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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
VO ES, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2064/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Ricorrente_1 Angelo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 2 e pubblicata il 28/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150032886542701 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160000148303701 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160014477676701 SANZIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160028380065701 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160032967187701 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170006717015701 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190002054340701 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005224529701 TASSA AUTOMOB 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005224630701 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190016857112701 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420219005376319000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso per revocazione ex art. 64 D.Lgs. n.546/92 iscritto al n. 2064/2023 R.G. proposto dalla società
Ricorrente_1 Srl (P.IVA: P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2347 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia in data 20.03.2023 e depositata in data 28.07.2023, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
*******
La società Ricorrente_1 Srl ha proposto un ricorso per revocazione della sentenza n. 2347 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia in data 20.03.2023 chiedendo di:
- revocare, ai sensi degli art. 64 D. Lgs. n. 546/92 e 395 comma 1 n. 4) c.p.c., la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia n.2347/23 e, per l'effetto, di accogliere le conclusioni già formulate dalla società nel precedente atto d'appello presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Puglia;
in particolare, in parziale riforma della sentenza di primo grado n.1452/08/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, di annullare tutti gli atti esattoriali impugnati a seguito della mancata risposta dell'ente impositore all'istanza della società avanzata ai sensi dell'art.1 comma
540 legge n. 228/2012 con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.01420219005376319000 e di tutte le cartelle esattoriali sottostanti e per l'effetto di annullare i predetti atti, con condanna al rimborso di quanto eventualmente pagato per evitare la riscossione coattiva e al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati oltre rivalutazione e interessi;
vinte le spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si è costituita nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari deducendo in particolare:
- che l'intimazione di pagamento n. 04202190053763190000 si riferiva a diverse cartelle di pagamento per vari tributi (IVA, IRAP, sanzioni, tassa automobilistica ed addizionale IRPEF) dovuti per gli anni di imposta dal 2008 al 2017, per un importo complessivo pari a € 409.929,28; obbligazioni tributarie imputate alla società ricorrente quale conferitaria di ramo d'azienda da parte della società "Società_1 n.c. in liquidazione” in virtù di atto notarile del 10.3.2018;
- che il ricorso per revocazione era inammissibile, in quanto con la sentenza n. 2347/23 veniva rigettata la domanda della società Ricorrente_1 S.r.l. di riconoscimento della idoneità dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, rispetto alla quale il Collegio
Giudicante, senza incorrere in alcun tipo di errore e/o di confusione, ha meramente richiamato i relativi principi affermati dalla Cassazione per escludere la fondatezza della domanda proposta in giudizio, avendo la società stessa, con istanza del 23 dicembre 2021 inviata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepito circostanze diverse da quelle deducibili ai sensi dell'articolo 1, commi 537 e seguenti della legge n. 228 del
2012;
- che tale sentenza infatti ha correttamente affermato che “l'annullamento del credito non opera in tutti i casi in cui il credito, come nella specie, sia ancora sub iudice" e che “l'annullamento di diritto si verifica solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano causa potenzialmente estintive della pretesa tributaria”…”profili questi non dedotti nell'istanza del 23.12.2021 in atti, in cui, contrariamente a quanto assume l'appellante, si fanno valere eccezioni formali e/o legate agli accessori del credito ex adverso azionato”;
- che quindi nel caso di specie non sussistono i presupposti previsti per la revocazione, in quanto l'art. 395
c.p.c. ammette la revocatoria della decisione se sussiste un «errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato;
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, ha quindi concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di lite ex art. 15 D. Lgs. n. 546 del 1992.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato non sussistendo i presupposti all'uopo previsti dalla legge, con refusione delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario, con richiesta infine di correzione di errore materiale della sentenza impugnata per omessa distrazione delle spese di lite in suo favore.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché quella di sospensione dei termini per il ricorso per cassazione con ordinanza del 23.10.2023, all'udienza del
22.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato e deve quindi essere respinto.
Come correttamente eccepito dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari nelle proprie controdeduzioni, il presupposto dell'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede che la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza od inesistenza di un fatto la cui verità è rispettivamente positivamente esclusa o stabilita.
Nel caso di specie la sentenza oggetto di revocazione, pronunciando sul primo motivo di gravame, ha fatto espresso riferimento all'insussistenza di una ipotesi di annullamento di diritto di cui all'art. 1 comma 540 legge n. 228/2012, in quanto tale ipotesi «non opera in tutti i casi in cui il credito come nella specie sia ancora sub iudice», con conseguente esclusione in radice di qualsiasi possibilità di ritenere sussistente un errore di fatto, come delineato dalla norma appena richiamata, trattandosi all'evidenza di contestazione in ordine ad una interpretazione e valutazione giudiziale censurabile soltanto in sede di impugnazione ordinaria.
La sentenza oggetto di revocazione si è inoltre espressamente pronunciata sulla idoneità della pec del
23.12.2021 inviata dalla società ricorrente ai fini del richiesto annullamento, con conseguente disamina in sede giudiziale della relativa questione controversa tra le parti processuali.
Ne consegue quindi l'insussistenza del presupposto previsto dall'art. 395 n. 4, ultimo periodo, c.p.c. per l'utile esperibilità del ricorso per revocazione, trattandosi di un fatto che ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è specificamente pronunciata.
Occorre infine rigettare l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione avente ad oggetto la distrazione delle spese liquidate nella sentenza gravata, in quanto errore non emendabile nel giudizio di revocazione.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza, stante la complessità dell'oggetto del giudizio e la conseguente controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Bari in data 22.12.2025.
Il relatore Il presidente dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
VO ES, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2064/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Ricorrente_1 Angelo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 2 e pubblicata il 28/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150032886542701 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160000148303701 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160014477676701 SANZIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160028380065701 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160032967187701 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170006717015701 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190002054340701 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005224529701 TASSA AUTOMOB 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005224630701 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190016857112701 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420219005376319000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso per revocazione ex art. 64 D.Lgs. n.546/92 iscritto al n. 2064/2023 R.G. proposto dalla società
Ricorrente_1 Srl (P.IVA: P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2347 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia in data 20.03.2023 e depositata in data 28.07.2023, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
*******
La società Ricorrente_1 Srl ha proposto un ricorso per revocazione della sentenza n. 2347 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia in data 20.03.2023 chiedendo di:
- revocare, ai sensi degli art. 64 D. Lgs. n. 546/92 e 395 comma 1 n. 4) c.p.c., la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia n.2347/23 e, per l'effetto, di accogliere le conclusioni già formulate dalla società nel precedente atto d'appello presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Puglia;
in particolare, in parziale riforma della sentenza di primo grado n.1452/08/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, di annullare tutti gli atti esattoriali impugnati a seguito della mancata risposta dell'ente impositore all'istanza della società avanzata ai sensi dell'art.1 comma
540 legge n. 228/2012 con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.01420219005376319000 e di tutte le cartelle esattoriali sottostanti e per l'effetto di annullare i predetti atti, con condanna al rimborso di quanto eventualmente pagato per evitare la riscossione coattiva e al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati oltre rivalutazione e interessi;
vinte le spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si è costituita nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari deducendo in particolare:
- che l'intimazione di pagamento n. 04202190053763190000 si riferiva a diverse cartelle di pagamento per vari tributi (IVA, IRAP, sanzioni, tassa automobilistica ed addizionale IRPEF) dovuti per gli anni di imposta dal 2008 al 2017, per un importo complessivo pari a € 409.929,28; obbligazioni tributarie imputate alla società ricorrente quale conferitaria di ramo d'azienda da parte della società "Società_1 n.c. in liquidazione” in virtù di atto notarile del 10.3.2018;
- che il ricorso per revocazione era inammissibile, in quanto con la sentenza n. 2347/23 veniva rigettata la domanda della società Ricorrente_1 S.r.l. di riconoscimento della idoneità dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, rispetto alla quale il Collegio
Giudicante, senza incorrere in alcun tipo di errore e/o di confusione, ha meramente richiamato i relativi principi affermati dalla Cassazione per escludere la fondatezza della domanda proposta in giudizio, avendo la società stessa, con istanza del 23 dicembre 2021 inviata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepito circostanze diverse da quelle deducibili ai sensi dell'articolo 1, commi 537 e seguenti della legge n. 228 del
2012;
- che tale sentenza infatti ha correttamente affermato che “l'annullamento del credito non opera in tutti i casi in cui il credito, come nella specie, sia ancora sub iudice" e che “l'annullamento di diritto si verifica solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano causa potenzialmente estintive della pretesa tributaria”…”profili questi non dedotti nell'istanza del 23.12.2021 in atti, in cui, contrariamente a quanto assume l'appellante, si fanno valere eccezioni formali e/o legate agli accessori del credito ex adverso azionato”;
- che quindi nel caso di specie non sussistono i presupposti previsti per la revocazione, in quanto l'art. 395
c.p.c. ammette la revocatoria della decisione se sussiste un «errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato;
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, ha quindi concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di lite ex art. 15 D. Lgs. n. 546 del 1992.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato non sussistendo i presupposti all'uopo previsti dalla legge, con refusione delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario, con richiesta infine di correzione di errore materiale della sentenza impugnata per omessa distrazione delle spese di lite in suo favore.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché quella di sospensione dei termini per il ricorso per cassazione con ordinanza del 23.10.2023, all'udienza del
22.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato e deve quindi essere respinto.
Come correttamente eccepito dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari nelle proprie controdeduzioni, il presupposto dell'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede che la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza od inesistenza di un fatto la cui verità è rispettivamente positivamente esclusa o stabilita.
Nel caso di specie la sentenza oggetto di revocazione, pronunciando sul primo motivo di gravame, ha fatto espresso riferimento all'insussistenza di una ipotesi di annullamento di diritto di cui all'art. 1 comma 540 legge n. 228/2012, in quanto tale ipotesi «non opera in tutti i casi in cui il credito come nella specie sia ancora sub iudice», con conseguente esclusione in radice di qualsiasi possibilità di ritenere sussistente un errore di fatto, come delineato dalla norma appena richiamata, trattandosi all'evidenza di contestazione in ordine ad una interpretazione e valutazione giudiziale censurabile soltanto in sede di impugnazione ordinaria.
La sentenza oggetto di revocazione si è inoltre espressamente pronunciata sulla idoneità della pec del
23.12.2021 inviata dalla società ricorrente ai fini del richiesto annullamento, con conseguente disamina in sede giudiziale della relativa questione controversa tra le parti processuali.
Ne consegue quindi l'insussistenza del presupposto previsto dall'art. 395 n. 4, ultimo periodo, c.p.c. per l'utile esperibilità del ricorso per revocazione, trattandosi di un fatto che ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è specificamente pronunciata.
Occorre infine rigettare l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione avente ad oggetto la distrazione delle spese liquidate nella sentenza gravata, in quanto errore non emendabile nel giudizio di revocazione.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza, stante la complessità dell'oggetto del giudizio e la conseguente controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Bari in data 22.12.2025.
Il relatore Il presidente dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco