TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 20.11.2020, iscritta al n.
2167 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2020 da:
C.F. con sede in Barzanò Parte_1 P.IVA_1
(LC), Via dei Millen.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Reno Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Monza (MB) in Via
Italia n.28
- attore -
Contro
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dell'Avvocato Manlio Anzaldo e dall'Avv. Calarco
Simona, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti legali in Como in
Via Rezzonico n. 47
- convenuto –
pagina 1 di 12 Controparte_2
(P. IVA ), con sede a Milano, Via Benigno Crespi n. 23,
[...] P.IVA_2
difesa e rappresentata dall'avv. Andrea Orlandoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo sito in Como – Via Mugiasca n. 10
- terza chiamata -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On. Tribunale di Lecco,
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto dott. Controparte_1
per i danni patiti dall'attrice in relazione ai fatti di Parte_1
causa e per l'effetto condannare il dott. al risarcimento in Controparte_1
favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa patiti, nella somma di € 33.554,50
od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nel limite di € 50.000,00, il
tutto oltre rivalutazione ed interessi;
- rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
riconvenzionale, compensare l'importo eventualmente riconosciuto con il
maggior importo dovuto a a titolo di risarcimento danni. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio, oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Preliminarmente:
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo attoreo per assoluta
indeterminatezza e genericità, tale da compromettere o comunque oggettivamente pagina 2 di 12 limitare il diritto di difesa di parte convenuta, in violazione anche dell'art. 24
Cost.
Nel merito:
In via principale:
- respingere integralmente le domande avverse perché infondate in fatto e in
diritto e/o dichiarare le stesse improponibili, improcedibili o inammissibili.
- Per l'effetto, condannare anche all'eventuale Parte_1
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., se ritenuto ed
accertato ricorrerne i presupposti, fattuali e di legge.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata
da dichiarare Parte_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...]
sede in 20159 Milano, via Benigno Crespi n. 23 (Cod. Fisc. – P. Iva
), tenuta a manlevare l'odierna parte convenuta da ogni avversa P.IVA_2
pretesa e, conseguentemente, condannare Controparte_3
al pagamento di qualunque somma dovesse risultare dovuta
[...]
dal Dott. a favore della parte attrice, per tutte le ragioni già Controparte_1
compiutamente indicate nei precedenti atti difensivi del convenuto.
In via riconvenzionale:
- Condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento della somma di Euro 4.500,00, oltre a ritenuta di
acconto per Euro 900,00, oltre interessi legali dal dovuto alla presente domanda
pagina 3 di 12 e interessi di cui all'art. 1284, comma 4, Cod. Civ. dalla domanda al saldo. In
ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di Legge.
Per terza chiamata
In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni domanda
formulata nei confronti di Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea, anche parziale, e di accertamento dell'operatività dell'invocato contratto
assicurativo, dichiarare tenuta a manlevare l'assicurato Controparte_3
entro il massimale, le franchigie e le condizioni di polizza applicabili alla
fattispecie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del 20.11.2020, Parte_1
riassumeva la causa civile precedentemente incardinata avanti al Tribunale di
Monza nei confronti del Dott. ove chiedeva la condanna di Controparte_1
quest'ultimo al risarcimento per i danni provocati all'attrice a causa di plurime condotte negligenti compiute sui pazienti nel corso dell'attività di odontoiatra presso il centro , danni che venivano quantificati nella Parte_2
somma di € 33.554,50 o in un diverso importo accertando in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 4 di 12 Si costituiva in giudizio il Dott. con comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta del 16.02.2021, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per assoluta indeterminatezza e genericità del medesimo atto di citazione e formulando istanza di chiamata del terzo Controparte_3
., ex art. 269 c.p.c. e 106 c.p.c., per essere tenuto indenne e manlevato da ogni
[...]
avversa pretesa, contestando, infine, nel merito, tutte le domande attoree perché
infondate in fatto e in diritto oltre che improponibili, improcedibili o inammissibili e formulando in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro Parte_1
4.500,00 oltre interessi legali dal dovuto alla presente domanda.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva il terzo , Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta del 21.05.2021, contestando le domande attoree e chiedendo, in via subordinata, ed in ipotesi di accoglimento delle richieste del di limitarne il risarcimento entro il Parte_1
massimale di polizza.
All'udienza del 10.06.2021 veniva assegnato termine alle parti per dar corso alla mediazione che si concludeva con esito negativo.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI co. nn. 1, 2 e 3 c.p.c. ed esaminate le memorie depositate dalla parti, il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
27.11.2022 con modalità a trattazione scritta.
Precisate le conclusioni, nelle more del termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., il procedimento veniva interrotto per il decesso in pagina 5 di 12 data 27.12.2022 dell'Avv. Cristiano Sampietro, legale del convenuto Sig. CP_1
[...]
Riassunta la causa ad opera dell'attrice, il procedimento proseguiva con udienza cartolare per il deposito entro il termine del 12.09.2024 delle precisazione delle conclusioni.
Tale udienza veniva rinviata dal nuovo magistrato assegnatario del fascicolo,
che fissava nuovo termine per la precisazione delle conclusioni al 27.02.2025.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle prove documentali versate in atti, risulta provata la responsabilità
del convenuto dott. Controparte_1
Giova rimarcare anzitutto la natura contrattuale della responsabilità del sanitario coinvolto. "Il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto
di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato
deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a
carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero
che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. Civ. Sez. II
n. 2176 del 20.07.2023).
Tale responsabilità, infatti, ha per oggetto la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità
o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al pagina 6 di 12 medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa (Cass. Civ. sez
III n. 12871 del 22.06.2015).
Secondo la giurisprudenza, poi "è correttamente motivata la decisione di merito
che abbia ritenuto gravemente colposa la condotta del medico odontoiatra il
quale, dopo avere realizzato una protesi provvisoria, debba attendere un notevole
periodo (nella specie, diciotto mesi) senza che si sia provveduto alla
realizzazione dell'impianto definitivo, così favorendo l'insorgenza di fenomeni
irritativi delle mucose gengivali, con conseguente produzione di danni
patrimoniali a carico del soggetto interessato dall'intervento. (Cass. Civ. Sez.
III n. 10668 del 24.04.2008).
Con riguardo all'onere della prova, in caso di interventi di non particolare complessità, compete al medico provare che l'insuccesso del suo intervento è
stato incolpevole e non al paziente dimostrarne la colpa (Cass. Civ. sez. III n.
11316 del 21.07.2003). Anche nell'ipotesi però di intervento di particolare difficoltà non può farsi gravare sul paziente l'onere di dimostrare l'addebitabilità
dell'insuccesso al sanitario.
In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in base alla regola di cui all'art. 1218
c.c. il paziente-creditore ha il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità (Cass. Civ. Sez. III n. pagina 7 di 12 18307 del 18.09.2015; Cass. Civ. Sez. III); in caso di "insuccesso" incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione (Cass. Civ.
SSUU n. 577 del 11.01.2008).
Spetta in ogni caso (e a fortiori ove trattisi come nella specie di interventi semplici o routinari) al medico provare che il risultato "anomalo" o anormale -
rispetto al concordato esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dipende da fatto a lui non imputabile (Cass. Civ. n. 23918 del 09.11.2006) o ancor più
propriamente, sul criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza,
e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta (Cass. Civ. n. 22222 del 20.10.2014).
Nel caso in esame la responsabilità del convenuto odontoiatra emerge inequivocabilmente dalla copiosa documentazione depositata dall'attrice ove in particolare si evincono plurime negligenze da parte del dott. nello CP_1
svolgimento dei vari interventi odontoiatrici sui pazienti della
[...]
Parte_1
In particolare, come documentato dall'attrice risulta che:
a) la Sig.ra , a causa degli errori del dott. come risulta Persona_1 CP_1
dalla relazione del dott. versava all'attrice il minor Persona_2
importo di € 2.496,00 (doc. 4 e 6) con conseguente perdita economica di €
1.945,00; pagina 8 di 12 b) il Sig. costretto ad interventi di rifacimento a cura del Dott. Controparte_5
(doc. 8), al costo di € 2.120,00 (cfr. doc. 9), versava Persona_2
all'attrice il minor importo di € 4.420,00 (doc. 10), con conseguente perdita economica di € 1.848,00;
c) il Sig. , a fronte di preventivi per € 27.616,00 ( doc. 11), Parte_3
per numerosi disagi a causa di errati interventi del dott. versava CP_1
all'attrice il minor importo di € 3.658,00 (doc. 12) ed € 3.762,00 (doc. 12a)
per gli interventi di rifacimento eseguiti dalla dott.ssa Persona_3
sospendendo le cure, con conseguente perdita economica per l'attrice di €
20.184,00;
d) il Sig. con un preventivato di cure di € 950,00 (doc. 13) ne Parte_4
versava solo € 230,50 ( doc.16), sottoponendosi a nuovi interventi di rifacimento presso la dott.ssa (doc. 14) il cui costo di € Persona_4
1.025,50 (doc.15) veniva sostenuto interamente dall'odierna attrice, con conseguente perdita economica per la stessa € 1.745,00;
e) la Sig.ra con preventivi per € 808,00 (doc. 17), si Parte_5
sottoponeva alle cure del dott. (doc.18) il cui costo Persona_5
ammontante ad € 1.010,00 (doc. 19) veniva in parte versato dal paziente in misura di € 543,00 (doc. 20) ed il saldo dall'attrice, che aveva pertanto una perdita economica complessiva di € 1.275,00;
f) la Sig.ra non versava l'importo preventivato di € 1.005,00 Parte_6
(doc. 21) per un problema verificatosi durante la devitalizzazione eseguita dal convenuto, con conseguente perdita economica di € 1.005,00;
pagina 9 di 12 g) il Sig , con un preventivo di € 450,00 (doc. 22), non Persona_6
versava tale importo a causa della scorretta operazione di estrazione, con conseguente perdita economica € 450,00;
h) la Sig.ra dopo aver pagato la somma di € 5.600,00 (doc. Parte_7
23 e 24), si vedeva costretta a nuovi interventi da parte dei Dott. Per_5
e (doc. 25 e 25 a) per un costo di € 3.901,00 (doc.
[...] Persona_4
26) interamente corrisposto dall'attrice;
i) la Sig.ra NA JE, ricorreva alle cure della dott.ssa Per_3
doc. 29 e 29a) per € 250,00 (doc.30), versando, su un preventivo di €
[...]
791,00, il minor importo di € 273,00 (doc. 28) con conseguente perdita economica di € 770,00;
j) la Sig.ra a causa di numerose problematiche odontoiatriche Parte_8
(doc. 31), come accertato dalla dott.ssa (doc. 32 e 32a), Persona_3
concludeva una transazione con l'attrice ricevendo a titolo di risarcimento l'importo di € 431,50 ( doc. 33).
Tenuto conto delle perdite economiche e dei versamenti effettuati dall'attrice,
come innanzi analiticamente elencati, il danno economico riportato dall'attrice medesima ammonta ad € 33.554,50.
Quanto alla terza chiamata non vìè Controparte_2
dubbio che la stessa debba essere tenuta a manlevare il convenuto e ciò in virtù
delle garanzie assicurative contenute nella polizza n. 109K6675 del 30.09.2015
con massimali di € 500.000,00 e € 2.0000,000,00 e con applicazione di franchigia a carico dell'assicurato del 10% con un minimo di € 8.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 come stabilito nelle condizioni particolari di contratto pagina 10 di 12 ove è previsto che: “a parziale deroga di quanto indicato alla voce IE
e Scoperti” nell'intercalare di Polizza mod. P. 1005 rimarrà a carico
dell'Assicurato uno Scoperto del 10% col minimo di Euro 8.000,00 ed il massimo
di Euro 30.000,00”.
Per le considerazioni che precedono, il convenuto è tenuto, stante la responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività di odontoiatra, a risarcire all'attrice la somma di € 33.554,50 oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo, mentre la terza chiamata sarà tenuta a manlevare il convenuto di tutte le somme che saranno corrisposte all'attrice a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali, al netto della franchigia di €
8.000,00, che competerà direttamente al convenuto.
Stante la totale fondatezza delle domande attoree, si rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Parte convenuta, vista la soccombenza, è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che, tenuto conto delle previsioni del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, si liquidano € 6.000,00 per compensi oltre ad € 518,00 per spese non imponibili oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge;
mentre si rinvengono ragioni per compensarle integralmente le spese con tutte le altre parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, nella persona del Giudice Onorario Dott. Nicola
Cianciaruso, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 - accoglie la domanda di manleva del convenuto e condanna la terza chiamata a pagare all'attrice la somma di € Controparte_2
25.554,50 oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo;
- condanna inoltre il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 8.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta, e per essa la terza Controparte_2
in virtù della manleva risultante dal contratto assicurativo, a rimborsare
[...]
all'attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, come in parte motiva, in € 6.000,00 per compensi, oltre ad € 518,00 per spese non imponibili,
oltre al 15%, spese generali, CPA e IVA di legge;
- compensa integralmente fra tutte le altre parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
- rigetta ogni altra domanda
Così deciso in Lecco in data 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 20.11.2020, iscritta al n.
2167 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2020 da:
C.F. con sede in Barzanò Parte_1 P.IVA_1
(LC), Via dei Millen.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Reno Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Monza (MB) in Via
Italia n.28
- attore -
Contro
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dell'Avvocato Manlio Anzaldo e dall'Avv. Calarco
Simona, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti legali in Como in
Via Rezzonico n. 47
- convenuto –
pagina 1 di 12 Controparte_2
(P. IVA ), con sede a Milano, Via Benigno Crespi n. 23,
[...] P.IVA_2
difesa e rappresentata dall'avv. Andrea Orlandoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo sito in Como – Via Mugiasca n. 10
- terza chiamata -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On. Tribunale di Lecco,
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto dott. Controparte_1
per i danni patiti dall'attrice in relazione ai fatti di Parte_1
causa e per l'effetto condannare il dott. al risarcimento in Controparte_1
favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa patiti, nella somma di € 33.554,50
od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nel limite di € 50.000,00, il
tutto oltre rivalutazione ed interessi;
- rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
riconvenzionale, compensare l'importo eventualmente riconosciuto con il
maggior importo dovuto a a titolo di risarcimento danni. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio, oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Preliminarmente:
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo attoreo per assoluta
indeterminatezza e genericità, tale da compromettere o comunque oggettivamente pagina 2 di 12 limitare il diritto di difesa di parte convenuta, in violazione anche dell'art. 24
Cost.
Nel merito:
In via principale:
- respingere integralmente le domande avverse perché infondate in fatto e in
diritto e/o dichiarare le stesse improponibili, improcedibili o inammissibili.
- Per l'effetto, condannare anche all'eventuale Parte_1
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., se ritenuto ed
accertato ricorrerne i presupposti, fattuali e di legge.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata
da dichiarare Parte_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...]
sede in 20159 Milano, via Benigno Crespi n. 23 (Cod. Fisc. – P. Iva
), tenuta a manlevare l'odierna parte convenuta da ogni avversa P.IVA_2
pretesa e, conseguentemente, condannare Controparte_3
al pagamento di qualunque somma dovesse risultare dovuta
[...]
dal Dott. a favore della parte attrice, per tutte le ragioni già Controparte_1
compiutamente indicate nei precedenti atti difensivi del convenuto.
In via riconvenzionale:
- Condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento della somma di Euro 4.500,00, oltre a ritenuta di
acconto per Euro 900,00, oltre interessi legali dal dovuto alla presente domanda
pagina 3 di 12 e interessi di cui all'art. 1284, comma 4, Cod. Civ. dalla domanda al saldo. In
ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di Legge.
Per terza chiamata
In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni domanda
formulata nei confronti di Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea, anche parziale, e di accertamento dell'operatività dell'invocato contratto
assicurativo, dichiarare tenuta a manlevare l'assicurato Controparte_3
entro il massimale, le franchigie e le condizioni di polizza applicabili alla
fattispecie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del 20.11.2020, Parte_1
riassumeva la causa civile precedentemente incardinata avanti al Tribunale di
Monza nei confronti del Dott. ove chiedeva la condanna di Controparte_1
quest'ultimo al risarcimento per i danni provocati all'attrice a causa di plurime condotte negligenti compiute sui pazienti nel corso dell'attività di odontoiatra presso il centro , danni che venivano quantificati nella Parte_2
somma di € 33.554,50 o in un diverso importo accertando in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 4 di 12 Si costituiva in giudizio il Dott. con comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta del 16.02.2021, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per assoluta indeterminatezza e genericità del medesimo atto di citazione e formulando istanza di chiamata del terzo Controparte_3
., ex art. 269 c.p.c. e 106 c.p.c., per essere tenuto indenne e manlevato da ogni
[...]
avversa pretesa, contestando, infine, nel merito, tutte le domande attoree perché
infondate in fatto e in diritto oltre che improponibili, improcedibili o inammissibili e formulando in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro Parte_1
4.500,00 oltre interessi legali dal dovuto alla presente domanda.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva il terzo , Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta del 21.05.2021, contestando le domande attoree e chiedendo, in via subordinata, ed in ipotesi di accoglimento delle richieste del di limitarne il risarcimento entro il Parte_1
massimale di polizza.
All'udienza del 10.06.2021 veniva assegnato termine alle parti per dar corso alla mediazione che si concludeva con esito negativo.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI co. nn. 1, 2 e 3 c.p.c. ed esaminate le memorie depositate dalla parti, il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
27.11.2022 con modalità a trattazione scritta.
Precisate le conclusioni, nelle more del termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., il procedimento veniva interrotto per il decesso in pagina 5 di 12 data 27.12.2022 dell'Avv. Cristiano Sampietro, legale del convenuto Sig. CP_1
[...]
Riassunta la causa ad opera dell'attrice, il procedimento proseguiva con udienza cartolare per il deposito entro il termine del 12.09.2024 delle precisazione delle conclusioni.
Tale udienza veniva rinviata dal nuovo magistrato assegnatario del fascicolo,
che fissava nuovo termine per la precisazione delle conclusioni al 27.02.2025.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle prove documentali versate in atti, risulta provata la responsabilità
del convenuto dott. Controparte_1
Giova rimarcare anzitutto la natura contrattuale della responsabilità del sanitario coinvolto. "Il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto
di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato
deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a
carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero
che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. Civ. Sez. II
n. 2176 del 20.07.2023).
Tale responsabilità, infatti, ha per oggetto la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità
o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al pagina 6 di 12 medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa (Cass. Civ. sez
III n. 12871 del 22.06.2015).
Secondo la giurisprudenza, poi "è correttamente motivata la decisione di merito
che abbia ritenuto gravemente colposa la condotta del medico odontoiatra il
quale, dopo avere realizzato una protesi provvisoria, debba attendere un notevole
periodo (nella specie, diciotto mesi) senza che si sia provveduto alla
realizzazione dell'impianto definitivo, così favorendo l'insorgenza di fenomeni
irritativi delle mucose gengivali, con conseguente produzione di danni
patrimoniali a carico del soggetto interessato dall'intervento. (Cass. Civ. Sez.
III n. 10668 del 24.04.2008).
Con riguardo all'onere della prova, in caso di interventi di non particolare complessità, compete al medico provare che l'insuccesso del suo intervento è
stato incolpevole e non al paziente dimostrarne la colpa (Cass. Civ. sez. III n.
11316 del 21.07.2003). Anche nell'ipotesi però di intervento di particolare difficoltà non può farsi gravare sul paziente l'onere di dimostrare l'addebitabilità
dell'insuccesso al sanitario.
In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in base alla regola di cui all'art. 1218
c.c. il paziente-creditore ha il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità (Cass. Civ. Sez. III n. pagina 7 di 12 18307 del 18.09.2015; Cass. Civ. Sez. III); in caso di "insuccesso" incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione (Cass. Civ.
SSUU n. 577 del 11.01.2008).
Spetta in ogni caso (e a fortiori ove trattisi come nella specie di interventi semplici o routinari) al medico provare che il risultato "anomalo" o anormale -
rispetto al concordato esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dipende da fatto a lui non imputabile (Cass. Civ. n. 23918 del 09.11.2006) o ancor più
propriamente, sul criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza,
e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta (Cass. Civ. n. 22222 del 20.10.2014).
Nel caso in esame la responsabilità del convenuto odontoiatra emerge inequivocabilmente dalla copiosa documentazione depositata dall'attrice ove in particolare si evincono plurime negligenze da parte del dott. nello CP_1
svolgimento dei vari interventi odontoiatrici sui pazienti della
[...]
Parte_1
In particolare, come documentato dall'attrice risulta che:
a) la Sig.ra , a causa degli errori del dott. come risulta Persona_1 CP_1
dalla relazione del dott. versava all'attrice il minor Persona_2
importo di € 2.496,00 (doc. 4 e 6) con conseguente perdita economica di €
1.945,00; pagina 8 di 12 b) il Sig. costretto ad interventi di rifacimento a cura del Dott. Controparte_5
(doc. 8), al costo di € 2.120,00 (cfr. doc. 9), versava Persona_2
all'attrice il minor importo di € 4.420,00 (doc. 10), con conseguente perdita economica di € 1.848,00;
c) il Sig. , a fronte di preventivi per € 27.616,00 ( doc. 11), Parte_3
per numerosi disagi a causa di errati interventi del dott. versava CP_1
all'attrice il minor importo di € 3.658,00 (doc. 12) ed € 3.762,00 (doc. 12a)
per gli interventi di rifacimento eseguiti dalla dott.ssa Persona_3
sospendendo le cure, con conseguente perdita economica per l'attrice di €
20.184,00;
d) il Sig. con un preventivato di cure di € 950,00 (doc. 13) ne Parte_4
versava solo € 230,50 ( doc.16), sottoponendosi a nuovi interventi di rifacimento presso la dott.ssa (doc. 14) il cui costo di € Persona_4
1.025,50 (doc.15) veniva sostenuto interamente dall'odierna attrice, con conseguente perdita economica per la stessa € 1.745,00;
e) la Sig.ra con preventivi per € 808,00 (doc. 17), si Parte_5
sottoponeva alle cure del dott. (doc.18) il cui costo Persona_5
ammontante ad € 1.010,00 (doc. 19) veniva in parte versato dal paziente in misura di € 543,00 (doc. 20) ed il saldo dall'attrice, che aveva pertanto una perdita economica complessiva di € 1.275,00;
f) la Sig.ra non versava l'importo preventivato di € 1.005,00 Parte_6
(doc. 21) per un problema verificatosi durante la devitalizzazione eseguita dal convenuto, con conseguente perdita economica di € 1.005,00;
pagina 9 di 12 g) il Sig , con un preventivo di € 450,00 (doc. 22), non Persona_6
versava tale importo a causa della scorretta operazione di estrazione, con conseguente perdita economica € 450,00;
h) la Sig.ra dopo aver pagato la somma di € 5.600,00 (doc. Parte_7
23 e 24), si vedeva costretta a nuovi interventi da parte dei Dott. Per_5
e (doc. 25 e 25 a) per un costo di € 3.901,00 (doc.
[...] Persona_4
26) interamente corrisposto dall'attrice;
i) la Sig.ra NA JE, ricorreva alle cure della dott.ssa Per_3
doc. 29 e 29a) per € 250,00 (doc.30), versando, su un preventivo di €
[...]
791,00, il minor importo di € 273,00 (doc. 28) con conseguente perdita economica di € 770,00;
j) la Sig.ra a causa di numerose problematiche odontoiatriche Parte_8
(doc. 31), come accertato dalla dott.ssa (doc. 32 e 32a), Persona_3
concludeva una transazione con l'attrice ricevendo a titolo di risarcimento l'importo di € 431,50 ( doc. 33).
Tenuto conto delle perdite economiche e dei versamenti effettuati dall'attrice,
come innanzi analiticamente elencati, il danno economico riportato dall'attrice medesima ammonta ad € 33.554,50.
Quanto alla terza chiamata non vìè Controparte_2
dubbio che la stessa debba essere tenuta a manlevare il convenuto e ciò in virtù
delle garanzie assicurative contenute nella polizza n. 109K6675 del 30.09.2015
con massimali di € 500.000,00 e € 2.0000,000,00 e con applicazione di franchigia a carico dell'assicurato del 10% con un minimo di € 8.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 come stabilito nelle condizioni particolari di contratto pagina 10 di 12 ove è previsto che: “a parziale deroga di quanto indicato alla voce IE
e Scoperti” nell'intercalare di Polizza mod. P. 1005 rimarrà a carico
dell'Assicurato uno Scoperto del 10% col minimo di Euro 8.000,00 ed il massimo
di Euro 30.000,00”.
Per le considerazioni che precedono, il convenuto è tenuto, stante la responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività di odontoiatra, a risarcire all'attrice la somma di € 33.554,50 oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo, mentre la terza chiamata sarà tenuta a manlevare il convenuto di tutte le somme che saranno corrisposte all'attrice a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali, al netto della franchigia di €
8.000,00, che competerà direttamente al convenuto.
Stante la totale fondatezza delle domande attoree, si rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Parte convenuta, vista la soccombenza, è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che, tenuto conto delle previsioni del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, si liquidano € 6.000,00 per compensi oltre ad € 518,00 per spese non imponibili oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge;
mentre si rinvengono ragioni per compensarle integralmente le spese con tutte le altre parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, nella persona del Giudice Onorario Dott. Nicola
Cianciaruso, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 - accoglie la domanda di manleva del convenuto e condanna la terza chiamata a pagare all'attrice la somma di € Controparte_2
25.554,50 oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo;
- condanna inoltre il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 8.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta, e per essa la terza Controparte_2
in virtù della manleva risultante dal contratto assicurativo, a rimborsare
[...]
all'attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, come in parte motiva, in € 6.000,00 per compensi, oltre ad € 518,00 per spese non imponibili,
oltre al 15%, spese generali, CPA e IVA di legge;
- compensa integralmente fra tutte le altre parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
- rigetta ogni altra domanda
Così deciso in Lecco in data 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 12 di 12