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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3936/2022 R.G. TRA nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
ED ARNONE alla via P.le per Cappella Reale 70, elettivamente domiciliato in CANCELLO ED ARNONE alla via Roma n. 122 presso lo Studio dell'avv. Giovanna MARESCA, che lo difende e rappresenta giusta mandato in atti;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore CP_1 speciale della rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv.to G. TELLONE ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE
in persona del .r.p.t., Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 19.5.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2820229002440689/000cui era sottesa, tra gli altri anche l'avviso di addebito n. 32820112000525976000 relativo a contributi anno 2006/2007/2008/2010 € 3.627,92 CP_1 asseritamente notificato il 13/10/2011 di cui chiedeva l'annullamento per prescrizione dei crediti (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Si costituiva l' rilevando che l'AVA impugnato sarebbe stato stralciato. CP_1
Non si costituiva l' preferendo restare contumace (cfr. notifica del ricorso in fasc. telem.). CP_5
Acquisita la documentazione prodotta, depositato estratto di ruolo aggiornato, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo l'avviso di addebito stralciato come richiesto dalla ricorrente e risultante dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 11.2.2025 (cfr. produzione di parte ricorrente).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese. Ebbene tenuto conto che lo sgravio è intervenuto certamente in data successiva al deposito del ricorso, sebbene le convenute non abbiano chiarito a fronte di quale ragione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza a carico di e in solido e vengono liquidate CP_5 CP_1 nella misura di cui in dispositivo anche in considerazione del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' e al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 CP_6 spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 25/2/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
2
ED ARNONE alla via P.le per Cappella Reale 70, elettivamente domiciliato in CANCELLO ED ARNONE alla via Roma n. 122 presso lo Studio dell'avv. Giovanna MARESCA, che lo difende e rappresenta giusta mandato in atti;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore CP_1 speciale della rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv.to G. TELLONE ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE
in persona del .r.p.t., Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 19.5.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2820229002440689/000cui era sottesa, tra gli altri anche l'avviso di addebito n. 32820112000525976000 relativo a contributi anno 2006/2007/2008/2010 € 3.627,92 CP_1 asseritamente notificato il 13/10/2011 di cui chiedeva l'annullamento per prescrizione dei crediti (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Si costituiva l' rilevando che l'AVA impugnato sarebbe stato stralciato. CP_1
Non si costituiva l' preferendo restare contumace (cfr. notifica del ricorso in fasc. telem.). CP_5
Acquisita la documentazione prodotta, depositato estratto di ruolo aggiornato, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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1 Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo l'avviso di addebito stralciato come richiesto dalla ricorrente e risultante dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 11.2.2025 (cfr. produzione di parte ricorrente).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese. Ebbene tenuto conto che lo sgravio è intervenuto certamente in data successiva al deposito del ricorso, sebbene le convenute non abbiano chiarito a fronte di quale ragione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza a carico di e in solido e vengono liquidate CP_5 CP_1 nella misura di cui in dispositivo anche in considerazione del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' e al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 CP_6 spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 25/2/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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