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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 439 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Scifoni Anna, come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Usai Carlo, come da procura CP_1 in atti
APPELLATO/APPELLANTE
INCIDENTALE
, rappresentata e difesa dall'Avv. Usai Daniela, come Controparte_2 da procura in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1454/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 28/07/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa:
“CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
A) IN VIA PRELIMINARE, ai sensi dell'art. 481 c.c.:
r.g. n. 1 provvedere con ordinanza alla fissazione di un termine entro cui i chiamati all'eredità, e esprimano l'accettazione o meno Controparte_2 CP_1 dell'eredità pena la perdita del diritto di accettare;
B) NEL MERITO:
1. - Dichiarare aperta la successione del sig. nato a [...] il Persona_1 giorno 05 dicembre 1932 e deceduto in Velletri il 21 febbraio 2015.
2. - Dichiarare che la sig.ra (erede legittimaria che ha già Parte_1 accettato l'eredità) è titolare della quota di riserva nella misura di 1/4 del valore del relictum, nonché titolare di parte della porzione disponibile dell'intero asse ereditario e di 1/3 del valore di tale asse del sig. Persona_1
3. - Accertare il relictum esistente ed il relativo valore, nonché le donazioni dirette ed indirette di cui hanno usufruito le controparti , tenendo conto che il bene donato deve essere valutato con riferimento al valore che assume al momento dell'apertura della successione ma nello stato in cui si trovava al tempo della donazione, con relativi importi, e dichiarare la nullità, per mancanza di atto pubblico ed altri requisiti necessari e per l'inidoneità della documentazione bancaria presentata da controparte, delle donazioni dirette ed indirette, di non modico valore dichiarate effettuate a vantaggio dell'attrice, se di donazioni si tratta;
in subordine individuarne, stante la necessità della tracciabilità, i relativi strumenti finanziari, le date e le modalità di erogazione che il de cuius ha meramente dichiarato di aver effettuato in modo complessivo, ed il fine, trattandosi invece di prestiti, dichiararli come non avvenuti per mancata prova che questi alla data di morte del cuius non gli fossero stati restituiti, od in subordine, dichiarare che del valore di quelli eventualmente riconosciuti a vantaggio dell'attrice, essendo stati alimentati dal detto c/c solo il 50% del CP_3 loro valore cade in successione.
4. - Accertare e dichiarare così la consistenza della massa ereditaria ed il relativo valore, ordinando la restituzione alla stessa, nel rispetto della normativa, di quanto illegittimamente disposto dal de cuius e/o illegittimamente detenuto od acquisito dalle controparti, anche tenendo conto, con riferimento alle donazioni di denaro e di non modico valore addebitate dalla controparte a vantaggio dell'attrice, peraltro tutte nulle per mancanza di atto pubblico, dei prelievi dai c/c bancari disposti o meno dal de cuius a vantaggio delle controparti e, per gli immobili donati per i quali si verificano le condizioni di cui all'art. 560 c.c., ordinarne la restituzione all'eredità.
5. - Accertare e dichiarare conseguentemente la lesione della quota di legittima in r.g. n. 2 danno dell'attrice , nonché la lesione dei suoi diritti ereditari nel Parte_1 complesso con riferimento anche al relictum ereditario da dividersi tra gli eredi, e dichiarare che in dette quote spettatile rientrano, per quanto di competenza, il negozio di Via Guido Nati in Velletri, la nuda proprietà dell'appartamento in Velletri Via Pietro
Fantozzi, oggetto di donazioni, e la quota parte del complesso immobiliare a destinazione commerciale sito in Via Fontana delle Fosse a Velletri;
6. - Accertata, dunque, l'effettiva consistenza della massa ereditaria ed accertata la lesione della legittima dell'attrice ed accertata altresì la quota alla stessa effettivamente spettante per legge in base al calcolo della disponibile e della massa ricostituita, al fine di conseguire la legittima spettante, come pure al fine di conseguire i suoi diritti ereditari nel complesso con riferimento anche alla richiesta divisione del relictum, disporre la riduzione sino alla reintegrazione della quota legittima, lesa, dell'attrice ed in subordine, qualora ne ricorra la necessità, nel rispetto della normativa, la riduzione delle disposizioni testamentarie illegittime e successivamente, occorrendo, delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”, lesive dei suoi diritti, ordinando in ogni caso la reintegrazione della quota legittima, lesa, della sig.ra Pt_1
e, relativamente alla richiesta divisione della massa ereditaria, procedere
[...] come per legge alla divisione così come risultante dal giudizio, con ordine, in entrambi i casi, agli illegittimi detentori od intestatari, di rilasciare o di far rilasciare immediatamente, restituendoli nella disponibilità della medesima sig.ra Pt_1
, o corrispondere alla medesima, quanto alla stessa per detti titoli spettante e,
[...] con riferimento alla richiesta divisione, la sua quota parte, anche indivisa, dovutale a tale titolo, del complesso immobiliare a destinazione commerciale sito in Via Fontana delle Fosse/Contrada Rioli a Velletri, invalidandone il relativo atto di cessione;
dichiarare inoltre, anche sulla base della documentazione riversata in atti da controparte in sede di comparsa, la nullità dell'atto di donazione a favore di
[...] del complesso immobiliare abitativo commerciale di Via delle Fosse in Velletri CP_1
a rogito notar in Velletri, numero di rep. 68374 del 29 febbraio Persona_2
2000, il cui presupposto, la domanda di sanatoria, era viziato da infedeltà per contenere una rappresentazione del complesso immobiliare non corrispondente alla realtà e dichiarare, in conformità al principio affermato da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, “privi di valore”, i lavori eseguiti da sia al CP_1 capannone, anzi alla scarpata, che all'abitazione siti in Via delle Fosse prospettati in detta comparsa;
r.g. n. 3 7. - Condannare i convenuti a corrispondere all'attrice ciascuno per la quota di rispettiva competenza, quanto alla medesima spettante per i frutti maturati e maturandi dei beni revocandi totalmente o parzialmente od oggetto di riduzione nella misura che risulterà in corso di causa;
8. - Condannare i convenuti sia al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice medesima esclusivamente quale conseguenza dell'illegittima detenzione dell'immobile, danni che si chiede quantificarsi in via equitativa, sia alla restituzione dei canoni di locazione del suo negozio di Via G. Nati riscossi dal de cuius;
9. - Condannare, infine, la sig.ra , per non aver partecipato Controparte_2 alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, oltre alla sanzione ex art. 8, co.
4-bis d.lgs. 28/2010 anche alle spese ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio a favore di parte attrice, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., conseguente a detta assunta condotta, oggettivamente contraria alla norma.
Il tutto con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario delle spese generali, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.” “eccepisce la nullità della CTU e insiste nelle istanze istruttorie e nella rimessione della causa sul ruolo”.
Per il convenuto : “rigetto della avversa domanda in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto”.
Per la convenuta : “Piaccia al Tribunale adito, ogni Controparte_2 contraria istanza disattesa e respinta, dichiarata aperta la successione di Per_1
accertare e dichiarare che, per tutto quanto innanzi esposto, non risultano
[...] lesi i diritti dell'attrice così come dalla stessa asseritamente rivendicati Parte_1
e, al contempo, accertare e dichiarare i diritti spettanti alla coerede convenuta
[...]
e per l'effetto disporre la reintegrazione della sua quota di legittima CP_2 determinata come per legge, mediante la riduzione delle donazioni precisate in narrativa ovvero di quell'altre che il Tribunale vorrà disporre. Rigettare comunque le domande tutte formulate dall'attrice perché assolutamente generiche e comunque infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e compensi della lite”.
Con atto di citazione la odierna attrice ha convenuto in giudizio, quale coerede del defunto padre deceduto in Velletri in data 21/02/2015, il fratello Persona_1
e la madre , quali chiamati all'eredità del predetto CP_1 Controparte_2 de cuius.
Preliminarmente, parte attrice ha chiesto al tribunale la fissazione ai sensi dell'art. 481 c.c. di un termine entro il quale i convenuti quali chiamati all'eredità
r.g. n. 4 dichiarino di accettare o meno l'eredità del defunto Persona_1
Nel merito, la RA ha indicato il patrimonio mobiliare e Parte_2 immobiliare di cui il de cuius era titolare in vita e degli atti di disposizione dello stesso compiuti nei confronti dei figli e della moglie.
In particolare, per gli immobili:
A) Complesso immobiliare sito in Velletri, Via Fontana delle Fosse n. 61.
Con rogito notar in Velletri, numero di rep. 68374 del 29 Persona_2 febbraio 2000 (All. n. 2) donava al figlio la piena proprietà del complesso CP_1 immobiliare in Velletri, Via Fontana delle Fosse n. 61 costituito da un capannone ad uso deposito a piano terra, da una casa di civile abitazione …(omissis) ai piani terra e primo ed annesso accessorio al piano terra con annessa area pertinenziale scoperta…(omissis).
B) Locale ad uso negozio sito in Velletri, Via Guido Nati n. 11.
Con rogito notar in Velletri, numero di rep. 68634 del 2 Persona_2 maggio 2000 (All. n. 3) donava alla figlia la piena proprietà del locale ad uso Pt_1 negozio, in Velletri posto al piano terra con accesso da Via Guido Nati….omissis…, con sottostanti due vani cantina posti al piano cantinato ….(omissis).
C) Appartamento sito in Velletri, Via Pietro Fantozzi n. 31.
Con rogito notar in Velletri, numero di rep. 62253 del 11 Persona_2 novembre 2003 (All. n. 4) donava alla figlia la nuda proprietà Pt_1 dell'appartamento a Velletri in Via Pietro Fantozzi gravato da usufrutto vitalizio, in vita a favore del testatore ed alla sua morte a favore della moglie , Controparte_2 con dispensa dalla collazione. -omissis-
A) Con atti di disposizione a favore dei convenuti il de cuius avrebbe trasferito ai soli convenuti somme rivenienti dai due c/c bancari e dei BOT intestati al defunto;
Cont inoltre, il convenuto avrebbe indebitamente prelevato dal c/c della CP_1 sebbene il medesimo fosse delegato alla sola chiusura del conto;
B) Con verbale notarile (all. n. 1) il notaio pubblicava 3 schede Per_2 testamentarie: nella prima erano indicate le odierne parti come unici eredi disponendo di lasciare a la piena proprietà dell'appartamento sito in Velletri, Controparte_2 via Pietro Fantozzi, il capitale versato sui c/c n. 400372516 e c/c n. 80015515, il controvalore di BOT pari ad € 60.000,00, l'usufrutto vitalizio sul complesso immobiliare commerciale ed abitativo sito a Velletri in Via Fontana delle Fosse n. 61; alla figlia la piena proprietà del negozio in Velletri via Guido Nati 11, Pt_1
r.g. n. 5 dichiarando di averle fatto donazioni in denaro per complessivi € 76.952,07; nella seconda scheda il de cuius dichiarava di aver prestato alla figlia € 135.440,82 e versato in suo favore la somma di € 80.000,00 oltre alle somme indicate nella prima scheda;
al figlio la nuda proprietà sul complesso immobiliare di Via Fontana delle Fosse n. CP_1
61 con usufrutto vitalizio in favore della madre, dichiarando altresì di aver disposto un prestito per € 20.658,27; con la terza scheda il de cuius ha lasciato l'intera somma Cont attiva sul c/c n. 80015515 presso chiuso nel 2009 pari ad € 7.013,44 per l'utilizzo delle spese di mantenimento sue e della moglie disponendo che alla morte della moglie il saldo rimanesse alla . Controparte_2
C) Dal conto risulterebbero acquisti per titoli per € 140.000,00 e CP_3 inoltre il de cuius avrebbe dichiarato di aver percepito canoni di locazione per €
88.000,00 dal negozio donato alla odierna attrice.
