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Sentenza 9 marzo 2024
Sentenza 9 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/03/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3582/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA
(C.F. ), residente in [...], ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in NO, 20122, Via Podgora 15, presso lo Studio dell'Avv. Angela Viviana Laganà, che lo rappresenta e difende, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale ONroparte_1 C.F._2 genitore esercente la patria potestà sulla minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in NO, Via Visconti di Modrone n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Chinelli, APPELLATA
E
CONTRO
ONroparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni: : Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO, ogni avversaria istanza disattesa, e previa la più opportuna declaratoria, a integrale riforma della sentenza n. 9350/2021 resa dal Tribunale Civile di NO e pubblicata il 16/11/2021, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE:
1.1) dichiarare l'improcedibilità ed in ogni caso respingere la domanda formulata da parte appellata in primo grado nella propria memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., poiché trattasi d'inammissibile domanda nuova, in quanto i suoi elementi costitutivi sono mutati rispetto alla domanda formulata nell'atto di citazione;
1.2) dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso respingere la domanda formulata da ONroparte_1 nella comparsa di costituzione e risposta in favore di parte appellata, poiché trattasi d'inammissibile domanda nuova in appello, i cui elementi costitutivi sono mutati rispetto alla domanda formulata nel primo grado di giudizio.
2) NEL MERITO:
pagina 1 di 17 2.1) accertata e dichiarata, in forza della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI penale del 22/6/2023, l'insussistenza di crediti di natura alimentare, di mantenimento e di assistenza familiare che possano essere vantati da
[...] e da nei confronti dell'odierno appellante, rigettare la domanda revocatoria di parte ONroparte_1 Persona_1 appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.2) accertata e dichiarata, in forza della sentenza n. 472/2023 della Corte di Cassazione sez. I civile, l'insussistenza di crediti di natura alimentare e di mantenimento che possano essere vantati da e da ONroparte_1 nei confronti dell'odierno appellante, rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto Persona_1 ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.3) accertata e dichiarata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 comma 1 cod. civ., rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 9/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.4) accertata e dichiarata l'assenza della dolosa preordinazione dell'atto di risoluzione per mutuo consenso del 31/7/2014 a compromettere il soddisfacimento dei presunti crediti di parte appellata, rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 9/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.5) accertato e dichiarato che l'atto di risoluzione per mutuo consenso del 31/7/2014, in quanto adempimento di un patto fiduciario in ambito familiare, ha natura di atto dovuto e pertanto non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 comma 3 cod. civ., rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.6) accertato e dichiarato che l'atto di risoluzione per mutuo consenso del 31/7/2014 ha eliminato con efficacia ex tunc l'atto di donazione del 10/5/2010, rigettare la domanda revocatoria di parte appellata per insussistenza di un atto di disposizione patrimoniale e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1;
2.7) annullare e riformare la sentenza n. 9350/2021 resa dal Tribunale Civile di NO e pubblicata il 16/11/2021, ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, revocare l'annotazione della sentenza di primo grado ed ordinare ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione dell'emananda sentenza di secondo grado;
2.8) condannare ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ad una somma pari al doppio ONroparte_1 dell'ammontare delle spese di giudizio in favore dell'odierno appellante ed in ogni caso condannare l'appellata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata;
2.9) accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale, condannare
[...] ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. ad una somma pari al doppio dell'ammontare delle spese di ONroparte_1 giudizio in favore dell'odierno appellante, per avere l'appellata agito senza la normale prudenza. 3) IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 primo comma c.p.c., come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Email_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO adita, ogni altra e contraria domanda, ecce-zione, deduzione e istanza respinta, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, così disporre: NEL MERITO:
- rigettare l'appello proposto da , e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale Parte_1 di NO, Sezione Seconda Civile, numero 8298 del 24 luglio 2018;
RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE SVOLTE DA PARTE ATTRICE IN PRIMO GRADO NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare l'avvenuta stipula tra le parti convenute del contratto notarile, datato 31.7.2014, attraverso il quale è stata risolta, per mutuo consenso, la donazione stipulata in data 10.5.2010, con la quale i genitori di Parte_1
, sig. e sig.ra avevano donato al figlio il diritto di
[...] ONroparte_2 ONroparte_2 usufrutto dell'unità immobiliare sita in NO, via Orbetello, nr. 1;
pagina 2 di 17 2) accertare e dichiarare la sussistenza del pregiudizio patrimoniale causato a parte attrice dall'atto di risoluzione di cui al punto che precede, in vista dell'accertamento del credito vantato dalla stessa parte attrice in conseguenza del richiesto accertamento giu-diziale di paternità;
3) accertare e dichiarare, ai sensi degli articoli 2901 e seguenti del codice civile, in conseguenza dell'azione revocatoria proposta, inefficace nei confronti dell'attrice l'atto notarile, datato 31.7.2014, di ONroparte_1 risoluzione, per mutuo consenso, della donazione datata 10.5.2010, attraverso la quale i genitori dello , Parte_1 sig. e sig.ra avevano donato allo stesso il diritto di usufrutto ONroparte_2 ONroparte_2 dell'unità immobiliare sita in NO, via Orbetello, nr. 1, di seguito descritta: al piano terzo del fabbricato C-colonna O-, composto da tre locali oltre bagno e cucina, con annesso un vano ad uso cantina, il tutto censito nel catasto Fabbricati del Comune di NO (foglio 205, mappale 47, subalterno 12, Via Orbetello, nr. 1, piano 3-S1, z.c. 3, cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 6, rendita catastale 681,72);
4) dichiarare inopponibile alla sig.ra in qualità di creditrice del sig. ONroparte_1 Parte_1
, l'atto di risoluzione per mutuo consenso, datato 31.7.2014, della donazione stipulata in data 10.5.2010 con la quale
[...] i genitori dello , sig. e sig.ra avevano Parte_1 ONroparte_2 ONroparte_2 donato allo stesso il diritto di usufrutto dell'unità immobiliare sita in NO, via Orbetello, nr. 1, di seguito descritta: al piano terzo del fabbricato Colonna O-, composto da tre locali oltre bagno e cucina, con annesso un vano ad uso cantina, il tutto censito nel catasto Fabbricati del Comune di NO (foglio 205, mappale 47, subalterno 12, via Orbetello, nr. 1, piano 3-S1, z.c. 3, cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 6, rendita catastale 681,72);
5) condannare le parti convenute, in ogni caso, al pagamento in favore di parte attrice delle spese, dei compensi professionali di causa (oltre IVA e CPA), e del rimborso forfetario così come per legge.
Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti da cui trae origine la vicenda processuale possono essere così riassunti. è nata a [...] il [...] e l'unico genitore che l'ha riconosciuta è stata la Persona_1 madre, (d'ora in avanti, per brevità, . ONroparte_1 ONroparte_1
Con atto pubblico del 10 maggio 2010 (d'ora in vanti, per brevità, ONroparte_2
) e hanno donato l'usufrutto di un immobile di loro proprietà Parte_2 ONroparte_2 ON
-sito a NO, via Orbetello n.
1- al figlio (d'ora in avanti, per brevità, . Parte_1
Con coeva scrittura privata, priva di data certa, i medesimi soggetti hanno convenuto che la predetta donazione sarebbe stata, fra di loro, priva di efficacia.
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2013 in proprio e nella qualità di unico ONroparte_1 genitore esercente la potestà sulla minore ha iniziato il giudizio per dichiarazione giudiziale Per_1 ON di genitorialità di quale padre di avanti al Tribunale di NO. Persona_1
ON Con atto pubblico del 31 luglio 2014 e i suoi genitori ( e hanno ONroparte_2 CP_2 risolto per mutuo consenso l'atto di donazione del 2010, dichiarandone formalmente gli effetti retroattivi.
ON Nel già menzionato giudizio per dichiarazione giudiziale di genitorialità di quale padre di con sentenza n. 8298/2018, seguita ad una CTU genetica, il Tribunale di NO Persona_1 ONr (adito nel 2013) ha dichiarato che era figlia di condannandolo al pagamento Persona_1 delle spese del grado.
La sentenza è stata impugnata, come si dirà meglio infra.
pagina 3 di 17 Con (Nel frattempo, nella causa iscritta a ruolo con il n. 32339/2014 da per sentir condannare per ONroparte_1 diffamazione aggravata e al conseguente risarcimento del danno, con sentenza del 29.3.2016 il Tribunale di NO ha Con rigettato la domanda di e lo ha condannato a pagare a le spese del grado. Per_1Con Questa sentenza NON è stata impugnata da , che ha pagato quanto dovuto a titolo di spese).
-- Con sentenza n. 123/2021 la Corte d'appello di NO ha confermato la sentenza n. 8298/2018 del ON Tribunale di NO dichiarativa della paternità di così rigettando l'appello proposto da quest'ultimo.
ON Con ricorso iscritto al n. 9694/2021 ha impugnato la detta sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO nei confronti di , curatore speciale di e Persona_2 Persona_1 contro che hanno entrambi depositato controricorso. ONroparte_1
Con sentenza n. 472/2023 la Corte di Cassazione, sez. I Civile -rilevato che la minore Per_1 divenuta quattordicenne subito dopo la pubblicazione della sentenza della CDA di NO n. 123/2021, non aveva prestato il suo consenso -ai sensi dell'art. 273 cc- alla prosecuzione del giudizio di accertamento della paternità- ha annullato la sentenza n. 123/2021 della CDA di NO affinchè potesse prestare il suo consenso avanti a quest'ultima quale giudice di rinvio: con la Per_1 precisazione che tutto ciò non avrebbe comportato alcuna nullità dell'attività istruttoria svolta in precedenza.
--
Con sentenza n. 40698/2023, la Corte di Cassazione, sez. VI penale, ha annullato -senza rinvio. la ON sentenza in data 17.1.2023 del Tribunale di NO, che aveva dichiarato NDP contro l'imputato in ordine al reato ex art. 570 cp per esito positivo della messa in prova.
Più precisamente, dopo avere rilevato -e stigmatizzato- che il Tribunale aveva valorizzato, ai fini della prova, due sentenze civili non ancora irrevocabili, senza neppure procedere ad un accertamento ON autonomo dello status di genitore in capo a la Corte di Cassazione ha assolto quest'ultimo ex art. 129 cpp con la formula perche il fatto non sussiste>.
Il presente giudizio Ciò detto, già prima della sentenza d'appello n. 123/2021 e delle due sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, con causa iscritta a ruolo al n. 5602/2019 RG, in proprio e nella ONroparte_1 ON sua qualità di genitore di ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di NO Per_1 e per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc, nei suoi ONroparte_2 CP_2 confronti, dell'atto di risoluzione per mutuo dissenso, stipulato il 31.7.2014, dell'atto di donazione dell'usufrutto fra di essi stipulato il 10 maggio 2010.
Con sentenza n. 9350/2021, recante la data del 15.11.2021, il Tribunale di NO, in contumacia di ON
ha così statuito:
< “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione dei convenuti, assorbita ogni statuizione di improcedibilità della domanda di simulazione, attesa la rinuncia a tale domanda dell'attrice;
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice ONroparte_1 nei confronti dei convenuti ,
[...] Parte_1 [...] revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., ONroparte_4 nei confronti dell'attrice, l'atto notarile a rogito Notaio dott. n. di repertorio 1281 e n. Persona_3 pagina 4 di 17 703 di raccolta, datato 31.7.2014 e trascritto nei registri immobiliari presso la conservatoria di
NO 1 in data 3 settembre 2014, con domanda di annotazione presentazione n. 32 reg. gen. N.
44556 e reg. part. N. 5277, atto di risoluzione, per mutuo consenso, della donazione repertorio n. 48831 e raccolta n. 7068, datata 10.5.2010 a rogito notaio dr. , attraverso la quale i Persona_4 genitori di , E Parte_1 ONroparte_2 CP_2 avevano donato allo stesso il diritto di usufrutto dell'unità immobiliare sita in NO, via
[...]
Orbetello, nr. 1, di seguito descritta: al piano terzo del fabbricato C-colonna O-, composto da tre locali oltre bagno e cucina, con annesso un vano ad uso cantina, il tutto censito nel catasto Fabbricati del Comune di NO (foglio 205, mappale 47, subalterno 12, Via Orbetello, nr. 1, piano 3-S1, z.c. 3, cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 6, rendita catastale 681,72);
- ORDINA al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti , E Parte_1 ONroparte_2 [...] in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice ONroparte_2 [...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.275,00 per compensi ONroparte_1 professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge”>.
