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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Ambra Camillo.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ambra Camillo
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori ed e quali vivranno principalmente con la madre ed il padre Per_1 Per_2 le potrà vedere e tenere con do comunque tre volte a settimana, secondo la turnazione di lavoro - che comunicherà almeno una settimana prima alla madre - dall'uscita di scuola fino alle 21:00 e comunque dalle ore 14:00 alle ore 21:00, comprensive di pranzo e cena. Il fine settimana, se la turnazione di lavoro lo consente, invece sarà alternato tra l'uno e l'altro genitore con inizio alle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica dopo cena e comunque, qualora la turnazione di lavoro non lo consentisse, il padre, nel corso del mese, previo avviso tempestivo alla madre, trascorrerà comunque due giorni infrasettimanali consecutivi alternati con le figlie, stessi orari e modalità. Nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi con il padre, previo tempestivo avviso alla madre da comunicarsi, anche a mezzo sms o whatsapp, entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, mentre il periodo di Natale (24/12-25/12-26/12) e il periodo di Pasqua (Pasqua e Pasquetta) li trascorreranno alternativamente una volta con l'uno e una volta con l'altro genitore;
infine il 31 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio, li trascorreranno alternativamente una volta con l'uno e una volta con l'altro genitore;
C) la casa coniugale, concessa in locazione al sig. , non può essere oggetto di CP_1 assegnazione considerata, come spiegato in premessa, la imminente scadenza del contratto prevista il 10/06/2025, pertanto temporaneamente la sig.ra si trasferirà con le figlie nella casa della Parte_1 madre sita in Fiumicino, località Focene, Via dei Polpi n. 124, salvo indicare alla prima udienza eventuale nuova residenza, che sta comunque cercando;
D) il sig. , alla ricerca anch'egli di una nuova CP_1 locazione, si allontanerà dalla casa coniugale, provvedendo al ritiro di tutti i beni ed effetti personali ivi rimasti entro la data di scadenza del contratto di locazione;
E) il sig. si assume l'onere di CP_1 corrispondere per l'intero tutti i restanti canoni di locazione fino alla data di scadenza prevista del suddetto contratto, esonerando all'uopo la sig.ra da ogni responsabilità debitoria;
F) il sig. Parte_1
incasserà interamente la somma versata a titolo di deposito cauzionale, pari ad €. 1.300,00, CP_1 ita dai locatori;
G) i ricorrenti, una volta trovato un nuovo alloggio, e comunque entro la data di scadenza del contratto di locazione, provvederanno a cambiare la propria residenza, comunicandosi reciprocamente il nuovo indirizzo, impegnandosi in ogni modo ad effettuare detta comunicazione ad ogni cambio di residenza;
H ) il sig. verserà alla moglie entro il giorno CP_1 15 (quindici) di ogni mese, a partire da Aprile 2025 , a m la somma complessiva di €. 200,00, a titolo di mantenimento di entrambe le figlie minori (vale a dire €. 100,00 ciascun a), il tutto con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT come per legge;
I) i coniugi provvederanno, ciascuno nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito nel Protocollo emanato in data 15/01/2015 dal Tribunale di Civitavecchia in materia;
L ) l'assegno unico , e comunque qualsiasi altro assegno ad esso equipollente, sarà percepita o nella misura del 50% da ciascun genitore;
M ) il sig. continuerà a corrispondere , fino alla loro estinzione, tutti i finanziamenti per CP_1 come individuati e documentati al punto 16 della premessa, nella misura del 100%, esonerando così la sig.ra da ogni responsabilità debitoria;
N ) ciascun ricorrente manterrà le somme ad oggi in Parte_1 essere sul conto corrente allo stesso esclusivamente intestato;
O) ciascun ricorrente rimarrà proprietario esclusivo dell'automobile ad oggi allo stesso intestata senza avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra; P
) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
Q) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Ambra Camillo.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ambra Camillo
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori ed e quali vivranno principalmente con la madre ed il padre Per_1 Per_2 le potrà vedere e tenere con do comunque tre volte a settimana, secondo la turnazione di lavoro - che comunicherà almeno una settimana prima alla madre - dall'uscita di scuola fino alle 21:00 e comunque dalle ore 14:00 alle ore 21:00, comprensive di pranzo e cena. Il fine settimana, se la turnazione di lavoro lo consente, invece sarà alternato tra l'uno e l'altro genitore con inizio alle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica dopo cena e comunque, qualora la turnazione di lavoro non lo consentisse, il padre, nel corso del mese, previo avviso tempestivo alla madre, trascorrerà comunque due giorni infrasettimanali consecutivi alternati con le figlie, stessi orari e modalità. Nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi con il padre, previo tempestivo avviso alla madre da comunicarsi, anche a mezzo sms o whatsapp, entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, mentre il periodo di Natale (24/12-25/12-26/12) e il periodo di Pasqua (Pasqua e Pasquetta) li trascorreranno alternativamente una volta con l'uno e una volta con l'altro genitore;
infine il 31 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio, li trascorreranno alternativamente una volta con l'uno e una volta con l'altro genitore;
C) la casa coniugale, concessa in locazione al sig. , non può essere oggetto di CP_1 assegnazione considerata, come spiegato in premessa, la imminente scadenza del contratto prevista il 10/06/2025, pertanto temporaneamente la sig.ra si trasferirà con le figlie nella casa della Parte_1 madre sita in Fiumicino, località Focene, Via dei Polpi n. 124, salvo indicare alla prima udienza eventuale nuova residenza, che sta comunque cercando;
D) il sig. , alla ricerca anch'egli di una nuova CP_1 locazione, si allontanerà dalla casa coniugale, provvedendo al ritiro di tutti i beni ed effetti personali ivi rimasti entro la data di scadenza del contratto di locazione;
E) il sig. si assume l'onere di CP_1 corrispondere per l'intero tutti i restanti canoni di locazione fino alla data di scadenza prevista del suddetto contratto, esonerando all'uopo la sig.ra da ogni responsabilità debitoria;
F) il sig. Parte_1
incasserà interamente la somma versata a titolo di deposito cauzionale, pari ad €. 1.300,00, CP_1 ita dai locatori;
G) i ricorrenti, una volta trovato un nuovo alloggio, e comunque entro la data di scadenza del contratto di locazione, provvederanno a cambiare la propria residenza, comunicandosi reciprocamente il nuovo indirizzo, impegnandosi in ogni modo ad effettuare detta comunicazione ad ogni cambio di residenza;
H ) il sig. verserà alla moglie entro il giorno CP_1 15 (quindici) di ogni mese, a partire da Aprile 2025 , a m la somma complessiva di €. 200,00, a titolo di mantenimento di entrambe le figlie minori (vale a dire €. 100,00 ciascun a), il tutto con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT come per legge;
I) i coniugi provvederanno, ciascuno nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito nel Protocollo emanato in data 15/01/2015 dal Tribunale di Civitavecchia in materia;
L ) l'assegno unico , e comunque qualsiasi altro assegno ad esso equipollente, sarà percepita o nella misura del 50% da ciascun genitore;
M ) il sig. continuerà a corrispondere , fino alla loro estinzione, tutti i finanziamenti per CP_1 come individuati e documentati al punto 16 della premessa, nella misura del 100%, esonerando così la sig.ra da ogni responsabilità debitoria;
N ) ciascun ricorrente manterrà le somme ad oggi in Parte_1 essere sul conto corrente allo stesso esclusivamente intestato;
O) ciascun ricorrente rimarrà proprietario esclusivo dell'automobile ad oggi allo stesso intestata senza avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra; P
) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
Q) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone