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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/09/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. Dott.ssa Paola Beatrice Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 859/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Emilio Cordasco e Giuseppe Pagnotta;
ricorrente E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Controparte_1 C.F._2
Frullone; resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All' udienza del 9.7.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, come riportato nel verbale. In data 11.4.2025 perveniva il nulla osta del PM in sede.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21/03/2025, adiva il Tribunale di Avellino per Parte_1 sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 17.08.2009; Controparte_1
– che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (n. il 04.05.2010), (n. il Per_1 Per_2 27.06.2012) e (n. il 10.10.2018); Per_3
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni “a) in via principale, pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separatamente;
b) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori
[...]
e con collocazione presso la madre e autorizzazione all'esercizio Per_1 Per_2 Per_3 separato della potestà genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) adottare ogni statuizione economica a tutela dei figli e in ragione delle Per_1 Per_2 Per_3 condizioni economiche e reddituali dei coniugi, riconoscendo in favore della ricorrente un assegno, a titolo di contribuzione per il mantenimento della prole, non inferiore a € 700,00 o nella diversa misura che verrà determinata dal Tribunale;
d) regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario, con modalità e tempi che verranno fissati dal Tribunale, fatta salva ogni diversa volontà dei minori;
e) porre, inoltre, a carico del sig. , nella misura del 50%, le Controparte_1 spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, come disciplinate nel locale Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Avellino sottoscritto il 28.12.2018; f) disporre che le comunicazioni relative alle modalità con cui avverrà la conduzione dei minori di cui in premessa nonché la determinazione delle spese straordinarie, dovranno essere eseguite dai coniugi sulle rispettive e-mail o messaggi WhatsApp agli indirizzi ed alle numerazioni che le parti vorranno comunicare in udienza, e che tali trasmissioni saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti di legge;
g) autorizzare l'Autorità amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di entrambi i coniugi il passaporto o altro documento equivalente, per ogni destinazione consentita, obbligando entrambi a prestare ogni eventuale ulteriore attività o consenso necessario.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 6.6.2025 si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava la Controparte_1 prospettazione dei fatti offerta da controparte.
Tanto premesso, il resistente così concludeva;
“Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, 1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e .
2. Ordinare Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita.
3. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con un regime di Per_1 Per_2 Per_3 collocamento da determinarsi alla luce dell'interesse superiore dei minori.
4. Fissare a carico del Sig. un contributo per il mantenimento dei figli minori nella misura di euro Controparte_1 350,00 o in quella che verrà ritenuta equa e sostenibile dal Tribunale, in considerazione della proposta di assegnazione della mansarda di proprietà dei figli e del mantenimento indiretto già garantito dal resistente.
5. Esaminata l'istanza relativa alla mansarda di Via Petrile di proprietà dei figli della coppia, e , emettere i provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia. Per_1 Per_2 6. Disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, conformemente alla normativa vigente e al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Avellino.
7. Vittoria di spese, diritti ed onorari 8. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione. Con riserva di produrre ulteriori documenti e chiedere mezzi di prova. Con salvezza di ogni altro diritto e azione.”.
All'udienza del 9.7.2025, il Giudice, dopo ampia discussione, proponeva di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni dallo stesso indicate. Le parti, comparse personalmente, dichiaravano di accettare le condizioni indicate e sottoscrivevano personalmente l'accordo in uno ai rispettivi difensori, chiedendone l'omologa. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto in Sant'Angelo dei Lombardi il 17.08.2009, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2009 atto n. 18 Serie A parte II Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. Dott.ssa Paola Beatrice Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 859/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Emilio Cordasco e Giuseppe Pagnotta;
ricorrente E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Controparte_1 C.F._2
Frullone; resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All' udienza del 9.7.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, come riportato nel verbale. In data 11.4.2025 perveniva il nulla osta del PM in sede.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21/03/2025, adiva il Tribunale di Avellino per Parte_1 sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 17.08.2009; Controparte_1
– che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (n. il 04.05.2010), (n. il Per_1 Per_2 27.06.2012) e (n. il 10.10.2018); Per_3
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni “a) in via principale, pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separatamente;
b) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori
[...]
e con collocazione presso la madre e autorizzazione all'esercizio Per_1 Per_2 Per_3 separato della potestà genitoriale riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) adottare ogni statuizione economica a tutela dei figli e in ragione delle Per_1 Per_2 Per_3 condizioni economiche e reddituali dei coniugi, riconoscendo in favore della ricorrente un assegno, a titolo di contribuzione per il mantenimento della prole, non inferiore a € 700,00 o nella diversa misura che verrà determinata dal Tribunale;
d) regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario, con modalità e tempi che verranno fissati dal Tribunale, fatta salva ogni diversa volontà dei minori;
e) porre, inoltre, a carico del sig. , nella misura del 50%, le Controparte_1 spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, come disciplinate nel locale Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Avellino sottoscritto il 28.12.2018; f) disporre che le comunicazioni relative alle modalità con cui avverrà la conduzione dei minori di cui in premessa nonché la determinazione delle spese straordinarie, dovranno essere eseguite dai coniugi sulle rispettive e-mail o messaggi WhatsApp agli indirizzi ed alle numerazioni che le parti vorranno comunicare in udienza, e che tali trasmissioni saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti di legge;
g) autorizzare l'Autorità amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di entrambi i coniugi il passaporto o altro documento equivalente, per ogni destinazione consentita, obbligando entrambi a prestare ogni eventuale ulteriore attività o consenso necessario.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 6.6.2025 si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava la Controparte_1 prospettazione dei fatti offerta da controparte.
Tanto premesso, il resistente così concludeva;
“Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, 1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e .
2. Ordinare Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita.
3. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con un regime di Per_1 Per_2 Per_3 collocamento da determinarsi alla luce dell'interesse superiore dei minori.
4. Fissare a carico del Sig. un contributo per il mantenimento dei figli minori nella misura di euro Controparte_1 350,00 o in quella che verrà ritenuta equa e sostenibile dal Tribunale, in considerazione della proposta di assegnazione della mansarda di proprietà dei figli e del mantenimento indiretto già garantito dal resistente.
5. Esaminata l'istanza relativa alla mansarda di Via Petrile di proprietà dei figli della coppia, e , emettere i provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia. Per_1 Per_2 6. Disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, conformemente alla normativa vigente e al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Avellino.
7. Vittoria di spese, diritti ed onorari 8. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione. Con riserva di produrre ulteriori documenti e chiedere mezzi di prova. Con salvezza di ogni altro diritto e azione.”.
All'udienza del 9.7.2025, il Giudice, dopo ampia discussione, proponeva di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni dallo stesso indicate. Le parti, comparse personalmente, dichiaravano di accettare le condizioni indicate e sottoscrivevano personalmente l'accordo in uno ai rispettivi difensori, chiedendone l'omologa. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto in Sant'Angelo dei Lombardi il 17.08.2009, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2009 atto n. 18 Serie A parte II Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano