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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 85/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VONA MARIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
PIAZZALE C. ALBERTO DALLA CHIESA 1 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.1.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare a corrispondere € 12.095,00 oltre CP_1 accessori a titolo di TFR attraverso il Fondo di Garanzia, stante l'intervenuta irrevocabilità dello stato passivo esecutivo del Fallimento Mazzoni & Bizzaglia
s.r.l. Italia, sua precedente datrice di lavoro.
2. si è costituito in giudizio, dando atto di avere provveduto al pagamento. CP_1
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite.
5. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, è condannato alla CP_1 rifusione della restante parte delle spese di lite della ricorrente, avendo implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni di controparte mediante la liquidazione della prestazione richiesta.
6. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 2 di 3 2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 08/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VONA MARIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
PIAZZALE C. ALBERTO DALLA CHIESA 1 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.1.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare a corrispondere € 12.095,00 oltre CP_1 accessori a titolo di TFR attraverso il Fondo di Garanzia, stante l'intervenuta irrevocabilità dello stato passivo esecutivo del Fallimento Mazzoni & Bizzaglia
s.r.l. Italia, sua precedente datrice di lavoro.
2. si è costituito in giudizio, dando atto di avere provveduto al pagamento. CP_1
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite.
5. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, è condannato alla CP_1 rifusione della restante parte delle spese di lite della ricorrente, avendo implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni di controparte mediante la liquidazione della prestazione richiesta.
6. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 2 di 3 2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 08/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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