CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
dott. Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
dott. Bianca Maria SERAFINI Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, , rappresentate e difese dagli avv.ti Enzo Parte_1 Parte_2
LE e AN D'Auria, elettivamente domiciliate come in atti
Appellanti
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Italico Perlini e Gaetano Cappucci, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
IO AN RR e GE ON, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
E nei confronti di
Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 485/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 19.06.2023.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, in proprio, e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
anche quali eredi di premesso che il loro dante causa aveva lavorato
[...] Persona_1 dal 1973 alle dipendenze della Fiat Auto s.p.a e, dal gennaio 1999, di , presso lo Parte_3 stabilimento di Piedimonte San Germano, con qualifica di operaio addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti termici;
che lo svolgimento della detta attività lavorativa aveva comportato la periodica utilizzazione e manipolazione di guarnizioni di amianto;
che il loro dante causa aveva contratto un carcinoma pancreatico ed era deceduto il 19.2.2001; che la moglie CP_3
CP_
aveva presentato nel marzo 2016 domanda amministrativa all' per usufruire delle
[...] provvidenze connesse all'esposizione all'amianto; hanno agito in giudizio nei confronti della Pt_3
e della chiedendo di accertare e dichiarare che il loro dante causa, in
[...] Controparte_5 conseguenza della malattia professionale, aveva subìto postumi invalidanti e danni alla salute che lo avevano condotto al decesso, che tali danni erano stati causati dalla prolungata esposizione all'amianto per effetto della mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure generiche e specifiche idonee ad evitare il danno in violazione dell'art.2087 c.c, con condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno biologico e morale iure hereditatis, e del danno esistenziale e morale iure proprio, in favore di e e del danno esistenziale, morale e patrimoniale iure Parte_1 Pt_2 proprio in favore di Controparte_3
Il Tribunale, previa separazione delle domande risarcitorie azionate iure proprio, in quanto esulanti dalla cognizione del giudice del lavoro, nella resistenza delle società convenute, ha rigettato le richieste risarcitorie iure hereditatis di e per intervenuta prescrizione dei Parte_1 Pt_2 crediti azionati, ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice ha argomentato che a) in tema di malattia professionale, la prescrizione non decorre dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si è manifestata all'esterno, ma da quello in cui venga o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche dell'epoca; b) nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, poteva con un alto grado di probabilità, prossimo alla certezza, ritenersi che le ricorrenti, figlie del già dal giugno 2005, data di Persona_1 presentazione dell'istanza amministrativa all'Inail, al più tardi nel 2008, erano in condizione, usando l'ordinaria diligenza, anche con consultazione del personale sanitario che aveva avuto in cura il padre, di percepire che il tumore pancreatico per il quale il padre era deceduto era conseguenza della illegittima condotta datoriale;
c) la domanda risarcitoria era stata proposta la prima volta con mail pec del 26 e 27 marzo 2019, senza precedenti atti interruttivi, motivo per cui i crediti risarcitori erano già estinti per maturata prescrizione decennale.
Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello e censurando Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata per erronea valutazione ed interpretazione dei fatti di causa, evidenziando che:
a) il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danneggiato è in grado di conoscere che il danno è stato causato da un fatto illecito del terzo;
b) nel caso di specie, il de cuius aveva avuto cognizione della patologia, ma non del nesso eziologico della stessa con il lungo contatto con l'amianto sul luogo di lavoro;
c) la moglie, nel 2005 era venuta a conoscenza che Controparte_3 il marito aveva lavorato a contatto con l'amianto, ma ignorava che il contatto era stato molto intenso e che lo aveva accompagnato per tutto il periodo lavorativo;
d) dalla domanda all'Inail per il riconoscimento dei diritti connessi all'esposizione al rischio amianto non emergeva alcuna conoscenza/conoscibilità da parte delle ricorrenti dell'eziologia professionale dell'adenocarcinoma pancreatico che aveva condotto alla morte il loro padre;
e) solo nel 2018, con la ctu espletata nel CP_ giudizio nei confronti dell' la , moglie del era venuta a conoscenza che il CP_3 Pt_1 marito era stato esposto “in maniera intensa” all'amianto.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande proposte in primo grado.
Si sono costituite in giudizio (già e (già Controparte_2 Parte_3 Controparte_1
, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_5
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Osserva la Corte, che il giudice di prime cure, nel dichiarare prescritto il diritto azionato dalle odierne appellanti, eredi di si è correttamente attenuto al principio, più volte ribadito dalla Persona_1 giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087
c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n. 4774).
Il giudizio di conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.
In particolare, per quanto concerne il contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, questa va apprezzata valutando le informazioni che erano in suo possesso o alle quali doveva essere messa in condizioni di accedere ovvero che doveva attivarsi per procurarsi, ritenendosi invero la stessa soddisfatta, a titolo esemplificativo, dall'avvenuta consultazione di personale sanitario ovvero dalla sottoposizione agli accertamenti clinico diagnostici prescritti.
Per quanto riguarda, invece, l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non va apprezzato in relazione al soggetto leso, dovendosi misurare il livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca in riferimento al personale o alla struttura sanitaria che ha avuto in cura il paziente ed accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze (cfr. sul punto Cass. SS.UU 576/2008 e successiva giurisprudenza ex multis Cass. n.
22045 del 2017; Cass. n. 13745 del 2018; Cass. n. 24164 del 2019 in tema di danno da emotrasfusione).
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte la quale, al riguardo, ha avuto modo di precisare che, ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione, è necessario, “un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, oppure i suoi eredi, usando l'ordinaria diligenza (che include la consultazione di personale medico) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca (proprie del personale medico) abbiano percepito o erano in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente comportamento illegittimo di parte datoriale”. In tale ottica, la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico, senz'altro costituiscono elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso da cui poter desumere, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, la conoscenza, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, dell'origine professionale della patologia (cfr. Cass. Civ. n. 13806/2023).
Ne deriva che, in materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr. sul punto Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del
2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010).
Principi che sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti del danneggiato, in relazione ai quali si è, infatti, affermato che la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia deve necessariamente comprendere "la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia" (così Cass. n. 17656 del 2020).
Applicando i principi espressi alla fattispecie in giudizio, il Tribunale correttamente ha ritenuto che, non risultando l'esposizione del lavoratore a rischi diversi da quelli ricollegabili all' attività lavorativa da questi prestata dal 09.11.1973 al 31.12.1998 alle dipendenze della Fiat Auto s.p.a. e dal 01.01.1999 al 19.02.2001 alle dipendenze di , il nesso causale tra quest'ultima e la patologia Parte_3 diagnosticata, adenocarcinoma pancreatico esitato successivamente nel decesso, fosse oggettivamente conoscibile dalle odierne appellanti, eredi del de cuius, fin da epoca anteriore a quella del deposito nel 2018 della relazione della c.t.u. espletata nel giudizio promosso da Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Cassino, recante rgn.652/2016.
Dalla documentazione versata in atti, invero, si evince chiaramente che la consapevolezza, da parte del de cuius e dei prossimi congiunti, della manifestazione clinica della malattia può ricondursi al
5.09.2000, data in cui veniva redatta la relazione clinica a firma del dott. nella quale Persona_2 veniva attestata la presenza di un “carcinoma indifferenziato del pancreas metastatico” mentre, la consapevolezza della possibile derivazione eziologica della patologia diagnosticata dall'esposizione all'amianto per effetto dell'attività lavorativa espletata, deve farsi risalire al mese di giugno 2005, data in cui i congiunti del resentavano istanza amministrativa all'Inail per il riconoscimento Pt_1 dei benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto.
La presentazione della suddetta istanza rende, a ben vedere, evidente la raggiunta consapevolezza della possibile origine professionale della patologia da cui era affetto il de cuius già nell'anno 2005, anche alla luce delle conoscenze ormai acquisite in materia dalla comunità scientifica che, in quel periodo, attestavano senz'altro la pericolosità dell'esposizione all'amianto nonché la possibile correlazione tra quest'ultima e l'aumento del rischio di insorgenza delle patologie dell'apparato non solo respiratorio ma anche gastroenterico.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, (cfr. Cass. n.
4721 del 1998 e, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014; Cass. 17252 del
2016) ha fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell'impiego di amianto ai primi anni del '900. A tal fine, nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella 13, n. 12, includesse la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.
Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13; il R.D. 7 agosto
1936, n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, era inclusa la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto, l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900
e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio;
si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto, l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto di causa era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che contenevano amianto era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 8292/2019).
Inoltre, quanto alla esposizione a polveri o sostanze aerodisperse, la loro pericolosità per la salute è certamente nota da lungo tempo, dal momento che l'art. 21 (rubricato Difesa contro le polveri) del
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, stabiliva, ai primi due commi: <Nei lavori che dànno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. // Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera>>.
Era evidente, quindi, già da molto tempo la generale pericolosità della inalazione di polveri, soprattutto perché possibile fonte di patologie dell'apparato respiratorio (v. Cass. 30/03/2015, n.
6352, in motivazione, punto 8).
Ciò posto, anche gli esiti degli studi e delle indagini effettuate in merito all'insorgenza delle neoplasie afferenti al tratto gastrointestinale, in caso di pregressa esposizione a sostanze nocive sui luoghi di lavoro, quali l'amianto - ancorché dotati di un grado di evidenza scientifica inferiore alle cd. malattie tabellate - già rendevano conoscibile, l'eventuale correlazione tra la patologia di cui era affetto il de cuius e l'esposizione alla suddetta sostanza.
Tali affermazioni trovano del resto conferma nelle risultanze della consulenza tecnica di parte ricorrente a firma del dott. (allegato 14 ricorso introduttivo primo grado) versata in Persona_3 atti, laddove si afferma, invero, che la correlazione tra inalazioni di fibre di amianto e aumento di insorgenza di neoplasie nel tratto viscerale addominale era già nota dagli anni '60, mentre la correlazione, in particolare, con il tumore pancreatico era già resa nota da studi effettuati nel 1989 da e nel 1992 da nonché da uno studio epidemiologico condotto nel 1991 (cfr. indagine CP_6 Pt_4 epidemiologica di e H. “Asbestos-Associated deaths among insulation workers Persona_4 Per_5 in the States and Canada”, in H. “ The third wave of asbestos disease: Persona_6 Per_7 exposure to asbestos in place”, ANls NY Academy Sciences 1991), correlazione confermata anche successivamente dagli studi effettuati nel 2008 dall' ed Altri Parte_5 Per_8 Persona_9
“Asbestos exposure in patients affected by bile duct tumors”.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che nel caso di specie la correlazione tra la neoplasia diagnosticata al de cuius e l'eventuale origine professionale della stessa potesse già ritenersi conoscibile dai congiunti, secondo l'ordinario metro di diligenza, già nell'anno 2005, o al più tardi, nel 2008 (anno di pubblicazione dello studio effettuato dall' , alla luce degli Parte_5 accertamenti diagnostici espletati nonché delle informazioni di carattere scientifico accessibili mediante consultazione del personale sanitario che ebbe in cura le quali, come Persona_1 evidenziato in precedenza, già attestavano la potenzialità cancerogena delle sostanze nocive con il quale il lavoratore è venuto a contatto nell'esercizio delle proprie mansioni.
Tali circostanze inducono a ritenere, condividendo pienamente le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, che la richiesta risarcitoria formulata per la prima volta dagli eredi nei confronti delle società convenute con mail pec del 26.03.2019 e del 27.03.2019 non possa rappresentare valido atto interruttivo, essendo la prescrizione ormai maturata, decorrendo la stessa dall'anno 2005 o, al più tardi, dall'anno 2008.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di , nei cui confronti non sono state formulate domande, e non costituitasi Controparte_3 in giudizio.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M
La Corte rigetta l'appello; condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate e che si liquidano Controparte_1 Controparte_2 in favore di ciascuna in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e Ca come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
dott. Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
dott. Bianca Maria SERAFINI Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, , rappresentate e difese dagli avv.ti Enzo Parte_1 Parte_2
LE e AN D'Auria, elettivamente domiciliate come in atti
Appellanti
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Italico Perlini e Gaetano Cappucci, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
IO AN RR e GE ON, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
E nei confronti di
Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 485/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 19.06.2023.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, in proprio, e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
anche quali eredi di premesso che il loro dante causa aveva lavorato
[...] Persona_1 dal 1973 alle dipendenze della Fiat Auto s.p.a e, dal gennaio 1999, di , presso lo Parte_3 stabilimento di Piedimonte San Germano, con qualifica di operaio addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti termici;
che lo svolgimento della detta attività lavorativa aveva comportato la periodica utilizzazione e manipolazione di guarnizioni di amianto;
che il loro dante causa aveva contratto un carcinoma pancreatico ed era deceduto il 19.2.2001; che la moglie CP_3
CP_
aveva presentato nel marzo 2016 domanda amministrativa all' per usufruire delle
[...] provvidenze connesse all'esposizione all'amianto; hanno agito in giudizio nei confronti della Pt_3
e della chiedendo di accertare e dichiarare che il loro dante causa, in
[...] Controparte_5 conseguenza della malattia professionale, aveva subìto postumi invalidanti e danni alla salute che lo avevano condotto al decesso, che tali danni erano stati causati dalla prolungata esposizione all'amianto per effetto della mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure generiche e specifiche idonee ad evitare il danno in violazione dell'art.2087 c.c, con condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno biologico e morale iure hereditatis, e del danno esistenziale e morale iure proprio, in favore di e e del danno esistenziale, morale e patrimoniale iure Parte_1 Pt_2 proprio in favore di Controparte_3
Il Tribunale, previa separazione delle domande risarcitorie azionate iure proprio, in quanto esulanti dalla cognizione del giudice del lavoro, nella resistenza delle società convenute, ha rigettato le richieste risarcitorie iure hereditatis di e per intervenuta prescrizione dei Parte_1 Pt_2 crediti azionati, ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice ha argomentato che a) in tema di malattia professionale, la prescrizione non decorre dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si è manifestata all'esterno, ma da quello in cui venga o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche dell'epoca; b) nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, poteva con un alto grado di probabilità, prossimo alla certezza, ritenersi che le ricorrenti, figlie del già dal giugno 2005, data di Persona_1 presentazione dell'istanza amministrativa all'Inail, al più tardi nel 2008, erano in condizione, usando l'ordinaria diligenza, anche con consultazione del personale sanitario che aveva avuto in cura il padre, di percepire che il tumore pancreatico per il quale il padre era deceduto era conseguenza della illegittima condotta datoriale;
c) la domanda risarcitoria era stata proposta la prima volta con mail pec del 26 e 27 marzo 2019, senza precedenti atti interruttivi, motivo per cui i crediti risarcitori erano già estinti per maturata prescrizione decennale.
Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello e censurando Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata per erronea valutazione ed interpretazione dei fatti di causa, evidenziando che:
a) il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danneggiato è in grado di conoscere che il danno è stato causato da un fatto illecito del terzo;
b) nel caso di specie, il de cuius aveva avuto cognizione della patologia, ma non del nesso eziologico della stessa con il lungo contatto con l'amianto sul luogo di lavoro;
c) la moglie, nel 2005 era venuta a conoscenza che Controparte_3 il marito aveva lavorato a contatto con l'amianto, ma ignorava che il contatto era stato molto intenso e che lo aveva accompagnato per tutto il periodo lavorativo;
d) dalla domanda all'Inail per il riconoscimento dei diritti connessi all'esposizione al rischio amianto non emergeva alcuna conoscenza/conoscibilità da parte delle ricorrenti dell'eziologia professionale dell'adenocarcinoma pancreatico che aveva condotto alla morte il loro padre;
e) solo nel 2018, con la ctu espletata nel CP_ giudizio nei confronti dell' la , moglie del era venuta a conoscenza che il CP_3 Pt_1 marito era stato esposto “in maniera intensa” all'amianto.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande proposte in primo grado.
