Articolo 24 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Articolo 22 terArticolo 24
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30 giugno 2022
Art. 24-ter. (( (Tecnologi a tempo indeterminato). )) (( 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonche' nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta' industriale, le universita' possono assumere personale di elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 e' disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di reclutamento stabilite dall' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dall' articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli e' valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2022
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