Articolo 1053 del Codice della navigazione
Articolo 1052Articolo 1054
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21 aprile 1942
Art. 1053.
(Dichiarazione di estinzione del procedimento.

In caso di fallimento dell'esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall'articolo precedente si applica la disposizione dell'articolo 641.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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