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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera est.
nella causa iscritta al n. r.g 747/2024 promossa da
Parte_1 con l'avv. Ilaria Pagni reclamante in riassunzione contro
Controparte_1
con gli avv.ti Oronzo Mazzotta, Chiara Mazzotta reclamato in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Suprema Corte n. 23439/2024 pubblicata il 30.8.2024
-all'esito della trattazione scritta della causa, disposta ex art. 127 ter cpc con ordinanza del 25.3.2025, in cui si assegnava alle parti termine sino al giorno 8.4.2025 per il deposito di note scritte,
-lette le note depositate da entrambe le parti ha pronunciato la seguente Pt_2
SENTENZA
Questi i fatti come emersi dagli atti:
-con lettera del 13.4.2017 veniva contestato ad dipendente del Parte_1 Controparte_1
quale operatore di sportello commerciale, una serie di inadempienze avvenute nel periodo
[...]
dicembre 2016-gennaio 2017, non conformi alle regole di condotta nei confronti della clientela e con esposizione della a contestazioni, inadempienze consistenti: CP_1
1 1) nell'avere acceso e confermato in favore di ignari clienti ( Persona_1 Persona_2 R_
, mai visti né personalmente incontrati, rapporti relativi
[...] Persona_4
a più carte prepagate “Spider”, rapporti successivamente disconosciuti dai medesimi soggetti.
L'accensione di tali rapporti era stata richiesta da (suocero del e promotore Persona_5 Pt_1
finanziario presso Finanza & Futuro di Livorno) che aveva consegnato al i documenti di identità Pt_1 dei soggetti in questione utilizzati per l'anagrafe generale: il reclamante aveva poi modificato detta anagrafe e recapito postale dei clienti, domiciliandoli presso il luogo di lavoro o l'abitazione del Per_5
2) nell'avere violato le norme antiriciclaggio dei soggetti, identificati solo sulla base della documentazione consegnata da soggetto terzo, in luogo di una identificazione in presenza come prescritto dall'art 19 D.l.vo n. 231/2007
3) nel non avere presieduto personalmente all'acquisizione delle firme degli intestatari delle carte sulla relativa documentazione contrattuale consegnata dal al affinché quest'ultimo Pt_1 Per_5
procedesse alla formalizzazione dei contratti mediante la loro sottoscrizione da parte dei soggetti in questione (contratti disconosciuti dagli stessi soggetti come pure le firme apposte;
con presentazione di querela da parte del Persona_4
4) nell'avere personalmente consegnato le carte “Spider” e i relativi codici PIN, nonostante che per norma la consegna della busta PIN e della carta dovessero essere effettuati da operatori diversi;
5) nell'avere consegnato nelle mani del anziché ai soggetti interessati, le carte, i PIN, le Per_5 credenziali di accesso e i “token”
La contestazione dava poi atto che sulle carte prepagate e consegnate venivano accreditati nei giorni successivi bonifici per importi prossimi a € 10.000 provenienti da BNL PA (per Per_1 Per_2
e da Deutsche AN per le medesime carte venivano poi utilizzate R_ Persona_4
successivamente per prelievi e pagamenti
-con lettera del 21.6.2017, il veniva licenziato per giusta causa, non ritenendo la di Pt_1 CP_1
accogliere le sue giustificazioni
-Formica aveva quindi proposto ricorso ex art 48 e ss L. n. 92/2012 al Tribunale di Livorno impugnando il licenziamento e chiedendo l'applicazione della tutela ex art 18, comma 4, L. n. 300/1970 per insussistenza del fatto contestato;
in subordine, quella del comma 5, per mancanza di tempestività e proporzione;
in ulteriore subordine, quella del comma 6, per violazioni procedurali relative alla tardività del procedimento;
in estremo subordine, aveva chiesto la conversione della giusta causa in giustificato motivo soggettivo, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
-il Tribunale, sul presupposto di una sproporzione della sanzione, accoglieva il ricorso e dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con condanna della al pagamento CP_1
2 dell'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento fino al saldo effettivo e delle spese di lite.
-con sentenza n. 160/2020 il Tribunale di Livorno respingeva l'opposizione della con rigetto del CP_1
ricorso e condanna al pagamento delle spese.
Il Tribunale rilevava che il (dipendente della dal 1991 senza avere mai subito Pt_1 CP_1
procedimenti disciplinari) aveva essenzialmente confermato i fatti contestatigli (emissione della carte in assenza dei clienti;
modificazione del domicilio;
consegna delle carte e dei relativi codici al e Per_5
non ai clienti); che emergeva documentalmente la sottoscrizione personale da parte dei clienti dei contratti e della modulistica e non da parte del quale procuratore speciale;
mentre per il cliente Per_5
il non era provvisto di procura, e il cliente aveva disconosciuto le firme opposte Persona_4 Per_5
sui contratti relativi alla carte prepagate e aveva sporto poi querela. Parimenti era pacifico che
[...]
e al momento della richiesta dell'emissione delle carte prepagate, non fossero Per_1 Persona_2
clienti e, pertanto, non risultavano censite dalla banca prima di quel momento.
Nella specie, non poteva trovare applicazione il comma 4 dell'art 18 L. n. 300/1970: come dedotto dalla giurisprudenza di legittimità, (n. 23669/2014) tale disposizione presupponeva la insussistenza del fatto materiale, esulando ogni valutazione in termini di proporzionalità. Parimenti, l'insussistenza del fatto presupponeva anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica
(Cass., n. 20540/2015, n. 18418/2016, n. 10019/2016, n. 201545/2015); mentre la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientrava nel comma 4 dell'art 18 solo quando questa risultava dalle previsioni dei CCNL o dei codici disciplinari applicabili, che prevedevano per il medesimo fatto una sanzione conservativa, diversamente verificandosi le "altre ipotesi" di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa nel comma 5 dell'art. 18 che prevedeva la tutela indennitaria cd. “forte” (Cass. n. 13178/2017).
Nella specie, il aveva violato la norma antiriciclaggio (art 19 D.l.vo n. 231/2007), sicuramente Pt_1 in riferimento all'accensione dei rapporti con e non ravvisandosi nei loro Per_4 Per_1 Per_2
confronti alcuna delle ipotesi in cui è ritenuto legittimo procedere all'identificazione in assenza del cliente ex art 19 del D.l.vo n. 231/2007 novellato (diversamente, invece, per la sig.ra la quale R_
risultava già censita dalla . CP_1
Tuttavia, non era stato contestato né era dimostrabile che i movimenti di denaro riscontrati sulle carte prepagate fossero riconducibili al il quale aveva emesso e consegnato dette carte al (e Pt_1 Per_5 non personalmente ai destinatari), assieme ai codici PIN e ai token per l'accesso in remoto ai servizi collegati a tali modalità di pagamento.
Dal tenore letterale dell'art 19, comma 2, del D.l.vo n. 231/2007 novellato si evinceva che l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo è commisurata al livello di rischio elevato: nella specie,
3 il fatto che si trattasse di carte prepagate a saldo zero, ricaricabili direttamente dai titolari con movimenti tracciabili comportava che la diligenza richiesta al dipendente non poteva ritenersi particolarmente elevata e che il elativo inadempimento non poteva essere ritenuto di una gravità tale da ledere il rapporto fiduciario con il dipendente che non era mai stato sanzionato, che non aveva agito con dolo e non aveva partecipato alle operazioni truffaldine.
L'ordinanza opposta andava quindi confermata nella sua interezza, con assorbimento delle altre questioni di natura procedurale dedotte dal (secondo il principio della “ragione più liquida”) Pt_1
-con sentenza n. 457/2021 la Corte di Appello di Firenze, respingeva il reclamo proposto dalla CP_1
con condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio.
Ad avviso della Corte, il Tribunale aveva correttamente escluso che gli addebiti contestati al Pt_1
fossero tali da costituire una grave violazione degli obblighi contrattuali da giustificare il licenziamento per giusta causa. La Corte richiamava, in diritto, gli artt 19 e 20 del D.l.vo n. 231/2007, evidenziando che - al di là del richiamo fatto dal Tribunale all'art 19, novellato e non a quello applicabile ratione temporis nella specie - l'art 20 del medesimo decreto prevedeva che gli obblighi di adeguata verifica della clientela andavano, comunque, commisurati al rischio associato anche al tipo di operazione, al prodotto o alla transazione;
pertanto, era condivisibile che non poteva assimilarsi ogni tipo di irregolarità compiuta per il fatto di essere relativa a condotte compiute nell'ambito bancario. In secondo luogo, al di là di una prassi dell'azienda non dimostrata sulla consegna della carta e dei PIN da parte di operatori diversi, due delle intestatarie della carte ( e non erano clienti censiti dalle banche. Il Per_1 Per_2
indubbiamente aveva violato le norme in materia di antiriciclaggio, ma la sua condotta era stata Pt_1 relativa a carte prepagate “a saldo zero”, ossia a prodotti vuoti che richiedevano operazioni di
“caricamento” successivo, alle quali il non aveva partecipato: quindi tutte le condotte da lui Pt_1
compiute non integravano un inadempimento di notevole gravità, trattandosi di condotte relative a Co prodotti a rischio assente (in tale ottica doveva valutarsi anche la consegna del al . Per_5
Dall'istruttoria svolta non era neppure emerso che il avesse voluto favorire operazioni Pt_1
potenzialmente truffaldine del suocero, soggetto che intratteneva rapporti, anche di amicizia, da decenni con quei clienti;
che aveva le procure generali di tre clienti, mentre il gli aveva consegnato le Per_4 credenziali e la chiavetta di accesso del proprio conto corrente. Doveva infine considerarsi che l'azione del in assenza di precedenti disciplinari, non aveva causato alcun danno alla banca. Pt_1
MP spa adiva la Suprema Corte, lamentando: CP_1
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2119, co. 1, c.c., 19 e 20 D.Lgs. n. 231/2007, per aver la Corte - territoriale (come già il Tribunale) ritenuto che la normativa antiriciclaggio consentisse di procedere all'identificazione dei clienti anche senza la loro presenza fisica e che la predetta procedura potesse essere omessa in caso di rischio basso o assente.
4 In particolare, lamentando che:
a) l'art. 19 D.Lgs. n. 231 cit., nella versione vigente ratione temporis (periodo dicembre 2016 - gennaio
2017) non prevedeva alcuna eccezione all'obbligo di identificare i clienti in loro presenza e non prevedeva che verifiche e controlli potessero essere commisurati al livello di rischio rilevato, modifiche queste introdotte soltanto con il D.Lgs. n. 90/2017;
b) il richiamo all'art. 20 D.Lgs. n. 231 cit., operato dalla Corte territoriale, finiva per svuotare la portata dell'obbligo di identificazione personale del cliente imposto dall'art. 19;
c) la Corte territoriale non aveva considerato che anche le carte ricaricabili "a saldo zero" si prestano ad essere utilizzate a fini di riciclaggio del danaro, potendo essere ricaricate anche con i contanti e poi utilizzate per acquisti, rendendo molto più difficoltoso risalire all'origine del danaro;
d) la Corte territoriale aveva ritenuto rilevante la mancanza di un "dolo specifico", laddove il comportamento del dipendente era stato comunque volontario e quindi doloso.
-con ordinanza n. 23439/2024, la Corte di Cassazione assumeva: “…….Il motivo è fondato in relazione alle censure sub a) e b), restando assorbite in questa sede le altre due.
Nell'attuale formulazione l'art. 19 D.Lgs. n. 231/2007, rubricato "Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica", dispone:
"1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:
a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di
5 un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall' ; Controparte_3
3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre
2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;
4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE)
2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome
e il cognome del cliente;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere
6 effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.
2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.
3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:
a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione".
Questa è la formulazione dell'art. 19 risultante dalla novella apportata con D.Lgs. 25 maggio 2017, n.
90 (in suppl.ord. n. 28 alla G.U. 19/06/2017, n.140), art. 2, co. 1, e quindi è successiva ai fatti di causa.
All'epoca di questi ultimi la formulazione dell'art. 19 era la seguente:
"1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
7 a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi,
l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato Kaflfn sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma
1 ".
Ciò premesso in merito alla diversa formulazione nel tempo dell'art 19, la Corte argomenta: “…Dalla comparazione tra le due versioni dell'art. 19 si evince chiaramente che, in quella vigente all'epoca dei fatti addebitati al lavoratore, il legislatore non prevedeva alcuna possibilità di procedere all'identificazione del cliente senza la sua presenza fisica.
Ne consegue che del tutto irrilevante - e quindi falsamente applicato - è l'art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, che, rubricato "Approccio basato sul rischio", nella sua originaria formulazione, vigente ratione temporis, disponeva:
"1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
8 terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo".
Dal tenore di tale norma si comprende come essa da un lato attiene ai dati ulteriori che è doveroso richiedere al cliente, relativi alle operazioni che costui intende compiere, alla zona di residenza o di operatività etc.; dall'altro, proprio per questo il legislatore non esclude in alcun modo l'obbligo fondamentale e preliminare di identificare il cliente necessariamente alla sua presenza fisica ex art. 19 vigente ratione temporis.
Ora, è vero che la Corte d'Appello ha deciso sulla base della norma dell'art. 19 effettivamente in vigore ratione temporis all'epoca dei fatti, ma ha poi richiamato l'art. 20 in funzione mitigatrice di quell'obbligo, norma quest'ultima che invece attiene ad altri aspetti di valutazione del rischio, i quali, come detto, presuppongono già assolto l'obbligo di identificazione personale del cliente di cui all'art.
19.
L'errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 19 e 20 cit. ha viziato irrimediabilmente il giudizio relativo alla sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c. .
Pertanto, la sentenza andava cassata con rinvio “……affinché sia compiuto un nuovo accertamento della rilevanza disciplinare della condotta contestata e della sua gravità alla luce dell'interpretazione del quadro normativo di riferimento come sopra precisato. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
riassume la causa, chiedendo in via principale di accertare l'illegittimità del Parte_1
licenziamento in quanto ingiustificato per mancanza di proporzione o per difetto di tempestività, con
9 declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna al pagamento di un importo a titolo di indennità pari a 18 mensilità; in ipotesi, di accertare la sussistenza di violazioni procedurali per tardività del procedimento, con declaratoria di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento e condanna al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità; in estrema ipotesi, di dichiarare la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso pari a 6 mensilità; oltre interessi e rivalutazione:
1) la Corte di Cassazione aveva imposto alla Corte di Appello di effettuare una verifica della legittimità
o meno della giusta causa di licenziamento alla luce dell'interpretazione dalla stessa Corte offerta sugli artt 19 e 20 D.l.vo n. 231/2007. Tuttavia, la lettura data dalla Cassazione della normativa in questione non scalfiva il rilievo di tutti quegli elementi che la Corte territoriale (e anche il Tribunale) aveva già valutato nel ritenere sproporzionato il licenziamento per giusta causa. Un primo elemento atteneva al fatto che la condotta aveva riguardato carte prepagate a saldo zero, ricaricabili direttamente dai titolari con movimenti tracciabili, ragione per cui la diligenza richiesta dal dipendente non era particolarmente elevata, richiedendosi per le successive operazioni di accreditamento la presenza di diversi PIN rispetto all'utilizzo dei quali nessuna responsabilità era addebitabile al essendo pacifico che questi Pt_1
fosse estraneo ad attività di maneggio di denaro dei clienti. Inoltre, come evincibile dagli atti i clienti
(tranne la poi deceduta) avevano confermato la richiesta di emissione delle carte e nessuno degli Per_2
interessati aveva mai disconosciuto la propria firma sulla modulistica;
firma che comunque era stata controllata dal comprandola con quella risultante dai documenti di identità. Altro elemento Pt_1
significativo si rinveniva nel fatto che il era procuratore generale di tre clienti e dunque abilitato Per_5
a compiere operazioni, mentre per la posizione del aveva la disponibilità della chiavetta del suo Per_4
conto corrente, onde la minore rilevanza della necessità di una loro identificazione in presenza (due clienti peraltro erano già censiti dalla banca). Il aveva poi agito in totale buona fede e non aveva Pt_1 mai riportato alcun provvedimento disciplinare nel corso del suo rapporto con la banca. Quest'ultima poi non aveva mai contestato l'affermazione del sul fatto che le irregolarità addebitate al Pt_1
fossero di normale prassi né aveva provato il contrario, tollerando i relativi comportamenti Pt_1
(prassi che il dipendente aveva chiesto di provare con prova per testi e con un ordine di esibizione, non ammessi e in cui insisteva);
2) in subordine, il licenziamento era censurabile in quanto - sebbene il CCNL applicato in azienda non prevedesse uno specifico termine entro il quale doveva essere irrogata la sanzione, una volta ricevute le giustificazioni - era comunque necessaria una certa immediatezza, come evincibile da altri CCNL applicabili in più settori: nella specie, le giustificazioni erano intervenute il 28.4.2017, mentre il licenziamento era stato intimato il 21.6.2017, senza che vi fosse la necessità di ulteriori accertamenti, a nulla rilevando che il lavoratore fosse cautelarmente sospeso. Inoltre, il principio di tempestività era
10 stato violato anche sotto altro profilo, dal momento che la contestazione era stata effettuata il 18.4.2017 con riguardo a fatti compiuti tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017, in presenza di una segnalazione del
16.2.2017, dal momento che detta segnalazione proveniente dal settore Fraud Detection era molto circostanziata e non vi era stata la evidente necessità di attendere il completamento del rapporto ispettivo del 19.6.2017, tanto che la contestazione era stata fatta nell'aprile del 2017. Parimenti irrilevante che le riunioni delle Commissioni disciplinari avvenissero a distanza di tempo, non giustificando il ritardo le disfunzioni organizzative della
[...]
si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
proposta dal e la sua condanna alla restituzione di quanto pagato in esecuzione delle sentenze. Pt_1
Ad avviso della resistente, le affermazioni della Corte d'Appello in merito al fatto che le operazioni compiute riguardavano un prodotto a rischio zero e quindi non richiedevano alcuna particolare diligenza erano fondate sull'interpretazione dell'art 20 del D.l.vo n. 231/2007 che, secondo quanto poi rilevato dalla Cassazione, era stato falsamente interpretato poiché relativo ad operazioni successive alla identificazione che per la medesima Corte dovevano avvenire in presenza: ragione per cui, diversamente argomentando, si sarebbe andati contro al principio stabilito dalla Cassazione. Inoltre, l'inadempimento posto in essere era particolarmente grave in quanto posto in essere in violazione della normativa antiriciclaggio e alle finalità che la stessa intendeva prevenire ossia l'immissione in circolazione del denaro proveniente da illeciti e il finanziamento del terrorismo: l'identificazione del cliente e la verifica periodica di detti dati erano elementi rilevanti al fine di evitare il fenomeno (peraltro, anche nella nuova formulazione dell'art 19, non applicabile nella specie ratione temporis e che prevedeva deroghe eccezionali alla identificazione in presenza, non sarebbe rientrato il caso in esame). Lo strumento della carta prepagata poteva prestarsi a maggiori rischi di una normale carta, con possibilità per i clienti di poter rimanere coinvolti in operazioni illecite;
inoltre, il era stato rinviato a giudizio per frode Pt_1
informatica aggravata, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento aggravata, in concorso con il e la di Per_5 lui compagna. L'istruttoria documentale e orale svolta escludeva poi che i clienti, tutte persone anziane con problemi di vista e di udito, avessero fatto richiesta delle carte e non avessero mai disconosciuto le firme da loro apposte. Inoltre, doveva essere fattore di sospetto per il il fatto che il pur Pt_1 Per_5
avendo procure generale, non provvedesse direttamente al compimento delle operazioni. Né era mai stato provata la tolleranza da parte della banca di prassi irregolari. Pertanto, sussisteva una grave violazione dolosa della normativa antiriciclaggio nonché della normativa interna alla Banca incidenti sul vincolo fiduciario, irrilevante l'assenza di precedenti disciplinari.
Quanto alle censure di natura procedimentale, in merito alla tardività della contestazione rispetto ai fatti, doveva farsi riferimento ad una completa conoscenza dei fatti e quindi all'acquisizione del relativo
11 materiale probatorio, conoscenza da intendersi in senso relativo con riferimento alla complessità degli accertamenti ispettivi e alla organizzazione dell'impresa, come dedotto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Parimenti non era tardivo il licenziamento intimato rispetto alle giustificazioni, tenuto conto che la
Commissione degli affari disciplinari si riuniva una volta al mese (nella specie, nel maggio 2017).
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MERITO DEL CONTENDERE.
L'ordinanza della Suprema Corte assume nella sostanza che la Corte territoriale aveva errato nel valutare la condotta in violazione della normativa antiriciclaggio: pur avendo fatto corretto riferimento
(diversamente dal Tribunale) all'art 19 D.l.vo n.231/2007 nella versione applicabile ratione temporis alla presente fattispecie (e che non prevedeva, diversamente dall'art 19 novellato, deroghe all'obbligo di identificazione del cliente in presenza), la Corte aveva errato nel richiamare l'art 20 del medesimo decreto per “mitigare” la valutazione dell'inadempimento in questione in relazione all'entità del rischio, nella specie, di poca entità in considerazione del tipo di prodotto bancario oggetto delle operazioni (carte prepagate a rischio zero).
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, tale richiamo era del tutto errato perché partiva da una falsa interpretazione dell'art 20 che introduceva il concetto di entità del rischio nella valutazione della verifica da compiersi (in relazione al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi), verifica che tuttavia presupponeva necessariamente la già avvenuta identificazione del cliente da compiersi a norma di legge, ovverosia in presenza: in sostanza, nell'art 20 la valutazione dell'entità del rischio per individuare il tipo più o meno intenso di verifica non riguardava il momento dell'identificazione, ma momenti a questa successivi. Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato la pronuncia e rinviato a questa Corte per l'effettuazione di una nuova valutazione sulla sussistenza della giusta causa, il cui giudizio era stato falsato proprio dalla interpretazione errata della normativa di legge.
L'esame della fattispecie deve quindi necessariamente partire dalla violazione principale, in termini di maggiore gravità tra quelle contestate, ossia la violazione della normativa antiriciclaggio con la pacifica mancata identificazione in presenza dei quattro clienti coinvolti.
L'odierno ricorrente in riassunzione assume che la valutazione effettuata dalla Corte territoriale non muterebbe neppure a fronte dell'interpretazione data dalla Suprema Corte degli artt 19 e 20 citati, nel senso che - anche optando per quell'interpretazione - ci sarebbero in fatto tutta una serie di elementi
(come sopra dalla parte dedotti) che porterebbero comunque ad una conclusione in termini di sproporzione della sanzione applicata.
L'assunto non appare condivisibile.
12 Si osserva innanzitutto che la valutazione della condotta posta in essere dal dipendente va effettuata con estremo rigore in considerazione degli interessi e della finalità che la normativa del D.l.vo n. 231/2017 tende rispettivamente a tutelare e perseguire, con particolare riferimento alla necessità di evitare che sia messo in circolazione denaro proveniente da fatti illeciti. In relazione a detta finalità, lo strumento della carta prepagata non può considerarsi a rischio zero;
anzi, a ben vedere, trattasi di una tipologia di prodotto che, diversamente da un qualsiasi altro strumento operativo, può prestarsi meglio ad operazioni illecite, in quanto sulle stesse possono farsi movimentazioni di denaro continue e sottoposte a minori controlli, facilitando così l'operazione di “ripulitura” di denaro.
Il non soltanto non poteva non ignorare la rilevanza di una tale normativa sotti i profili Pt_1
evidenziati per la sua esperienza lavorativa in campo bancario sin dagli anni novanta, ma non poteva neppure non avere considerato, a maggior ragione, che tali carte prepagate venivano accese da soggetti ultraottantenni e dunque in situazione di fragilità, situazione che richiedeva maggiori accertamenti proprio in ragione dell'età, in termini di loro effettiva esistenza in vita, di effettiva consapevolezza e volontà di tali soggetti di compiere quelle operazioni, onde la necessità di incontrarli e identificarli personalmente e non di affidarsi alla richiesta effettuata dal suocero e alla documentazione dallo Per_5
stesso offerta (né poteva farsi affidamento sui rapporti di familiarità tra i clienti e lo stesso . Per_5
Così come il dipendente non poteva non aver considerato che alcuni di tali soggetti ( R_ Per_2
avevano rilasciato procure generali al (prodotte in atti), conferendogli ampissimi Per_1 Per_5
poteri, tra cui anche quello espresso di compiere operazioni finanziarie con le banche: anche sotto tale profilo, il avrebbe dovuto interrogarsi sulle ragioni per cui il dopo avere fatto richiesta Pt_1 Per_5
di emissione delle carte, non aveva proceduto direttamente e personalmente nella sua veste di procuratore generale a stipulare i relativi contratti in relazione alle carte prepagate senza dovere coinvolgere i clienti in questione: a fronte di tali circostanze, a nulla rilevava il fatto che il Pt_1
avesse effettuato tutte le verifiche (anche sulle firme) sulla base della documentazione fornitagli dal né il fatto che alcuni clienti fossero già censiti dalla Banca, perché non erano questi gli Per_5 adempimenti richiestigli in quell'occasione e sotto il vigore dell'art 19 D.l.vo n. 231/2007 applicabile ratione temporis.
L'istruttoria documentale e orale (svolta in sede sommaria) ha evidenziato elementi in fatto che mettono in serio dubbio la reale consapevolezza e intenzione dei clienti in questione di volere accendere carte prepagate e di compiere sulle stesse le relative operazioni, essendo emerse dichiarazioni contraddittorie nonché ritrattazioni da parte di tali soggetti, frutto anche del condizionamento per il loro rapporto con che conoscevano da decenni. Per_5
Trattasi di circostanze di particolare e significativo rilievo che evidenziano come la mancata identificazione in presenza dei clienti in questione avesse effettivamente dato adito non solo
13 all'accensione di carte che sembravano non essere richieste, ma anche come gli stessi clienti avrebbero potuto trovarsi successivamente coinvolti in operazioni che potevano celare rapporti illeciti: evenienze tutte che la normativa antiriciclaggio tendeva a prevenire.
Era infatti emerso che:
- la cliente aveva spedito ad MP una lettera in cui disconosceva l'accensione delle carte Per_1
prepagate e le relative operazioni di utilizzo;
subito dopo aveva inviato alla banca una raccomandata in cui smentiva il tenore della lettera precedente riconoscendo la regolarità delle operazioni e, a breve distanza, aveva rilasciato una dichiarazione in cui ammetteva di non avere mai redatto e sottoscritto l'ultima raccomandata da considerarsi un falso (dichiarazione, questa, da lei riconosciuta in udienza); in ultimo, inviava una ulteriore lettera in cui contestava quanto dichiarato alla MP confermando le carte emesse a suo nome (doc. nn. da 1 a 5 MP).
La cliente, sentita in giudizio, aveva ammesso di non avere mai richiesto e utilizzato le carte prepagate;
che gli aveva chiesto la firma per una operazione di accredito;
che la lettera in cui smentiva il Per_5 disconoscimento l'aveva scritta per salvaguardare il che l'aveva aiutata personalmente. Per_5
-la cliente (poi deceduta) aveva parimenti spedito ad MP una lettera di disconoscimento delle Per_2
carte e delle operazioni, mai effettuate;
aveva poi mandato una mail tramite il suo avvocato in cui disconosceva le stesse operazioni (doc. nn da 6 a 8 MP)
-la cliente aveva disconosciuto formalmente l'accensione delle carte e le operazioni compiute R_
con lettera inviata alla banca;
aveva poi spedito una lettera alla banca in cui dichiarava la regolarità delle operazioni effettuate;
successivamente, aveva rilasciato una dichiarazione di falsità di quanto dichiarato nella seconda lettera. Una ulteriore missiva a mezzo di un legale veniva inviata per confermare la richiesta di emissione di due carte a suo nome. Infine, era stata da lei rilasciata una dichiarazione in cui asseriva che la missiva inviata tramite avvocato era stata da lei sottoscritta in buona fede in quanto indotta dal e da un'altra persona a lei sconosciuta, dichiarazione questa riconosciuta dalla Per_5
in udienza (doc nn. da 9 a 14 MP). R_
In giudizio, aveva poi dichiarato di non avere mai richiesto ed utilizzato le carte prepagate e di non avere sporto querela per l'amicizia che aveva con Per_5
-il cliente aveva disconosciuto l'accensione delle carte e le operazioni, con una lettera a Persona_4
MP e aveva proposto querela per le firme false e per la violazione della normativa antiriciclaggio (doc. nn 15-18 MP); querela poi ritirata, come da impegno assunto in una scrittura privata intervenuta tra lo stesso e il (doc 7 . Sentito dal Tribunale in sede sommaria, il soggetto in questione Per_5 Pt_1
aveva dichiarato di non avere mai richiesto carte prepagate e che il aveva la chiavetta del suo Per_5
conto corrente.
14 In giudizio, vi erano poi state da parte alcuni clienti dichiarazioni incerte in punto di riconoscimento delle firme apposte sui documenti.
Ad avviso della Corte, a fronte della conclamata violazione delle norme antiriclaggio, è poi irrilevante in questa sede la mancata prova della partecipazione del alle movimentazioni di denaro Pt_1
effettuate dai clienti, circostanza non oggetto di contestazione disciplinare e che non fa comunque venire meno la violazione in questione (MP ha documentato in atti che, in relazione ai fatti per cui è causa, è stata fissata udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del della di lui Per_5
compagna e del dichiarando altresì che il GUP ha poi rinviato a giudizio tali soggetti, CP_4 Pt_1
per i quali pende un procedimento penale).
Parimenti, irrilevante l'esistenza di un prassi in azienda in tal senso e che sarebbe stata tollerata dalla banca (prassi che si chiede anche in questa sede di provare con l'esibizione dell'estratto del gestionale
PARDO 2017, relativo a pratiche sospese della filale di Livorno per irregolarità documentali o con prova per testi).
Sul punto, ciò che appare unicamente rilevante è l'esistenza di una normativa che prevedeva procedure specifiche sull'identificazione personale del cliente e che detta normativa richiedeva una sua rigorosa osservanza proprio perché tesa ad evitare il compimento di illeciti di rilevanza penale (fenomeni di riciclaggio), non giustificandosi comunque la sua inadempienza anche in presenza di eventuali altri inadempimenti di altri dipendenti. Così come era irrilevante il fatto che non si fossero verificati danni alla in conseguenza delle condotte tenute. CP_1
Poiché nella valutazione della giusta causa rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva e attribuendosi rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass n. 31202/2021), nel caso di specie era stata accertata una condotta di rilevante gravità non solo da un punto di vista oggettivo (ossia in relazione alla finalità che l'identificazione in presenza perseguiva), ma anche sotto il profilo soggettivo, ritenendosi quanto meno integrata una colpa grave inescusabile e tale da incidere sull'elemento fiduciario, considerato che la aveva riposto nel CP_1
il massimo affidamento in relazione alla posizione da lui ricoperta e alle operazioni bancarie Pt_1
che lo stesso era abilitato a compiere.
Che si trattasse di una fattispecie di particolare gravità era insito poi nel fatto che si era trattato di condotte che erano state reiterate più volte ai danni di più clienti.
Ugualmente la gravità della condotta non poteva giustificare il fatto che il dipendente non fosse stato destinatario nel corso della sua carriera lavorativa di procedimenti disciplinari, considerato che tale
15 assenza è priva di rilievo significativo in presenza di elementi che attestano comunque la sussistenza di una giusta causa (Cass. n. 12641/2021).
A tale condotta, già quindi di per sé rilevante ad integrare la giusta causa, si aggiungono poi le ulteriori violazioni contestate e afferenti al mutamento dell'anagrafe postale dei clienti (che venivano domiciliati Co presso luoghi di riferimento del;
alla consegna del contratto e del che sarebbe dovuta Per_5
avvenire da parte di due diversi operatori (in violazione della normativa aziendale D 1756, punto 6.8.3); alla consegna della documentazione al anziché ai clienti personalmente. Per_5
Condotte pacificamente poste in essere e accessorie a quella della mancata identificazione in presenza, riguardo alle quali non rileverebbero comunque eventuali prassi aziendali.
Ne consegue che deve ritenersi accertata la giusta causa di licenziamento, essendo proporzionata la sanzione inflitta.
ECCEZIONI PROCEDURALI IN PUNTO DI TARDIVITA'
Tali eccezioni, da ritenersi infondate, devono essere esaminate in quanto rimaste assorbite dalla decisione a favore del lavoratore adottata nelle pregresse fasi di merito.
E' indubbio che i fatti addebitati furono compiuti tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017; che la CP_1
aveva ricevuto una segnalazione del 16.2.2017 sui medesimi fatti (si veda il relativo documento, indicato anche nel rapporto ispettivo del 19.6.2017); che il teste (ispettore), sentito in giudizio, ha Tes_1
confermato il compimento degli accertamenti nel marzo 2017: in relazione alla suindicata scansione temporale non può non rilevarsi la tempestività della contestazione risalente al 18.4.2017, considerato altresì che una segnalazione - per quanto dettagliata - può avere comunque necessità di ulteriore valutazione.
Quanto alla rilevata tardività del licenziamento, la giurisprudenza di legittimità (Cass n. 10802/2023) ha precisato come il carattere della "tempestività" può tradursi in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva, abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 9767 del 2011), ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa - che va a tradurre e quantificare il criterio della tempestività dell'adozione del provvedimento disciplinare - perché il datore di lavoro possa valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato (Cass. n. 5116 del 2012).
Nella specie, il CCNL applicato in azienda (unico CCNL da considerare) non prevedeva alcun termine entro il quale si sarebbe dovuta applicare la sanzione rispetto al momento in cui erano state rese le giustificazioni dal dipendente.
Tuttavia, costituisce principio generale che il provvedimento debba essere adottato entro un termine finale congruo e tale da non poter far pensare ad una intervenuta acquiescenza da parte del datore di lavoro: a fronte delle giustificazioni del 28.4.2017, il licenziamento intervenuto il 21.6.2017 non può
16 ritenersi tardivamente emesso, considerato altresì che il recesso avvenne all'indomani della conclusione dell'accertamento ispettivo (il relativo verbale è del 19.6.2017) che escludeva la sussistenza di un affidamento del dipendente.
In definitiva, all'esito delle valutazioni effettuate in ottemperanza del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, ritenuta completa l'istruttoria orale e documentale svolta nonché l'infondatezza delle eccezioni procedurali, la domanda proposta ex L. n. 92/2012 dall'odierno ricorrente davanti al Tribunale deve essere respinta.
MP ha avanzato nelle sue conclusioni domanda di restituzione di quanto corrisposto al per Pt_1
effetto delle pregresse pronunce.
Con ordinanza del 20.3.2025, questa Corte ha chiesto a parte reclamata di documentare la data e gli importi dei pagamenti effettuati in esecuzione di quelle sentenze.
La ha depositato i cedolini del gennaio 2020, del giugno 2020 e del giugno 2021; le contabili CP_1 bonifici del gennaio 2020 (avvenuto il 8.1.2020, per € 60.424,74), del giugno 2020 (avvenuto il
19.6.2020, per € 5.125,14, a titolo di rimborso spese legali come evincibile dal cedolino), del luglio 2021
(avvenuto il 29.6.2021, per € 5.886,09, a titolo di spese legali come evincibile dal cedolino). ha depositato note in cui rileva che dai documenti prodotti risulta che non è stato Parte_1 corrisposto allo stesso l'importo corretto, mancando € 5.229,00 ad integrazione della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Inoltre, la parte contesta soprattutto il provvedimento di questo collegio, in quanto i poteri istruttori d'ufficio non possono supplire ad un mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della che non aveva mai allegato e CP_1
quantificato alcunché sul punto, considerato che la domanda di restituzione in esecuzione della sentenza cassata costituisce un'autonoma domanda necessitante di allegazione e prova e, nella specie, non sussisteva neppure un principio di prova. Ha quindi concluso per il rigetto della medesima domanda.
Ad avviso di questa Corte, è indubbio che per effetto delle pregresse sentenze MP era stata condannata al pagamento di una indennità risarcitoria e di spese legali;
che in questa sede aveva avanzato una richiesta di condanna meramente “generica” alla restituzione di quanto pagato, senza quindi necessità di allegazione e prova.
La Corte ha comunque ritenuto di chiedere la quantificazione del corrisposto, pertanto senza esercitare poteri d'ufficio a sanatoria di oneri che la parte non aveva esercitato.
Ciò premesso, ritenendo di considerare gli importi corrisposti e come documentati nei relativi bonifici, deve condannarsi l'odierno ricorrente al pagamento degli stessi in favore di MP (come sopra indicati), oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti.
SPESE DEI GRADI.
