenza da parte dei fratelli del defunto marito o dei loro eredi e che, dopo la morte di
(avvenuta il 31 gennaio 2018) e quella di Persona_3 Persona_2
(avvenuta il 14 agosto 2021), il ricorrente ha continuato nel Parte_1
medesimo possesso esclusivo e incontrastato dell'immobile, comportandosi in tutto e per tutto come unico proprietario dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge altresì che:
a) i coniugi e contrassero Persona_3 Parte_2
matrimonio il 19 febbraio 1977 nel Comune di Lagosanto senza avere figli;
b) in data 28 dicembre 1979 il Pretore di Comacchio dichiarò
l'usucapione del diritto di proprietà della piccola area di terreno
<<cap.1: posso dire che da quando è morto ha sempre avuto le chiavi persona_4 di casa del civico 16, non ho mai visto nessun altro utilizzasse quell'abitazione; < i>
Cap. 2: personalmente non so se e avessero un duplicato delle chiavi _1 Persona_2 di casa, però posso dire che erano loro ad occuparsi di quando non stava bene e R_ comunque ad aiutarla sempre, quindi immagino avessero anche le chiavi;
ed Tes_1 R_ erano sorelle;
Cap. 3: Penso di si, praticamente erano sempre stati insieme, le due case erano affiancate;
Cap. 4: non mi risulta che i fratelli abbiano mai rivendicato alcunché: Pt_2
Cap. 5: confermo che solo i si sono nel tempo occupati di questo immobile, R_ _1 quello di cui erano capaci facevano da soli altrimenti ovviamente chiamavano tecnici, curavano il giardino, sistemavano la recinzione;
Cap. 6: è vero, qualche volta ho visto l'idraulico che effettuava lavori;
Cap. 7: ho visto nel tempo effettuare vari lavori sempre dai e : è stato rifatto R_ _1 l'intonaco, sostituita la caldaia;
non ho mai visto nessun altro che si occupasse dei lavori di manutenzione della casa>>. Si dà atto che il verbale non viene sottoscritto dal teste essendo redatto in forma telematica. Avv. Palmonari ribadisce che, come indicato in atti, l'immobile di cui si chiede dichiararsi l'usucapione è contraddistinto al NCEU Comune di Lagosanto, foglio 19, part. 2208 Cat. A/3 (cfr. doc. 3, 4 e doc. 11).
pagina 7 di 10 di 250 metri quadrati, distinta al Catasto Rustico di Lagosanto con il mappale 2208 del Foglio 19, in favore dei predetti coniugi, i quali vi stabilirono la loro residenza coniugale dopo aver ottenuto concessione edilizia n. 115/80 dal Comune di Lagosanto per la costruzione di un garage;
c) alla morte di avvenuta il 15 ottobre 1996 senza Parte_2
figli e senza testamento, la moglie non Persona_3
predispose tempestivamente la dichiarazione di successione, ma divenne erede pura e semplice, continuando nel possesso esclusivo dell'immobile;
d) i fratelli e le sorelle del de cuius, , , Controparte_1 Persona_5
, , e , CP_2 CP_3 Persona_6 Persona_7
non fecero mai valere alcun diritto sull'eredità del fratello e sono tutti successivamente deceduti senza aver mai accettato l'eredità, perdendo così definitivamente il diritto di accettarla per decorso del termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 480 del Codice Civile;
e) rimasta vedova e senza figli, dispose per Persona_3
testamento di lasciare la propria abitazione alla sorella Per_2
e al cognato in parti uguali;
[...] Parte_1
f) alla sua morte, avvenuta il 31 gennaio 2018, il testamento venne pubblicato il 23 marzo 2023 a ministero del Notaio Per_8
g) nel frattempo era deceduta anche il 14 agosto Persona_2
2021, lasciando anch'essa testamento in favore del marito
[...]
, pubblicato nella medesima data del 23 marzo 2023; _1
h) a seguito di questi decessi, provvide a Parte_1
regolarizzare la situazione successoria, depositando pagina 8 di 10 tardivamente la dichiarazione di successione di in Parte_2
data 23 agosto 2023, ricostruendo l'albero genealogico dei discendenti del de cuius e indicando anche i fratelli e le sorelle ancora in vita nel 1996;
i) per effetto di tale adempimento fiscale tardivo e delle conseguenti volture automatizzate, risultano formalmente intestatari catastali dell'immobile per 30/36 e i Persona_3
sei fratelli di per i restanti 6/36 in parti uguali di Parte_2
1/6 ciascuno;
j) a seguito delle dichiarazioni di successione di e di Persona_3
il ricorrente è divenuto proprietario a titolo Persona_2
derivativo dei 30/36 dell'immobile, rimanendo formalmente intestati ai fratelli di i restanti 6/36, quota per la Parte_2
quale viene accertato l'acquisto a titolo originario.
In conclusione, il ricorrente è proprietario al 100% dell'immobile de quo, in forza della successione nella quota di 30/36 a titolo derivativo e di 6/36 a titolo originario per usucapione.
Nulla per le spese in assenza di specifica domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2380/2024 R.G., così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che (C.F. Parte_1
), ha acquistato a titolo originario per usucapione i C.F._1
6/36 dell'immobile sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 16 identificato al
N.C.E.U. del Comune di Lagosanto (Fe), al Foglio 19 particella 2208 cat. A/3 pagina 9 di 10 classe 1 consistenza 4 vani con pertinenze ed accessori ed è, quindi, proprietario al 100% del predetto immobile;
2) DISPONE che il competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Ferrara provveda alla trascrizione della presente sentenza;
3) NULLA per le spese.
Ferrara, il 9 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 2380/2024 tra
Parte_1
ATTORE contro
E CHIAMATI ALL'EREDITÀ E/O AVENTI Controparte_1
CAUSA
CONVENUTI
Oggi 9 luglio 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi: per l'avv. Elisabetta Marchetti in sostituzione dell'avv. Parte_1
PALMONARI ALESSIA per delega orale.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Palmonari così conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via principale di merito, ritenuto che la Sig.ra e gli Persona_1
eredi testamentari della stessa, ovvero e , Persona_2 Parte_1
quest'ultimo sia in proprio che quale erede e avente causa della prima e della seconda, hanno posseduto, quali proprietari l'intero l'immobile sito in Via
Giuseppe Garibaldi n. 16 identificato al N.C.E.U. del Comune di Lagosanto (Fe), al Foglio 19 particella 2208 cat. A/3 classe 1 consistenza 4 vani con pertinenze ed accessori, escludendo chiunque altro dal possesso dello stesso, accertare e dichiarare, in favore dell'odierno attore Sig. per Parte_1
pagina 1 di 10 le causali di cui in premessa, l'acquisto della proprietà per effetto di usucapione della quota di 6/36 a lui non ancora intestata, del predetto immobile e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla conseguenziale trascrizione ed alle necessarie variazioni ipocatastali del suddetto bene in favore del ricorrente, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
***
Il Giudice Istruttore invita la parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2380/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALMONARI ALESSIA, elettivamente domiciliato all'Indirizzo Telematico del difensore
RICORRENTE contro
EREDI E CHIAMATI ALL'EREDITA DI Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni della parte ricorrente, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Con ricorso, depositato in data 13 dicembre 2024, ex art. 281 decies
c.p.c., (C.F. ), nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1
aprile 1938 e residente in [...], ha convenuto in giudizio gli eredi di - mediante notificazione per pubblici Parte_2
proclami, autorizzata con decreto di questo Tribunale in data 8 gennaio
2025 - chiedendo che fosse dichiarata l'avvenuta usucapione in suo favore pagina 3 di 10 della quota di 6/36 dell'immobile sito in Lagosanto, Via Giuseppe Garibaldi
n. 16, identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Lagosanto al Foglio 19, particella 2208, categoria A/3, classe 1, consistenza
4 vani.
Il giudizio è stato preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione, procedura n. 252/2024 radicata presso la Camera di Commercio di Ferrara
e Ravenna, con primo incontro fissato per l'11 marzo 2025 dinanzi al mediatore Avvocato Antonella Stefano, conclusosi con esito negativo.
All'udienza di prima comparizione del 9 aprile 2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti ed ammesso la prova testimoniale richiesta sui capitoli di prova concernenti il possesso continuativo, pacifico e pubblico dell'immobile da parte di prima e del ricorrente Persona_3
successivamente, fissando per l'assunzione dei testimoni l'udienza del 16 maggio 2025, delegando per l'incombente il GOT dr.ssa Roberta Chirico.
Escussi i testimoni e , la causa è stata rinviata per Tes_1 Tes_2
la discussione orale all'odierna udienza, con termine per il deposito di memoria autorizzata conclusiva.
***
In generale, perché si verifichi usucapione, devono concorrere i seguenti requisiti:
a) il possesso del bene nelle sue due componenti del corpus possessionis
(elemento oggettivo) – ossia l'esercizio, sul bene, di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale – e dell'animus possidendi (elemento soggettivo) – cioè la manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass., 24 agosto 2006, n. 18392 e Cass., 29 novembre pagina 4 di 10 2005, n. 25922) – potendo, tale ultimo elemento, essere desunto anche in via presuntiva dal primo (cfr., da ultimo, Corte Appello
Napoli, 27 settembre 2023, n. 4073 e Corte Appello L'Aquila, 17 settembre 2021, n. 1356);
b) la continuità del possesso per un periodo di tempo minimo indicato dalla legge (cfr. Cass., 30 giugno 2020, n. 13156), per la cui prova il possessore viene agevolato tramite la c.d. “presunzione di possesso intermedio” (art. 1142 c.c.) in forza della quale è sufficiente che lo stesso dimostri di possedere ora e di aver posseduto in un tempo più remoto per far presumere – iuris tantum – il possesso anche nel periodo intermedio;
c) la non interruzione del possesso, che si ha allorquando, nel periodo di tempo richiesto dalla legge, non intervenga né una causa di interruzione c.d. “naturale” dell'usucapione (perdita del possesso per trasferimento a terzi, abbandono del bene, smarrimento definitivo ecc.), né una causa di interruzione c.d. “civile” (proposizione, contro il possessore, di una domanda giudiziale volta a privarlo di esso ovvero riconoscimento, da parte del possessore, del diritto del titolare);
d) l'assenza di vizi del possesso, nel senso che lo stesso non deve essere stato acquistato in modo violento (ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore contro la volontà di quest'ultimo), o clandestino (cioè in maniera occulta rispetto ad una indistinta moltitudine di soggetti), atteso che, in caso contrario, il possesso utile per l'usucapione decorre solo dal momento in cui sono cessate la violenza o la clandestinità (art. 1163
c.c.);
e) il decorso di un certo lasso di tempo, che gli artt. 1158, 1160, I pagina 5 di 10 comma, e 1161, II comma, c.c. fissano – di regola – in venti anni (c.d. usucapione ordinaria) e per il cui computo il legislatore consente la possibilità, a chi ha acquisito il possesso a titolo universale, di giovarsi anche del possesso del suo autore (c.d. “successione nel possesso” ex art. 1146, I comma, c.c.), e, a colui che ha acquistato il possesso a titolo particolare, di sommare al tempo del proprio possesso anche il tempo del possesso dei propri danti causa (c.d.
“accessione del possesso” ex art. 1146, II comma, c.c.).
Ciò posto, nel caso di specie le allegazioni di parte ricorrente sono state integralmente confermate dalle testimonianze di e Tes_2 Tes_1
vicine di casa1 e della cui attendibilità non vi ragione di dubitare: i
[...] 1 “ sia che il marito , erano miei vicini di casa abitando al civico 16; Persona_3 Parte_2 esattamente non ricordo la data, ma ricordo che da quando è morto , ha Parte_2 R_ avuto sempre lei le chiavi di casa, insieme alla sorella ed al signor;
ADR: Tes_1 _1 nessun altro, per quanto mi consta, aveva le chiavi, lo so perché i signori e _1 R_ erano sempre insieme ed utilizzavano quell'appartamento; Cap. 2): posso confermare che solo e avevano il duplicato delle Persona_2 Parte_1 chiavi di detta abitazione;
abbiamo sempre parlato insieme con tutti loro, li conoscevo bene, anche nelle loro abitudini, sono vissuta in quei luoghi per oltre trent'anni, come detto, spesso capitava di fare delle chiacchiere anche presso la casa di;
R_ Cap. 3) Si è vero, da dopo il decesso della moglie e della cognata il signor è l'unico a _1 possedere le chiavi di quell'abitazione, non vi ho mai visto altri;
preciso che stiamo parlando di tre case singole affiancate con tre numeri civici diversi;
è al civico 18 ma utilizza e fa _1 manutenzione anche nel civico 16; Cap. 4) per quanto mi risulta nessuno dei fratelli si è mai presentato o ha vantato nulla Pt_2 alla morte del parente, ho sentito parlare , e del fatto che nessuno mai R_ Tes_1 _1 aveva fatto richieste di alcun genere;
in effetti in loco ho sempre visto soltanto i signori e R_ ; _1 Cap.5): posso confermare che solo i signori e si sono sempre occupati della _1 R_ manutenzione dell'immobile al civico 16, facendo lavori di giardinaggio, manutenzione recinzioni, sia personalmente che chiamando artigiani e tecnici;
Cap. 6): si è vero;
abitando proprio a fianco vedevo tutto quello che accadeva;
ci sono tre metri di distanza tra una casa e l'altra, siamo proprio attaccati, quindi tutto ciò che capita da una parte lo si vede anche dall'altra; ho visto anche effettuare dei pagamenti all'idraulico; cap. 7) è vero;
ricordo che negli anni sono stati fatti tanti lavori di manutenzione anche importanti come quelli di cui mi si chiede (intonaco, caldaia, impianto idrico); ADR: negli anni non ho mai visto nessun altro che si occupasse della manutenzione dell'immobile >>.
“<<sono , nata a [...] il [...], residente in vicolo tes_1 vesuvio,12 non parente, indifferente;
sono vicina di casa dei signori e per_3 pt_1 abitando una via che si trova immediatamente trasversale alla gari interrogato sui capitoli parte attrice, così risponde;
< i> pagina 6 di 10 testi hanno confermato che dalla morte del marito Persona_3 Pt_2
avvenuta il 15 ottobre 1996, ha sempre posseduto in via esclusiva le
[...]
chiavi dell'abitazione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo al pagamento delle utenze e delle imposte, e gestendo autonomamente ogni aspetto della proprietà senza alcuna interferenza da parte dei fratelli del defunto marito o dei loro eredi e che, dopo la morte di
(avvenuta il 31 gennaio 2018) e quella di Persona_3 Persona_2
(avvenuta il 14 agosto 2021), il ricorrente ha continuato nel Parte_1
medesimo possesso esclusivo e incontrastato dell'immobile, comportandosi in tutto e per tutto come unico proprietario dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge altresì che:
a) i coniugi e contrassero Persona_3 Parte_2
matrimonio il 19 febbraio 1977 nel Comune di Lagosanto senza avere figli;
b) in data 28 dicembre 1979 il Pretore di Comacchio dichiarò
l'usucapione del diritto di proprietà della piccola area di terreno
<<cap.1: posso dire che da quando è morto ha sempre avuto le chiavi persona_4 di casa del civico 16, non ho mai visto nessun altro utilizzasse quell'abitazione; < i>
Cap. 2: personalmente non so se e avessero un duplicato delle chiavi _1 Persona_2 di casa, però posso dire che erano loro ad occuparsi di quando non stava bene e R_ comunque ad aiutarla sempre, quindi immagino avessero anche le chiavi;
ed Tes_1 R_ erano sorelle;
Cap. 3: Penso di si, praticamente erano sempre stati insieme, le due case erano affiancate;
Cap. 4: non mi risulta che i fratelli abbiano mai rivendicato alcunché: Pt_2
Cap. 5: confermo che solo i si sono nel tempo occupati di questo immobile, R_ _1 quello di cui erano capaci facevano da soli altrimenti ovviamente chiamavano tecnici, curavano il giardino, sistemavano la recinzione;
Cap. 6: è vero, qualche volta ho visto l'idraulico che effettuava lavori;
Cap. 7: ho visto nel tempo effettuare vari lavori sempre dai e : è stato rifatto R_ _1 l'intonaco, sostituita la caldaia;
non ho mai visto nessun altro che si occupasse dei lavori di manutenzione della casa>>. Si dà atto che il verbale non viene sottoscritto dal teste essendo redatto in forma telematica. Avv. Palmonari ribadisce che, come indicato in atti, l'immobile di cui si chiede dichiararsi l'usucapione è contraddistinto al NCEU Comune di Lagosanto, foglio 19, part. 2208 Cat. A/3 (cfr. doc. 3, 4 e doc. 11).
pagina 7 di 10 di 250 metri quadrati, distinta al Catasto Rustico di Lagosanto con il mappale 2208 del Foglio 19, in favore dei predetti coniugi, i quali vi stabilirono la loro residenza coniugale dopo aver ottenuto concessione edilizia n. 115/80 dal Comune di Lagosanto per la costruzione di un garage;
c) alla morte di avvenuta il 15 ottobre 1996 senza Parte_2
figli e senza testamento, la moglie non Persona_3
predispose tempestivamente la dichiarazione di successione, ma divenne erede pura e semplice, continuando nel possesso esclusivo dell'immobile;
d) i fratelli e le sorelle del de cuius, , , Controparte_1 Persona_5
, , e , CP_2 CP_3 Persona_6 Persona_7
non fecero mai valere alcun diritto sull'eredità del fratello e sono tutti successivamente deceduti senza aver mai accettato l'eredità, perdendo così definitivamente il diritto di accettarla per decorso del termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 480 del Codice Civile;
e) rimasta vedova e senza figli, dispose per Persona_3
testamento di lasciare la propria abitazione alla sorella Per_2
e al cognato in parti uguali;
[...] Parte_1
f) alla sua morte, avvenuta il 31 gennaio 2018, il testamento venne pubblicato il 23 marzo 2023 a ministero del Notaio Per_8
g) nel frattempo era deceduta anche il 14 agosto Persona_2
2021, lasciando anch'essa testamento in favore del marito
[...]
, pubblicato nella medesima data del 23 marzo 2023; _1
h) a seguito di questi decessi, provvide a Parte_1
regolarizzare la situazione successoria, depositando pagina 8 di 10 tardivamente la dichiarazione di successione di in Parte_2
data 23 agosto 2023, ricostruendo l'albero genealogico dei discendenti del de cuius e indicando anche i fratelli e le sorelle ancora in vita nel 1996;
i) per effetto di tale adempimento fiscale tardivo e delle conseguenti volture automatizzate, risultano formalmente intestatari catastali dell'immobile per 30/36 e i Persona_3
sei fratelli di per i restanti 6/36 in parti uguali di Parte_2
1/6 ciascuno;
j) a seguito delle dichiarazioni di successione di e di Persona_3
il ricorrente è divenuto proprietario a titolo Persona_2
derivativo dei 30/36 dell'immobile, rimanendo formalmente intestati ai fratelli di i restanti 6/36, quota per la Parte_2
quale viene accertato l'acquisto a titolo originario.
In conclusione, il ricorrente è proprietario al 100% dell'immobile de quo, in forza della successione nella quota di 30/36 a titolo derivativo e di 6/36 a titolo originario per usucapione.
Nulla per le spese in assenza di specifica domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2380/2024 R.G., così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che (C.F. Parte_1
), ha acquistato a titolo originario per usucapione i C.F._1
6/36 dell'immobile sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 16 identificato al
N.C.E.U. del Comune di Lagosanto (Fe), al Foglio 19 particella 2208 cat. A/3 pagina 9 di 10 classe 1 consistenza 4 vani con pertinenze ed accessori ed è, quindi, proprietario al 100% del predetto immobile;
2) DISPONE che il competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Ferrara provveda alla trascrizione della presente sentenza;
3) NULLA per le spese.
Ferrara, il 9 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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