Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1070
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimo raddoppio dei termini per l'accertamento

    La Corte ritiene che le comunicazioni di notizia di reato, corredate da allegati, abbiano validamente comportato il raddoppio dei termini di accertamento, essendo state inviate prima della scadenza del termine ordinario. La giurisprudenza di legittimità conferma che è sufficiente l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e che il raddoppio opera indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

  • Accolto
    Adeguata motivazione dell'atto tributario e prova dell'inesistenza delle prestazioni

    La Corte ritiene l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, fondato sul PVC e sulle risultanze che indicano la fittizietà delle società fornitrici. La giurisprudenza di legittimità conferma che la mancanza di una struttura organizzativa idonea da parte del fornitore costituisce valido elemento indiziario dell'inesistenza dell'operazione. La contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente.

  • Rigettato
    Mancanza delle condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento

    La Corte ha ritenuto che le comunicazioni di notizia di reato, inviate prima della scadenza del termine ordinario, fossero idonee a comportare il raddoppio dei termini di accertamento, anche se ulteriori riscontri erano ancora necessari. La tesi della contribuente non è stata accolta.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto tributario

    La Corte ha ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, poiché si fonda sul PVC espressamente richiamato e sulle risultanze analiticamente descritte nell'Allegato 46 alla comunicazione di notizia di reato, la cui conoscenza da parte della contribuente è stata accertata.

  • Rigettato
    Assenza della prova del coinvolgimento della società nella frode fiscale

    La Corte ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito prova contraria sufficiente a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, considerando inidonei i bonifici, le fatturazioni e le scritture private prive di data certa. L'Ufficio ha provato l'oggettiva inesistenza delle operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1070
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1070
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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