Decreto presidenziale 13 luglio 2021
Decreto presidenziale 14 luglio 2021
Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 15 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/07/2021, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RD ET e AU DE, rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Artale, Giuliano Neri, Chiara Artale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Neri in Padova, Galleria Duomo n. 5;
contro
Comune di Curtarolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cartia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Voci e Patrizia Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
Azienda U.L.S.S. n.6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Comune di Campodoro, Comune di Carmignano di Brenta, Comune di Gazzo, Comune di Grantorto, Comune di Piazzola Sul Brenta, Comune di San Giorgio in Bosco, Comune di Villafranca Padovana, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali non costituiti in giudizio;
nei confronti
Hide S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale della Conferenza di servizi in data 4.12.2020, indetta dal Responsabile del SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo, avente ad oggetto l'“Ampliamento fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale (P.A.T.I.- P.A.T. -P.I.) ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneto n 55 del 31.12.2012)”, su istanza di Hide Pelli S.p.A. prot. n. 17739 del 24.12.2019, e della conseguente determinazione positiva del Responsabile SUAP in data 15.12.2020;
- degli avvisi del Responsabile SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo di indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 in data 20.1.2020, prot. n. 6612 in data 20.3.2020, prot. n. 9914 in data 15.5.2020, prot. n. 16984 in data 30.7.2020, prot. n. 22398 in data 28.9.2020, prot. n. 27528 in data 23.11.2020;
- degli atti istruttori dell'Area III Servizi tecnici del Comune di Curtarolo in data 15.6.2020 e 5.10.2020, nonché dell'atto istruttorio del Responsabile SUAP prot. n. 24969 in data 21.10.2020;
- dei verbali di deliberazione della Giunta comunale di Curtarolo n. 63 in data 18.6.2020 e n. 126 in data 3.12.2020;
- dei verbali della Conferenza di servizi in data 19.6.2020, 14.9.2020, 15.10.2020 e 4.12.2020;
- dei pareri della Commissione regionale VAS n. 58 in data 22.6.20, n. 66 in data 15.9.2020 e n. 124 in data 2.12.2020 e del parere VINCA n. 38/2020;
- dei preavvisi di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 del Responsabile SUAP in data 15.10.2020 e 28.10.2020;
- dell'avviso di adozione di variante del Responsabile dell'Area III Servizi tecnici del Comune di Curtarolo in data 10.12.2020 e 18.12.2020;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 17/6/2021:
- della valutazione tecnica provinciale n. 007 del 19.11.2020 del Dirigente del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica incaricato della valutazione tecnica provinciale, e del parere n. 007 in pari data del Comitato tecnico provinciale, che ne costituisce parte integrante;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Curtarolo n. 11 in data 16.3.2021 e dei relativi allegati, compreso lo schema di convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri (“allegato A”), questi ultimi non noti;
- del Provvedimento Unico n. 29 in data 31.3.2021 rilasciato dal SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo a nome di Hide Pelli S.p.A. e dei relativi allegati, non noti, e del relativo avviso di rilascio pubblicato sull'Albo pretorio online in data 9.4.2021;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Curtarolo, della Provincia di Padova, della Regione del Veneto, dell’Azienda U.L.S.S. n.6 Euganea, del Ministero dell'Interno e della Hide S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio, riservata al merito la disamina delle eccezioni preliminari e, in particolare, il vaglio sulla ricorrenza dell’interesse all’impugnazione, osserva che, allo stato della cognizione sommaria propria di questa fase, il ricorso non risulta sostenuto da apprezzabili prospettive di accoglimento (ferma restando ogni diversa valutazione da esprimersi nel prosieguo del giudizio, tenuto conto della numerosità e della complessità delle questioni in esame);
rilevato, in particolare, che:
anche a prescindere dall’espresso richiamo all’art. 12.7 delle N.T.A. del PATI del Medio Brenta, appare inequivoca la volontà di consentire il progettato intervento di ampliamento in superamento dei limiti dimensionali previsti dalle disposizioni di piano vigenti;
il procedimento attivato, come disciplinato dall’art. 4 della L.R. n. 55/2012 e dall’art. 8 del D.P.R. 108/2010, ha proprio il fine di autorizzare specifici interventi edilizi di ampliamento di attività produttive in difformità dello strumento urbanistico;
il progetto presentato consiste nell’ampliamento dell’insediamento esistente, con la conseguenza che l’obbligo per l’Amministrazione di valutare la mancanza di altre aree disponibili e di soluzioni alternative deve ritenersi fortemente attenuato (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 23 maggio 2018, nr. 716; Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 180; Consiglio della Giustizia Amministrativa 23 dicembre 2016, n. 479; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 30 luglio 2015, n. 2103; Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2447);
nel caso in esame risulta espletata un’ampia istruttoria, anche sotto il profilo dell’impatto dell’intervento sul contesto ambientale di riferimento (istruttoria alla quale ha, peraltro, partecipato anche Legambiente, la quale, all’esito del procedimento, non ha ritenuto di promuovere alcuna iniziativa giudiziaria avverso i provvedimenti adottati);
osservato, inoltre, che la prospettazione offerta da parte ricorrente relativamente all’irreparabilità del pregiudizio paventato risulta alquanto generica, risolvendosi nel richiamo ai “rilevanti disagi nell’area” che deriverebbero dall’intervento de quo ;
ritenuto, dunque, conclusivamente, che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Curtarolo e della controinteressata Hide spa, che liquida in euro 1.000,00 in favore di ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Spese compensate negli ulteriori rapporti processuali.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO