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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Antonella Stilo Presidente
Dott. Dionisio Pantano Giudice
Dott.ssa Magda Irato Giudice Relatore riunito in Camera di consiglio, he reso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1925/2016 Reg. Gen. del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giulia Dieni e Maria
Gattuso, elettivamente domiciliata presto lo studio di questa ultima in Scilla (RC), via Libertà
V trav., 9, giusta procura in atti.
-attrice-
CONTRO
P.IVA con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Maierato, zona industriale, in persona del legale rappresentante p.t. in carica, CP_2
domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, giusta
[...]
procura in atti, dall'avv. Nicola Faccioli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LI IA, in Reggio Calabria via Nicolò da Reggio, 2/E.
- convenuta –
Nonché contro
1 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._2
21.2.1973, in proprio e quale legale rappresentante della (P.Iva Parte_2 P.IVA_2 con sede in via Morloquio n. 11 località Ravagnese- Reggio Calabria, società nella quale è CP_ stata conferita nel suo intero la individuale di in virtù di atto Parte_2 CP_3 notarile del 17.3.2015 rep. 11.411 e raccolta n. 7321 a firma del Notaio del Persona_1
Distretto Notarile di Palmi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Reggio
Campi I ^ tronco, 84/a, presso lo studio dell'avv. Emanuela Ruscio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuta-
OGGETTO: querela di falso ex art. 221 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:rimessa al Collegio per la decisione in data 15.07.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la società e la Parte_1 Controparte_1 chiedendo che fosse dichiarata la falsità delle Parte_3
sottoscrizioni apposte su quattro cambiali emesse in favore della Parte_3
e da quest'ultima poi girate in pagamento alla
[...] Controparte_1
Esponeva:
- che in data 21.3.2016 la notificava atto di precetto Controparte_1 con cui premetteva: i) di essere creditrice nei confronti di quale titolare Parte_3
dell'impresa “ , della somma di € 43.685,51 per aver Parte_3 venduto alla stessa materiale edile;
ii) che, a fronte di tale pagamento, Parte_3
nella sua qualità, aveva girato in favore della quattro effetti Controparte_1 cambiari, tutti emessi in Reggio Calabria il 16.1.2015 con scadenza 28.2.2015, dell'importo di € 6.500,00 cadauno, indicanti come debitore e da quest'ultima sottoscritti;
Parte_1
iii) che gli effetti cambiari erano stati portati all'incasso ma erano rimasti insoluti e, conseguentemente, venivano elevati i relativi protesti;
2 - che, quindi, la procedeva esecutivamente notificando Controparte_1
atto di precetto all'odierna attrice, nella qualità di obbligata cambiaria in via principale e diretta, chiedendo entro dieci giorni il pagamento della somma di € 27.070,61;
- che, tuttavia, nessuna delle cambiali è stata mai emessa e sottoscritta da
[...]
Pt_1
- che, pertanto, gli effetti cambiari costituiscono dei falsi materiali;
- che, invero, le firme apposte nelle cambiali e attribuite all'istante sono caratterizzate da un tratto deciso e veloce contrariamente alla firma autografa della che presenta dei Pt_1
caratteri molto larghi, quasi infantili, un tratto lento e incerto in quanto la stessa è soggetto ipovedente tanto da essere stata riconosciuta per tale patologia invalida civile;
- che mai nessun rapporto per fornitura di materiale edile è intercorso con la ditta
[...]
.; Parte_3
- che, per tali ragioni, si è reso necessario adire il Tribunale e esperire querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte nelle cambiali al fine di impedire che le stesse vengano utilizzate non solo dalla ma da chiunque altro come la società la quale le Parte_2 CP_1
ha poste a base del richiamato atto di precetto seguito, in data 21.4.2016, da atto di pignoramento immobiliare delle quote di ½ di tre unità immobiliari delle odierna istante con conseguente grave ed irreparabile danno a carico di quest'ultima tanto da essere in procinto di inoltrare giudizio di opposizione all'esecuzione con contestuale richiesta di sospensione in attesa della pronuncia del presente giudizio di falso.
Tutto quanto premesso, l'odierna attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il giudice adito, espletate le formalità di cui agli artt. 221
e ss. c.p.c. ed in esito al relativo giudizio di querela di falso dichiarare la falsità materiale
e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sulle quattro cambiali tutte messe in Reggio
Calabria il 16.1.2015, aventi scadenza 28.2.2015, dell'importo di € 6.500,00 in favore della
e poste a base del precetto notificato il 21.3.2016 sopra Parte_3
indicato; per l'effetto, dichiarare nulli e privi di efficacia gli eventuali atti posti in essere successivamente ed in forza degli atti medesimi dichiarati falsi, tra cui in primis i conseguenti protesti elevati, nonché l'atto di precetto notificato il 21.3.2016 ed il conseguente pignoramento immobiliare notificato il 21.4.2016. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei costituiti difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. 3 Con comparsa del 19.9.2016, si costituiva in proprio e n.q. di Parte_3
legale rappresentante della . Eccepiva, preliminarmente, la Parte_3 nullità della domanda per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 221, comma II, c.p.c., per non avere l'attrice indicato gli elementi e le prove della falsità. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto destituita di ogni fondamento.
Resisteva, altresì, la società eccependo anch'essa Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in difetto dei requisiti di cui all'art. 221, comma, c.p.c. e deducendo, nel merito, l'infondatezza, in fatto e diritto, della pretesa attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Espletata CT grafologica, all'udienza calendarizzata per l'esame dell'elaborato peritale il difensore di parte attrice rappresentava che la propria assistita non aveva potuto usufruire di una consulenza di parte non avendo le disponibilità economiche per corrispondere l'acconto al nominato CTP. Chiedeva, quindi, la concessione di un ulteriore termine per controdedurre alla CT di cui contestava le conclusioni essendo stato omesso dall'ausiliario l'esame della lettera “t” del cognome ed evidenziando che le firme apposte sulle cambiali Pt_1
risultano perfettamente in linea contrariamente alla grafia tipica di un ipovedente, come l'attrice, connotata dalla difficoltà a tenere il rigo per come, peraltro, riscontrato in sede di saggio grafico redatto dalla durante le operazioni peritali. Pt_1
La richiesta veniva rigettata dal precedente GI che rinviava la causa per la decisione.
All'udienza del 23.2.2022, il difensore di parte attrice dichiarava di rinunciate agli atti e alla domanda;
il difensore della società rilevava l'inammissibilità della rinuncia, Parte_2 per come formulata. Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.2.2024, prima celebrata dalla scrivente, parte attrice dava atto che, nelle more, la aveva incardinato, in ragione della presente querela, procedimento Parte_2
penale a carico della per il reato di cui all'art. 368 c.p. definitosi con sentenza di Pt_1 assoluzione n. 3736/2023. Chiedeva, quindi, la rinnovazione della CT e di essere autorizzata a produrre il dispositivo della sentenza e la CTP a firma del dott. versata nel Persona_2 procedimento penale. La si opponeva asserendo l'irrilevanza, ai fini del presente Parte_2 giudizio, del procedimento penale avente ad oggetto il reato calunnia deducendo, altresì, che, in ogni caso, non era ancora depositata stata la motivazione della sentenza essendovi esclusivamente il dispositivo di assoluzione.
4 Autorizzato il deposito del dispositivo della sentenza di assoluzione e della CTP firma del dott. , il Giudice rinviava ad una successiva udienza per l'acquisizione della Persona_2 sentenza penale al fine di vagliare la richiesta di rinnovazione della CT.
Con ordinanza del 5.9.2024, il CT veniva invitato a rendere, per iscritto, dei chiarimenti su alcuni profili del proprio elaborato peritale.
All'esito del deposito dell'integrazione, la eccepiva la nullità dell'operato Parte_2 del CT non essendosi l'ausiliario limitato a rendere chiarimenti, ma avendo provveduto ad una rinnovazione del precedente elaborato non richiesto dal Giudice. Chiedeva, in subordine, la concessione di un termine per controdedurre ai chiarimenti nonché l'acquisizione della documentazione sanitaria attestante l'ipovisione dell'attrice a far data dal 2016.
Concessi termini, a parte convenuta, per controdedurre e, a parte attrice, per il deposito di eventuali memorie di replica, questo Giudice rigettava la richiesta di acquisizione della documentazione sanitaria, in quanto tardiva, e invitava il CT, ad ulteriore integrazione dei chiarimenti resi, a depositare una sintetica valutazione sulle osservazioni formulate dal CTP, dott. ssa della convenuta Per_3 Parte_2
Depositata l'ulteriore integrazione peritale, la causa veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 15.7.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata.
Come noto la querela di falso, sia essa proposta in via principale o incidentale, è quello strumento processuale finalizzato a privare un atto pubblico, ovvero una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di determinati atti o rapporti giuridici mirando, in tal modo, attraverso la relativa declaratoria, a privare il documento impugnato non solo della sua efficacia propria bensì di qualsiasi altro effetto allo stesso attribuito dalla legge e ciò a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Quanto all'esperibilità di tale rimedio avverso la cambiale, per quanto più di rilievo in questa sede, occorre rammentare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto proponibile la querela di falso anche avverso scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale sul presupposto che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve riconoscersi, oltre alla facoltà di disconoscerla (così addossando alla controparte l'onere di chiederne la verificazione), anche la possibilità alternativa di proporre 5 querela di falso (senza riconoscere la scrittura medesima), al fine di contestare la genuinità del documento, poiché tale strumento, sebbene più gravoso, consente il conseguimento di un risultato più ampio e definitivo che consiste nella completa rimozione del documento con effetti erga omnes, e non solo nei confronti di controparte (Cass. civ, SS. UU., n. 3734/1986; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. I, n. 9013 del 27.7.1992 Sez. 2, Cass. civ., sez. I, n.
19727 del 23/12/2003; Cass. civ., sez. I, n. 4728 del 28.2.2007).
Tanto chiarito, questo Collegio, valutato attentamente il complessivo quadro probatorio in atti, ritiene raggiunta la prova della falsità delle sottoscrizioni apposte sulle contestate cambiali aderendo alle conclusioni rassegnate CT, dott. Persona_4 all'esito dell'integrazione peritale e tenuto conto, altresì, della sentenza emessa a definizione del procedimento penale incardinato nei confronti della per il reato di calunnia di cui Pt_1 all'art. 386 c.p.c. nonché della CTP a firma del dott. depositata nell'anzidetto Persona_2
procedimento penale.
2.1. Occorre premettere che nell'elaborato peritale depositato il 21.2.2018, nella versione antecedente dei chiarimenti, l'ausiliario del Giudice, esaminate analiticamente le sottoscrizioni impugnate, ha rilevato che le stesse presentano tra loro “sostanziali variazioni morfodinamico-strutturali” giacché due delle lettere maiuscole “F” della dizione cognominale “ apposte sulle cambiali (ossia quelle riportate nella ctu nelle figure X1 e Pt_1
X3) sono e rappresentano a tutti gli effetti delle lettere maiuscole “S” e, pertanto, non rispecchiano in alcun modo il modello di apprendimento scolastico della lettera maiuscola
“F” (cfr. p. 13 CT depositata il 21.2.2018).
Tale evenienza ha indotto il CT a ritenere, in difetto di altre legittime spiegazioni che rispecchiano le leggi della fisica strutturale, a un malcelato tentativo di dissimulazione e pertanto, l'ausiliario è andato alla ricerca di elementi che corroborassero tale ipotesi comparando le sottoscrizioni in verifica con le firme comparative (ossia:
1. firma apposta sulla carta di identità della rilasciata dal Comune di Reggio Calabria in data 1.8.2006; 2. Pt_1
firma apposta in data 11.5.2016 a margine dell'atto di citazione del presente giudizio;
3. firma apposta sulla carta di identità della rilasciata dal Comune di Reggio Calabria in data Pt_1
30.9.2016; 4. saggio grafico redatto dall'attrice in sede di operazioni peritali) riscontrando una certa compatibilità tra le seguenti lettere:
6 - iniziali maiuscole della lettera “D” (a partire dalle modalità di scrittura dell'asta di avvio e fino alle aperture inferiori del corpo ovale delle lettere e nel tratto terminale cconnotato da un uncino);
- “o” (tutte curvilinee e rotonde);
- “m” (con il risvolto basale delle lettere con una certa curvilineità di fondo)
- “i” (tutte eseguite con un tratto obliquo e rovesciato);
- “c” e “a” (che chiudono con un occhiello, le seconde con un prolungamento);
Ha, altresì, precisato che l'attrice al momento del rilascio del rilascio del saggio Pt_1
grafico, ha dichiarato, sotto la sua personale responsabilità, di essere ipovedente dal dicembre
2014 e che è stata riconosciuta invalida dall'apposita commissione INPS e che, pertanto, la stessa non può verificare con precisione il risultato della propria scrittura.
Ha, difatti, spiegato che nei soggetti ipovedenti viene meno la corrispondenza biunivoca tra la raffigurazione interiore dello scritto e l'effettiva rappresentazione grafica, ma che, tuttavia, rimane la memoria cinetica del gesto grafico che, diversamente dai soggetti ciechi, è ancora parzialmente controllata dall'organo della vista, sebbene in maniera approssimativa. Ne consegue che le persone ipovedenti quando devono apporre la hanno bisogno di farsi indicare il punto dal quale iniziare la stesura del tracciato.
Ha, quindi, individuato le fenomenologie grafiche tipiche delle scritture degli ipovedenti (difficoltà a mantenere il rigo, tendenza all'indurimento dei tratti grafici, tendenza a distanziare le parole, instabilità pressoria, eterogeneità delle altezze delle parole delle lettere per carenza di funzione visiva nel controllo delle forme grafiche) riscontrandone la presenza nel saggio grafico rilasciato dalla Pt_1
Ha concluso il proprio elaborato asserendo che, pur essendo il confronto reso più ardo dal fatto che le firme autografe sono state vergate da un ipovedente, possono ravvisarsi delle consistenti compatibilità morfodinamico-struttuali, affidabili e determinanti, tali da identificare nella mano della le firme apposte sulle cambiali. Pt_1
2.2. Orbene, tali conclusioni, originariamente rassegnate dal CT e poi dalle stesso modificate in senso diametralmente opposto in sede di chiarimenti, non possono essere condivise anche alla luce della sentenza penale versata in atti nonché della CTP del dott.
[...]
. Per_2
Sul punto, va, anzitutto, disattesa la doglianza sollevata dalla convenuta in Parte_2
ordine alla presunta tardività e inutilizzabilità della CTP a firma del dott. . Persona_2
7 Trattasi, infatti, di documento sopravvenuto formatosi in seno al procedimento penale, puntualmente richiamato nella sentenza di assoluzione n. 3736/2023, e, pertanto, liberamente valutabile in questo procedimento quale prova atipica.
Costituisce, invero, ius receptum il principio in forza del quale “Il Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.” (Cfr. Cass. civ., sez. I,
10.10.2018, n. 25067; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. III, n. 840 del 20.1.2015).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla sentenza di assoluzione n. 3736 del 13.12.2023 pronunciata nel procedimento penale incardinato a carico della per il reato Pt_1 di calunnia e che non risulta essere stata impugnata.
Tale pronunciamento, ancorché privo di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e
652 c.p.p. e sebbene reso tra parti parzialmente diverse, può comunque contribuire a formare il libero convincimento nell'ambito di un procedimento civile e ciò a prescindere dal titolo di reato oggetto del processo penale.
2.3 Ebbene, chiarita l'utilizzabilità e valenza probatoria della sentenza penale di assoluzione e della CTP, passando all'esame della perizia a firma dott. , Persona_2
l'anzidetto perito ha criticato l'approccio calligrafico del CT, dott. evidenziando Per_4
che il mero confronto morfologico dal medesimo eseguito con le singole lettere, proprio in ragione dell'indagine grafologica morettiana enunciata dallo stesso CT, non può condurre ad esiti soddisfacenti bensì a trascurabili somiglianze di mero carattere formale.
Ha rilevato che, peraltro, in alcuni casi le analogie riscontrate dal CT non sono tali nemmeno dal punto di vista formale.
Ciò vale in particolar modo per:
- le lettere “o” che nelle sottoscrizioni in verifica sono schiacciate orizzontalmente a differenza di quelle in comparazione che si rivelano perfettamente tonde o allungate sull'asse verticale;
- la lettera “D” che presenta un ovale più schiacciato delle firme in verifica con conseguente minor largo di lettera rispetto alle firme autografe;
8 - le lettere “m” che nelle sottoscrizioni impugnate hanno inclinazione rovesciata a sinistra, quelle comparative sono perpendicolari al rigo di base (cfr. pp. 10-11-12-13 CTP a firma ). Persona_2
Sempre da un punto di vista grafico, ha rilevato, poi, ulteriori differenze nella dizione cognominale “ - non riscontrate dal CT e alcune delle quali riscontrate anche dalla Pt_1
difesa attore all'udienza fissata per l'esame della CT (cfr. verbale di udienza del 3.4.2018)
- come, ad esempio, la lettera “t” costruita con unico movimento: curvilineo e fluido nelle firme in verifica, angoloso e segmentato nelle comparative e nelle lettere “i” i cui puntini sono presenti solo nelle firme in comparazione e totalmente assenti nelle verificande.
Ha, poi, eseguito una comparazione alla luce delle categorie grafiche generali
(accuratezza grafica, fluidità, continuità, modulazione, inclinazione, rapidità, curva – angolosa, pressione grafica, calibro, tenuta sul rigo, aste letterali, leggibilità, triplice larghezza, gesti fuggitivi) riportando i risultati in una tavola sinottica da cui è possibile evincere le significative e numerose differenze tra le sottoscrizioni impugnate e quelle autografe (cfr. p. 36).
Più in generale, ha rilevato che le sottoscrizioni comparative riflettono un livello grafico elementare e una serie di problematiche che affliggono l'incedere della grafia e risultano essere esitanti, disordinate e non rispettose dello spazio a disposizione. Al contrario, le quattro firme apposte in verifica appaiono fluide, ordinate, elastiche, prive di esitazioni, tremori o destrutturazioni.
Ha, quindi, concluso che le sottoscrizioni apposte nelle cambiali non sono riconducibili alla ma sono frutto di una attività imitativa espletata da un diverso soggetto detenente Pt_1
un più elevato livello grafico.
Le valutazioni del dott. appaiono più complete rispetto a quelle, Per_5
inizialmente, rese dal CT dott. Invero, il CTP non solo ha superato, con Per_4 argomentazioni ragionevoli e oggettivamente riscontrabili, le presunte somiglianze formali riscontrate dall'ausiliario del giudice (lettera “o”, lettera “m”, gruppo letterale “ca”) ma ha, altresì, riscontrato delle significative differenze anche in relazione alla componente c.d. dinamica del metodo morettiano analizzando le più importanti categorie grafologiche e ha, infine, dato atto del diverso livello grafico delle scritture in verifica (elementare, disordinato e non rispettoso dello spazio a disposizione) e di quelle autografe (fluido, lineare, privo di tremolii). 9 Le superiori considerazioni sono state recepite nella sentenza di assoluzione n.
3736/2023 al punto che il giudicante, dopo aver esaminato la CT resa nel presente giudizio e le osservazioni alle stesse redatte dal CTP dott. , ha assolto l'imputata essendovi Persona_2
quantomeno il dubbio che l'imputata non abbia sottoscritto le cambiale tenuto conto, per Pt_1
l'appunto, delle numerose differenze formali tra le scritture impugnate e quelle in comparazione nonché del diverso livello grafico.
2.4. D'altronde, anche il CT, dott. con la successiva integrazione peritale Per_4 depositata il 23.10.2024 ha cambiato l'originaria valutazione rassegnata nel precedente elaborato peritale concludendo per la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali.
Va, preliminarmente, precisato che la richiesta di chiarimenti è stata determinata non solo dalla necessità di spiegazioni in ordine all'affermazione che le firme in verifica (che portano la data del 16.1.2015) erano state vergate da un soggetto non ancora ipovedente
(nonostante, per stessa affermazione del CT, la perizianda avesse dichiarato di essere ipovedente da dicembre 2014), ma anche in ragione della sentenza penale di assoluzione nonché della CTP in essa richiamata.
Al riguardo nessuna censura può essere fondatamente mossa laddove l'ausiliario, dopo aver riconosciuto il proprio errore, ha provveduto ad una nuova valutazione, evidentemente resasi necessaria ai fini dell'integrazione richiesta, specie ove si consideri che con i medesimi chiarimenti è stato richiesto al CT di specificare più dettagliatamente se le compatibilità riscontrate sussistono non solo dal punto di vista calligrafico, ma, altresì dinamico secondo quanto previsto dal metodo morettiano.
D'altronde, la concessione, a parte convenuta, di un termine per controdedurre ai chiarimenti e, a parte attrice, per eventuali repliche nonché l'assegnazione di un ulteriore termine al CT per redigere una sintetica valutazione sulle osservazioni della CTP della convenuta consentono di ritenere pienamente rispettato il principio del Parte_2 contraddittorio.
Passando all'esame dei chiarimenti resi, il CT ha, anzitutto, rilevato che l'errore di valutazione nell'interpretare la data delle firme in verifica, per come rilevato nella richiesta di chiarimenti, lo ha, sì, indotto ad una errata interpretazione per il prosieguo delle attività.
Tuttavia, tale evenienza ha inciso solo in parte sulle conclusioni rassegnate che, invero, per ammissione dello stesso CT, sono state viziate per lo più dalla convinzione - tratta della circostanza che le lettere maiuscole “F” del cognome apposte nelle cambiali oltre a non Pt_1
10 rispecchiare il modello scolastico di apprendimento erano visibilmente diverse tra loro – che le firme in verifica fossero il risultato di un malcelato tentativo di dissimulazione dovendosi necessariamente escludere l'ipotesi di imitazione (giacché, in tale ultimo caso, l'imitatore avrebbe vergato le “F” tutte allo stesso modo). Pertanto, è andato alla ricerca di tutti quegli elementi che confermassero la tesi della dissimulazione rilevando le già più volte richiamate compatibilità delle lettere “o”, “m” , “D” e del gruppo letterale “ca”.
Da quanto appena esposto, emerge l'inutilità dell'acquisizione della documentazione sanitaria relativa allo stato di ipovisione della richiesta dalla convenuta non Pt_1 Parte_2
essendo stato tale elemento a incidere sul diverso convincimento del CT, fermo restando che agli atti vi è la certificazione INPS, sottoscritta dal dott. attestante l'invalidità civile Per_6
della nonché le patologie visive cui la stessa è affetta (scarsa visione a destra e, Pt_1 addirittura, cecità a sinistra e mancata visione degli ostacoli) che riporta la data del 27.1.2016
(cfr. all. n. 4 dell'atto di citazione).
Tale circostanza rende altamente verosimile quanto dichiarato dall'attrice in sede di operazioni peritale, ma, soprattutto, che la stessa al momento della sottoscrizione delle cambiali, 16.1.2015, fosse già ipovedente trattandosi di una malattia che non si manifesta improvvisamente, ma progressivamente.
Tanto chiarito, il CT, chiamato a chiarimenti, ha eseguito nuovamente un raffronto tra le sottoscrizioni impugnate e quelle comparative riscontrando, questa volta, delle significative differenze non solo dal punto di vista calligrafico, ma, per come richiesto dal giudice, analizzando anche la componente c.d. dinamica (manifestazione neuromuscolare e psichica dell'autore dello scritto) del metodo morettiano.
Quanto al primo profilo, ha individuato le seguenti incompatibilità:
- lettere “t”, tagli tra loro differenziati, nel tronco discendente delle lettere nelle sottoscrizioni in verifica mentre nei saggi grafici presentano una certa variabilità grafica;
- puntini sulle lettere “i” ovunque apposti nelle scritture di comparazione, assenti in quelli in verifica;
- gesti fuggitivi nel gruppo di parole “ca” (della dizione nominale solo Pt_1 apparentemente compatibili perché i terminali delle sottoscrizioni in verifica presentano un livello morfo-dinamico-strutturale decisamente diverso da quelli rilevati nelle sottoscrizioni in verifica, in tutti i parametri scritturali;
11 - convolvoli di II tipo (ossia ovali letterali delle “a”, “o” e loro derivati come “q”, “p” ecc. che iniziano e terminano con uno con un duplice occhiello) presenti in numero piuttosto consistente e rilevabile nelle “a” finali della dizione nominale “ vergata nei saggi Pt_1
grafici mentre se ne riscontra uno soltanto nelle firme in verifica (figura X1).
Ha, poi, riscontrato delle differenze in ordine alle seguenti categorie:
“Ritmo: (inteso come suprema categoria individualizzante, grafologicamente si concretizza nei gesti scritturali come pressione, forma, coesione, ampiezza, larghezza, inclinazione, allineamento, velocità, ecc.) Nelle scritture in verifica è costante coerente ed omogeneo in tutte le sue espressioni e in tutti i parametri scritturali. Nelle autografe invece rispecchia le fenomenologie grafiche riscontrabili nelle scritture degli ipovedenti con caratteristiche ben precise ed un elevato grado di variabilità grafica morfodinamicastrutturale in presenza di un certo grado di stentata, sia nelle sottoscrizioni
A1 A2, A3 (scritture di comparazione) come pure nel saggio grafico tutto, ed è pertanto estremamente incompatibile tra le sottoscrizioni tutte, autografe e in verifica.
Pressione: Il livello pressorio delle sottoscrizioni in verifica, per quel che è stato possibile rilevare, è piuttosto contenuto e leggero. Nelle autografe invece si registrano tratti scrittori in qualche modo ben nutriti con relativi chiaroscuri d'inchiostro […]
Rapporto curva – angolosa: nelle sottoscrizioni in verifica prevale una certa curvilineità di fondo in alto grado. Nelle sottoscrizioni comparative ci troviamo in presenza del prevalere in grado appena superiore al grado medio […]
Coesione attaccata-staccata: Nelle sottoscrizioni in verifica abbiamo all'interno delle singole dizioni cognominali e nominali il prevalere delle lettere staccate, anche quando, come nella dizione “ le lettere sembrano apparentemente attaccate di fatto sono Pt_1 staccate in quanto sono giustapposte e contigue alle lettere che seguono o che precedono.
Anche nelle sottoscrizioni comparative, ma in un contesto grafico ben diverso si registra prevalentemente una sostanziale presenza di lettere tra loro staccate e di grado superiore al medio, poiché, come riscontrabile anche ad occhio nudo, nelle scritture relative ai saggi grafici, le lettere che sono apparentemente eseguite senza soluzione di continuità, di fatto, sono tra loro giustapposte e contigue e pertanto sono da considerarsi come “staccate”.
Allineamento: Nelle sottoscrizioni in verifica tutte le sottoscrizioni sono aderenti al rigo di base. Nelle autografe si rileva sostanzialmente una scarsa e difficoltosa tenuta del rigo, con ondulazioni dell'allineamento orizzontale della scrittura e delle sottoscrizioni 12 poiché la scrivente, giacché ipovedente, ha difficoltà a rispettare il rigo eventualmente preesistente, pertanto alcune lettere di una stessa parola, oppure intere parole, li troviamo vergate al disopra o al disotto del rigo ma anche discendenti
Stentata: Si ha quando nella scrittura vi è un qualsiasi indice di difficolta di procedimento o di disturbo del gesto grafico con improvvise interruzioni del flusso scrittorio, improvvisi spasmi o congestioni, della pressione, distorsioni, deviazioni e tremolii.
Fenomenologie grafiche riscontrabili soprattutto nelle comparative A1, A2, A3, e in qualche caso nelle scritture relative ai saggi grafici. Inesistente nelle sottoscrizioni in verifica.”
In definitiva, l'ausiliario ha rilevato che “Tra le sottoscrizioni tutte, in verifica e autografe, non sussiste alcuna compatibiltà in quanto si sono riscontrate tra le stesse differenze alquanto significative e sostanziali in tutti i parametri scritturali come, ritmo, pressione, velocità, forme letterali, coesione assetto e gesti fuggitivi, gestualità e microgestualità, come pure non sussiste alcuna compatibilità tra le modalità dinamiche e psicomotorie ma fano parte di un sistema grafomotorio decisamente incompatibile sia dal punto di vista neuromuscolare, che psichico, di indiscutibile valore caratterizzante ed altamente individualizzante, e per tale motivo, non possono essere in alcun modo riconducibili ad una stessa mano nonostante vi sia, qua e là una certa insignificante casuale similarità grammatomorfica, ovvero calligrafica” concludendo che le firme apposte sulle cambiali sono apocrife.
Orbene, le valutazioni dal CT articolate nell'integrazione peritale, redatta con rigore metodologico, diffusamente motivata e priva di contraddizioni, sono pienamente condivisibili anche alla luce delle più volte richiamate ulteriori risultanze rappresentate dalla sentenza penale di assoluzione e dalla CTP del dott. . Persona_2
Né le stesse possono ritenersi infirmate dalle osservazioni della dott.ssa CTP Per_3
della convenuta che per lo più criticano il nuovo convincimento del CT senza, Parte_2 tuttavia, riuscire a superare, mediante argomentazioni di carattere tecnico, le differenze grafiche e dinamiche richiamate dal CT in sede di integrazioni.
In conclusione, questo Collegio, rilevate le numerose e significative differenze grafiche [lettera maiuscola “D” (ovale più schiacciato nelle firme in verifica con conseguente minor largo di lettera rispetto alle firme in comparazione); lettere “m” (inclinazione rovesciata a sinistra nelle firme in verifica, perpendicolari al rigo di base, quelle vergate nelle sottoscrizioni comparative); lettere “o” (più schiacciate e ovali nelle firme in verifica rispetto 13 alle autografe); puntini sulle vocali “i” (assenti nelle cambiali, sempre presenti nella scritture in comparazione)] e dinamiche e tenuto conto del diverso livello grafico, riscontrabile ictu oculi, tra le firme apposte sulle cambiali (elementare, disordinato e non rispettoso dello spazio a disposizione) e quelle autografe (fluido, lineare, privo di tremolii) - il tutto per come puntualmente riscontrato dal CT in sede di integrazione, nonché dalla sentenza penale di assoluzione e dalla CTP ivi richiamata- ritiene raggiunta la prova della falsità delle firme apposte sulle cambiali impugnate.
L'accertata falsità determina l'inidoneità delle cambiali oggetto del presente procedimento a fungere da titolo esecutivo e l'inefficacia dei protesti elevati, in questi termini dovendosi riqualificare le rimanenti domande oggetto delle conclusioni rassegnate da parte attrice peraltro accompagnante dalla preannunciata proposizione di opposizione in separato procedimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
Sempre in ragione della soccombenza, le spese e competenza della CT, già liquidati in atti con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, nella causa iscritta al n. 1925/2016, così provvede:
1. dichiara la falsità delle firme apposte sui quattro titoli cambiari meglio specificati nell'atto di citazione, dell'importo di € 6.500,00 ciascuno, con data di emissivo 16.1.2015
e scadenza il 28.2.2015;
2. ordina la cancellazione dei suddetti documenti dichiarati falsi, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dei documenti stessi il cui originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria allegato al verbale nel quale si darà atto per ciascun
14 documento dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in € 518,00 per spese documentate e € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente le spese di CT, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice estensore
(dott. ssa Magda Irato)
Il Presidente
(dott.ssa Antonella Stilo)
15
Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Antonella Stilo Presidente
Dott. Dionisio Pantano Giudice
Dott.ssa Magda Irato Giudice Relatore riunito in Camera di consiglio, he reso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1925/2016 Reg. Gen. del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giulia Dieni e Maria
Gattuso, elettivamente domiciliata presto lo studio di questa ultima in Scilla (RC), via Libertà
V trav., 9, giusta procura in atti.
-attrice-
CONTRO
P.IVA con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Maierato, zona industriale, in persona del legale rappresentante p.t. in carica, CP_2
domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, giusta
[...]
procura in atti, dall'avv. Nicola Faccioli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LI IA, in Reggio Calabria via Nicolò da Reggio, 2/E.
- convenuta –
Nonché contro
1 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._2
21.2.1973, in proprio e quale legale rappresentante della (P.Iva Parte_2 P.IVA_2 con sede in via Morloquio n. 11 località Ravagnese- Reggio Calabria, società nella quale è CP_ stata conferita nel suo intero la individuale di in virtù di atto Parte_2 CP_3 notarile del 17.3.2015 rep. 11.411 e raccolta n. 7321 a firma del Notaio del Persona_1
Distretto Notarile di Palmi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Reggio
Campi I ^ tronco, 84/a, presso lo studio dell'avv. Emanuela Ruscio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuta-
OGGETTO: querela di falso ex art. 221 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:rimessa al Collegio per la decisione in data 15.07.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la società e la Parte_1 Controparte_1 chiedendo che fosse dichiarata la falsità delle Parte_3
sottoscrizioni apposte su quattro cambiali emesse in favore della Parte_3
e da quest'ultima poi girate in pagamento alla
[...] Controparte_1
Esponeva:
- che in data 21.3.2016 la notificava atto di precetto Controparte_1 con cui premetteva: i) di essere creditrice nei confronti di quale titolare Parte_3
dell'impresa “ , della somma di € 43.685,51 per aver Parte_3 venduto alla stessa materiale edile;
ii) che, a fronte di tale pagamento, Parte_3
nella sua qualità, aveva girato in favore della quattro effetti Controparte_1 cambiari, tutti emessi in Reggio Calabria il 16.1.2015 con scadenza 28.2.2015, dell'importo di € 6.500,00 cadauno, indicanti come debitore e da quest'ultima sottoscritti;
Parte_1
iii) che gli effetti cambiari erano stati portati all'incasso ma erano rimasti insoluti e, conseguentemente, venivano elevati i relativi protesti;
2 - che, quindi, la procedeva esecutivamente notificando Controparte_1
atto di precetto all'odierna attrice, nella qualità di obbligata cambiaria in via principale e diretta, chiedendo entro dieci giorni il pagamento della somma di € 27.070,61;
- che, tuttavia, nessuna delle cambiali è stata mai emessa e sottoscritta da
[...]
Pt_1
- che, pertanto, gli effetti cambiari costituiscono dei falsi materiali;
- che, invero, le firme apposte nelle cambiali e attribuite all'istante sono caratterizzate da un tratto deciso e veloce contrariamente alla firma autografa della che presenta dei Pt_1
caratteri molto larghi, quasi infantili, un tratto lento e incerto in quanto la stessa è soggetto ipovedente tanto da essere stata riconosciuta per tale patologia invalida civile;
- che mai nessun rapporto per fornitura di materiale edile è intercorso con la ditta
[...]
.; Parte_3
- che, per tali ragioni, si è reso necessario adire il Tribunale e esperire querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte nelle cambiali al fine di impedire che le stesse vengano utilizzate non solo dalla ma da chiunque altro come la società la quale le Parte_2 CP_1
ha poste a base del richiamato atto di precetto seguito, in data 21.4.2016, da atto di pignoramento immobiliare delle quote di ½ di tre unità immobiliari delle odierna istante con conseguente grave ed irreparabile danno a carico di quest'ultima tanto da essere in procinto di inoltrare giudizio di opposizione all'esecuzione con contestuale richiesta di sospensione in attesa della pronuncia del presente giudizio di falso.
Tutto quanto premesso, l'odierna attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il giudice adito, espletate le formalità di cui agli artt. 221
e ss. c.p.c. ed in esito al relativo giudizio di querela di falso dichiarare la falsità materiale
e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sulle quattro cambiali tutte messe in Reggio
Calabria il 16.1.2015, aventi scadenza 28.2.2015, dell'importo di € 6.500,00 in favore della
e poste a base del precetto notificato il 21.3.2016 sopra Parte_3
indicato; per l'effetto, dichiarare nulli e privi di efficacia gli eventuali atti posti in essere successivamente ed in forza degli atti medesimi dichiarati falsi, tra cui in primis i conseguenti protesti elevati, nonché l'atto di precetto notificato il 21.3.2016 ed il conseguente pignoramento immobiliare notificato il 21.4.2016. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei costituiti difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. 3 Con comparsa del 19.9.2016, si costituiva in proprio e n.q. di Parte_3
legale rappresentante della . Eccepiva, preliminarmente, la Parte_3 nullità della domanda per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 221, comma II, c.p.c., per non avere l'attrice indicato gli elementi e le prove della falsità. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto destituita di ogni fondamento.
Resisteva, altresì, la società eccependo anch'essa Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in difetto dei requisiti di cui all'art. 221, comma, c.p.c. e deducendo, nel merito, l'infondatezza, in fatto e diritto, della pretesa attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Espletata CT grafologica, all'udienza calendarizzata per l'esame dell'elaborato peritale il difensore di parte attrice rappresentava che la propria assistita non aveva potuto usufruire di una consulenza di parte non avendo le disponibilità economiche per corrispondere l'acconto al nominato CTP. Chiedeva, quindi, la concessione di un ulteriore termine per controdedurre alla CT di cui contestava le conclusioni essendo stato omesso dall'ausiliario l'esame della lettera “t” del cognome ed evidenziando che le firme apposte sulle cambiali Pt_1
risultano perfettamente in linea contrariamente alla grafia tipica di un ipovedente, come l'attrice, connotata dalla difficoltà a tenere il rigo per come, peraltro, riscontrato in sede di saggio grafico redatto dalla durante le operazioni peritali. Pt_1
La richiesta veniva rigettata dal precedente GI che rinviava la causa per la decisione.
All'udienza del 23.2.2022, il difensore di parte attrice dichiarava di rinunciate agli atti e alla domanda;
il difensore della società rilevava l'inammissibilità della rinuncia, Parte_2 per come formulata. Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.2.2024, prima celebrata dalla scrivente, parte attrice dava atto che, nelle more, la aveva incardinato, in ragione della presente querela, procedimento Parte_2
penale a carico della per il reato di cui all'art. 368 c.p. definitosi con sentenza di Pt_1 assoluzione n. 3736/2023. Chiedeva, quindi, la rinnovazione della CT e di essere autorizzata a produrre il dispositivo della sentenza e la CTP a firma del dott. versata nel Persona_2 procedimento penale. La si opponeva asserendo l'irrilevanza, ai fini del presente Parte_2 giudizio, del procedimento penale avente ad oggetto il reato calunnia deducendo, altresì, che, in ogni caso, non era ancora depositata stata la motivazione della sentenza essendovi esclusivamente il dispositivo di assoluzione.
4 Autorizzato il deposito del dispositivo della sentenza di assoluzione e della CTP firma del dott. , il Giudice rinviava ad una successiva udienza per l'acquisizione della Persona_2 sentenza penale al fine di vagliare la richiesta di rinnovazione della CT.
Con ordinanza del 5.9.2024, il CT veniva invitato a rendere, per iscritto, dei chiarimenti su alcuni profili del proprio elaborato peritale.
All'esito del deposito dell'integrazione, la eccepiva la nullità dell'operato Parte_2 del CT non essendosi l'ausiliario limitato a rendere chiarimenti, ma avendo provveduto ad una rinnovazione del precedente elaborato non richiesto dal Giudice. Chiedeva, in subordine, la concessione di un termine per controdedurre ai chiarimenti nonché l'acquisizione della documentazione sanitaria attestante l'ipovisione dell'attrice a far data dal 2016.
Concessi termini, a parte convenuta, per controdedurre e, a parte attrice, per il deposito di eventuali memorie di replica, questo Giudice rigettava la richiesta di acquisizione della documentazione sanitaria, in quanto tardiva, e invitava il CT, ad ulteriore integrazione dei chiarimenti resi, a depositare una sintetica valutazione sulle osservazioni formulate dal CTP, dott. ssa della convenuta Per_3 Parte_2
Depositata l'ulteriore integrazione peritale, la causa veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 15.7.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata.
Come noto la querela di falso, sia essa proposta in via principale o incidentale, è quello strumento processuale finalizzato a privare un atto pubblico, ovvero una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di determinati atti o rapporti giuridici mirando, in tal modo, attraverso la relativa declaratoria, a privare il documento impugnato non solo della sua efficacia propria bensì di qualsiasi altro effetto allo stesso attribuito dalla legge e ciò a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Quanto all'esperibilità di tale rimedio avverso la cambiale, per quanto più di rilievo in questa sede, occorre rammentare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto proponibile la querela di falso anche avverso scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale sul presupposto che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve riconoscersi, oltre alla facoltà di disconoscerla (così addossando alla controparte l'onere di chiederne la verificazione), anche la possibilità alternativa di proporre 5 querela di falso (senza riconoscere la scrittura medesima), al fine di contestare la genuinità del documento, poiché tale strumento, sebbene più gravoso, consente il conseguimento di un risultato più ampio e definitivo che consiste nella completa rimozione del documento con effetti erga omnes, e non solo nei confronti di controparte (Cass. civ, SS. UU., n. 3734/1986; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. I, n. 9013 del 27.7.1992 Sez. 2, Cass. civ., sez. I, n.
19727 del 23/12/2003; Cass. civ., sez. I, n. 4728 del 28.2.2007).
Tanto chiarito, questo Collegio, valutato attentamente il complessivo quadro probatorio in atti, ritiene raggiunta la prova della falsità delle sottoscrizioni apposte sulle contestate cambiali aderendo alle conclusioni rassegnate CT, dott. Persona_4 all'esito dell'integrazione peritale e tenuto conto, altresì, della sentenza emessa a definizione del procedimento penale incardinato nei confronti della per il reato di calunnia di cui Pt_1 all'art. 386 c.p.c. nonché della CTP a firma del dott. depositata nell'anzidetto Persona_2
procedimento penale.
2.1. Occorre premettere che nell'elaborato peritale depositato il 21.2.2018, nella versione antecedente dei chiarimenti, l'ausiliario del Giudice, esaminate analiticamente le sottoscrizioni impugnate, ha rilevato che le stesse presentano tra loro “sostanziali variazioni morfodinamico-strutturali” giacché due delle lettere maiuscole “F” della dizione cognominale “ apposte sulle cambiali (ossia quelle riportate nella ctu nelle figure X1 e Pt_1
X3) sono e rappresentano a tutti gli effetti delle lettere maiuscole “S” e, pertanto, non rispecchiano in alcun modo il modello di apprendimento scolastico della lettera maiuscola
“F” (cfr. p. 13 CT depositata il 21.2.2018).
Tale evenienza ha indotto il CT a ritenere, in difetto di altre legittime spiegazioni che rispecchiano le leggi della fisica strutturale, a un malcelato tentativo di dissimulazione e pertanto, l'ausiliario è andato alla ricerca di elementi che corroborassero tale ipotesi comparando le sottoscrizioni in verifica con le firme comparative (ossia:
1. firma apposta sulla carta di identità della rilasciata dal Comune di Reggio Calabria in data 1.8.2006; 2. Pt_1
firma apposta in data 11.5.2016 a margine dell'atto di citazione del presente giudizio;
3. firma apposta sulla carta di identità della rilasciata dal Comune di Reggio Calabria in data Pt_1
30.9.2016; 4. saggio grafico redatto dall'attrice in sede di operazioni peritali) riscontrando una certa compatibilità tra le seguenti lettere:
6 - iniziali maiuscole della lettera “D” (a partire dalle modalità di scrittura dell'asta di avvio e fino alle aperture inferiori del corpo ovale delle lettere e nel tratto terminale cconnotato da un uncino);
- “o” (tutte curvilinee e rotonde);
- “m” (con il risvolto basale delle lettere con una certa curvilineità di fondo)
- “i” (tutte eseguite con un tratto obliquo e rovesciato);
- “c” e “a” (che chiudono con un occhiello, le seconde con un prolungamento);
Ha, altresì, precisato che l'attrice al momento del rilascio del rilascio del saggio Pt_1
grafico, ha dichiarato, sotto la sua personale responsabilità, di essere ipovedente dal dicembre
2014 e che è stata riconosciuta invalida dall'apposita commissione INPS e che, pertanto, la stessa non può verificare con precisione il risultato della propria scrittura.
Ha, difatti, spiegato che nei soggetti ipovedenti viene meno la corrispondenza biunivoca tra la raffigurazione interiore dello scritto e l'effettiva rappresentazione grafica, ma che, tuttavia, rimane la memoria cinetica del gesto grafico che, diversamente dai soggetti ciechi, è ancora parzialmente controllata dall'organo della vista, sebbene in maniera approssimativa. Ne consegue che le persone ipovedenti quando devono apporre la hanno bisogno di farsi indicare il punto dal quale iniziare la stesura del tracciato.
Ha, quindi, individuato le fenomenologie grafiche tipiche delle scritture degli ipovedenti (difficoltà a mantenere il rigo, tendenza all'indurimento dei tratti grafici, tendenza a distanziare le parole, instabilità pressoria, eterogeneità delle altezze delle parole delle lettere per carenza di funzione visiva nel controllo delle forme grafiche) riscontrandone la presenza nel saggio grafico rilasciato dalla Pt_1
Ha concluso il proprio elaborato asserendo che, pur essendo il confronto reso più ardo dal fatto che le firme autografe sono state vergate da un ipovedente, possono ravvisarsi delle consistenti compatibilità morfodinamico-struttuali, affidabili e determinanti, tali da identificare nella mano della le firme apposte sulle cambiali. Pt_1
2.2. Orbene, tali conclusioni, originariamente rassegnate dal CT e poi dalle stesso modificate in senso diametralmente opposto in sede di chiarimenti, non possono essere condivise anche alla luce della sentenza penale versata in atti nonché della CTP del dott.
[...]
. Per_2
Sul punto, va, anzitutto, disattesa la doglianza sollevata dalla convenuta in Parte_2
ordine alla presunta tardività e inutilizzabilità della CTP a firma del dott. . Persona_2
7 Trattasi, infatti, di documento sopravvenuto formatosi in seno al procedimento penale, puntualmente richiamato nella sentenza di assoluzione n. 3736/2023, e, pertanto, liberamente valutabile in questo procedimento quale prova atipica.
Costituisce, invero, ius receptum il principio in forza del quale “Il Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.” (Cfr. Cass. civ., sez. I,
10.10.2018, n. 25067; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. III, n. 840 del 20.1.2015).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla sentenza di assoluzione n. 3736 del 13.12.2023 pronunciata nel procedimento penale incardinato a carico della per il reato Pt_1 di calunnia e che non risulta essere stata impugnata.
Tale pronunciamento, ancorché privo di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e
652 c.p.p. e sebbene reso tra parti parzialmente diverse, può comunque contribuire a formare il libero convincimento nell'ambito di un procedimento civile e ciò a prescindere dal titolo di reato oggetto del processo penale.
2.3 Ebbene, chiarita l'utilizzabilità e valenza probatoria della sentenza penale di assoluzione e della CTP, passando all'esame della perizia a firma dott. , Persona_2
l'anzidetto perito ha criticato l'approccio calligrafico del CT, dott. evidenziando Per_4
che il mero confronto morfologico dal medesimo eseguito con le singole lettere, proprio in ragione dell'indagine grafologica morettiana enunciata dallo stesso CT, non può condurre ad esiti soddisfacenti bensì a trascurabili somiglianze di mero carattere formale.
Ha rilevato che, peraltro, in alcuni casi le analogie riscontrate dal CT non sono tali nemmeno dal punto di vista formale.
Ciò vale in particolar modo per:
- le lettere “o” che nelle sottoscrizioni in verifica sono schiacciate orizzontalmente a differenza di quelle in comparazione che si rivelano perfettamente tonde o allungate sull'asse verticale;
- la lettera “D” che presenta un ovale più schiacciato delle firme in verifica con conseguente minor largo di lettera rispetto alle firme autografe;
8 - le lettere “m” che nelle sottoscrizioni impugnate hanno inclinazione rovesciata a sinistra, quelle comparative sono perpendicolari al rigo di base (cfr. pp. 10-11-12-13 CTP a firma ). Persona_2
Sempre da un punto di vista grafico, ha rilevato, poi, ulteriori differenze nella dizione cognominale “ - non riscontrate dal CT e alcune delle quali riscontrate anche dalla Pt_1
difesa attore all'udienza fissata per l'esame della CT (cfr. verbale di udienza del 3.4.2018)
- come, ad esempio, la lettera “t” costruita con unico movimento: curvilineo e fluido nelle firme in verifica, angoloso e segmentato nelle comparative e nelle lettere “i” i cui puntini sono presenti solo nelle firme in comparazione e totalmente assenti nelle verificande.
Ha, poi, eseguito una comparazione alla luce delle categorie grafiche generali
(accuratezza grafica, fluidità, continuità, modulazione, inclinazione, rapidità, curva – angolosa, pressione grafica, calibro, tenuta sul rigo, aste letterali, leggibilità, triplice larghezza, gesti fuggitivi) riportando i risultati in una tavola sinottica da cui è possibile evincere le significative e numerose differenze tra le sottoscrizioni impugnate e quelle autografe (cfr. p. 36).
Più in generale, ha rilevato che le sottoscrizioni comparative riflettono un livello grafico elementare e una serie di problematiche che affliggono l'incedere della grafia e risultano essere esitanti, disordinate e non rispettose dello spazio a disposizione. Al contrario, le quattro firme apposte in verifica appaiono fluide, ordinate, elastiche, prive di esitazioni, tremori o destrutturazioni.
Ha, quindi, concluso che le sottoscrizioni apposte nelle cambiali non sono riconducibili alla ma sono frutto di una attività imitativa espletata da un diverso soggetto detenente Pt_1
un più elevato livello grafico.
Le valutazioni del dott. appaiono più complete rispetto a quelle, Per_5
inizialmente, rese dal CT dott. Invero, il CTP non solo ha superato, con Per_4 argomentazioni ragionevoli e oggettivamente riscontrabili, le presunte somiglianze formali riscontrate dall'ausiliario del giudice (lettera “o”, lettera “m”, gruppo letterale “ca”) ma ha, altresì, riscontrato delle significative differenze anche in relazione alla componente c.d. dinamica del metodo morettiano analizzando le più importanti categorie grafologiche e ha, infine, dato atto del diverso livello grafico delle scritture in verifica (elementare, disordinato e non rispettoso dello spazio a disposizione) e di quelle autografe (fluido, lineare, privo di tremolii). 9 Le superiori considerazioni sono state recepite nella sentenza di assoluzione n.
3736/2023 al punto che il giudicante, dopo aver esaminato la CT resa nel presente giudizio e le osservazioni alle stesse redatte dal CTP dott. , ha assolto l'imputata essendovi Persona_2
quantomeno il dubbio che l'imputata non abbia sottoscritto le cambiale tenuto conto, per Pt_1
l'appunto, delle numerose differenze formali tra le scritture impugnate e quelle in comparazione nonché del diverso livello grafico.
2.4. D'altronde, anche il CT, dott. con la successiva integrazione peritale Per_4 depositata il 23.10.2024 ha cambiato l'originaria valutazione rassegnata nel precedente elaborato peritale concludendo per la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali.
Va, preliminarmente, precisato che la richiesta di chiarimenti è stata determinata non solo dalla necessità di spiegazioni in ordine all'affermazione che le firme in verifica (che portano la data del 16.1.2015) erano state vergate da un soggetto non ancora ipovedente
(nonostante, per stessa affermazione del CT, la perizianda avesse dichiarato di essere ipovedente da dicembre 2014), ma anche in ragione della sentenza penale di assoluzione nonché della CTP in essa richiamata.
Al riguardo nessuna censura può essere fondatamente mossa laddove l'ausiliario, dopo aver riconosciuto il proprio errore, ha provveduto ad una nuova valutazione, evidentemente resasi necessaria ai fini dell'integrazione richiesta, specie ove si consideri che con i medesimi chiarimenti è stato richiesto al CT di specificare più dettagliatamente se le compatibilità riscontrate sussistono non solo dal punto di vista calligrafico, ma, altresì dinamico secondo quanto previsto dal metodo morettiano.
D'altronde, la concessione, a parte convenuta, di un termine per controdedurre ai chiarimenti e, a parte attrice, per eventuali repliche nonché l'assegnazione di un ulteriore termine al CT per redigere una sintetica valutazione sulle osservazioni della CTP della convenuta consentono di ritenere pienamente rispettato il principio del Parte_2 contraddittorio.
Passando all'esame dei chiarimenti resi, il CT ha, anzitutto, rilevato che l'errore di valutazione nell'interpretare la data delle firme in verifica, per come rilevato nella richiesta di chiarimenti, lo ha, sì, indotto ad una errata interpretazione per il prosieguo delle attività.
Tuttavia, tale evenienza ha inciso solo in parte sulle conclusioni rassegnate che, invero, per ammissione dello stesso CT, sono state viziate per lo più dalla convinzione - tratta della circostanza che le lettere maiuscole “F” del cognome apposte nelle cambiali oltre a non Pt_1
10 rispecchiare il modello scolastico di apprendimento erano visibilmente diverse tra loro – che le firme in verifica fossero il risultato di un malcelato tentativo di dissimulazione dovendosi necessariamente escludere l'ipotesi di imitazione (giacché, in tale ultimo caso, l'imitatore avrebbe vergato le “F” tutte allo stesso modo). Pertanto, è andato alla ricerca di tutti quegli elementi che confermassero la tesi della dissimulazione rilevando le già più volte richiamate compatibilità delle lettere “o”, “m” , “D” e del gruppo letterale “ca”.
Da quanto appena esposto, emerge l'inutilità dell'acquisizione della documentazione sanitaria relativa allo stato di ipovisione della richiesta dalla convenuta non Pt_1 Parte_2
essendo stato tale elemento a incidere sul diverso convincimento del CT, fermo restando che agli atti vi è la certificazione INPS, sottoscritta dal dott. attestante l'invalidità civile Per_6
della nonché le patologie visive cui la stessa è affetta (scarsa visione a destra e, Pt_1 addirittura, cecità a sinistra e mancata visione degli ostacoli) che riporta la data del 27.1.2016
(cfr. all. n. 4 dell'atto di citazione).
Tale circostanza rende altamente verosimile quanto dichiarato dall'attrice in sede di operazioni peritale, ma, soprattutto, che la stessa al momento della sottoscrizione delle cambiali, 16.1.2015, fosse già ipovedente trattandosi di una malattia che non si manifesta improvvisamente, ma progressivamente.
Tanto chiarito, il CT, chiamato a chiarimenti, ha eseguito nuovamente un raffronto tra le sottoscrizioni impugnate e quelle comparative riscontrando, questa volta, delle significative differenze non solo dal punto di vista calligrafico, ma, per come richiesto dal giudice, analizzando anche la componente c.d. dinamica (manifestazione neuromuscolare e psichica dell'autore dello scritto) del metodo morettiano.
Quanto al primo profilo, ha individuato le seguenti incompatibilità:
- lettere “t”, tagli tra loro differenziati, nel tronco discendente delle lettere nelle sottoscrizioni in verifica mentre nei saggi grafici presentano una certa variabilità grafica;
- puntini sulle lettere “i” ovunque apposti nelle scritture di comparazione, assenti in quelli in verifica;
- gesti fuggitivi nel gruppo di parole “ca” (della dizione nominale solo Pt_1 apparentemente compatibili perché i terminali delle sottoscrizioni in verifica presentano un livello morfo-dinamico-strutturale decisamente diverso da quelli rilevati nelle sottoscrizioni in verifica, in tutti i parametri scritturali;
11 - convolvoli di II tipo (ossia ovali letterali delle “a”, “o” e loro derivati come “q”, “p” ecc. che iniziano e terminano con uno con un duplice occhiello) presenti in numero piuttosto consistente e rilevabile nelle “a” finali della dizione nominale “ vergata nei saggi Pt_1
grafici mentre se ne riscontra uno soltanto nelle firme in verifica (figura X1).
Ha, poi, riscontrato delle differenze in ordine alle seguenti categorie:
“Ritmo: (inteso come suprema categoria individualizzante, grafologicamente si concretizza nei gesti scritturali come pressione, forma, coesione, ampiezza, larghezza, inclinazione, allineamento, velocità, ecc.) Nelle scritture in verifica è costante coerente ed omogeneo in tutte le sue espressioni e in tutti i parametri scritturali. Nelle autografe invece rispecchia le fenomenologie grafiche riscontrabili nelle scritture degli ipovedenti con caratteristiche ben precise ed un elevato grado di variabilità grafica morfodinamicastrutturale in presenza di un certo grado di stentata, sia nelle sottoscrizioni
A1 A2, A3 (scritture di comparazione) come pure nel saggio grafico tutto, ed è pertanto estremamente incompatibile tra le sottoscrizioni tutte, autografe e in verifica.
Pressione: Il livello pressorio delle sottoscrizioni in verifica, per quel che è stato possibile rilevare, è piuttosto contenuto e leggero. Nelle autografe invece si registrano tratti scrittori in qualche modo ben nutriti con relativi chiaroscuri d'inchiostro […]
Rapporto curva – angolosa: nelle sottoscrizioni in verifica prevale una certa curvilineità di fondo in alto grado. Nelle sottoscrizioni comparative ci troviamo in presenza del prevalere in grado appena superiore al grado medio […]
Coesione attaccata-staccata: Nelle sottoscrizioni in verifica abbiamo all'interno delle singole dizioni cognominali e nominali il prevalere delle lettere staccate, anche quando, come nella dizione “ le lettere sembrano apparentemente attaccate di fatto sono Pt_1 staccate in quanto sono giustapposte e contigue alle lettere che seguono o che precedono.
Anche nelle sottoscrizioni comparative, ma in un contesto grafico ben diverso si registra prevalentemente una sostanziale presenza di lettere tra loro staccate e di grado superiore al medio, poiché, come riscontrabile anche ad occhio nudo, nelle scritture relative ai saggi grafici, le lettere che sono apparentemente eseguite senza soluzione di continuità, di fatto, sono tra loro giustapposte e contigue e pertanto sono da considerarsi come “staccate”.
Allineamento: Nelle sottoscrizioni in verifica tutte le sottoscrizioni sono aderenti al rigo di base. Nelle autografe si rileva sostanzialmente una scarsa e difficoltosa tenuta del rigo, con ondulazioni dell'allineamento orizzontale della scrittura e delle sottoscrizioni 12 poiché la scrivente, giacché ipovedente, ha difficoltà a rispettare il rigo eventualmente preesistente, pertanto alcune lettere di una stessa parola, oppure intere parole, li troviamo vergate al disopra o al disotto del rigo ma anche discendenti
Stentata: Si ha quando nella scrittura vi è un qualsiasi indice di difficolta di procedimento o di disturbo del gesto grafico con improvvise interruzioni del flusso scrittorio, improvvisi spasmi o congestioni, della pressione, distorsioni, deviazioni e tremolii.
Fenomenologie grafiche riscontrabili soprattutto nelle comparative A1, A2, A3, e in qualche caso nelle scritture relative ai saggi grafici. Inesistente nelle sottoscrizioni in verifica.”
In definitiva, l'ausiliario ha rilevato che “Tra le sottoscrizioni tutte, in verifica e autografe, non sussiste alcuna compatibiltà in quanto si sono riscontrate tra le stesse differenze alquanto significative e sostanziali in tutti i parametri scritturali come, ritmo, pressione, velocità, forme letterali, coesione assetto e gesti fuggitivi, gestualità e microgestualità, come pure non sussiste alcuna compatibilità tra le modalità dinamiche e psicomotorie ma fano parte di un sistema grafomotorio decisamente incompatibile sia dal punto di vista neuromuscolare, che psichico, di indiscutibile valore caratterizzante ed altamente individualizzante, e per tale motivo, non possono essere in alcun modo riconducibili ad una stessa mano nonostante vi sia, qua e là una certa insignificante casuale similarità grammatomorfica, ovvero calligrafica” concludendo che le firme apposte sulle cambiali sono apocrife.
Orbene, le valutazioni dal CT articolate nell'integrazione peritale, redatta con rigore metodologico, diffusamente motivata e priva di contraddizioni, sono pienamente condivisibili anche alla luce delle più volte richiamate ulteriori risultanze rappresentate dalla sentenza penale di assoluzione e dalla CTP del dott. . Persona_2
Né le stesse possono ritenersi infirmate dalle osservazioni della dott.ssa CTP Per_3
della convenuta che per lo più criticano il nuovo convincimento del CT senza, Parte_2 tuttavia, riuscire a superare, mediante argomentazioni di carattere tecnico, le differenze grafiche e dinamiche richiamate dal CT in sede di integrazioni.
In conclusione, questo Collegio, rilevate le numerose e significative differenze grafiche [lettera maiuscola “D” (ovale più schiacciato nelle firme in verifica con conseguente minor largo di lettera rispetto alle firme in comparazione); lettere “m” (inclinazione rovesciata a sinistra nelle firme in verifica, perpendicolari al rigo di base, quelle vergate nelle sottoscrizioni comparative); lettere “o” (più schiacciate e ovali nelle firme in verifica rispetto 13 alle autografe); puntini sulle vocali “i” (assenti nelle cambiali, sempre presenti nella scritture in comparazione)] e dinamiche e tenuto conto del diverso livello grafico, riscontrabile ictu oculi, tra le firme apposte sulle cambiali (elementare, disordinato e non rispettoso dello spazio a disposizione) e quelle autografe (fluido, lineare, privo di tremolii) - il tutto per come puntualmente riscontrato dal CT in sede di integrazione, nonché dalla sentenza penale di assoluzione e dalla CTP ivi richiamata- ritiene raggiunta la prova della falsità delle firme apposte sulle cambiali impugnate.
L'accertata falsità determina l'inidoneità delle cambiali oggetto del presente procedimento a fungere da titolo esecutivo e l'inefficacia dei protesti elevati, in questi termini dovendosi riqualificare le rimanenti domande oggetto delle conclusioni rassegnate da parte attrice peraltro accompagnante dalla preannunciata proposizione di opposizione in separato procedimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
Sempre in ragione della soccombenza, le spese e competenza della CT, già liquidati in atti con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, nella causa iscritta al n. 1925/2016, così provvede:
1. dichiara la falsità delle firme apposte sui quattro titoli cambiari meglio specificati nell'atto di citazione, dell'importo di € 6.500,00 ciascuno, con data di emissivo 16.1.2015
e scadenza il 28.2.2015;
2. ordina la cancellazione dei suddetti documenti dichiarati falsi, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dei documenti stessi il cui originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria allegato al verbale nel quale si darà atto per ciascun
14 documento dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in € 518,00 per spese documentate e € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente le spese di CT, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice estensore
(dott. ssa Magda Irato)
Il Presidente
(dott.ssa Antonella Stilo)
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