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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TT
SENTENZA pronunciata in data 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2271/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott. Maurizio Montani
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.4.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/71 con decorrenza dal
18.1.2021, dovuti in virtù di decreto di omologa rg n. 3096/2022 emesso il 6.2.2023 dal Tribunale di
Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, il quale ha rappresentato di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 15.4.2024, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 21.7.2023 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 3.3.2023 alla sede provinciale dell'Ente resistente.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 3.4.2024 e soltanto in data 17.9.2025 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda era quindi virtualmente fondato nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2271/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
IB TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TT
SENTENZA pronunciata in data 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2271/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott. Maurizio Montani
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.4.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/71 con decorrenza dal
18.1.2021, dovuti in virtù di decreto di omologa rg n. 3096/2022 emesso il 6.2.2023 dal Tribunale di
Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, il quale ha rappresentato di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 15.4.2024, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 21.7.2023 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 3.3.2023 alla sede provinciale dell'Ente resistente.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 3.4.2024 e soltanto in data 17.9.2025 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda era quindi virtualmente fondato nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2271/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
IB TT