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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1367/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/04/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Barbara CARSANA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale d'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Parte_1
relazione more uxorio con l'odierno resistente e che dalla loro unione è nato, in data 2 luglio 2017, il figlio legalmente riconosciuto da entrambi (doc. 3), ha domandato all'intestato Tribunale Per_1
l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale ed esattamente: l'affido condiviso con collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, la regolamentazione del diritto di visita padre-figlio con esclusione del pernottamento sino a quando il genitore non avrà reperito una soluzione abitativa adeguata e un contributo per il mantenimento del minore pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
All'udienza del 12 giugno 2025, la causa è stata rinviata per la rinnovazione della notifica al resistente non costituito, a garanzia della corretta instaurazione del contraddittorio.
Con decreto del 5 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale ha assegnato alla scrivente il procedimento in epigrafe, in sostituzione della precedente Giudice titolare della causa.
All'udienza di prima comparizione delle parti, fissata in data 30 gennaio 2025, il signor CP_1
malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente in udienza, mentre la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato: “Mi sono trasferita a Savona nel mese di settembre 2024, con l'inizio della scuola, non viviamo insieme dal 2020, il rapporto col figlio è quasi esclusivamente telefonico, ci sono telefonate una volta alla settimana senza un particolare coinvolgimento. Non mostra molto interesse ad andare dal padre, purtroppo da settembre non l'ha visto perché ci siamo un attimo assestati, gli ho chiesto se voleva venire durante le vacanze di Natale e mi ha risposto vediamo. Ma poi non è venuto. Nella quotidianità il padre ha un completo disinteresse dalle piccole cose a quelle più importanti, non mi dà risposta, adesso col trasferimento si sta interessando poco della scuola piuttosto che delle amicizie” (verbale 30.01.25).
La difesa della ricorrente, alla luce delle circostanze sopravvenute, ha dunque modificato le domande avanzate in ricorso, chiedendo l'affido esclusivo del minore e la regolamentazione delle visite col padre previo accordo;
inoltre, rappresentando la necessità che iniziasse un percorso di Per_1
neuropsichiatria, come richiesto dalla nuova scuola (v. relazione scolastica in atti), ha chiesto l'autorizzazione a procedervi anche senza il consenso paterno, il quale ha espresso il suo dissenso.
Con ordinanza riservata, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla notifica al resistente contumace del verbale d'udienza, vista la novità della domanda relativa all'attivazione del percorso di neuropsichiatria.
Il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito per prendere posizione sulla domanda di controparte e il Giudice relatore ha deciso in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.
La causa, discussa oralmente all'udienza del 5 novembre 2025, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, si ritiene di poter decidere in conformità alle domande avanzate dalla ricorrente, le quali appaiono pienamente conformi al preminente interesse della prole e adeguate a garantire al figlio le migliori condizioni di benessere psicofisico.
Giova ricordare che, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi a tali principi, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, individuando nell'affido condiviso il regime legale prioritario, derogabile nei soli casi in cui tale modello risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore.
In via eccezionale, l'ordinamento consente di derogare a tale modello ove, in relazione alle specificità del caso concreto, si riveli non conforme al best interest del minore, ravvisandosi elementi di inidoneità genitoriale nei confronti di uno dei due genitori o di entrambi.
A mente dell'art. 337 quater c.c., l'affido monogenitoriale può essere disposto quando l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. n. 6535/2019; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità educativa ovvero manifesta carenza del genitore, si ricordano, a titolo esemplificativo, il sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, l'anomala condizione di vita, l'obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore, la frequentazione in modo discontinuo del figlio, il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento (v.; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, sulla cui credibilità, in carenza di elementi probatori di segno opposto, questo giudicante non ha motivo di dubitare, il resistente, da quando si è interrotta la convivenza (2020), ha manifestato un sostanziale disinteresse verso il figlio, che vede sporadicamente e in modo irregolare (in particolare, nell'ultimo periodo lo avrebbe visto a giugno, luglio e novembre, verbale 5.11.25) e col quale mantiene contatti telefonici con una frequenza di circa una volta la settimana, senza mostrare alcun interessamento nei suoi confronti né sul piano morale, né sul piano materiale, vista l'assenza di collaborazione dimostrata nei confronti della signora che rischia di ostacolare le decisioni che Pt_1 riguardano il minore, come avvenuto per l'attivazione del percorso presso la Neuropsichiatria infantile, e il mancato adempimento con regolarità agli obblighi di mantenimento posti a suo carico
(verbale 30.1.25, 5.11.25).
