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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere.
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 460 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
N. (P.I. , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Curatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Carlo Cicala ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Roberto Murgia giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
(P.I. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Massimo Lai che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata / appellante incidentale -
in punto a: arricchimento senza causa.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
1 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma all'impugnata sentenza, accogliere l'appello proposto dal in persona del Curatore pro tempore, e per l'effetto: - Parte_3
in via principale, condannare la società a corrispondere a titolo di indennizzo ex CP_1
art.2041 c.c. la somma di € 1.202.908,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di arricchimento senza causa per le ragioni espresse in narrativa;
- in via gradata, condannare la società
al pagamento della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, comunque non CP_1
inferiore a € 92.191,41 (oggetto di riconoscimento da parte della convenuta), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di arricchimento senza causa per le ragioni espresse in narrativa. In
ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre CPA, IVA e spese generali come per legge del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'appello principale e ogni avversa domanda, perché inammissibile o irricevibile o infondata. In via subordinata e condizionata, accogliere l'appello incidentale e per effetto dichiarare l'avverso appello principale e le domande proposte in primo e secondo grado, inammissibili per difetto dei presupposti legali dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di In ogni caso, con vittoria CP_1
di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo della lite il (già ha Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio nanti il Tribunale di OR la società chiedendone la condanna CP_1
al pagamento della somma di € 1.202.908,50 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
All'uopo ha premesso che 1) con contratto di appalto n.59/2008 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale, aveva affidato alla società in bonis l'appalto avente ad oggetto la “realizzazione del Parte_4
22° lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8 Isola della Maddalena
- Riassetto funzionale collettore fognario costiero, impianto depurazione e scarico a mare,
potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile e razionalizzazione del sistema di accumulo
2 e distribuzione”; 2) il termine per l'esecuzione dei lavori era stato fissato al 31.5.2009; 3) con verbale
9.6.2009, la stazione appaltante e l'appaltatore avevano verificato la tempestiva ultimazione dei lavori, così da poter trasferire l'impianto e le relative opere al soggetto incaricato in via esclusiva della gestione degli impianti connessi al Servizio Idrico Integrato nella Regione Sardegna e, pertanto,
alla società società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata CP_1
unicamente dai Comuni rientranti nell'unico Ambito Territoriale della Sardegna e configurata in
house; 4) sulla base di quanto previsto, in data 8.7.2009 era stato redatto tra e Parte_4
il verbale di avviamento dell'impianto di depurazione dal quale risultava che quest'ultima CP_1
“appurato che l'impianto è funzionante nelle sue parti elettromeccaniche e idrauliche, che le operazioni necessarie all'innesco del processo biologico sono state effettuate [...] assumeva la gestione ordinaria dello stesso a partire dal 13 luglio 2009”; 5) segnatamente, partire dal CP_1
13 luglio 2009, aveva assunto la gestione ordinaria degli impianti laddove era rimasta in capo alla appaltatrice la gestione straordinaria, oggetto di trasferimento ad solo a (futuro) collaudo CP_1
avvenuto; 6) malgrado i formali impegni assunti da la stessa non aveva preso in carico la CP_1
gestione e conduzione degli impianti cosicché Opere si era trovata costretta, suo malgrado, Parte_4
a gestire gli impianti per non interrompere il relativo servizio pubblico, sostenendo i relativi oneri di spettanza esclusiva del Gestore;
7) a fronte dell'invio da parte di della nota Parte_4
15.12.2009, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale, alla Provincia di Olbia e al Gestore
con la quale lamentava la mancata presa in consegna degli impianti, era CP_1 Parte_4
stato redatto, in data 23.12.2009, il verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata ex art. 200 del D.P.R. 554/1999 delle opere realizzate, il quale dava atto dell'intervenuta consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Territoriale Ottimale della Sardegna, che a sua volta le aveva consegnate ad (alla quale era stata trasferita anche la gestione straordinaria CP_1
del depuratore); 8) nella persistente e conclamata inottemperanza di in data 2.2.2010, CP_1
l'appaltatrice aveva inoltrato alla Committente formale Atto di intimazione - Offerta reale ex art. 1216
c.c. con il quale aveva invitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prendere in consegna gli impianti in oggetto e a indennizzare essa appaltatrice dei maggiori oneri sostenuti per la conduzione
3 dell'impianto, quantificati in € 62.500,00 al mese;
9) solo in data 30.10.2010 aveva assunto CP_1
la materiale gestione del servizio.
Ha, quindi, dedotto che I) durante l'esecuzione dei lavori, la appaltatrice aveva iscritto n. 16 riserve nel registro di contabilità con le quali aveva avanzato nei confronti della committente le proprie pretese, idonee ad incidere sul compenso ad essa spettante per un importo complessivo pari ad €
17.616.730,66; II) le riserve di cui ai nn.
1-14 e la n. 16 erano state riconosciute dalla committente e in data 28.2.2012 erano divenute oggetto di apposito atto di transazione con il quale era stato riconosciuto alla Opere Pubbliche un importo omnicomprensivo di € 3.500.000,00 con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
III) per contro, la riserva n. 15, relativa agli oneri per la gestione dell'impianto di depurazione - pari a complessivi €
1.492.074,66 – era stata esclusa dalla transazione in ragione dell'estraneità della stessa rispetto all'oggetto del contratto di appalto con contestuale 'impegno della Presidenza del Consiglio, “tenuto conto dell'attività gestoria posta in essere dall'Impresa in relazione all'impianto di depurazione realizzato, anche successivamente all'ultimazione dei lavori […], ad intervenire ad adiuvandum
dell'Impresa medesima nelle iniziative anche di carattere contenzioso che dovessero essere
intraprese a carico dei soggetti pubblici e privati debitori, per conseguire i corrispettivi connessi alle prestazioni di carattere gestorio effettuate dalla detta Società”; IV) in merito ai costi di gestione sostenuti da in data 2.2.2012 era stato attivato il procedimento di cui all'art. 240 Parte_4
D.lgs 163/2006 per giungere al componimento bonario del contenzioso e la Commissione nominata,
nel formulare il proprio parere, aveva ritenuto il diritto della società esecutrice a vedersi riconosciuto
“in via equitativa e di equo indennizzo l'importo di € 1.319.329,00 oltre rivalutazione e interessi dalla data media del periodo di gestione”; V) la stessa società con nota 22 maggio 2014, CP_1
aveva effettuato la stima di cui in appresso: “i valori sono riferiti con decorrenza giugno 2009 e
dicembre 2009 in considerazione del fatto che il verbale di trasferimento è stato firmato 23 dicembre
2009: in relazione ai costi sostenuti, risultano quindi “disponibili” le somme di € 92.191,41 con
riferimento al periodo giu- 09-ott. 2010 (17 mesi), ovvero € 58.693,81 con riferimento al periodo dic-
09 ottobre 2010 (10 mesi)”.
Ha quindi chiesto condannarsi ex art.2041 c.c. al pagamento dell'importo di € CP_1
1.202.908,50 - pari all'indebito arricchimento conseguito dalla convenuta in danno della Opere
4 Pubbliche (la quale, peraltro, per la gestione del servizio aveva sostenuto oneri per un importo complessivo di € 1.492.074,66) – e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha rappresentato che 1) al fine di realizzare CP_1
l'intervento in disamina la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2008, aveva preso possesso dell'impianto di depurazione di La Maddalena, sottraendolo all'Autorità d'Ambito Ottimale per la
Sardegna e alla gestione di 2) pertanto, queste ultime erano rimaste estranee alla fase di CP_1
affidamento, progettazione ed esecuzione delle opere di riassetto funzionale del depuratore non avendo potuto in alcun modo “interloquire in ordine al contenuto e alla funzionalità del progetto” e analogamente neppure avendo potuto “verificare l'esatta consistenza e la effettiva materiale funzionalità dell'impianto ai fini di una eventuale presa in carico”; 3) nel verbale 27.5.2009 alla presenza di dipendenti (privi di alcun potere di rappresentanza) e del Comune di La CP_1
Maddalena, la committente e la appaltatrice avevano provveduto alla consegna provvisoria in capo alla committente delle opere - che risultavano ancora da completare – da attuarsi, peraltro, solo dopo la verifica della funzionalità e nella prospettiva di un collaudo previsto entro il luglio 2009; 4) nondimeno, mai “le condizioni minime previste dal verbale del 27.5.2009 per la consegna provvisoria
delle opere e tanto meno quelle per il passaggio della gestione ad si erano verificate durante CP_1
il periodo de quo: al momento del verbale 8.7.2009 e del verbale 23.12.2009 il lavori erano, almeno
parzialmente, conclusi ma non solo difettava la verifica di funzionalità e la possibilità di effettuarla ma mancava il relativo collaudo tecnico e amministrativo, intervenuto solo in data 14.6.2011”; 4)
del pari, successivi accertamenti avevano consentito di verificare che le opere, non collaudate, non garantivano la corretta gestibilità del servizio ed era anche assente la documentazione tecnica ed amministrativa essenziale per poter procedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico e all'avviamento dell'impianto; 5) con nota 15.10.2009 la Provincia di Olbia-Tempio aveva anche rilevato come, in esito a sopralluogo del 7.10.2009, era emerso che a) l'impianto di depurazione risultava non presidiato;
b) lo stesso scaricava il refluo opalescente direttamente a ridosso della linea
di costa;
c) il medesimo non possedeva alcuna autorizzazione allo scarico e nessuna richiesta di rinnovo risultava esser stata presentata;
6) non corrispondeva al vero che con la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del 23.12.2009 l'esponente avesse assunto la gestione dell'impianto posto che lo stesso, ai sensi dell'art. 200, I co, del DPR 554/1999, era rientrato al più nella detenzione
5 della Committente;
in ogni caso nello stesso era dato leggere che “ e l'Impresa CP_1
procederanno, nelle more della sottoscrizione del certificato di collaudo definitivo, alla redazione
congiunta del verbale di consistenza e funzionalità delle opere eseguite, restando inteso che fino a tale data la responsabilità degli impianti resta in capo all'Impresa”; 7) anche in proseguo “gli
imprescindibili adempimenti tecnici ed amministrativi richiesti da [..] non CP_1
risultavano completati e, in conseguenza di ciò, non era stato possibile effettuare il recupero dell'opera al patrimonio comunale e, da questo, al gestore tramite l' : nonostante gli impegni CP_2
assunti con il verbale di consegna anticipata del mese di dicembre 2009, nemmeno alla data del
19.11.2010 (data dell'ordinanza del Sindaco di La Maddalena con la quale verrà obbligata CP_1
alla gestione del depuratore) tali attività risultavano completate”; 8) ella, “in presenza di un
provvedimento coercitivo extra ordinem quale l'ordinanza sindacale, si era pertanto trovata costretta
a riattivare e gestire l'impianto al di fuori delle previsioni normative ordinarie”.
Ha eccepito A) l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per assenza del requisito della sussidiarietà avendo l'attore a disposizione ulteriori azioni da esperire nei confronti della committente
Presidenza del Consiglio dei Ministri: invero, il presunto impoverimento, sul quale si fondava la azione, ove mai sussistente, derivava da una condotta di inadempimento contrattuale o da un illecito extracontrattuale, precisamente riconducibile al ritardo nel collaudo delle opere, questo ascrivibile alla committente e/o alle persone fisiche che per essa avevano agito;
B) l'assenza del requisito dell'impoverimento di Opere Pubbliche avendo l'appaltatrice, per il ritardo nel collaudo, ottenuto dalla committente “un risarcimento pari a euro 1.253.705,12 che, malgrado fosse formalmente
riferito solo alla riserva n. 16 in realtà remunerava integralmente anche i presunti costi sostenuti
dall'Impresa per la gestione dell'Impianto, oggetto della riserva n. 15 e costituenti la presunta deminutio patrimoniale”; C) invero, dal verbale della Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006
- che aveva proceduto a esaminare le riserve n. 15 e n. 16 - si evinceva che il valore della riserva n.
16 era pari a soli euro 722.971,00, proprio in quanto essa duplicava in parte voci già comprese nella riserva n. 15; D) ella neppure aveva ricevuto alcun arricchimento dall'attività di gestione posta in essere da Opere Pubbliche considerato il fatto che non aveva alcun obbligo di porre in funzione e gestire l'impianto e che, anzi, la materiale gestione avvenuta in tale periodo era stata effettuata in violazione di legge in quanto resa in assenza di autorizzazione allo scarico;
E) in ogni caso l'eventuale
6 e denegato arricchimento di mai avrebbe potuto dirsi derivare dalla condotta di Opere CP_1
Pubbliche, neppure ricorrendo il medesimo fatto causativo del presunto impoverimento dell'appaltatrice.
Ha concluso per il rigetto della domanda o, in subordine, perché l'indennizzo fosse limitato all'importo della quota di depurazione della tariffa materialmente riscossa dagli utenti del SII serviti dal depuratore, “nel periodo per il quale verrà fornita dall'attore prova dell'effettuazione dell'attività
di depurazione e nel contempo prova dell'obbligo di presa in carico da parte di dedotti i CP_1
costi da quest'ultima sostenuti”.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, c.p.c. la causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U.
Il Tribunale di OR, con sentenza n. 527/2022, ha rigettato la domanda del e condannato Parte_1
il medesimo alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha A) ritenuto la ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, il suo esercizio dovendo ammettersi “anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo
stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito”; B) escluso la natura di ente pubblico della società C) escluso che abbia conseguito la prestazione resa da CP_1 CP_1
Opere Pubbliche a titolo oneroso;
D) ritenuto infondata la domanda non avendo parte attrice
“prodotto alcun documento da cui risultino i costi sostenuti per la gestione dell'impianto di
depurazione, come le spese, il numero degli addetti utilizzati, la copia delle buste paga degli operai
impiegati, i materiali acquistati, le fatture relative ai costi di alloggio, vitto, viaggi, ai costi energetici, le letture del contatore volumetrico dei reflui in ingresso all'impianto o per il periodo immediatamente successivo al subentro di ; E) non accoglibile la stima dei costi operata CP_1
dal CTU siccome puramente ipotetica e presuntiva;
F) in ogni caso, “considerato che, in via transattiva, è stato riconosciuto all'impresa in ordine alla riserva n. 16 la somma complessiva di €
1.253,705,12, in mancanza della documentazione idonea ad accertare gli effettivi costi sostenuti nella gestione dell'impianto e quelli diversi dipendenti dal ritardo nel collaudo delle opere, apprezzato che la somma corrisposta all'impresa dalla stazione appaltante per il ritardo nelle operazioni di collaudo
7 comprenda anche i costi sostenuti per la gestione dell'impianto, quantificati presumibilmente dal
CTU nella somma di € 480.599,96”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il Parte_5
con il quale ha lamentato:
[...]
I) l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alla riferita omessa dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita da in bonis e circa la natura della CTU espletata. Parte_4
Ha dedotto l'appellante che l'onere della prova era stato ritualmente assolto mediante la produzione del parere della Commissione ex art.240, D.Lvo 163/2006, questa chiamata a valutare la riserva n.15
relativa ai maggiori oneri sostenuti da Opere Pubbliche in conseguenza della ritardata presa in consegna dell'impianto da parte di CP_1
La Commissione aveva effettuato una doppia valutazione al fine di verificare la congruità dell'importo iscritto a riserva dalla Opere Pubbliche: A) attraverso l'esame delle buste paga del personale della società nel periodo considerato e delle fatture dei consumi e materiali;
B) ovvero,
facendo riferimento alle tariffe esistenti e, dunque, agli abitanti serviti da depuratore, nonché alla portata dello stesso: attraverso dette verifiche la Commissione aveva riconosciuto la congruità dell'importo iscritto alla riserva n. 15 per la somma di € 1.319.237,00.
In ogni caso, al parere della Commissione doveva riconoscersi il carattere proprio della presunzione di cui all'art. 2729 c.c. cosicché competeva alla controparte l'onere della prova contraria.
Il criterio di stima utilizzato dalla Commissione era stato condiviso anche dal CTU e dallo stesso era stato applicato ai fini della redazione del proprio elaborato, al cui operato doveva riconoscersi natura percipiente.
II) L'erronea interpretazione dell'atto transattivo sottoscritto da in bonis con Parte_4
la Presidenza del Consiglio dei Ministri posto che “le parti avevano inteso confermare l'esclusione delle riserve non menzionate, tra cui la n. 15, dall'oggetto della transazione, lasciando libera la
in bonis di agire nei confronti dei soggetti pubblici e privati debitori e con Parte_4
espresso impegno del Dipartimento ad intervenire ad adiuvandum nelle iniziative eventualmente intraprese dalla società”.
III) la mancata valutazione del riconoscimento del vantaggio ottenuto dall'appellata come effettuato da con la nota del 22.5.2024, n.41179. CP_1
8 Ha concluso come in epigrafe. ha resistito all'appello e ha concluso per conferma della sentenza impugnata. CP_1
Ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato lamentando che “dalla sentenza emergeva la
contraddittoria ammissione di una azione di arricchimento nei confronti di da parte di CP_1
Opere Pubbliche pur in presenza di una specifica azione contrattuale che si statuiva espressamente
sarebbe stata esercitabile ed era stata esercitata e alla quale la Società suddetta aveva rinunciato nell'ambito degli accordi transattivi con la committente attraverso i quali aveva ricevuto la complessiva somma di euro 3.500.000. Ciò in contrasto anche con il principio di sussidiarietà”.
Ha, indi dedotto che non costituiva “nemmeno il soggetto (terzo) che aveva conseguito la CP_1
prestazione che avrebbe cagionato il depauperamento: ella, invero, non aveva ricevuto la prestazione
né aveva ottenuto alcun vantaggio perché, in tale periodo, non aveva affatto alcun obbligo di porre
in funzione e gestire l'Impianto e, anzi, perché la materiale gestione avvenuta in tale periodo era stata effettuata in violazione di legge [..] in quanto avvenuta in mancanza dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006”.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e non merita di essere accolto.
Ha lamentato l'appellante l'erronea valutazione del Tribunale di OR in ordine alla riferita omessa dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita da Opere Pubbliche in bonis.
Ha replicato che l'onere della prova era stato ritualmente assunto mediante la produzione del parere della Commissione ex art.240, D.Lvo 163/2006, la quale aveva effettuato una doppia valutazione al fine di verificare la congruità dell'importo iscritto a riserva dalla Opere Pubbliche: A) attraverso l'esame delle buste paga del personale della società nel periodo considerato e delle fatture dei consumi e materiali;
B) ovvero, facendo riferimento alle tariffe esistenti e, dunque, agli abitanti serviti da depuratore, nonché alla portata dello stesso.
Attraverso dette verifiche la Commissione aveva riconosciuto la congruità dell'importo iscritto alla riserva n. 15 per la somma di € 1.319.237,00.
9 L'assunto non merita di essere condiviso.
È pacifico insegnamento di diritto quello per cui l'istituto dell'arricchimento ingiustificato è
espressione del principio generale secondo cui l'ordinamento non consente spostamenti patrimoniali non sorretti da una giusta causa: qualora ciò dovesse accadere, è dovuta o la ripetizione di quando corrisposto o il pagamento di un indennizzo ex art.2041 c.c.
In quest'ultimo caso, il soggetto che si giova di un arricchimento non sorretto da causa giusta, in danno di altro soggetto che invece subisce un impoverimento, è obbligato a corrispondere un indennizzo pari alla relativa diminuzione patrimoniale.
La stessa Suprema Corte – v. ex multis Cass. 21138/2024 - ha più volte ripetuto che l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva.
Portato di quanto precede è che, nella specie, l'accoglimento della domanda del postulava Parte_1
che esso fornisse certa dimostrazione dell'importo della effettiva diminuzione patrimoniale sofferta dalla appaltatrice corrispondente in concreto alle spese sostenute nonché ai costi Parte_4
(non virtuali, ma effettivamente affrontati e rigorosamente documentati) per la gestione del depuratore.
E la necessaria rigorosa dimostrazione – osserva la Corte - si imponeva a maggior ragione in considerazione del fatto che fino al 23.12.2009 in capo ad era stata trasferita la sola gestione CP_1
ordinaria del depuratore laddove la gestione straordinaria era rimasta in capo alla appaltatrice Opere
Pubbliche.
Sennonché nella specie l'onere della prova non risulta ritualmente assolto dall'appellante.
Non può infatti riconoscersi alla valutazione della Commissione ex art.240, D. Lgs 163/2006 (vigente ratione temporis) l'efficacia probatoria invocata dall'appellante.
La Commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, nominati rispettivamente dalla stazione appaltante, dal soggetto che ha iscritto le riserve e, il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati: secondo la migliore dottrina la
Commissione è parte preponderante del meccanismo conciliativo di natura prettamente negoziale che,
10 infatti, rimane pur sempre nella disponibilità delle parti (ovvero della stazione appaltante e dell'appaltatore).
Già questo basterebbe per escludere che il parere della Commissione possa spiegare effetti pratici in riferimento alla posizione della odierna appellata: invero, è rimasta estranea alla nomina dei CP_1
membri della Commissione così come, del pari, è rimasta estranea ad ogni valutazione, accertamento e/o disamina dalla stessa effettuati.
Ma nel caso di specie vi è di più.
Dalla lettura della pag.26 dell'atto di transazione 28.2.2012 si apprende che l'operato della
Commissione non è stato condiviso neppure dalla Amministrazione appaltante e che anche la
Avvocatura Generale dello Stato ha convenuto sulla inaccettabilità delle sue conclusioni (e anche
Opere Pubbliche ha rinunciato ad avvalersi del riferito parere avendo preferito addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza).
In difetto di diversa evidenza, diviene quindi piuttosto inverosimile che le determinazioni della
Commissione (avversate e considerate inaccettabili dallo stesso soggetto che aveva provveduto alla nomina di taluni dei membri che la costituivano) possano essere utilmente invocate ai fini della dimostrazione della fondatezza delle pretese azionate nei confronti di (si ripete, soggetto CP_1
terzo ed estraneo).
In riferimento a quanto, poi, è dato leggere a pag.12 del parere 2.10.2012 (“allo scopo di verificare
la legittimità dei costi della impresa appaltatrice la Commissione ha proceduto ad un esame delle
buste paga del personale delle Opere Pubbliche nel periodo considerato e delle fatture dei consumi
e materiali”) è necessario di osservare che ben avrebbe potuto e dovuto l'appellante produrre in giudizio quella stessa documentazione dichiaratamente esaminata dalla Commissione e ciò al fine di consentire a questa Corte (e, sin da prima, al Giudice di OR) ogni utile apprezzamento e, pertanto,
di verificare la correttezza delle analisi e dei giudizi espressi dalla Commissione stessa.
Nulla di tutto ciò è avvenuto.
E non vale a superare quanto esposto la riferita difficoltà per il Fallimento di reperire detta documentazione non potendo detto impedimento tradursi in danno della società richiesta per il pagamento.
11 Quanto, poi, all'ulteriore criterio riferito dalla Commissione – ovvero quello delle tariffe art.1657 c.c.
- è evidente che lo stesso non possa essere utilmente invocato nella presente sede posto che, per quanto sopra detto, onere fondamentale del era quello di dimostrare “la effettiva Parte_1
diminuzione patrimoniale sofferta dalla appaltatrice Opere corrispondente in concreto Parte_4
alle spese sostenute nonché ai costi (non virtuali, ma effettivamente affrontati e rigorosamente documentati) per la gestione del depuratore” (v. sopra).
Dimostrazione di cui difetta evidenza in giudizio.
E quanto sopra esposto consente anche di escludere che possa essere attribuito al parere della
Commissione il carattere proprio della presunzione dovendo replicarsi che in tema di presunzioni vale il principio secondo cui la relazione tra fatto noto e fatto ignoto deve tradursi in un contenuto di ragionevole probabilità: il che equivale a dire che all'accertamento del fatto ignoto si perviene dalla considerazione del fatto noto attraverso un processo logico deduttivo che, nella specie, deve escludersi.
Erra, altresì, l'appellante nel ritenere percipiente la C.T.U. oggetto del quesito di cui al verbale d'udienza 28.5.2020 avendo il Giudice del Tribunale di OR chiesto all'Ausiliare di “quantificare, sulla base della documentazione prodotta i relativi costi”.
A tale proposito si osservare che è possibile assegnare alla CTU e alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte i quali “soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (v. Cass.
13736/2020).
È però altrettanto vero che, avendo la CTU la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, il suddetto mezzo di indagine non può essere ritenuto utile ad esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e neppure può essere utilmente invocato allorquando con essa si tenda a supplire alla deficienza delle offerte di prova del soggetto onerato.
Trattasi esattamente della situazione che ricorre nella vicenda in disamina in cui, come correttamente osservato dal Tribunale di OR (con valutazione che questa Corte intende condividere) l'appellante non ha in alcun modo dimostrato il fondamento delle proprie pretese non avendo “prodotto alcun documento da cui risultino i costi sostenuti per la gestione dell'impianto di depurazione, come le
spese, il numero degli addetti utilizzati, la copia delle buste paga degli operai impiegati, i materiali
12 acquistati, le fatture relative ai costi di alloggio, vitto, viaggi, ai costi energetici, le letture del contatore volumetrico dei reflui in ingresso all'impianto o per il periodo immediatamente successivo
al subentro di . CP_1
È, poi, ovvio che quanto esposto priva di ogni rilevanza pratica la doglianza di parte appellante circa la asserita erronea interpretazione dell'atto transattivo sottoscritto da in bonis Parte_4
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con il che devono intendersi disattesi i motivi di appello di cui ai superiori punti I e II.
Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al superiore punto III per aver omesso il Giudice
di OR di valutare il riconoscimento del vantaggio ottenuto dall'appellata come effettuato da con la nota del 22.5.2024, n.41179. CP_1
Si osserva, in primis, che non può riconoscersi a detta nota come pure preteso, il valore di dichiarazione ricognitiva del debito posto che detta nota neppure è stata indirizzata direttamente dal preteso obbligato al creditore, con l'intento del primo di costituirsi debitore del secondo.
Trattasi più propriamente di una nota contabile indirizzata da all'Agenzia Regionale del CP_1
Distretto Idrografico e alla quale non può essere riconosciuto il valore invocato dall'appellante.
Fatte queste premesse, ritiene questa Corte che alcun indennizzo, neppure in parte qua, possa essere riconosciuto all'appellante.
Risulta per tabulas (e non vi è deduzione ed evidenza di fatto contrario) che il depuratore sia stato di fatto gestito con una autorizzazione scaduta e non rinnovata: tanto risulta dalla nota della
[...]
in data 15.10.2009 quanto dalla comunicazione del 4.11.2011. Controparte_3 Pt_6
Ed allora, posto che la funzione dell'azione ex art.2041 c.c. osta all'esperibilità della medesima allorquando sia finalizzata alla tutela di un interesse dalla violazione di una norma cogente (e tale deve intendersi la previsione di cui all'art.133, D.Lvo 152/06) anche in parte qua la pretesa dell'appellante si rivela insuscettibile di positiva valutazione.
All'esito di tutto quanto precede l'appello principale deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal Tribunale di OR è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
L'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello proposto dal è superato Parte_1
dal rigetto dell'appello principale.
13 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
10060,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 12.6.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere.
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 460 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
N. (P.I. , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Curatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Carlo Cicala ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Roberto Murgia giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
(P.I. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Massimo Lai che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata / appellante incidentale -
in punto a: arricchimento senza causa.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
1 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma all'impugnata sentenza, accogliere l'appello proposto dal in persona del Curatore pro tempore, e per l'effetto: - Parte_3
in via principale, condannare la società a corrispondere a titolo di indennizzo ex CP_1
art.2041 c.c. la somma di € 1.202.908,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di arricchimento senza causa per le ragioni espresse in narrativa;
- in via gradata, condannare la società
al pagamento della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, comunque non CP_1
inferiore a € 92.191,41 (oggetto di riconoscimento da parte della convenuta), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di arricchimento senza causa per le ragioni espresse in narrativa. In
ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre CPA, IVA e spese generali come per legge del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'appello principale e ogni avversa domanda, perché inammissibile o irricevibile o infondata. In via subordinata e condizionata, accogliere l'appello incidentale e per effetto dichiarare l'avverso appello principale e le domande proposte in primo e secondo grado, inammissibili per difetto dei presupposti legali dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di In ogni caso, con vittoria CP_1
di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo della lite il (già ha Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio nanti il Tribunale di OR la società chiedendone la condanna CP_1
al pagamento della somma di € 1.202.908,50 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
All'uopo ha premesso che 1) con contratto di appalto n.59/2008 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale, aveva affidato alla società in bonis l'appalto avente ad oggetto la “realizzazione del Parte_4
22° lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8 Isola della Maddalena
- Riassetto funzionale collettore fognario costiero, impianto depurazione e scarico a mare,
potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile e razionalizzazione del sistema di accumulo
2 e distribuzione”; 2) il termine per l'esecuzione dei lavori era stato fissato al 31.5.2009; 3) con verbale
9.6.2009, la stazione appaltante e l'appaltatore avevano verificato la tempestiva ultimazione dei lavori, così da poter trasferire l'impianto e le relative opere al soggetto incaricato in via esclusiva della gestione degli impianti connessi al Servizio Idrico Integrato nella Regione Sardegna e, pertanto,
alla società società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata CP_1
unicamente dai Comuni rientranti nell'unico Ambito Territoriale della Sardegna e configurata in
house; 4) sulla base di quanto previsto, in data 8.7.2009 era stato redatto tra e Parte_4
il verbale di avviamento dell'impianto di depurazione dal quale risultava che quest'ultima CP_1
“appurato che l'impianto è funzionante nelle sue parti elettromeccaniche e idrauliche, che le operazioni necessarie all'innesco del processo biologico sono state effettuate [...] assumeva la gestione ordinaria dello stesso a partire dal 13 luglio 2009”; 5) segnatamente, partire dal CP_1
13 luglio 2009, aveva assunto la gestione ordinaria degli impianti laddove era rimasta in capo alla appaltatrice la gestione straordinaria, oggetto di trasferimento ad solo a (futuro) collaudo CP_1
avvenuto; 6) malgrado i formali impegni assunti da la stessa non aveva preso in carico la CP_1
gestione e conduzione degli impianti cosicché Opere si era trovata costretta, suo malgrado, Parte_4
a gestire gli impianti per non interrompere il relativo servizio pubblico, sostenendo i relativi oneri di spettanza esclusiva del Gestore;
7) a fronte dell'invio da parte di della nota Parte_4
15.12.2009, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale, alla Provincia di Olbia e al Gestore
con la quale lamentava la mancata presa in consegna degli impianti, era CP_1 Parte_4
stato redatto, in data 23.12.2009, il verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata ex art. 200 del D.P.R. 554/1999 delle opere realizzate, il quale dava atto dell'intervenuta consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Territoriale Ottimale della Sardegna, che a sua volta le aveva consegnate ad (alla quale era stata trasferita anche la gestione straordinaria CP_1
del depuratore); 8) nella persistente e conclamata inottemperanza di in data 2.2.2010, CP_1
l'appaltatrice aveva inoltrato alla Committente formale Atto di intimazione - Offerta reale ex art. 1216
c.c. con il quale aveva invitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prendere in consegna gli impianti in oggetto e a indennizzare essa appaltatrice dei maggiori oneri sostenuti per la conduzione
3 dell'impianto, quantificati in € 62.500,00 al mese;
9) solo in data 30.10.2010 aveva assunto CP_1
la materiale gestione del servizio.
Ha, quindi, dedotto che I) durante l'esecuzione dei lavori, la appaltatrice aveva iscritto n. 16 riserve nel registro di contabilità con le quali aveva avanzato nei confronti della committente le proprie pretese, idonee ad incidere sul compenso ad essa spettante per un importo complessivo pari ad €
17.616.730,66; II) le riserve di cui ai nn.
1-14 e la n. 16 erano state riconosciute dalla committente e in data 28.2.2012 erano divenute oggetto di apposito atto di transazione con il quale era stato riconosciuto alla Opere Pubbliche un importo omnicomprensivo di € 3.500.000,00 con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
III) per contro, la riserva n. 15, relativa agli oneri per la gestione dell'impianto di depurazione - pari a complessivi €
1.492.074,66 – era stata esclusa dalla transazione in ragione dell'estraneità della stessa rispetto all'oggetto del contratto di appalto con contestuale 'impegno della Presidenza del Consiglio, “tenuto conto dell'attività gestoria posta in essere dall'Impresa in relazione all'impianto di depurazione realizzato, anche successivamente all'ultimazione dei lavori […], ad intervenire ad adiuvandum
dell'Impresa medesima nelle iniziative anche di carattere contenzioso che dovessero essere
intraprese a carico dei soggetti pubblici e privati debitori, per conseguire i corrispettivi connessi alle prestazioni di carattere gestorio effettuate dalla detta Società”; IV) in merito ai costi di gestione sostenuti da in data 2.2.2012 era stato attivato il procedimento di cui all'art. 240 Parte_4
D.lgs 163/2006 per giungere al componimento bonario del contenzioso e la Commissione nominata,
nel formulare il proprio parere, aveva ritenuto il diritto della società esecutrice a vedersi riconosciuto
“in via equitativa e di equo indennizzo l'importo di € 1.319.329,00 oltre rivalutazione e interessi dalla data media del periodo di gestione”; V) la stessa società con nota 22 maggio 2014, CP_1
aveva effettuato la stima di cui in appresso: “i valori sono riferiti con decorrenza giugno 2009 e
dicembre 2009 in considerazione del fatto che il verbale di trasferimento è stato firmato 23 dicembre
2009: in relazione ai costi sostenuti, risultano quindi “disponibili” le somme di € 92.191,41 con
riferimento al periodo giu- 09-ott. 2010 (17 mesi), ovvero € 58.693,81 con riferimento al periodo dic-
09 ottobre 2010 (10 mesi)”.
Ha quindi chiesto condannarsi ex art.2041 c.c. al pagamento dell'importo di € CP_1
1.202.908,50 - pari all'indebito arricchimento conseguito dalla convenuta in danno della Opere
4 Pubbliche (la quale, peraltro, per la gestione del servizio aveva sostenuto oneri per un importo complessivo di € 1.492.074,66) – e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha rappresentato che 1) al fine di realizzare CP_1
l'intervento in disamina la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2008, aveva preso possesso dell'impianto di depurazione di La Maddalena, sottraendolo all'Autorità d'Ambito Ottimale per la
Sardegna e alla gestione di 2) pertanto, queste ultime erano rimaste estranee alla fase di CP_1
affidamento, progettazione ed esecuzione delle opere di riassetto funzionale del depuratore non avendo potuto in alcun modo “interloquire in ordine al contenuto e alla funzionalità del progetto” e analogamente neppure avendo potuto “verificare l'esatta consistenza e la effettiva materiale funzionalità dell'impianto ai fini di una eventuale presa in carico”; 3) nel verbale 27.5.2009 alla presenza di dipendenti (privi di alcun potere di rappresentanza) e del Comune di La CP_1
Maddalena, la committente e la appaltatrice avevano provveduto alla consegna provvisoria in capo alla committente delle opere - che risultavano ancora da completare – da attuarsi, peraltro, solo dopo la verifica della funzionalità e nella prospettiva di un collaudo previsto entro il luglio 2009; 4) nondimeno, mai “le condizioni minime previste dal verbale del 27.5.2009 per la consegna provvisoria
delle opere e tanto meno quelle per il passaggio della gestione ad si erano verificate durante CP_1
il periodo de quo: al momento del verbale 8.7.2009 e del verbale 23.12.2009 il lavori erano, almeno
parzialmente, conclusi ma non solo difettava la verifica di funzionalità e la possibilità di effettuarla ma mancava il relativo collaudo tecnico e amministrativo, intervenuto solo in data 14.6.2011”; 4)
del pari, successivi accertamenti avevano consentito di verificare che le opere, non collaudate, non garantivano la corretta gestibilità del servizio ed era anche assente la documentazione tecnica ed amministrativa essenziale per poter procedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico e all'avviamento dell'impianto; 5) con nota 15.10.2009 la Provincia di Olbia-Tempio aveva anche rilevato come, in esito a sopralluogo del 7.10.2009, era emerso che a) l'impianto di depurazione risultava non presidiato;
b) lo stesso scaricava il refluo opalescente direttamente a ridosso della linea
di costa;
c) il medesimo non possedeva alcuna autorizzazione allo scarico e nessuna richiesta di rinnovo risultava esser stata presentata;
6) non corrispondeva al vero che con la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del 23.12.2009 l'esponente avesse assunto la gestione dell'impianto posto che lo stesso, ai sensi dell'art. 200, I co, del DPR 554/1999, era rientrato al più nella detenzione
5 della Committente;
in ogni caso nello stesso era dato leggere che “ e l'Impresa CP_1
procederanno, nelle more della sottoscrizione del certificato di collaudo definitivo, alla redazione
congiunta del verbale di consistenza e funzionalità delle opere eseguite, restando inteso che fino a tale data la responsabilità degli impianti resta in capo all'Impresa”; 7) anche in proseguo “gli
imprescindibili adempimenti tecnici ed amministrativi richiesti da [..] non CP_1
risultavano completati e, in conseguenza di ciò, non era stato possibile effettuare il recupero dell'opera al patrimonio comunale e, da questo, al gestore tramite l' : nonostante gli impegni CP_2
assunti con il verbale di consegna anticipata del mese di dicembre 2009, nemmeno alla data del
19.11.2010 (data dell'ordinanza del Sindaco di La Maddalena con la quale verrà obbligata CP_1
alla gestione del depuratore) tali attività risultavano completate”; 8) ella, “in presenza di un
provvedimento coercitivo extra ordinem quale l'ordinanza sindacale, si era pertanto trovata costretta
a riattivare e gestire l'impianto al di fuori delle previsioni normative ordinarie”.
Ha eccepito A) l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per assenza del requisito della sussidiarietà avendo l'attore a disposizione ulteriori azioni da esperire nei confronti della committente
Presidenza del Consiglio dei Ministri: invero, il presunto impoverimento, sul quale si fondava la azione, ove mai sussistente, derivava da una condotta di inadempimento contrattuale o da un illecito extracontrattuale, precisamente riconducibile al ritardo nel collaudo delle opere, questo ascrivibile alla committente e/o alle persone fisiche che per essa avevano agito;
B) l'assenza del requisito dell'impoverimento di Opere Pubbliche avendo l'appaltatrice, per il ritardo nel collaudo, ottenuto dalla committente “un risarcimento pari a euro 1.253.705,12 che, malgrado fosse formalmente
riferito solo alla riserva n. 16 in realtà remunerava integralmente anche i presunti costi sostenuti
dall'Impresa per la gestione dell'Impianto, oggetto della riserva n. 15 e costituenti la presunta deminutio patrimoniale”; C) invero, dal verbale della Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006
- che aveva proceduto a esaminare le riserve n. 15 e n. 16 - si evinceva che il valore della riserva n.
16 era pari a soli euro 722.971,00, proprio in quanto essa duplicava in parte voci già comprese nella riserva n. 15; D) ella neppure aveva ricevuto alcun arricchimento dall'attività di gestione posta in essere da Opere Pubbliche considerato il fatto che non aveva alcun obbligo di porre in funzione e gestire l'impianto e che, anzi, la materiale gestione avvenuta in tale periodo era stata effettuata in violazione di legge in quanto resa in assenza di autorizzazione allo scarico;
E) in ogni caso l'eventuale
6 e denegato arricchimento di mai avrebbe potuto dirsi derivare dalla condotta di Opere CP_1
Pubbliche, neppure ricorrendo il medesimo fatto causativo del presunto impoverimento dell'appaltatrice.
Ha concluso per il rigetto della domanda o, in subordine, perché l'indennizzo fosse limitato all'importo della quota di depurazione della tariffa materialmente riscossa dagli utenti del SII serviti dal depuratore, “nel periodo per il quale verrà fornita dall'attore prova dell'effettuazione dell'attività
di depurazione e nel contempo prova dell'obbligo di presa in carico da parte di dedotti i CP_1
costi da quest'ultima sostenuti”.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, c.p.c. la causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U.
Il Tribunale di OR, con sentenza n. 527/2022, ha rigettato la domanda del e condannato Parte_1
il medesimo alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha A) ritenuto la ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, il suo esercizio dovendo ammettersi “anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo
stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito”; B) escluso la natura di ente pubblico della società C) escluso che abbia conseguito la prestazione resa da CP_1 CP_1
Opere Pubbliche a titolo oneroso;
D) ritenuto infondata la domanda non avendo parte attrice
“prodotto alcun documento da cui risultino i costi sostenuti per la gestione dell'impianto di
depurazione, come le spese, il numero degli addetti utilizzati, la copia delle buste paga degli operai
impiegati, i materiali acquistati, le fatture relative ai costi di alloggio, vitto, viaggi, ai costi energetici, le letture del contatore volumetrico dei reflui in ingresso all'impianto o per il periodo immediatamente successivo al subentro di ; E) non accoglibile la stima dei costi operata CP_1
dal CTU siccome puramente ipotetica e presuntiva;
F) in ogni caso, “considerato che, in via transattiva, è stato riconosciuto all'impresa in ordine alla riserva n. 16 la somma complessiva di €
1.253,705,12, in mancanza della documentazione idonea ad accertare gli effettivi costi sostenuti nella gestione dell'impianto e quelli diversi dipendenti dal ritardo nel collaudo delle opere, apprezzato che la somma corrisposta all'impresa dalla stazione appaltante per il ritardo nelle operazioni di collaudo
7 comprenda anche i costi sostenuti per la gestione dell'impianto, quantificati presumibilmente dal
CTU nella somma di € 480.599,96”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il Parte_5
con il quale ha lamentato:
[...]
I) l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alla riferita omessa dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita da in bonis e circa la natura della CTU espletata. Parte_4
Ha dedotto l'appellante che l'onere della prova era stato ritualmente assolto mediante la produzione del parere della Commissione ex art.240, D.Lvo 163/2006, questa chiamata a valutare la riserva n.15
relativa ai maggiori oneri sostenuti da Opere Pubbliche in conseguenza della ritardata presa in consegna dell'impianto da parte di CP_1
La Commissione aveva effettuato una doppia valutazione al fine di verificare la congruità dell'importo iscritto a riserva dalla Opere Pubbliche: A) attraverso l'esame delle buste paga del personale della società nel periodo considerato e delle fatture dei consumi e materiali;
B) ovvero,
facendo riferimento alle tariffe esistenti e, dunque, agli abitanti serviti da depuratore, nonché alla portata dello stesso: attraverso dette verifiche la Commissione aveva riconosciuto la congruità dell'importo iscritto alla riserva n. 15 per la somma di € 1.319.237,00.
In ogni caso, al parere della Commissione doveva riconoscersi il carattere proprio della presunzione di cui all'art. 2729 c.c. cosicché competeva alla controparte l'onere della prova contraria.
Il criterio di stima utilizzato dalla Commissione era stato condiviso anche dal CTU e dallo stesso era stato applicato ai fini della redazione del proprio elaborato, al cui operato doveva riconoscersi natura percipiente.
II) L'erronea interpretazione dell'atto transattivo sottoscritto da in bonis con Parte_4
la Presidenza del Consiglio dei Ministri posto che “le parti avevano inteso confermare l'esclusione delle riserve non menzionate, tra cui la n. 15, dall'oggetto della transazione, lasciando libera la
in bonis di agire nei confronti dei soggetti pubblici e privati debitori e con Parte_4
espresso impegno del Dipartimento ad intervenire ad adiuvandum nelle iniziative eventualmente intraprese dalla società”.
III) la mancata valutazione del riconoscimento del vantaggio ottenuto dall'appellata come effettuato da con la nota del 22.5.2024, n.41179. CP_1
8 Ha concluso come in epigrafe. ha resistito all'appello e ha concluso per conferma della sentenza impugnata. CP_1
Ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato lamentando che “dalla sentenza emergeva la
contraddittoria ammissione di una azione di arricchimento nei confronti di da parte di CP_1
Opere Pubbliche pur in presenza di una specifica azione contrattuale che si statuiva espressamente
sarebbe stata esercitabile ed era stata esercitata e alla quale la Società suddetta aveva rinunciato nell'ambito degli accordi transattivi con la committente attraverso i quali aveva ricevuto la complessiva somma di euro 3.500.000. Ciò in contrasto anche con il principio di sussidiarietà”.
Ha, indi dedotto che non costituiva “nemmeno il soggetto (terzo) che aveva conseguito la CP_1
prestazione che avrebbe cagionato il depauperamento: ella, invero, non aveva ricevuto la prestazione
né aveva ottenuto alcun vantaggio perché, in tale periodo, non aveva affatto alcun obbligo di porre
in funzione e gestire l'Impianto e, anzi, perché la materiale gestione avvenuta in tale periodo era stata effettuata in violazione di legge [..] in quanto avvenuta in mancanza dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006”.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e non merita di essere accolto.
Ha lamentato l'appellante l'erronea valutazione del Tribunale di OR in ordine alla riferita omessa dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita da Opere Pubbliche in bonis.
Ha replicato che l'onere della prova era stato ritualmente assunto mediante la produzione del parere della Commissione ex art.240, D.Lvo 163/2006, la quale aveva effettuato una doppia valutazione al fine di verificare la congruità dell'importo iscritto a riserva dalla Opere Pubbliche: A) attraverso l'esame delle buste paga del personale della società nel periodo considerato e delle fatture dei consumi e materiali;
B) ovvero, facendo riferimento alle tariffe esistenti e, dunque, agli abitanti serviti da depuratore, nonché alla portata dello stesso.
Attraverso dette verifiche la Commissione aveva riconosciuto la congruità dell'importo iscritto alla riserva n. 15 per la somma di € 1.319.237,00.
9 L'assunto non merita di essere condiviso.
È pacifico insegnamento di diritto quello per cui l'istituto dell'arricchimento ingiustificato è
espressione del principio generale secondo cui l'ordinamento non consente spostamenti patrimoniali non sorretti da una giusta causa: qualora ciò dovesse accadere, è dovuta o la ripetizione di quando corrisposto o il pagamento di un indennizzo ex art.2041 c.c.
In quest'ultimo caso, il soggetto che si giova di un arricchimento non sorretto da causa giusta, in danno di altro soggetto che invece subisce un impoverimento, è obbligato a corrispondere un indennizzo pari alla relativa diminuzione patrimoniale.
La stessa Suprema Corte – v. ex multis Cass. 21138/2024 - ha più volte ripetuto che l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva.
Portato di quanto precede è che, nella specie, l'accoglimento della domanda del postulava Parte_1
che esso fornisse certa dimostrazione dell'importo della effettiva diminuzione patrimoniale sofferta dalla appaltatrice corrispondente in concreto alle spese sostenute nonché ai costi Parte_4
(non virtuali, ma effettivamente affrontati e rigorosamente documentati) per la gestione del depuratore.
E la necessaria rigorosa dimostrazione – osserva la Corte - si imponeva a maggior ragione in considerazione del fatto che fino al 23.12.2009 in capo ad era stata trasferita la sola gestione CP_1
ordinaria del depuratore laddove la gestione straordinaria era rimasta in capo alla appaltatrice Opere
Pubbliche.
Sennonché nella specie l'onere della prova non risulta ritualmente assolto dall'appellante.
Non può infatti riconoscersi alla valutazione della Commissione ex art.240, D. Lgs 163/2006 (vigente ratione temporis) l'efficacia probatoria invocata dall'appellante.
La Commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, nominati rispettivamente dalla stazione appaltante, dal soggetto che ha iscritto le riserve e, il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati: secondo la migliore dottrina la
Commissione è parte preponderante del meccanismo conciliativo di natura prettamente negoziale che,
10 infatti, rimane pur sempre nella disponibilità delle parti (ovvero della stazione appaltante e dell'appaltatore).
Già questo basterebbe per escludere che il parere della Commissione possa spiegare effetti pratici in riferimento alla posizione della odierna appellata: invero, è rimasta estranea alla nomina dei CP_1
membri della Commissione così come, del pari, è rimasta estranea ad ogni valutazione, accertamento e/o disamina dalla stessa effettuati.
Ma nel caso di specie vi è di più.
Dalla lettura della pag.26 dell'atto di transazione 28.2.2012 si apprende che l'operato della
Commissione non è stato condiviso neppure dalla Amministrazione appaltante e che anche la
Avvocatura Generale dello Stato ha convenuto sulla inaccettabilità delle sue conclusioni (e anche
Opere Pubbliche ha rinunciato ad avvalersi del riferito parere avendo preferito addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza).
In difetto di diversa evidenza, diviene quindi piuttosto inverosimile che le determinazioni della
Commissione (avversate e considerate inaccettabili dallo stesso soggetto che aveva provveduto alla nomina di taluni dei membri che la costituivano) possano essere utilmente invocate ai fini della dimostrazione della fondatezza delle pretese azionate nei confronti di (si ripete, soggetto CP_1
terzo ed estraneo).
In riferimento a quanto, poi, è dato leggere a pag.12 del parere 2.10.2012 (“allo scopo di verificare
la legittimità dei costi della impresa appaltatrice la Commissione ha proceduto ad un esame delle
buste paga del personale delle Opere Pubbliche nel periodo considerato e delle fatture dei consumi
e materiali”) è necessario di osservare che ben avrebbe potuto e dovuto l'appellante produrre in giudizio quella stessa documentazione dichiaratamente esaminata dalla Commissione e ciò al fine di consentire a questa Corte (e, sin da prima, al Giudice di OR) ogni utile apprezzamento e, pertanto,
di verificare la correttezza delle analisi e dei giudizi espressi dalla Commissione stessa.
Nulla di tutto ciò è avvenuto.
E non vale a superare quanto esposto la riferita difficoltà per il Fallimento di reperire detta documentazione non potendo detto impedimento tradursi in danno della società richiesta per il pagamento.
11 Quanto, poi, all'ulteriore criterio riferito dalla Commissione – ovvero quello delle tariffe art.1657 c.c.
- è evidente che lo stesso non possa essere utilmente invocato nella presente sede posto che, per quanto sopra detto, onere fondamentale del era quello di dimostrare “la effettiva Parte_1
diminuzione patrimoniale sofferta dalla appaltatrice Opere corrispondente in concreto Parte_4
alle spese sostenute nonché ai costi (non virtuali, ma effettivamente affrontati e rigorosamente documentati) per la gestione del depuratore” (v. sopra).
Dimostrazione di cui difetta evidenza in giudizio.
E quanto sopra esposto consente anche di escludere che possa essere attribuito al parere della
Commissione il carattere proprio della presunzione dovendo replicarsi che in tema di presunzioni vale il principio secondo cui la relazione tra fatto noto e fatto ignoto deve tradursi in un contenuto di ragionevole probabilità: il che equivale a dire che all'accertamento del fatto ignoto si perviene dalla considerazione del fatto noto attraverso un processo logico deduttivo che, nella specie, deve escludersi.
Erra, altresì, l'appellante nel ritenere percipiente la C.T.U. oggetto del quesito di cui al verbale d'udienza 28.5.2020 avendo il Giudice del Tribunale di OR chiesto all'Ausiliare di “quantificare, sulla base della documentazione prodotta i relativi costi”.
A tale proposito si osservare che è possibile assegnare alla CTU e alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte i quali “soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (v. Cass.
13736/2020).
È però altrettanto vero che, avendo la CTU la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, il suddetto mezzo di indagine non può essere ritenuto utile ad esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e neppure può essere utilmente invocato allorquando con essa si tenda a supplire alla deficienza delle offerte di prova del soggetto onerato.
Trattasi esattamente della situazione che ricorre nella vicenda in disamina in cui, come correttamente osservato dal Tribunale di OR (con valutazione che questa Corte intende condividere) l'appellante non ha in alcun modo dimostrato il fondamento delle proprie pretese non avendo “prodotto alcun documento da cui risultino i costi sostenuti per la gestione dell'impianto di depurazione, come le
spese, il numero degli addetti utilizzati, la copia delle buste paga degli operai impiegati, i materiali
12 acquistati, le fatture relative ai costi di alloggio, vitto, viaggi, ai costi energetici, le letture del contatore volumetrico dei reflui in ingresso all'impianto o per il periodo immediatamente successivo
al subentro di . CP_1
È, poi, ovvio che quanto esposto priva di ogni rilevanza pratica la doglianza di parte appellante circa la asserita erronea interpretazione dell'atto transattivo sottoscritto da in bonis Parte_4
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con il che devono intendersi disattesi i motivi di appello di cui ai superiori punti I e II.
Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al superiore punto III per aver omesso il Giudice
di OR di valutare il riconoscimento del vantaggio ottenuto dall'appellata come effettuato da con la nota del 22.5.2024, n.41179. CP_1
Si osserva, in primis, che non può riconoscersi a detta nota come pure preteso, il valore di dichiarazione ricognitiva del debito posto che detta nota neppure è stata indirizzata direttamente dal preteso obbligato al creditore, con l'intento del primo di costituirsi debitore del secondo.
Trattasi più propriamente di una nota contabile indirizzata da all'Agenzia Regionale del CP_1
Distretto Idrografico e alla quale non può essere riconosciuto il valore invocato dall'appellante.
Fatte queste premesse, ritiene questa Corte che alcun indennizzo, neppure in parte qua, possa essere riconosciuto all'appellante.
Risulta per tabulas (e non vi è deduzione ed evidenza di fatto contrario) che il depuratore sia stato di fatto gestito con una autorizzazione scaduta e non rinnovata: tanto risulta dalla nota della
[...]
in data 15.10.2009 quanto dalla comunicazione del 4.11.2011. Controparte_3 Pt_6
Ed allora, posto che la funzione dell'azione ex art.2041 c.c. osta all'esperibilità della medesima allorquando sia finalizzata alla tutela di un interesse dalla violazione di una norma cogente (e tale deve intendersi la previsione di cui all'art.133, D.Lvo 152/06) anche in parte qua la pretesa dell'appellante si rivela insuscettibile di positiva valutazione.
All'esito di tutto quanto precede l'appello principale deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal Tribunale di OR è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
L'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello proposto dal è superato Parte_1
dal rigetto dell'appello principale.
13 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
10060,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 12.6.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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