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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2025 promossa da:
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti GIOVANNI Parte_1 C.F._1
HI e NC HI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, viale Michelangelo Buonarroti n. 48
PARTE RICORRENTE contro
( , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di discussione orale ex artt. 281-undecies
e 281-sexies c.p.c. del 13.11.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in ricorso, ovvero come segue: “--accertare e dichiarare che il sig. , nato in [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2 residente e domiciliato in (52048) Monte San AV (AR), via Armando Diaz nr. 36, in ragione della risoluzione consensuale 1/8/2025 (doc. 4) del contratto di locazione 1/2/2025 (doc. 3) e dell'inosservanza all' impegno ivi assunto (doc. 4) di restituire l'appartamento alla sig.ra
[...]
detiene senza titolo e dunque illegittimamente il ridetto appartamento della sig.ra Pt_1 [...] sito in “…Monte San AV (AR) via Armando Diaz nr 36…” (doc. 3). Conseguentemente, Pt_1
--condannare il sig. , nato in [...] il [...] ( a CP_1 C.F._2 rilasciare e restituire immediatamente alla sig.ra ( , Parte_1 C.F._1
l'appartamento e gli arredi di proprietà di quest'ultima siti in “…Monte San AV (AR) via
Armando Diaz nr 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, riscaldamento autonomo, distinto catastalmente al Foglio 58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4, dotato altresì del garage ad uso esclusivo del conduttore... (..).. la casa è completamente arredata, come da appendice 1, parte integrante del presente contratto…” (doc. 3); --condannare il sig. , nato in [...]
Marocco il 2/1/1986 ( al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla C.F._2 sig.ra ( della vicenda per cui è causa nella misura pari Parte_1 C.F._1 al valore locativo convenuto (nel contratto risolto) pari ad €. 550,00 mensili dal 1 agosto 2025 sino all'effettivo rilascio, oltre al rimborso delle spese di fornitura e a tutti i danni che risulteranno in causa. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio con interessi sulle somme ex art 1284 4° co CC.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 05.09.2025, ha chiesto che Parte_1 il convenuto venisse condannato alla restituzione dell'immobile sito in Monte San CP_1
AV (AR) e così identificato catastalmente: “Monte San AV (AR) via Armando Diaz nr 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, riscaldamento autonomo, distinto catastalmente al Foglio
58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4”, occupato senza titolo dal resistente.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto di aver concesso in locazione al convenuto l'immobile di sua proprietà mediante stipula di contratto del 01.02.2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Arezzo in data 5/2/2025 al nr. 689, serie 3T, con una durata di 3 anni, e con un canone di locazione determinato in € 550,00 mensili, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, oltre al versamento di un deposito cauzionale di € 1.500,00.
La ricorrente ha dedotto, nel caso di specie, che il convenuto si sarebbe reso moroso del pagamento dei canoni di locazione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, e che per tale motivo le parti, in data 01.08.2025 sottoscrivevano il verbale di “riconsegna dell'immobile”, con il quale dichiaravano consensualmente “di risolvere consensualmente il contratto di locazione registrato in data
05/02/2025 n 689 serie 3T.. (..); --b) che il sig. dichiara di aver ritirato ogni suo bene CP_1 dall'immobile…e conseguentemente, restituisce alla sig.ra ( il possesso e la disponibilità Pt_1 dell'immobile ed al contempo le restituisce le chiavi dello stesso;
--d) il sig. autorizza Parte_2 la sig.ra a trattenere a titolo definitivo la somma di €. 1.500,00 (pari al deposito Parte_1 cauzionale) in conto maggior avere dal sig. ” (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso). Parte_3 Tuttavia, il sig. non liberava l'immobile, neppure a seguito di ulteriore sollecito scritto (cfr. CP_1 doc. n. 5 allegato al ricorso).
Pertanto, in questa sede, la ricorrente, in ragione dell'occupazione illegittima dell'immobile da parte del sig. ha chiesto che quest'ultimo venisse condannato alla restituzione nella disponibilità CP_1 della ricorrente dell'appartamento situato a Monte San AV (AR), via Armando Diaz n. 36.
La ricorrente ha altresì chiesto che il convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni subiti e subendi, calcolato secondo il valore locativo dell'immobile (€ 550,00 mensili) a far data dal
01.08.2025 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre al rimborso delle spese per forniture energetiche maturate (quantificati in € 230,83), con interessi sulle somme calcolati ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c., nonché il pagamento dei canoni non versati per i mesi di maggio, giugno e luglio
2025 (cfr. pag. 4 ricorso).
All'udienza del 13.11.2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la causa è passata in decisione, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Risulta provato, nel caso di specie, che le parti avessero stipulato nel febbraio 2025 un contratto di locazione avente ad oggetto l'odierna domanda di rilascio e che tale titolo sia stato successivamente caducato per mutuo dissenso, con risoluzione consensuale del rapporto di locazione come da scrittura privata del 01.08.2025 prodotta in atti.
Tuttavia, la ricorrente ha allegato che, nonostante il venir meno del titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte del resistente, lo stesso non è stato posto nella disponibilità della locatrice.
Va dunque accolta la domanda tesa ad ottenere la restituzione dell'immobile suddetto, che è domanda personale di restituzione con cui l'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo (cfr. in tal senso Cass. civ. Sent. n. 17941 del 24/07/2013).
Ciò posto, a seguito dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, il resistente deve essere condannato al rilascio dell'immobile di proprietà della sig.ra , posto in Parte_1
Monte San AV (AR), via Armando Diaz n. 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, distinto catastalmente al Foglio 58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4.
In ordine alla domanda della ricorrente tesa ad ottenere anche il riconoscimento di un'indennità di occupazione, quantificata in € 550,00 mensili dal 01.08.2025 e sino all'effettivo rilascio, la stessa deve trovare accoglimento in ragione di quanto previsto dall'art. 1591 c.c.
Risulta inoltre fondata la domanda tesa ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2025 non versate dal convenuto. A tal proposito, si rileva che spettava al resistente, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente relative all'inadempimento del conduttore all'obbligazione sul medesimo gravante di pagamento dei canoni, l'onere di dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni sul medesimo gravanti in forza del contratto di locazione.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 13674/2006), spettando dunque al conduttore la prova dell'adempimento dell'obbligazione sul medesimo gravante, ossia quella di pagamento del canone pattuito e può dunque ritenersi provato il mancato versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2025, per complessivi € 1.650,00.
Posto che il convenuto contumace sta tuttora occupando sine titulo l'immobile di Monte san AV
(AR), via Armando Diaz n. 36, ne consegue che le somme suddette, relative a mensilità di canone non corrisposte e l'indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, risultano integralmente dovute dalla parte convenuta contumace.
Infine, per quanto attiene al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per le forniture dell'immobile, si rileva che la domanda risulta fondata in quanto trova corrispondenza documentale nelle bollette relative al consumo di energia elettrica allegate al ricorso, relative al periodo marzo- giugno 2025, periodo durante il quale il convenuto abitava l'immobile, nonché in quelle depositate in data 12.11.2025, per la somma complessiva di € 393,30.
Inoltre, poiché vi è sul punto specifica domanda, va precisato che su tali somme decorrono gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze alla domanda giudiziale (data del deposito del ricorso) nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (cfr. Cass. n. 61/2023).
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del convenuto contumace . CP_1
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i medi (tranne per la fase decisoria, per cui vengono computati i valori minimi in ragione della discussione solo orale) dello scaglione relativo a cause di valore fino ad € 5.200 e quantificate, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi €
1.276,00, di cui € 425 per la fase di studio della controversia, € 425 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 426 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- condanna il convenuto sig. al rilascio dell'immobile posto in Monte San CP_1
AV (AR), via Armando Diaz n. 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, distinto catastalmente al Foglio 58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4, nella disponibilità della sig.ra
; Parte_1
- condanna il convenuto contumace, sig. , a corrispondere alla ricorrente sig.ra CP_1
la somma di € 550,00 mensili, a decorrere da agosto 2025, a titolo di Parte_1 indennità di occupazione, fino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna il convenuto contumace sig. a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 1.650,00 a titolo di canone di locazione per i mesi di maggio, giugno,
[...] luglio 2025 oltre interessi come da parte motiva;
- condanna il convenuto contumace sig. a corrispondere alla parte ricorrente CP_1
la somma di € 393,30, dovuta a titolo di spese per le utenze dell'immobile di Parte_1
Monte San AV (AR), via Armando Diaz n. 36, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna la parte convenuta contumace a rimborsare a parte ricorrente CP_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.276,00, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 21 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2025 promossa da:
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti GIOVANNI Parte_1 C.F._1
HI e NC HI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, viale Michelangelo Buonarroti n. 48
PARTE RICORRENTE contro
( , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di discussione orale ex artt. 281-undecies
e 281-sexies c.p.c. del 13.11.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in ricorso, ovvero come segue: “--accertare e dichiarare che il sig. , nato in [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2 residente e domiciliato in (52048) Monte San AV (AR), via Armando Diaz nr. 36, in ragione della risoluzione consensuale 1/8/2025 (doc. 4) del contratto di locazione 1/2/2025 (doc. 3) e dell'inosservanza all' impegno ivi assunto (doc. 4) di restituire l'appartamento alla sig.ra
[...]
detiene senza titolo e dunque illegittimamente il ridetto appartamento della sig.ra Pt_1 [...] sito in “…Monte San AV (AR) via Armando Diaz nr 36…” (doc. 3). Conseguentemente, Pt_1
--condannare il sig. , nato in [...] il [...] ( a CP_1 C.F._2 rilasciare e restituire immediatamente alla sig.ra ( , Parte_1 C.F._1
l'appartamento e gli arredi di proprietà di quest'ultima siti in “…Monte San AV (AR) via
Armando Diaz nr 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, riscaldamento autonomo, distinto catastalmente al Foglio 58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4, dotato altresì del garage ad uso esclusivo del conduttore... (..).. la casa è completamente arredata, come da appendice 1, parte integrante del presente contratto…” (doc. 3); --condannare il sig. , nato in [...]
Marocco il 2/1/1986 ( al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla C.F._2 sig.ra ( della vicenda per cui è causa nella misura pari Parte_1 C.F._1 al valore locativo convenuto (nel contratto risolto) pari ad €. 550,00 mensili dal 1 agosto 2025 sino all'effettivo rilascio, oltre al rimborso delle spese di fornitura e a tutti i danni che risulteranno in causa. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio con interessi sulle somme ex art 1284 4° co CC.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 05.09.2025, ha chiesto che Parte_1 il convenuto venisse condannato alla restituzione dell'immobile sito in Monte San CP_1
AV (AR) e così identificato catastalmente: “Monte San AV (AR) via Armando Diaz nr 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, riscaldamento autonomo, distinto catastalmente al Foglio
58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4”, occupato senza titolo dal resistente.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto di aver concesso in locazione al convenuto l'immobile di sua proprietà mediante stipula di contratto del 01.02.2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Arezzo in data 5/2/2025 al nr. 689, serie 3T, con una durata di 3 anni, e con un canone di locazione determinato in € 550,00 mensili, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, oltre al versamento di un deposito cauzionale di € 1.500,00.
La ricorrente ha dedotto, nel caso di specie, che il convenuto si sarebbe reso moroso del pagamento dei canoni di locazione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, e che per tale motivo le parti, in data 01.08.2025 sottoscrivevano il verbale di “riconsegna dell'immobile”, con il quale dichiaravano consensualmente “di risolvere consensualmente il contratto di locazione registrato in data
05/02/2025 n 689 serie 3T.. (..); --b) che il sig. dichiara di aver ritirato ogni suo bene CP_1 dall'immobile…e conseguentemente, restituisce alla sig.ra ( il possesso e la disponibilità Pt_1 dell'immobile ed al contempo le restituisce le chiavi dello stesso;
--d) il sig. autorizza Parte_2 la sig.ra a trattenere a titolo definitivo la somma di €. 1.500,00 (pari al deposito Parte_1 cauzionale) in conto maggior avere dal sig. ” (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso). Parte_3 Tuttavia, il sig. non liberava l'immobile, neppure a seguito di ulteriore sollecito scritto (cfr. CP_1 doc. n. 5 allegato al ricorso).
Pertanto, in questa sede, la ricorrente, in ragione dell'occupazione illegittima dell'immobile da parte del sig. ha chiesto che quest'ultimo venisse condannato alla restituzione nella disponibilità CP_1 della ricorrente dell'appartamento situato a Monte San AV (AR), via Armando Diaz n. 36.
La ricorrente ha altresì chiesto che il convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni subiti e subendi, calcolato secondo il valore locativo dell'immobile (€ 550,00 mensili) a far data dal
01.08.2025 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre al rimborso delle spese per forniture energetiche maturate (quantificati in € 230,83), con interessi sulle somme calcolati ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c., nonché il pagamento dei canoni non versati per i mesi di maggio, giugno e luglio
2025 (cfr. pag. 4 ricorso).
All'udienza del 13.11.2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la causa è passata in decisione, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Risulta provato, nel caso di specie, che le parti avessero stipulato nel febbraio 2025 un contratto di locazione avente ad oggetto l'odierna domanda di rilascio e che tale titolo sia stato successivamente caducato per mutuo dissenso, con risoluzione consensuale del rapporto di locazione come da scrittura privata del 01.08.2025 prodotta in atti.
Tuttavia, la ricorrente ha allegato che, nonostante il venir meno del titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte del resistente, lo stesso non è stato posto nella disponibilità della locatrice.
Va dunque accolta la domanda tesa ad ottenere la restituzione dell'immobile suddetto, che è domanda personale di restituzione con cui l'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo (cfr. in tal senso Cass. civ. Sent. n. 17941 del 24/07/2013).
Ciò posto, a seguito dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, il resistente deve essere condannato al rilascio dell'immobile di proprietà della sig.ra , posto in Parte_1
Monte San AV (AR), via Armando Diaz n. 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, distinto catastalmente al Foglio 58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4.
In ordine alla domanda della ricorrente tesa ad ottenere anche il riconoscimento di un'indennità di occupazione, quantificata in € 550,00 mensili dal 01.08.2025 e sino all'effettivo rilascio, la stessa deve trovare accoglimento in ragione di quanto previsto dall'art. 1591 c.c.
Risulta inoltre fondata la domanda tesa ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2025 non versate dal convenuto. A tal proposito, si rileva che spettava al resistente, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente relative all'inadempimento del conduttore all'obbligazione sul medesimo gravante di pagamento dei canoni, l'onere di dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni sul medesimo gravanti in forza del contratto di locazione.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 13674/2006), spettando dunque al conduttore la prova dell'adempimento dell'obbligazione sul medesimo gravante, ossia quella di pagamento del canone pattuito e può dunque ritenersi provato il mancato versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2025, per complessivi € 1.650,00.
Posto che il convenuto contumace sta tuttora occupando sine titulo l'immobile di Monte san AV
(AR), via Armando Diaz n. 36, ne consegue che le somme suddette, relative a mensilità di canone non corrisposte e l'indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, risultano integralmente dovute dalla parte convenuta contumace.
Infine, per quanto attiene al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per le forniture dell'immobile, si rileva che la domanda risulta fondata in quanto trova corrispondenza documentale nelle bollette relative al consumo di energia elettrica allegate al ricorso, relative al periodo marzo- giugno 2025, periodo durante il quale il convenuto abitava l'immobile, nonché in quelle depositate in data 12.11.2025, per la somma complessiva di € 393,30.
Inoltre, poiché vi è sul punto specifica domanda, va precisato che su tali somme decorrono gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalle singole scadenze alla domanda giudiziale (data del deposito del ricorso) nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (cfr. Cass. n. 61/2023).
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del convenuto contumace . CP_1
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i medi (tranne per la fase decisoria, per cui vengono computati i valori minimi in ragione della discussione solo orale) dello scaglione relativo a cause di valore fino ad € 5.200 e quantificate, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi €
1.276,00, di cui € 425 per la fase di studio della controversia, € 425 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 426 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- condanna il convenuto sig. al rilascio dell'immobile posto in Monte San CP_1
AV (AR), via Armando Diaz n. 36, 1 piano, di mq 75 circa, composto di 4 vani, distinto catastalmente al Foglio 58, part. 465 sub 10, cat. A/3, classe 4, nella disponibilità della sig.ra
; Parte_1
- condanna il convenuto contumace, sig. , a corrispondere alla ricorrente sig.ra CP_1
la somma di € 550,00 mensili, a decorrere da agosto 2025, a titolo di Parte_1 indennità di occupazione, fino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna il convenuto contumace sig. a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 1.650,00 a titolo di canone di locazione per i mesi di maggio, giugno,
[...] luglio 2025 oltre interessi come da parte motiva;
- condanna il convenuto contumace sig. a corrispondere alla parte ricorrente CP_1
la somma di € 393,30, dovuta a titolo di spese per le utenze dell'immobile di Parte_1
Monte San AV (AR), via Armando Diaz n. 36, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna la parte convenuta contumace a rimborsare a parte ricorrente CP_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.276,00, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 21 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio