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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1079/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005402000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente RE ME ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - il
Preavviso di fermo amministrativo n. 29180202500005402000 (fondato su plurimi provvedimenti) limitatamente alle cartelle nn:
29120170003939337000,
29120180006319312000,
29120200027088501000,
29120210061306012000: importo complessivo € 1.743,37 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto.
La Contribuente ha versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza 8 giugno 2021, n. 15941) ha confermato che
“Un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento, notificata e non impugnata, può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi ascrivibili alla cartella e idonei a rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta. Le eventuali ragioni di censura avrebbero dovute essere proposte al momento del ricevimento del primo atto e non in un momento successivo”.
2.- E' stata documentalmente dimostrata la rituale notifica del Fermo amministrativo n.
29180202500005402000 (notificato il 04/02/2025) di € 11.446,58, nonché delle sottostanti Cartelle di pagamento (per quanto qui di interesse) nn.:
29120170003939337000,
29120180006319312000,
29120200027088501000,
29120210061306012000, tutte afferenti a pretese tributarie per un totale di € 1.743,37 (cfr. documentazione in atti).
Il Preavviso impugnato è stato adottato in conseguenza della notifica delle sottese Cartelle oggetto del presente giudizio (cfr. documentazione in atti):
n. 29120170003939337000, notificata il 15/07/2022 a mezzo pec;
n.29120180006319312000, notificata il 20/06/2018 a mezzo pec e successiva raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza (n.61457674009-1);
n.29120200027088501000 notificata il 09/11/2022 a mezzo pec;
n. 29120210061306012000 il 19/12/2022 a mezzo posta pec.
Pertanto, l'adozione e la notifica dell'Avviso di Intimazione deve ritenersi rituale (art. 50 DPR 602/73 commi
1 e 2).
3.- Dalla notifica delle Cartelle in parola e dalla loro definitività consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso riferiti all' intervenuta prescrizione - decadenza.
L'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'impugnazione del relativo provvedimento.
Successivamente alla notifica (ed alla mancata impugnazione) delle cartelle i relativi crediti si sono
“consolidati”.
4.- In seguito alla notifica delle cartelle (anteriormente alla notifica del Preavviso) è stata notificata tramite pec - in data 14 febbraio 2023 con effetto interruttivo - l' Intimazione di pagamento n.29120239000843028000 (cfr. documentazione in atti).
Con riguardo ai profili prescrizionali vanno, inoltre, richiamate le disposizioni emergenziali Covid - 19 che hanno previsto la sospensione delle procedure di riscossione e della notifica delle cartelle di pagamento
(c.d. decreto Cura Italia).
5.- La contribuente ha contestato - in maniera generica – asserite difformità della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle entrate riscossione.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7376/2024) ha affermato che il disconoscimento di copie dei documenti prodotti in giudizio dall'Agente della Riscossione, per essere efficace, deve essere specifico e non generico.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle disposizioni richiamate tra le quale anche le già citate disposizioni emergenziali che hanno interrotto i termini prescrizionali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO EN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1079/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005402000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente RE ME ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - il
Preavviso di fermo amministrativo n. 29180202500005402000 (fondato su plurimi provvedimenti) limitatamente alle cartelle nn:
29120170003939337000,
29120180006319312000,
29120200027088501000,
29120210061306012000: importo complessivo € 1.743,37 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto.
La Contribuente ha versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza 8 giugno 2021, n. 15941) ha confermato che
“Un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento, notificata e non impugnata, può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi ascrivibili alla cartella e idonei a rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta. Le eventuali ragioni di censura avrebbero dovute essere proposte al momento del ricevimento del primo atto e non in un momento successivo”.
2.- E' stata documentalmente dimostrata la rituale notifica del Fermo amministrativo n.
29180202500005402000 (notificato il 04/02/2025) di € 11.446,58, nonché delle sottostanti Cartelle di pagamento (per quanto qui di interesse) nn.:
29120170003939337000,
29120180006319312000,
29120200027088501000,
29120210061306012000, tutte afferenti a pretese tributarie per un totale di € 1.743,37 (cfr. documentazione in atti).
Il Preavviso impugnato è stato adottato in conseguenza della notifica delle sottese Cartelle oggetto del presente giudizio (cfr. documentazione in atti):
n. 29120170003939337000, notificata il 15/07/2022 a mezzo pec;
n.29120180006319312000, notificata il 20/06/2018 a mezzo pec e successiva raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza (n.61457674009-1);
n.29120200027088501000 notificata il 09/11/2022 a mezzo pec;
n. 29120210061306012000 il 19/12/2022 a mezzo posta pec.
Pertanto, l'adozione e la notifica dell'Avviso di Intimazione deve ritenersi rituale (art. 50 DPR 602/73 commi
1 e 2).
3.- Dalla notifica delle Cartelle in parola e dalla loro definitività consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso riferiti all' intervenuta prescrizione - decadenza.
L'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'impugnazione del relativo provvedimento.
Successivamente alla notifica (ed alla mancata impugnazione) delle cartelle i relativi crediti si sono
“consolidati”.
4.- In seguito alla notifica delle cartelle (anteriormente alla notifica del Preavviso) è stata notificata tramite pec - in data 14 febbraio 2023 con effetto interruttivo - l' Intimazione di pagamento n.29120239000843028000 (cfr. documentazione in atti).
Con riguardo ai profili prescrizionali vanno, inoltre, richiamate le disposizioni emergenziali Covid - 19 che hanno previsto la sospensione delle procedure di riscossione e della notifica delle cartelle di pagamento
(c.d. decreto Cura Italia).
5.- La contribuente ha contestato - in maniera generica – asserite difformità della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle entrate riscossione.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7376/2024) ha affermato che il disconoscimento di copie dei documenti prodotti in giudizio dall'Agente della Riscossione, per essere efficace, deve essere specifico e non generico.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle disposizioni richiamate tra le quale anche le già citate disposizioni emergenziali che hanno interrotto i termini prescrizionali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO EN