Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 13786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13786 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11266R.G. anno 2018 proposto da: IN DENO , in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrente
contro
TA Muhammad, rappresentato e difeso dall’avvocato Martino Benzoni;
controricorrente avverso la sentenza n. 7 5 1 /2017 della Corte di appello di ST , depositatail 11 ottobre 2017. Viste le conclusioni scritte del P.M. nella persona del sostituto Sez. I–RG 11266 /2018 udienza pubblica20.3.2023 procuratore Luisa De Renzische ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta il 20 marzo 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.
FATTI DI CAUSA
1. ― E’ impugnat a per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di ST, in parziale accoglimento del gravame proposto da TA Muhammad, proveniente dal Pakistan, ha accertatoche allo stesso dovesse essere riconosciuta la protezione umanitaria. La pronuncia, con riferimento alla statuizione che interessa detta forma di protezione, verte sulla situazio ne di tension e esistente in Kashmir, regione di proveni enza DEistante, sul lungo tempo trascorso dall’allontanamento dello stesso ricorrentedal proprio paese di origine ─ da cui mancava da sette anni ─ e sul processo di integrazione in Italia, connotato dal percorso intrapreso nell’apprendimento della lingua italiana (documentato da un attestato)e dall’attività formativa svolta (provata dallo svolgimento di tirocinio di inserimento lavorativo). 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo . L’intimato ha notificatocontroricorso. Il giudizio,avviato alla trattazione camerale , è stato rimesso alla pubblica udienzacon ordinanza n. 7967 del 2022 di questa Corte. Il Pubblico IN ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ― Il IN DENO lamenta la violazione e falsa applicazione DEart. 32 d.lgs. n. 25/2008e DEart. 5, comma 6, d.lgs. n.286/1998. Deduce che gli elementi valorizzati dalla Corte di app e llo non rientrerebbero tra quelli previsti dal nostro ordinamento.Si duole, in particolare, del rilievo attribuito dalla detta Corte all a situazio ne generale del paese di origine e, segnatamente, alle tensioni che percorrerebbero il Kashmir. 2. ─ Il motivo è infondato. La censura investe il quid del giudizio cui è chiamato il giudice del Sez. I–RG 11266 /2018 udienza pubblica20.3.2023 merito allorquando deve decide re sulla fondatezza (o infondatezza) della domanda di protezione umanitaria. Nella sua espressione più autorevole, questa Corte è venuta affermando che, ai fini del riconoscimento della protezioneumanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459). Tale valutazione comparativa va poi condotta attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare tali da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. Sez. U. 9 settembre 2021, n. 24413). Sul piano astratto─ quello che rileva in questa sede, facendosi questione delle regole cui deve conformarsi il richiamato giudizio comparativo ─ ben può rilevare un peggioramento delle condizioni di sicurezzapersonale discendenti dalla situazione generale del paese di origine. Assume infatti centralitàla necessità di bilanciare all'attualità la situazione di inserimento sociale e lavorativo e di radicamento di vita privata e familiare costruita dal richiedente in Italia con la situazione in Sez. I–RG 11266 /2018 udienza pubblica20.3.2023 cui questo verrebbe proiettato in caso di ritorno nel p aese di provenienza, da apprezzarsi sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
ei parametri di valutazione comparativa attribuiscono rilievo alla situazione generale del paese di origine e ai suoi riflessi sulla posizione individuale del richiedente(così Cass. 28 dicembre 2021, n. 41778, in motivazione, ove si ricorda come la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, nell'applicare al caso concreto i principi generali oggetto di enunciazione nomofilattica e nel considerare la necessaria valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente e la situazione in cui il medesimo si sarebbe venuto a trovare in patria, ha dato rilievo alla non sindacabile valutazione del giudice del merito,secondo cui il p aese di origine non era « idoneo a garantire apprezzabili prospettive di vita»e il rimpatrio forzoso avrebbe cagionato al richiedente un «trauma emozionale tale da esporlo a contesti di estrema vulnerabilità»).Deve quindi condividersi il principio, affermato da questa stessa Corte , secondo cui , a i fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce del disposto dell'art. 10, comma 3, Cost., è necessariae sufficiente, al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso fine del riconoscimento delle due forme di protezione c.d. «maggiori», una valutazione comparativa tra il livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia e la situazione del paese d'origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità(Cass. 13 giugno 2022, n. 19045). Erra, in conclusione, il IN ricorrente, allorquando esclude che la protezione umanitaria potesse essere riconosciuta sulla base di un giudizio comparativo tra l’integrazione del richiedente in Italia e le condizioni di insicurezza del paese di provenienza. 3. ─ Le spese di lite seguono la soccombenza. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice Sez. I–RG 11266 /2018 udienza pubblica20.3.2023 dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) quando la debenza dello stessosia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315 ) : ciò che accade nella fattispecie, visto che le Amministrazioni statali sono esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal versamento del detto contributo.
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso. Così deciso i