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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 387/2023 promossa da
- appellante - Pt_1
Avv. Antonello Zaffina Avv. Marco Fallaci contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Ezio Bonanni
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 447/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 18.05.2023, notificata il 25.05.2023.
All'udienza del 12.09.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
In primo grado, affetto da patologia asbesto correlata, come emerso Controparte_1 dalle risultanze della CTU del Tribunale di Siena sezione lavoro, nel giudizio contro l' , che ha accertato l'origine professionale della malattia (placche pleuriche) con CP_2 danno biologico del 5% non indennizzabile, ha convenuto in giudizio l' ed ha Pt_1 chiesto accertare e dichiarare che è stato esposto professionalmente a fibre e polveri di AM ex art. 13 comma 7 L. 257/1992 nel periodo di lavoro dal 02.02.1988 ad oggi, ovvero al 02.10.2003 ovvero al diverso periodo accertato e “condannare l' a Pt_1 rivalutare la posizione contributiva ex art. 13 L. 257/1992 con coefficiente er l'intero periodo di lavoro svolto in esposizione ad AM dal 02.12.1988 a tutt'oggi, ovvero al 02.10.2003, ovvero al diverso periodo accertato e ritenuto in corso di causa, ai fini della rivalutazione contributiva, anche con i migliori contributi e rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento, e con condanna dell' ad adeguare Pt_1 la relativa posizione contributiva, in accoglimento delle doman mministrative
pagina 1 di 11 formulate dal ricorrente, con liquidazione della differenza di tutti i ratei di pensione medio tempore maturati, oltre interessi.
Il Tribunale di Firenze in parziale accoglimento del ricorso ha dichiarato l'esposizione professionale del ricorrente a fibre di AM dal 03.06.1991 e condannato l' ex art. 13 comma 7 L. n. 257/1992 a rivalutare il periodo Pt_1 contributivo con l'applicazione del coefficiente 1,5. Ha ritenuto improponibile le domande di pagamento dei ratei pensionistici, in assenza di domanda amministrativa e senza che risulti il godimento di pensione da parte del ricorrente. Previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, ha condannato l' al pagamento Pt_1 della restante quota di 2/3, pari a € 3.092,00 con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Tribunale di Firenze, superate le eccezioni di prescrizione formulate dell' Pt_1
(prescrizione decennale ordinaria, prescrizione quinquennale ex art. 47 D.p.r. n. 639/1970), a seguito di istruttoria orale svolta, ha accertato che “il lavoratore, nel periodo alle dipendenze di Enel, sia quale addetto presso gli impianti di perforazione dal 1991, sia quale manutentore meccanico presso centrali geotermiche dal 1999 in poi, ha lavorato (per 8 ore settimanali) venendo a contatto con l'AM senza avere a disposizione dispositivi di protezione tipo tute speciali o mascherine (presso gli impianti di perforazione: emissione di polveri dei ferodi dei freni in AM, sprigionamento di fibre di AM in occasione della rottura della coibentazione;
presso le centrali geotermiche: sprigionamento di fibre di AM in occasione della riparazione della coibentazione delle tubazioni delle valvole o delle turbine”. Ha ritenuto di avvalersi delle risultanze della CTU medico-legale resa nel giudizio dinanzi al Tribunale di Siena, parte resistente l' , che ha avuto ad oggetto la CP_2 stessa documentazione sanitaria depositata dal ricorrente, e, quindi, entro le risultanze fattuali accertate nella causa, ha ritenuta provata l'origine professionale della malattia a partire dal 03.06.1991 e fondato il diritto alle maggiorazioni contributive ex art. 13 comma 7 L. n. 257/1992.
L' formula tre motivi di appello: 1) l'errata lettura e applicazione dell'art. 13 Pt_1 comma 7 L n. 257/1992 con riferimento all'omesso accertamento della data finale di esposizione, con conseguente ineseguibilità della sentenza;
2) l'errato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 comma 7 L. n 257/1992 e l'errata lettura e applicazione dell'art. 13 comma 7 L. n. 257/1992 per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relativamente al periodo lavorativo di esposizione e, relativamente all'origine professionale della malattia, l'errata valutazione della CTU e della sentenza del Tribunale di Siena;
3) l'errore nella condanna al pagamento delle spese di lite, da compensarsi per intero.
costituitosi con memoria, ha documentato che l' ha Controparte_1 Pt_1 riconosciuto le maggiorazioni contributive per l'esposizione all'AM per 641 settimane nel periodo dal 06.06.1991 al 30.09.2003 (cfr. comunicazione certificativa del conto assicurativo del 23.10.2023 doc. 4 successiva al deposito dell'appello in data 23.06.2026). Ha resistito all'appello dell' e, in via pregiudiziale, ha concluso chiedendo: Pt_2
pagina 2 di 11 a. dichiarare cessata materia del contendere e/o inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., ovvero acquiescenza sopravvenuta ex art. 329 c.p.c., atteso l'atto di accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad AM in via amministrativa (doc. 4). b. dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello dell' , per Pt_1 violazione dell'art. 434 c.p.c., ovvero dell'art. 437 c.p.c. e/o 436 bis c.p.c. c. dichiarare inammissibile improcedibile e nullo l'atto di appello ex art. 437 c.p.c. e in relazione alla genericità dei motivi di gravame, privi di specificazione e in relazione alla decadenza ex art. 416 c.p.c; d. dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'atto di appello, per le ulteriori ragioni specificate nei capi che precedono, ed ex art. 436 bis c.p.c. e 348 bis e 348 ter c.p.c.; Nel merito ha concluso: e. in conferma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro n. 447/2023 del 18.05.2023, rigettare l'appello dell' per tutti i motivi in fatto e in Pt_1 diritto di cui al ricorso introduttivo del giudizio e al presente atto di costituzione, ovvero perché infondato in fatto di diritto non provato e non dimostrato. Rigettare l'appello perché formulato con riferimento a fatti nuovi, incompatibili con le deduzioni dell' in I grado e in ogni caso per intervenuta carenza di interesse ad Pt_1 impugnare, e i i caso con infondatezza in fatto e in diritto di tutte le altre eccezioni di . Pt_1
Il con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio Bonanni che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello si chiede la compensazione delle spese ex art. 91 e 92 c.p.c.
La Corte ritiene non potersi accogliere le conclusioni dell'appellato sub a, non ricorrendo i presupposti della declaratoria di cessazione della materia del contendere, né la carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. ovvero l'acquiescenza dell' alla pronuncia appellata. Come chiarito dall' Pt_1 Pt_1 all'udienza di discussione, ove ha prodotto la domanda di estratto conto certificativo dell'appellato ed ha insistito in tutti i motivi di appello, il documentato riconoscimento della maggiorazione contributiva riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Firenze è intervenuta da parte dell'Ente in mera esecuzione della sentenza, senza alcuna acquiescenza alla stessa. Diversamente da quanto dedotto dall'appellato, l'esecuzione non è stata spontanea, ma è conseguita alla iniziativa dell'appellato, alla documentata notifica della sentenza in data 25.05.2023 e alla correlata richiesta di estratto conto certificativo del 28.09.2023 comprensivo della maggiorazione AM. Pertanto quanto riconosciuto dall'ente nel certificato in esame, ove risulta attestato, in nota aggiuntiva “è stata riconosciuta l'esposizione all'AM per n. 641 settimane comprese ne periodo dal 03.06.1991 al 30.09.2003: la maggiorazione dell'anzianità verrà valutata secondo le norme in vigore alla data del pensionamento”, stante il precedente deposito dell'appello, non costituisce cessazione della materia del contendere. Non ricorre all'evidenza alcuna acquiescenza alla sentenza, configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, poiché successivamente allo stesso è possibile solo la rinunzia espressa all'impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge (tra le molte Cass.
pagina 3 di 11 Sez. L. sent. n. 8537/2012). L'interesse ad impugnare è inoltre insito nei motivi di appello sopra sintetizzati e nelle conclusioni formulate dall' , sui quali l'ente Pt_2 ha insistito nella discussione orale. Ritiene inoltre la Corte non accoglibili le ulteriori eccezioni preliminari, di inammissibilità, improcedibilità, nullità dell'appello, formulate dall'appellato, come di seguito argomentato. La Corte non ravvisa alcuna violazione dell'art. 434 c.p.c. nell'atto di appello, che indica in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della decisione di primo grado impugnati (espressamente richiamati, in motivazione, l'accertamento del diritto alle maggiorazioni contributiva di cui all'art. 13 comma 7 L. n. 257/1992 perché correlato all'insorgenza professionale da esposizione all'AM con riferimento al periodo dal 03.06.1991, data di inizio del rapporto di lavoro con l'ENEL con condanna dell' a rivalutare il periodo contributivo accertato ed il parallelo Pt_1 dispositivo, cfr. p. 3 e 4 dell'appello; la parte della sentenza valutativa della istruttoria orale, l'esito dell'accertamento ed il parallelo dispositivo, cfr. p. 10 e 11 dell'appello; la parte della sentenza valutativa delle risultanze della CTU medico legale resa dalla dr.ssa nel giudizio davanti al Tribunale di Siena Persona_1 ed il parallelo dispositivo, cfr. p. 13 dell'appello). L'appello inoltre esplicita le censure alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia valorizzando alcuni passaggi della testimonianza di per affermare che la presenza di Tes_1 AM nel sito ENEL di Piancastagnaio e che l'esposizione dei lavoratori al materiale AM dovesse arrestarsi dagli anni'90, sia censurando il mancato accertamento della cessazione della esposizione da parte del Tribunale. L'appello inoltre indica espressamente le violazioni di legge denunciate (errata lettura e applicazione dell'art. 13 comma 7 L. n. 257/1992, sotto più profili). La Corte non ritiene sussistere la dedotta violazione dell'art. 437 c.p.c. per genericità dei motivi di appello, che, al contrario risultano formulati in maniera specifica, né perché, secondo l'eccezione dell'appellato, i motivi di appello introdurrebbero doglianze nuove, mai eccepite in primo grado. Non emerge alcuna doglianza nuova (ad eccezione di quanto si dirà nell'esame del primo motivo di appello), poiché l'istituto in primo grado ha eccepito che non sussistesse alcun accertamento di malattia professionale a causa dell'esposizione all'AM (in assenza di un accertamento dell' , non potendo ciò trarsi dalla sentenza del Tribunale di Siena CP_2 né dalla CTU svolta in tale giudizio, considerato altresì che il Tribunale di Siena ha accertato un danno biologico del 5% ed escluso una malattia professionale indennizzabile) ed ha contestato i dati fattuali dedotti dal ricorrente, le mansioni dedotte, i periodi di lavoro e i periodi di esposizione alle fibre di AM (p. cfr. 3, 4, 5, e 14 della memoria di costituzione). Non può pertanto ritenersi nuova la doglianza relativa al dato temporale in ordine al periodo di esposizione all'AM (termine finale), già ricompresa nelle contestazioni formulate in primo grado. Infine la Corte non ravvisa, alla luce dei motivi di appello sopra riportati, la manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 436bis c.p.c.
Sono escluse dall'ambito del giudizio devoluto alla Corte di Appello le eccezioni di prescrizione decennale ordinaria e di prescrizione quinquennale ex art. 47 D.p.r. n. 639/1970, formulate dall' in primo grado e ritenute infondate dal Tribunale di Pt_1
Firenze, poiché le corrispondenti parti della pronuncia non sono state oggetto di motivi di appello. Inoltre l'istituto nell'appello ha dichiaratamente abbandonato pagina 4 di 11 (vista anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 30348/2018), la questione relativa alla pretesa rilevanza/necessità, ai fini della domanda attivata, di una malattia professionale indennizzabile dall' e quella relativa alla partecipazione CP_2 necessaria dell' al processo. L'appellato, da parte sua, non ha formulato CP_2 appello incidentale sul capo della pronuncia di improponibilità delle domande di pagamento dei ratei pensionistici medio tempore maturati, il cui esame è precluso nel presente giudizio per giudicato formale, di cui ha chiesto l'integrale conferma. E' pacifico tra le parti che la domanda formulata dal ricorrente è solo quella fondata sull'art. 13 comma 7 L. n. 257/1992, che prevede “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'AM documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ), il numero di settimane coperto da CP_2 contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'AM è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo, una malattia di cui l' abbia CP_2 documentato l'origine da esposizione all'AM, non richiede anche che la stessa malattia sia indennizzabile (cfr. Cass. Sez. L. ord. n. 37045/2022) ed il beneficio della maggiorazione per 1,5 del periodo di esposizione, è indipendente dalla durata e dalla natura qualificata della stessa, derivante dai valori di concentrazione delle fibre di AM in rapporto alla durata giornaliera dell'esposizione stessa con riferimento ad una media annuale (Cass. Sez. L ord. n. 17799/2015).