Si sono costituite in giudizio (già e (già Controparte_2 Parte_3 Controparte_1
, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_5
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Osserva la Corte, che il giudice di prime cure, nel dichiarare prescritto il diritto azionato dalle odierne appellanti, eredi di si è correttamente attenuto al principio, più volte ribadito dalla Persona_1 giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087
c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n. 4774).
Il giudizio di conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.
In particolare, per quanto concerne il contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, questa va apprezzata valutando le informazioni che erano in suo possesso o alle quali doveva essere messa in condizioni di accedere ovvero che doveva attivarsi per procurarsi, ritenendosi invero la stessa soddisfatta, a titolo esemplificativo, dall'avvenuta consultazione di personale sanitario ovvero dalla sottoposizione agli accertamenti clinico diagnostici prescritti.
Per quanto riguarda, invece, l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non va apprezzato in relazione al soggetto leso, dovendosi misurare il livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca in riferimento al personale o alla struttura sanitaria che ha avuto in cura il paziente ed accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze (cfr. sul punto Cass. SS.UU 576/2008 e successiva giurisprudenza ex multis Cass. n.
22045 del 2017; Cass. n. 13745 del 2018; Cass. n. 24164 del 2019 in tema di danno da emotrasfusione).
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte la quale, al riguardo, ha avuto modo di precisare che, ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione, è necessario, “un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, oppure i suoi eredi, usando l'ordinaria diligenza (che include la consultazione di personale medico) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca (proprie del personale medico) abbiano percepito o erano in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente comportamento illegittimo di parte datoriale”. In tale ottica, la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico, senz'altro costituiscono elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso da cui poter desumere, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, la conoscenza, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, dell'origine professionale della patologia (cfr. Cass. Civ. n. 13806/2023).
Ne deriva che, in materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr. sul punto Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del
2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010).
Principi che sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti del danneggiato, in relazione ai quali si è, infatti, affermato che la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia deve necessariamente comprendere "la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia" (così Cass. n. 17656 del 2020).
Applicando i principi espressi alla fattispecie in giudizio, il Tribunale correttamente ha ritenuto che, non risultando l'esposizione del lavoratore a rischi diversi da quelli ricollegabili all' attività lavorativa da questi prestata dal 09.11.1973 al 31.12.1998 alle dipendenze della Fiat Auto s.p.a. e dal 01.01.1999 al 19.02.2001 alle dipendenze di , il nesso causale tra quest'ultima e la patologia Parte_3 diagnosticata, adenocarcinoma pancreatico esitato successivamente nel decesso, fosse oggettivamente conoscibile dalle odierne appellanti, eredi del de cuius, fin da epoca anteriore a quella del deposito nel 2018 della relazione della c.t.u. espletata nel giudizio promosso da Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Cassino, recante rgn.652/2016.
Dalla documentazione versata in atti, invero, si evince chiaramente che la consapevolezza, da parte del de cuius e dei prossimi congiunti, della manifestazione clinica della malattia può ricondursi al
5.09.2000, data in cui veniva redatta la relazione clinica a firma del dott. nella quale Persona_2 veniva attestata la presenza di un “carcinoma indifferenziato del pancreas metastatico” mentre, la consapevolezza della possibile derivazione eziologica della patologia diagnosticata dall'esposizione all'amianto per effetto dell'attività lavorativa espletata, deve farsi risalire al mese di giugno 2005, data in cui i congiunti del resentavano istanza amministrativa all'Inail per il riconoscimento Pt_1 dei benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto.
La presentazione della suddetta istanza rende, a ben vedere, evidente la raggiunta consapevolezza della possibile origine professionale della patologia da cui era affetto il de cuius già nell'anno 2005, anche alla luce delle conoscenze ormai acquisite in materia dalla comunità scientifica che, in quel periodo, attestavano senz'altro la pericolosità dell'esposizione all'amianto nonché la possibile correlazione tra quest'ultima e l'aumento del rischio di insorgenza delle patologie dell'apparato non solo respiratorio ma anche gastroenterico.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, (cfr. Cass. n.
4721 del 1998 e, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014; Cass. 17252 del
2016) ha fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell'impiego di amianto ai primi anni del '900. A tal fine, nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella 13, n. 12, includesse la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.
Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13; il R.D. 7 agosto
1936, n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, era inclusa la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto, l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900
e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio;
si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto, l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto di causa era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che contenevano amianto era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 8292/2019).
Inoltre, quanto alla esposizione a polveri o sostanze aerodisperse, la loro pericolosità per la salute è certamente nota da lungo tempo, dal momento che l'art. 21 (rubricato Difesa contro le polveri) del
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, stabiliva, ai primi due commi: <Nei lavori che dànno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. // Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera>>.
Era evidente, quindi, già da molto tempo la generale pericolosità della inalazione di polveri, soprattutto perché possibile fonte di patologie dell'apparato respiratorio (v. Cass. 30/03/2015, n.
6352, in motivazione, punto 8).
Ciò posto, anche gli esiti degli studi e delle indagini effettuate in merito all'insorgenza delle neoplasie afferenti al tratto gastrointestinale, in caso di pregressa esposizione a sostanze nocive sui luoghi di lavoro, quali l'amianto - ancorché dotati di un grado di evidenza scientifica inferiore alle cd. malattie tabellate - già rendevano conoscibile, l'eventuale correlazione tra la patologia di cui era affetto il de cuius e l'esposizione alla suddetta sostanza.
Tali affermazioni trovano del resto conferma nelle risultanze della consulenza tecnica di parte ricorrente a firma del dott. (allegato 14 ricorso introduttivo primo grado) versata in Persona_3 atti, laddove si afferma, invero, che la correlazione tra inalazioni di fibre di amianto e aumento di insorgenza di neoplasie nel tratto viscerale addominale era già nota dagli anni '60, mentre la correlazione, in particolare, con il tumore pancreatico era già resa nota da studi effettuati nel 1989 da e nel 1992 da nonché da uno studio epidemiologico condotto nel 1991 (cfr. indagine CP_6 Pt_4 epidemiologica di e H. “Asbestos-Associated deaths among insulation workers Persona_4 Per_5 in the States and Canada”, in H. “ The third wave of asbestos disease: Persona_6 Per_7 exposure to asbestos in place”, ANls NY Academy Sciences 1991), correlazione confermata anche successivamente dagli studi effettuati nel 2008 dall' ed Altri Parte_5 Per_8 Persona_9
“Asbestos exposure in patients affected by bile duct tumors”.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che nel caso di specie la correlazione tra la neoplasia diagnosticata al de cuius e l'eventuale origine professionale della stessa potesse già ritenersi conoscibile dai congiunti, secondo l'ordinario metro di diligenza, già nell'anno 2005, o al più tardi, nel 2008 (anno di pubblicazione dello studio effettuato dall' , alla luce degli Parte_5 accertamenti diagnostici espletati nonché delle informazioni di carattere scientifico accessibili mediante consultazione del personale sanitario che ebbe in cura le quali, come Persona_1 evidenziato in precedenza, già attestavano la potenzialità cancerogena delle sostanze nocive con il quale il lavoratore è venuto a contatto nell'esercizio delle proprie mansioni.
Tali circostanze inducono a ritenere, condividendo pienamente le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, che la richiesta risarcitoria formulata per la prima volta dagli eredi nei confronti delle società convenute con mail pec del 26.03.2019 e del 27.03.2019 non possa rappresentare valido atto interruttivo, essendo la prescrizione ormai maturata, decorrendo la stessa dall'anno 2005 o, al più tardi, dall'anno 2008.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di , nei cui confronti non sono state formulate domande, e non costituitasi Controparte_3 in giudizio.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M
La Corte rigetta l'appello; condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate e che si liquidano Controparte_1 Controparte_2 in favore di ciascuna in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e Ca come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.