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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. GO NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 14.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 492/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Tempio Pausania Parte_1 C.F._1
Via G. Verdi 19, presso lo studio degli Avv.ti ( ) e Parte_2 C.F._2 Pt_3
( , i quali la rappresentano e difendono,
[...] C.F._3
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Luisa Brundu dell'Avvocatura interna dell' CP_1
(codice fiscale: – indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_4
, elettivamente domiciliata in Sassari Via Catalocchino Email_1
n° 11 presso il Servizio Affari Legali della Azienda, la quale lo rappresenta e difende,
RESISTENTE
E
(p. iva. Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu (codice fiscale: P.IVA_2 [...]
– indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._4
1 la quale la rappresenta e difende ed elettivamente Email_1 domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
TERZO INTERVENIENTE
OGGETTO: accertamento illegittimità delibera AS e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) previa, ove necessaria, la disapplicazione della Deliberazione n. 1336 del 29.12.2016 nella parte in cui dichiara la ricorrente decaduta dall'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della (allora) AS n. 2 di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa
e Prestazioni Integrative e Protesiche”, dichiarare che la ricorrente dal 01.07.2018 e fino alla adozione dell'atto Aziendale ATS, o ad altra data accertanda in corso di causa, ha diritto a ricoprire l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della ASSL di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”; 3) per l'effetto, ordinare alla , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di procedere CP_1 all'attribuzione dell'incarico sopra indicato alla ricorrente;
4) condannare il datore di lavoro
a corrispondere alla ricorrente gli emolumenti che la stessa avrebbe percepito quale
Responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 da liquidarsi nella misura accertanda in sperato giudizio;
5) con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfetario al 15% da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. In subordine, ove la pronuncia dovesse intervenire successivamente all'adozione dell'Atto Aziendale ATS ed alla nomina di altro titolare per la Struttura Semplice ASSL Olbia “Servizio dell'Assistenza
Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”: 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) previa, ove necessaria, la disapplicazione della Deliberazione n. 1336 del 29.12.2016 nella parte in cui dichiara la ricorrente decaduta dall'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della (allora) AS n. 2 di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa
e Prestazioni Integrative e Protesiche”, dichiarare che la ricorrente dal 01.07.2018 e fino alla Cont adozione dell'atto Aziendale o ad altra data accertanda in corso di causa, aveva diritto a ricoprire l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della ASSL di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”; 3) per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente gli emolumenti che la stessa
2 avrebbe percepito quale Responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018
e sino alla nomina del nuovo titolare, da liquidarsi nella misura accertanda in sperato giudizio;
4) condannare, inoltre, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale ad essa causato impedendole di concludere positivamente il periodo valutativo dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della
ASSL di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”, privandola della chance di vedere riconfermato il suddetto incarico o l'attribuzione di altro di pari livello;
danno da quantificarsi nella misura della correlativa diminuzione patrimoniale corrispondente quantomeno agli emolumenti connessi alla Responsabilità di Struttura
Semplice Aziendale, da liquidarsi in separato giudizio;
5) con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfetario al 15% da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della (già AS n. 2 di CP_1
Olbia fino al 31.12.2016) dal 16.06.1999 quale Dirigente Medico nella disciplina di medicina fisica e della riabilitazione;
- Che presso la (allora) AS n. 2 di Olbia, ha svolto dal 29.10.2008 al 04.10.2016 la funzione di Responsabile della Struttura Semplice “Servizio dell'Assistenza
Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”;
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 08.09.2009 le è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Servizio dell'Assistenza
Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche” con durata triennale;
- Che con Deliberazione del Direttore Generale della AS n. 2 di Olbia n. 2511 del
19.09.2013, gli incarichi dirigenziali conferiti con la sopra citata Deliberazione n.
875/2009 sono stati prorogati fino all'approvazione del nuovo Atto Aziendale;
- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 965 del 04.10.2016, la (allora) ha deliberato “di concedere a beneficio della Dott.ssa Parte_4 [...] di questa Azienda, con contratto di lavoro a tempo pieno e Parte_5 indeterminato, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di medicina fisica e riabilitativa, un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 10, c. 8 lett. B del CCNL del 10/02/2004, a fronte dell'incarico a termine descritto in premessa da parte dell' di Parte_6 dare atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno 05.10.2016 e scadrà il
04.10.2017 (compreso), salvo eventuali proroghe;
di dare atto, a fronte di ciò, che
3 l'incarico di responsabile del Servizio di assistenza riabilitativa e prestazioni integrative e protesiche di Olbia, attualmente assunto dalla Dott.ssa si Parte_1 renderà temporaneamente vacante e che la stessa, al suo effettivo rientro in servizio presso questa ASL potrà riassumere, sino alla loro naturale scadenza contrattuale, la titolarità delle correlare funzioni…”;
- Che il collocamento in aspettativa è stato necessario per poter assumere altro incarico a tempo determinato presso la (allora) di Sassari e, in particolare, presso la Pt_6
Struttura di cura e riabilitazione del San Giovanni Battista di Ploaghe, ove ha operato fino al 30.06.2018;
- Con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, la n. 1336 del
29.12.2016, l' ha conferito incarico temporaneo al Dott. in luogo Parte_4 Per_1
Part della Dott.ssa e ha rettificato parzialmente la Deliberazione n. 965 “nella sola parte in cui erroneamente si dà atto che l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice
Aziendale denominata “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative
e Protesiche” precedentemente assegnato alla Dott.ssa , collocata in Parte_1 aspettativa ex art. 10 c. 8 lett. B del CCNL 10/02/2004 si rende Parte_7 temporaneamente vacante;
di dare atto che con la concessione della citata aspettativa
l'incarico di che trattasi si è reso vacante a tutti gli effetti in ragione della contestuale decadenza della Dott.ssa ; di conferire pertanto al Dott. Parte_1 Per_1
l'incarico temporaneo di Responsabile della Struttura Semplice Aziendale denominata
“Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”, afferente al Distretto di Olbia;
di dare atto che il suddetto incarico temporaneo è conferito per Cont mesi 6 con facoltà di rinnovo sino all'adozione da parte di del nuovo Atto aziendale
e comunque nelle more dell'entrata in funzione dell'azienda per la Tutela della salute e dell'approvazione della Rete Ospedaliera Regionale…”;
- Che con ordine di servizio del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Dott. Per_2
Part
datato 31.05.2018, l'incarico temporaneo della presso la ASLL di Sassari,
[...]
U.O. del San Giovanni Battista, è stato ulteriormente prorogato sino al 30.12.2018.
- Che con comunicazione del 22.06.2018, la ricorrente ha chiesto di far ritorno al suo incarico presso la ASSL di Olbia;
- Che l' con comunicazione del 26.06.2018 ha disposto il rientro in servizio CP_1 presso la ASSL di Olbia dal 01.07.2018; Part
- Che con nota del 25.07.2018 indirizzata, via pec, alla la ha chiesto CP_1 che l'Azienda le riconoscesse il diritto a riprendere servizio presso la ASSL di Olbia
4 nella titolarità dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice Aziendale denominata “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e
Protesiche”;
- Che l'azienda non ha acconsentito a quanto richiesto ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 18 del CCNL 08.06.2000.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso.
In data 6.7.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2
che ha fatto proprie tutte le difese spiegate in atti dalla i
[...] CP_1 documenti prodotti e le conclusioni rassegnate.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente, va evidenziato che risulta provato documentalmente che la ricorrente
è stata assunta a tempo determinato presso il reparto di “Medicina fisica e Riabilitazione”
[...]
Ciò lo si evince agevolmente dalla lettura della comunicazione della del Pt_6 Parte_6
5.10.2016 allegata dalla ricorrente.
Altrettanto documentalmente risulta provato che la suddetta assunzione a tempo Contr determinato è stata più volte prorogata dalla dapprima con la comunicazione Parte_6 del 9.3.2017, che l'ha prorogata fino al 31.12.2017, e poi con l'ordine di servizio del 4.12.2017, Contr a firma del Direttore Generale fino al 30.6.2018.
Ciò detto, appare inopinabile che nel caso di specie trovi applicazione la norma di cui all'art. 10 co. 8 lett. b) CCNL integrativo del 10.2.2004 rubricata “aspettativa” – norma peraltro richiamata anche dalla delibera del Commissario Straordinario n. 965 del 04.10.2016 con cui la ricorrente è stata collocata su richiesta in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità – la quale, a seguito dell'integrazione disposta con l'art. 24 comma 13 CCNL del
3.11.2005, prescrive che “L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
… b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda,
o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto…L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa
è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000.”.
5 Il richiamo operato da parte resistente dell'art. 18 CCNL 8.6.2000 al fine di legittimare la propria azione è inconferente. Le norme in esso contenute, infatti, disciplinano l'istituto delle sostituzioni – tant'è che l'art. 18 è rubricato “sostituzioni” – e non le prerogative del dirigente sostituito, le quali sono delineate dal citato art. 10 comma 8 lett. b del CCNL del 2004.
Nel caso in disamina, parte ricorrente è stata messa in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio al fine di ricoprire l'incarico a termine presso la Pt_6
di Sassari, stessa azienda presso cui era già impiegata a tempo indeterminato.
[...]
Part
Conseguentemente, la deliberazione 1336 del 29.12.2016, con la quale la è stata dichiarata decaduta dall'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della allora AS n. 2 di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche” è illegittima e, pertanto, va disapplicata.
L'illecita condotta dell'ente resistente ha determinato un danno patrimoniale in capo alla ricorrente rappresentato dagli emolumenti che la stessa avrebbe percepito quale responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 sino all'attribuzione dell'incarico.
Da tale conclusione - in considerazione del fatto che non risulta agli atti del giudizio che nelle more sia intervenuto un nuovo atto aziendale di nomina di altro titolare per la Struttura
Semplice “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”, onere probatorio gravante su in virtù della norma di cui all'art. 2697 c.c. e del principio CP_1
Part di vicinanza della prova - consegue il diritto della ad ottenere l'attribuzione dell'incarico sopra indicato e il pagamento degli emolumenti che la stessa avrebbe percepito quale responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 sino all'attribuzione dell'incarico.
Considerato che
non vi sono elementi per calcolare il quantum del risarcimento, ai fini della sua quantificazione, in assenza di un accordo delle parti, dovrà essere introdotto un altro giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014 con applicazione dello scaglione valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Disapplica la deliberazione n. 1336 del 29.12.2016 nella parte in cui dichiara la ricorrente decaduta dall'incarico di responsabile della Struttura Semplice della (allora)
“Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Parte_4
Protesiche”;
6 2) Per l'effetto, ordina ad di procedere all'attribuzione dell'incarico sopra CP_1 indicato alla ricorrente;
3) Condanna in solido e CP_1 Controparte_2
a corrispondere alla ricorrente la differenza tra gli emolumenti percepiti e
[...] quelli che la stessa avrebbe percepito quale Responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 sino all'attribuzione dell'incarico;
4) Condanna in solido e CP_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
[...]
4.000,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti e Parte_2 Pt_3
, dichiaratisi antistatari.
[...]
Tempio Pausania, 21/10/2025
Il giudice
GO NI
7
In persona del dott. GO NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 14.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 492/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Tempio Pausania Parte_1 C.F._1
Via G. Verdi 19, presso lo studio degli Avv.ti ( ) e Parte_2 C.F._2 Pt_3
( , i quali la rappresentano e difendono,
[...] C.F._3
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Luisa Brundu dell'Avvocatura interna dell' CP_1
(codice fiscale: – indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_4
, elettivamente domiciliata in Sassari Via Catalocchino Email_1
n° 11 presso il Servizio Affari Legali della Azienda, la quale lo rappresenta e difende,
RESISTENTE
E
(p. iva. Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu (codice fiscale: P.IVA_2 [...]
– indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._4
1 la quale la rappresenta e difende ed elettivamente Email_1 domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
TERZO INTERVENIENTE
OGGETTO: accertamento illegittimità delibera AS e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) previa, ove necessaria, la disapplicazione della Deliberazione n. 1336 del 29.12.2016 nella parte in cui dichiara la ricorrente decaduta dall'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della (allora) AS n. 2 di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa
e Prestazioni Integrative e Protesiche”, dichiarare che la ricorrente dal 01.07.2018 e fino alla adozione dell'atto Aziendale ATS, o ad altra data accertanda in corso di causa, ha diritto a ricoprire l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della ASSL di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”; 3) per l'effetto, ordinare alla , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di procedere CP_1 all'attribuzione dell'incarico sopra indicato alla ricorrente;
4) condannare il datore di lavoro
a corrispondere alla ricorrente gli emolumenti che la stessa avrebbe percepito quale
Responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 da liquidarsi nella misura accertanda in sperato giudizio;
5) con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfetario al 15% da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. In subordine, ove la pronuncia dovesse intervenire successivamente all'adozione dell'Atto Aziendale ATS ed alla nomina di altro titolare per la Struttura Semplice ASSL Olbia “Servizio dell'Assistenza
Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”: 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) previa, ove necessaria, la disapplicazione della Deliberazione n. 1336 del 29.12.2016 nella parte in cui dichiara la ricorrente decaduta dall'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della (allora) AS n. 2 di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa
e Prestazioni Integrative e Protesiche”, dichiarare che la ricorrente dal 01.07.2018 e fino alla Cont adozione dell'atto Aziendale o ad altra data accertanda in corso di causa, aveva diritto a ricoprire l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della ASSL di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”; 3) per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente gli emolumenti che la stessa
2 avrebbe percepito quale Responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018
e sino alla nomina del nuovo titolare, da liquidarsi nella misura accertanda in sperato giudizio;
4) condannare, inoltre, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale ad essa causato impedendole di concludere positivamente il periodo valutativo dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della
ASSL di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”, privandola della chance di vedere riconfermato il suddetto incarico o l'attribuzione di altro di pari livello;
danno da quantificarsi nella misura della correlativa diminuzione patrimoniale corrispondente quantomeno agli emolumenti connessi alla Responsabilità di Struttura
Semplice Aziendale, da liquidarsi in separato giudizio;
5) con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfetario al 15% da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della (già AS n. 2 di CP_1
Olbia fino al 31.12.2016) dal 16.06.1999 quale Dirigente Medico nella disciplina di medicina fisica e della riabilitazione;
- Che presso la (allora) AS n. 2 di Olbia, ha svolto dal 29.10.2008 al 04.10.2016 la funzione di Responsabile della Struttura Semplice “Servizio dell'Assistenza
Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”;
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 08.09.2009 le è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Servizio dell'Assistenza
Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche” con durata triennale;
- Che con Deliberazione del Direttore Generale della AS n. 2 di Olbia n. 2511 del
19.09.2013, gli incarichi dirigenziali conferiti con la sopra citata Deliberazione n.
875/2009 sono stati prorogati fino all'approvazione del nuovo Atto Aziendale;
- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 965 del 04.10.2016, la (allora) ha deliberato “di concedere a beneficio della Dott.ssa Parte_4 [...] di questa Azienda, con contratto di lavoro a tempo pieno e Parte_5 indeterminato, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di medicina fisica e riabilitativa, un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 10, c. 8 lett. B del CCNL del 10/02/2004, a fronte dell'incarico a termine descritto in premessa da parte dell' di Parte_6 dare atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno 05.10.2016 e scadrà il
04.10.2017 (compreso), salvo eventuali proroghe;
di dare atto, a fronte di ciò, che
3 l'incarico di responsabile del Servizio di assistenza riabilitativa e prestazioni integrative e protesiche di Olbia, attualmente assunto dalla Dott.ssa si Parte_1 renderà temporaneamente vacante e che la stessa, al suo effettivo rientro in servizio presso questa ASL potrà riassumere, sino alla loro naturale scadenza contrattuale, la titolarità delle correlare funzioni…”;
- Che il collocamento in aspettativa è stato necessario per poter assumere altro incarico a tempo determinato presso la (allora) di Sassari e, in particolare, presso la Pt_6
Struttura di cura e riabilitazione del San Giovanni Battista di Ploaghe, ove ha operato fino al 30.06.2018;
- Con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, la n. 1336 del
29.12.2016, l' ha conferito incarico temporaneo al Dott. in luogo Parte_4 Per_1
Part della Dott.ssa e ha rettificato parzialmente la Deliberazione n. 965 “nella sola parte in cui erroneamente si dà atto che l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice
Aziendale denominata “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative
e Protesiche” precedentemente assegnato alla Dott.ssa , collocata in Parte_1 aspettativa ex art. 10 c. 8 lett. B del CCNL 10/02/2004 si rende Parte_7 temporaneamente vacante;
di dare atto che con la concessione della citata aspettativa
l'incarico di che trattasi si è reso vacante a tutti gli effetti in ragione della contestuale decadenza della Dott.ssa ; di conferire pertanto al Dott. Parte_1 Per_1
l'incarico temporaneo di Responsabile della Struttura Semplice Aziendale denominata
“Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”, afferente al Distretto di Olbia;
di dare atto che il suddetto incarico temporaneo è conferito per Cont mesi 6 con facoltà di rinnovo sino all'adozione da parte di del nuovo Atto aziendale
e comunque nelle more dell'entrata in funzione dell'azienda per la Tutela della salute e dell'approvazione della Rete Ospedaliera Regionale…”;
- Che con ordine di servizio del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Dott. Per_2
Part
datato 31.05.2018, l'incarico temporaneo della presso la ASLL di Sassari,
[...]
U.O. del San Giovanni Battista, è stato ulteriormente prorogato sino al 30.12.2018.
- Che con comunicazione del 22.06.2018, la ricorrente ha chiesto di far ritorno al suo incarico presso la ASSL di Olbia;
- Che l' con comunicazione del 26.06.2018 ha disposto il rientro in servizio CP_1 presso la ASSL di Olbia dal 01.07.2018; Part
- Che con nota del 25.07.2018 indirizzata, via pec, alla la ha chiesto CP_1 che l'Azienda le riconoscesse il diritto a riprendere servizio presso la ASSL di Olbia
4 nella titolarità dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice Aziendale denominata “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e
Protesiche”;
- Che l'azienda non ha acconsentito a quanto richiesto ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 18 del CCNL 08.06.2000.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso.
In data 6.7.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2
che ha fatto proprie tutte le difese spiegate in atti dalla i
[...] CP_1 documenti prodotti e le conclusioni rassegnate.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente, va evidenziato che risulta provato documentalmente che la ricorrente
è stata assunta a tempo determinato presso il reparto di “Medicina fisica e Riabilitazione”
[...]
Ciò lo si evince agevolmente dalla lettura della comunicazione della del Pt_6 Parte_6
5.10.2016 allegata dalla ricorrente.
Altrettanto documentalmente risulta provato che la suddetta assunzione a tempo Contr determinato è stata più volte prorogata dalla dapprima con la comunicazione Parte_6 del 9.3.2017, che l'ha prorogata fino al 31.12.2017, e poi con l'ordine di servizio del 4.12.2017, Contr a firma del Direttore Generale fino al 30.6.2018.
Ciò detto, appare inopinabile che nel caso di specie trovi applicazione la norma di cui all'art. 10 co. 8 lett. b) CCNL integrativo del 10.2.2004 rubricata “aspettativa” – norma peraltro richiamata anche dalla delibera del Commissario Straordinario n. 965 del 04.10.2016 con cui la ricorrente è stata collocata su richiesta in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità – la quale, a seguito dell'integrazione disposta con l'art. 24 comma 13 CCNL del
3.11.2005, prescrive che “L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
… b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda,
o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto…L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa
è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000.”.
5 Il richiamo operato da parte resistente dell'art. 18 CCNL 8.6.2000 al fine di legittimare la propria azione è inconferente. Le norme in esso contenute, infatti, disciplinano l'istituto delle sostituzioni – tant'è che l'art. 18 è rubricato “sostituzioni” – e non le prerogative del dirigente sostituito, le quali sono delineate dal citato art. 10 comma 8 lett. b del CCNL del 2004.
Nel caso in disamina, parte ricorrente è stata messa in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio al fine di ricoprire l'incarico a termine presso la Pt_6
di Sassari, stessa azienda presso cui era già impiegata a tempo indeterminato.
[...]
Part
Conseguentemente, la deliberazione 1336 del 29.12.2016, con la quale la è stata dichiarata decaduta dall'incarico di Responsabile della Struttura Semplice della allora AS n. 2 di Olbia “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche” è illegittima e, pertanto, va disapplicata.
L'illecita condotta dell'ente resistente ha determinato un danno patrimoniale in capo alla ricorrente rappresentato dagli emolumenti che la stessa avrebbe percepito quale responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 sino all'attribuzione dell'incarico.
Da tale conclusione - in considerazione del fatto che non risulta agli atti del giudizio che nelle more sia intervenuto un nuovo atto aziendale di nomina di altro titolare per la Struttura
Semplice “Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Protesiche”, onere probatorio gravante su in virtù della norma di cui all'art. 2697 c.c. e del principio CP_1
Part di vicinanza della prova - consegue il diritto della ad ottenere l'attribuzione dell'incarico sopra indicato e il pagamento degli emolumenti che la stessa avrebbe percepito quale responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 sino all'attribuzione dell'incarico.
Considerato che
non vi sono elementi per calcolare il quantum del risarcimento, ai fini della sua quantificazione, in assenza di un accordo delle parti, dovrà essere introdotto un altro giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014 con applicazione dello scaglione valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Disapplica la deliberazione n. 1336 del 29.12.2016 nella parte in cui dichiara la ricorrente decaduta dall'incarico di responsabile della Struttura Semplice della (allora)
“Servizio dell'Assistenza Riabilitativa e Prestazioni Integrative e Parte_4
Protesiche”;
6 2) Per l'effetto, ordina ad di procedere all'attribuzione dell'incarico sopra CP_1 indicato alla ricorrente;
3) Condanna in solido e CP_1 Controparte_2
a corrispondere alla ricorrente la differenza tra gli emolumenti percepiti e
[...] quelli che la stessa avrebbe percepito quale Responsabile della Struttura Semplice sopra indicata dal 01.07.2018 sino all'attribuzione dell'incarico;
4) Condanna in solido e CP_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
[...]
4.000,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti e Parte_2 Pt_3
, dichiaratisi antistatari.
[...]
Tempio Pausania, 21/10/2025
Il giudice
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