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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1015/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato introdotto con ricorso
da
nata il [...] ad [...] ed ivi residente, in Via Croix Noire n. 44, C.F. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. C.F._1 C.F._2
- n. di fax: e indirizzo p.e.c.: presso il cui
[...] P.IVA_1 Email_1
studio in Aosta, Via Monte Vodice n. 16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...]. Gerandin n. 29, 11020 Saint CP_1
Christophe (Ao), residenza in fase di trasferimento in quella di via della Casa Comunale n. 7, 11020
Saint Christophe (Ao), C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dell'avv. Davide Meloni, C.F. , che lo rappresenta e difendeMarcella C.F._4 Pt_2
C.F. nata ad [...] il [...] e residente in 11100 CodiceFiscale_5
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Aosta n. 325/2017
pagina 1 di 5
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta il 21.06.2008 e dall'unione è nata a [...], il [...], la figlia Per_1
La ricorrente ha qui formulato domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
325/2017 del 18.10.2017, chiedendo in particolare l'affido esclusivo a sé della figlia e l'aumento ad euro 500 del contributo per il relativo mantenimento a carico del padre, allegando che questi da molti anni si disinteresserebbe della minore, rifiutando anche di prestare il consenso su iniziative necessarie nel relativo interesse, che la figlia non vorrebbe avere alcun rapporto con il genitore e che la stessa, dall'inizio dell'anno 2022, avrebbe iniziato a manifestare una condizione di sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso, con atti di autolesionismo e con il rifiuto della propria identità sessuale.
Il convenuto si è costituito lamentando che la madre ostacolerebbe il suo rapporto con la figlia, la quale avrebbe invece manifestato la volontà di riavvicinarsi al padre e con la quale egli avrebbe rapporti regolari per il tramite dei Servizi intervenuti su richiesta della minore stessa. Il convenuto ha dedotto anche la modifica in pejus della propria situazione finanziaria, dovendo provvedere al reperimento di un alloggio e dovendo mantenere un'altra figlia nata da una successiva relazione, così chiedendo ridursi ad euro 300 il contributo per la figlia Per_1
All'esito della prima udienza, con ordinanza dell'1.3.2024, il GI dava atto della persistenza tra le parti di una sterile conflittualità potenzialmente pregiudizievole al preminente interesse della minore e, riservata la decisione sulla nomina di un curatore speciale all'esito di ulteriori approfondimenti per il tramite di relazione dei Servizi e l'ascolto della minore, osservato altresì che, ai fini della decisione, con particolare riguardo al regime di affido, rilevano le capacità genitoriali, la volontà della minore e l'andamento dei rapporti della minore con i genitori, disponeva l'ascolto della minore e l'esame del teste dott.ssa (cui non si procedeva per la ritenuta superfluità alla luce delle esaustive risultanze Tes_1
della relazione dei Servizi depositata il 3.5.2024) e mandava ai Servizi psicosociali di trasmettere relazione aggiornata sulla situazione della minore e i relativi rapporti con i genitori.
pagina 2 di 5 La relazione dei Servizi depositata il 3.5.2024 evidenziava che gli incontri padre/figlia erano ripresi nel gennaio 2023, dopo anni di interruzione, e che, dopo l'atto autolesionistico del maggio 2022, la minore, ad agosto 2022, aveva chiesto di rivedere il padre.
Si riporta di seguito testualmente il verbale di audizione della minore all'udienza del 7.5.2024:
Entra il minore, il quale dichiara di chiamarsi e a domanda riferisce che non conosce il motivo Per_2
per il quale è stato convocato in Tribunale, ma di essere a conoscenza, per averlo appreso dalla madre, che la mamma ha chiesto l'affido esclusivo. ADR non vedo mio padre da circa sette anni, ho iniziato a vederlo dal mese di aprile dello scorso 2023, in compagnia degli operatori dei Servizi
Sociali; solo una volta, due settimane fa, ci siamo visti da soli, in accordo con i Servizi, e nell'occasione abbiamo acquistato delle scarpe per me, più o meno sono stato a mio agio, tuttora ho difficoltà a parlare liberamente con mio padre;
ADR l'anno scorso ho chiesto io stesso ai Servizi, dai quali ero seguito, di riallacciare i rapporti con mio padre, ad oggi permane questa volontà ma intendo continuare a vedere mio padre con la presenza degli operatori dei Servizi, non desidero al momento di vedermi in liberà con mio padre, ma non escludo che ciò possa avvenire in futuro, allo stato escludo di volere stare a casa con mio padre o pernottare presso di lui, preferisco stare con mio madre, ormai ci sono abituato, con mio padre non ho sufficiente confidenza, ma non nutro rabbia o rancore nei suoi confronti.
Preso atto delle dichiarazioni della minore, le parti di comune accordo, al fine di tentare la conciliazione, chiedevano fissarsi udienza cartolare per l'eventuale formulazione di conclusioni congiunte.
La relazione depositata il 29.10.2024 evidenziava una certa stabilizzazione della situazione della minore e la permanenza di difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori, dava atto della prosecuzione degli incontri protetti padre/figlia e della buona capacità del padre di “lettura” dei bisogni della figlia.
Con successiva ordinanza del 29.10.2024 il GI, dato atto delle note scritte delle parti e della detta relazione successivamente depositata;
rilevato che oggetto di causa è la modifica delle condizioni di divorzio (avendo la ricorrente chiesto l'affido esclusivo a sé della minore e l'aumento del contributo per il relativo mantenimento a carico del padre da euro 400 ad euro 500, mentre il convenuto ha chiesto che il contributo a proprio carico sia ridotto da euro 400 ad euro 300); dato altresì atto che le parti non avevano raggiunto l'auspicato accordo e che la ricorrente nelle note di udienza aveva insistito nella domanda di affido esclusivo alla luce della circostanza che da oltre nove anni si occupa in via esclusiva dei bisogni e delle necessità del/la figlio/a a cui si aggiungono le rammostrate difficoltà ad ottenere tempestivamente delle risposte dal o la documentazione eventualmente richiesta e il CP_1
pagina 3 di 5 lassismo del padre finisce per risolversi a totale detrimento del/la minore: a tutt'oggi la signora
non ha ancora ottenuto dal la documentazione necessaria per richiedere la 104 per Pt_1 CP_1
la figlia. Così come ogni volta che è stato necessario ottenere una firma del padre per documenti importanti riguardanti la/il figlia/o, la ricorrente ha dovuto attendere settimane, se non mesi, causando ritardi ingiustificabili e difficoltà nell'adempimento delle esigenze scolastiche, mediche e personali di
; tutto ciò rilevato, permanendo la sterile conflittualità tra le parti, potenzialmente Persona_3
pregiudizievole per il benessere psicofisico della minore nel delicato percorso di affermazione o modificazione dell'identità di genere, nominava un curatore speciale al quale attribuiva il potere di rappresentanza sostanziale del minore, anche in sostituzione dei genitori, con riferimento alle decisioni di primaria importanza, in particolare su questioni che di regola richiedono il consenso di entrambi i genitori e sulle quali non vi sia l'accordo, segnatamente in riferimento ad ogni necessaria iniziativa ed attività relativa al percorso di affermazione o modificazione dell'identità di genere, in ogni caso interagendo con i genitori e con gli operatori psicosociali dei Servizi nel preminente interesse del minore.
Tutto ciò premesso, il Tribunale deve solo prendere atto della volontà espressa dalla minore nel corso dell'esame svolto all'udienza del 7.5.2024 e delle risultanze delle relazioni dei Servizi depositate il
3.5.2024 ed il 29.10.2024.
Circa le questioni economiche in punto mantenimento della figlia, il Tribunale rileva che non sussistono elementi tali da giustificare l'aumento o la riduzione, di 100 euro, del contributo a carico del padre stabilito in sede di divorzio, attualmente pari ad euro 400, oltre gli adeguamenti istat.
Se, da un lato, è la madre che deve occuparsi in via pressocché esclusiva della minore, la quale non ha un autonomo rapporto con il padre, è anche vero che questi deve provvedere alla cura e al mantenimento di altra figlia minore.
La curatrice avv. Roberta Francorsi riferiva in atti di avere avuto modo di incontrare e sentire la minore la quale in tale circostanza richiedeva di essere così identificata (diversamente che in sede di Per_1
esame innanzi al GI).
Come riferito dalla curatrice, e come emerge dalle relazioni dei Servizi, il padre è “rientrato” nella vita della figlia anche se, allo stato, egli vede alla presenza dell'educatore. Per_1
La curatrice evidenziava inoltre che le parti hanno sottoscritto di comune accordo, e presentato in autonomia, la domanda relativa alla legge n. 104/92 nell'interesse della minore, che il padre, per come riferito dalla madre, aveva in precedenza ostacolato.
pagina 4 di 5 La curatrice riferiva altresì che il percorso di modificazione dell'identità di genere, allo stato, per volontà della minore stessa, e in accordo con gli operatori convolti, è in una fase di “stand by” ed attualmente, come condiviso dagli operatori con i genitori, non sono previsti interventi ed iniziative.
In definitiva, in ragione del graduale riavvicinamento della figlia al padre, del coinvolgimento di questi nella vita e nella gestione della figlia per quanto concerne le decisioni di maggior rilievo, dell'attuale condizione di equilibrio raggiunta dalla minore, della fase di stallo del percorso di modificazione della identità di genere, nel rispetto della volontà di attesa della minore, ai fini della maturazione di una scelta consapevole da parte della stessa, risulta allora da respingere la domanda di affido esclusivo alla madre e può disporsi, allo stato, la revoca dell'incarico conferito al curatore speciale.
Ogni domanda delle parti va quindi respinta e le spese vanno compensate in ragione dell'esito e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta ogni domanda delle parti;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo la volontà di quest'ultima e Per_1
secondo le modalità suggerite nell'ambito del percorso di sostegno e delle iniziative indicate dai Servizi nelle relazioni in atti;
revoca allo stato l'incarico conferito al curatore speciale della minore avv. Roberta Francorsi;
spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 17.3.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato introdotto con ricorso
da
nata il [...] ad [...] ed ivi residente, in Via Croix Noire n. 44, C.F. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. C.F._1 C.F._2
- n. di fax: e indirizzo p.e.c.: presso il cui
[...] P.IVA_1 Email_1
studio in Aosta, Via Monte Vodice n. 16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...]. Gerandin n. 29, 11020 Saint CP_1
Christophe (Ao), residenza in fase di trasferimento in quella di via della Casa Comunale n. 7, 11020
Saint Christophe (Ao), C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dell'avv. Davide Meloni, C.F. , che lo rappresenta e difendeMarcella C.F._4 Pt_2
C.F. nata ad [...] il [...] e residente in 11100 CodiceFiscale_5
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Aosta n. 325/2017
pagina 1 di 5
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta il 21.06.2008 e dall'unione è nata a [...], il [...], la figlia Per_1
La ricorrente ha qui formulato domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
325/2017 del 18.10.2017, chiedendo in particolare l'affido esclusivo a sé della figlia e l'aumento ad euro 500 del contributo per il relativo mantenimento a carico del padre, allegando che questi da molti anni si disinteresserebbe della minore, rifiutando anche di prestare il consenso su iniziative necessarie nel relativo interesse, che la figlia non vorrebbe avere alcun rapporto con il genitore e che la stessa, dall'inizio dell'anno 2022, avrebbe iniziato a manifestare una condizione di sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso, con atti di autolesionismo e con il rifiuto della propria identità sessuale.
