Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16785/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi, 31.05.2025 innanzi al Dott. Mariano Sciacca, è comparsa per il convenuto\opposto l'avv.
FEDERICA ANZALONE in sostituzione dell'avv. R. ZURLO;
Il procuratore precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 16785/2022
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luigi Savoca (c.f. , presso il cui studio sito in Catania, Corso C.F._2 delle Province n. 15, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
P. Iva in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._3 C.F._4
La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.05.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO pagina 1 di 4
24.034,16, oltre interessi come determinati in domanda e spese del procedimento monitorio, in virtù del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000033544403 intercorrente tra il Parte_1 medesimo e Unicredit S.p.A., poi ceduto a Controparte_1
Con atto di citazione del 22.12.2022 il debitore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva, dunque, opposizione avverso il predetto provvedimento deducendo il superamento del tasso soglia previsto in materia di usura (L. 108/96). Per le superiori ragioni concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, 1. revocare l'opposto decreto ingiuntivo 2. statuire, per le causali di cui in premessa, la riquantificazione dell'importo dovuto secondo i parametri sopra indicati, anche a mezzo CTU. *** Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Si costituiva l'opposta che concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale Concedere alla il termine per attivare CP_2 il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4687/2022 del 20/10/2022 RG n. 12968/2022 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4687/2022 del 20/10/2022 RG n. 12968/2022 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1 attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione, all'udienza del 4.3.2024 venivano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., cui seguiva la produzione della seconda memoria ex 183 c.p.c. da parte della sola opposta. Sicché, il 30.09.2024 la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 24.02.2025. Le parti hanno, quindi, concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.05.2025 che qui si intende richiamato.
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Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto. Con l'unico motivo di opposizione il contesta che “nel contratto di finanziamento Parte_1 stipulato in data tra il Sig. e l' siano presenti più voci le quali Parte_1 Controparte_3 sostanzialmente, anche se in via indiretta, devono essere considerate rientranti tutti tra la categoria degli interessi, oneri e spese e pertanto conteggiate globalmente ai i fini del superamento del tasso soglia usura che, con riferimento alle tabelle vigenti nel trimestre di stipula, per i prestiti personali è pari al 16,81%, come da allegato che si produce.”. Tale doglianza non coglie però nel segno.
Infatti, in relazione alla sollevata eccezione va osservato come trovino applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
In particolare, in tema di contratti bancari e interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi a una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n.
pagina 2 di 4 19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. L'opponente, tuttavia, nel caso alla mano non ha dimostrato, né sufficientemente dedotto, tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura mossa in una generica doglianza.
Nondimeno, si osserva che ai fini del superamento del tasso soglia, non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, poiché tra gli uni e gli altri sussiste una differenza ontologica che osta all'applicazione della regola del cumulo. Da ultimo, sul tema si è, poi, pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n.
19597/20, con la quale il Supremo Collegio, pur riconoscendo che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha affermato, per quanto qui di interesse, che ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori peri contratti conclusi dall'01.01.2018, allorquando è entrato in vigore il D.M. 21 dicembre 2017, il tasso soglia di mora si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti), il tutto maggiorato sempre di 1/4
+ ulteriori 4 punti percentuali ( [T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1] x 1,25 + 4) ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 come modificato dal D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni in L. n. 106/2011. Venendo, quindi, al caso di specie occorre sottolineare che, escluso il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori previsti nel contratto oggetto di causa, come erroneamente dedotto da parte attrice, ed applicando i criteri sopra indicati, non si registra alcun superamento del tasso soglia con riferimento a nessuna delle due categorie.
Quanto alle ulteriori voci indicate da parte opponente quali costi rilevanti ai fini della verifica dell'usura, il si sofferma sulla indicazione di cui all'art. 7 del contratto di prestito, il quale Parte_1 in caso di inadempimento prevede che “Le spese per l'intervento di società esattive saranno dovute nella misura massima del 10% dell'importo da recuperare”. Or, atteso che l'opponente non ha neppure allegato se e/o in che misura tali spese siano state applicate al caso in specie, nondimeno si deve escludere che esse si possano cumulare con il tasso previsto per gli interessi corrispettivi per la verifica dell'usura stante sempre la differenza ontologica e funzionale delle due categorie in esame, costituendo detta voce una prestazione non avente natura corrispettiva, bensì accidentale e, perciò, meramente eventuale (quand'anche predeterminate convenzionalmente) sinallagmaticamente riconducibile al futuro inadempimento e destinata, in quanto tale, ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa funzione di moral suasion. Viceversa, parte opposta (attore in senso sostanziale), oltre ad aver allegato l'inadempimento del debitore, che non è stato contestato dall'opponente, ha prodotto il contratto di prestito personale del 22.3.2018 (v. all. 6 fasc. monitorio), completo in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal debitore;
l'estratto della G.U. relativa alla cessione del credito con la relativa comunicazione al debitore;
la lista dei crediti ceduti e la certificazione notarile (v. all. 3-4-5-10 fasc. monitorio) nonché gli estratti conto ex art. 50 TUB (v. all. 8 e 9 fasc. monitorio).
Sicché, essendo il corredo probatorio offerto da parte opposta più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato e data l'infondatezza delle censure mosse dal l'opposizione Parte_1 va rigettata dovendosi confermare il decreto ingiuntivo n. 4687/2022 del 20.10.2022, emesso nel procedimento n. 12968/2022 R.G. dal Tribunale di Catania. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4687/2022 del 20.10.2022, emesso nel procedimento n. 12968/2022 R.G. dal Tribunale di Catania.
- Condanna l'opponente a pagare, in favore di parte opposta, € 3.397,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.03.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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