-- ON Avverso questa sentenza n. 9350/2021, con atto di citazione in data 16.12.2021 ha proposto appello, affidandolo a quanto esposto in atto d'appello sub “Le parti della sentenza che si intendono impugnare”, su cui si tornerà infra, citando in giudizio e ONroparte_1 ONroparte_2 [...]
ONroparte_2
La causa è stata iscritta al N. RG 3582/2021.
Costituitasi, ha chiesto la conferma dell'appellata sentenza. ONroparte_1
Alla prima udienza del 30.6.2022 il difensore dell'appellante ha chiesto termine per rinotificare l'appello a e in quanto erroneamente notificato al difensore ONroparte_2 CP_2
(Angela Viviana Laganà) già revocato nel corso del giudizio di primo grado, anziché al nuovo difensore poi costituito ( . CP_5 La Corte ha rinviato all'udienza del 15.12.2022. All'udienza del 15.12.2022 e sono stati dichiarati contumaci. ONroparte_2 CP_2
ON Nel corso del giudizio, per l'appellante si è costituito il nuovo difensore avv. Angela Viviana Laganà con comparsa in data 14.9.2023, con la quale quest'ultima si è limitata a depositare, ex art. 345/3 cpc:
1) la sentenza n. 472/2023 della Corte di Cassazione sez. prima civile, in virtù della quale, a giudizio del nuovo difensore, i due provvedimenti (la sentenza n. 8298/2018 del Tribunale di
NO e la sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO) posti da a ONroparte_1 fondamento delle sue ragioni in revocatoria “..ad oggi risultano superati”, 2) la comunicazione del dispositivo della sentenza di annullamento senza rinvio non sussiste> pronunciata il 22.6.2023 dalla Corte di Cassazione, sez. VI penale, in riforma dell'impugnata sentenza in data 17.1.2023 del Tribunale di NO, nel procedimento proposto ON da nei confronti di per violazione dell'art. 570/2 cp. Per_1
pagina 5 di 17 All'udienza del 05.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisone sulle precisate conclusioni, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
-- Con Le considerazioni di questa Corte d'appello, adita da avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 9350/2021, che ha accolto la domanda ex art. 2901 cc proposta da ONroparte_1
Preliminarmente si osserva quanto segue.
ON L'appellante chiede innanzitutto che sia <.. accertata e dichiarata, in forza della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI penale del 22/6/2023,, l'insussistenza di crediti di natura alimentare, di mantenimento e di assistenza familiare che possano essere vantati da ONroparte_1 e da nei confronti dell'odierno appellante,
[...] Persona_1
e di rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e
Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1>,
che sia civile, l'insussistenza di crediti di natura alimentare e di mantenimento che possano essere vantati da e da nei confronti dell'odierno appellante, di ONroparte_1 Persona_1 rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e
Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1>.
ON Tali domande -con le quali chiede di rigettare la domanda proposta da ex art. ONroparte_1
2901 cc già accolta dal Tribunale, previo accertamento dell'insussistenza di crediti di natura alimentare, di mantenimento e di assistenza familiare in favore di CP_1 Parte_3 per effetto delle due sentenze della Corte di Cassazione prima citate, pubblicate dopo l'appellata sentenza- NON possono essere accolte.
Questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità per il quale l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio naturale sussiste per il fatto di averlo generato al momento della nascita del figlio anche se la procreazione è stata accertata successivamente con sentenza, ma che è solo la sentenza dichiarativa della filiazione, ancorchè con efficacia retroattiva, a produrre gli effetti del riconoscimento ex art. 254 cc e a comportare per il genitore tutti i doveri nascenti dalla procreazione legittima, incluso quello al mantenimento ex art. 148 cc: in altre parole, l'orientamento per cui l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status..>, dato che <..prima di tale momento, non essendovi pronuncia sullo status, manca il presupposto stesso per l'accertamento della domanda>: manca cioè il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status.
Ritiene tuttavia questa Corte che il detto orientamento, pur chiaro e consolidato, debba essere recepito con una declinazione confacente allo spirito e alla sostanza dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc e ciò in ossequio a quanto ritenuto in tale materia dalla stessa Corte di legittimità.
Come è noto, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il pagina 6 di 17 credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito
o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
E' ben vero che nel caso in esame si discute non di un singolo credito, bensì di uno status e cioè dello status di che, come già detto, ne presuppone l'accertamento giudiziale per poterne far valere i diritti che da esso scaturiscono.
Tuttavia, nel caso in esame, la configurabilità, per dello status di figlia naturale di Persona_1 ON
pur se ancora sub iudice, appare confortata da plurimi elementi probatori e cioè:
-allorquando (2019) quale madre della minore , ha iniziato il giudizio in ONroparte_1 Per_1 revocatoria ex art. 2901 cc, la sua domanda era stata preceduta da una doppia conforme del Tribunale di NO e della Corte d'appello di NO, che avevano -rispettivamente- dichiarato la paternità di ON e confermato tale paternità, sia per quanto dichiarato da alcuni testi, fra cui la stessa madre di ON ON
sia per il comportamento tenuto da più volte sottrattosi all'espletamento di una CTU genetica (comportamento ampiamente descritto nella motivazione della sentenza n. 8298/2018 del
Tribunale di NO, in particolare alle pagine da 24 a 27, doc. 9 prodotto dall'appellata in questo grado-, nonché alle pagine da 15 a 19 della sentenza d'appello n. 123/2021) sia, soprattutto, dell'esito ON della relazione peritale genetica espletata dal dr. nominato (si noti bene, nde) dallo stesso Per_5 relazione che ha attestato la piena compatibilità genetica fra i caratteri genetici ereditati da
e quelli di da ritenersi dunque padre di con una Persona_1 Parte_1 Per_1 probabilità di paternità, in termini percentuali, pari al 99,9999998 %,
-l'unico motivo per il quale la Corte di Cassazione, sez.I civile, ha annullato la sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO è stato di carattere esclusivamente processuale, avendone la Corte di Cassazione disposto l'annullamento con rinvio al solo fine di consentire alla minore divenuta Per_1 ultraquattordicenne subito dopo la sentenza d'appello, di prestare -ex art. 273- cc il suo consenso alla ON prosecuzione del processo di accertamento della paternità giudiziale di avanti alla CDA di NO in diversa composizione,
-nella sua motivazione la Corte di Cassazione ha comunque precisato che Il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni può .. validamente sopravvenire nel corso del giudizio anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione;
NE CONSEGUE CHE NON COMPORTA ALCUNA NULLITA' DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SVOLTA IN PRECEDENZA> (evidenziazione in grassetto e maiuscole sono dell'estensore per maggior chiarezza espositiva),
-deve dunque ritenersi che la Corte di Cassazione ha espressamente fatta salva tutta l'istruttoria svolta in precedenza, ivi compresa anche la CTU genetica, del cui esito (“..probabilità di paternità, in termini percentuali, pari al 99,9999998 %”) si è appena scritto, e cioè la prova scientifica, id est quella più rilevante in subiecta materia.
pagina 7 di 17 -risulta dagli atti che l'incombente processuale richiesto dalla Corte di Cassazione è stato già espletato, avendo già prestato, avanti alla CDA di NO in diversa composizione, il suo Persona_1 ON consenso alla prosecuzione del giudizio di accertamento della paternità di
-- ON Non appare rilevante -in questo giudizio di revocatoria l'atra sentenza invocata da e cioè la sentenza della Corte di Cassazione sez. VI pen. n. 40698/2023 che -in riforma della sentenza di NDP ON per il delitto ex art. 570 cp nei confronti di emessa dal Tribunale di NO- l'ha annullata senza ON rinvio, con assoluzione di dal delitto ascrittogli .
Premessa la generale autonomia fra i due giudizi, questa Corte d'appello ricorda, in proposito, la giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 20252/2014) secondo cui La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa (nella specie, l'intervenuta contraffazione di un testamento olografo) sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile: sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità
a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione>.
Orbene, nella motivazione della sentenza n. 40698/2023 si legge che la Corte di Cassazione, sez. VI ON pen, ha assolto l'imputato dal delitto ascrittogli non perché il Tribunale avesse erroneamente valutato la sostanza intrinseca degli elementi probatori posta a fondamento di quelli integrativi della fattispecie criminosa, ma per avere il Tribunale elevato a fonte di prova due sentenze civili non ancora irrevocabili e quindi non ancora utilizzabili come prova (se non limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, nde).
Con la citata sentenza, dunque, la Corte di Cassazione non ha espresso alcuna valutazione intrinseca sulla prova utilizzata dal Tribunale, ma ha censurato a) l'utilizzo, da parte di quest'ultimo, di due sentenze civili -non ancora irrevocabili- come fonti di prova, senza entrare nel merito delle stesse e b) l'assenza di un autonomo accertamento sulla paternità da parte del Tribunale: senza dunque con questo provocare effetti preclusivi nel giudizio civile.
In ogni caso, come insegna Cass. 4498/2016, resta impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, tema di rapporto tra giudizio pena e civile, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale>.
Diversamente, invece, la Corte di Cassazione, sez. I civile, proprio nella causa in cui si discute dell'accertamento della paternità giudiziale di ha espressamente mantenuto ferma l'istruttoria CP_3 svolta, ivi compresa, come già detto, la CTU genetica: del cui esito si è già detto.
--
Le considerazioni sin ora esposte da questa Corte d'Appello non implicano -ovviamente- alcuna certezza su quello che sarà, all'esito del giudizio di rinvio, la definitiva decisione della Corte di pagina 8 di 17 ON Cassazione civile in ordine all'accertamento della genitorialità di e, quindi, in ordine all'accertamento dello status di genitore di questi e, parallelamente, dello status di figlia di : Per_1 ma offrono un quadro complessivo, o -per meglio dire- un circostanziato contesto generale sufficientemente rassicurante per potersi ritenere integrato il fondamento (anche prima dell'acquisizione Con dell'irrevocabilità della sentenza dichiarativa della paternità di di quella -assai più limitata e sfumata nozione
, id est ampia, di credito, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito -in questo caso aspettativa di credito
(del diritto al mantenimento) che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. 20002/2008, 1893/2012, 5619/ 2016, 23208/2016)o: in piena coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc, che non persegue scopi restitutori, ma mira soltanto a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori, anche in assenza di certezza del fondamento dei fatti costitutivi dell'azione, (in questo caso) l'azione di riconoscimento e i diritti che da essa automaticamente conseguono.
-- Alla luce di quanto sinora esposto deve ritenersi che, diversamente da quanto chiede (con il suo nuovo ON difensore) l'appellante l'azione revocatoria iniziata da non va rigettata per ONroparte_1 effetto delle due già citate sentenze della Corte di Cassazione e che dunque, la ritenuta esistenza della legittima aspettativa del credito, a cui tutela l'azione revocatoria è stata legittimamente esercitata, impone di procedere al suo ulteriore esame alla luce dei tratti dall'atto d'appello introduttivo ON del presente giudizio dall'(unico) appellante già contumace in primo grado, con la precisazione che: a) i d'appello sono stati esposti alle pagg. 10 e ss. dell'atto d'appello sub “Le parti della sentenza che si intendono impugnare”, con modalità narrativa e sostanzialmente senza soluzione di continuità,
b) questa Corte si atterrà ai detti d'appello, fermo restando che in comparsa conclusionale (nel caso in specie redatta da un difensore diverso da quello che ha redatto l'atto d'appello) possono essere certamente svolte considerazioni a miglior chiarimento dei motivi d'appello già proposti, ma non possono essere introdotti nuovi motivi, non fatti valere con l'atto d'appello e, come tali, inammissibili, c) per comodità espositiva e di lettura, la motivazione dell'appellata sentenza che ha accolto la revocatoria verrà sinteticamente riportata -per quanto di interesse- in relazione ad ognuno dei motivi d'appello, come già detto tratti da “Le parti della sentenza che si intendono impugnare” .
-- I motivi d'appello
1) (il credito a tutela del quale ha agito in revocatoria;
anteriorità o posteriorità di ONroparte_1 esso rispetto all'atto risolutorio revocando, stipulato nel 2014).
L'appellante pugna l'appellata sentenza nella parte in cui si afferma che doveva CP_3 considerarsi ammissibile la deduzione svolta da controparte solo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cpc, secondo la quale il credito era anteriore all'atto dispositivo in quanto sussisteva fin dalla nascita, nel 2007, della minore un credito alimentare e di mantenimento nei Persona_1 suoi confronti.
pagina 9 di 17 Riteniamo che tale nuova deduzione costituisse un'inammissibile mutazione della causa petendi, in forza della quale, oltretutto, l'atto sopra emarginato avrebbe dovuto essere notificato all'esponente in forza del disposto di cui all' art. 292 cpc. A dire del giudice del Tribunale questa deduzione avrebbe costituito una mera precisazione, dovendosi escludere la sussistenza di una mutatio libelli, poiché, si legge ” la causa petendi ed il fatto costitutivo dell'accertamento giudiziale di paternità e delle relative pronunce ..era stato tempestivamente introdotto da parte attrice e aveva formato oggetto di contraddittorio specifico anche nella comparsa di risposta dei convenuti (…) trattandosi quindi di domanda nuova il Giudice avrebbe dovuto tempestivamente assegnare un termine a parte attrice di primo grado entro cui avrebbe dovuto notificare a , in quanto contumace, l'atto con cui la nuova domanda è stata introdotta.. Parte_1
Ciò non è avvenuto (,..) il che comporta che sostanzialmente tutto l'iter logico giuridico .. appare impugnabile poiché si fonda sulla premessa di indagare solo il cd dolo generico..e non come avrebbe dovuto quella di indagare il cd dolo specifico, ovvero la dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare il soddisfacimento di un credito non ancora sorto.. >.
ON L'appellante dunque, lamenta che -in primo grado- l'attrice ONroparte_1
-nel suo atto di citazione ha indicato il credito a tutela del quale aveva proposto l'azione revocatoria in ON quello di vedersi corrispondere le spese processuali che esso era stato condannato a pagarle all'esito dei due precedenti giudizi fra di essi (l'uno iniziato da nel 2013 per ottenere l'accertamento della
Per_1 Con Con paternità di da parte di l'altro iniziato da nel 2014 per sentir condannare per diffamazione:
Per_1
Per_1 giudizi conclusi, rispettivamente, con sentenze del 2018 e del 2016), richiamando ( solo il comma 1, n. 1
Per_1 ON dell'art. 2901 cc;
con la conseguenza che, a dire di esso il credito a tutela del quale ha
Per_1 agito in revocatoria nel 2019 (in base alle statuizioni di condanna delle sentenze del 2018 e del 2016) era sorto dopo, in quanto posteriore all'atto dispositivo revocando del 2014,
-solo con la prima memoria ex art. 183/6 cpc l'attrice ha dedotto che il credito a tutela del quale Per_1 ON aveva proposto l'azione revocatoria era il diritto al mantenimento di quale figlia di con Per_1 la conseguenza che il credito tutelando era sorto PRIMA, in quanto all'atto dispositivo CP_6 revocando del 2014,
ON
- la (nuova) domanda non era stata notificata ad esso (contumace in primo grado) personalmente così come previsto dall'art. 292 cpc, con conseguente inammissibilità di essa.
Più in dettaglio, secondo l'appellante:
-diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda di così come proposta nella prima Per_1 memoria ex art. 183/6 cpc, non era una semplice “precisazione” della precedente domanda: dava invece luogo ad un inammissibile mutamento della causa petendi, dato che in citazione l'azione revocatoria era stata proposta con riferimento al solo credito nascente dalle statuizioni di condanna contenute nel dispositivo delle sentenze del 2016 e del 2018, con la conseguenza che il detto credito era sorto DOPO l'atto dispositivo revocando,
-diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il contraddittorio sulla dichiarazione di paternità e pronunce conseguenti era stato oggetto di contraddittorio (non da parte sua, in quanto contumace in primo grado, ma) da parte dei suoi genitori e i quali non avevano però mai Parte_1 CP_2 menzionato il diritto al mantenimento o ad obblighi alimentari del figlio verso rimasto Per_1 quindi escluso dal contraddittorio,
pagina 10 di 17 -il principio tratto (dal Tribunale) da Cass. SU n. 12310/2015 (secondo cui la modifica consentita può avere ad oggetto o la causa petendi o il petitum se comunque connessi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza allungamento dei tempi processuali) non era utilizzabile, perché la Corte di Cassazione non aveva chiarito cosa dovesse intendersi per domanda nuova e cosa per domanda modificata, quando invece, secondo l'appellante, per “domanda nuova inammissibile” doveva intendersi quella che “aggiungeva” e, per “modificata ammissibile”, quella che “sostituiva” quella iniziale e con essa in rapporto di alternatività,
ha quindi dedotto di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda, di cui ha chiesto CP_3 dichiararsi l'inammissibilità.
L'opinione della Corte Va innanzitutto premesso che, sul punto, il Tribunale ha ritenuto che il credito a tutela del quale aveva esercitato l'azione revocatoria era quello relativo al pagamento delle spese e del ONroparte_1 risarcimento del danno statuiti con la sentenza del Tribunale di NO n. 8598/2018; che, però la introdotta da con la prima memoria ex art. 183 cpc -per la prima volta espressamente Per_1 inclusiva del diritto al mantenimento della minore- era comunque connessa con le altre questioni (tanto ON che i genitori di costituitisi, avevano accettato il contraddittorio su di essa già con la comparsa di costituzione) e il suo esame non comportava alcun allungamento dei tempi processuali: con ON conseguente ammissibilità della , e non necessità di notifica della stessa al contumace
Questa Corte condivide solo in parte quanto affermato dal Tribunale, potendosi invece ritenere che sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc poteva agevolmente evincersi che il credito a tutela del quale l'azione revocatoria era stata esercitata comprendeva il credito ON al mantenimento sorto con la dichiarazione di genitorialità di nei confronti della figlia minore oltre che i risarcimenti e le spese che di tale invocato credito potevano essere considerate Per_1 accessori.
Ma procediamo con ordine. Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc, notificato nel ON 2019, l'attrice ha evidenziato che il 30 maggio 2013 essa aveva notificato al convenuto Per_1 l'atto di citazione introduttivo del precedente giudizio di accertamento di paternità di nata nel Per_1 ON 2007, con conseguente obbligo di a provvedere al mantenimento della figlia minore (da Per_1 determinarsi in e. 1.000,00 euro mensili, oltre al 50% per il pagamento di altre spese a tale titolo), ON
e ha chiesto espressamente che fosse accertato l'illecito comportamento di per essersi ingiustamente rifiutato di effettuare il riconoscimento di con conseguente condanna di questi Per_1 al risarcimento del danno ex art. 2059 cc, quantificato in almeno 20.000,00 euro, e a pagarle le spese processuali.
Sempre con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc, Per_1 ha evidenziato, altresì, che: ON
-a seguito della citazione del 2013 (e della notifica, nel 2014, dell'atto di citazione di nei confronti di essa per ottenerne la condanna al risarcimento del danno per diffamazione aggravata) il 31 Per_1 ON luglio 2014 e i suoi genitori avevano stipulato l'atto pubblico di risoluzione per mutuo consenso ON della donazione di usufrutto (effettuata dai genitori in favore di nel 2010) all'unico evidente fine ON di consentire a di sottrarsi ai suoi obblighi verso Persona_1
pagina 11 di 17 ON
-nel 2016 era stata pubblicata la sentenza con la quale la domanda di di risarcimento del danno per diffamazione è stata rigettata, con condanna di questi a pagare le spese processuali in favore di essa
Per_1 ON
-nel 2018 era stata pubblicata la sentenza di accertamento della paternità giudiziale di nei ON confronti della figlia con condanna di a pagarle le spese, nonché al risarcimento del Per_1 danno,
ON
-l'atto di risoluzione della donazione del 2014 era stato effettuato tra e i suoi genitori all'unico ON per consentire a di sottrarsi ai suoi obblighi in vista di possibili azioni da parte di essa Per_1 ragion per la quale essa intendeva tutelarsi e ne ha chiesto la revoca ex art. 2901 cc.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'esistenza dell'atto di Per_1 risoluzione della donazione di usufrutto e di accertare il pregiudizio che gliene era derivato in ragione dell'accertamento del credito vantato da essa attrice in conseguenza del chiesto accertamento della paternità; chiedendo di provare per testi, ove necessario, le circostanze dedotte nella narrativa della citazione (tra cui, in primo luogo, la nascita di la dedotta paternità della minore da parte di Per_1 ON
la pubblicazione della sentenza dichiarativa della paternità etc).
Risulta quindi che l'azione revocatoria ex art. 2901 cc, esercitata da la sentenza CP_7 ON accertativa della genitorialità di è stata proposta in citazione ( e poi ripresa nella prima memoria ex art. 183 cpc) a tutela del credito da essa vantato in conseguenza del chiesto accertamento della paternità di (oltre che, ovviamente, del credito per le somme dovutele a titolo di risarcimento del danno e di Per_1 spese processuali): credito consistente -logicamente- in quello al mantenimento della figlia minore, della quale essa era rappresentante legale e che nella prima parte dell'atto di citazione in revocatoria Per_1
è stato espressamente richiamato, persino con riferimento all'importo.
Né osta in senso contrario il fatto che, nella narrativa dell'atto di citazione per revocatoria introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa dell'attrice abbia fatto riferimento all'elemento soggettivo Per_1 richiesto in caso di credito sorto posteriormente all'atto dispositivo revocando, potendosi ritenere, dal contesto complessivo dell'atto, una mera disattenzione della Difesa sul momento in cui il diritto al mantenimento, conseguenza del chiesto accertamento della paternità, era sorto.
ON A fronte di tali considerazioni, cadono le censure mosse dall'appellante sull'inammissibile mutamento e allargamento della causa petendi della domanda originaria, tale da costituire una domanda nuova non notificatagli personalmente (data la sua contumacia) e quindi inammissibile.
In ogni caso, si tratterebbe al più di una maggior precisazione della causa petendi in quanto comprendente il credito per eccellenza scaturente dalla dichiarazione di genitorialità, cioè quello al mantenimento della figlia minore: credito che dunque non ha , ma semplicemente < precisato> e e che, in ultima analisi, non ha costituito argomento tale da creare alcun disorientamento nella difesa avversaria.
ON A conforto di tale interpretazione vi è che i genitori di costituiti in primo grado, hanno espressamente affermato (v. comparsa di risposta in primo grado, pagg. 6 e 7) che il credito vantato da era fondato su una sentenza non passata in giudicato, che avrebbe potuto essere modificata o Per_1
pagina 12 di 17 annullata, con l'ulteriore precisazione che un'azione di filiazione naturale intrapresa da parte attrice che si conclude con una sentenza dichiarativa (di accertamento)..>. Né risulta che, a fronte di tali dichiarazioni (per come intese anche dal Tribunale) sia stato ON controdedotto alcunchè da parte di e contumaci in appello (mentre ONroparte_2 CP_2 contumace in primo grado, si è costituito in appello).
ON Né, ancora, rileva il precedente di legittimità del 2013, citato da relativo alla configurabilità di una nuova domanda nel caso in cui la dedotta o del credito sia mutata, giacchè nel caso in esame la precisazione del credito tutelato e della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo è stata effettuata con la prima memoria ex art. 183 cpc, e dunque entro i limiti delle proposizioni assertive: val peraltro la pena di ricordare che l'altro precedente (del 2014) invocato nel ON medesimo senso dall'appellante riguardava il diverso caso di una modifica effettuata solo con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica nel giudizio di appello (e non con la prima memoria ex art. 183 cpc nel giudizio di primo grado, nde).
Per completezza espositiva, vale infine la pena di precisare che, diversamente da quanto sostiene la ON Difesa dell'appellante in comparsa conclusionale, il fatto che, nella comparsa di risposta in questo grado, la Difesa dell'appellata abbia chiesto la conferma dell'appellata sentenza indicandola con il n. 8298/2018, anziché con il corretto n. 9350/2021, non dà luogo ad alcuna della ON domanda (come invece afferma il nuovo difensore dell'appellante a p. 32 della comparsa conclusionale, facendone derivare addirittura la “rinuncia all'azione revocatoria”), dato che la narrazione della comparsa di risposta dell'appellata non consente alcun dubbio su quale fosse la sentenza appellata, e cioè quella con la quale il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria: l'errore è chiaramente frutto di un refuso (la sentenza n. 8298/2018 è quella che ha dichiarato che Per_1 ON è figlia di confermata dalla Corte d'Appello, cassata dalla Corte di Cassazione e, per
[...] quanto è dato sapere, il relativo processo è ancora pendente avanti alla Corte d'appello di NO, quale giudice di rinvio).
Il motivo è dunque infondato.
2)(l'elemento soggettivo) L'appellante mpugna il provvedimento che ha deciso il primo grado di giudizio nelle parti in CP_3 cui ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie prevista dall'art. 2901 cc, vale a dire la dolosa preordinazione dell'alienante. La sentenza, limitandosi a indagare la sola consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'attrice creditrice, non indaga la dolosa preordinazione, tanto meno con esclusivo riferimento ai debiti conseguenti alla condanna contenuta nel dispositivo della sentenza del 2008… Per le ragioni già dedotte ante, si impugna quanto affermato in sentenza, a p. 27 e cioè che “ la valutazione di anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo vada effettuata in relazione all'insorgenza del credito vantato da parte attrice al momento della nascita di nel 2007, trattandosi Persona_1 quindi di un atto revocando successivo al sorgere del credito>
quando invece,
<anche a prescindere da ogni questione in ordine all'eventus damni< i> .. l'unico credito di parte appellata in ordine al quale effettuare la valutazione dell'elemento soggettivo non può che essere pagina 13 di 17 quello derivante dalla condanna di cui al dispositivo della sentenza di accertamento della paternità del
2018>.
L'opinione della Corte.
A fronte di quanto esposto al punto 1), l'atto dispositivo revocando del 2014 è successivo al sorgere del credito a cui tutela la domanda revocatoria è stata proposta: credito da intendersi, ex art. 2901 cc, nell'ampia nozione prima ricordata, comprensiva della legittima, ragionevole aspettativa del credito, in questo caso sorto -con la nascita di nel 2007. Persona_1
ON Correttamente, dunque, il Tribunale si è limitato ad indagare sulla sola consapevolezza di di arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'attrice creditrice: (Ritiene il Tribunale che la valutazione di anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo immobiliare vada effettuata in relazione all'insorgenza del credito vantato da parte attrice al momento della nascita di nel 2007, trattandosi Persona_1 quindi di atto revocando successivo al sorgere del credito ed a titolo gratuito.
A ben vedere, l'atto impugnato è costituito da una risoluzione con efficacia retroattiva per mutuo consenso senza alcun corrispettivo o
contro
-prestazione economicamente valutabile, e che – contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte convenuta – appare un atto a titolo gratuito similare alla rinuncia abdicativa unilaterale al diritto di usufrutto, con la differenza che in tal caso vi è il mutuo, plurilaterale consenso di tutte le parti originarie della donazione e come atto a titolo gratuito esso appare trattato a fini di imposizione fiscale anche dalla S.C. (Vedi Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2252 del 28/01/2019).
Ne consegue che -ai fini della sussistenza delle ulteriori condizioni previste ex art. 2901 c.c.- deve essere vagliata nel presente giudizio unicamente la conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto revocando alle ragioni creditorie in capo al debitore (da provarsi a carico di chi agisce in revocatoria) (..) con esclusione della valutazione dell'elemento soggettivo dei terzi compartecipanti all'atto evidentemente gratuito>.
Ciò detto, condivisibili appaiono le ragioni che il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento del suo ON convincimento circa la consapevolezza, in del pregiudizio arrecato alle regioni creditorie della figlia nata nel 2007 e quindi ben prima del revocando atto di risoluzione, con il quale, Persona_1 ON il 31.7.2014 si è spogliato del diritto all'usufrutto cedutogli dai genitori all'incirca dopo essere stato attinto, nel 2013, dalla domanda di accertamento della sua qualità di padre di Persona_1 con i conseguenti obblighi patrimoniali che, ove la domanda fosse stata accolta, gliene sarebbero derivati: tanto più considerando che, all'epoca dei fatti, l'usufrutto in questione costituiva il patrimonio ON immobiliare di come si legge nell'appellata sentenza e non è contestato nell'atto d'appello.
Senza voler riportare graficamente nella sua interezza il motivato convincimento del Tribunale (punto 7 dell'appellata sentenza), sulla configurabilità dell'elemento soggettivo ex art. 2901 cc, nei termini ON prima precisati, in capo a si ricordano sinteticamente, in uno con la domanda di accertamento della sua qualità di padre di notificatagli circa un anno prima del compimento dell'atto Persona_1 ON risolutorio revocando, l'attività professionale di legale svolta da tale da fargli ben intendere in prospettiva gli obblighi che avrebbero potuto derivargli dalla domanda spiegata nei suoi confronti, nonchè lo strettissimo legame familiare con le altre parti che tale atto risolutorio hanno stipulato, e cioè suo padre e sua madre. ON Particolarmente significativo, sempre ai fini della valutazione della consapevolezza di di arrecare pregiudizio, con l'atto revocando, ai suoi creditori, appare poi il fatto che il revocando atto risolutorio pagina 14 di 17 del 31 luglio 2014 ha visto la sua partecipazione, nonostante egli avesse sostenuto che si sarebbe trovato all'estero dal 21.2.014 fino alla fine di agosto 2014 per motivi professionali (cfr. pagina 10 della sentenza ON di primo grado, doc. 12 prodotto dall'appellata, sottoscritto da e diretto al giudice dott. dell' ) CP_8 ed avesse allegato tale impedimento (di trovarsi all'estero, nde) anche al fine di giustificare la sua impossibilità di sottoporsi alla CTU ematogenetica e di chiedere un rinvio dell'incombente in questione.
ON E, sempre in argomento, non può non ricordarsi il comportamento tenuto da in ordine agli accertamenti disposti, nel giudizio di paternità iniziato da per la minore nel 2013, al fine Per_1 Per_1 ON di accertare -o anche di escludere- tale paternità: comportamento, quello di minuziosamente ripercorso nella sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO alle pagine 16,17,18 e ss, nonché
22, alla quale può attingersi quale doc.25 prodotto con la comparsa di costituzione di ricordando Per_1 peraltro che la Corte di Cassazione, sezione I civile, che ha cassato la detta sentenza, ha fatto espressamente salva l'istruttoria svolta in precedenza.
Quanto al fatto, dedotto in conclusionale, che nell'immobile in NO, via Orbetello n.1, oggetto di ON donazione dell'usufrutto, poi consensualmente risolta, abitassero i genitori, e non la questione non appare risolutiva, tenuto conto, fra l'altro, dei plurimi cambi di residenza di questi, attestati dai certificati prodotti dall'appellata, tenuto conto anche di quanto fra l'altro, scrive -alle pagg. 20 e 21 della sentenza n. 8298/2018 il Tribunale di NO: Quanto alla residenza, giova evidenziare che lo stesso dimostra di non riuscire più ad orientarsi trai vari cambi di residenza allegati Parte_1
..>).
Anche il secondo motivo è dunque infondato.
3)(la natura fiduciaria del trasferimento dell'usufrutto effettuato con la donazione del 2010/ la ON natura di atto del ri-trasferimento dell'usufrutto effettuato da verso i genitori con l'atto revocando del 2014/ non revocabilità di esso;
la non revocabilità dell'atto dispositivo del 2014) ON Senza soluzione di continuità, l'appellante lamenta, altresì, che il Tribunale è caduto in contraddizione laddove prima ha affermato come vero l'intento dei donanti del 2010 di sottrarre la loro abitazione all'eventuale azione esecutiva del loro creditori (le banche), per poi ritenere la donazione del 2010 facente parte di una dolosa preordinazione dei soggetti coinvolti prima nella donazione del 2010 e poi nel successivo atto caducatorio di trasferimento immobiliare del 2014>.
Secondo l'appellante, dunque, proprio il ragionamento del Tribunale confermerebbe che la donazione - nel 2010- dell'usufrutto in suo favore NON ERA INVESTITA DA ONroparte_9 ON e che quindi esso avrebbe dovuto restituire, a tempo debito, quanto ricevuto, avendo i genitori .. solo pensato ad un escamotage per indirizzare eventualmente le banche alla soddisfazione del loro credito sulla nuda proprietà, lasciando indenne l'usufrutto…>: con la conseguenza che, sempre secondo l'appellante, nel restituire -il 31.7. 2014- l'usufrutto ai genitori, egli non intendeva ledere i diritti dei suoi creditori, né era consapevole di arrecare una diminuzione al proprio patrimonio, ma ha meramente onorato l'obbligo di restituzione da lui assunto verso i propri genitori che, come tale, non è revocabile (come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale).
L'opinione della Corte Come si legge nella comparsa di costituzione in primo grado di e a firma ONroparte_2 CP_2 del primo difensore avv. Laganà, l'immobile sito a NO, via Orbetello 1 -di cui ONroparte_2 e hanno donato l'usufrutto al figlio con la donazione del 2010- era già stato oggetto di CP_2
pagina 15 di 17 due precedenti ipoteche legali, iscritte in favore della e del Organizzazione_1
, per cifre considerevoli, v. doc. 2: documento poi ridepositato sempre come doc.2, Org_2 nella nota di deposito 9.6.2021 del secondo difensore dei donanti e avv. ONroparte_2 CP_2
Stefano Meani).
L'esistenza di ipoteche sull'immobile di via Orbetello 1 è stata peraltro ripresa dal difensore ON dell'appellante a p. 22 dell'atto d'appello, laddove si legge che avevano ONroparte_10 pensato ad un escamotage per indirizzare eventualmente le banche alla soddisfazione del loro credito sulla nuda proprietà, lasciando indenne l'usufrutto.
Orbene, l'esistenza di previe iscrizioni ipotecarie consentiva invece ai creditori ipotecari di far valere il proprio credito in modo integrale, non ostandovi l'acquisto -dell'usufrutto- trascritto successivamente alle dette iscrizioni ipotecarie.
Org Se così è, l'esistenza di un obbligo fiduciario di restituzione a carico di in favore dei genitori non risulta provato né sotto tale profilo, né per effetto della scrittura privata asseritamente coeva alla donazione del 2010, in quanto priva di data certa:fermo restando, peraltro, che la parte dell'appellata sentenza (punto 6) valutativa di tale scrittura privata (punto 6) NON è stata impugnata né ON dall'appellante né dai suoi genitori, contumaci in appello.
ON Non essendo stato provato un previo obbligo di ri- trasferimento, da parte di del diritto di usufrutto ai genitori, l'atto dispositivo successivo, oggetto di revocatoria – e cioè l'atto risolutorio del 2014- non configura l'adempimento di un debito scaduto e non è dunque sottratto alla revocabilità ex art. 2901 cc.
-- In conclusione, pare opportuno ricordare che il riferimento all'eventus damni, per come (unicamente) dedotto (“anche a prescindere da ogni questione in ordine all'eventus damni”) non costituisce un motivo d'appello, in quanto non è stato né dedotto come tale, né tanto meno motivato (ragion per la quale non può essere sviluppato in comparsa conclusionale ciò che non è stato fatto valere come motivo d'appello nell'atto introduttivo).
Anche questo terzo motivo è dunque infondato.
-- In conclusione, l'appello è infondato, con conferma dell'appellata sentenza e con condanna dell'appellante, soccombente, alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata: spese liquidate a titolo di compenso professionale, come da dispositivo, secondo le tabelle ex DM
55/2014 e succ. mod, parametri medi, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, essendo indeterminabile il valore del complessivo credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta), dell'impegno profuso e della mancanza della fase istruttoria, che non è stata svolta, oltre agli accessori dovuti per legge.
--
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in proprio e quale genitore esercente la patria
[...] ONroparte_1
pagina 16 di 17 potestà nei confronti della minore avverso la sentenza n. 9350/2021 del Tribunale di Persona_1
NO, così dispone:
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata: spese liquidate in euro 9.991,00, oltre agli accessori dovuti per legge,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in NO, l'11 gennaio 2024. Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA
(C.F. ), residente in [...], ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in NO, 20122, Via Podgora 15, presso lo Studio dell'Avv. Angela Viviana Laganà, che lo rappresenta e difende, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale ONroparte_1 C.F._2 genitore esercente la patria potestà sulla minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in NO, Via Visconti di Modrone n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Chinelli, APPELLATA
E
CONTRO
ONroparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni: : Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO, ogni avversaria istanza disattesa, e previa la più opportuna declaratoria, a integrale riforma della sentenza n. 9350/2021 resa dal Tribunale Civile di NO e pubblicata il 16/11/2021, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE:
1.1) dichiarare l'improcedibilità ed in ogni caso respingere la domanda formulata da parte appellata in primo grado nella propria memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., poiché trattasi d'inammissibile domanda nuova, in quanto i suoi elementi costitutivi sono mutati rispetto alla domanda formulata nell'atto di citazione;
1.2) dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso respingere la domanda formulata da ONroparte_1 nella comparsa di costituzione e risposta in favore di parte appellata, poiché trattasi d'inammissibile domanda nuova in appello, i cui elementi costitutivi sono mutati rispetto alla domanda formulata nel primo grado di giudizio.
2) NEL MERITO:
pagina 1 di 17 2.1) accertata e dichiarata, in forza della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI penale del 22/6/2023, l'insussistenza di crediti di natura alimentare, di mantenimento e di assistenza familiare che possano essere vantati da
[...] e da nei confronti dell'odierno appellante, rigettare la domanda revocatoria di parte ONroparte_1 Persona_1 appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.2) accertata e dichiarata, in forza della sentenza n. 472/2023 della Corte di Cassazione sez. I civile, l'insussistenza di crediti di natura alimentare e di mantenimento che possano essere vantati da e da ONroparte_1 nei confronti dell'odierno appellante, rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto Persona_1 ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.3) accertata e dichiarata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 comma 1 cod. civ., rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 9/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.4) accertata e dichiarata l'assenza della dolosa preordinazione dell'atto di risoluzione per mutuo consenso del 31/7/2014 a compromettere il soddisfacimento dei presunti crediti di parte appellata, rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 9/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.5) accertato e dichiarato che l'atto di risoluzione per mutuo consenso del 31/7/2014, in quanto adempimento di un patto fiduciario in ambito familiare, ha natura di atto dovuto e pertanto non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 comma 3 cod. civ., rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1; 2.6) accertato e dichiarato che l'atto di risoluzione per mutuo consenso del 31/7/2014 ha eliminato con efficacia ex tunc l'atto di donazione del 10/5/2010, rigettare la domanda revocatoria di parte appellata per insussistenza di un atto di disposizione patrimoniale e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1;
2.7) annullare e riformare la sentenza n. 9350/2021 resa dal Tribunale Civile di NO e pubblicata il 16/11/2021, ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, revocare l'annotazione della sentenza di primo grado ed ordinare ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione dell'emananda sentenza di secondo grado;
2.8) condannare ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ad una somma pari al doppio ONroparte_1 dell'ammontare delle spese di giudizio in favore dell'odierno appellante ed in ogni caso condannare l'appellata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata;
2.9) accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale, condannare
[...] ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. ad una somma pari al doppio dell'ammontare delle spese di ONroparte_1 giudizio in favore dell'odierno appellante, per avere l'appellata agito senza la normale prudenza. 3) IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 primo comma c.p.c., come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Email_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO adita, ogni altra e contraria domanda, ecce-zione, deduzione e istanza respinta, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, così disporre: NEL MERITO:
- rigettare l'appello proposto da , e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale Parte_1 di NO, Sezione Seconda Civile, numero 8298 del 24 luglio 2018;
RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE SVOLTE DA PARTE ATTRICE IN PRIMO GRADO NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare l'avvenuta stipula tra le parti convenute del contratto notarile, datato 31.7.2014, attraverso il quale è stata risolta, per mutuo consenso, la donazione stipulata in data 10.5.2010, con la quale i genitori di Parte_1
, sig. e sig.ra avevano donato al figlio il diritto di
[...] ONroparte_2 ONroparte_2 usufrutto dell'unità immobiliare sita in NO, via Orbetello, nr. 1;
pagina 2 di 17 2) accertare e dichiarare la sussistenza del pregiudizio patrimoniale causato a parte attrice dall'atto di risoluzione di cui al punto che precede, in vista dell'accertamento del credito vantato dalla stessa parte attrice in conseguenza del richiesto accertamento giu-diziale di paternità;
3) accertare e dichiarare, ai sensi degli articoli 2901 e seguenti del codice civile, in conseguenza dell'azione revocatoria proposta, inefficace nei confronti dell'attrice l'atto notarile, datato 31.7.2014, di ONroparte_1 risoluzione, per mutuo consenso, della donazione datata 10.5.2010, attraverso la quale i genitori dello , Parte_1 sig. e sig.ra avevano donato allo stesso il diritto di usufrutto ONroparte_2 ONroparte_2 dell'unità immobiliare sita in NO, via Orbetello, nr. 1, di seguito descritta: al piano terzo del fabbricato C-colonna O-, composto da tre locali oltre bagno e cucina, con annesso un vano ad uso cantina, il tutto censito nel catasto Fabbricati del Comune di NO (foglio 205, mappale 47, subalterno 12, Via Orbetello, nr. 1, piano 3-S1, z.c. 3, cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 6, rendita catastale 681,72);
4) dichiarare inopponibile alla sig.ra in qualità di creditrice del sig. ONroparte_1 Parte_1
, l'atto di risoluzione per mutuo consenso, datato 31.7.2014, della donazione stipulata in data 10.5.2010 con la quale
[...] i genitori dello , sig. e sig.ra avevano Parte_1 ONroparte_2 ONroparte_2 donato allo stesso il diritto di usufrutto dell'unità immobiliare sita in NO, via Orbetello, nr. 1, di seguito descritta: al piano terzo del fabbricato Colonna O-, composto da tre locali oltre bagno e cucina, con annesso un vano ad uso cantina, il tutto censito nel catasto Fabbricati del Comune di NO (foglio 205, mappale 47, subalterno 12, via Orbetello, nr. 1, piano 3-S1, z.c. 3, cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 6, rendita catastale 681,72);
5) condannare le parti convenute, in ogni caso, al pagamento in favore di parte attrice delle spese, dei compensi professionali di causa (oltre IVA e CPA), e del rimborso forfetario così come per legge.
Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti da cui trae origine la vicenda processuale possono essere così riassunti. è nata a [...] il [...] e l'unico genitore che l'ha riconosciuta è stata la Persona_1 madre, (d'ora in avanti, per brevità, . ONroparte_1 ONroparte_1
Con atto pubblico del 10 maggio 2010 (d'ora in vanti, per brevità, ONroparte_2
) e hanno donato l'usufrutto di un immobile di loro proprietà Parte_2 ONroparte_2 ON
-sito a NO, via Orbetello n.
1- al figlio (d'ora in avanti, per brevità, . Parte_1
Con coeva scrittura privata, priva di data certa, i medesimi soggetti hanno convenuto che la predetta donazione sarebbe stata, fra di loro, priva di efficacia.
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2013 in proprio e nella qualità di unico ONroparte_1 genitore esercente la potestà sulla minore ha iniziato il giudizio per dichiarazione giudiziale Per_1 ON di genitorialità di quale padre di avanti al Tribunale di NO. Persona_1
ON Con atto pubblico del 31 luglio 2014 e i suoi genitori ( e hanno ONroparte_2 CP_2 risolto per mutuo consenso l'atto di donazione del 2010, dichiarandone formalmente gli effetti retroattivi.
ON Nel già menzionato giudizio per dichiarazione giudiziale di genitorialità di quale padre di con sentenza n. 8298/2018, seguita ad una CTU genetica, il Tribunale di NO Persona_1 ONr (adito nel 2013) ha dichiarato che era figlia di condannandolo al pagamento Persona_1 delle spese del grado.
La sentenza è stata impugnata, come si dirà meglio infra.
pagina 3 di 17 Con (Nel frattempo, nella causa iscritta a ruolo con il n. 32339/2014 da per sentir condannare per ONroparte_1 diffamazione aggravata e al conseguente risarcimento del danno, con sentenza del 29.3.2016 il Tribunale di NO ha Con rigettato la domanda di e lo ha condannato a pagare a le spese del grado. Per_1Con Questa sentenza NON è stata impugnata da , che ha pagato quanto dovuto a titolo di spese).
-- Con sentenza n. 123/2021 la Corte d'appello di NO ha confermato la sentenza n. 8298/2018 del ON Tribunale di NO dichiarativa della paternità di così rigettando l'appello proposto da quest'ultimo.
ON Con ricorso iscritto al n. 9694/2021 ha impugnato la detta sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO nei confronti di , curatore speciale di e Persona_2 Persona_1 contro che hanno entrambi depositato controricorso. ONroparte_1
Con sentenza n. 472/2023 la Corte di Cassazione, sez. I Civile -rilevato che la minore Per_1 divenuta quattordicenne subito dopo la pubblicazione della sentenza della CDA di NO n. 123/2021, non aveva prestato il suo consenso -ai sensi dell'art. 273 cc- alla prosecuzione del giudizio di accertamento della paternità- ha annullato la sentenza n. 123/2021 della CDA di NO affinchè potesse prestare il suo consenso avanti a quest'ultima quale giudice di rinvio: con la Per_1 precisazione che tutto ciò non avrebbe comportato alcuna nullità dell'attività istruttoria svolta in precedenza.
--
Con sentenza n. 40698/2023, la Corte di Cassazione, sez. VI penale, ha annullato -senza rinvio. la ON sentenza in data 17.1.2023 del Tribunale di NO, che aveva dichiarato NDP contro l'imputato in ordine al reato ex art. 570 cp per esito positivo della messa in prova.
Più precisamente, dopo avere rilevato -e stigmatizzato- che il Tribunale aveva valorizzato, ai fini della prova, due sentenze civili non ancora irrevocabili, senza neppure procedere ad un accertamento ON autonomo dello status di genitore in capo a la Corte di Cassazione ha assolto quest'ultimo ex art. 129 cpp con la formula perche il fatto non sussiste>.
Il presente giudizio Ciò detto, già prima della sentenza d'appello n. 123/2021 e delle due sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, con causa iscritta a ruolo al n. 5602/2019 RG, in proprio e nella ONroparte_1 ON sua qualità di genitore di ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di NO Per_1 e per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc, nei suoi ONroparte_2 CP_2 confronti, dell'atto di risoluzione per mutuo dissenso, stipulato il 31.7.2014, dell'atto di donazione dell'usufrutto fra di essi stipulato il 10 maggio 2010.
Con sentenza n. 9350/2021, recante la data del 15.11.2021, il Tribunale di NO, in contumacia di ON
ha così statuito:
< “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione dei convenuti, assorbita ogni statuizione di improcedibilità della domanda di simulazione, attesa la rinuncia a tale domanda dell'attrice;
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice ONroparte_1 nei confronti dei convenuti ,
[...] Parte_1 [...] revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., ONroparte_4 nei confronti dell'attrice, l'atto notarile a rogito Notaio dott. n. di repertorio 1281 e n. Persona_3 pagina 4 di 17 703 di raccolta, datato 31.7.2014 e trascritto nei registri immobiliari presso la conservatoria di
NO 1 in data 3 settembre 2014, con domanda di annotazione presentazione n. 32 reg. gen. N.
44556 e reg. part. N. 5277, atto di risoluzione, per mutuo consenso, della donazione repertorio n. 48831 e raccolta n. 7068, datata 10.5.2010 a rogito notaio dr. , attraverso la quale i Persona_4 genitori di , E Parte_1 ONroparte_2 CP_2 avevano donato allo stesso il diritto di usufrutto dell'unità immobiliare sita in NO, via
[...]
Orbetello, nr. 1, di seguito descritta: al piano terzo del fabbricato C-colonna O-, composto da tre locali oltre bagno e cucina, con annesso un vano ad uso cantina, il tutto censito nel catasto Fabbricati del Comune di NO (foglio 205, mappale 47, subalterno 12, Via Orbetello, nr. 1, piano 3-S1, z.c. 3, cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 6, rendita catastale 681,72);
- ORDINA al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti , E Parte_1 ONroparte_2 [...] in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice ONroparte_2 [...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.275,00 per compensi ONroparte_1 professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge”>.
-- ON Avverso questa sentenza n. 9350/2021, con atto di citazione in data 16.12.2021 ha proposto appello, affidandolo a quanto esposto in atto d'appello sub “Le parti della sentenza che si intendono impugnare”, su cui si tornerà infra, citando in giudizio e ONroparte_1 ONroparte_2 [...]
ONroparte_2
La causa è stata iscritta al N. RG 3582/2021.
Costituitasi, ha chiesto la conferma dell'appellata sentenza. ONroparte_1
Alla prima udienza del 30.6.2022 il difensore dell'appellante ha chiesto termine per rinotificare l'appello a e in quanto erroneamente notificato al difensore ONroparte_2 CP_2
(Angela Viviana Laganà) già revocato nel corso del giudizio di primo grado, anziché al nuovo difensore poi costituito ( . CP_5 La Corte ha rinviato all'udienza del 15.12.2022. All'udienza del 15.12.2022 e sono stati dichiarati contumaci. ONroparte_2 CP_2
ON Nel corso del giudizio, per l'appellante si è costituito il nuovo difensore avv. Angela Viviana Laganà con comparsa in data 14.9.2023, con la quale quest'ultima si è limitata a depositare, ex art. 345/3 cpc:
1) la sentenza n. 472/2023 della Corte di Cassazione sez. prima civile, in virtù della quale, a giudizio del nuovo difensore, i due provvedimenti (la sentenza n. 8298/2018 del Tribunale di
NO e la sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO) posti da a ONroparte_1 fondamento delle sue ragioni in revocatoria “..ad oggi risultano superati”, 2) la comunicazione del dispositivo della sentenza di annullamento senza rinvio non sussiste> pronunciata il 22.6.2023 dalla Corte di Cassazione, sez. VI penale, in riforma dell'impugnata sentenza in data 17.1.2023 del Tribunale di NO, nel procedimento proposto ON da nei confronti di per violazione dell'art. 570/2 cp. Per_1
pagina 5 di 17 All'udienza del 05.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisone sulle precisate conclusioni, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
-- Con Le considerazioni di questa Corte d'appello, adita da avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 9350/2021, che ha accolto la domanda ex art. 2901 cc proposta da ONroparte_1
Preliminarmente si osserva quanto segue.
ON L'appellante chiede innanzitutto che sia <.. accertata e dichiarata, in forza della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI penale del 22/6/2023,, l'insussistenza di crediti di natura alimentare, di mantenimento e di assistenza familiare che possano essere vantati da ONroparte_1 e da nei confronti dell'odierno appellante,
[...] Persona_1
e di rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e
Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1>,
che sia civile, l'insussistenza di crediti di natura alimentare e di mantenimento che possano essere vantati da e da nei confronti dell'odierno appellante, di ONroparte_1 Persona_1 rigettare la domanda revocatoria di parte appellata e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 09/4/2019, Registro Generale n. 26825 e
Registro particolare n. 18035 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di NO 1>.
ON Tali domande -con le quali chiede di rigettare la domanda proposta da ex art. ONroparte_1
2901 cc già accolta dal Tribunale, previo accertamento dell'insussistenza di crediti di natura alimentare, di mantenimento e di assistenza familiare in favore di CP_1 Parte_3 per effetto delle due sentenze della Corte di Cassazione prima citate, pubblicate dopo l'appellata sentenza- NON possono essere accolte.
Questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità per il quale l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio naturale sussiste per il fatto di averlo generato al momento della nascita del figlio anche se la procreazione è stata accertata successivamente con sentenza, ma che è solo la sentenza dichiarativa della filiazione, ancorchè con efficacia retroattiva, a produrre gli effetti del riconoscimento ex art. 254 cc e a comportare per il genitore tutti i doveri nascenti dalla procreazione legittima, incluso quello al mantenimento ex art. 148 cc: in altre parole, l'orientamento per cui l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status..>, dato che <..prima di tale momento, non essendovi pronuncia sullo status, manca il presupposto stesso per l'accertamento della domanda>: manca cioè il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status.
Ritiene tuttavia questa Corte che il detto orientamento, pur chiaro e consolidato, debba essere recepito con una declinazione confacente allo spirito e alla sostanza dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc e ciò in ossequio a quanto ritenuto in tale materia dalla stessa Corte di legittimità.
Come è noto, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il pagina 6 di 17 credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito
o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
E' ben vero che nel caso in esame si discute non di un singolo credito, bensì di uno status e cioè dello status di che, come già detto, ne presuppone l'accertamento giudiziale per poterne far valere i diritti che da esso scaturiscono.
Tuttavia, nel caso in esame, la configurabilità, per dello status di figlia naturale di Persona_1 ON
pur se ancora sub iudice, appare confortata da plurimi elementi probatori e cioè:
-allorquando (2019) quale madre della minore , ha iniziato il giudizio in ONroparte_1 Per_1 revocatoria ex art. 2901 cc, la sua domanda era stata preceduta da una doppia conforme del Tribunale di NO e della Corte d'appello di NO, che avevano -rispettivamente- dichiarato la paternità di ON e confermato tale paternità, sia per quanto dichiarato da alcuni testi, fra cui la stessa madre di ON ON
sia per il comportamento tenuto da più volte sottrattosi all'espletamento di una CTU genetica (comportamento ampiamente descritto nella motivazione della sentenza n. 8298/2018 del
Tribunale di NO, in particolare alle pagine da 24 a 27, doc. 9 prodotto dall'appellata in questo grado-, nonché alle pagine da 15 a 19 della sentenza d'appello n. 123/2021) sia, soprattutto, dell'esito ON della relazione peritale genetica espletata dal dr. nominato (si noti bene, nde) dallo stesso Per_5 relazione che ha attestato la piena compatibilità genetica fra i caratteri genetici ereditati da
e quelli di da ritenersi dunque padre di con una Persona_1 Parte_1 Per_1 probabilità di paternità, in termini percentuali, pari al 99,9999998 %,
-l'unico motivo per il quale la Corte di Cassazione, sez.I civile, ha annullato la sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO è stato di carattere esclusivamente processuale, avendone la Corte di Cassazione disposto l'annullamento con rinvio al solo fine di consentire alla minore divenuta Per_1 ultraquattordicenne subito dopo la sentenza d'appello, di prestare -ex art. 273- cc il suo consenso alla ON prosecuzione del processo di accertamento della paternità giudiziale di avanti alla CDA di NO in diversa composizione,
-nella sua motivazione la Corte di Cassazione ha comunque precisato che Il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni può .. validamente sopravvenire nel corso del giudizio anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione;
NE CONSEGUE CHE NON COMPORTA ALCUNA NULLITA' DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SVOLTA IN PRECEDENZA> (evidenziazione in grassetto e maiuscole sono dell'estensore per maggior chiarezza espositiva),
-deve dunque ritenersi che la Corte di Cassazione ha espressamente fatta salva tutta l'istruttoria svolta in precedenza, ivi compresa anche la CTU genetica, del cui esito (“..probabilità di paternità, in termini percentuali, pari al 99,9999998 %”) si è appena scritto, e cioè la prova scientifica, id est quella più rilevante in subiecta materia.
pagina 7 di 17 -risulta dagli atti che l'incombente processuale richiesto dalla Corte di Cassazione è stato già espletato, avendo già prestato, avanti alla CDA di NO in diversa composizione, il suo Persona_1 ON consenso alla prosecuzione del giudizio di accertamento della paternità di
-- ON Non appare rilevante -in questo giudizio di revocatoria l'atra sentenza invocata da e cioè la sentenza della Corte di Cassazione sez. VI pen. n. 40698/2023 che -in riforma della sentenza di NDP ON per il delitto ex art. 570 cp nei confronti di emessa dal Tribunale di NO- l'ha annullata senza ON rinvio, con assoluzione di dal delitto ascrittogli .
Premessa la generale autonomia fra i due giudizi, questa Corte d'appello ricorda, in proposito, la giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 20252/2014) secondo cui La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa (nella specie, l'intervenuta contraffazione di un testamento olografo) sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile: sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità
a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione>.
Orbene, nella motivazione della sentenza n. 40698/2023 si legge che la Corte di Cassazione, sez. VI ON pen, ha assolto l'imputato dal delitto ascrittogli non perché il Tribunale avesse erroneamente valutato la sostanza intrinseca degli elementi probatori posta a fondamento di quelli integrativi della fattispecie criminosa, ma per avere il Tribunale elevato a fonte di prova due sentenze civili non ancora irrevocabili e quindi non ancora utilizzabili come prova (se non limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, nde).
Con la citata sentenza, dunque, la Corte di Cassazione non ha espresso alcuna valutazione intrinseca sulla prova utilizzata dal Tribunale, ma ha censurato a) l'utilizzo, da parte di quest'ultimo, di due sentenze civili -non ancora irrevocabili- come fonti di prova, senza entrare nel merito delle stesse e b) l'assenza di un autonomo accertamento sulla paternità da parte del Tribunale: senza dunque con questo provocare effetti preclusivi nel giudizio civile.
In ogni caso, come insegna Cass. 4498/2016, resta impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, tema di rapporto tra giudizio pena e civile, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale>.
Diversamente, invece, la Corte di Cassazione, sez. I civile, proprio nella causa in cui si discute dell'accertamento della paternità giudiziale di ha espressamente mantenuto ferma l'istruttoria CP_3 svolta, ivi compresa, come già detto, la CTU genetica: del cui esito si è già detto.
--
Le considerazioni sin ora esposte da questa Corte d'Appello non implicano -ovviamente- alcuna certezza su quello che sarà, all'esito del giudizio di rinvio, la definitiva decisione della Corte di pagina 8 di 17 ON Cassazione civile in ordine all'accertamento della genitorialità di e, quindi, in ordine all'accertamento dello status di genitore di questi e, parallelamente, dello status di figlia di : Per_1 ma offrono un quadro complessivo, o -per meglio dire- un circostanziato contesto generale sufficientemente rassicurante per potersi ritenere integrato il fondamento (anche prima dell'acquisizione Con dell'irrevocabilità della sentenza dichiarativa della paternità di di quella -assai più limitata e sfumata nozione
, id est ampia, di credito, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito -in questo caso aspettativa di credito
(del diritto al mantenimento) che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. 20002/2008, 1893/2012, 5619/ 2016, 23208/2016)o: in piena coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc, che non persegue scopi restitutori, ma mira soltanto a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori, anche in assenza di certezza del fondamento dei fatti costitutivi dell'azione, (in questo caso) l'azione di riconoscimento e i diritti che da essa automaticamente conseguono.
-- Alla luce di quanto sinora esposto deve ritenersi che, diversamente da quanto chiede (con il suo nuovo ON difensore) l'appellante l'azione revocatoria iniziata da non va rigettata per ONroparte_1 effetto delle due già citate sentenze della Corte di Cassazione e che dunque, la ritenuta esistenza della legittima aspettativa del credito, a cui tutela l'azione revocatoria è stata legittimamente esercitata, impone di procedere al suo ulteriore esame alla luce dei tratti dall'atto d'appello introduttivo ON del presente giudizio dall'(unico) appellante già contumace in primo grado, con la precisazione che: a) i d'appello sono stati esposti alle pagg. 10 e ss. dell'atto d'appello sub “Le parti della sentenza che si intendono impugnare”, con modalità narrativa e sostanzialmente senza soluzione di continuità,
b) questa Corte si atterrà ai detti d'appello, fermo restando che in comparsa conclusionale (nel caso in specie redatta da un difensore diverso da quello che ha redatto l'atto d'appello) possono essere certamente svolte considerazioni a miglior chiarimento dei motivi d'appello già proposti, ma non possono essere introdotti nuovi motivi, non fatti valere con l'atto d'appello e, come tali, inammissibili, c) per comodità espositiva e di lettura, la motivazione dell'appellata sentenza che ha accolto la revocatoria verrà sinteticamente riportata -per quanto di interesse- in relazione ad ognuno dei motivi d'appello, come già detto tratti da “Le parti della sentenza che si intendono impugnare” .
-- I motivi d'appello
1) (il credito a tutela del quale ha agito in revocatoria;
anteriorità o posteriorità di ONroparte_1 esso rispetto all'atto risolutorio revocando, stipulato nel 2014).
L'appellante pugna l'appellata sentenza nella parte in cui si afferma che doveva CP_3 considerarsi ammissibile la deduzione svolta da controparte solo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cpc, secondo la quale il credito era anteriore all'atto dispositivo in quanto sussisteva fin dalla nascita, nel 2007, della minore un credito alimentare e di mantenimento nei Persona_1 suoi confronti.
pagina 9 di 17 Riteniamo che tale nuova deduzione costituisse un'inammissibile mutazione della causa petendi, in forza della quale, oltretutto, l'atto sopra emarginato avrebbe dovuto essere notificato all'esponente in forza del disposto di cui all' art. 292 cpc. A dire del giudice del Tribunale questa deduzione avrebbe costituito una mera precisazione, dovendosi escludere la sussistenza di una mutatio libelli, poiché, si legge ” la causa petendi ed il fatto costitutivo dell'accertamento giudiziale di paternità e delle relative pronunce ..era stato tempestivamente introdotto da parte attrice e aveva formato oggetto di contraddittorio specifico anche nella comparsa di risposta dei convenuti (…) trattandosi quindi di domanda nuova il Giudice avrebbe dovuto tempestivamente assegnare un termine a parte attrice di primo grado entro cui avrebbe dovuto notificare a , in quanto contumace, l'atto con cui la nuova domanda è stata introdotta.. Parte_1
Ciò non è avvenuto (,..) il che comporta che sostanzialmente tutto l'iter logico giuridico .. appare impugnabile poiché si fonda sulla premessa di indagare solo il cd dolo generico..e non come avrebbe dovuto quella di indagare il cd dolo specifico, ovvero la dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare il soddisfacimento di un credito non ancora sorto.. >.
ON L'appellante dunque, lamenta che -in primo grado- l'attrice ONroparte_1
-nel suo atto di citazione ha indicato il credito a tutela del quale aveva proposto l'azione revocatoria in ON quello di vedersi corrispondere le spese processuali che esso era stato condannato a pagarle all'esito dei due precedenti giudizi fra di essi (l'uno iniziato da nel 2013 per ottenere l'accertamento della
Per_1 Con Con paternità di da parte di l'altro iniziato da nel 2014 per sentir condannare per diffamazione:
Per_1
Per_1 giudizi conclusi, rispettivamente, con sentenze del 2018 e del 2016), richiamando ( solo il comma 1, n. 1
Per_1 ON dell'art. 2901 cc;
con la conseguenza che, a dire di esso il credito a tutela del quale ha
Per_1 agito in revocatoria nel 2019 (in base alle statuizioni di condanna delle sentenze del 2018 e del 2016) era sorto dopo, in quanto posteriore all'atto dispositivo revocando del 2014,
-solo con la prima memoria ex art. 183/6 cpc l'attrice ha dedotto che il credito a tutela del quale Per_1 ON aveva proposto l'azione revocatoria era il diritto al mantenimento di quale figlia di con Per_1 la conseguenza che il credito tutelando era sorto PRIMA, in quanto all'atto dispositivo CP_6 revocando del 2014,
ON
- la (nuova) domanda non era stata notificata ad esso (contumace in primo grado) personalmente così come previsto dall'art. 292 cpc, con conseguente inammissibilità di essa.
Più in dettaglio, secondo l'appellante:
-diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda di così come proposta nella prima Per_1 memoria ex art. 183/6 cpc, non era una semplice “precisazione” della precedente domanda: dava invece luogo ad un inammissibile mutamento della causa petendi, dato che in citazione l'azione revocatoria era stata proposta con riferimento al solo credito nascente dalle statuizioni di condanna contenute nel dispositivo delle sentenze del 2016 e del 2018, con la conseguenza che il detto credito era sorto DOPO l'atto dispositivo revocando,
-diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il contraddittorio sulla dichiarazione di paternità e pronunce conseguenti era stato oggetto di contraddittorio (non da parte sua, in quanto contumace in primo grado, ma) da parte dei suoi genitori e i quali non avevano però mai Parte_1 CP_2 menzionato il diritto al mantenimento o ad obblighi alimentari del figlio verso rimasto Per_1 quindi escluso dal contraddittorio,
pagina 10 di 17 -il principio tratto (dal Tribunale) da Cass. SU n. 12310/2015 (secondo cui la modifica consentita può avere ad oggetto o la causa petendi o il petitum se comunque connessi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza allungamento dei tempi processuali) non era utilizzabile, perché la Corte di Cassazione non aveva chiarito cosa dovesse intendersi per domanda nuova e cosa per domanda modificata, quando invece, secondo l'appellante, per “domanda nuova inammissibile” doveva intendersi quella che “aggiungeva” e, per “modificata ammissibile”, quella che “sostituiva” quella iniziale e con essa in rapporto di alternatività,
ha quindi dedotto di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda, di cui ha chiesto CP_3 dichiararsi l'inammissibilità.
L'opinione della Corte Va innanzitutto premesso che, sul punto, il Tribunale ha ritenuto che il credito a tutela del quale aveva esercitato l'azione revocatoria era quello relativo al pagamento delle spese e del ONroparte_1 risarcimento del danno statuiti con la sentenza del Tribunale di NO n. 8598/2018; che, però la introdotta da con la prima memoria ex art. 183 cpc -per la prima volta espressamente Per_1 inclusiva del diritto al mantenimento della minore- era comunque connessa con le altre questioni (tanto ON che i genitori di costituitisi, avevano accettato il contraddittorio su di essa già con la comparsa di costituzione) e il suo esame non comportava alcun allungamento dei tempi processuali: con ON conseguente ammissibilità della , e non necessità di notifica della stessa al contumace
Questa Corte condivide solo in parte quanto affermato dal Tribunale, potendosi invece ritenere che sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc poteva agevolmente evincersi che il credito a tutela del quale l'azione revocatoria era stata esercitata comprendeva il credito ON al mantenimento sorto con la dichiarazione di genitorialità di nei confronti della figlia minore oltre che i risarcimenti e le spese che di tale invocato credito potevano essere considerate Per_1 accessori.
Ma procediamo con ordine. Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc, notificato nel ON 2019, l'attrice ha evidenziato che il 30 maggio 2013 essa aveva notificato al convenuto Per_1 l'atto di citazione introduttivo del precedente giudizio di accertamento di paternità di nata nel Per_1 ON 2007, con conseguente obbligo di a provvedere al mantenimento della figlia minore (da Per_1 determinarsi in e. 1.000,00 euro mensili, oltre al 50% per il pagamento di altre spese a tale titolo), ON
e ha chiesto espressamente che fosse accertato l'illecito comportamento di per essersi ingiustamente rifiutato di effettuare il riconoscimento di con conseguente condanna di questi Per_1 al risarcimento del danno ex art. 2059 cc, quantificato in almeno 20.000,00 euro, e a pagarle le spese processuali.
Sempre con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di revocatoria ex art. 2901 cc, Per_1 ha evidenziato, altresì, che: ON
-a seguito della citazione del 2013 (e della notifica, nel 2014, dell'atto di citazione di nei confronti di essa per ottenerne la condanna al risarcimento del danno per diffamazione aggravata) il 31 Per_1 ON luglio 2014 e i suoi genitori avevano stipulato l'atto pubblico di risoluzione per mutuo consenso ON della donazione di usufrutto (effettuata dai genitori in favore di nel 2010) all'unico evidente fine ON di consentire a di sottrarsi ai suoi obblighi verso Persona_1
pagina 11 di 17 ON
-nel 2016 era stata pubblicata la sentenza con la quale la domanda di di risarcimento del danno per diffamazione è stata rigettata, con condanna di questi a pagare le spese processuali in favore di essa
Per_1 ON
-nel 2018 era stata pubblicata la sentenza di accertamento della paternità giudiziale di nei ON confronti della figlia con condanna di a pagarle le spese, nonché al risarcimento del Per_1 danno,
ON
-l'atto di risoluzione della donazione del 2014 era stato effettuato tra e i suoi genitori all'unico ON per consentire a di sottrarsi ai suoi obblighi in vista di possibili azioni da parte di essa Per_1 ragion per la quale essa intendeva tutelarsi e ne ha chiesto la revoca ex art. 2901 cc.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'esistenza dell'atto di Per_1 risoluzione della donazione di usufrutto e di accertare il pregiudizio che gliene era derivato in ragione dell'accertamento del credito vantato da essa attrice in conseguenza del chiesto accertamento della paternità; chiedendo di provare per testi, ove necessario, le circostanze dedotte nella narrativa della citazione (tra cui, in primo luogo, la nascita di la dedotta paternità della minore da parte di Per_1 ON
la pubblicazione della sentenza dichiarativa della paternità etc).
Risulta quindi che l'azione revocatoria ex art. 2901 cc, esercitata da la sentenza CP_7 ON accertativa della genitorialità di è stata proposta in citazione ( e poi ripresa nella prima memoria ex art. 183 cpc) a tutela del credito da essa vantato in conseguenza del chiesto accertamento della paternità di (oltre che, ovviamente, del credito per le somme dovutele a titolo di risarcimento del danno e di Per_1 spese processuali): credito consistente -logicamente- in quello al mantenimento della figlia minore, della quale essa era rappresentante legale e che nella prima parte dell'atto di citazione in revocatoria Per_1
è stato espressamente richiamato, persino con riferimento all'importo.
Né osta in senso contrario il fatto che, nella narrativa dell'atto di citazione per revocatoria introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa dell'attrice abbia fatto riferimento all'elemento soggettivo Per_1 richiesto in caso di credito sorto posteriormente all'atto dispositivo revocando, potendosi ritenere, dal contesto complessivo dell'atto, una mera disattenzione della Difesa sul momento in cui il diritto al mantenimento, conseguenza del chiesto accertamento della paternità, era sorto.
ON A fronte di tali considerazioni, cadono le censure mosse dall'appellante sull'inammissibile mutamento e allargamento della causa petendi della domanda originaria, tale da costituire una domanda nuova non notificatagli personalmente (data la sua contumacia) e quindi inammissibile.
In ogni caso, si tratterebbe al più di una maggior precisazione della causa petendi in quanto comprendente il credito per eccellenza scaturente dalla dichiarazione di genitorialità, cioè quello al mantenimento della figlia minore: credito che dunque non ha , ma semplicemente < precisato> e e che, in ultima analisi, non ha costituito argomento tale da creare alcun disorientamento nella difesa avversaria.
ON A conforto di tale interpretazione vi è che i genitori di costituiti in primo grado, hanno espressamente affermato (v. comparsa di risposta in primo grado, pagg. 6 e 7) che il credito vantato da era fondato su una sentenza non passata in giudicato, che avrebbe potuto essere modificata o Per_1
pagina 12 di 17 annullata, con l'ulteriore precisazione che un'azione di filiazione naturale intrapresa da parte attrice che si conclude con una sentenza dichiarativa (di accertamento)..>. Né risulta che, a fronte di tali dichiarazioni (per come intese anche dal Tribunale) sia stato ON controdedotto alcunchè da parte di e contumaci in appello (mentre ONroparte_2 CP_2 contumace in primo grado, si è costituito in appello).
ON Né, ancora, rileva il precedente di legittimità del 2013, citato da relativo alla configurabilità di una nuova domanda nel caso in cui la dedotta o del credito sia mutata, giacchè nel caso in esame la precisazione del credito tutelato e della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo è stata effettuata con la prima memoria ex art. 183 cpc, e dunque entro i limiti delle proposizioni assertive: val peraltro la pena di ricordare che l'altro precedente (del 2014) invocato nel ON medesimo senso dall'appellante riguardava il diverso caso di una modifica effettuata solo con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica nel giudizio di appello (e non con la prima memoria ex art. 183 cpc nel giudizio di primo grado, nde).
Per completezza espositiva, vale infine la pena di precisare che, diversamente da quanto sostiene la ON Difesa dell'appellante in comparsa conclusionale, il fatto che, nella comparsa di risposta in questo grado, la Difesa dell'appellata abbia chiesto la conferma dell'appellata sentenza indicandola con il n. 8298/2018, anziché con il corretto n. 9350/2021, non dà luogo ad alcuna della ON domanda (come invece afferma il nuovo difensore dell'appellante a p. 32 della comparsa conclusionale, facendone derivare addirittura la “rinuncia all'azione revocatoria”), dato che la narrazione della comparsa di risposta dell'appellata non consente alcun dubbio su quale fosse la sentenza appellata, e cioè quella con la quale il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria: l'errore è chiaramente frutto di un refuso (la sentenza n. 8298/2018 è quella che ha dichiarato che Per_1 ON è figlia di confermata dalla Corte d'Appello, cassata dalla Corte di Cassazione e, per
[...] quanto è dato sapere, il relativo processo è ancora pendente avanti alla Corte d'appello di NO, quale giudice di rinvio).
Il motivo è dunque infondato.
2)(l'elemento soggettivo) L'appellante mpugna il provvedimento che ha deciso il primo grado di giudizio nelle parti in CP_3 cui ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie prevista dall'art. 2901 cc, vale a dire la dolosa preordinazione dell'alienante. La sentenza, limitandosi a indagare la sola consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'attrice creditrice, non indaga la dolosa preordinazione, tanto meno con esclusivo riferimento ai debiti conseguenti alla condanna contenuta nel dispositivo della sentenza del 2008… Per le ragioni già dedotte ante, si impugna quanto affermato in sentenza, a p. 27 e cioè che “ la valutazione di anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo vada effettuata in relazione all'insorgenza del credito vantato da parte attrice al momento della nascita di nel 2007, trattandosi Persona_1 quindi di un atto revocando successivo al sorgere del credito>
quando invece,
<anche a prescindere da ogni questione in ordine all'eventus damni< i> .. l'unico credito di parte appellata in ordine al quale effettuare la valutazione dell'elemento soggettivo non può che essere pagina 13 di 17 quello derivante dalla condanna di cui al dispositivo della sentenza di accertamento della paternità del
2018>.
L'opinione della Corte.
A fronte di quanto esposto al punto 1), l'atto dispositivo revocando del 2014 è successivo al sorgere del credito a cui tutela la domanda revocatoria è stata proposta: credito da intendersi, ex art. 2901 cc, nell'ampia nozione prima ricordata, comprensiva della legittima, ragionevole aspettativa del credito, in questo caso sorto -con la nascita di nel 2007. Persona_1
ON Correttamente, dunque, il Tribunale si è limitato ad indagare sulla sola consapevolezza di di arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'attrice creditrice: (Ritiene il Tribunale che la valutazione di anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo immobiliare vada effettuata in relazione all'insorgenza del credito vantato da parte attrice al momento della nascita di nel 2007, trattandosi Persona_1 quindi di atto revocando successivo al sorgere del credito ed a titolo gratuito.
A ben vedere, l'atto impugnato è costituito da una risoluzione con efficacia retroattiva per mutuo consenso senza alcun corrispettivo o
contro
-prestazione economicamente valutabile, e che – contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte convenuta – appare un atto a titolo gratuito similare alla rinuncia abdicativa unilaterale al diritto di usufrutto, con la differenza che in tal caso vi è il mutuo, plurilaterale consenso di tutte le parti originarie della donazione e come atto a titolo gratuito esso appare trattato a fini di imposizione fiscale anche dalla S.C. (Vedi Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2252 del 28/01/2019).
Ne consegue che -ai fini della sussistenza delle ulteriori condizioni previste ex art. 2901 c.c.- deve essere vagliata nel presente giudizio unicamente la conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto revocando alle ragioni creditorie in capo al debitore (da provarsi a carico di chi agisce in revocatoria) (..) con esclusione della valutazione dell'elemento soggettivo dei terzi compartecipanti all'atto evidentemente gratuito>.
Ciò detto, condivisibili appaiono le ragioni che il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento del suo ON convincimento circa la consapevolezza, in del pregiudizio arrecato alle regioni creditorie della figlia nata nel 2007 e quindi ben prima del revocando atto di risoluzione, con il quale, Persona_1 ON il 31.7.2014 si è spogliato del diritto all'usufrutto cedutogli dai genitori all'incirca dopo essere stato attinto, nel 2013, dalla domanda di accertamento della sua qualità di padre di Persona_1 con i conseguenti obblighi patrimoniali che, ove la domanda fosse stata accolta, gliene sarebbero derivati: tanto più considerando che, all'epoca dei fatti, l'usufrutto in questione costituiva il patrimonio ON immobiliare di come si legge nell'appellata sentenza e non è contestato nell'atto d'appello.
Senza voler riportare graficamente nella sua interezza il motivato convincimento del Tribunale (punto 7 dell'appellata sentenza), sulla configurabilità dell'elemento soggettivo ex art. 2901 cc, nei termini ON prima precisati, in capo a si ricordano sinteticamente, in uno con la domanda di accertamento della sua qualità di padre di notificatagli circa un anno prima del compimento dell'atto Persona_1 ON risolutorio revocando, l'attività professionale di legale svolta da tale da fargli ben intendere in prospettiva gli obblighi che avrebbero potuto derivargli dalla domanda spiegata nei suoi confronti, nonchè lo strettissimo legame familiare con le altre parti che tale atto risolutorio hanno stipulato, e cioè suo padre e sua madre. ON Particolarmente significativo, sempre ai fini della valutazione della consapevolezza di di arrecare pregiudizio, con l'atto revocando, ai suoi creditori, appare poi il fatto che il revocando atto risolutorio pagina 14 di 17 del 31 luglio 2014 ha visto la sua partecipazione, nonostante egli avesse sostenuto che si sarebbe trovato all'estero dal 21.2.014 fino alla fine di agosto 2014 per motivi professionali (cfr. pagina 10 della sentenza ON di primo grado, doc. 12 prodotto dall'appellata, sottoscritto da e diretto al giudice dott. dell' ) CP_8 ed avesse allegato tale impedimento (di trovarsi all'estero, nde) anche al fine di giustificare la sua impossibilità di sottoporsi alla CTU ematogenetica e di chiedere un rinvio dell'incombente in questione.
ON E, sempre in argomento, non può non ricordarsi il comportamento tenuto da in ordine agli accertamenti disposti, nel giudizio di paternità iniziato da per la minore nel 2013, al fine Per_1 Per_1 ON di accertare -o anche di escludere- tale paternità: comportamento, quello di minuziosamente ripercorso nella sentenza n. 123/2021 della Corte d'Appello di NO alle pagine 16,17,18 e ss, nonché
22, alla quale può attingersi quale doc.25 prodotto con la comparsa di costituzione di ricordando Per_1 peraltro che la Corte di Cassazione, sezione I civile, che ha cassato la detta sentenza, ha fatto espressamente salva l'istruttoria svolta in precedenza.
Quanto al fatto, dedotto in conclusionale, che nell'immobile in NO, via Orbetello n.1, oggetto di ON donazione dell'usufrutto, poi consensualmente risolta, abitassero i genitori, e non la questione non appare risolutiva, tenuto conto, fra l'altro, dei plurimi cambi di residenza di questi, attestati dai certificati prodotti dall'appellata, tenuto conto anche di quanto fra l'altro, scrive -alle pagg. 20 e 21 della sentenza n. 8298/2018 il Tribunale di NO: Quanto alla residenza, giova evidenziare che lo stesso dimostra di non riuscire più ad orientarsi trai vari cambi di residenza allegati Parte_1
..>).
Anche il secondo motivo è dunque infondato.
3)(la natura fiduciaria del trasferimento dell'usufrutto effettuato con la donazione del 2010/ la ON natura di atto
la non revocabilità dell'atto dispositivo del 2014) ON Senza soluzione di continuità, l'appellante lamenta, altresì, che il Tribunale è caduto in contraddizione laddove prima ha affermato come vero l'intento dei donanti del 2010 di sottrarre la loro abitazione all'eventuale azione esecutiva del loro creditori (le banche), per poi ritenere la donazione del 2010 facente parte di una dolosa preordinazione dei soggetti coinvolti prima nella donazione del 2010 e poi nel successivo atto caducatorio di trasferimento immobiliare del 2014>.
Secondo l'appellante, dunque, proprio il ragionamento del Tribunale confermerebbe che la donazione - nel 2010- dell'usufrutto in suo favore NON ERA INVESTITA DA ONroparte_9 ON e che quindi esso avrebbe dovuto restituire, a tempo debito, quanto ricevuto, avendo i genitori .. solo pensato ad un escamotage per indirizzare eventualmente le banche alla soddisfazione del loro credito sulla nuda proprietà, lasciando indenne l'usufrutto…>: con la conseguenza che, sempre secondo l'appellante, nel restituire -il 31.7. 2014- l'usufrutto ai genitori, egli non intendeva ledere i diritti dei suoi creditori, né era consapevole di arrecare una diminuzione al proprio patrimonio, ma ha meramente onorato l'obbligo di restituzione da lui assunto verso i propri genitori che, come tale, non è revocabile (come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale).
L'opinione della Corte Come si legge nella comparsa di costituzione in primo grado di e a firma ONroparte_2 CP_2 del primo difensore avv. Laganà, l'immobile sito a NO, via Orbetello 1 -di cui ONroparte_2 e hanno donato l'usufrutto al figlio con la donazione del 2010- era già stato oggetto di CP_2
pagina 15 di 17 due precedenti ipoteche legali, iscritte in favore della e del Organizzazione_1
, per cifre considerevoli, v. doc. 2: documento poi ridepositato sempre come doc.2, Org_2 nella nota di deposito 9.6.2021 del secondo difensore dei donanti e avv. ONroparte_2 CP_2
Stefano Meani).
L'esistenza di ipoteche sull'immobile di via Orbetello 1 è stata peraltro ripresa dal difensore ON dell'appellante a p. 22 dell'atto d'appello, laddove si legge che avevano ONroparte_10 pensato ad un escamotage per indirizzare eventualmente le banche alla soddisfazione del loro credito sulla nuda proprietà, lasciando indenne l'usufrutto.
Orbene, l'esistenza di previe iscrizioni ipotecarie consentiva invece ai creditori ipotecari di far valere il proprio credito in modo integrale, non ostandovi l'acquisto -dell'usufrutto- trascritto successivamente alle dette iscrizioni ipotecarie.
Org Se così è, l'esistenza di un obbligo fiduciario di restituzione a carico di in favore dei genitori non risulta provato né sotto tale profilo, né per effetto della scrittura privata asseritamente coeva alla donazione del 2010, in quanto priva di data certa:fermo restando, peraltro, che la parte dell'appellata sentenza (punto 6) valutativa di tale scrittura privata (punto 6) NON è stata impugnata né ON dall'appellante né dai suoi genitori, contumaci in appello.
ON Non essendo stato provato un previo obbligo di ri- trasferimento, da parte di del diritto di usufrutto ai genitori, l'atto dispositivo successivo, oggetto di revocatoria – e cioè l'atto risolutorio del 2014- non configura l'adempimento di un debito scaduto e non è dunque sottratto alla revocabilità ex art. 2901 cc.
-- In conclusione, pare opportuno ricordare che il riferimento all'eventus damni, per come (unicamente) dedotto (“anche a prescindere da ogni questione in ordine all'eventus damni”) non costituisce un motivo d'appello, in quanto non è stato né dedotto come tale, né tanto meno motivato (ragion per la quale non può essere sviluppato in comparsa conclusionale ciò che non è stato fatto valere come motivo d'appello nell'atto introduttivo).
Anche questo terzo motivo è dunque infondato.
-- In conclusione, l'appello è infondato, con conferma dell'appellata sentenza e con condanna dell'appellante, soccombente, alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata: spese liquidate a titolo di compenso professionale, come da dispositivo, secondo le tabelle ex DM
55/2014 e succ. mod, parametri medi, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, essendo indeterminabile il valore del complessivo credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta), dell'impegno profuso e della mancanza della fase istruttoria, che non è stata svolta, oltre agli accessori dovuti per legge.
--
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in proprio e quale genitore esercente la patria
[...] ONroparte_1
pagina 16 di 17 potestà nei confronti della minore avverso la sentenza n. 9350/2021 del Tribunale di Persona_1
NO, così dispone:
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata: spese liquidate in euro 9.991,00, oltre agli accessori dovuti per legge,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in NO, l'11 gennaio 2024. Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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