Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/06/2022, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01101/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2016, proposto da
Mediasud S.r.l., poi incorporata per fusione nella Progumi P.L.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Marianna Depasquale, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio Antonio AS in Lecce, via Umberto I, 28;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale di demolizione e/o rimozione di opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi, riguardante l'impianto di trasmissione televisiva Telenorba 7, operante sulle frequenze televisive del canale 59 in tecnica digitale e l'infrastruttura metallica di sostegno, eseguiti in Brindisi alla via Dalmazia civ. 37, emessa dal Comune di Brindisi - Ufficio Edilizia Gestione territoriale -Servizio impianti di telecomunicazione, prot. 28423, notificata il 13.04.2016, attraverso cui veniva ordinato alla Società ricorrente " la demolizione dell'infrastruttura metallica di sostegno di asserita proprietà, sulla quale è stato installato l'impianto di trasmissione televisiva Telenorba7 operante sulle frequenze televisive del canale 59, posta in via Dalmazia civ. 37 cood. Geogr. WGS84 40° 37' 51» N 17° 56' 20"E, nel centro abitato del Comune di Brindisi, ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre il termine di cui all'art. 31 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i .",
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Progumi P.L.C.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’ avv.to M. Depasquale per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l’epigrafata ordinanza di demolizione, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Edilizia - Servizio impianti di telecomunicazioni del Comune di Brindisi, applicando l'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. , l'art. 13 della L.R. 08.03.2002 n. 5 e l'art. 98 D. Lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. , ordinava al proprietario dell'impianto di trasmissione televisiva Telenorba7 (operante sulle frequenze televisive del canale 59 in tecnica digitale) e al proprietario dell'infrastruttura metallica di sostegno, la demolizione delle rispettive opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi precedente l'esecuzione degli abusi indicati, compresa l'immediata cessazione dell'esercizio dell'impianto di trasmissione televisiva ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e art. 13 L.R. 08.03.2002 n. 5.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Nullità del provvedimento opposto: violazione e falsa applicazione degli artt. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., 13 della L.R. 08.03.2002 n. 5 e 98 del D. Lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. -Travisamento dei fatti e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti.
Violazione del principio del giusto procedimento - Eccesso di potere in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990 - Assenza, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione per non aver l'Amministrazione convenuta considerato le circostanze di fatto venute ad esistenza -illogicità ed irragionevolezza della azione amministrativa.
Violazione di legge e/o eccesso di potere in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990 per eccesso di potere per travisamento e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti. Assenza, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione per non aver l'Amministrazione convenuta considerato l'epoca alla quale risale l'intervento.
Nullità del provvedimento opposto: illogicità e difetto di istruttoria; eccesso di potere per travisamento e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti. Assenza, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione per non aver l'Amministrazione convenuta valutato preventivamente gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire della demolizione.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990. Principio del giusto procedimento e del contraddittorio.
Illegittimità sopravvenuta.
1.2. Il 15.3.2017 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi eccependo l’infondatezza del ricorso.
1.3. L’8.1.2022 si è costituita in giudizio la Società Progumi P.L.C. assumendo di essere divenuta, nelle more del presente giudizio, in virtù della fusione per incorporazione (del 2018) con la Mediasud S.r.l., unica proprietaria della infrastruttura corrente in Brindisi alla via Dalmazia n. 37, nonché destinataria degli effetti del provvedimento originariamente impugnato dalla Società cedente (Mediasud S.r.l.), “ facendo proprio tutto quanto già eccepito, argomentato, dedotto, prodotto e chiesto dalla allora ricorrente, nella ferma impugnativa di quanto dedotto e chiesto dal Comune di Brindisi perché destituito di fondamento fattuale e giuridico P.L.C. (C.F. 201379181), quale società incorporante per atto di fusione la Società Mediasud S.r.l.”.
Nella pubblica udienza dell’11 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva, il Tribunale, che parte ricorrente ha testualmente rilevato che, “ dopo la notifica dell'ordinanza di demolizione impugnata, in data 24.05.2016 Mediasud s.r.l. inoltrava all'Ufficio tecnico del Comune di Brindisi a mezzo raccomandata a/r "istanza di sanatoria Legge 326/03 - pratica n. 1409 - 1 traliccio in via Dalmazia n. 37' ”, formalizzando la richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, per le opere in questione, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, la presentazione dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, proposta ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 o ai sensi delle leggi sul condono edilizio fra cui la Legge n. 326/2003, successivamente all'adozione dell'ordinanza di demolizione, produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento sanzionatorio.
Ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da tale istanza, impone al Comune di adottare un nuovo provvedimento che vale comunque a superare la originaria ordinanza di demolizione, con la conseguenza che, anche in caso di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione deve emanare un ulteriore provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere; da ciò consegue che l'interesse a ricorrere viene traslato sugli eventuali provvedimenti di rigetto della domanda di sanatoria, prima, e di demolizione, poi (ex multis, T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1454/2013, n. 1956/2017, n. 1388/2017, n. 69/2018, n. 706/2018, n. 1169/2018, n. 1839/2018 e, da ultimo, n. 1917/2019).
In considerazione di quanto sopra, la Sezione ritiene quindi che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 o di condono ex Legge n.326/2003 successivamente alla proposizione del gravame avverso l'ordine di demolizione produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse (come nei precedenti di questa Sezione sopra citati).
Non si ignora l’esistenza di opposto indirizzo espresso in alcune pronunce del Consiglio di Stato (ex multis sez. VI, 7 maggio, 2018, n. 2017, 4 aprile 217, n. 1565 e 2 febbraio 2015 n. 466) secondo cui “la presentazione di una istanza di accertamento di conformità non rende improcedibile il ricorso precedentemente proposto contro il provvedimento repressivo dell’abuso al quale essa si riferisce, ma comporta solo che il Comune debba pronunciarsi sulla possibilità di sanatoria prima di far eseguire in via coattiva la demolizione stessa. La sola esecuzione della sanzione è da considerarsi temporaneamente sospesa ”.
Secondo tali pronunce la semplice presentazione di istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. o di un condono edilizio non può determinare la sopravvenuta inefficacia dell’ordine di demolizione perché, diversamente opinando, si lascerebbe il provvedimento nella disponibilità del privato, il quale sarebbe messo in condizione di caducare lo stesso su propria iniziativa amministrativa e senza doversi rivolgere al Giudice Amministrativo.
Nonostante si tratti di rilievo autorevole, ritiene, tuttavia, il Collegio di ribadire il proprio consolidato orientamento ermeneutico in subiecta materia.
Peraltro, di recente (con sentenza n. 5267/2021) anche il Consiglio di Stato, richiamando la giurisprudenza prevalente (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1540), conformemente all’orientamento espresso da questa Sezione, ha rilevato che “ la proposizione di istanza permesso a costruire in sanatoria in relazione ad opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione fa venire meno l'interesse alla decisione del gravame proposto avverso al predetto provvedimento demolitorio, atteso che la presentazione dell'istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ”.
Spinge a prediligere la tesi della efficacia immediatamente “caducante” dell’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. o, comunque anche di condono edilizio ex L. n.326/2003, l’esigenza di tutelare in maniera pregnante ed effettiva la posizione del cittadino, anche alla luce della particolare portata lesiva dell’ordine di demolizione.
Come noto, infatti, il comma 3 dell’art. 31 del medesimo decreto stabilisce che: “ se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ”.
Ne consegue che detto provvedimento, trascorso il termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione, assume fattezze sostanzialmente espropriative del diritto di proprietà.
La pregnanza della situazione giuridica incisa, che trova protezione ex artt. 42 Costituzione e 1 del Protocollo addizionale alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, impone all’Amministrazione non solo il dovere giuridico di esaminare preventivamente l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., o di condono edilizio ex Legge n. 326/2003, ma anche quello, a valle dell’eventuale rigetto della predetta istanza, di adottare, sulla base di una nuova e riattualizzata valutazione dei fatti, un secondo e distinto ordine di demolizione che tenga luogo del precedente (nelle more divenuto inefficace), con la rinnovata assegnazione dell’intero termine di novanta giorni (nell’ipotesi di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001) per l’adempimento e il ripristino dello stato dei luoghi.
Del resto, siffatta trafila, che passa per il rinnovo del provvedimento di demolizione a portata potenzialmente ablativa, è l’unica che assicura la piena tutela dell’affidamento del privato ed il rispetto del canone della buona fede oggettiva che deve orientare l’azione dei pubblici poteri.
Il privato proprietario deve essere, infatti, messo in condizione di poter confidare sulla preventiva definizione (anche in senso negativo) del procedimento di sanatoria e sulla esplicita riassegnazione di un termine di novanta giorni (nell’ipotesi di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001) per l’esecuzione della rinnovata ingiunzione di demolizione.
A giustificare una così marcata tutela dell’affidamento del privato è, anzitutto, la considerazione che l’effetto ablativo si produce ipso iure allo spirare del termine di cui all’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., senza la necessità che sia adottato alcun ulteriore provvedimento da parte dell’Amministrazione. Ciò reca in sé il rischio che l’acquisto gratuito al patrimonio comunale dell’immobile e delle pertinenze urbanistiche si produca in maniera silente senza che il cittadino abbia la previa consapevolezza dello spirare del termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 citato per l’adempimento dell’ordine di demolizione.
Né si può tacere, sotto il profilo pratico, la complessità che sovente caratterizza le opere di demolizione spontanea del manufatto. Essa preclude, de facto, al privato che abbia chiesto il rilascio di permesso di costruire in sanatoria la possibilità, a fronte di un rigetto dell’istanza, di impedire l’effetto ablativo attraverso il ripristino dell’area. Escludendo l’efficacia immediatamente caducatoria dell’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., l’eventuale integrale ripristino dovrebbe, infatti, avere luogo comunque entro lo spazio temporale derivante dall’originario frammento del termine di novanta giorni (nell’ipotesi di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001) decorso tra la notifica dell’ordine di demolizione e la data di presentazione della domanda di sanatoria e quello successivo alla reiezione della domanda stessa.
3. In applicazione dei principi innanzi indicati deve riconoscersi che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui il richiamato non univo orientamento giurisprudenziale) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO