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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 192 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa il giorno 08.01.2025 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 CP_1
, , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , , ,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18
, , Controparte_19 Controparte_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 [...]
CP_23 Controparte_24 Controparte_25 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Mariano e Marisa Biasella ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mario Mariano in Campobasso, in Via Garibaldi n. 48;
RICORRENTI
E
NONCHE' Controparte_26 [...]
, domiciliato in Campobasso, Insorti Controparte_27 d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTI
Oggetto: Altre Ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09.05.2023, i Sig.ri , , Parte_1 Parte_2
CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20
Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 [...]
t CP_25 Controparte_26
con contratti di lavoro a tempo determinato ed appartenere al ruolo del personale
[...]
e, adivano il Tribunale di ER, per chiedere: “1)Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al personale docente, ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli Anni Scolastici di servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte, per tutte le motivazioni innanzi riportate;
2)Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_26 CP_28 rappresentante p.t., ad erogare elettronica del d altro equipollente), con le somme già oggetto di maturazione, per ciascun anno Scolastico di servizio prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti;
3) Condannare, altresì, il , in persona del legale Controparte_26 CP_28 rappresentante p.t., al paga giudizio da distra ore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Rispettivamente le posizioni dei Sig.ri ricorrenti erano le seguenti: 1) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Parte_1 dell'Amministrazione resistente, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 11.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Comprensivo
“Molise Altissimo” di Carovilli. Dal 1.09.2018, presta servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE, con contratto a tempo indeterminato (tot. anni uno). 2) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Parte_2 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE;
dal 1.09.2021 al 31.08.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli. Dal 1.09.2022, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, con contratto a tempo indeterminato (tot. anni due). 3) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_1 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, dal 06.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22. Attualmente presta servizio, sempre in virtù di contratto a tempo determinato, per il corrente Anno Scolastico 2022/23, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G.N. D'Agnillo” d'NE, a far data dal 2.09.2022 e termine al 30.06.2023 (tot. anni uno). 4) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_2 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 29.09.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER;
dal 19.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di ER;
dal 17.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER;
dal 16.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER;
e dal 15.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE. (doc. n. 11, 12, 13, 14 e 15) Dal 1.09.2021, insegna, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo “G.N. D'Agnillo” di NE (totale anni cinque). 5) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_3 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 17.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, sempre in virtù di contratto a tempo determinato, per il corrente Anno Scolastico 2022/23, presso l'Istituto “G. N. D'Agnillo” d'NE, a far data dal 1.09.2022 e termine al 31.08.2023 (tot. anni due). 6) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_4 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 20.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 27.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 1.10.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
e dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del Controparte_26
a far data dal 01.09.2022 in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso
[...]
l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni quattro). 7) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_5 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato: dal 30.09.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'Istituto Comprensivo
“Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 22.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, e sempre nell'Anno Scolastico 2017/18, dal 18.09.2017 al 30.06.2018, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 01.09.2018 in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_26 corrente 2022/23, presso l'I.S.I.S. “Cuoco Manuppella” di ER (tot. anni due). 8) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_6 dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 24.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di VE (tot. anni uno). 9) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_7 dell'Amministrazione resistente, con contratti a tempo determinato: dal 4.10.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di ER;
e dal 6.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno Scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.9.2022 e con scadenza al 30.06.2023. (TOT. ANNI TRE)
10) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_8 dell'Amministrazione resistente, con un contratto dal 23.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di VE (tot. anni uno).
11) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_29 dell'Amministrazione resistente, con un contratto a tempo determinato, dal 30.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “F. Jovine” di Campobasso. È attualmente in servizio, per l'Anno Scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, a far data dal 2.09.2022 e con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 12) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in Controparte_10 favore dell'Amministrazione resistente, con un contratto a tempo determinato, dal 1.12.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni uno). 13) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_11 dell'Amministrazione resistente, con un contratto a tempo determinato, dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Colli a Volturno” di Colli a Volturno. È attualmente in servizio per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Pilla” di VE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, a far data dal 03.09.2022 e con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 14) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_12 dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 24.09.2021, al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'I.S.I.S. “Fermi/Mattei” di ER (tot. anni uno). 15) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_13 dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 24.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni uno). 16) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_14 dell'Amministrazione resistente, con molteplici contratti a tempo determinato: dal 19.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 5.10.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 9.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni quattro).
17) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in Controparte_15 favore dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 30.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni uno).
18) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_16 dell'Amministrazione resistente, con molteplici contratti a tempo determinato: dal 15.10.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, preso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. Spataro” di Gissi;
dal 31.10.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa” di Atessa;
dal 1.10.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi;
dal 18.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “P. Borrelli” di Tornareccio;
dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del a far data dal 1.09.2021, Controparte_26 in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “F. Colozza” di Frosolone. (TOT. ANNI SEI) 19) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore CP_17 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 5.10.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 26.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER;
dal 18.09.2020 al 5.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII” di ER;
dal 4.09.2021 al 31.08.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l' di ER. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_30 corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 2.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni cinque). 20) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore CP_18 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 25.10.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/2017, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di ER;
dal 9.10.2018 al 30.06.2019, Anno scolastico 2018/19, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di ER;
dal 18.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE;
dal 15.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 6.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 2.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni sei). 21) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_19 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato: dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Colli a Volturno”; dal 18.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del a far data dal 1.09.2022, in Controparte_26 servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni tre). 22) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_20 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 25.10.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di Frosolone;
dal 20.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di Frosolone;
dal 17.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/2019, presso l'Istituto Don Giulio Testa di ER;
dal 16.09.2019 al 31.08.2020, Anno Scolastico 2019/2020, presso l'Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” di VE;
dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” di VE;
dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Colli a Volturno”. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di Frosolone, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni sette). 23) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in Controparte_21 favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 17.102016 al 31.08.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'
[...]
di ER;
dal 19.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/2018, CP_30 presso l' di VE;
dal 14.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico Controparte_31
2018/19, presso l' di VE;
dal 12.09.2019 al 30.06.2020, Anno Controparte_31
Scolastico 2019/20, presso l' di VE;
dal 14.09.2020 al Controparte_31
30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 1.09.2021, in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_26 corrente 2022/23, presso l'Istituto “Giovanni XXIII” di ER (tot. anni sei). 24) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_22 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato: dal 2.10.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 18.09.2021 al 30.06.2022, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 2.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 25) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_23 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, dal 08.10.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“A. Giordano” di VE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di VE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 26) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_24 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti a tempo determinato: dal 30.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo
“Colozza” di Frosolone;
dal 17.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di VE;
dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di VE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “Don Giulio Testa” di VE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni quattro). 27) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_25 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti a tempo determinato: dal 15.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo
“Cuoco” di Petacciato;
dal 1.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli;
dal 8.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli;
dal 7.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 1.09.2022, in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_26 corrente 2022/23, presso l'Istituto “G.N. D'Agnillo” di NE (tot. anni cinque). Il si costituiva il 26.01.2024, contestando in fatto e Controparte_26 diritto quanto richiesto dagli odierni ricorrenti. La causa di natura prettamente documentale è giunta a decisione il giorno 08.01.2025.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_32 laurea magistrale, specialisti o a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_32 assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al c Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei Controparte_32 docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da a Controparte_32 inato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso Controparte_32 anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è Controparte_32 possibile utilizzare la Carta sec prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C- 450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_26 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_26 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”; La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 2. Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla Carta docente. A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. Invero è che l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Potrebbero esservi però, motivi oggettivi, che porterebbero ad un diverso trattamento verso soggetto docente;
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Persona_1
456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Persona_2
Amminis a circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle modalità di Persona_3 reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. È irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo. Ed infatti, a fronte di una supplenza che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. Inoltre, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). In forma mentis generale, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in Trib. Milano, 5 aprile 2023, n. 1208). 3. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente, essendo un beneficio che può essere corrisposto solo in forma specifica quale oggetto di domanda di adempimento, non sia più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa, in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Peraltro, è stato provato che la ricorrente risulta ad oggi non cancellato dalle graduatorie di merito, nonché esercente il lavoro di insegnante in continuità con le stesse annualità Allo stesso modo, non rileva la circostanza che il ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso, poiché la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto del ricorrente a fruire della Carta docenti, occorre osservare che correttamente l'amministrazione convenuta evidenzia che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto l'interessato può unicamente pretendere il rilascio della Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto. Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 4. Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento, ed accertato il diritto dei ricorrenti solamente per il periodo provato e documentato nel ricorso stesso per l'importo di Euro 500,00, per anno scolastico con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione impresso dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In ragione di quanto specificato prima, l'importo di euro 500,00 per anno scolastico provato da ogni ricorrente, non può essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nel minimo del parametro di legge e considerata l'assenza di fase istruttoria, operando una maggiorazione del 100% in considerazione della pluralità dei ricorrenti ma anche una riduzione del 30% in ragione della serialità dell'argomento trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso dei Sig.ri Parte_1 Parte_2 CP_1
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
CP_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
[...] anna il a costituire in favore dei ricorrenti con le modalità e le CP_26 funzionalità di cu 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a:
- di €500,00; Parte_1
- di € 1000,00; Parte_2
00,00; Controparte_1
500,00; CP_2
di € 1000,00; Controparte_3
di € 2000,00; Controparte_4
i € 1000,00; Controparte_5
500,00; Parte_3
€ 1500,00; CP_7
di € 500,00; Controparte_8
di € 1000,00; Controparte_9
di € 500,00; Controparte_10
1000,00; CP_11
di € 500,00; Controparte_12
i € 500,00; Controparte_13
di € 2000,00; Controparte_14
di € 500,00; Controparte_15
di € 3000,00; Controparte_16
00,00; CP_17
di € 3000,00; CP_18
di € 1500,00; Controparte_19 di € 3500,00; Controparte_20
di € 3000,00; Controparte_21
1000,00; Controparte_22
di € 1000,00; Controparte_23
i € 2000,00; Controparte_24
-Di di € 2500,00; CP_25
Da il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di euro 3.314,99, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori antistatari.
ER, 15.04.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 192 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa il giorno 08.01.2025 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 CP_1
, , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , , ,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18
, , Controparte_19 Controparte_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 [...]
CP_23 Controparte_24 Controparte_25 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Mariano e Marisa Biasella ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mario Mariano in Campobasso, in Via Garibaldi n. 48;
RICORRENTI
E
NONCHE' Controparte_26 [...]
, domiciliato in Campobasso, Insorti Controparte_27 d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTI
Oggetto: Altre Ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09.05.2023, i Sig.ri , , Parte_1 Parte_2
CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20
Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 [...]
t CP_25 Controparte_26
con contratti di lavoro a tempo determinato ed appartenere al ruolo del personale
[...]
e, adivano il Tribunale di ER, per chiedere: “1)Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al personale docente, ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli Anni Scolastici di servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte, per tutte le motivazioni innanzi riportate;
2)Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_26 CP_28 rappresentante p.t., ad erogare elettronica del d altro equipollente), con le somme già oggetto di maturazione, per ciascun anno Scolastico di servizio prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti;
3) Condannare, altresì, il , in persona del legale Controparte_26 CP_28 rappresentante p.t., al paga giudizio da distra ore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Rispettivamente le posizioni dei Sig.ri ricorrenti erano le seguenti: 1) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Parte_1 dell'Amministrazione resistente, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 11.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Comprensivo
“Molise Altissimo” di Carovilli. Dal 1.09.2018, presta servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE, con contratto a tempo indeterminato (tot. anni uno). 2) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Parte_2 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE;
dal 1.09.2021 al 31.08.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli. Dal 1.09.2022, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, con contratto a tempo indeterminato (tot. anni due). 3) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_1 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, dal 06.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22. Attualmente presta servizio, sempre in virtù di contratto a tempo determinato, per il corrente Anno Scolastico 2022/23, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G.N. D'Agnillo” d'NE, a far data dal 2.09.2022 e termine al 30.06.2023 (tot. anni uno). 4) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_2 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 29.09.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER;
dal 19.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di ER;
dal 17.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER;
dal 16.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER;
e dal 15.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE. (doc. n. 11, 12, 13, 14 e 15) Dal 1.09.2021, insegna, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo “G.N. D'Agnillo” di NE (totale anni cinque). 5) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_3 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 17.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, sempre in virtù di contratto a tempo determinato, per il corrente Anno Scolastico 2022/23, presso l'Istituto “G. N. D'Agnillo” d'NE, a far data dal 1.09.2022 e termine al 31.08.2023 (tot. anni due). 6) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_4 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 20.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 27.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 1.10.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
e dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del Controparte_26
a far data dal 01.09.2022 in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso
[...]
l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni quattro). 7) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_5 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato: dal 30.09.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'Istituto Comprensivo
“Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 22.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, e sempre nell'Anno Scolastico 2017/18, dal 18.09.2017 al 30.06.2018, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 01.09.2018 in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_26 corrente 2022/23, presso l'I.S.I.S. “Cuoco Manuppella” di ER (tot. anni due). 8) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_6 dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 24.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di VE (tot. anni uno). 9) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_7 dell'Amministrazione resistente, con contratti a tempo determinato: dal 4.10.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di ER;
e dal 6.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno Scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.9.2022 e con scadenza al 30.06.2023. (TOT. ANNI TRE)
10) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_8 dell'Amministrazione resistente, con un contratto dal 23.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di VE (tot. anni uno).
11) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_29 dell'Amministrazione resistente, con un contratto a tempo determinato, dal 30.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “F. Jovine” di Campobasso. È attualmente in servizio, per l'Anno Scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, a far data dal 2.09.2022 e con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 12) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in Controparte_10 favore dell'Amministrazione resistente, con un contratto a tempo determinato, dal 1.12.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni uno). 13) appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore CP_11 dell'Amministrazione resistente, con un contratto a tempo determinato, dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Colli a Volturno” di Colli a Volturno. È attualmente in servizio per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Pilla” di VE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, a far data dal 03.09.2022 e con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 14) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_12 dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 24.09.2021, al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'I.S.I.S. “Fermi/Mattei” di ER (tot. anni uno). 15) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_13 dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 24.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni uno). 16) , appartenente al personale docente, ha prestato servizio in favore Controparte_14 dell'Amministrazione resistente, con molteplici contratti a tempo determinato: dal 19.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 5.10.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 9.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni quattro).
17) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in Controparte_15 favore dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato, dal 30.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni uno).
18) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_16 dell'Amministrazione resistente, con molteplici contratti a tempo determinato: dal 15.10.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, preso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. Spataro” di Gissi;
dal 31.10.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa” di Atessa;
dal 1.10.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi;
dal 18.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “P. Borrelli” di Tornareccio;
dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del a far data dal 1.09.2021, Controparte_26 in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “F. Colozza” di Frosolone. (TOT. ANNI SEI) 19) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore CP_17 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 5.10.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 26.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER;
dal 18.09.2020 al 5.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII” di ER;
dal 4.09.2021 al 31.08.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l' di ER. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_30 corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 2.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni cinque). 20) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore CP_18 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 25.10.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/2017, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di ER;
dal 9.10.2018 al 30.06.2019, Anno scolastico 2018/19, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” di ER;
dal 18.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” di NE;
dal 15.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE; dal 6.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 2.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni sei). 21) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_19 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato: dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Colli a Volturno”; dal 18.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di ER. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del a far data dal 1.09.2022, in Controparte_26 servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “G. N. D'Agnillo” d'NE (tot. anni tre). 22) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_20 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 25.10.2016 al 30.06.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di Frosolone;
dal 20.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/18, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di Frosolone;
dal 17.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/2019, presso l'Istituto Don Giulio Testa di ER;
dal 16.09.2019 al 31.08.2020, Anno Scolastico 2019/2020, presso l'Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” di VE;
dal 14.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” di VE;
dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Colli a Volturno”. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Colozza” di Frosolone, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni sette). 23) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in Controparte_21 favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato: dal 17.102016 al 31.08.2017, Anno Scolastico 2016/17, presso l'
[...]
di ER;
dal 19.09.2017 al 30.06.2018, Anno Scolastico 2017/2018, CP_30 presso l' di VE;
dal 14.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico Controparte_31
2018/19, presso l' di VE;
dal 12.09.2019 al 30.06.2020, Anno Controparte_31
Scolastico 2019/20, presso l' di VE;
dal 14.09.2020 al Controparte_31
30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di ER. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 1.09.2021, in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_26 corrente 2022/23, presso l'Istituto “Giovanni XXIII” di ER (tot. anni sei). 24) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_22 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato: dal 2.10.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli;
dal 18.09.2021 al 30.06.2022, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“G. N. D'Agnillo” d'NE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, presso l'Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 2.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 25) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_23 dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, dal 08.10.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Omnicomprensivo
“A. Giordano” di VE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di VE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni due). 26) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_24 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti a tempo determinato: dal 30.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo
“Colozza” di Frosolone;
dal 17.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di VE;
dal 4.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di VE. È attualmente in servizio, per l'Anno scolastico corrente 2022/23, sempre presso l'Istituto Omnicomprensivo “Don Giulio Testa” di VE, sempre in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.09.2022 con scadenza al 30.06.2023 (tot. anni quattro). 27) , appartenente al personale docenti, ha prestato servizio in favore Controparte_25 dell'Amministrazione resistente, in virtù di molteplici contratti a tempo determinato: dal 15.09.2018 al 30.06.2019, Anno Scolastico 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo
“Cuoco” di Petacciato;
dal 1.09.2019 al 30.06.2020, Anno Scolastico 2019/20, presso l'Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli;
dal 8.09.2020 al 30.06.2021, Anno Scolastico 2020/21, presso l'Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli;
dal 7.09.2021 al 30.06.2022, Anno Scolastico 2021/22, presso l'Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli. Oggi dipendente con contratto a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 1.09.2022, in servizio, per l'Anno scolastico Controparte_26 corrente 2022/23, presso l'Istituto “G.N. D'Agnillo” di NE (tot. anni cinque). Il si costituiva il 26.01.2024, contestando in fatto e Controparte_26 diritto quanto richiesto dagli odierni ricorrenti. La causa di natura prettamente documentale è giunta a decisione il giorno 08.01.2025.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_32 laurea magistrale, specialisti o a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_32 assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al c Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei Controparte_32 docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da a Controparte_32 inato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso Controparte_32 anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è Controparte_32 possibile utilizzare la Carta sec prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C- 450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_26 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_26 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”; La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 2. Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla Carta docente. A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. Invero è che l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Potrebbero esservi però, motivi oggettivi, che porterebbero ad un diverso trattamento verso soggetto docente;
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Persona_1
456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Persona_2
Amminis a circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle modalità di Persona_3 reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. È irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo. Ed infatti, a fronte di una supplenza che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. Inoltre, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). In forma mentis generale, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in Trib. Milano, 5 aprile 2023, n. 1208). 3. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente, essendo un beneficio che può essere corrisposto solo in forma specifica quale oggetto di domanda di adempimento, non sia più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa, in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Peraltro, è stato provato che la ricorrente risulta ad oggi non cancellato dalle graduatorie di merito, nonché esercente il lavoro di insegnante in continuità con le stesse annualità Allo stesso modo, non rileva la circostanza che il ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso, poiché la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto del ricorrente a fruire della Carta docenti, occorre osservare che correttamente l'amministrazione convenuta evidenzia che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto l'interessato può unicamente pretendere il rilascio della Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto. Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 4. Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento, ed accertato il diritto dei ricorrenti solamente per il periodo provato e documentato nel ricorso stesso per l'importo di Euro 500,00, per anno scolastico con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione impresso dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In ragione di quanto specificato prima, l'importo di euro 500,00 per anno scolastico provato da ogni ricorrente, non può essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nel minimo del parametro di legge e considerata l'assenza di fase istruttoria, operando una maggiorazione del 100% in considerazione della pluralità dei ricorrenti ma anche una riduzione del 30% in ragione della serialità dell'argomento trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso dei Sig.ri Parte_1 Parte_2 CP_1
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
CP_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
[...] anna il a costituire in favore dei ricorrenti con le modalità e le CP_26 funzionalità di cu 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a:
- di €500,00; Parte_1
- di € 1000,00; Parte_2
00,00; Controparte_1
500,00; CP_2
di € 1000,00; Controparte_3
di € 2000,00; Controparte_4
i € 1000,00; Controparte_5
500,00; Parte_3
€ 1500,00; CP_7
di € 500,00; Controparte_8
di € 1000,00; Controparte_9
di € 500,00; Controparte_10
1000,00; CP_11
di € 500,00; Controparte_12
i € 500,00; Controparte_13
di € 2000,00; Controparte_14
di € 500,00; Controparte_15
di € 3000,00; Controparte_16
00,00; CP_17
di € 3000,00; CP_18
di € 1500,00; Controparte_19 di € 3500,00; Controparte_20
di € 3000,00; Controparte_21
1000,00; Controparte_22
di € 1000,00; Controparte_23
i € 2000,00; Controparte_24
-Di di € 2500,00; CP_25
Da il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di euro 3.314,99, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori antistatari.
ER, 15.04.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Elvira Puleio