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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6908/2023 R.G., promossa ai sensi del
Regolamento Europeo n. 861/2007 per le controversie di modesta entità con deposito in data 20.12.2023 del modulo A da
, id. PT515874620, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, come meglio identificata nel modulo A, con sede di Lisbona (Portogallo), in proprio
- parte attrice - contro
C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'Avv. LUIGI BUTERA, giusta procura allegata alla costituzione in data 22.10.2024, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO
- parte convenuta –
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice: cfr. modulo A
Conclusioni di parte convenuta: cfr. modulo C
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'attrice , società con sede in Portogallo, Parte_1 ha instaurato il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto (modulo A) depositato in cancelleria in data 20.12.2023, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di canone di licenza CP_1 dovuto per l'utilizzo di un'immagine dell'attrice. Allega, infatti, di detenere i diritti economici esclusivi di immagine sulle fotografie create da di CP_2 effettuare la vendita di dette fotografie tramite un sito internet, come stampe d'arte in edizione limitata, e di concederle in licenza a società a condizioni esclusive;
la convenuta avrebbe esposto sul sito web www.hirondelle.it dalla stessa amministrato la fotografia intitolata “St. Mary's Basilica | Krakow, Poland”
(accessibile sino alla data del 6.12.2023), senza l'autorizzazione e il consenso dell'attrice; detta foto sarebbe una creazione di originariamente CP_2 pubblicata sul sito dell'attrice, di tal che il convenuto avrebbe potuto facilmente comprendere che l'utilizzo della fotografia avrebbe potuto avvenire soltanto previo acquisto di una licenza. Poiché la pubblicazione della fotografia da parte della convenuta è avvenuta nel periodo 5.7.2016-6.12.2023, il canone di licenza applicabile, tenuto conto del listino dell'attrice pubblicato sul suo sito, sarebbe pari ad € 3.655,00, importo per il quale l'attrice chiede la condanna della convenuta, unitamente all'ulteriore importo di € 1.827,50 (pari al 50% del canone di licenza applicabile) a titolo di risarcimento del danno, connesso alla mancata indicazione del nome del fotografo, con conseguente impossibilità di ricondurre la foto al sig. per l'importo complessivo di € 5.000,00, ridotto al fine CP_2 di utilizzare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, oltre interessi dalla data della prima pubblicazione. Infatti, l'organo giurisdizionale dovrebbe riconoscere e tutelare il carattere distintivo e il valore del modello di licenza dell'attrice.
1.2 All'esito dell'instaurazione di detto procedimento, il Giudice, per il tramite del modulo B, evidenziava all'attrice come, in base all'ordinamento italiano e, in particolare, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., le controversie dal valore inferiore ad €
10.000,00 rientrino nella competenza del Giudice di Pace, con invito a ripresentare la domanda all'organo giurisdizionale competente ovvero a fornire chiarimenti sul punto.
A seguito di detta richiesta, l'attrice faceva pervenire all'intestato Tribunale, a mezzo posta, in data 21.3.2024, comunicazione nella quale chiedeva che venisse rivalutata la questione della competenza, ovvero il caso venisse rapidamente trasferito al tribunale competente per evitare inutili ritardi o complicazioni giurisdizionali;
produceva, a supporto della propria richiesta, un precedente del
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa.
Nuovamente il Giudice, per il tramite del modulo B, evidenziava all'attrice come, in base al precedente dalla stessa depositato, la competenza spetterebbe, semmai, al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, rilevando altresì come, in base alle norme processuali vigenti, non sia possibile il
2 trasferimento di una causa ad altro ufficio, se non con sentenza, previa comunicazione alla controparte al fine dell'instaurazione del contraddittorio, con regolamentazione anche delle spese di lite.
Nuovamente l'attrice, con comunicazione pervenuta in data 19.8.2024, chiedeva che il Tribunale adito si pronunciasse, se del caso disponendo il trasferimento con urgenza al tribunale competente, dichiarandosi altresì disponibile a sostenere eventuali costi aggiuntivi necessari per completare il trasferimento, al fine di accelerare il processo, da porre a carico della parte soccombente e da includere nelle spese della procedura.
Il Giudice, a questo punto, vista la volontà attorea di coltivare il giudizio instaurato, procedeva al deposito del modulo C, disponendone la notifica alla parte convenuta, ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 13 del Regolamento.
1.3 Parte convenuta provvedeva a costituirsi nel giudizio mediante deposito nel fascicolo telematico in data 22.10.2024, allegando il modulo di replica C compilato nella seconda parte, nel quale dichiarava di non accettare la domanda dell'attrice, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia d'impresa, nonché rilevava la mancanza di prova della paternità della fotografia in capo al sig. e della proteggibilità CP_2 dell'immagine ai sensi della legge stessa ovvero della titolarità in capo all'attrice di diritti economici di sfruttamento relativi alla fotografia.
2. All'esito della comunicazione all'attrice di detto modulo di replica del convenuto e della documentazione ad esso allegata, ai sensi dell'art. 5, par. 4, in data 14.2.2025, in assenza di domande riconvenzionali del convenuto che potessero giustificare una replica da parte dell'attrice, la causa viene ora in decisione su base documentale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
L'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta – nonché già rilevata d'ufficio dallo stesso Giudice, con i moduli B già depositati in data 19.2.2024 e
28.6.2024, comunicati all'attrice - risulta fondata.
In base alla normativa processuale italiana vigente, in base alla quale si definisce la ripartizione delle controversie tra le diverse autorità giurisdizionali italiane, le controversie dal valore inferiore ad € 10.000,00, come la presente, e, dunque, i procedimenti instaurati ai sensi del Regolamento Europeo n. 861/2007 per le controversie di modesta entità, rientrano ordinariamente nella competenza dei Giudici di Pace, presso i quali la domanda deve essere depositata, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., e non in quella del Tribunale Ordinario, quale quello adito.
3 Nel caso di specie, la peculiarità della materia trattata, rappresentata dalla richiesta di condanna al pagamento dei canoni di licenza per l'utilizzo non autorizzato di un'immagine la cui licenza d'uso farebbe capo alla società attrice, oltre al conseguente risarcimento del danno, fa rientrare la controversia in questione, seppur dal valore pari ad € 5.000,00, nella competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'impresa, istituite in questo distretto presso il Tribunale di Venezia. Invero, in base alla prospettazione attorea, si tratta di controversia in materia di diritti d'autore, disciplinata dagli artt. 87 ss. della legge 22 aprile 1941,
n. 633, rientrante nella competenza delle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Per tutti i predetti motivi, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di
Treviso adito, a favore del Tribunale di Venezia, Sezioni Specializzate in materia d'impresa.
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, nonché del fatto che la società attrice era stata più volte avvisata – antecedentemente all'instaurazione del contraddittorio con la parte convenuta - del rischio di una decisione ad essa non favorevole in punto competenza e che, ciò malgrado, ha voluto insistere nel coltivare la controversia in questa sede, rendendo necessaria la costituzione della parte convenuta, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice;
esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore della controversia, della minima complessità giuridica, anche in ragione della tipologia di procedimento prescelto, dell'assenza di attività istruttoria, in misura pari ai parametri medi delle fasi di studio e introduttiva, come richiesto dal procuratore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di
Venezia, Sezioni Specializzate in materia d'impresa, assegnando termine di 3 mesi dalla pronuncia della presente sentenza per la riassunzione della causa avanti al
Tribunale competente;
4 2) condanna parte attrice a rifondere a Parte_1 parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nell'importo di CP_1
€ 850,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Treviso, 17/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
5
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6908/2023 R.G., promossa ai sensi del
Regolamento Europeo n. 861/2007 per le controversie di modesta entità con deposito in data 20.12.2023 del modulo A da
, id. PT515874620, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, come meglio identificata nel modulo A, con sede di Lisbona (Portogallo), in proprio
- parte attrice - contro
C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'Avv. LUIGI BUTERA, giusta procura allegata alla costituzione in data 22.10.2024, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO
- parte convenuta –
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice: cfr. modulo A
Conclusioni di parte convenuta: cfr. modulo C
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'attrice , società con sede in Portogallo, Parte_1 ha instaurato il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto (modulo A) depositato in cancelleria in data 20.12.2023, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di canone di licenza CP_1 dovuto per l'utilizzo di un'immagine dell'attrice. Allega, infatti, di detenere i diritti economici esclusivi di immagine sulle fotografie create da di CP_2 effettuare la vendita di dette fotografie tramite un sito internet, come stampe d'arte in edizione limitata, e di concederle in licenza a società a condizioni esclusive;
la convenuta avrebbe esposto sul sito web www.hirondelle.it dalla stessa amministrato la fotografia intitolata “St. Mary's Basilica | Krakow, Poland”
(accessibile sino alla data del 6.12.2023), senza l'autorizzazione e il consenso dell'attrice; detta foto sarebbe una creazione di originariamente CP_2 pubblicata sul sito dell'attrice, di tal che il convenuto avrebbe potuto facilmente comprendere che l'utilizzo della fotografia avrebbe potuto avvenire soltanto previo acquisto di una licenza. Poiché la pubblicazione della fotografia da parte della convenuta è avvenuta nel periodo 5.7.2016-6.12.2023, il canone di licenza applicabile, tenuto conto del listino dell'attrice pubblicato sul suo sito, sarebbe pari ad € 3.655,00, importo per il quale l'attrice chiede la condanna della convenuta, unitamente all'ulteriore importo di € 1.827,50 (pari al 50% del canone di licenza applicabile) a titolo di risarcimento del danno, connesso alla mancata indicazione del nome del fotografo, con conseguente impossibilità di ricondurre la foto al sig. per l'importo complessivo di € 5.000,00, ridotto al fine CP_2 di utilizzare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, oltre interessi dalla data della prima pubblicazione. Infatti, l'organo giurisdizionale dovrebbe riconoscere e tutelare il carattere distintivo e il valore del modello di licenza dell'attrice.
1.2 All'esito dell'instaurazione di detto procedimento, il Giudice, per il tramite del modulo B, evidenziava all'attrice come, in base all'ordinamento italiano e, in particolare, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., le controversie dal valore inferiore ad €
10.000,00 rientrino nella competenza del Giudice di Pace, con invito a ripresentare la domanda all'organo giurisdizionale competente ovvero a fornire chiarimenti sul punto.
A seguito di detta richiesta, l'attrice faceva pervenire all'intestato Tribunale, a mezzo posta, in data 21.3.2024, comunicazione nella quale chiedeva che venisse rivalutata la questione della competenza, ovvero il caso venisse rapidamente trasferito al tribunale competente per evitare inutili ritardi o complicazioni giurisdizionali;
produceva, a supporto della propria richiesta, un precedente del
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa.
Nuovamente il Giudice, per il tramite del modulo B, evidenziava all'attrice come, in base al precedente dalla stessa depositato, la competenza spetterebbe, semmai, al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, rilevando altresì come, in base alle norme processuali vigenti, non sia possibile il
2 trasferimento di una causa ad altro ufficio, se non con sentenza, previa comunicazione alla controparte al fine dell'instaurazione del contraddittorio, con regolamentazione anche delle spese di lite.
Nuovamente l'attrice, con comunicazione pervenuta in data 19.8.2024, chiedeva che il Tribunale adito si pronunciasse, se del caso disponendo il trasferimento con urgenza al tribunale competente, dichiarandosi altresì disponibile a sostenere eventuali costi aggiuntivi necessari per completare il trasferimento, al fine di accelerare il processo, da porre a carico della parte soccombente e da includere nelle spese della procedura.
Il Giudice, a questo punto, vista la volontà attorea di coltivare il giudizio instaurato, procedeva al deposito del modulo C, disponendone la notifica alla parte convenuta, ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 13 del Regolamento.
1.3 Parte convenuta provvedeva a costituirsi nel giudizio mediante deposito nel fascicolo telematico in data 22.10.2024, allegando il modulo di replica C compilato nella seconda parte, nel quale dichiarava di non accettare la domanda dell'attrice, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia d'impresa, nonché rilevava la mancanza di prova della paternità della fotografia in capo al sig. e della proteggibilità CP_2 dell'immagine ai sensi della legge stessa ovvero della titolarità in capo all'attrice di diritti economici di sfruttamento relativi alla fotografia.
2. All'esito della comunicazione all'attrice di detto modulo di replica del convenuto e della documentazione ad esso allegata, ai sensi dell'art. 5, par. 4, in data 14.2.2025, in assenza di domande riconvenzionali del convenuto che potessero giustificare una replica da parte dell'attrice, la causa viene ora in decisione su base documentale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
L'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta – nonché già rilevata d'ufficio dallo stesso Giudice, con i moduli B già depositati in data 19.2.2024 e
28.6.2024, comunicati all'attrice - risulta fondata.
In base alla normativa processuale italiana vigente, in base alla quale si definisce la ripartizione delle controversie tra le diverse autorità giurisdizionali italiane, le controversie dal valore inferiore ad € 10.000,00, come la presente, e, dunque, i procedimenti instaurati ai sensi del Regolamento Europeo n. 861/2007 per le controversie di modesta entità, rientrano ordinariamente nella competenza dei Giudici di Pace, presso i quali la domanda deve essere depositata, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., e non in quella del Tribunale Ordinario, quale quello adito.
3 Nel caso di specie, la peculiarità della materia trattata, rappresentata dalla richiesta di condanna al pagamento dei canoni di licenza per l'utilizzo non autorizzato di un'immagine la cui licenza d'uso farebbe capo alla società attrice, oltre al conseguente risarcimento del danno, fa rientrare la controversia in questione, seppur dal valore pari ad € 5.000,00, nella competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'impresa, istituite in questo distretto presso il Tribunale di Venezia. Invero, in base alla prospettazione attorea, si tratta di controversia in materia di diritti d'autore, disciplinata dagli artt. 87 ss. della legge 22 aprile 1941,
n. 633, rientrante nella competenza delle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Per tutti i predetti motivi, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di
Treviso adito, a favore del Tribunale di Venezia, Sezioni Specializzate in materia d'impresa.
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, nonché del fatto che la società attrice era stata più volte avvisata – antecedentemente all'instaurazione del contraddittorio con la parte convenuta - del rischio di una decisione ad essa non favorevole in punto competenza e che, ciò malgrado, ha voluto insistere nel coltivare la controversia in questa sede, rendendo necessaria la costituzione della parte convenuta, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice;
esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore della controversia, della minima complessità giuridica, anche in ragione della tipologia di procedimento prescelto, dell'assenza di attività istruttoria, in misura pari ai parametri medi delle fasi di studio e introduttiva, come richiesto dal procuratore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di
Venezia, Sezioni Specializzate in materia d'impresa, assegnando termine di 3 mesi dalla pronuncia della presente sentenza per la riassunzione della causa avanti al
Tribunale competente;
4 2) condanna parte attrice a rifondere a Parte_1 parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nell'importo di CP_1
€ 850,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Treviso, 17/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
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