Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 44/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 44/2024 tra nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Ettore GASSANI, presso il cui studio
[...]
elettivamente domicilia, in Roma alla via Ezio n. 12
APPELLANTE
e nata a [...] ( NA) il 12/5/1968 (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Pugliese del Foro di C.F._2
Catanzaro e dall'avv. Massimiliano Bonifazi del Foro di Rieti
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 8888/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 18.05.2023, pubblicata il 5 giugno 2023, all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
(n. 66664/2020 R.G.)
Conclusioni: per l'appellante:
“Riportandosi a tutto quanto sin qui esposto sin dal giudizio di primo grado, si insiste affinché, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in parziale riforma della sentenza
epigrafata, resa dal Tribunale di Roma, I sez. civ., n. 8888/2023, venga ridotto
l'importo dovuto dal sig. a titolo di mantenimento in favore dei figli, Pt_1
determinando il contributo a favore della figlia e del figlio in euro Per_1 Per_2
550,00 mensili ciascuno, da versare entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a far data dalla domanda;
che le spese straordinarie per i figli siano ripartite in misura equa, ossia per il 50% a carico di ciascun genitore;
nonché condannare l'appellata ex art. 96
c.p.c. per omessa allegazione della documentazione ordinata dal Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.” per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello radicato dal Pt_1
, per le ragioni di fatto e di diritto esposte e per l'effetto confermare le
[...]
statuizioni della sentenza di primo grado n.8888/2023 resa in data 18.05.2023, pubblicata in data 05.06.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile nel procedimento RG 66664/2020. Con vittoria di spese e competenze e condanna ex art.81 e 96 Cpc.”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 4 gennaio 2024 ha proposto appello Parte_1
davanti a questa Corte, avverso la sentenza n. 8888/2023, emessa dal Tribunale Civile di
Roma in data 18.05.2023 nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto dallo stesso contraddistinto dal n. R.G. 66664/2020, con la quale era Pt_1
stato così testualmente deciso:
- Rigetta la richiesta del ricorrente di restringere l'assegnazione della casa familiare ad uno solo dei livelli dell'immobile e conferma l'assegnazione nella sua intera consistenza alla resistente , che vi dimora con i figli Controparte_1
maggiorenni non autonomi;
- Pone a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento dei figli dell'importo di € 1.800,00 (= 900,00 ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat, con la decorrenza indicata in motivazione;
- Pone a carico del padre il 60% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, regolate come indicato in parte motiva;
- Determina la decorrenza e la durata dell'assegno di mantenimento già attribuito alla resistente come indicato in motivazione;
R.G. 44/2024
- Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- Rigetta la domanda della resistente di attribuzione di una quota del TFR;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
L'appellante aveva contratto matrimonio con in data 20/12/1999 e Controparte_1
dall'unione erano nati due figli: (03.06.2002) e (29.09.2003). Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 1° dicembre 2020, pendente ancora il giudizio di separazione
(nell'ambito del quale era stata emessa sentenza non definitiva n. 22309/2019), il veva chiesto al Tribunale di Roma di: pronunciare la cessazione degli effetti Pt_1
civili del suddetto matrimonio;
affidare la figlia minore in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, regolamentando le frequentazioni padre-figlia; previa divisione della casa familiare in due unità abitative, assegnare il primo piano alla , e al CP_1 il piano terra;
determinare l'obbligo del di contribuire al Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli e nella misura di € 550,00 mensili per Per_1 Per_2
ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
La , costituendosi in giudizio, non aveva contestato la domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della figlia ancora minorenne, , a entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in Via Arizzano, 23- Roma, di riconoscere in favore della l'assegno divorzile nella misura di € 2.000,00 CP_1
al mese e di stabilire il contributo paterno per il mantenimento dei figli nella misura di € 2.000,00 al mese.
Con ordinanza del 9 giugno 2021, resa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente f.f. del Tribunale aveva confermato le condizioni della separazione consensuale (affidamento della figlia ancora minorenne alla madre;
assegnazione della casa coniugale alla;
riconoscimento dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore della nella misura di € 150,00 al mese e del CP_1 contributo paterno per il mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 750,00
(complessivamente € 1.500,00), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 17851/2021 del 28.10.2021 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi . Parte_2
Espletata l'istruttoria, la causa era stata infine decisa con la sentenza di cui sopra.
Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando i seguenti Parte_1
motivi: R.G. 44/2024
- I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 155 c.c. e 337 ter c.c. -
Travisamento dei fatti e omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio.
L'appellante ha censurato la decisione del tribunale relativamente alla determinazione dell'importo del contributo paterno per il mantenimento dei figli, rilevando che il primo giudice era pervenuto a tale conclusione in considerazione del fatto che la
[...]
, perdendo l'assegno di mantenimento, avrebbe subito un automatico CP_1
decremento economico, mentre il non dovendo più corrispondere la somma Pt_1
stabilita in sede di separazione per il mantenimento della ex moglie, avrebbe subito invece un accrescimento finanziario, ma tale presupposto era errato, in quanto la perdita dell'assegno di mantenimento, da parte della , non avrebbe potuto CP_1 costituire un presupposto giuridico e normativo idoneo a giustificare l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Secondo la prospettazione dell'appellante, inoltre, il Tribunale, ai fini della determinazione dell'importo del contributo in questione, non avrebbe tenuto conto: dell'obbligo di entrambi i genitori di dover contribuire al mantenimento dei figli;
del valore economico del godimento della casa familiare, di proprietà esclusiva del delle spese straordinarie per i Pt_1
figli, alle quali il era pure tenuto a contribuire;
delle complessive situazioni Pt_1
patrimoniali e reddituali delle parti;
- II MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 155 c.c. e 337 ter c.c. -
Travisamento dei fatti e omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio.
Al riguardo, il ha lamentato la eccessività anche della percentuale di Pt_1
partecipazione del padre alle spese straordinarie stabilita dal primo giudice, non essendosi, a tal fine, tenuto conto della accertata capacità economica della . CP_1
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto del 22 gennaio 2024 è stata fissata l'udienza del 13 marzo 2025 per la comparizione delle parti in camera di consiglio.
La appellata si è costituita mediante comparsa depositata telematicamente in data 5 agosto 2024, eccependo preliminarmente la temerarietà del gravame e l'abuso del processo, rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3, e sottolineando, a tal fine,
l'eccesso di causidicità del e la temerarietà delle difese e dei giudizi da lui Pt_1
radicati, in contrasto con le prove documentali dal medesimo allegate. Ha chiesto pertanto il risarcimento del danno subito dalla stessa appellata e dai figli e Per_2
inteso sia come pregiudizio economico (per le spese legali) sia Persona_3 R.G. 44/2024
come pregiudizio morale e psicofisico (per la sofferente ed ancora attuale conflittualità dei rapporti genitoriali e filiali).
Nel merito, l'appellata ha contestato punto per punto i motivi di appello, chiedendone il rigetto. In particolare, la ha evidenziato che, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dall'appellante, il percorso logico deduttivo seguito dal primo giudice era del tutto corretto, essendo fondato su un'attenta disamina delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensiva Pt_1
delle disponibilità economiche del ( polizze assicurative, Fondo Fiduciario, Pt_1
somme introitate a titolo di risarcimento danni, somme ereditate, immobili ) e sulla presunzione di un intervenuto accrescimento delle esigenze personali dei figli, ormai entrambi maggiorenni e studenti universitari.
Con decreto del 12 febbraio 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali questa Corte avrebbe poi deciso in Camera di
Consiglio.
In data 12 febbraio 2025 la cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte esclusivamente sul quantum del contributo paterno per il mantenimento della prole, non avendo l'appellante contestato la domanda relativamente all'an.
L'appellante lamenta che la decisione del primo giudice di aumentare l'importo del contributo paterno da € 1.500,00 a € 1.800,00 era unicamente fondata sul presupposto che il venir meno dell'obbligo del di versare una somma in favore della sua Pt_1
ex moglie avrebbe determinato un decremento economico per quest'ultima, con conseguente pari accrescimento per l'obbligato. In particolare, il educe che Pt_1 la perdita dell'assegno in favore della non avrebbe potuto giustificare CP_1
l'aumento del contributo paterno, stante l'obbligo di concorso di entrambi i genitori al mantenimento della prole. Inoltre, sempre secondo l'appellante, ai fini della determinazione dell'importo del contributo in questione il Tribunale non avrebbe R.G. 44/2024
tenuto conto dell'assegnazione alla della casa familiare, di proprietà esclusiva CP_1
del oltre che del contributo del padre per le spese straordinarie. Infine, non Pt_1
si sarebbe tenuto conto delle reali e attuali esigenze dei figli.
La contesta decisamente le circostanze dedotte dall'appellante a sostegno del CP_1
proprio assunto, rilevando che la decisione del primo giudice era stata correttamente fondata sul presumibile accrescimento delle esigenze personali dei figli e sull'esistenza di una evidente sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Osserva questa Corte che il primo giudice ha fondato la propria decisione in ordine all'importo del contributo paterno sia sulla circostanza del mancato riconoscimento del diritto della alla percezione dell'assegno divorzile, con conseguente CP_1
decremento economico per quest'ultima e aumento delle disponibilità del sia Pt_1
sul presumibile accrescimento delle esigenze personali dei figli, con il crescere dell'età, sia sul divario economico esistente tra le parti. A tal fine, il primo giudice ha dettagliatamente evidenziato che la svolgeva attività di cantante e prestava CP_1
saltuarie collaborazioni giornalistiche;
era proprietaria di due unità immobiliari, una della quali locata al prezzo di 450,00 euro mensili, mentre l'altra concessa in comodato a terzi;
aveva depositato modelli fiscali relativi ai redditi del 2018, 2019 e 2020, senza ulteriori aggiornamenti, ed una autocertificazione relativa all'anno 2020, ove aveva indicato la percezione di redditi occasionali per € 1.600,00 e di un reddito imponibile per analogo importo (oltre ai contributi versati dal coniuge per lei stessa e per i figli); gli estratti conto depositati dalla suddetta (conto corrente Unicredit e Postepay) erano incompleti;
il marito aveva prodotto articoli di stampa e documentazione fotografica non contestata, che attestavano la comparizione della ex moglie in alcune manifestazioni, con il nome d'arte di ”. Il ricorrente aveva invece Persona_4
depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata al maggio 2023, da cui risultava che egli era pensionato con un reddito medio mensile di € 3.200,00 euro;
gli immobili di sua proprietà gli garantivano un ulteriore entrata di circa 900,00 euro mensili netti;
egli aveva dichiarato che tali immobili al momento non erano locati;
era titolare di investimenti (tre polizze assicurative) per complessivi 230.000,00 euro circa, indicative di una notevole capacità di risparmio.
Ritiene questa Corte che sul punto la decisione sia solo parzialmente condivisibile.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Roma, esiste una rilevante sproporzione tra i redditi dell'odierno appellante, titolare di pensione e di tre investimenti finanziari, nonché proprietario di immobili, e quelli della appellata, la R.G. 44/2024
quale pur essendo proprietaria di immobili produttivi di reddito non percepisce alcun reddito fisso da lavoro.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 20 novembre 2024 il a affermato di aver svolto l'attività di quadro e successivamente di dirigente Pt_1
commerciale della PIEMME s.p.a. / Messaggero, e di essere in pensione dal 1° aprile
2020; di aver percepito a titolo di pensione e pensione ENSARCO i seguenti CP_2
redditi netti negli ultimi tre anni: 2022 € 41.343,00, 2023 € 42.017,00, 2024 (da gennaio a novembre) € 35.911,00; di aver complessivamente percepito, sempre negli ultimi te anni, i seguenti redditi netti: 2022 € 49.377,00; 2023 € 45.897,00 e 2024 (da gennaio a novembre) € 36.966; di essere proprietario, per successione dei genitori, di un immobile in Roma, Via Arizzano nn. 23/25, composto da un'abitazione di mq. 46 concessa in comodato e non produttiva di reddito, un appartamento di mq. 265 al piano terra e primo piano, occupato dalla ex moglie e dai figli, un appartamento di mq 59 occupato da lui stesso;
di una casa colonica in MA, di mq. 99, con terreno di mq. 1130, non produttivi di reddito;
di essere titolare di un investimento assicurativo di € 71.470,36, di un investimento assicurativo di € 67.419,59, di un CP_3 investimento di € 39.339,00. CP_4
Le dichiarazioni del trovano conferma nei dati emergenti dalle dichiarazioni Pt_1
dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 e dalla documentazione relativa alle posizioni bancarie e agli investimenti riferibili all'interessato, tempestivamente depositati in grado di appello.
La nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 10 luglio 2024 CP_1
ha dichiarato di aver svolto dal 23 settembre 2023 al 29 giugno 2024 attività di redazione e conduzione presso la TV Cusano, percependo € 1.300,00, e da gennaio
2023 a luglio 2023 percependo € 1.300,00; di aver svolto attività di segreteria presso l'Associazione la Vela d'Oro dal 9 giugno 2023 al 20 luglio 2023 percependo €
2.000,00 e attività di segreteria presso TV Cusano da dicembre 2022 a gennaio 2023 percependo € 1.300,00; di essere proprietaria di un appartamento in Roma, Via
Virginio Testa n. 8, locato al canone annuo di € 9.000,00 e di un appartamento in
Roma, Via Andrea Barbato n. 28, locato al canone annuo di € 7.900,00.
La ha prodotto tempestivamente solo la dichiarazione dei redditi del 2022. CP_1
Non può assolutamente tenersi conto della documentazione depositata dalla appellata a corredo delle note sostitutive dell'udienza del 13 marzo 2025, in quanto prodotta al di fuori del contraddittorio. R.G. 44/2024
Gli elementi emergenti dall'istruttoria rivelano, in definitiva, un evidente squilibrio reddituale tra le parti, che giustifica l'imposizione di una maggior contribuzione a carico del padre per il mantenimento dei due figli, sia relativamente alle spese ordinarie che a quelle straordinarie.
Ai fini della quantificazione del relativo importo, ritiene tuttavia questa Corte non condivisibile la decisione del Tribunale, che lo ha determinato in € 1.800,00 al mese.
Relativamente al mantenimento dei figli, va invero ricordato che ai fini della determinazione del quantum del contributo dovuto dal genitore non convivente deve tenersi conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, delle esigenze di vita dei figli e del tempo di permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (Cass.
n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (Cass. n. 400/2010).
Ritiene questa Corte che l'importo di € 1.800,00 mensili stabilito dal primo giudice a carico dall'odierno appellante per il mantenimento di ciascun figlio sia eccessivo e vada in questa sede ridotto.
A tal fine, deve tenersi conto del fatto che i ragazzi, attualmente entrambi studenti universitari, abbiano certamente accresciuto le loro esigenze, in ragione dell'età e dell'attività svolta, il che giustifica un incremento del contributo paterno stabilito in sede presidenziale. Tuttavia, non può trascurarsi il fatto che i due ragazzi vivono con la madre in un appartamento su due livelli, di mq. 265, di proprietà esclusiva del padre,
e che quest'ultimo è obbligato anche al versamento del 60% delle spese straordinarie, che in ragione dell'età e delle esigenze della prole costituiscono una voce certamente significativa del mantenimento. Tali circostanze, nel complesso, impongono in questa sede la rideterminazione del contributo paterno in € 800,00, per ciascun figlio
(complessivamente € 1.600,00), misura da ritenersi congrua in relazione all'insieme dei fattori sopra evidenziati.
Il gravame va pertanto parzialmente accolto, e la sentenza impugnata va riformata relativamente all'importo del contributo paterno per il mantenimento dei figli, che deve essere ridotto come sopra. R.G. 44/2024
Non può trovare accoglimento la domanda di riduzione del contributo alle spese straordinarie, in ragione dell'evidenziato divario economico esistente tra le parti.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., invocata da ciascuna parte nei confronti dell'altra.
Le spese, in ragione del solo parziale accoglimento del gravame, dell'oggetto della controversia e degli interessi coinvolti, devono essere compensate per 3/4 tra le parti, ponendosi il rimante quarto a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 4 gennaio 2024, avverso la sentenza n. 8888/2023 emessa in data 18 maggio 2023 dal Tribunale di Roma nella causa iscritta al n. R.G. 66664/2020, avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, nel contraddittorio con la appellata, trasmessi gli atti al Controparte_1
Procuratore Generale per il parere, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 2), che conferma nel resto, determina in € 1.600,00 complessivamente il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento dei due figli e (€ 800,00 per ciascun figlio), da Per_2 Per_1
versare secondo i tempi e con le modalità stabilite con la sentenza impugnata;
2) Compensa per ¾ tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna
[...] al rimborso, in favore dell'appellante, del rimanente quarto, già CP_1 calcolato in € 1.575,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)