Con il primo motivo di appello l' afferma che il Tribunale avrebbe errato la Pt_1 lettura e l'applicazione dell'art. 13 comma 7 L n. 257/1992 con riferimento all'omesso accertamento della data finale di esposizione, con conseguente ineseguibilità della sentenza. Secondo l'istituto la norma richiede l'accertamento del periodo di esposizione, data iniziale e finale, mentre il Tribunale ha individuato l'inizio dell'esposizione al 03.06.1991 ha invece omesso l'accertamento sulla data finale. Ha evidenziato che dal 1992 in avanti l'AM sarebbe stato progressivamente dismesso dalle attività produttive e che secondo le dichiarazioni del teste la presenza di AM nel sito ENEL di Piancastagnaio e Tes_1
l'esposizione dei lavoratori al materiale AM sarebbe assente sin dagli anni'90. La Corte ritiene accoglibile il motivo di appello, dovendosi accertare, in considerazione della previsione di legge invocata che richiede anche l'accertamento del periodo di provata esposizione all'AM, ai fini del beneficio, all'evidenza da intendersi determinato da una data di inizio ed una data finale. Premesso che le mansioni svolte da e le modalità di esposizione alle fibre CP_1 di AM sono state riferite dai colleghi dipendenti dell'ENEL, dal teste Tes_2 collega del ricorrente prima presso gli impianti di perforazione fino al 1995, poi presso la centrale geotermica di Piancastagnaio dal 1999 dove il teste era stato addetto dal 1996, con dichiarazioni dettagliate, puntuali e circostanziate e dal teste collega solo presso l'impianto geotermico di Piancastagnaio, meno preciso Tes_1 sui dati temporali, ritiene la Corte che, in assenza di una specifica indicazione da parte dei testi, la data finale di esposizione all'AM possa individuarsi in quella riconosciuta dall' nel provvedimento con il quale ha dato esecuzione alla Pt_1 sentenza (30.09.2003). Condotta dell'ente che, per inciso, smentisce la dedotta ineseguibilità del provvedimento giurisdizionale. Detta data è sostanzialmente pagina 5 di 11 coincidente con quella indicata nella domanda (02.10.2003), essendo il sito ENEL geotermico di Piancastagnaio (e gli altri), dove lavorava ricompreso CP_1 nell'atto di indirizzo Ministeriale nei confronti di , in atti, che ha prolungato CP_2
l'esposizione ad AM fino al 02.10.2003 dei lavoratori di tutte le società oggetto di atto di indirizzo. Il minore periodo di esposizione poteva dimostrarsi solo mediante la prova della avvenuta integrale bonifica dall'AM dal sito di Piancastagnaio in data anteriore, circostanza che non è stata dedotta dall' (né in conseguenza Pt_1 provata). Del tutto generico è l'assunto dell' che dal 1992 l'AM è stato Pt_1 progressivamente dismesso dalle attività produttive, oltre a costituire una prospettazione tardiva perché formulata per la prima volta con l'appello. Né sono significative le dichiarazioni del teste collega di presso Tes_1 CP_1
l'impianto geotermico di Piancastagnaio ed altri (Bagnore e Latera), genericamente negli anni'90, fino al 1994/1995, considerata la lacunosità del dichiarato laddove questi ha riferito “A un certo punto Enel ha avviato un'attività di bonifica, iniziando dai vapordotti dismessi;
venivano ditte specializzate per togliere l'AM, l'attività è Parte stata svolta d'accordo con l' non ricordo di preciso quanto è stata fatta tale attività di bonifica. Noi dipen di Enel non abbiamo fatto tale bonifica.” Il chiaro dichiarato del (“Presso la centrale geotermica il contatto con l'AM Tes_2 avveniva per ef oibentazione delle tubazioni delle valvole o delle turbine;
in occasione di guasti, era necessario togliere la coibentazione e riparare il guasto;
ciò significava contatto con le polveri di AM, gli strumenti di protezione erano sempre i guanti e il casco, ma nessuna prescrizione era prevista con riferimento all'AM”), non è smentito dal narrato del poiché la riferita rimozione ad opera di ditte Tes_1 esterne dell'AM, trovato dall'addetto alla manutenzione e riparazione in occasione dei guasti una volta smontato il lamierino di rivestimento, non esclude di per sé l'esposizione alle fibre di AM aerodisperse in dette operazioni di scoibentazione, considerato altresì che l'ambiente di lavoro era unico e il manutentore meccanico, come e i testi, operava, al momento della CP_1 rimozione del lamierino, come riferito anche da senza specifici dispositivi di Tes_1 protezioni, solo con guanti, casco e tute da lavoro. La Corte non ritiene accoglibili gli ulteriori due motivi di appello. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente riconosciuto il beneficio di cui all'art. 13 comma 7 L. n 257/1992 ed errato la lettura e applicazione dell'art. 13 comma 7 L. n. 257/1992, sia per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relativamente al periodo lavorativo di esposizione, che relativamente all'origine professionale della malattia, non potendosi considerare la CTU e la sentenza del Tribunale di Siena. Secondo l' il Tribunale avrebbe errato a valutare le prove orali in quanto la Pt_1 deposizione del teste sarebbe incerta e contraddittoria (sulla data di inizio Tes_2 del lavoro del presso la centrale geotermica in Piancastagnaio e non CP_1 preciserebbe la frequenza delle esposizioni alle fibre di AM nelle attività presso gli impianti di perforazione e nelle attività di manutenzione degli impianti geotermici) e quella del teste secondo l'appellante, escluderebbe un serio contatto con Tes_1
l'AM. Ritiene la Corte che la lettura frazionata delle dichiarazioni dei testi offerta dall' Pt_1 non sia corretta, non sussista contraddizione tra le dichiarazioni dei testi e che le imprecisioni sugli anni di svolgimento delle mansioni del siamo marginali CP_1
pagina 6 di 11 e, come affermato dal Tribunale, siano comprensibili e da ascriversi al tempo trascorso. In tema, sono molto precise, circostanziate, intrinsecamente coerenti e soggettivamente attendibili le dichiarazioni rese da in quanto ha Tes_2 condiviso le mansioni e l'ambiente di lavoro con prima quale addetto alla CP_1 perforazione e manutenzione presso i vari impianti di perforazione (“Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme presso vari impianti di perforazione (a Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina ed altri) fino al 1995, quando io sono passato a lavorare presso la centrale geotermoelettrica di Piancastagnaio. Il ricorrente ha continuato a lavorare presso gli impianti di perforazione fino al 1998 circa, quando anche lui è stato trasferito presso la predetta centrale, ivi lavorando insieme a me fino a quando sono andato in pensione. Sia io che il ricorrente negli impianti di perforazione eravamo a contatto con argani che servivano per perforare, noi svolgevamo sia attività di perforazione che di manutenzione, es. sostituzione valvole, sostituzione delle fasce dell'argano e cose simili. L'argano era in continuo movimento verticale e in ogni occasione di frenata vi era emissione di polveri dei ferodi dei freni, che al tempo erano di AM. Vi erano poi tubazioni coibentate con isolamento fatto anche a base di AM e a noi capitava di dover rompere la coibentazione in caso di sostituzione della valvole e anche ciò comportava lo sprigionamento di fibre di AM. Le fasce dell'argano sono ciò cui sono attaccati i ferodi, sono fasce metalliche che legano i ferodi. Tali fasce periodicamente andavano cambiate a causa dell'usura. Durante le lavorazioni usavamo strumenti di protezione quali elmetto, guanti e eventualmente occhiali, non usavamo tute speciali né mascherine, non erano previste e non erano fornite. Le attività di cui ho detto le abbiamo svolte per 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana.”); poi presso la centrale geotermica, quale addetto alla manutenzione meccanica (“Presso la centrale geotermica il contatto con l'AM avveniva per effetto della coibentazione delle tubazioni delle valvole o delle turbine;
in occasione di guasti, era necessario togliere la coibentazione e riparare il guasto;
ciò significava contatto con le polveri di AM, gli strumenti di protezione erano sempre i guanti e il casco, ma nessuna prescrizione era prevista con riferimento all'AM. Anche in tale periodo l'orario di lavoro è stato di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana.”). L'attività di manutenzione presso gli impianti geotermici, descritta dal teste Tes_1 per un breve periodo, non differisce da quella descritta dal teste (“Io e il Tes_2 ricorrente abbiamo lavorato insieme sul sito di Piancastagnaio mpianto geotermico;
abbiamo lavorato insieme anche presso gli altri impianti geotermici dell'Amiata, Bagnore e Latera. Io non ho lavorato presso impianti di perforazione. Ricordo che il ricorrente arrivò presso l'impianto geotermico quando io già vi lavoravo, sarà arrivato negli anni '90. Io ero manutentore dei vapordotti fino al marzo 1994/1995, poi sono passato a fare l'impiegato. Il ricorrente ha fatto la manutenzione sui vapordotti (che collegano il pozzo alla centrale), sulle postazioni geotecniche (dove parte il vapore) e all'interno della centrale. L'attività di manutenzione (che ho fatto anche io fino al 1994/1995) consisteva nello smontaggio/rimontaggio valvole, manutenzione di valvole che perdono il vapore, sostituendo le guarnizioni e i premistoppa (filamento che non permette fuoriuscita di acqua e vapore); inoltre, in presenza di perdita, era necessario fare la “scoibentazione” delle tubazioni, cioè smontaggio del lamierino di rifinitura e togliere la coibentazione;
alcune volte nel fare questo era possibile trovare AM, che poteva scoprissi quando veniva tolo il lamierino di rifinitura;
in presenza di AM, i lavori si fermavano e veniva messa in
pagina 7 di 11 moto la procedura per far intervenire le ditte apposta esterne, a cui competeva l'attività successiva di rimozione dell'AM, rispetto alla quale noi manutentori non eravamo coinvolti. Eliminata da parte della ditta esterna la coibentazione di AM, la nuova coibentazione era fatta in lana di roccia o lana di vetro e poteva essere fatta dalla stessa ditta esterna o da noi manutentori. Tutto ciò avveniva già negli anni 90. Durante i lavori utilizzavamo guanti, casco e la tuta da lavoro fornita da Enel.”). Come già evidenziato, l'affidamento a ditte esterne della rimozione dell'AM (essendo richiesto dall'ordinamento la specializzazione della ditta e l'abilitazione professionale dei lavoratori addetti alla rimozione dell'AM), non esclude affatto, come preteso dall' , il contatto dell'addetto alla manutenzione con le fibre di AM Pt_1 aerodisperse al momento della rimozione del lamierino, evenienza del resto accertata, come riferito dal teste, in altro giudizio da questo introdotto nei confronti dell' per il riconoscimento del medesimo beneficio (“Ho fatto una causa
contro
Pt_1
l' r avere il riconoscimento legato all'AM, è stata definita ed ho ottenuto il Pt_1 riconoscimento richiesto per il periodo dalla assunzione fino a quando sono diventato impiegato.”). Sono inoltre irrilevanti le ulteriori censure attinenti al mancato accertamento della frequenza della esposizione all'AM, nelle attività di perforazione e manutenzione, poiché l'esposizione, ai fini del beneficio in esame, è indipendente sia dalla durata della esposizione che da valori soglia, essendo richiesta la sola esposizione all'AM e la malattia professionale a causa di questa. Pertanto ritiene la Corte che non possa che condividersi l'accertamento del Tribunale in ordine alle mansioni svolte e alla esposizione all'AM, sopra riportato, evidenziandosi che il periodo accertato è solo quello svolto alle dipendenze dell'ENEL dal 03.06.1991 (poi , oggi , prima in attività di CP_3 Controparte_4 perforazioni (i primi tre mesi quale operaio aiutante elettricista), poi dal 1999 quale addetto presso la centrale di Piancastagnaio, in attività di esercizio della centrale e manutenzione ed elettromanutenzione, come dedotto nel ricorso (e documentato da certificazione del 23.5.2004 di ENEL in atti, doc. 1A), in assenza di alcuna istanza probatoria relativa al precedente periodo alle dipendenze di altra società ( CP_5
e non oggetto di appello).
[...]
L' contesta inoltre la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1 ha utilizzato, ai fini dell'accertamento dell'altro presupposto attinente alla malattia professionale per esposizione ad AM, la CTU medico legale eseguita dalla dr.ssa nel giudizio davanti al Tribunale di Siena (ove era Persona_1 convenuto l' , per l'accertamento dell'origine professionale della malattia per CP_2 esposizione ad AM, con condanna al riconoscimento delle prestazioni dovute, rendita ovvero indennizzo). In particolare l' afferma che l'utilizzazione sarebbe Pt_2 preclusa in quanto la CTU non è una prova, così come le sentenze di un diverso giudice, non opponibili all'appellante in quanto l' non ha partecipato al giudizio. Pt_1
Il Collegio ritiene corretta l'utilizzazione da parte del Tribunale della CTU, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prove raccolta in altro giudizio, compresa la sentenza, richiamata dal Tribunale, che ha affermato che “Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere
pagina 8 di 11 esaminato le censure proposte dalle parti” (Cass. n. 20719/2018), intervenuta anche con riferimento alla CTU espletata in altro giudizio, anche tra altre parti (in tema di CTU espletata in sede penale, ovvero in sede civile o in accertamento tecnico preventivo è stato affermato che “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”, Cass. sez.
3. Ord. n. 30298/2023; che “Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta” Cass. Sez. 3 ord. 25162/2020; che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” Cass. Sez. 3 sent. n. 8496/2023). La CTU è stata ritualmente e tempestivamente acquisita al giudizio di primo grado e sulla stessa è stato instaurato il contraddittorio con l' , che non ha mosso alcun Pt_1 rilievo sul contenuto della relazione del CTU in primo grado (e, neppure tardivamente in appello). Secondo l'accertamento del medico legale dr.ssa risulta che alla Persona_1 data della perizia (24.02.2020) “presenta, come rilevato strumentalmente, CP_1 multiple aree di ispessimento pleurico bilateralmente. In particolare l'area di maggiore alterazione si osserva sul versante parietale del lobo inferiore di destra con presenza di alterazione a placca distesa per un tratto pari a circa 43 mm e che si raccorda con la scissura. Altre alterazioni pleuriche sono evidenti in corrispondenza della pleura viscerale sia in corrispondenza del lobo inferiore che della lingula a sinistra mentre controlateralmente tali alterazioni appaiono di dimensioni più marcate e mostrano aspetto spiculato particolarmente evidenti in corrispondenza del lobo medio sempre sul versante ventrale…..”. Richiamata la letteratura scientifica rilevante, il CTU ha accertato che “dall'esame della documentazione in atti e da quanto riferito emerge che il sig. dal 2 dicembre 1988 a tutt'oggi ha costantemente (e per otto ore Controparte_1 giornaliere) svolto attività di addetto alla lavorazione prima di isolanti elettrici poi come addetto alla perforazione e manutenzione meccanica di impianti presso centrale geotermica, impianti nei quali è presente (anche perché taluni di vecchia concezione) AM. Risulta quindi che anche dopo l'entrata in vigore della L. 257/92 con cui erano vietati estrazione, produzione o altro impiego dell'AM, il sig. è CP_1 venuto a contatto in ambiente lavorativo con manufatti contenenti AM (come peraltro documentato in atti). Il riscontro strumentale di placche pleuriche ed ispessimenti pleurici bilateralmente, situazione che secondo la letteratura scientifica è correlata alla esposizione ad asbesto è da valutarsi del tutto conseguente ad
pagina 9 di 11 esposizione lavorativa. Peraltro la lista delle malattie tabellate (lista 1 gruppo 4) CP_2 fa esplicito riferimento alle placche pleuriche asbesto relate ov serisce le placche pleuriche nell'elenco delle patologie per le quali è ex lege già riconosciuta l'origine professionale nei casi in cui il lavoratore per motivi lavorativi – ambientali sia esposto all'AM come nel caso in valutazione”. Ha quindi concluso che “il sig.
[...] attualmente manifesta ispessimenti pleurici bilaterali in assen CP_1
i funzionali all'apparato respiratorio. Tali reperti anatomici in considerazione della tipologia della attività lavorativa svolta e del periodo di tempo della stessa sono, con verosimile probabilità, la conseguenza della esposizione ad asbesto (continuata nel corso degli anni – dal 1988 alla data odierna) e pertanto sono da considerare espressione di malattia professionale da valutarsi in ambito . Il danno biologico CP_2 ascrivibile a tale situazione in base alle tabelle allegate s. 38/2000 è da valutarsi in misura del 5% (cinque per cento). La suddetta situazione (riconoscimento dell'origine professionale e valutazione del danno) è da far decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.02.2015)”. L'accertamento peritale è stato effettuato sulla base della stessa documentazione sanitaria versata nella causa, puntualmente richiamata nella relazione, è stato effettuato l'esame clinico del periziando e nella relazione vi è una esaustiva esposizione della letteratura scientifica rilevante. Le conclusioni peritali, in assenza di osservazioni delle parti, sono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici. Quanto al fatto che l'accertamento abbia avuto ad oggetto un periodo lavorativo più ampio (dal 1988 presso altra società) rispetto a quello oggetto di accertamento nella presente causa, la circostanza non rileva poiché l'esposizione ad AM nel periodo dal 1991 al 2002, nello svolgimento dei compiti di addetto alla perforazione e manutenzione meccanica di impianti presso le centrali geotermiche dell'ENEL è stato oggetto di accertamento nella presente causa. Le conclusioni del CTU sono pertanto coerenti con il dato clinico e con le prove orali assunte che hanno confermato la presenza dell'AM e l'esposizione all'AM nei siti lavorativi dell'appellato, oggetto tra l'altro di atto di indirizzo Ministeriale nei confronti di
, che ha prolungato l'esposizione ad AM fino al 02.10.2003 per tutti i CP_2 lavoratori di tutte le società oggetto del predetto atto di indirizzo. Non rileva infine che la consulenza abbia riconosciuto l'origine professionale della malattia dalla data di presentazione della domanda amministrativa (benché non indennizzabile), trattandosi di accertamento correlato al tipo di domanda proposta in quella causa (rendita o indennizzo a carico dell' ). CP_2
Non può accogliersi il terzo motivo di appello con il quale l' lamenta l'erronea Pt_2 condanna al pagamento delle spese di lite, che afferma dovessero essere compensate per intero. Correttamente il giudice ha applicato il principio della soccombenza (reciproca) e, in ragione della pronuncia di improponibilità della domanda sui ratei di pensione, ha compensato per 1/3 le spese di lite, ponendo a carico dell' la restante quota di Pt_1
2/3, pronuncia che viene pertanto confermata. Considerato il limitato accoglimento dell'appello dell' , anche nel giudizio di Pt_1 appello sono compensate per 1/3 le spese di lite, ponendo a carico dell' la Pt_1 restante quota di 2/3, liquidata, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014,
pagina 10 di 11 considerato il valore indeterminabile, le attività svolte (tre fasi), l'applicazione dei minimi, nella misura di € 2.315,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale dell'appello dell' e in parziale riforma della sentenza
Pt_1 appellata, accertato e dichiarato ex art. 13 comma 7 L. n. 257/1992 che è Controparte_1 stato professionalmente esposto a fibre e polveri d'AM dal 03.06.1991 al 30.09.2003, condanna l' ex art. 13 comma 7 L. n. 257/1992 a rivalutare il
Pt_1 periodo contributivo così tato mediante l'applicazione del coefficiente 1,5; respinge per il resto il ricorso dell' con conferma per il resto della sentenza
Pt_1 appellata. Compensa per 1/3 le spese di lite del secondo grado e pone le stesse per la restante quota di 2/3 a carico dell' e per l'effetto condanna l'appellante alla
Pt_1 rifusione delle spese del secondo grado a favore della parte appellata, che liquida in
€ 2.315,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.09.2024
La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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