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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI IU, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2785/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
società - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036602183 IRES-ALTRO 2018
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo
La società ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo ad IRES anno 2018, emesso dalla Agenzia delle Entrate, per euro 459 oltre sanzioni ed interessi.
Con sentenza n. 809/2025 la CGT Roma, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese, liquidate in euro 300, rilevando che, in precedente sentenza, era stato accolta l'eccezione di illegittimo raddoppio dei termini per l'accertamento e va in definitiva ritenuto che “l'avviso di accertamento impugnato è sì relativo all'anno 2019 ma quale conseguenza di costi capitalizzati nel 2012, 2013 e 2014, con il quale è stato operato il raddoppio dei termini è da ritenersi illegittimo in quanto effettuato in violazione dell'art. 1, comma 132 della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e degli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972 al tempo vigenti in quanto i termini di decadenza dall'azione accertatrice previsti erano già spirati (31.12.2019) alla data di accertamento del reato in capo alla società e al suo amministratore”.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, che rileva:
premesso che il sopravvenuto art. 7, comma 5 bis D.lgs. 546/1992 non ha arrecato sostanziali modifiche al regime di ripartizione dell'onere della prova, l'Ufficio ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento con la produzione delle denunce penali CNR n. 542967/2017 e CNR n. 433946/2019, inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore dell'art. 1 L. 208/2015, gli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2016 potevano essere notificati, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, beneficiando del termine raddoppiato, a condizione che la denuncia fosse presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari per l'esercizio del potere di accertamento;
conseguentemente, nella fattispecie, nella quale l'atto impugnato concerne l'anno di imposta 2014 ed i termini ordinari di accertamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2019, si applica il raddoppio dei termini, in quanto entrambe le suindicate notizie di reato sono state inviate entro il suddetto termine all'A.G., e precisamente in data 19 dicembre 2017 la CNR n. 542967 ed in data 20 settembre 2019 la CNR n. 433946;
quanto, poi, al merito della ripresa, vi sono numerosi elementi di prova circa l'oggettiva inesistenza delle prestazioni poste in essere dalle società fornitrici e che, in caso di accertata assenza dell'operazione, è del tutto da escludere la configurabilità della buona fede del cessionario o committente: sarebbe spettato alla contribuente dimostrare che le operazioni in questione fossero state realmente eseguite;
le sentenze favorevoli alla parte privata, sono state appellate dall'Ufficio. 2 Si è costituita in giudizio ed ha presentato controdeduzioni la contribuente, che chiede il rigetto dell'appello, in particolare evidenziando l'esistenza di diverse sentenze favorevoli alla società, ed insistendo sulla mancanza delle condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento in quanto gli elementi idonei ad integrare i presupposti per ipotizzare la sussistenza del reato previsto dall'art. 2 D.lgs. 74/2000 a carico della società società e del suo amministratore non sarebbero stati acquisiti nell'ambito dell'attività di P.G. della Guardia di Finanza cui si riferiscono le comunicazioni di reato richiamate dall'Ufficio, bensì in data 18 dicembre 2020, cioè alla conclusione del controllo fiscale eseguito da parte di altro Reparto della Guardia di Finanza, all'esito del quale sarebbe stato redatto il P.V.C. a fondamento dell'avviso di accertamento controverso. Si deduce, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto tributario in oggetto per l'assenza di documenti posti alla base di tutte le accuse, richiamati ma non allegati all'avviso impugnato, tanto più alla luce della riforma del processo tributario in materia di onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, e si sostiene, altresì, l'assenza della prova del coinvolgimento della E.S. SRL nella frode fiscale posta in essere da alcune società fornitrici. Si chiede, in definitiva, il rigetto dell'appello.
La contribuente ha prodotto memoria, con la quale in particolare produce un provvedimento di archiviazione del giudice penale e un aggiornamento sulle sentenze tributarie favorevoli alla ES srl, con riguardo anche alle sentenze di appello ed ai procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione. Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto. Va premesso (richiamando quanto già affermato da questa stessa Sezione nella sent. n. 1156/2025, relativa ad altra annualità) che le decisioni favorevoli alla contribuente da quest'ultima evidenziate non possono assumere valore vincolante in questa sede, sia perché non risultano passate in giudicato, sia perché riguardano annualità diverse e “nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità, non è possibile applicare il giudicato, non potendo essere precluso ad ogni giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove, offerte dalle parti, che in periodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti” (Cass., Sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16241), sia perché l'avviso di accertamento per cui è causa riguarda anche l'IVA e le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto (cfr. Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33596). Fatta questa premessa, la Corte, condividendo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma nella sentenza n. 10495/2023, emessa nel procedimento concernente analogo avviso di accertamento relativo all'anno 2015,
3 ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento per effetto delle comunicazioni di notizia di reato (e relativi allegati) n. 542967 del 19 dicembre 2017 e n. 433996 del 20 settembre 2019, inviate alla Procura della Repubblica di Roma dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di finanza-Roma prima della scadenza del termine ordinario di accertamento per l'annualità 2014. Al riguardo, la contribuente sostiene che quelle comunicazioni di notizia di reato non potrebbero aver comportato il raddoppio dei termini perché in esse la Polizia tributaria rappresentava di restare in attesa delle determinazioni dell'A.G. “circa l'esecuzione delle successive, necessarie attività di riscontro dell'effettiva annotazione in contabilità e utilizzazione in dichiarazione delle fatture di cui alle operazioni riepilogate in allegato”.
Secondo l'appellata, dunque, la notitia criminis a carico della società sarebbe emersa soltanto all'esito dell'ispezione conclusasi con il P.V.C. posto alla base dell'avviso di accertamento, quando, dunque, i termini ordinari di accertamento erano già scaduti. Tale tesi, però, non può essere accolta. In entrambe le comunicazioni di notizia di reato, infatti, la Polizia tributaria testualmente riferiva al pubblico ministero che erano state quantificate “le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società riconducibili all'organizzazione investigata” e che “L'ulteriore sviluppo dei dati acquisiti [aveva] consentito di identificare anche i soggetti utilizzatori delle false fatture”. Entrambe le comunicazioni di notizia di reato, inoltre, risultano corredate da allegati riferiti agli elementi raccolti (anche) a carico della società ES mentre, con specifico riferimento all'anno 2014 cui si riferisce l'avviso di accertamento qui in oggetto, emerge dall'All. 9 alla comunicazione di reato n. 542967/2017 (in atti in All. 4 al ricorso introduttivo) la segnalazione del rappresentante legale pro tempore della società per il reato di cui all'art. 2 D. lgs. 74/2000 con correlata descrizione del “fatto costituente reato” in questi termini: “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative alla dichiarazione dei redditi ed annuale IVA”. Orbene, poiché il comma 132 L. 208/2015- che disciplina il regime transitorio per il periodo successivo alle modifiche apportate dai precedenti commi 130 e 131 agli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 - ricomprende espressamente la Guardia di finanza tra gli organi dell'amministrazione finanziaria la cui denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per alcuno dei reati previsti dal D. lgs. 74/2000 comporta il raddoppio dei termini di accertamento e poiché l'art. 331 c.p.p. fa salvo quanto stabilito dall'art. 347 c.p.p. - che stabilisce per gli ufficiali di polizia giudiziaria (tra i quali sono ricompresi gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, ex art. 57, comma 1, lett. b) c.p.p.) l'obbligo di riferire “senza ritardo” al pubblico ministero “gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione” - deve concludersi che le
4 suindicate comunicazioni di notizia di reato abbiano assunto valenza di denuncia idonea a comportare il raddoppio dei termini di accertamento, senza che l'esigenza di ulteriori riscontri sull'utilizzazione delle fatture, rappresentata dalla stessa Polizia tributaria, possa aver precluso tale effetto in relazione alle riprese fiscali in concreto collegate alla complessiva attività di indagine. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, è “sufficiente l'astratta configurabilità di un'ipotesi avente rilevanza di reato, tale essendo sicuramente il caso della c.d. “frode carosello”” (Sez. 5, 28 febbraio 2024, n. 5246) e che il raddoppio opera indipendentemente dall'esito del procedimento penale, tanto da trovare applicazione 5 anche in caso di archiviazione della denuncia (cfr., tra le altre, Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27250; Sez. 5, 19 settembre 2024, n. 25188). Sotto questo profilo, appare pertinente il richiamo alle indicazioni della Corte Costituzionale secondo cui l'istituto del raddoppio dei termini persegue l'obiettivo “di attribuire agli uffici tributari maggiore tempo per accertare l'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, quando ciò sia giustificato dalla non arbitraria ipotizzabilità, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., di violazioni gravi e di più difficile controllo” (sent. 247/2011). Né può assumere rilievo, nella fattispecie, la circostanza che le suindicate comunicazioni di notizia di reato abbiano preceduto la redazione del P.V.C. sul quale si fonda l'avviso di accertamento controverso. Invero, il citato comma 132 della L. 208/2015 stabilisce che i termini di accertamento “sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini” e da tale formulazione normativa non può trarsi la conclusione che la denuncia idonea a far scattare il raddoppio dei termini debba essere necessariamente inviata da coloro che abbiano svolto l'ispezione conclusa con il P.V.C. che costituirà la base dell'avviso di accertamento potendo essa provenire anche da altre articolazioni di polizia tributaria della Guardia di finanza, unico elemento imprescindibile essendo il rispetto, quanto alla data di trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero, della scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Nel caso di specie, oltretutto, emerge anche un diretto collegamento tra i diversi uffici di polizia tributaria, ove si consideri che non solo a pag. 2 del P.V.C. si richiamano le dette comunicazioni di notizia di reato ma nello stesso P.V.C. si dà atto, altresì, che “in occasione dell'apertura del controllo con separato atto di PT sono state notificate al contribuente Comunicazione di notizia di reato trasmesse con note nn. 542967 in data 19.12.2017 e 433996 in data 20.09.2019 alla Procura della Repubblica
5 di Roma dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza nelle quali sono descritte le attività di p.g. condotte dai propri militari”. Passando, quindi, all'esame del merito della controversia, la Corte ritiene adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, posto che esso si fonda sulle risultanze del P.V.C. espressamente richiamato quale “parte formale e sostanziale” - redatto in data 18 dicembre 2020 e notificato al legale rappresentante della società e, inoltre, esplicita chiaramente come la ripresa nei confronti dell'appellata trovi ragione Società_1nelle fatturazioni relative a prestazioni rese dalle società Società_2 Società_3SRL; S.R.L. e S.R.L. In questo quadro, gli elementi in base ai quali l'Ufficio ha qualificato tali società fornitrici come società emittenti fatture per operazioni inesistenti sono analiticamente descritti nell'Allegato 46 alla comunicazione di notizia di reato n. 542967/2017, che, come si è già evidenziato, risulta notificata alla contribuente in occasione dell'inizio delle attività di controllo (v. fg. 2 del P.V.C., che fa prova fino a querela di falso), al di là del fatto che la piena conoscenza di tale allegato da parte della contribuente si evince, altresì, dal contenuto dell'All. 9 al ricorso introduttivo, testualmente intestato “ELENCO DI SINTESI DELLE ACCUSE SULLE SOCIETA' FORNITRICI - ALL. 46 ALLA CNR n. 542967 del 19/12/2017”. In particolare, è emerso, per ciascuna di tali società fornitrici, la fittizietà della sede legale, la mancanza di personale, la genericità delle descrizioni in fattura delle operazioni rese (come risultanti dalle copie digitali rinvenute dai militari operanti), l'assenza di una struttura aziendale idonea a poter giustificare le operazioni commerciali documentate con le fatture emesse, la mancata presentazione delle dichiarazioni previste e la conseguente natura di evasore totale. Ad avviso della Corte, si tratta di elementi che, valutati nel loro insieme, ampiamente supportano la valutazione dell'Ufficio circa l'inesistenza delle operazioni avendo la Corte di Cassazione precisato che, al fine di individuare quali elementi presuntivi possano essere forniti dall'amministrazione finanziaria per assolvere al proprio onere di prova in caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, “gli stessi devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia mai stata posta in essere e, sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851)” (Sez. 5, 10 aprile 2024, n. 9723). Ciò posto, poiché, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, nessuna incidenza sulla ripartizione dell'onere della prova può assumere il sopravvenuto comma
6 5-bis dell'art. 7 D. lgs. 546/1992- sia perché norma di natura sostanziale e non processuale e dunque applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma (cfr. Cass., Sez. 5, 25 luglio 2024, n. 20816), laddove nel presente giudizio il ricorso introduttivo risulta notificato il 27 dicembre 2021; sia perché, in ogni caso, disposizione che, in ordine all'onere della prova, non ha comportato “alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.” (Cass., Sez. 5, 9 luglio 2024, n. 18764) – deve ritenersi che gravasse sulla società contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, in applicazione del principio secondo cui “una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una “cartiera” o una società
“fantasma”) dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Sez. 5, 5 luglio 2018, n. 17619). Né può condividersi l'obiezione della contribuente circa la mancata prova da parte dell'Ufficio del fatto che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere che le operazioni rientravano nell'ambito di una frode ai fini Iva o ai fini delle II.DD. Tale onere probatorio a carico dell'Ufficio è, infatti, posto dalla giurisprudenza nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, ma non sussiste qualora, come nella fattispecie, l'Ufficio contesti l'oggettiva inesistenza delle operazioni avendo il giudice di legittimità precisato che “l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628). Il contribuente dovrà, pertanto, dare la prova contraria che l'operazione è stata effettivamente eseguita” (Sez. 5, 11 agosto 2023, n. 24565). Tale prova non può considerarsi fornita sulla base della documentazione versata in atti dalla società, che sostanzialmente attiene a bonifici e fatturazioni, di per se stessi inidonei, come precisato anche dal precedente giurisprudenziale più sopra richiamato (Cass. 17619/2018), mentre le scritture private intercorse il 20 dicembre 2013 con la Società_2 Società_1 S.R.L., il 1° gennaio 2014 con la SRL ed il 7 Società_3gennaio 2014 con la S.R.L., a prescindere dalla genericità delle descrizioni delle prestazioni ivi richieste a queste ultime società, in ogni caso non assurgono, a loro
7 volta, ad elemento di prova idoneo a contrastare la ricostruzione dell'Ufficio non risultando, in assenza di registrazione, la loro data certa (per l'affermazione che, in materia di reddito d'impresa, la deducibilità di oneri e costi, che incombe sul contribuente, non può essere provata con contratti privi di data certa, perché non registrati, in quanto tali contratti sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria, Cass. Sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21814; nello stesso senso, Sez. 5, 13 ottobre 2020, n. 22045).
Al contrario, rileva la Corte che un ulteriore elemento che rafforza la fondatezza della pretesa tributaria è rappresentato proprio dal numero (ben tre) di società indagate per emissioni di fatture per operazioni inesistenti con le quali la contribuente avrebbe pressoché contemporaneamente intrattenuto rapporti commerciali (per l'affermazione che il fatto che il contribuente “abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la quantità di cartiera” costituisca elemento sintomatico della fittizietà delle operazioni, cfr. Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20587). In definitiva, dunque, l'appello dell'Ufficio merita accoglimento. Pur nell'accoglimento dell'appello, ritiene la Corte, stante la complessità della vicenda e l'esistenza di decisioni favorevoli alla società in procedimenti analoghi oltre che nel primo grado del presente giudizio, di compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
8
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI IU, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2785/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
società - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036602183 IRES-ALTRO 2018
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo
La società ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo ad IRES anno 2018, emesso dalla Agenzia delle Entrate, per euro 459 oltre sanzioni ed interessi.
Con sentenza n. 809/2025 la CGT Roma, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese, liquidate in euro 300, rilevando che, in precedente sentenza, era stato accolta l'eccezione di illegittimo raddoppio dei termini per l'accertamento e va in definitiva ritenuto che “l'avviso di accertamento impugnato è sì relativo all'anno 2019 ma quale conseguenza di costi capitalizzati nel 2012, 2013 e 2014, con il quale è stato operato il raddoppio dei termini è da ritenersi illegittimo in quanto effettuato in violazione dell'art. 1, comma 132 della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e degli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972 al tempo vigenti in quanto i termini di decadenza dall'azione accertatrice previsti erano già spirati (31.12.2019) alla data di accertamento del reato in capo alla società e al suo amministratore”.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, che rileva:
premesso che il sopravvenuto art. 7, comma 5 bis D.lgs. 546/1992 non ha arrecato sostanziali modifiche al regime di ripartizione dell'onere della prova, l'Ufficio ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento con la produzione delle denunce penali CNR n. 542967/2017 e CNR n. 433946/2019, inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore dell'art. 1 L. 208/2015, gli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2016 potevano essere notificati, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, beneficiando del termine raddoppiato, a condizione che la denuncia fosse presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari per l'esercizio del potere di accertamento;
conseguentemente, nella fattispecie, nella quale l'atto impugnato concerne l'anno di imposta 2014 ed i termini ordinari di accertamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2019, si applica il raddoppio dei termini, in quanto entrambe le suindicate notizie di reato sono state inviate entro il suddetto termine all'A.G., e precisamente in data 19 dicembre 2017 la CNR n. 542967 ed in data 20 settembre 2019 la CNR n. 433946;
quanto, poi, al merito della ripresa, vi sono numerosi elementi di prova circa l'oggettiva inesistenza delle prestazioni poste in essere dalle società fornitrici e che, in caso di accertata assenza dell'operazione, è del tutto da escludere la configurabilità della buona fede del cessionario o committente: sarebbe spettato alla contribuente dimostrare che le operazioni in questione fossero state realmente eseguite;
le sentenze favorevoli alla parte privata, sono state appellate dall'Ufficio. 2 Si è costituita in giudizio ed ha presentato controdeduzioni la contribuente, che chiede il rigetto dell'appello, in particolare evidenziando l'esistenza di diverse sentenze favorevoli alla società, ed insistendo sulla mancanza delle condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento in quanto gli elementi idonei ad integrare i presupposti per ipotizzare la sussistenza del reato previsto dall'art. 2 D.lgs. 74/2000 a carico della società società e del suo amministratore non sarebbero stati acquisiti nell'ambito dell'attività di P.G. della Guardia di Finanza cui si riferiscono le comunicazioni di reato richiamate dall'Ufficio, bensì in data 18 dicembre 2020, cioè alla conclusione del controllo fiscale eseguito da parte di altro Reparto della Guardia di Finanza, all'esito del quale sarebbe stato redatto il P.V.C. a fondamento dell'avviso di accertamento controverso. Si deduce, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto tributario in oggetto per l'assenza di documenti posti alla base di tutte le accuse, richiamati ma non allegati all'avviso impugnato, tanto più alla luce della riforma del processo tributario in materia di onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, e si sostiene, altresì, l'assenza della prova del coinvolgimento della E.S. SRL nella frode fiscale posta in essere da alcune società fornitrici. Si chiede, in definitiva, il rigetto dell'appello.
La contribuente ha prodotto memoria, con la quale in particolare produce un provvedimento di archiviazione del giudice penale e un aggiornamento sulle sentenze tributarie favorevoli alla ES srl, con riguardo anche alle sentenze di appello ed ai procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione. Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto. Va premesso (richiamando quanto già affermato da questa stessa Sezione nella sent. n. 1156/2025, relativa ad altra annualità) che le decisioni favorevoli alla contribuente da quest'ultima evidenziate non possono assumere valore vincolante in questa sede, sia perché non risultano passate in giudicato, sia perché riguardano annualità diverse e “nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità, non è possibile applicare il giudicato, non potendo essere precluso ad ogni giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove, offerte dalle parti, che in periodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti” (Cass., Sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16241), sia perché l'avviso di accertamento per cui è causa riguarda anche l'IVA e le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto (cfr. Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33596). Fatta questa premessa, la Corte, condividendo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma nella sentenza n. 10495/2023, emessa nel procedimento concernente analogo avviso di accertamento relativo all'anno 2015,
3 ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento per effetto delle comunicazioni di notizia di reato (e relativi allegati) n. 542967 del 19 dicembre 2017 e n. 433996 del 20 settembre 2019, inviate alla Procura della Repubblica di Roma dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di finanza-Roma prima della scadenza del termine ordinario di accertamento per l'annualità 2014. Al riguardo, la contribuente sostiene che quelle comunicazioni di notizia di reato non potrebbero aver comportato il raddoppio dei termini perché in esse la Polizia tributaria rappresentava di restare in attesa delle determinazioni dell'A.G. “circa l'esecuzione delle successive, necessarie attività di riscontro dell'effettiva annotazione in contabilità e utilizzazione in dichiarazione delle fatture di cui alle operazioni riepilogate in allegato”.
Secondo l'appellata, dunque, la notitia criminis a carico della società sarebbe emersa soltanto all'esito dell'ispezione conclusasi con il P.V.C. posto alla base dell'avviso di accertamento, quando, dunque, i termini ordinari di accertamento erano già scaduti. Tale tesi, però, non può essere accolta. In entrambe le comunicazioni di notizia di reato, infatti, la Polizia tributaria testualmente riferiva al pubblico ministero che erano state quantificate “le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società riconducibili all'organizzazione investigata” e che “L'ulteriore sviluppo dei dati acquisiti [aveva] consentito di identificare anche i soggetti utilizzatori delle false fatture”. Entrambe le comunicazioni di notizia di reato, inoltre, risultano corredate da allegati riferiti agli elementi raccolti (anche) a carico della società ES mentre, con specifico riferimento all'anno 2014 cui si riferisce l'avviso di accertamento qui in oggetto, emerge dall'All. 9 alla comunicazione di reato n. 542967/2017 (in atti in All. 4 al ricorso introduttivo) la segnalazione del rappresentante legale pro tempore della società per il reato di cui all'art. 2 D. lgs. 74/2000 con correlata descrizione del “fatto costituente reato” in questi termini: “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative alla dichiarazione dei redditi ed annuale IVA”. Orbene, poiché il comma 132 L. 208/2015- che disciplina il regime transitorio per il periodo successivo alle modifiche apportate dai precedenti commi 130 e 131 agli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 - ricomprende espressamente la Guardia di finanza tra gli organi dell'amministrazione finanziaria la cui denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per alcuno dei reati previsti dal D. lgs. 74/2000 comporta il raddoppio dei termini di accertamento e poiché l'art. 331 c.p.p. fa salvo quanto stabilito dall'art. 347 c.p.p. - che stabilisce per gli ufficiali di polizia giudiziaria (tra i quali sono ricompresi gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, ex art. 57, comma 1, lett. b) c.p.p.) l'obbligo di riferire “senza ritardo” al pubblico ministero “gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione” - deve concludersi che le
4 suindicate comunicazioni di notizia di reato abbiano assunto valenza di denuncia idonea a comportare il raddoppio dei termini di accertamento, senza che l'esigenza di ulteriori riscontri sull'utilizzazione delle fatture, rappresentata dalla stessa Polizia tributaria, possa aver precluso tale effetto in relazione alle riprese fiscali in concreto collegate alla complessiva attività di indagine. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, è “sufficiente l'astratta configurabilità di un'ipotesi avente rilevanza di reato, tale essendo sicuramente il caso della c.d. “frode carosello”” (Sez. 5, 28 febbraio 2024, n. 5246) e che il raddoppio opera indipendentemente dall'esito del procedimento penale, tanto da trovare applicazione 5 anche in caso di archiviazione della denuncia (cfr., tra le altre, Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27250; Sez. 5, 19 settembre 2024, n. 25188). Sotto questo profilo, appare pertinente il richiamo alle indicazioni della Corte Costituzionale secondo cui l'istituto del raddoppio dei termini persegue l'obiettivo “di attribuire agli uffici tributari maggiore tempo per accertare l'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, quando ciò sia giustificato dalla non arbitraria ipotizzabilità, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., di violazioni gravi e di più difficile controllo” (sent. 247/2011). Né può assumere rilievo, nella fattispecie, la circostanza che le suindicate comunicazioni di notizia di reato abbiano preceduto la redazione del P.V.C. sul quale si fonda l'avviso di accertamento controverso. Invero, il citato comma 132 della L. 208/2015 stabilisce che i termini di accertamento “sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini” e da tale formulazione normativa non può trarsi la conclusione che la denuncia idonea a far scattare il raddoppio dei termini debba essere necessariamente inviata da coloro che abbiano svolto l'ispezione conclusa con il P.V.C. che costituirà la base dell'avviso di accertamento potendo essa provenire anche da altre articolazioni di polizia tributaria della Guardia di finanza, unico elemento imprescindibile essendo il rispetto, quanto alla data di trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero, della scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Nel caso di specie, oltretutto, emerge anche un diretto collegamento tra i diversi uffici di polizia tributaria, ove si consideri che non solo a pag. 2 del P.V.C. si richiamano le dette comunicazioni di notizia di reato ma nello stesso P.V.C. si dà atto, altresì, che “in occasione dell'apertura del controllo con separato atto di PT sono state notificate al contribuente Comunicazione di notizia di reato trasmesse con note nn. 542967 in data 19.12.2017 e 433996 in data 20.09.2019 alla Procura della Repubblica
5 di Roma dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza nelle quali sono descritte le attività di p.g. condotte dai propri militari”. Passando, quindi, all'esame del merito della controversia, la Corte ritiene adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, posto che esso si fonda sulle risultanze del P.V.C. espressamente richiamato quale “parte formale e sostanziale” - redatto in data 18 dicembre 2020 e notificato al legale rappresentante della società e, inoltre, esplicita chiaramente come la ripresa nei confronti dell'appellata trovi ragione Società_1nelle fatturazioni relative a prestazioni rese dalle società Società_2 Società_3SRL; S.R.L. e S.R.L. In questo quadro, gli elementi in base ai quali l'Ufficio ha qualificato tali società fornitrici come società emittenti fatture per operazioni inesistenti sono analiticamente descritti nell'Allegato 46 alla comunicazione di notizia di reato n. 542967/2017, che, come si è già evidenziato, risulta notificata alla contribuente in occasione dell'inizio delle attività di controllo (v. fg. 2 del P.V.C., che fa prova fino a querela di falso), al di là del fatto che la piena conoscenza di tale allegato da parte della contribuente si evince, altresì, dal contenuto dell'All. 9 al ricorso introduttivo, testualmente intestato “ELENCO DI SINTESI DELLE ACCUSE SULLE SOCIETA' FORNITRICI - ALL. 46 ALLA CNR n. 542967 del 19/12/2017”. In particolare, è emerso, per ciascuna di tali società fornitrici, la fittizietà della sede legale, la mancanza di personale, la genericità delle descrizioni in fattura delle operazioni rese (come risultanti dalle copie digitali rinvenute dai militari operanti), l'assenza di una struttura aziendale idonea a poter giustificare le operazioni commerciali documentate con le fatture emesse, la mancata presentazione delle dichiarazioni previste e la conseguente natura di evasore totale. Ad avviso della Corte, si tratta di elementi che, valutati nel loro insieme, ampiamente supportano la valutazione dell'Ufficio circa l'inesistenza delle operazioni avendo la Corte di Cassazione precisato che, al fine di individuare quali elementi presuntivi possano essere forniti dall'amministrazione finanziaria per assolvere al proprio onere di prova in caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, “gli stessi devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia mai stata posta in essere e, sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851)” (Sez. 5, 10 aprile 2024, n. 9723). Ciò posto, poiché, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, nessuna incidenza sulla ripartizione dell'onere della prova può assumere il sopravvenuto comma
6 5-bis dell'art. 7 D. lgs. 546/1992- sia perché norma di natura sostanziale e non processuale e dunque applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma (cfr. Cass., Sez. 5, 25 luglio 2024, n. 20816), laddove nel presente giudizio il ricorso introduttivo risulta notificato il 27 dicembre 2021; sia perché, in ogni caso, disposizione che, in ordine all'onere della prova, non ha comportato “alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.” (Cass., Sez. 5, 9 luglio 2024, n. 18764) – deve ritenersi che gravasse sulla società contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, in applicazione del principio secondo cui “una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una “cartiera” o una società
“fantasma”) dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Sez. 5, 5 luglio 2018, n. 17619). Né può condividersi l'obiezione della contribuente circa la mancata prova da parte dell'Ufficio del fatto che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere che le operazioni rientravano nell'ambito di una frode ai fini Iva o ai fini delle II.DD. Tale onere probatorio a carico dell'Ufficio è, infatti, posto dalla giurisprudenza nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, ma non sussiste qualora, come nella fattispecie, l'Ufficio contesti l'oggettiva inesistenza delle operazioni avendo il giudice di legittimità precisato che “l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628). Il contribuente dovrà, pertanto, dare la prova contraria che l'operazione è stata effettivamente eseguita” (Sez. 5, 11 agosto 2023, n. 24565). Tale prova non può considerarsi fornita sulla base della documentazione versata in atti dalla società, che sostanzialmente attiene a bonifici e fatturazioni, di per se stessi inidonei, come precisato anche dal precedente giurisprudenziale più sopra richiamato (Cass. 17619/2018), mentre le scritture private intercorse il 20 dicembre 2013 con la Società_2 Società_1 S.R.L., il 1° gennaio 2014 con la SRL ed il 7 Società_3gennaio 2014 con la S.R.L., a prescindere dalla genericità delle descrizioni delle prestazioni ivi richieste a queste ultime società, in ogni caso non assurgono, a loro
7 volta, ad elemento di prova idoneo a contrastare la ricostruzione dell'Ufficio non risultando, in assenza di registrazione, la loro data certa (per l'affermazione che, in materia di reddito d'impresa, la deducibilità di oneri e costi, che incombe sul contribuente, non può essere provata con contratti privi di data certa, perché non registrati, in quanto tali contratti sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria, Cass. Sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21814; nello stesso senso, Sez. 5, 13 ottobre 2020, n. 22045).
Al contrario, rileva la Corte che un ulteriore elemento che rafforza la fondatezza della pretesa tributaria è rappresentato proprio dal numero (ben tre) di società indagate per emissioni di fatture per operazioni inesistenti con le quali la contribuente avrebbe pressoché contemporaneamente intrattenuto rapporti commerciali (per l'affermazione che il fatto che il contribuente “abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la quantità di cartiera” costituisca elemento sintomatico della fittizietà delle operazioni, cfr. Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20587). In definitiva, dunque, l'appello dell'Ufficio merita accoglimento. Pur nell'accoglimento dell'appello, ritiene la Corte, stante la complessità della vicenda e l'esistenza di decisioni favorevoli alla società in procedimenti analoghi oltre che nel primo grado del presente giudizio, di compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
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