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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di PR
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dot. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudie relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1421 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
FATTORINI, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. ALESSANDRO Parte_2 C.F._2
GATTAI, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/10/2025, Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 03/06/2000 a
[...]
PR (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di PR (PO), nel
Registro atti di matrimonio dell'anno 2000, Parte II, Serie A, atto n. 119 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
1 I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nata la figlia in data Per_1
30/06/2001, oggi maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
(2) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno negli ultimi tempi per incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2. Il Sig.
[...]
entro dieci giorni dal deposito di questo ricorso, trasferirà la propria Parte_1 residenza nel Comune di Scandicci dalla casa coniugale, di proprietà della Sig.ra
nella quale ella continuerà a risiedere.
3. Il Sig. Parte_2 Parte_1 si impegna a dare comunicazione scritta del trasferimento della propria residenza entro quindici giorni dal trasferimento medesimo, allo scopo di permettere la modifica dei componenti del nucleo familiare ad ogni effetto di legge.
4. Come già esposto in premessa, i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano entrambi a chiedere assegno a carico dell'altro coniuge.
5. Ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento della figlia fino al raggiungimento Per_1 da parte della stessa dell'autosufficienza economica, corrispondendo ognuno la somma mensile di Euro 300,00= (trecento/00) per le spese ordinarie, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie. I coniugi si obbligano, inoltre, a corrispondere alla figlia, nella misura del 50% ciascuno, l'importo di € 310,00 mensili per il pagamento del canone di locazione dell'alloggio fuori sede occupato da e Per_1
l'importo forfettario di € 50,00 mensili per le utenze relative, fino al conseguimento da parte della figlia del diploma di laurea magistrale.
6. I coniugi, per quanto occorrer possa, si danno fin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto
2 della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare. Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Mantenimento della prole- IlCollegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in relazione al mantenimento della figlia , maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, tenuto conto della sua età e delle condizioni economiche dei coniugi.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni – Il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale.
P.Q.M.
il Tribunale di PR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio concordatario in PR (PO) in data 03/06/2000,
[...] trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di
Matrimonio dell'anno 2000, Parte II, Serie A, atto n. 119;
- omologa l'accordo delle parti che di seguito si riporta:
1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2.Il Sig. entro dieci giorni dal deposito di questo ricorso, Parte_1 trasferirà la propria residenza nel Comune di Scandicci dalla casa coniugale, di proprietà della Sig.ra nella quale ella continuerà a risiedere. Parte_2
4.Come già esposto in premessa, i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano entrambi a chiedere assegno a carico dell'altro coniuge.
5. Ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento della figlia fino al Per_1 raggiungimento da parte della stessa dell'autosufficienza economica, corrispondendo ognuno la somma mensile di Euro 300,00= (trecento/00) per le spese ordinarie, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie. I coniugi si obbligano, inoltre, a corrispondere alla figlia, nella misura del 50% ciascuno,
3 l'importo di € 310,00 mensili per il pagamento del canone di locazione dell'alloggio fuori sede occupato da e l'importo forfettario di € 50,00 mensili per le utenze Per_1 relative, fino al conseguimento da parte della figlia del diploma di laurea magistrale.
- prende atto dell'accordo delle parti sulle seguenti condizioni:
3. Il Sig. si impegna a dare comunicazione scritta del Parte_1 trasferimento della propria residenza entro quindici giorni dal trasferimento medesimo, allo scopo di permettere la modifica dei componenti del nucleo familiare ad ogni effetto di legge.
6. I coniugi, per quanto occorrer possa, si danno fin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PR (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in PR nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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