Ebbene, alla luce di queste circostanze, ritiene il Collegio che i comportamenti assunti dal signor unitamente alla propria condotta processuale, siano rivelatori della sua inidoneità ad CP_1 affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente e ad assolvere in modo consapevole il proprio ruolo.
D'altra parte, la signora ha sempre assunto un ruolo di riferimento nella crescita del figlio, Pt_1
dimostrandosi capace di prendersi cura dei suoi bisogni materiali, morali, affettivi ed educativi, potendosi valutare pienamente idonea sotto il profilo genitoriale.
Il giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre e, di contro, di piena capacità della madre giustifica, pertanto, a tutela del preminente interesse del minore, l'affidamento esclusivo dello stesso alla ricorrente alla quale viene attribuito il potere di assumere autonomamente tutte le decisioni che riguardano il minore, comprese quelle di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale ex art. 337 quater, comma 3 c.c., vista la distanza tra il luogo di residenza del minore e del padre e le difficoltà emerse nell'assumere il suo consenso, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del minore, infatti, alla madre deve essere attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per la prole di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico dei minori, alla loro educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, anche senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal figlio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., si ricorda che la ricorrente sarà comunque tenuta a condividere col resistente le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Inoltre, il minore rimarrà collocato presso la mamma, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé nei modi e tempi che verranno previamente concordati tra le parti, nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio.
Il Collegio, considerata la contumacia del resistente, l'età del minore e l'assenza di circostanze allegate da cui possa evincersi un pregiudizio per tali da richiedere ulteriori approfondimenti, Per_1
reputa superfluo disporne l'ascolto.
Passando ora ai provvedimenti di contenuto economico, vale la pena ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Rispetto alla posizione economico-reddituale della signora si osserva che ella, secondo quanto Pt_1
risultante dalla documentazione in atti, ha percepito un reddito mensile netto mediamente pari a 1200 euro nel 2020, 1300 euro nel 2021, 1400 euro nel 2022 (v. CU 2021, 2022, 2023); a far data dal 31 luglio 2025, ha reperito un impiego a tempo determinato con la qualifica di educatrice professionale presso la cooperativa “Redancia onlus”, percependo un reddito mensile lordo pari a 1694 euro che, riproporzionato in base al tempo di lavoro part time (doc. 19), corrisponde a circa 800-1000 euro mensili netti (cfr. doc. 18). È proprietaria di un immobile, precedente adibito a casa familiare, e di un'autovettura (doc. 6, 7). Inoltre, detiene un portafoglio titoli (doc. 11) e risparmi del valore di circa 7.000 euro al 31.12.2019, 50.900 euro al 31.12.2020, 98.000 euro al 31.12.2021, 11.000 euro al
31.12.2022 (doc. 8).
D'altra parte, il signor come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ha CP_1
percepito un reddito mensile netto pari a 1700 euro nel 2022 (mod. 730/23) e 1800 euro nel 2024 (CU
2025) e risulta regolarmente assunto presso la società “Seriana SPA” dall'1 luglio 2023, potendosi presumere che la sua capacità economica sia rimasta immutata.
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, considerati i tempi di permanenza pressoché esclusivi trascorsi dal minore con la mamma, sulla quale gravano dunque le spese di mantenimento ordinario diretto, tenuto conto delle sue esigenze, da rapportarsi all'età (8 anni), richiamato il principio di proporzionalità reddituale, si reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), l'importo di 400 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo lo schema riportato in dispositivo.
Si precisa infine che la ricorrente, quale affidataria esclusiva del minore, avrà diritto a percepire CP_ dall' l'intero ammontare dell'assegno unico.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida il figlio minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla quale viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.) e di assumere in via esclusiva, anche senza il consenso dell'altro genitore, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie, tutte le decisioni che le riguardano comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), istruzione, educazione e residenza abituale;
dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
dispone che le frequentazioni padre-figlio potranno avvenire solamente previo accordo con la madre affidataria, pur sempre nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024 (data della domanda), la somma complessiva di € 400 mensili (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat), detratte le somme già versate a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.906, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/04/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Barbara CARSANA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale d'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Parte_1
relazione more uxorio con l'odierno resistente e che dalla loro unione è nato, in data 2 luglio 2017, il figlio legalmente riconosciuto da entrambi (doc. 3), ha domandato all'intestato Tribunale Per_1
l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale ed esattamente: l'affido condiviso con collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, la regolamentazione del diritto di visita padre-figlio con esclusione del pernottamento sino a quando il genitore non avrà reperito una soluzione abitativa adeguata e un contributo per il mantenimento del minore pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
All'udienza del 12 giugno 2025, la causa è stata rinviata per la rinnovazione della notifica al resistente non costituito, a garanzia della corretta instaurazione del contraddittorio.
Con decreto del 5 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale ha assegnato alla scrivente il procedimento in epigrafe, in sostituzione della precedente Giudice titolare della causa.
All'udienza di prima comparizione delle parti, fissata in data 30 gennaio 2025, il signor CP_1
malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente in udienza, mentre la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato: “Mi sono trasferita a Savona nel mese di settembre 2024, con l'inizio della scuola, non viviamo insieme dal 2020, il rapporto col figlio è quasi esclusivamente telefonico, ci sono telefonate una volta alla settimana senza un particolare coinvolgimento. Non mostra molto interesse ad andare dal padre, purtroppo da settembre non l'ha visto perché ci siamo un attimo assestati, gli ho chiesto se voleva venire durante le vacanze di Natale e mi ha risposto vediamo. Ma poi non è venuto. Nella quotidianità il padre ha un completo disinteresse dalle piccole cose a quelle più importanti, non mi dà risposta, adesso col trasferimento si sta interessando poco della scuola piuttosto che delle amicizie” (verbale 30.01.25).
La difesa della ricorrente, alla luce delle circostanze sopravvenute, ha dunque modificato le domande avanzate in ricorso, chiedendo l'affido esclusivo del minore e la regolamentazione delle visite col padre previo accordo;
inoltre, rappresentando la necessità che iniziasse un percorso di Per_1
neuropsichiatria, come richiesto dalla nuova scuola (v. relazione scolastica in atti), ha chiesto l'autorizzazione a procedervi anche senza il consenso paterno, il quale ha espresso il suo dissenso.
Con ordinanza riservata, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla notifica al resistente contumace del verbale d'udienza, vista la novità della domanda relativa all'attivazione del percorso di neuropsichiatria.
Il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito per prendere posizione sulla domanda di controparte e il Giudice relatore ha deciso in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.
La causa, discussa oralmente all'udienza del 5 novembre 2025, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, si ritiene di poter decidere in conformità alle domande avanzate dalla ricorrente, le quali appaiono pienamente conformi al preminente interesse della prole e adeguate a garantire al figlio le migliori condizioni di benessere psicofisico.
Giova ricordare che, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi a tali principi, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, individuando nell'affido condiviso il regime legale prioritario, derogabile nei soli casi in cui tale modello risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore.
In via eccezionale, l'ordinamento consente di derogare a tale modello ove, in relazione alle specificità del caso concreto, si riveli non conforme al best interest del minore, ravvisandosi elementi di inidoneità genitoriale nei confronti di uno dei due genitori o di entrambi.
A mente dell'art. 337 quater c.c., l'affido monogenitoriale può essere disposto quando l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. n. 6535/2019; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità educativa ovvero manifesta carenza del genitore, si ricordano, a titolo esemplificativo, il sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, l'anomala condizione di vita, l'obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore, la frequentazione in modo discontinuo del figlio, il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento (v.; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, sulla cui credibilità, in carenza di elementi probatori di segno opposto, questo giudicante non ha motivo di dubitare, il resistente, da quando si è interrotta la convivenza (2020), ha manifestato un sostanziale disinteresse verso il figlio, che vede sporadicamente e in modo irregolare (in particolare, nell'ultimo periodo lo avrebbe visto a giugno, luglio e novembre, verbale 5.11.25) e col quale mantiene contatti telefonici con una frequenza di circa una volta la settimana, senza mostrare alcun interessamento nei suoi confronti né sul piano morale, né sul piano materiale, vista l'assenza di collaborazione dimostrata nei confronti della signora che rischia di ostacolare le decisioni che Pt_1 riguardano il minore, come avvenuto per l'attivazione del percorso presso la Neuropsichiatria infantile, e il mancato adempimento con regolarità agli obblighi di mantenimento posti a suo carico
(verbale 30.1.25, 5.11.25).
Ebbene, alla luce di queste circostanze, ritiene il Collegio che i comportamenti assunti dal signor unitamente alla propria condotta processuale, siano rivelatori della sua inidoneità ad CP_1 affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente e ad assolvere in modo consapevole il proprio ruolo.
D'altra parte, la signora ha sempre assunto un ruolo di riferimento nella crescita del figlio, Pt_1
dimostrandosi capace di prendersi cura dei suoi bisogni materiali, morali, affettivi ed educativi, potendosi valutare pienamente idonea sotto il profilo genitoriale.
Il giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre e, di contro, di piena capacità della madre giustifica, pertanto, a tutela del preminente interesse del minore, l'affidamento esclusivo dello stesso alla ricorrente alla quale viene attribuito il potere di assumere autonomamente tutte le decisioni che riguardano il minore, comprese quelle di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale ex art. 337 quater, comma 3 c.c., vista la distanza tra il luogo di residenza del minore e del padre e le difficoltà emerse nell'assumere il suo consenso, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del minore, infatti, alla madre deve essere attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per la prole di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico dei minori, alla loro educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, anche senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal figlio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., si ricorda che la ricorrente sarà comunque tenuta a condividere col resistente le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Inoltre, il minore rimarrà collocato presso la mamma, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé nei modi e tempi che verranno previamente concordati tra le parti, nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio.
Il Collegio, considerata la contumacia del resistente, l'età del minore e l'assenza di circostanze allegate da cui possa evincersi un pregiudizio per tali da richiedere ulteriori approfondimenti, Per_1
reputa superfluo disporne l'ascolto.
Passando ora ai provvedimenti di contenuto economico, vale la pena ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Rispetto alla posizione economico-reddituale della signora si osserva che ella, secondo quanto Pt_1
risultante dalla documentazione in atti, ha percepito un reddito mensile netto mediamente pari a 1200 euro nel 2020, 1300 euro nel 2021, 1400 euro nel 2022 (v. CU 2021, 2022, 2023); a far data dal 31 luglio 2025, ha reperito un impiego a tempo determinato con la qualifica di educatrice professionale presso la cooperativa “Redancia onlus”, percependo un reddito mensile lordo pari a 1694 euro che, riproporzionato in base al tempo di lavoro part time (doc. 19), corrisponde a circa 800-1000 euro mensili netti (cfr. doc. 18). È proprietaria di un immobile, precedente adibito a casa familiare, e di un'autovettura (doc. 6, 7). Inoltre, detiene un portafoglio titoli (doc. 11) e risparmi del valore di circa 7.000 euro al 31.12.2019, 50.900 euro al 31.12.2020, 98.000 euro al 31.12.2021, 11.000 euro al
31.12.2022 (doc. 8).
D'altra parte, il signor come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ha CP_1
percepito un reddito mensile netto pari a 1700 euro nel 2022 (mod. 730/23) e 1800 euro nel 2024 (CU
2025) e risulta regolarmente assunto presso la società “Seriana SPA” dall'1 luglio 2023, potendosi presumere che la sua capacità economica sia rimasta immutata.
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, considerati i tempi di permanenza pressoché esclusivi trascorsi dal minore con la mamma, sulla quale gravano dunque le spese di mantenimento ordinario diretto, tenuto conto delle sue esigenze, da rapportarsi all'età (8 anni), richiamato il principio di proporzionalità reddituale, si reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), l'importo di 400 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo lo schema riportato in dispositivo.
Si precisa infine che la ricorrente, quale affidataria esclusiva del minore, avrà diritto a percepire CP_ dall' l'intero ammontare dell'assegno unico.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida il figlio minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla quale viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.) e di assumere in via esclusiva, anche senza il consenso dell'altro genitore, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie, tutte le decisioni che le riguardano comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), istruzione, educazione e residenza abituale;
dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
dispone che le frequentazioni padre-figlio potranno avvenire solamente previo accordo con la madre affidataria, pur sempre nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024 (data della domanda), la somma complessiva di € 400 mensili (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat), detratte le somme già versate a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.906, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo