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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5259/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]n.8, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Brancatelli giusta procura in calce al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maria Colletti in virtù di procura generale alle liti in notar di Persona_1
Palermo del rilasciato in data 19/01/2023 repertorio n. 2536, racc. 1915.
OPPOSTO
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 10/10/2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249013938740000, notificata in data successiva al 06/08/2024, con la quale gli era stato intimato, tra l'altro, il pagamento del premio CP_1 portato dalla cartella di pagamento n. 29520160025055529000.
Assumeva di non aver mai ricevuto la regolare notifica degli atti presupposti e che la predetta intimazione di pagamento fosse il primo atto con cui la parte ricorrente era venuta a conoscenza dei provvedimenti originari.
Eccepiva, poi, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito nonché l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'Ete pubblico previdenziale ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999.
Da ultimo deduceva che l'atto impugnato non era adeguatamente motivato, così denunciando la violazione degli artt. 3 legge n. 241/1990 e 7, comma 2, legge n. 212/2000.
Chiedeva di annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento opposta, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 20/12/2024, CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione. Rilevava che la cartella esattoriale n.
29520160025055529 era stata notificata a mani del familiare convivente in data 22.12.2016 e che l'opponente aveva presentato istanza di definizione agevolata sia nel 2018 sia nel 2019, così interrompendo il termine prescrizionale. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi
3.- L' , benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_3 giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
4.- All'udienza del 14/1/2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5.- Si premette che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento attiene sia a vizi formali della procedura di riscossione (omessa notifica della cartella esattoriale sottesa e difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento) sia al merito della pretesa creditoria (essendo state eccepite la prescrizione e la decadenza) e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia del concessionario sia dell'ente impositore titolare del credito (cfr. Cass., CP_1
Sez. Un., 08/03/2022, n. 7514).
2 6.- Passando ad esaminare i motivi di opposizione, destituita di fondamento è la prima doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti, avendo l' documentato CP_1 che la cartella esattoriale n. 29520160025055529000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, è stata notificata in data 22/12/2016 presso l'indirizzo di residenza del destinatario e ricevuta da familiare convivente.
Orbene, la notifica della cartella, effettuata tramite servizio postale all'indirizzo del contribuente e ricevuta da familiare convivente del contribuente stesso, risulta regolarmente perfezionata.
La notifica a mezzo servizio postale è espressamente ammessa dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973
e, in tal caso, “la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma [destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda], o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre escluso la necessità dell'invio della raccomandata informativa nel caso di notifica della cartella al familiare, evidenziando che, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del
2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834
– 01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01, secondo cui
“In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art.
1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982)”
(Cass. civ. n. 12470/2020).
7.- Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione.
3 Sul punto giova premettere che costituisce ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016; Cass., sez. 6, ord. n.
11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve darsi atto che la fattispecie estintiva si è perfezionata, ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, essendo decorso oltre un quinquennio tra la data della notifica della cartella esattoriale (22/12/2016) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (06/08/2024).
A siffatta conclusione si perviene anche senza tener conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4 Nè può attribuirsi efficacia interruttiva del termine prescrizionale alle istanze di definizione agevolata che il ricorrente avrebbe presentato nel 2018 e nel 2019, in quanto la schermata informativa depositata dall' , priva di qualsiasi valore probatorio, impedisce di CP_1 affermare la riconducibilità delle istanze di definizione agevolata ivi indicate al credito per cui
è causa.
Nè, ancora, a tale carenza probatoria può ovviarsi con l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., che giammai possono sopperire inerzie probatorie delle parti ritualmente convenute in giudizio.
La fattispecie estintiva deve dunque ritenersi perfezionata.
Le considerazioni che precedono rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono l'accoglimento dell'opposizione. Va dunque disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
8.- Nei rapporti tra l'opponente e l' le spese di lite seguono la soccombenza e si CP_1 liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate e la limitata attività processuale espletata.
Le ragioni della decisione e l'esito della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell' . TR
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 10/10/2024 nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249013938740000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed in euro 884,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
5 - compensa le spese di giudizio nei confronti dell' TR
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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