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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 41/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (c.f. rappr.to e difeso dall' avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Vuolo, dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. , rappr.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Angelone, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.03.2025; in data 27.01.2025 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Lioni (AV) in data 26.03.2017 e di aver avuto un figlio, (nato il [...]), minorenne, deducevano che Per_1 la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione. I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 09.01.2025, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (c.f. rappr.to e difeso dall' avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Vuolo, dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. , rappr.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Angelone, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.03.2025; in data 27.01.2025 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Lioni (AV) in data 26.03.2017 e di aver avuto un figlio, (nato il [...]), minorenne, deducevano che Per_1 la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione. I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 09.01.2025, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano