Ordinanza cautelare 18 giugno 2009
Ordinanza presidenziale 28 settembre 2016
Ordinanza presidenziale 29 settembre 2016
Ordinanza cautelare 21 marzo 2019
Sentenza 11 gennaio 2021
Sentenza 14 gennaio 2021
Decreto cautelare 23 gennaio 2021
Decreto cautelare 1 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 1 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2021
Parere interlocutorio 27 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/01/2021, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2021
N. 00027/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Reffo, con domicilio fisico eletto presso la segreteria del T.A.R. EN e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domicilia in Venezia, San Marco, 63;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
-OMISSIS- per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
- del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS-, che non ha riconosciuto l'equo indennizzo e la dipendenza da causa di servizio per l’infermità di cui al verbale della -OMISSIS-di -OMISSIS-;
- del parere del -OMISSIS- per le cause di servizio posizione -OMISSIS-;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- in servizio presso la -OMISSIS-, rappresenta di aver inoltrato in data-OMISSIS- formale e documentata istanza all’Amministrazione di appartenenza al fine di ottenere il riconoscimento, come dipendente da causa di servizio, della infermità “ Spondiloartrosi lombare e discopatia L3-L4, L5-S1, piccola ernia discale L4-L5 ” e di aver contestualmente chiesto anche il conseguente equo indennizzo previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Tale domanda, precisa l’esponente, è stata trasmessa dalla -OMISSIS- alla competente -OMISSIS- al fine della sottoposizione dell’interessato agli opportuni accertamenti clinici e diagnostici; la -OMISSIS-, con -OMISSIS- ha verificato la sussistenza dell’infermità anzidetta e nell’occasione ha riconosciuto l’ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità psicofisica di cui alla categoria “8” della tabella “A” delle invalidità, così come previste dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e sostituita per effetto del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Successivamente, aggiunge il ricorrente, in data -OMISSIS- la relazione, il verbale della -OMISSIS- e tutta la documentazione necessaria sia ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che dell’erogazione dell’equo indennizzo, per il seguito di competenza, così come previsto dalla normativa di semplificazione dei procedimenti relativi, approvata con D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Lamenta il deducente che a seguito del ricorso proposto contro l’inerzia ed il silenzio tenuti dall’Amministrazione nel procedimento de quo , il -OMISSIS- per le cause di servizio ha espresso il proprio parere, discostandosi dal giudizio diagnostico reso dalla -OMISSIS- -OMISSIS- la quale, con giudizio unanime, ha precedentemente accertato la sussistenza della malattia ritenendo l’ascrivibilità dell'infermità in questione.
Al ricorrente, dunque, è stato notificato il decreto -OMISSIS- in cui viene rigettata l’infermità “ Spondiloartrosi lombare e discopatia L3-L4, L5-Sl, piccola ernia discale L4-L5 ”.
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- l’esponente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando quanto dedotto in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito.
1.2. Con ordinanza-OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare.
1.3. Con ordinanza -OMISSIS- è stata rinnovata l’istruttoria disposta con precedente ordinanza -OMISSIS- (che, per motivi di carattere tecnico informatico, risultava priva della motivazione e del dispositivo), disponendo a cura dell’Amministrazione resistente il deposito di una documentata relazione sull’evoluzione della vicenda conteziosa che ha dato origine al ricorso nel termine ivi indicato.
L’Amministrazione resistente ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data -OMISSIS-.
1.4. Con note di udienza depositate in data-OMISSIS- la parte ricorrente ha dichiarato che sussiste l’interesse alla causa e si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso.
All’udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con i primi due motivi il ricorrente deduce i vizi di Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità e carenza della motivazione sotto altro profilo. Violazione Legge 7.08.1990 n. 241 art.3 e di Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto che hanno determinato i provvedimenti impugnati. Eccesso di potere per illogicità manifesta .
Per l’esponente il parere reso dal -OMISSIS- per le cause di servizio desta non poche perplessità sul piano motivazionale.
Lamenta il deducente una strana valutazione del servizio reso, sino al -OMISSIS-(nel corso di venticinque anni) peraltro in contrasto con le considerazioni diagnostiche svolte dalla -OMISSIS-; osserva il ricorrente, in particolare, di aver svolto, nei 25 anni di servizio oggetto di valutazione medica, i seguenti servizi nelle seguenti sedi:
a) -OMISSIS-;
b) -OMISSIS-;
c) -OMISSIS-;
d)-OMISSIS--OMISSIS-;
e) -OMISSIS-.
Secondo il deducente è agevole individuare, ai fini di inteersse, almeno due principali tipologie di servizi svolti:
- di piantonamento, vigilanza e ordine pubblico;
- servizio sia in moto che in auto, in qualità di conducente.
Argomenta il deducente di aver svolto, soprattutto nei periodi contraddistinti dalle lettere a), b), d), ed e), servizi di vigilanza e di piantonamento con giubbetto antiproiettile pesante (vecchio tipo) indossato, con pistola mitragliatrice modello 12 imbracciata; in ordine pubblico con moschetto TS lancia-lacrimogeni imbracciato, con sfollagente agganciato, con casco U.B.O.T. indossato; attività di piantonamento ai detenuti presso vari nosocomi; scorte valori a furgoni postali; squadra falchi motomontata; servizi antirapina/droga motomontata e automontata; appostamenti e pedinamenti soprattutto in moto (Honda 400 four); -OMISSIS-3^ sezione antiterrorismo, servizi di pedinamento, appostamenti effettuati a piedi, in furgoni attrezzati senza servizi igienici, senza aria condizionata o riscaldamento, in luoghi di fortuna come scantinati case in costruzione ecc.; servizio di -OMISSIS-, -OMISSIS-attività di “ricognizione”; -OMISSIS-squadra “-OMISSIS-”; servizio di ordine pubblico negli -OMISSIS- (senza alcun riparo, con esposizione al sole e caldo, al freddo e sotto la pioggia ecc ... ); l’impiego ai reparti -OMISSIS-, in servizi di ordine pubblico prevedeva anche il sistematico trasporto a mano di pesanti casse contenenti i razzi-lacrimogeni e le relative cariche di lancio con sovraccarico biomeccanico degli arti e delle vertebre del rachide.
Parte ricorrente ha poi richiamato la letteratura (cfr. pag. 6 del ricorso) circa il riconoscimento del fatto che l’intervento coattivo e gli scontri fisici, la posizione eretta fissa per molte ore con carichi che si ripercuotono sulla schiena, come il giubbotto antiproiettile e l’arma lunga, le armi in genere, lo scudo, i caschi protettivi, la stessa uniforme con le manette, il cinturone e lo sfollagente, creano problemi posturali ogni qualvolta il loro trasporto non avviene in maniera bilanciata, trattandosi di attività particolarmente a rischio per la salute del rachide.
Il deducente ha poi evidenziato che per l’art. 1176 cod. civ. al datore di lavoro è richiesta una particolare accuratezza sia nell’individuazione dei fattori di pericolo, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, anche se non specificamente previste da norme di prevenzione o da altre prescrizioni di organi competenti (se in numerosi Paesi europei campagne informative per prevenire il mal di schiena dei lavoratori sono state attuate in tempi risalenti, in Italia il primo provvedimento legislativo in materia è stato il D.Lgs. n. 626/1994 il quale, con l’allegato VII, si è solo avvicinato alla tematica).
Ha aggiunto il deducente che per impedire che lunghe permanenze alla guida causino l'insorgere o l'aggravarsi di patologie a carico del rachide è oggi nota la necessità del rispetto di alcune regole ergonomiche e posturali; tuttavia, i mezzi condotti negli anni passati per ragioni di servizio erano costituiti quasi esclusivamente da furgoni blindati che non erano dotati di sedili con particolari possibilità di regolazione né del poggiatesta, erano scomodi nella seduta, rigidi nelle sospensioni e, nei lunghi itinerari interregionali, sottoponevano la schiena ed il rachide cervicale a continui microtraumi.
Il ricorrente osserva che, nei summenzionati periodi, è stato impiegato in servizi gravosi la cui natura, i sovraccarichi biomeccanici degli arti e delle vertebre e le posture alla guida di automezzi, per effetto di carenze tecnologiche e di una inadeguata cultura, sono stati la causa o quantomeno concausa, efficiente e determinante, dell'infermità a carico del rachide; l’Amministrazione intimata, lamenta il deducente, non ha tenuto conto della documentazione contenuta nel fascicolo personale per la definizione della pratica sanitaria de qua , che rivela l'indubbio rapporto eziologico tra i descritti servizi e l'insorgere e l'affermarsi dell'infermità citata, quantomeno concausale o interdipendente, stante anche il precedente accertamento dell’infermità da parte della -OMISSIS-.
Sul punto il ricorrente ha nuovamente evocato la letteratura (cfr. pagg. 7-8 del ricorso), evidenziando che risultano provate l’esposizione e la sottoposizione, nel corso degli anni di servizio, a posture sbilanciate della colonna, a microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo, a sollevamento di pesi con sovraccarico biomeccanico e a interventi coattivi di ordine pubblico sovente sfocianti in scontri fisici con i dimostranti, non potendosi dunque spiegare, dal punto di vista logico, quanto si legge nel parere del -OMISSIS- (infine, quanto all’insorgenza erniale ed usura e deformazione precoce delle articolazioni del rachide, l’esponente ha richiamato i contenuti del D.M. 9 aprile 2008).
L’Avvocatura erariale ha contrastato le argomentazioni del ricorrente.
1.1. I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Giova osservare, in via preliminare, che il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (innovando la regolamentazione di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ha disciplinato tre rilevanti aspetti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio:
- ha stabilito la competenza della -OMISSIS- medico-ospedaliera (-OMISSIS-) a diagnosticare l’infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l’invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio;
- ha attribuito espressamente all’organo collegiale centrale (-OMISSIS- per le cause di servizio, -OMISSIS-) la pronuncia sulla causa di servizio;
- ha reso vincolante per l’Amministrazione la pronuncia del -OMISSIS- per le cause di servizio ( ex -OMISSIS- per le pensioni privilegiate ordinarie di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), salva solo la facoltà di chiedere (per una volta) il riesame da parte dello stesso -OMISSIS- (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2017, n. 5086; Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4452).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio finale del -OMISSIS- sulla dipendenza da causa di servizio, che concerne l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, si impone all'Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 settembre 2018, n. 2131; Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2018, n. 1845).
Invero, il parere dello stesso -OMISSIS- assume natura parzialmente vincolante per l’Amministrazione procedente, nel senso che la stessa non può discostarsene a meno che non ravvisi un’evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti o un’illogicità manifesta in cui sia incorso il predetto organo tecnico; in tali ipotesi l’Amministrazione ha la possibilità (non già di determinarsi diversamente dall’organo consultivo, ma solo) di motivatamente richiedere al -OMISSIS- di esprimere un nuovo parere, all’esito del quale adotterà il provvedimento finale sulla domanda sempre in senso conforme al parere del -OMISSIS- (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 gennaio 2018, n. 9).
Inoltre, nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al -OMISSIS- per le cause di servizio può dispiegare il verbale della -OMISSIS- medico-ospedaliera, anche qualora, nell’esplicitazione eziopatogenetica dell’infermità, dovesse esprimere un giudizio sulla correlazione di quest’ultima all'attività di servizio; alla -OMISSIS-, infatti, spettano esclusivamente compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all’ulteriore evoluzione dell'affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura), mentre soltanto il -OMISSIS- è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell'infermità allo svolgimento dell'attività di servizio, con la conseguenza che legittimamente l'Amministrazione può conformarsi al parere del -OMISSIS- senza dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della -OMISSIS-(cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 marzo 2019, n. 1614).
Premesso quanto sopra, deve poi evidenziarsi che il positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all’accertamento dell’effettiva e comprovata “ riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione ” (art. 11, comma 1, cit. d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461).
In altri termini, non è sufficiente, per l’accertamento della suddetta dipendenza, la mera “ possibile ” valenza patogenetica del servizio prestato, imponendosi, di contro, la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. I, 11 agosto 2020, n. 1393; Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2018, n. 5132; Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2811; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 14 aprile 2020, n. 3911; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 aprile 2020, n. 712).
Deve essere ancora sottolineato che secondo orientamento consolidato, i pareri del -OMISSIS- sono sindacabili solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede amministrativa; si afferma pure che essi sono sindacabili solo ab externo , per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità logico-argomentativa. Invero, i pareri del -OMISSIS- sono atti connotati da discrezionalità tecnica, basati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, con conseguente insindacabilità degli stessi, eccetto le ipotesi di manifesta irragionevolezza, di palese travisamento dei fatti, di omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonché di scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. I, 8 maggio 2020, n. 872).
Ciò chiarito, nel caso di specie non consta alcun travisamento (ovvero errata valutazione) dei presupposti di fatto da parte del -OMISSIS-, né il percorso logico-argomentativo da esso seguito presenta manifeste lacune, carenze, erroneità, illogicità ovvero incongruenze logico-motivazionali né, infine, emergono profili di insufficienza dell’istruttoria.
Quanto al lamentato vizio motivazionale, lo stesso va ritenuto insussistente, essendo presente nell’avversato parere del -OMISSIS- una esplicitazione delle ragioni per le quali l’infermità riscontrata sul dipendente non è riconducibile al servizio prestato; si opera, infatti, riferimento all’eziopatogenesi (e al decorso) della stessa secondo le acquisizioni della scienza medica, rilevando che il servizio svolto (e, in particolare, i relativi eventi) non si appalesa tale da assurgere a fattore causale o concausale efficiente e determinante.
Il parere, dunque, rende comprensibili al destinatario le ragioni del giudizio negativo, in tal modo assolvendo all’obbligo motivazionale (cfr. anche il successivo punto 2.1. in Diritto).
Va sottolineato, inoltre, che nei fatti addotti dal dipendente emergono difficoltà, disagi, condizioni di lavoro ed avversità climatiche non estranee ai compiti dell’appartenente al -OMISSIS- ed alle mansioni proprie dell’attività lavorativa di questi; essi, peraltro, non appaiono configurare condizioni di servizio caratterizzate da gravosità eccezionale e superiore a quelle riferibili all’attività istituzionale ordinaria, venendo in evidenza, comunque attività istituzionali proprie del Corpo di appartenenza (cfr. anche il successivo punto 2.1. in Diritto).
La non condivisibilità delle conclusioni raggiunte, attraverso la sovrapposizione della diversa valutazione dei fattori di servizio nella eziologia delle infermità finisce, dunque, per veicolare una critica di puro merito, la cui fondatezza non può essere vagliata nella presente sede, avuto riguardo ai riferiti limiti di cognizione sul giudizio tecnico-discrezionale reso dal -OMISSIS- (arg. ex Cons. Stato, sez. I, 26 ottobre 2020, n. 1642).
Del resto, la semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l’indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute (cfr. Cons. Stato, sez. I, 1 marzo 2019, n. 610; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 13 novembre 2020, n. 1253).
2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di Eccesso di potere per disparità di trattamento .
Argomenta il ricorrente che infermità quali ernie discali del rachide e artrosi, sono pressoché sempre state riconosciute come “si” dipendenti da cause di servizio anche a personale delle Forze di -OMISSIS- con incarichi esclusivamente sedentari e finanche infermieristici (l’esponente ha allegato un documento in ordine all’accoglimento di infermità dipendente da cause di servizio di un già -OMISSIS- che - per il deducente - vanta una tipologia di servizi negli anni meno gravosa).
Il ricorrente ha altresì prodotto un documento di uno dei sindacati della -OMISSIS- di Stato in cui viene stigmatizzata una repentina “inversione di tendenza” del -OMISSIS-, laddove patologie (quali quella in questione), che fino a qualche tempo fa venivano ritenute come si dipendenti da cause di servizio, oggi sono attribuite a “difetti genetici” e alla normale “usura dei corpi dei -OMISSIS-”, senza spiegare le ragioni di questa mutazione sia genetica che scientifico-diagnostica.
Secondo il deducente risulta di difficile comprensione l'assunto del -OMISSIS- per le cause di servizio secondo cui: “ I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente idiopatici, cioè sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari ” (dunque, evidenzia il ricorrente, nel 2006, all’età di 42 anni per il -OMISSIS- l’esponente aveva le strutture articolari fisiologicamente già vecchie); osserva il ricorrente, infine, di non essere mai stato dichiarato né parzialmente né totalmente inidoneo al servizio, né tantomeno è mai stato esentato a servizi gravosi, esterni o notturni.
L’Avvocatura erariale ha contrastato le argomentazioni del ricorrente.
2.1. Il motivo è infondato.
Il solo fatto dell’avvenuto riconoscimento per altri soggetti della sussistenza del nesso di causalità tra analoga patologia sofferta e il servizio prestato non è sufficiente a dimostrare che situazioni identiche sono state tratte dall’Amministrazione procedente in modo differente, essendo chiaro che in una materia quale quella controversa la situazione di ciascuno è ontologicamente diversa da quella degli altri (arg. ex T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 gennaio 2016, n. 128).
Ed invero, il riconoscimento della causa di servizio dipende non solo da aspetti oggettivi ma anche soggettivi, per cui non è consentito effettuare la comparazione con altri colleghi che hanno ottenuto detto beneficio (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 17 settembre 2012, n. 1169).
Inconferente si rivela l’argomentazione concernente un “generale” mutamento di orientamento da parte del -OMISSIS- per le cause di servizio in quanto - in disparte ogni altra considerazione, anche in relazione alla genericità della deduzione - non riuscirebbe comunque a colorare di illegittimità i singoli e concreti provvedimenti avversati.
Infine, il -OMISSIS- per le cause di servizio, nell’avversato parere, ha specificato le ragioni che favoriscono l’insorgere dell’infermità diagnosticata al ricorrente, il che, se non vale ad escludere la ricorrenza di altri fattori eziologici nella manifestazione del quadro morboso, serve comunque ad introdurre una valutazione di tipo probabilistico (“ l’infermità: “Spondiloartrosi lombare e discopatie L3-L4, L5-S1, piccola ernia discale L4-L5” NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente idiopatici, cioè sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti ”); dunque, il -OMISSIS- per le cause di servizio ha concluso che “ Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti ”.
Si rende così necessario, per contrastare detto giudizio, allegare e provare eventi di servizio di rilevanza e significatività tali da superare la conclusione raggiunta, allegazione e prova nel caso in esame carenti.
Giova evidenziare, invero, che non possono al riguardo valorizzarsi le considerazioni svolte dal ricorrente, non essendo emerso in che misura le prestazioni cui è stato adibito possano ritenersi eccedenti il normale svolgimento delle mansioni proprie del servizio stesso.
Il ricorrente, in definitiva, si è limitato a sovrapporre il proprio giudizio a quello dell’organo tecnico, come tale sicuramente insufficiente a soddisfare lo specifico onere probatorio che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, incombe in materia (dovendo l’interessato fornire la prova non solo di essere stato sottoposto a lavori particolarmente stressanti e protratti per lungo tempo, ma anche che questi lavori abbiano carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto e che pertanto, come tali, siano idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell’infermità quanto meno sul piano causale: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I stralcio, 24 novembre 2020, n. 12450; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 giugno 2020, n. 667).
Nel caso di specie, il ricorrente ha descritto i normali compiti svolti da un appartenente alla -OMISSIS- di Stato nell’ambito delle sue ordinarie mansioni lavorative, non potendosi ascrivere ai compiti disimpegnati quel carattere di straordinaria eccezionalità che consenta di ricondurre al loro svolgimento la scaturigine eziologica delle lamentate patologie; inoltre, le considerazioni medico-legali richiamate dal ricorrente non risultano significative, poiché articolanti una serie di considerazioni sull’eziologia delle patologie diagnosticate tali da non superare quella sfera di opinabilità tipica degli apprezzamenti tecnico - discrezionali, sfera contraddistinta dal fatto che, ove non emerga l’erroneità dei presupposti di fatto o l’incoerenza dell'operazione valutativa, al giudice è precluso sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo amministrativo.
Il Collegio, inoltre, osserva che, anche a voler attribuire rilievo alle condizioni nonché alle mansioni specifiche espletate dal ricorrente, è da rilevarsi che, per giurisprudenza costante, non è sufficiente affermare che l’attività di servizio sia stata caratterizzata dalla sottoposizione a disagi, fattori stressogeni e sforzi fisici anche prolungati posto che si tratta di un dato che accomuna la prestazione lavorativa di un numero rilevantissimo di soggetti per i quali, com’è noto, è richiesto il possesso di requisiti psico-fisici più elevati rispetto alla media della popolazione lavorativa; se è così, anche uno sforzo prolungato nel tempo può costituire oggetto di una prestazione di lavoro esigibile in concreto senza potersi innalzare a dignità di causa o concausa rilevante (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 novembre 2019, n. 1977; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15 ottobre 2019, n. 4881).
3. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di Violazione art. 10 bis Legge 7.08.1990 n. 241 introdotto a seguito delle modifiche di cui all'art. 6 Legge dell’11.2.2005 n. 15 e art. 2 Legge 7.08.1990 n. 241 .
Lamenta il ricorrente la notifica del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- - di rigetto dell’infermità “ Spondiloartrosi lombare e discopatia L3-L4, L5-S1, piccola ernia discale L4-L5 ” - in violazione dell'art. 10- bis della legge n. 241/1990.
L’Avvocatura erariale ha contrastato le argomentazioni del ricorrente.
3.1. Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell'infermità contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, né quelli per il c.d. preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta al -OMISSIS- per le cause di servizio, con conseguente limitato sindacato giurisdizionale per illogicità, manifesta irragionevolezza, omessa considerazione delle circostanze di fatto.
L’Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del -OMISSIS- per le cause di servizio, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, con la conseguenza che l’eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 20 febbraio 2020, n. 2257).
Sul punto, anche la giurisprudenza di appello afferma che l’invocata disciplina di cui all’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non trova applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di infermità proprio in ragione della natura vincolante del parere reso dal -OMISSIS- per le cause di servizio (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7447; Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1215).
4. In conclusione, attesa l’infondatezza delle doglianze, il ricorso deve essere respinto.
5. I peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.