Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 922/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 07/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 3 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. GUALTIERI ROBERTA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 3 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. GUALTIERI ROBERTA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in San Ferdinando, in data 29/01/2003,
(anno 2003, atto n. 1, parte I );
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nata il [...] Parte_3
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Mariano Comense (CO) Via Palestro n. 3, resterà assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda e correda, presso la quale il figlio minore resterà collocato Parte_2 e gli altri figli maggiorenni continueranno ad avere residenza anagrafica;
3) Il figlio resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti della vita del minore (istruzione, educazione, religione e salute); scelte che verranno concordemente assunte rispettando la sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazione. Eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento della necessaria decisione.
4) Quanto al mantenimento dei due figli e maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 indipendente le parti concordano:
- per il mantenimento del figlio minore la signora tratterrà totalmente l'indennità di frequenza Pt_2 percepita dal figlio minorenne erogatagli dall'NP (per 10 mensilità) ammontante ad Euro 340,00 mensili. Il signor si impegna a versare alla signora per i soli mesi di ED AGOSTO Pt_1 Pt_2 Per_4 (periodo in cui l'indennità non viene erogata), a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di Euro 150,00 per il primo mese ed Euro 150,00 per il secondo mese;
- il signor si impegna altresì a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente l'importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per 12 mesi;
5) Le spese straordinarie in favore di e saranno a carico del signor;
Per_2 Per_1 Pt_1
Le parti precisano che il signor si è impegnato a sostenere integralmente la spesa dentistica per Pt_1 il figlio , preventivata in circa 2.000,00 euro. Per_2
Le parti concordano altresì che per individuare quali spese potranno essere affrontate senza un preventivo accordo e quali invece necessiteranno di un'intesa e, in via generale, per tutto ciò che concerne il punto di cui trattasi, le parti si uniformeranno a quanto indicato nel Protocollo del 2018 adottato dal Tribunale di Como, da intendersi qui integralmente trascritto e ratificato dalle parti.
6) Le parti concordano che i figli saranno fiscalmente a carico del signor che percepirà Pt_1 integralmente l'importo riconosciuto a titolo di Assegno Unico.
7) Quanto al diritto di visita, i genitori concordano che le frequentazioni padre/figlio saranno lasciate alla piena libertà che tenga conto non solo degli accordi tra i genitori e dei loro impegni lavorativi ma anche degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé almeno un giorno nel fine settimana. Per_2
7b) In occasione delle vacanze di Natale, il minore trascorrerà una settimana con la madre e una con il padre, alternando la prima settimana del periodo festivo, ossia quella contenente il 25 dicembre, con la seconda settimana, ossia quella contenente il Capodanno e così in alternanza di anno in anno.
7c) Durante le vacanze di Pasqua, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore ad anni alterni.
7d) Durante le vacanze estive continuerà a trascorrere tutto il periodo presso i nonni paterni Per_2 in Calabria. In ogni caso ciascun genitore potrà trascorrere almeno una settimana con il figlio minore in periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
8) I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo;
9) A fronte dell'adempimento di quanto precede, le parti dichiarano e riconoscono di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro e di avere risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale tra di loro, anche connessa al rapporto matrimoniale e al regime della comunione legale;
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti di identità per se stessi e per il figlio minore, laddove necessaria, oltre che ogni autorizzazione occorrente ai fini di legge all'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
[...
Parte_4 che hanno contratto matrimonio in data 29/01/2003, in San Ferdinando con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Ferdinando
(anno 2003, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Ferdinando perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22/05/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao