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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6933/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 11575/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Crispano (NA), alla Via Provinciale P.co Venere SNC presso lo studio dell'avv. Rita Raso, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/05/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'Inps, riconoscendola invalida al 100%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di
1 Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1 riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza ovvero chiamarsi a chiarimenti il CTU, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “La sig.ra è affetta da: vasculopatia cerebrale cronica, Parte_1 stato ansioso depressivo, cardiopatia ipertensiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, diabete mellito, osteoartrosi, incontinenza, BPCO, artrosi polidistrettuale, esiti neoplasia colon. Il
2 complesso menomativo è di grado grave, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “LA DIAGNOSI La sig.ra
è affetta da: vasculopatia cerebrale cronica, stato ansioso depressivo, Parte_1 cardiopatia ipertensiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, diabete mellito, osteoartrosi, incontinenza, BPCO, artrosi polidistrettuale, esiti neoplasia colon. CONSIDERAZIONI
MEDICO-LEGALI […] Nel caso di specie, il complesso menomativo del ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100% come del resto hanno riconosciuto i sanitari della preposta commissione. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento […] complesso menomativo del sig. non realizza i presupposti per la concessione di suddetta Parte_1 indennità, infatti trattasi di un individuo in cui i problemi artrosici legati alla senescenza creano trascurabili disagi negli spostamenti e nei cambi posturali, con deambulazione che avviene senza necessità di appoggi o sostegno di terzi;
senza evidenti difficoltà o rischio caduta, con lieve rallentamento ma in modo sostanzialmente autonomo. Problemi attinenti la sfera cognitiva sono anch'essi modici e non esercitano particolari ripercussioni sull'autonomia, così come la cardiopatia e gli esiti del k colon. Difatti durante la visita medica la sig.ra , Parte_1 discretamente orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da sola;
di vestirsi e/o attendere alla propria igiene da sola;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra Parte_1 invalido di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dalla ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata risposta.
Ed invero, nella perizia (allegato “risposta ad avv per ), il CTU Parte_1
ha precisato che: “Lette le osservazioni e riesaminato quanto presente agli atti, al fine di Per_1 fornire ulteriori argomentazioni, si rappresenta che: - La valutazione di documentazione sanitaria, cosi come la valutazione di una condizione clinica, è un atto squisitamente Medico. Trattasi inoltre di certificazioni mediche specialistiche;
pertanto è fondamentale che la determinazione di un valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio – nel caso specifico – sia lasciata alla figura del
Medico e non all' interpretazione di altre figure professionali;
- La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. - Nel caso specifico, l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette
“momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). La ricorrente, alla visita medica, è apparsa discretamente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, con capacità di critica
e di giudizio sostanzialmente adeguate al livello socio-culturale; ha mostrato buona disponibilità al colloquio, rispondendo in modo adeguato alle domande (semplici e complesse) rivolte;
non si sono manifestati fenomeni dispercettivi. Inoltre, ha deambulato in modo sostanzialmente autonomo, cosi come autonomi sono apparsi i cambi posturali. Non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da sola;
di vestirsi e/o attendere alla propria igiene da sola;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. - La condizione sopradescritta non è compatibile ovviamente con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. - Per tutti questi elementi si conferma il giudizio espresso in bozza”.
4 Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
5 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 27.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6933/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 11575/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Crispano (NA), alla Via Provinciale P.co Venere SNC presso lo studio dell'avv. Rita Raso, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19/05/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'Inps, riconoscendola invalida al 100%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di
1 Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1 riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza ovvero chiamarsi a chiarimenti il CTU, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “La sig.ra è affetta da: vasculopatia cerebrale cronica, Parte_1 stato ansioso depressivo, cardiopatia ipertensiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, diabete mellito, osteoartrosi, incontinenza, BPCO, artrosi polidistrettuale, esiti neoplasia colon. Il
2 complesso menomativo è di grado grave, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “LA DIAGNOSI La sig.ra
è affetta da: vasculopatia cerebrale cronica, stato ansioso depressivo, Parte_1 cardiopatia ipertensiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, diabete mellito, osteoartrosi, incontinenza, BPCO, artrosi polidistrettuale, esiti neoplasia colon. CONSIDERAZIONI
MEDICO-LEGALI […] Nel caso di specie, il complesso menomativo del ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100% come del resto hanno riconosciuto i sanitari della preposta commissione. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento […] complesso menomativo del sig. non realizza i presupposti per la concessione di suddetta Parte_1 indennità, infatti trattasi di un individuo in cui i problemi artrosici legati alla senescenza creano trascurabili disagi negli spostamenti e nei cambi posturali, con deambulazione che avviene senza necessità di appoggi o sostegno di terzi;
senza evidenti difficoltà o rischio caduta, con lieve rallentamento ma in modo sostanzialmente autonomo. Problemi attinenti la sfera cognitiva sono anch'essi modici e non esercitano particolari ripercussioni sull'autonomia, così come la cardiopatia e gli esiti del k colon. Difatti durante la visita medica la sig.ra , Parte_1 discretamente orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da sola;
di vestirsi e/o attendere alla propria igiene da sola;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra Parte_1 invalido di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dalla ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata risposta.
Ed invero, nella perizia (allegato “risposta ad avv per ), il CTU Parte_1
ha precisato che: “Lette le osservazioni e riesaminato quanto presente agli atti, al fine di Per_1 fornire ulteriori argomentazioni, si rappresenta che: - La valutazione di documentazione sanitaria, cosi come la valutazione di una condizione clinica, è un atto squisitamente Medico. Trattasi inoltre di certificazioni mediche specialistiche;
pertanto è fondamentale che la determinazione di un valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio – nel caso specifico – sia lasciata alla figura del
Medico e non all' interpretazione di altre figure professionali;
- La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. - Nel caso specifico, l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette
“momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). La ricorrente, alla visita medica, è apparsa discretamente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, con capacità di critica
e di giudizio sostanzialmente adeguate al livello socio-culturale; ha mostrato buona disponibilità al colloquio, rispondendo in modo adeguato alle domande (semplici e complesse) rivolte;
non si sono manifestati fenomeni dispercettivi. Inoltre, ha deambulato in modo sostanzialmente autonomo, cosi come autonomi sono apparsi i cambi posturali. Non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da sola;
di vestirsi e/o attendere alla propria igiene da sola;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. - La condizione sopradescritta non è compatibile ovviamente con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. - Per tutti questi elementi si conferma il giudizio espresso in bozza”.
4 Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
5 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 27.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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