Ciò premesso, la RA formulava domanda di riduzione Parte_1 lamentando la lesione della propria quota di legittima pari a ¼ dell'asse ereditario da rideterminare previo accertamento della nullità delle donazioni in danaro effettuate.
In particolare, ad avviso di parte attrice risulterebbe lesa la quota di legittima da una semplice valutazione dei cespiti immobiliari anche in considerazione del denaro e del controvalore dei titoli oggetto di donazioni.
Si è costituito in giudizio il signor chiedendo il rigetto delle CP_1 domande.
Preliminarmente il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione per mancato assolvimento dell'onere di indicazione dei limiti specifici entro cui sarebbe stata lesa la quota di riserva.
Nel merito, ha evidenziato come la parte attrice avrebbe beneficiato di donazioni in danaro da parte del de cuius per € 215.440,00 come indicato nella comparsa di costituzione.
Si è altresì costituita la RA chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande attoree e in via riconvenzionale la reintegrazione della sua quota di legittima avendo la stessa ricevuto dal de cuius esclusivamente l'usufrutto dell'abitazione donata in nuda proprietà alla figlia e il saldo finale del c/c pari ad € 6.522,00. CP_3
All'esito delle memorie ex art 183, comma 6° c.p.c, veniva disposta CTU estimativa relativamente agli immobili ceduti in donazione dal de cuius ai fini della valutazione dell'asse ereditario e quindi della sussistenza della dedotta lesione di legittima.
r.g. n. 6 Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e va disattesa per i seguenti motivi.
Preliminarmente va respinta la domanda di assegnazione del termine ai convenuti per accettare l'eredità, atteso che gli stessi costituendosi hanno provveduto ad accettare tacitamente.
Nel merito, rileva il Tribunale come le asserite donazioni in danaro elencate nelle c.d schede testamentarie non siano assistite da idonea prova: invero, è da ritenersi, in primo luogo, che le mere dichiarazioni del de cuius non possano costituire prova delle dazioni ivi elencate. Più precisamente, le c.d. schede testamentarie (invero tali non sono limitandosi a contenere mere dichiarazioni) non possono rivestire alcun valore probatorio nei confronti, ossia a danno del terzo legittimario.
La inidoneità probatoria delle donazioni in danaro indicate in citazione non risulta suffragata dalla documentazione bancaria depositata dalle parti;
gli estratti conto sono citati da parte attrice genericamente senza indicazione delle operazioni che configurerebbero le donazioni allegate dalla parte attrice.
Tale carenza probatoria è da rilevarsi, altresì, per le allegazioni dei convenuti soprattutto con riferimento alla elargizione in denaro per € 80.000,00 asseritamente effettuata in favore della RA . Al riguardo oltre la dichiarazione Parte_1 effettuata dal de cuius nella c.d. scheda testamentaria non è dato rinvenire un riscontro specifico nella documentazione bancaria versata in atti dai convenuti (vedi all. 11
e all. 3 . CP_1 Controparte_2
Ciò posto, è da rilevarsi, in tema di determinazione del relictum, come le somme del c/c presso la Banca e i BOT per un controvalore di € 60.000 non Controparte_5 sono da ricomprendersi nell'asse ereditario, atteso che da un lato il conto risulta essere stato chiuso antecedentemente alla apertura della successione nel 2009 e dall'altro dei titoli non vi è prova della loro esistenza al momento di apertura della successione.
Ciò detto, risulta pacifico che è residuato alla morte di il saldo Persona_1 di per € 6.522,00 pacificamente consegnato dal figlio alla madre, CP_6 CP_1 RA Controparte_2
Conseguentemente, l'asse ereditario da considerare ai fini della presente causa è costituito dal relictum del saldo predetto e dalle donazioni dei beni immobili effettuate dal de cuius in vita ed oggetto di perizia estimativa da parte del nominato CTU, il cui elaborato si condivide appieno in quanto logicamente articolato in ogni sua parte.
r.g. n. 7 Gli immobili donati sono stati complessivamente valutati dal perito per un ammontare di € 825.295,00 cui va aggiunta la somma riveniente dal c/c CP_3 percepita dalla pari ad € 6.522,00. Pertanto, l'asse ereditario è da CP_2 quantificarsi in € 831.817,00. Conseguentemente, la quota di legittima pari a ¼ è pari ad € 207.954,25.
La odierna attrice ha avuto in donazione il negozio sito in Velletri, via Nati 11
(stimato in € 117.100,00) e la nuda proprietà dell'appartamento sito in Velletri, via P.
Fantozzi 31 (stimata in € 120.106,00), per cui ha ricevuto dal de cuius in vita donazioni per complessivi € 237.206,00.
Conseguentemente, la domanda attorea di lesione della legittima è da ritenersi infondata avendo la RA ricevuto beni in donazione per un valore Parte_1 superiore alla quota di legittima per € 29.251,75.
Va viceversa accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta avendo la stessa ricevuto esclusivamente la somma riveniente dal Controparte_2
c/c pari ad € 6.522,00, nonché l'usufrutto dell'appartamento sito in Velletri CP_3 alla via Via Pietro Fantozzi n. 31 gravato da usufrutto vitalizio, in vita a favore del testatore ed alla sua morte a favore della moglie per un valore Controparte_2 stimato dal CTU in € 70.424,00. Pertanto, la ha diritto alla Controparte_2 reintegrazione della quota di legittima pari ad € 131.008,25.
Conseguentemente, va reintegrata la quota di legittima pari a ¼ ai sensi degli artt. 540 e 542 c.c...
Va quindi disposta la riduzione delle donazioni di beni immobili disposte in vita dal de cuius che hanno ecceduto la quota disponibile sulla scorta dei criteri di cui all'art. 559 c.c.: va pertanto disposta la riduzione della donazione più recente effettuata in data 11/10/2003 con atto a rogito notaio in Velletri rep. N. 62253 avente Per_2 ad oggetto la nuda proprietà dell'appartamento sito in Velletri alla via Pietro Fantozzi
n. 31 nel rispetto della legittima della parte attrice, riducendo per il resto la donazione effettuata in favore dell'altro figlio signor . CP_1
In particolare, si dispone la riduzione della donazione alla Parte_1 assegnando alla una quota di comproprietà della nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Velletri alla via Pietro Fantozzi n. 31 pari ad ¼, nonché una quota pari a 1/3 in comproprietà della piena proprietà del complesso immobiliare in Velletri,
Via Fontana delle Fosse n. 61 donato a CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.”
r.g. n. 8 Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1. Rigetta le domande attoree.
2. Accoglie la domanda riconvenzionale disponendo la riduzione delle donazioni come in motivazione.
3. Condanna la parte attrice a rifondere a ciascuna parte convenuta le spese di lite che liquida in € 7.500,00 ciascuna per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap.
4. Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1454/2021 del Tribunale di Velletri (..):
Riformare la sentenza impugnata (..) e per l'effetto (..) decidere e dichiarare:
§ Cap. A. - L'annullamento della statuizione e la ratifica che la prima scheda testamentaria lasciata dal de cuius è il suo testamento olografo a tutti Persona_1 gli effetti efficace ed operativo;
§ Cap. B. - L'annullamento della statuizione con la ratifica che sia CP_2 sia non sono eredi di ma solamente chiamati
[...] CP_1 Persona_1 all'eredità, con conseguente condanna degli stessi a restituire all'eredità i beni detenuti od assegnati;
§ Cap. C. – L'annullamento della statuizione e la ratifica che il controvalore dei Cont titoli di € 60.000,00 e di € 80.000,00 ed il capitale sul conto entrano a far parte dell'asse ereditario come donazioni ricevute quando il testatore era in vita, i primi da il secondo da Controparte_2 CP_1
§ Cap. D. - L'annullamento della statuizione con ratifica che il valore del relictum è di € 933.261,98, o quello di giustizia risultante, a cui concorrono i cespiti indicati in Tab. 2);
§ Cap. E. - L'annullamento della statuizione con la ratifica sia del valore della massa ereditaria di € 1.525.350,98, o quello di giustizia risultante, a cui concorrono i cespiti di cui alla Tab. 4) sia del valore di giustizia della legittima/disponibile che si ritiene essere di € 381.337,74;
§ Cap. F.:
a) L'annullamento della statuizione con la ratifica che la legittima r.g. n. 9 dell'appellante, titolare della dispensa da collazione ed imputazione, presenta una lesione di € 381.337,74, o altra di giustizia, da imputare in riduzione con disposizione di reintegrazione quanto ad € 70.424,00 sull'usufrutto dell'appartamento di Via P.
Fantozzi, quanto ad € 310.913,74 gravante in riduzione per il 60% sul diritto di proprietà dell'insediamento abitativo commerciale di Via delle Fosse;
b) L'assegnazione all'appellante dell'importo in danaro di € 81.670,16 pari ad
1/3 dell'importo del residuo della disponibile non assegnata, con condanna di
[...]
e a restituire all'appellante detto importo suddiviso in CP_1 Controparte_2 parti uguali oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo ristoro;
c) La ratifica che la quota ereditaria dell'appellante è composta: dal diritto di usufrutto sull'appartamento di Via P. Fantozzi, dal 60% del diritto di proprietà sull'immobile di Via delle Fosse e, per dispensa dalla collazione/imputazione, dal negozio di Via G. Nati e dal diritto di nuda proprietà sull'appartamento di Via P.
Fantozzi (Tab. 12);
d) La condanna di e a rilasciare gli immobili Controparte_2 CP_1 detenuti a favore della massa e di per la parte di competenza spettante;
Parte_1
§ Cap. G e G1 - L'annullamento della statuizione con la ratifica che la legittima:
a. di non presenta una lesione bensì un'eccedenza di € CP_2 CP_2
266.178,93 sulle assegnazioni testamentarie e di € 145.066,88 da donazione immobiliare, con conseguente condanna, previo annullamento parziale dell'atto di donazione rep. N. 62253 del 11 novembre 2003, a riversare all'eredità il diritto di usufrutto sull'appartamento di Via P. Fantozzi di € 70.424,00 e l'importo in valuta di €
195.754,93;
b. di presenta un'eccedenza di € 450.019,17 sulle assegnazioni CP_1 testamentarie e di € 641.553,22 sulle donazioni immobiliari, con conseguente condanna a riversare all'eredità il diritto di piena proprietà del complesso commerciale-abitativo di Via delle Fosse del valore di € 517.665,00 e la parte rimanente in valuta dell'importo di € 123.888,22;
§ Cap. H. - L'annullamento della statuizione;
§ Cap. I. - L'annullamento della statuizione e, in revisione della sentenza avversata, si chiede:
a. il ridimensionamento delle spese ad € 13.430,00 oltre importo forfettario iva e c.p.a.;
b. l'estensione della condanna alle spese a quale soccombente;
CP_1
r.g. n. 10 c. che le spese vengano addebitate sulla base delle seguenti percentuali, a carico di l'importo di € 1.947,35, od in subordine l'importo di € 3.173,58 Parte_1 complessivo in base al 14,5% della soccombenza, ed a carico di la CP_1 somma di € 18.713,22 complessivo, od in subordine di € 11.482,65 in base alla soccombenza dell'85,5%;
d. in esito a detta richiesta ed all'avvenuto pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con riserva dell'esito dell'appello, da parte di si chiede Parte_1 la condanna dei convenuti alla restituzione alla stessa delle somme a tale titolo percepite
§ Cap. L 1. - L'annullamento dell'atto di donazione a favore di a CP_1 rogito Notar Rep. 68374 del 29 febb. 2000, e la condanna di Persona_2 CP_1
a riversare nell'eredità l'immobile avuto in donazione con condanna alla restituzione all'appellante del 60 % dell'importo dei frutti nel frattempo da questo percetti;
§ Cap. L 2. - La condanna di e titolari della Controparte_2 CP_1 porzione di legittima al risarcimento dell'importo dei canoni di locazione del negozio di
Via G. Nati acquisiti dal de cuius e non restituiti a in eguale misura, di Parte_1 importo cadauno € 44.107,67, oltre interessi e rivalutazione a partire dall'anno 2000 fino alla data di effettivo ristoro;
§ Cap. L 3. - La condanna della sig.ra , oltre alla sanzione Controparte_2 per legge, anche alle spese ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio, a favore di parte attrice, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., conseguente a detta assunta condotta, oggettivamente contraria alla norma.
§ Cap. L 4. - Si chiede la condanna dei convenuti e Controparte_2 [...] al risarcimento danni all'appellante costituito dall'importo dei frutti non CP_1 percetti degli immobili ereditari detenuti dai convenuti, pari al 100% di quelli di cui ha usufruito e pari al 60% di quelli che ha detratto Controparte_2 CP_1 sull'immobile di Via delle Fosse.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali nella misura del 15%,
c.a.p. ed iva, sia del presente grado del giudizio che di quello di primo grado, oltre ristoro spese c.t.u. dei due gradi.”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di CP_1
Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1) rigettare l'appello proposto in via principale da;
Parte_1
2) riformare parzialmente la sentenza n°1454/2021, e, in accoglimento r.g. n. 11 dell'appello incidentale proposto da , revocare la riduzione disposta in CP_1 suo danno, e disattendere ogni avversa domanda ed istanza;
3) dichiarare che ha ricevuto in donazione dal padre Parte_1 Per_1 oltre al negozio in Via Guido Nati (rogito 02.05.2000) e l'appartamento in Via Fantozzi
(rogito del 11.11.2003), anche gli immobili siti in Velletri alla Via B. Buozzi n.164 ed alla Via Madonna degli Angeli n.142, oggetto di donazioni indirette, nonché la somma di €80.000,00; e, per l'effetto, determinare il donatum ad secondo i Parte_1 predetti valori e voci.
4) disporre CTU diretta alla stima secondo legge del valore degli immobili di cui al punto che precede;
5) in via subordinata, laddove le predette elargizioni fatte dal de cuius a favore della figlia non dovessero essere ritenute e stimate quali donazioni immobiliari Pt_1 indirette, ma più riduttivamente quali donazioni in danaro non assistite da atto pubblico, dichiarare la nullità di tali disposizioni, con conseguente rientro nel patrimonio del de cuius dei beni acquistati dalla donataria e/o, in via Parte_1 ancor più gradata, degli importi delle stesse donazioni (tot. lire 140.000.000);
6) ricostruito l'asse ereditario secondo quanto accertato ai punti che precedono,
e ritenuta la quota (1/4) di legittima spettante a ciascun erede, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna lesione dei diritti ereditari di , atteso quanto Parte_1 dalla stessa ricevuto in donazione, e per l'effetto rigettare la attorea domanda di riduzione;
7) revocare la disposta riduzione di quanto donato (compendio immobiliare Via delle Fosse) ad , liberando in tal senso il predetto bene;
CP_1
8) in via del tutto subordinata, ammettere i mezzi istruttori articolati in primo grado nelle note ex art.183 VI c. cpc;
Con integrale vittoria delle spese di giudizio.” ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_2
Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1) rigettare l'appello proposto in via principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale modificare la impugnata sentenza e per l'effetto:
-rideterminare l'asse ereditario, ricomprendendovi anche le suddette donazioni indirette di immobili e le donazioni in denaro effettuate dal padre in favore dei figli
- disporre a tal fine c.t.u. diretta alla stima degli immobili oggetto di donazione r.g. n. 12 indiretta alla figlia : appartamento sito in Viale Bruno Buozzi n.164 (già Via Pt_1
Guido Nati) secondo piano, distinto agli int. 4) e 4b) e immobile sito in Via Madonna degli Angeli n. 142 (già Via Rioli n. 51) distinto al Catasto U mapp. 42603/95 e Catasto
Terreni al F.63 p.lle 1164, 1167 e 1165;
- imputare alla quota percepita dal figlio la donazione in denaro di Euro CP_1
20.658,00 ed alla quota percepita dalla coerede la donazione in Parte_1 denaro di Euro 80.000,00 e le donazioni indirette degli immobili come innanzi indicate
(appartamento sito in Viale Bruno Buozzi n.164 e immobile sito in Via Madonna degli
Angeli n. 142, già Via Rioli n. 51) per il valore determinato a mezzo c.t.u., ovvero solo in subordine (qualora, le suddette donazioni dovessero considerarsi tutte come donazioni di denaro) il complessivo importo di Euro 152.303,00 (Lire 40.000.000+ Lire
100.000.000 + Euro 80.000)
- confermata la lesione della quota di legittima subita da , Controparte_2 rideterminarne il valore in ragione della complessiva stima dell'asse ereditario e disporre la reintegrazione previa riduzione delle donazioni così come precisate in narrativa ovvero di quell'altre che la Corte vorrà disporre;
3) ammettere i mezzi istruttori articolati in primo grado nelle note ex art.183 VI comma cpc e nella specie: a) ordinarsi l'esibizione e/o autorizzarsi l'acquisizione presso la Banca Unicredit Agenzia di Velletri della documentazione completa relativa alla operazione di giro deposito per l'importo di Euro 80.000,00 di cui al Dettaglio
Movimento già prodotto in atti num. Registrazione BR05182/9/200000410/1 (all. 3 fascicolo;
b) ammettersi c.t.u., nei limiti come innanzi precisati, diretta alla CP_2 integrale ricostruzione e quantificazione dell'asse ereditario, previa riunione fittizia delle donazioni tutte dirette e indirette e previa collazione e/o imputazione alla quota degli altri coeredi delle somme da questi rispettivamente ricevute dal de cuius, al fine di quantificare la quota spettante alla erede pari ad ¼ come per Controparte_2 legge;
Con integrale vittoria delle spese di lite.”
La causa all'udienza del 27/03/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. ha censurato la sentenza, in primo luogo, per non avere il Parte_1
Tribunale concesso il termine di cui all'art. 481 c.c. per l'accettazione dell'eredità da parte dei convenuti, citati in giudizio quali chiamati all'eredità, come dalla stessa richiesto, sul falso presupposto che i convenuti con la loro costituzione avessero r.g. n. 13 accettato l'eredità.
Ha dedotto che il chiamato all'eredità non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, né tantomeno per essersi costituito nella qualità di erede, come avvenuto comunque solo per Controparte_2
e non anche per , in quanto il difensore di nel CP_1 Controparte_2 dichiarare, con riferimento alla sua assistita, “non avendo giammai inteso rinunciare all'eredità del marito, che ha già accettato di fatto, ribadendo l'accettazione in questa sede”, ha reso una dichiarazione al di fuori dell'ordinaria amministrazione (art. 1708
c.c. comma 2) quindi in assenza di mandato, “cosicché questa, soprattutto non essendo stata mai ratificata dal chiamato all'eredità (falsus procurator), è inefficace ed invalida”, non potendo certo la qualità di erede scaturire da dichiarazioni di terzi.
A suo avviso, gli odierni appellati, non avendo accettato l'eredità, devono riversare all'eredità i beni detenuti.
La censura è infondata.
Si premette che in forza dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
L'articolo 476 c.c. precisa che l'accettazione è tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
In sostanza, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento “di un'attività … incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass.
14499/2018).
Su tale via, la Suprema Corte ha ritenuto che l'azione di riduzione, tra le tante, è idonea manifestare la volontà di accettare l'eredità, essendo essa riservata agli eredi e, dunque, il chiamato all'eredità non avrebbe diritto di proporre se non nella qualità di erede (Cass. sentenza n. 4843/2019).
Per tal motivo, non può revocarsi in dubbio che a Controparte_2 prescindere da ogni altra considerazione, avendo proposto nel giudizio di primo grado domanda di riduzione, ha manifestato la sua volontà di accettare l'eredità.
pur non avendo proposto domanda di riduzione, nel giudizio di CP_1 primo grado ha assunto un atteggiamento difensivo di quanto pervenutogli dal de cuius, opponendosi alla domanda di riduzione, sul presupposto che il de cuius, attraverso r.g. n. 14 donazioni indirette e dirette, non avesse leso la posizione dell'attrice.
Si è attivato, dunque, per la ricostruzione dell'asse ereditario, al fine di tutelare i suoi diritti ereditari, e con ciò non può che aver manifestato la sua volontà di accettare l'eredità.
In sostanza, non si è limitato a ricevere e ad accettare la notifica CP_1 dell'atto di citazione, ma, nel costituirsi in giudizio, ha compiuto un'attività difensiva non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede.
Per concludere, non vi possono essere dubbi che entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio nella qualità di eredi, come desumibile per dalle sue CP_1 articolate difese basate proprio sulla sua qualità di erede e dunque assolutamente incompatibili con la negazione di tale qualità, e da non solo e non Controparte_2 tanto dalle sue altrettanto articolate difese, ma anche dalla proposizione della domanda di riduzione che non avrebbe potuto proporre se non nella qualità di erede.
ha censurato la sentenza anche per erronea ricostruzione dell'asse Parte_1 ereditario, sostenendo che il Tribunale non avesse tenuto conto delle donazioni in denaro effettuate dal de cuius in favore delle altre parti.
A sostegno della sua tesi ha fatto riferimento, in particolare, alla perizia tecnica dalla stessa depositata in giudizio.
Tuttavia, il perito di parte, non riuscendo a dimostrare le donazioni indirette e/o dirette di denaro attraverso i documenti bancari versati in atti, a causa dell'incompletezza degli stessi, in più parti ha fatto ricorso a mere congetture, ponendo a fondamento della ricostruzione anche le schede testamentarie versate in atti, in cui il de cuius ha dichiarato le donazioni dirette e indirette di denaro effettuate in favore dei membri della sua famiglia.
Osserva la Corte che, come esattamente evidenziato dal Tribunale, le dichiarazioni del de cuius contenute nelle schede non possono assumere rilievo, in quanto la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del "de cuius"; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore.
In presenza di una tale dichiarazione, una volta esclusa la natura confessoria della stessa nei confronti del legittimario, è onere di chi invece ne sostenga la veridicità offrire la corrispondente prova.
r.g. n. 15 In sostanza, il contenuto delle dichiarazioni del testatore devono essere corroborate sul piano probatorio.
(Cass. sentenza n. 35738/2023; sentenza n. 11737/2013; sentenza n. 27066/2022).
Tanto detto, si osserva che l'appellante avrebbe dovuto provare le donazioni attraverso il deposito della relativa documentazione bancaria.
Il perito dell'appellante, le cui conclusioni sono state poste a fondamento delle domande formulate dall'odierna appellante, in difetto di utile documentazione bancaria, con mere supposizioni si è limitato a sostenere che le somme dei conti correnti e/o dei depositi titoli estinti, di cui non si conosce la destinazione per mancata documentazione, siano state attribuite in parte al figlio, e in parte alla moglie, CP_1 CP_2
[...]
Trattasi di mere congetture, che, in quanto tali, non assumono alcun rilievo sul piano probatorio.
Ciò emerge, in particolare, dai seguenti passi della perizia: “Il de cuius, ha dichiarato che detto c/c è stato chiuso nel 2009 e presentava un saldo di £ 52.844.678, danaro che fu consegnato al figlio . La Tab. 1) del Cap.
9.c.e), invece, ha messo in CP_1 evidenza che a detta data il saldo era di € 138.906.048,57 e ciò dimostra che dal conto bancario è stata distratta in uscita una somma di importo pari ad € 44.447,03 (£
86.061.370,57), della quale l'unica che ne poteva trarre vantaggio era CP_2 quale cointestataria del c/c a firma disgiunta. Quest'importo rappresenta una
[...] donazione in danaro diretta a vantaggio di quindi soggetta a Controparte_2
Co collazione. 9. - c/c n. (Cap. H Controparte_8 P.IVA_1 comparsa . Il de cuius nelle schede testamentarie non ha dichiarato quanto fosse CP_1 la giacenza di tale rapporto bancario;
l'analisi degli estratti conto (All 12 alla citazione), riportati nella Tab. 2) del Cap.
9.c.f), ha permesso di accertare che detto importo era di €
30.915,18 del quale, l'unico che ne poteva entrare in possesso era l'erede CP_1 quale cointestatario del conto e per questo detto importo costituisce una donazione diretta soggetta a collazione.”
Si legge sempre nella perizia “Va evidenziato inoltre che dalla ricostruzione degli estratti del conto cointestato al de cuius ed alla moglie, CP_3 Controparte_2 risultano titoli sottoscritti in data 31.07.2009 dell'importo di € 80.000,00, CP_3 oltre l'acquisto di titoli in data 13.08.2009 dell'importo di € 60.000,00. Il controvalore dei detti titoli, iscritti nel deposito o carnet titoli ad essi cointestati, quindi esclusi dal bilancio di cui si tratta, non risulta però mai accreditato;
di questi, quelli di importo €
r.g. n. 16 60.000,00 è stato assegnato a quindi l'intero ctv di detti titoli Controparte_2 dell'importo € 140.000,00, va dunque interamente considerato incluso nella massa ereditaria ed a vantaggio della citata erede cointestataria”.
Ed ancora, era contitolare con il de cuius in vita, a firma disgiunta, CP_1 del c/c bancario n. 80015515 aperto presso la di Velletri. Controparte_8
Sulla base quindi del testamento il de cuius, in vita, era l'usufruttuario dell'intero compendio immobiliare e ciò è confermato dalla gestione come “uti dominus” sia del Cont detto compendio che del c/c L'estratto di tale conto (All. 12 citazione), sintetizzato per voci di entrata ed uscita omogenee nella tabella appresso riportata, dimostra l'inesistenza di entrate specificatamente ascrivibili a ciò CP_1 dimostra come la contestazione del detto c/c, in quota paritaria tra l'erede CP_1 ed il padre in vita, sia stato lo strumento utilizzato dal padre per fornire al figlio le finanze retraibili dal complesso commerciale per così sottrarle all'attrice. In tale c/c bancario dall'anno 1995 all'anno 2009, data di chiusura, come dalla tabella appresso riportata, elaborata con programma Excel, è confluito, tra gli altri, l'importo dei canoni di locazione dell'intero complesso commerciale per complessivi € 280.396,43 (All.16 citazione). Detta tabella permette di individuare in € 30.915,18 il saldo del c/c che il de cuius non ha individuato e di cui non ha fornito la destinazione e l'utilizzo. E' però evidente che l'unico che poteva usufruire di detta somma è quale CP_1 cointestatario dei c/c bancario, a firma disgiunta con il de cuius, per di più da questo delegato per la chiusura, costituendo, in ragione di ciò, sua donazione diretta in danaro.
(..) era contitolare con il de cuius in vita, a firma disgiunta, del c/c CP_1 bancario n. 80015515 aperto presso la di Velletri. Il de cuius, Controparte_8
Cont in vita, era l'usufruttuario dell'intero compendio immobiliare e contitolare del c/c che, come è confermato dalle sue dichiarazioni testamentarie, ha gestito quale “uti dominus”. L'estratto di tale conto (All. 12 citazione), sintetizzato per voci di entrata ed uscita omogenee nella tabella [Tab. 2) Cap. 9c.f)]. Detta tabella ha messo in evidenza l'attivo effettivo del c/c bancario alla data di chiusura del rapporto, di € 30.915,18 non dichiarato dal de cuius nelle schede testamentarie, acquisito da oltre CP_1
l'avvenuto pagamento di bollette per le utenze di detto erede dell'importo di € 5.177,63.
Dal Cap. 9c.f) è emerso che attraverso lo strumento della cointestazione CP_1 fittizia del c/c bancario, ha acquisito donazioni dirette in danaro dell'importo di: [€
149.620,42 (mancato contributo alle uscite) + € 210.389,91 ( canoni di locazione r.g. n. 17 percepiti)] = € 360.010,33 oltre quelle, di seguito elencate, da questo prelevate Cont direttamente dal c/c bancario o con operazioni poste in atto dal de cuius tratte sia Cont dal c/c che da quello ed a lui intestate. Comunque, come si ritiene, in CP_3 attuazione della volontà testamentaria del de cuius, per di più confermata dalla sua dichiarazione gestionale come “uti dominus”, l'intero detto importo è soggetto a collazione ed entra a far parte dell'asse ereditario”.
In conclusione, l'appellante, riprendendo la ricostruzione operata dal suo perito, ha sostenuto che non essendo emersa la destinazione del denaro acquisito dal de cuius a seguito delle operazioni bancarie documentate (estinzione conti correnti, ecc.), non può che dedursi che le controparti ne abbiano beneficiato.
Trattasi di una mera supposizione, che, in quanto tale, come su detto, non può assumere alcun rilievo.
Né tantomeno vi è spazio per la nomina di un C.T.U. contabile al fine di individuare i destinatari delle donazioni o, meglio, gli eventuali destinatari, perché è evidente che, nel silenzio documentale, non può ritenersi accertato che il de cuius abbia effettuato delle donazioni, ben potendo aver utilizzato il denaro per estinguere debiti o in adempimento di un'obbligazione naturale, o, ancora, per eseguire delle spese, ecc.
Ed invero, la consulenza non può tradursi in una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, così esonerando la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Le considerazioni appena svolte non consentono, altresì, di accogliere gli appelli incidentali proposti dagli appellati, con i quali hanno chiesto sostanzialmente di ricostruire l'asse ereditario tenendo conto delle donazioni indirette e della donazione diretta della somma di € 80.000,00 effettuate dal de cuius in favore della figlia Pt_1
con tutte le conseguenze da trarsi nella determinazione delle quote.
[...]
Ed invero, anche in tal caso, per le ragioni su espresse, non si può tenere conto delle dichiarazioni rese dal de cuius, ed anche il tal caso vi è un vuoto documentale in merito a tali asserite donazioni, non colmabili attraverso l'espletamento di una C.T.U.
E' bene evidenziare che non si può giungere a differente decisione sul presupposto che ha ammesso di essere stata beneficiaria di tali Parte_1
donazioni in sede di mediazione (confessione stragiudiziale), in quanto, non avendo gli appellanti incidentali depositato in questa sede la documentazione attinente alla mediazione, tale affermazione è rimasta priva di supporti probatori.
r.g. n. 18 In sostanza, l'asserito valore di confessione delle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di mediazione è stato meramente dedotto.
Si osserva, al riguardo, che ove la critica mossa alla sentenza venga ad essere fondata sull'errata interpretazione di un documento, colui che impugna la decisione,
facendo, per l'appunto, valere l'erronea interpretazione del documento da parte del giudice di primo grado, è tenuto a depositarlo, al fine di sottoporlo al riesame del giudice del gravame, posto che non può revocarsi in dubbio che dall'esame del documento di cui ne è controverso il contenuto non possa prescindersi per la decisione della causa sul punto.
In conclusione, la parte è tenuta a fornire la dimostrazione delle proprie censure,
essendo l'appello una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi, individuati ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ne consegue che è suo onere, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame e/o le proprie difese o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello.
Del resto, il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti già prodotti nel grado precedente del giudizio, cui fa riferimento l'art. 123 bis delle disp. att. c.p.c., rimane limitato all'ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive.
Quanto, infine, alle censure sulle spese di lite formulate dall'appellante principale
(violazione del principio della soccombenza ed erronea determinazione del quantum), osserva la Corte che non si riscontrano i dedotti vizi.
ha agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2
. CP_1
r.g. n. 19 Sono state integralmente rigettate le sue domande, donde per il principio della soccombenza le spese di lite dovevano essere poste a suo carico.
Non è prospettabile una soccombenza reciproca, sol perché non tutte le difese di parte avversa sono state accolte, in quanto la soccombenza reciproca postula il rigetto delle domande di entrambe le parti e nel caso in esame non aveva CP_1
proposto alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a contestare le domande avverse, e la domanda di riduzione proposta da nei confronti di Controparte_2
e di è stata accolta. Parte_1 CP_1
Ed inoltre, della mancata condanna di al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore di si sarebbe potuto lamentare, formulando apposito Controparte_2
motivo di appello, solo quest'ultima, posto che l'eventuale condanna di CP_1
al pagamento delle spese di lite in suo favore non avrebbe giovato a
[...] Pt_1
(art. 97 c.p.c. “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna
[...]
ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”).
Anche la censura attinente al quantum è da disattendere.
Si premette che nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass., sent. n. 11222 del 1997).
Nel caso di specie, la controversia ha riguardato, in primo luogo, l'entità della massa ereditaria, donde è al valore di essa, così come ricostruito dalle parti, nelle rispettive domande, che bisogna aver riguardo.
r.g. n. 20 Ed anche a volere aver riguardo alle contestazioni delle quote (scaglione da
260.000,00 a 520.000,00) nessuna “iniquità” può ravvisarsi nella determinazione del quantum operato dal Tribunale (le spese di lite sono state liquidate in € 7500,00 per ciascuna parte), atteso che applicando i criteri medi l'importo da liquidare sarebbe stato pari a 22.457,00.
Per quanto fin qui detto. devono essere rigettati l'appello principale ed entrambi gli appelli incidentali.
In ragione dell'esito del giudizio, si compensano le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- Rigetta l'appello incidentale proposti da;
Controparte_2
- Compensa le spese di lite;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante e di ciascuno degli appellanti incidentali, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio tenutasi in data 1° settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 21