Il convenuto si è costituito lamentando che la madre ostacolerebbe il suo rapporto con la figlia, la quale avrebbe invece manifestato la volontà di riavvicinarsi al padre e con la quale egli avrebbe rapporti regolari per il tramite dei Servizi intervenuti su richiesta della minore stessa. Il convenuto ha dedotto anche la modifica in pejus della propria situazione finanziaria, dovendo provvedere al reperimento di un alloggio e dovendo mantenere un'altra figlia nata da una successiva relazione, così chiedendo ridursi ad euro 300 il contributo per la figlia Per_1
All'esito della prima udienza, con ordinanza dell'1.3.2024, il GI dava atto della persistenza tra le parti di una sterile conflittualità potenzialmente pregiudizievole al preminente interesse della minore e, riservata la decisione sulla nomina di un curatore speciale all'esito di ulteriori approfondimenti per il tramite di relazione dei Servizi e l'ascolto della minore, osservato altresì che, ai fini della decisione, con particolare riguardo al regime di affido, rilevano le capacità genitoriali, la volontà della minore e l'andamento dei rapporti della minore con i genitori, disponeva l'ascolto della minore e l'esame del teste dott.ssa (cui non si procedeva per la ritenuta superfluità alla luce delle esaustive risultanze Tes_1
della relazione dei Servizi depositata il 3.5.2024) e mandava ai Servizi psicosociali di trasmettere relazione aggiornata sulla situazione della minore e i relativi rapporti con i genitori.
pagina 2 di 5 La relazione dei Servizi depositata il 3.5.2024 evidenziava che gli incontri padre/figlia erano ripresi nel gennaio 2023, dopo anni di interruzione, e che, dopo l'atto autolesionistico del maggio 2022, la minore, ad agosto 2022, aveva chiesto di rivedere il padre.
Si riporta di seguito testualmente il verbale di audizione della minore all'udienza del 7.5.2024:
Entra il minore, il quale dichiara di chiamarsi e a domanda riferisce che non conosce il motivo Per_2
per il quale è stato convocato in Tribunale, ma di essere a conoscenza, per averlo appreso dalla madre, che la mamma ha chiesto l'affido esclusivo. ADR non vedo mio padre da circa sette anni, ho iniziato a vederlo dal mese di aprile dello scorso 2023, in compagnia degli operatori dei Servizi
Sociali; solo una volta, due settimane fa, ci siamo visti da soli, in accordo con i Servizi, e nell'occasione abbiamo acquistato delle scarpe per me, più o meno sono stato a mio agio, tuttora ho difficoltà a parlare liberamente con mio padre;
ADR l'anno scorso ho chiesto io stesso ai Servizi, dai quali ero seguito, di riallacciare i rapporti con mio padre, ad oggi permane questa volontà ma intendo continuare a vedere mio padre con la presenza degli operatori dei Servizi, non desidero al momento di vedermi in liberà con mio padre, ma non escludo che ciò possa avvenire in futuro, allo stato escludo di volere stare a casa con mio padre o pernottare presso di lui, preferisco stare con mio madre, ormai ci sono abituato, con mio padre non ho sufficiente confidenza, ma non nutro rabbia o rancore nei suoi confronti.
Preso atto delle dichiarazioni della minore, le parti di comune accordo, al fine di tentare la conciliazione, chiedevano fissarsi udienza cartolare per l'eventuale formulazione di conclusioni congiunte.
La relazione depositata il 29.10.2024 evidenziava una certa stabilizzazione della situazione della minore e la permanenza di difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori, dava atto della prosecuzione degli incontri protetti padre/figlia e della buona capacità del padre di “lettura” dei bisogni della figlia.
Con successiva ordinanza del 29.10.2024 il GI, dato atto delle note scritte delle parti e della detta relazione successivamente depositata;
rilevato che oggetto di causa è la modifica delle condizioni di divorzio (avendo la ricorrente chiesto l'affido esclusivo a sé della minore e l'aumento del contributo per il relativo mantenimento a carico del padre da euro 400 ad euro 500, mentre il convenuto ha chiesto che il contributo a proprio carico sia ridotto da euro 400 ad euro 300); dato altresì atto che le parti non avevano raggiunto l'auspicato accordo e che la ricorrente nelle note di udienza aveva insistito nella domanda di affido esclusivo alla luce della circostanza che da oltre nove anni si occupa in via esclusiva dei bisogni e delle necessità del/la figlio/a a cui si aggiungono le rammostrate difficoltà ad ottenere tempestivamente delle risposte dal o la documentazione eventualmente richiesta e il CP_1
pagina 3 di 5 lassismo del padre finisce per risolversi a totale detrimento del/la minore: a tutt'oggi la signora
non ha ancora ottenuto dal la documentazione necessaria per richiedere la 104 per Pt_1 CP_1
la figlia. Così come ogni volta che è stato necessario ottenere una firma del padre per documenti importanti riguardanti la/il figlia/o, la ricorrente ha dovuto attendere settimane, se non mesi, causando ritardi ingiustificabili e difficoltà nell'adempimento delle esigenze scolastiche, mediche e personali di
; tutto ciò rilevato, permanendo la sterile conflittualità tra le parti, potenzialmente Persona_3
pregiudizievole per il benessere psicofisico della minore nel delicato percorso di affermazione o modificazione dell'identità di genere, nominava un curatore speciale al quale attribuiva il potere di rappresentanza sostanziale del minore, anche in sostituzione dei genitori, con riferimento alle decisioni di primaria importanza, in particolare su questioni che di regola richiedono il consenso di entrambi i genitori e sulle quali non vi sia l'accordo, segnatamente in riferimento ad ogni necessaria iniziativa ed attività relativa al percorso di affermazione o modificazione dell'identità di genere, in ogni caso interagendo con i genitori e con gli operatori psicosociali dei Servizi nel preminente interesse del minore.
Tutto ciò premesso, il Tribunale deve solo prendere atto della volontà espressa dalla minore nel corso dell'esame svolto all'udienza del 7.5.2024 e delle risultanze delle relazioni dei Servizi depositate il
3.5.2024 ed il 29.10.2024.
Circa le questioni economiche in punto mantenimento della figlia, il Tribunale rileva che non sussistono elementi tali da giustificare l'aumento o la riduzione, di 100 euro, del contributo a carico del padre stabilito in sede di divorzio, attualmente pari ad euro 400, oltre gli adeguamenti istat.
Se, da un lato, è la madre che deve occuparsi in via pressocché esclusiva della minore, la quale non ha un autonomo rapporto con il padre, è anche vero che questi deve provvedere alla cura e al mantenimento di altra figlia minore.
La curatrice avv. Roberta Francorsi riferiva in atti di avere avuto modo di incontrare e sentire la minore la quale in tale circostanza richiedeva di essere così identificata (diversamente che in sede di Per_1
esame innanzi al GI).
Come riferito dalla curatrice, e come emerge dalle relazioni dei Servizi, il padre è “rientrato” nella vita della figlia anche se, allo stato, egli vede alla presenza dell'educatore. Per_1
La curatrice evidenziava inoltre che le parti hanno sottoscritto di comune accordo, e presentato in autonomia, la domanda relativa alla legge n. 104/92 nell'interesse della minore, che il padre, per come riferito dalla madre, aveva in precedenza ostacolato.
pagina 4 di 5 La curatrice riferiva altresì che il percorso di modificazione dell'identità di genere, allo stato, per volontà della minore stessa, e in accordo con gli operatori convolti, è in una fase di “stand by” ed attualmente, come condiviso dagli operatori con i genitori, non sono previsti interventi ed iniziative.
In definitiva, in ragione del graduale riavvicinamento della figlia al padre, del coinvolgimento di questi nella vita e nella gestione della figlia per quanto concerne le decisioni di maggior rilievo, dell'attuale condizione di equilibrio raggiunta dalla minore, della fase di stallo del percorso di modificazione della identità di genere, nel rispetto della volontà di attesa della minore, ai fini della maturazione di una scelta consapevole da parte della stessa, risulta allora da respingere la domanda di affido esclusivo alla madre e può disporsi, allo stato, la revoca dell'incarico conferito al curatore speciale.
Ogni domanda delle parti va quindi respinta e le spese vanno compensate in ragione dell'esito e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta ogni domanda delle parti;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo la volontà di quest'ultima e Per_1
secondo le modalità suggerite nell'ambito del percorso di sostegno e delle iniziative indicate dai Servizi nelle relazioni in atti;
revoca allo stato l'incarico conferito al curatore speciale della minore avv. Roberta Francorsi;
spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 17.3.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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