Le spese di tutti i gradi sono a carico di parte ricorrente integralmente soccombente. Parte_1
17 Tali spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e delle attività compiute (con istruttoria svolta nella sola fase sommaria), con importi determinati nei valori minimi, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 23439/2024 pubblicata il 30.8.2024, così provvede:
-respinge la domanda proposta ex. L. n. 92/2012 da davanti al Tribunale di Livorno;
Parte_1
-condanna alla restituzione in favore di MP dei seguenti importi: € 60.424,74, oltre Parte_1 interessi dal 8.1.2020; € 5.125,14, oltre interessi dal 19.6.2020; € 5.886,09, oltre interessi dal 29.6.2021;
-condanna al pagamento delle spese di tutte le fasi e gradi di giudizio che liquida in: Parte_1
€ 3.146,00, per compensi della fase sommaria del giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.513,00, per compensi della fase di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.308,00, per compensi del giudizio di reclamo, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 2.757,00, per compensi del giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.473,00, per compensi del giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Firenze, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.5.2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
18
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera est.
nella causa iscritta al n. r.g 747/2024 promossa da
Parte_1 con l'avv. Ilaria Pagni reclamante in riassunzione contro
Controparte_1
con gli avv.ti Oronzo Mazzotta, Chiara Mazzotta reclamato in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Suprema Corte n. 23439/2024 pubblicata il 30.8.2024
-all'esito della trattazione scritta della causa, disposta ex art. 127 ter cpc con ordinanza del 25.3.2025, in cui si assegnava alle parti termine sino al giorno 8.4.2025 per il deposito di note scritte,
-lette le note depositate da entrambe le parti ha pronunciato la seguente Pt_2
SENTENZA
Questi i fatti come emersi dagli atti:
-con lettera del 13.4.2017 veniva contestato ad dipendente del Parte_1 Controparte_1
quale operatore di sportello commerciale, una serie di inadempienze avvenute nel periodo
[...]
dicembre 2016-gennaio 2017, non conformi alle regole di condotta nei confronti della clientela e con esposizione della a contestazioni, inadempienze consistenti: CP_1
1 1) nell'avere acceso e confermato in favore di ignari clienti ( Persona_1 Persona_2 R_
, mai visti né personalmente incontrati, rapporti relativi
[...] Persona_4
a più carte prepagate “Spider”, rapporti successivamente disconosciuti dai medesimi soggetti.
L'accensione di tali rapporti era stata richiesta da (suocero del e promotore Persona_5 Pt_1
finanziario presso Finanza & Futuro di Livorno) che aveva consegnato al i documenti di identità Pt_1 dei soggetti in questione utilizzati per l'anagrafe generale: il reclamante aveva poi modificato detta anagrafe e recapito postale dei clienti, domiciliandoli presso il luogo di lavoro o l'abitazione del Per_5
2) nell'avere violato le norme antiriciclaggio dei soggetti, identificati solo sulla base della documentazione consegnata da soggetto terzo, in luogo di una identificazione in presenza come prescritto dall'art 19 D.l.vo n. 231/2007
3) nel non avere presieduto personalmente all'acquisizione delle firme degli intestatari delle carte sulla relativa documentazione contrattuale consegnata dal al affinché quest'ultimo Pt_1 Per_5
procedesse alla formalizzazione dei contratti mediante la loro sottoscrizione da parte dei soggetti in questione (contratti disconosciuti dagli stessi soggetti come pure le firme apposte;
con presentazione di querela da parte del Persona_4
4) nell'avere personalmente consegnato le carte “Spider” e i relativi codici PIN, nonostante che per norma la consegna della busta PIN e della carta dovessero essere effettuati da operatori diversi;
5) nell'avere consegnato nelle mani del anziché ai soggetti interessati, le carte, i PIN, le Per_5 credenziali di accesso e i “token”
La contestazione dava poi atto che sulle carte prepagate e consegnate venivano accreditati nei giorni successivi bonifici per importi prossimi a € 10.000 provenienti da BNL PA (per Per_1 Per_2
e da Deutsche AN per le medesime carte venivano poi utilizzate R_ Persona_4
successivamente per prelievi e pagamenti
-con lettera del 21.6.2017, il veniva licenziato per giusta causa, non ritenendo la di Pt_1 CP_1
accogliere le sue giustificazioni
-Formica aveva quindi proposto ricorso ex art 48 e ss L. n. 92/2012 al Tribunale di Livorno impugnando il licenziamento e chiedendo l'applicazione della tutela ex art 18, comma 4, L. n. 300/1970 per insussistenza del fatto contestato;
in subordine, quella del comma 5, per mancanza di tempestività e proporzione;
in ulteriore subordine, quella del comma 6, per violazioni procedurali relative alla tardività del procedimento;
in estremo subordine, aveva chiesto la conversione della giusta causa in giustificato motivo soggettivo, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
-il Tribunale, sul presupposto di una sproporzione della sanzione, accoglieva il ricorso e dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con condanna della al pagamento CP_1
2 dell'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento fino al saldo effettivo e delle spese di lite.
-con sentenza n. 160/2020 il Tribunale di Livorno respingeva l'opposizione della con rigetto del CP_1
ricorso e condanna al pagamento delle spese.
Il Tribunale rilevava che il (dipendente della dal 1991 senza avere mai subito Pt_1 CP_1
procedimenti disciplinari) aveva essenzialmente confermato i fatti contestatigli (emissione della carte in assenza dei clienti;
modificazione del domicilio;
consegna delle carte e dei relativi codici al e Per_5
non ai clienti); che emergeva documentalmente la sottoscrizione personale da parte dei clienti dei contratti e della modulistica e non da parte del quale procuratore speciale;
mentre per il cliente Per_5
il non era provvisto di procura, e il cliente aveva disconosciuto le firme opposte Persona_4 Per_5
sui contratti relativi alla carte prepagate e aveva sporto poi querela. Parimenti era pacifico che
[...]
e al momento della richiesta dell'emissione delle carte prepagate, non fossero Per_1 Persona_2
clienti e, pertanto, non risultavano censite dalla banca prima di quel momento.
Nella specie, non poteva trovare applicazione il comma 4 dell'art 18 L. n. 300/1970: come dedotto dalla giurisprudenza di legittimità, (n. 23669/2014) tale disposizione presupponeva la insussistenza del fatto materiale, esulando ogni valutazione in termini di proporzionalità. Parimenti, l'insussistenza del fatto presupponeva anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica
(Cass., n. 20540/2015, n. 18418/2016, n. 10019/2016, n. 201545/2015); mentre la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientrava nel comma 4 dell'art 18 solo quando questa risultava dalle previsioni dei CCNL o dei codici disciplinari applicabili, che prevedevano per il medesimo fatto una sanzione conservativa, diversamente verificandosi le "altre ipotesi" di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa nel comma 5 dell'art. 18 che prevedeva la tutela indennitaria cd. “forte” (Cass. n. 13178/2017).
Nella specie, il aveva violato la norma antiriciclaggio (art 19 D.l.vo n. 231/2007), sicuramente Pt_1 in riferimento all'accensione dei rapporti con e non ravvisandosi nei loro Per_4 Per_1 Per_2
confronti alcuna delle ipotesi in cui è ritenuto legittimo procedere all'identificazione in assenza del cliente ex art 19 del D.l.vo n. 231/2007 novellato (diversamente, invece, per la sig.ra la quale R_
risultava già censita dalla . CP_1
Tuttavia, non era stato contestato né era dimostrabile che i movimenti di denaro riscontrati sulle carte prepagate fossero riconducibili al il quale aveva emesso e consegnato dette carte al (e Pt_1 Per_5 non personalmente ai destinatari), assieme ai codici PIN e ai token per l'accesso in remoto ai servizi collegati a tali modalità di pagamento.
Dal tenore letterale dell'art 19, comma 2, del D.l.vo n. 231/2007 novellato si evinceva che l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo è commisurata al livello di rischio elevato: nella specie,
3 il fatto che si trattasse di carte prepagate a saldo zero, ricaricabili direttamente dai titolari con movimenti tracciabili comportava che la diligenza richiesta al dipendente non poteva ritenersi particolarmente elevata e che il elativo inadempimento non poteva essere ritenuto di una gravità tale da ledere il rapporto fiduciario con il dipendente che non era mai stato sanzionato, che non aveva agito con dolo e non aveva partecipato alle operazioni truffaldine.
L'ordinanza opposta andava quindi confermata nella sua interezza, con assorbimento delle altre questioni di natura procedurale dedotte dal (secondo il principio della “ragione più liquida”) Pt_1
-con sentenza n. 457/2021 la Corte di Appello di Firenze, respingeva il reclamo proposto dalla CP_1
con condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio.
Ad avviso della Corte, il Tribunale aveva correttamente escluso che gli addebiti contestati al Pt_1
fossero tali da costituire una grave violazione degli obblighi contrattuali da giustificare il licenziamento per giusta causa. La Corte richiamava, in diritto, gli artt 19 e 20 del D.l.vo n. 231/2007, evidenziando che - al di là del richiamo fatto dal Tribunale all'art 19, novellato e non a quello applicabile ratione temporis nella specie - l'art 20 del medesimo decreto prevedeva che gli obblighi di adeguata verifica della clientela andavano, comunque, commisurati al rischio associato anche al tipo di operazione, al prodotto o alla transazione;
pertanto, era condivisibile che non poteva assimilarsi ogni tipo di irregolarità compiuta per il fatto di essere relativa a condotte compiute nell'ambito bancario. In secondo luogo, al di là di una prassi dell'azienda non dimostrata sulla consegna della carta e dei PIN da parte di operatori diversi, due delle intestatarie della carte ( e non erano clienti censiti dalle banche. Il Per_1 Per_2
indubbiamente aveva violato le norme in materia di antiriciclaggio, ma la sua condotta era stata Pt_1 relativa a carte prepagate “a saldo zero”, ossia a prodotti vuoti che richiedevano operazioni di
“caricamento” successivo, alle quali il non aveva partecipato: quindi tutte le condotte da lui Pt_1
compiute non integravano un inadempimento di notevole gravità, trattandosi di condotte relative a Co prodotti a rischio assente (in tale ottica doveva valutarsi anche la consegna del al . Per_5
Dall'istruttoria svolta non era neppure emerso che il avesse voluto favorire operazioni Pt_1
potenzialmente truffaldine del suocero, soggetto che intratteneva rapporti, anche di amicizia, da decenni con quei clienti;
che aveva le procure generali di tre clienti, mentre il gli aveva consegnato le Per_4 credenziali e la chiavetta di accesso del proprio conto corrente. Doveva infine considerarsi che l'azione del in assenza di precedenti disciplinari, non aveva causato alcun danno alla banca. Pt_1
MP spa adiva la Suprema Corte, lamentando: CP_1
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2119, co. 1, c.c., 19 e 20 D.Lgs. n. 231/2007, per aver la Corte - territoriale (come già il Tribunale) ritenuto che la normativa antiriciclaggio consentisse di procedere all'identificazione dei clienti anche senza la loro presenza fisica e che la predetta procedura potesse essere omessa in caso di rischio basso o assente.
4 In particolare, lamentando che:
a) l'art. 19 D.Lgs. n. 231 cit., nella versione vigente ratione temporis (periodo dicembre 2016 - gennaio
2017) non prevedeva alcuna eccezione all'obbligo di identificare i clienti in loro presenza e non prevedeva che verifiche e controlli potessero essere commisurati al livello di rischio rilevato, modifiche queste introdotte soltanto con il D.Lgs. n. 90/2017;
b) il richiamo all'art. 20 D.Lgs. n. 231 cit., operato dalla Corte territoriale, finiva per svuotare la portata dell'obbligo di identificazione personale del cliente imposto dall'art. 19;
c) la Corte territoriale non aveva considerato che anche le carte ricaricabili "a saldo zero" si prestano ad essere utilizzate a fini di riciclaggio del danaro, potendo essere ricaricate anche con i contanti e poi utilizzate per acquisti, rendendo molto più difficoltoso risalire all'origine del danaro;
d) la Corte territoriale aveva ritenuto rilevante la mancanza di un "dolo specifico", laddove il comportamento del dipendente era stato comunque volontario e quindi doloso.
-con ordinanza n. 23439/2024, la Corte di Cassazione assumeva: “…….Il motivo è fondato in relazione alle censure sub a) e b), restando assorbite in questa sede le altre due.
Nell'attuale formulazione l'art. 19 D.Lgs. n. 231/2007, rubricato "Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica", dispone:
"1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:
a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di
5 un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall' ; Controparte_3
3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre
2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;
4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE)
2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome
e il cognome del cliente;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere
6 effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.
2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.
3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:
a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione".
Questa è la formulazione dell'art. 19 risultante dalla novella apportata con D.Lgs. 25 maggio 2017, n.
90 (in suppl.ord. n. 28 alla G.U. 19/06/2017, n.140), art. 2, co. 1, e quindi è successiva ai fatti di causa.
All'epoca di questi ultimi la formulazione dell'art. 19 era la seguente:
"1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
7 a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi,
l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato Kaflfn sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma
1 ".
Ciò premesso in merito alla diversa formulazione nel tempo dell'art 19, la Corte argomenta: “…Dalla comparazione tra le due versioni dell'art. 19 si evince chiaramente che, in quella vigente all'epoca dei fatti addebitati al lavoratore, il legislatore non prevedeva alcuna possibilità di procedere all'identificazione del cliente senza la sua presenza fisica.
Ne consegue che del tutto irrilevante - e quindi falsamente applicato - è l'art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, che, rubricato "Approccio basato sul rischio", nella sua originaria formulazione, vigente ratione temporis, disponeva:
"1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
8 terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo".
Dal tenore di tale norma si comprende come essa da un lato attiene ai dati ulteriori che è doveroso richiedere al cliente, relativi alle operazioni che costui intende compiere, alla zona di residenza o di operatività etc.; dall'altro, proprio per questo il legislatore non esclude in alcun modo l'obbligo fondamentale e preliminare di identificare il cliente necessariamente alla sua presenza fisica ex art. 19 vigente ratione temporis.
Ora, è vero che la Corte d'Appello ha deciso sulla base della norma dell'art. 19 effettivamente in vigore ratione temporis all'epoca dei fatti, ma ha poi richiamato l'art. 20 in funzione mitigatrice di quell'obbligo, norma quest'ultima che invece attiene ad altri aspetti di valutazione del rischio, i quali, come detto, presuppongono già assolto l'obbligo di identificazione personale del cliente di cui all'art.
19.
L'errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 19 e 20 cit. ha viziato irrimediabilmente il giudizio relativo alla sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c. .
Pertanto, la sentenza andava cassata con rinvio “……affinché sia compiuto un nuovo accertamento della rilevanza disciplinare della condotta contestata e della sua gravità alla luce dell'interpretazione del quadro normativo di riferimento come sopra precisato. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
riassume la causa, chiedendo in via principale di accertare l'illegittimità del Parte_1
licenziamento in quanto ingiustificato per mancanza di proporzione o per difetto di tempestività, con
9 declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna al pagamento di un importo a titolo di indennità pari a 18 mensilità; in ipotesi, di accertare la sussistenza di violazioni procedurali per tardività del procedimento, con declaratoria di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento e condanna al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità; in estrema ipotesi, di dichiarare la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso pari a 6 mensilità; oltre interessi e rivalutazione:
1) la Corte di Cassazione aveva imposto alla Corte di Appello di effettuare una verifica della legittimità
o meno della giusta causa di licenziamento alla luce dell'interpretazione dalla stessa Corte offerta sugli artt 19 e 20 D.l.vo n. 231/2007. Tuttavia, la lettura data dalla Cassazione della normativa in questione non scalfiva il rilievo di tutti quegli elementi che la Corte territoriale (e anche il Tribunale) aveva già valutato nel ritenere sproporzionato il licenziamento per giusta causa. Un primo elemento atteneva al fatto che la condotta aveva riguardato carte prepagate a saldo zero, ricaricabili direttamente dai titolari con movimenti tracciabili, ragione per cui la diligenza richiesta dal dipendente non era particolarmente elevata, richiedendosi per le successive operazioni di accreditamento la presenza di diversi PIN rispetto all'utilizzo dei quali nessuna responsabilità era addebitabile al essendo pacifico che questi Pt_1
fosse estraneo ad attività di maneggio di denaro dei clienti. Inoltre, come evincibile dagli atti i clienti
(tranne la poi deceduta) avevano confermato la richiesta di emissione delle carte e nessuno degli Per_2
interessati aveva mai disconosciuto la propria firma sulla modulistica;
firma che comunque era stata controllata dal comprandola con quella risultante dai documenti di identità. Altro elemento Pt_1
significativo si rinveniva nel fatto che il era procuratore generale di tre clienti e dunque abilitato Per_5
a compiere operazioni, mentre per la posizione del aveva la disponibilità della chiavetta del suo Per_4
conto corrente, onde la minore rilevanza della necessità di una loro identificazione in presenza (due clienti peraltro erano già censiti dalla banca). Il aveva poi agito in totale buona fede e non aveva Pt_1 mai riportato alcun provvedimento disciplinare nel corso del suo rapporto con la banca. Quest'ultima poi non aveva mai contestato l'affermazione del sul fatto che le irregolarità addebitate al Pt_1
fossero di normale prassi né aveva provato il contrario, tollerando i relativi comportamenti Pt_1
(prassi che il dipendente aveva chiesto di provare con prova per testi e con un ordine di esibizione, non ammessi e in cui insisteva);
2) in subordine, il licenziamento era censurabile in quanto - sebbene il CCNL applicato in azienda non prevedesse uno specifico termine entro il quale doveva essere irrogata la sanzione, una volta ricevute le giustificazioni - era comunque necessaria una certa immediatezza, come evincibile da altri CCNL applicabili in più settori: nella specie, le giustificazioni erano intervenute il 28.4.2017, mentre il licenziamento era stato intimato il 21.6.2017, senza che vi fosse la necessità di ulteriori accertamenti, a nulla rilevando che il lavoratore fosse cautelarmente sospeso. Inoltre, il principio di tempestività era
10 stato violato anche sotto altro profilo, dal momento che la contestazione era stata effettuata il 18.4.2017 con riguardo a fatti compiuti tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017, in presenza di una segnalazione del
16.2.2017, dal momento che detta segnalazione proveniente dal settore Fraud Detection era molto circostanziata e non vi era stata la evidente necessità di attendere il completamento del rapporto ispettivo del 19.6.2017, tanto che la contestazione era stata fatta nell'aprile del 2017. Parimenti irrilevante che le riunioni delle Commissioni disciplinari avvenissero a distanza di tempo, non giustificando il ritardo le disfunzioni organizzative della
[...]
si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
proposta dal e la sua condanna alla restituzione di quanto pagato in esecuzione delle sentenze. Pt_1
Ad avviso della resistente, le affermazioni della Corte d'Appello in merito al fatto che le operazioni compiute riguardavano un prodotto a rischio zero e quindi non richiedevano alcuna particolare diligenza erano fondate sull'interpretazione dell'art 20 del D.l.vo n. 231/2007 che, secondo quanto poi rilevato dalla Cassazione, era stato falsamente interpretato poiché relativo ad operazioni successive alla identificazione che per la medesima Corte dovevano avvenire in presenza: ragione per cui, diversamente argomentando, si sarebbe andati contro al principio stabilito dalla Cassazione. Inoltre, l'inadempimento posto in essere era particolarmente grave in quanto posto in essere in violazione della normativa antiriciclaggio e alle finalità che la stessa intendeva prevenire ossia l'immissione in circolazione del denaro proveniente da illeciti e il finanziamento del terrorismo: l'identificazione del cliente e la verifica periodica di detti dati erano elementi rilevanti al fine di evitare il fenomeno (peraltro, anche nella nuova formulazione dell'art 19, non applicabile nella specie ratione temporis e che prevedeva deroghe eccezionali alla identificazione in presenza, non sarebbe rientrato il caso in esame). Lo strumento della carta prepagata poteva prestarsi a maggiori rischi di una normale carta, con possibilità per i clienti di poter rimanere coinvolti in operazioni illecite;
inoltre, il era stato rinviato a giudizio per frode Pt_1
informatica aggravata, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento aggravata, in concorso con il e la di Per_5 lui compagna. L'istruttoria documentale e orale svolta escludeva poi che i clienti, tutte persone anziane con problemi di vista e di udito, avessero fatto richiesta delle carte e non avessero mai disconosciuto le firme da loro apposte. Inoltre, doveva essere fattore di sospetto per il il fatto che il pur Pt_1 Per_5
avendo procure generale, non provvedesse direttamente al compimento delle operazioni. Né era mai stato provata la tolleranza da parte della banca di prassi irregolari. Pertanto, sussisteva una grave violazione dolosa della normativa antiriciclaggio nonché della normativa interna alla Banca incidenti sul vincolo fiduciario, irrilevante l'assenza di precedenti disciplinari.
Quanto alle censure di natura procedimentale, in merito alla tardività della contestazione rispetto ai fatti, doveva farsi riferimento ad una completa conoscenza dei fatti e quindi all'acquisizione del relativo
11 materiale probatorio, conoscenza da intendersi in senso relativo con riferimento alla complessità degli accertamenti ispettivi e alla organizzazione dell'impresa, come dedotto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Parimenti non era tardivo il licenziamento intimato rispetto alle giustificazioni, tenuto conto che la
Commissione degli affari disciplinari si riuniva una volta al mese (nella specie, nel maggio 2017).
******
MERITO DEL CONTENDERE.
L'ordinanza della Suprema Corte assume nella sostanza che la Corte territoriale aveva errato nel valutare la condotta in violazione della normativa antiriciclaggio: pur avendo fatto corretto riferimento
(diversamente dal Tribunale) all'art 19 D.l.vo n.231/2007 nella versione applicabile ratione temporis alla presente fattispecie (e che non prevedeva, diversamente dall'art 19 novellato, deroghe all'obbligo di identificazione del cliente in presenza), la Corte aveva errato nel richiamare l'art 20 del medesimo decreto per “mitigare” la valutazione dell'inadempimento in questione in relazione all'entità del rischio, nella specie, di poca entità in considerazione del tipo di prodotto bancario oggetto delle operazioni (carte prepagate a rischio zero).
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, tale richiamo era del tutto errato perché partiva da una falsa interpretazione dell'art 20 che introduceva il concetto di entità del rischio nella valutazione della verifica da compiersi (in relazione al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi), verifica che tuttavia presupponeva necessariamente la già avvenuta identificazione del cliente da compiersi a norma di legge, ovverosia in presenza: in sostanza, nell'art 20 la valutazione dell'entità del rischio per individuare il tipo più o meno intenso di verifica non riguardava il momento dell'identificazione, ma momenti a questa successivi. Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato la pronuncia e rinviato a questa Corte per l'effettuazione di una nuova valutazione sulla sussistenza della giusta causa, il cui giudizio era stato falsato proprio dalla interpretazione errata della normativa di legge.
L'esame della fattispecie deve quindi necessariamente partire dalla violazione principale, in termini di maggiore gravità tra quelle contestate, ossia la violazione della normativa antiriciclaggio con la pacifica mancata identificazione in presenza dei quattro clienti coinvolti.
L'odierno ricorrente in riassunzione assume che la valutazione effettuata dalla Corte territoriale non muterebbe neppure a fronte dell'interpretazione data dalla Suprema Corte degli artt 19 e 20 citati, nel senso che - anche optando per quell'interpretazione - ci sarebbero in fatto tutta una serie di elementi
(come sopra dalla parte dedotti) che porterebbero comunque ad una conclusione in termini di sproporzione della sanzione applicata.
L'assunto non appare condivisibile.
12 Si osserva innanzitutto che la valutazione della condotta posta in essere dal dipendente va effettuata con estremo rigore in considerazione degli interessi e della finalità che la normativa del D.l.vo n. 231/2017 tende rispettivamente a tutelare e perseguire, con particolare riferimento alla necessità di evitare che sia messo in circolazione denaro proveniente da fatti illeciti. In relazione a detta finalità, lo strumento della carta prepagata non può considerarsi a rischio zero;
anzi, a ben vedere, trattasi di una tipologia di prodotto che, diversamente da un qualsiasi altro strumento operativo, può prestarsi meglio ad operazioni illecite, in quanto sulle stesse possono farsi movimentazioni di denaro continue e sottoposte a minori controlli, facilitando così l'operazione di “ripulitura” di denaro.
Il non soltanto non poteva non ignorare la rilevanza di una tale normativa sotti i profili Pt_1
evidenziati per la sua esperienza lavorativa in campo bancario sin dagli anni novanta, ma non poteva neppure non avere considerato, a maggior ragione, che tali carte prepagate venivano accese da soggetti ultraottantenni e dunque in situazione di fragilità, situazione che richiedeva maggiori accertamenti proprio in ragione dell'età, in termini di loro effettiva esistenza in vita, di effettiva consapevolezza e volontà di tali soggetti di compiere quelle operazioni, onde la necessità di incontrarli e identificarli personalmente e non di affidarsi alla richiesta effettuata dal suocero e alla documentazione dallo Per_5
stesso offerta (né poteva farsi affidamento sui rapporti di familiarità tra i clienti e lo stesso . Per_5
Così come il dipendente non poteva non aver considerato che alcuni di tali soggetti ( R_ Per_2
avevano rilasciato procure generali al (prodotte in atti), conferendogli ampissimi Per_1 Per_5
poteri, tra cui anche quello espresso di compiere operazioni finanziarie con le banche: anche sotto tale profilo, il avrebbe dovuto interrogarsi sulle ragioni per cui il dopo avere fatto richiesta Pt_1 Per_5
di emissione delle carte, non aveva proceduto direttamente e personalmente nella sua veste di procuratore generale a stipulare i relativi contratti in relazione alle carte prepagate senza dovere coinvolgere i clienti in questione: a fronte di tali circostanze, a nulla rilevava il fatto che il Pt_1
avesse effettuato tutte le verifiche (anche sulle firme) sulla base della documentazione fornitagli dal né il fatto che alcuni clienti fossero già censiti dalla Banca, perché non erano questi gli Per_5 adempimenti richiestigli in quell'occasione e sotto il vigore dell'art 19 D.l.vo n. 231/2007 applicabile ratione temporis.
L'istruttoria documentale e orale (svolta in sede sommaria) ha evidenziato elementi in fatto che mettono in serio dubbio la reale consapevolezza e intenzione dei clienti in questione di volere accendere carte prepagate e di compiere sulle stesse le relative operazioni, essendo emerse dichiarazioni contraddittorie nonché ritrattazioni da parte di tali soggetti, frutto anche del condizionamento per il loro rapporto con che conoscevano da decenni. Per_5
Trattasi di circostanze di particolare e significativo rilievo che evidenziano come la mancata identificazione in presenza dei clienti in questione avesse effettivamente dato adito non solo
13 all'accensione di carte che sembravano non essere richieste, ma anche come gli stessi clienti avrebbero potuto trovarsi successivamente coinvolti in operazioni che potevano celare rapporti illeciti: evenienze tutte che la normativa antiriciclaggio tendeva a prevenire.
Era infatti emerso che:
- la cliente aveva spedito ad MP una lettera in cui disconosceva l'accensione delle carte Per_1
prepagate e le relative operazioni di utilizzo;
subito dopo aveva inviato alla banca una raccomandata in cui smentiva il tenore della lettera precedente riconoscendo la regolarità delle operazioni e, a breve distanza, aveva rilasciato una dichiarazione in cui ammetteva di non avere mai redatto e sottoscritto l'ultima raccomandata da considerarsi un falso (dichiarazione, questa, da lei riconosciuta in udienza); in ultimo, inviava una ulteriore lettera in cui contestava quanto dichiarato alla MP confermando le carte emesse a suo nome (doc. nn. da 1 a 5 MP).
La cliente, sentita in giudizio, aveva ammesso di non avere mai richiesto e utilizzato le carte prepagate;
che gli aveva chiesto la firma per una operazione di accredito;
che la lettera in cui smentiva il Per_5 disconoscimento l'aveva scritta per salvaguardare il che l'aveva aiutata personalmente. Per_5
-la cliente (poi deceduta) aveva parimenti spedito ad MP una lettera di disconoscimento delle Per_2
carte e delle operazioni, mai effettuate;
aveva poi mandato una mail tramite il suo avvocato in cui disconosceva le stesse operazioni (doc. nn da 6 a 8 MP)
-la cliente aveva disconosciuto formalmente l'accensione delle carte e le operazioni compiute R_
con lettera inviata alla banca;
aveva poi spedito una lettera alla banca in cui dichiarava la regolarità delle operazioni effettuate;
successivamente, aveva rilasciato una dichiarazione di falsità di quanto dichiarato nella seconda lettera. Una ulteriore missiva a mezzo di un legale veniva inviata per confermare la richiesta di emissione di due carte a suo nome. Infine, era stata da lei rilasciata una dichiarazione in cui asseriva che la missiva inviata tramite avvocato era stata da lei sottoscritta in buona fede in quanto indotta dal e da un'altra persona a lei sconosciuta, dichiarazione questa riconosciuta dalla Per_5
in udienza (doc nn. da 9 a 14 MP). R_
In giudizio, aveva poi dichiarato di non avere mai richiesto ed utilizzato le carte prepagate e di non avere sporto querela per l'amicizia che aveva con Per_5
-il cliente aveva disconosciuto l'accensione delle carte e le operazioni, con una lettera a Persona_4
MP e aveva proposto querela per le firme false e per la violazione della normativa antiriciclaggio (doc. nn 15-18 MP); querela poi ritirata, come da impegno assunto in una scrittura privata intervenuta tra lo stesso e il (doc 7 . Sentito dal Tribunale in sede sommaria, il soggetto in questione Per_5 Pt_1
aveva dichiarato di non avere mai richiesto carte prepagate e che il aveva la chiavetta del suo Per_5
conto corrente.
14 In giudizio, vi erano poi state da parte alcuni clienti dichiarazioni incerte in punto di riconoscimento delle firme apposte sui documenti.
Ad avviso della Corte, a fronte della conclamata violazione delle norme antiriclaggio, è poi irrilevante in questa sede la mancata prova della partecipazione del alle movimentazioni di denaro Pt_1
effettuate dai clienti, circostanza non oggetto di contestazione disciplinare e che non fa comunque venire meno la violazione in questione (MP ha documentato in atti che, in relazione ai fatti per cui è causa, è stata fissata udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del della di lui Per_5
compagna e del dichiarando altresì che il GUP ha poi rinviato a giudizio tali soggetti, CP_4 Pt_1
per i quali pende un procedimento penale).
Parimenti, irrilevante l'esistenza di un prassi in azienda in tal senso e che sarebbe stata tollerata dalla banca (prassi che si chiede anche in questa sede di provare con l'esibizione dell'estratto del gestionale
PARDO 2017, relativo a pratiche sospese della filale di Livorno per irregolarità documentali o con prova per testi).
Sul punto, ciò che appare unicamente rilevante è l'esistenza di una normativa che prevedeva procedure specifiche sull'identificazione personale del cliente e che detta normativa richiedeva una sua rigorosa osservanza proprio perché tesa ad evitare il compimento di illeciti di rilevanza penale (fenomeni di riciclaggio), non giustificandosi comunque la sua inadempienza anche in presenza di eventuali altri inadempimenti di altri dipendenti. Così come era irrilevante il fatto che non si fossero verificati danni alla in conseguenza delle condotte tenute. CP_1
Poiché nella valutazione della giusta causa rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva e attribuendosi rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass n. 31202/2021), nel caso di specie era stata accertata una condotta di rilevante gravità non solo da un punto di vista oggettivo (ossia in relazione alla finalità che l'identificazione in presenza perseguiva), ma anche sotto il profilo soggettivo, ritenendosi quanto meno integrata una colpa grave inescusabile e tale da incidere sull'elemento fiduciario, considerato che la aveva riposto nel CP_1
il massimo affidamento in relazione alla posizione da lui ricoperta e alle operazioni bancarie Pt_1
che lo stesso era abilitato a compiere.
Che si trattasse di una fattispecie di particolare gravità era insito poi nel fatto che si era trattato di condotte che erano state reiterate più volte ai danni di più clienti.
Ugualmente la gravità della condotta non poteva giustificare il fatto che il dipendente non fosse stato destinatario nel corso della sua carriera lavorativa di procedimenti disciplinari, considerato che tale
15 assenza è priva di rilievo significativo in presenza di elementi che attestano comunque la sussistenza di una giusta causa (Cass. n. 12641/2021).
A tale condotta, già quindi di per sé rilevante ad integrare la giusta causa, si aggiungono poi le ulteriori violazioni contestate e afferenti al mutamento dell'anagrafe postale dei clienti (che venivano domiciliati Co presso luoghi di riferimento del;
alla consegna del contratto e del che sarebbe dovuta Per_5
avvenire da parte di due diversi operatori (in violazione della normativa aziendale D 1756, punto 6.8.3); alla consegna della documentazione al anziché ai clienti personalmente. Per_5
Condotte pacificamente poste in essere e accessorie a quella della mancata identificazione in presenza, riguardo alle quali non rileverebbero comunque eventuali prassi aziendali.
Ne consegue che deve ritenersi accertata la giusta causa di licenziamento, essendo proporzionata la sanzione inflitta.
ECCEZIONI PROCEDURALI IN PUNTO DI TARDIVITA'
Tali eccezioni, da ritenersi infondate, devono essere esaminate in quanto rimaste assorbite dalla decisione a favore del lavoratore adottata nelle pregresse fasi di merito.
E' indubbio che i fatti addebitati furono compiuti tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017; che la CP_1
aveva ricevuto una segnalazione del 16.2.2017 sui medesimi fatti (si veda il relativo documento, indicato anche nel rapporto ispettivo del 19.6.2017); che il teste (ispettore), sentito in giudizio, ha Tes_1
confermato il compimento degli accertamenti nel marzo 2017: in relazione alla suindicata scansione temporale non può non rilevarsi la tempestività della contestazione risalente al 18.4.2017, considerato altresì che una segnalazione - per quanto dettagliata - può avere comunque necessità di ulteriore valutazione.
Quanto alla rilevata tardività del licenziamento, la giurisprudenza di legittimità (Cass n. 10802/2023) ha precisato come il carattere della "tempestività" può tradursi in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva, abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 9767 del 2011), ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa - che va a tradurre e quantificare il criterio della tempestività dell'adozione del provvedimento disciplinare - perché il datore di lavoro possa valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato (Cass. n. 5116 del 2012).
Nella specie, il CCNL applicato in azienda (unico CCNL da considerare) non prevedeva alcun termine entro il quale si sarebbe dovuta applicare la sanzione rispetto al momento in cui erano state rese le giustificazioni dal dipendente.
Tuttavia, costituisce principio generale che il provvedimento debba essere adottato entro un termine finale congruo e tale da non poter far pensare ad una intervenuta acquiescenza da parte del datore di lavoro: a fronte delle giustificazioni del 28.4.2017, il licenziamento intervenuto il 21.6.2017 non può
16 ritenersi tardivamente emesso, considerato altresì che il recesso avvenne all'indomani della conclusione dell'accertamento ispettivo (il relativo verbale è del 19.6.2017) che escludeva la sussistenza di un affidamento del dipendente.
In definitiva, all'esito delle valutazioni effettuate in ottemperanza del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, ritenuta completa l'istruttoria orale e documentale svolta nonché l'infondatezza delle eccezioni procedurali, la domanda proposta ex L. n. 92/2012 dall'odierno ricorrente davanti al Tribunale deve essere respinta.
MP ha avanzato nelle sue conclusioni domanda di restituzione di quanto corrisposto al per Pt_1
effetto delle pregresse pronunce.
Con ordinanza del 20.3.2025, questa Corte ha chiesto a parte reclamata di documentare la data e gli importi dei pagamenti effettuati in esecuzione di quelle sentenze.
La ha depositato i cedolini del gennaio 2020, del giugno 2020 e del giugno 2021; le contabili CP_1 bonifici del gennaio 2020 (avvenuto il 8.1.2020, per € 60.424,74), del giugno 2020 (avvenuto il
19.6.2020, per € 5.125,14, a titolo di rimborso spese legali come evincibile dal cedolino), del luglio 2021
(avvenuto il 29.6.2021, per € 5.886,09, a titolo di spese legali come evincibile dal cedolino). ha depositato note in cui rileva che dai documenti prodotti risulta che non è stato Parte_1 corrisposto allo stesso l'importo corretto, mancando € 5.229,00 ad integrazione della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Inoltre, la parte contesta soprattutto il provvedimento di questo collegio, in quanto i poteri istruttori d'ufficio non possono supplire ad un mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della che non aveva mai allegato e CP_1
quantificato alcunché sul punto, considerato che la domanda di restituzione in esecuzione della sentenza cassata costituisce un'autonoma domanda necessitante di allegazione e prova e, nella specie, non sussisteva neppure un principio di prova. Ha quindi concluso per il rigetto della medesima domanda.
Ad avviso di questa Corte, è indubbio che per effetto delle pregresse sentenze MP era stata condannata al pagamento di una indennità risarcitoria e di spese legali;
che in questa sede aveva avanzato una richiesta di condanna meramente “generica” alla restituzione di quanto pagato, senza quindi necessità di allegazione e prova.
La Corte ha comunque ritenuto di chiedere la quantificazione del corrisposto, pertanto senza esercitare poteri d'ufficio a sanatoria di oneri che la parte non aveva esercitato.
Ciò premesso, ritenendo di considerare gli importi corrisposti e come documentati nei relativi bonifici, deve condannarsi l'odierno ricorrente al pagamento degli stessi in favore di MP (come sopra indicati), oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti.
SPESE DEI GRADI.
Le spese di tutti i gradi sono a carico di parte ricorrente integralmente soccombente. Parte_1
17 Tali spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e delle attività compiute (con istruttoria svolta nella sola fase sommaria), con importi determinati nei valori minimi, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 23439/2024 pubblicata il 30.8.2024, così provvede:
-respinge la domanda proposta ex. L. n. 92/2012 da davanti al Tribunale di Livorno;
Parte_1
-condanna alla restituzione in favore di MP dei seguenti importi: € 60.424,74, oltre Parte_1 interessi dal 8.1.2020; € 5.125,14, oltre interessi dal 19.6.2020; € 5.886,09, oltre interessi dal 29.6.2021;
-condanna al pagamento delle spese di tutte le fasi e gradi di giudizio che liquida in: Parte_1
€ 3.146,00, per compensi della fase sommaria del giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.513,00, per compensi della fase di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.308,00, per compensi del giudizio di reclamo, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 2.757,00, per compensi del giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.473,00, per compensi del giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Firenze, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.5.2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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