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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1367/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dall'avv. CRISCIONE CARMINE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MANFRÈ FABIO Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1651/2023 pubblicata il
10.11.2023; materia: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis così statuire: 1) In via preliminare, si chiede disporre l'assunzione delle prove orali articolate dalla parte odierna appellante nelle modalità che l'Ecc.ma Corte riterrà opportune;
pagina 1 di 9 2) In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 422/22 Rg 878/2022, emesso in data 17.03.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio ed opposto dal sig. Controparte_1 3) Per l'effetto, in ragione dell'adempimento alla decisione di condanna in danno di Parte_1
condannare il sig. a rimborsare tutte le somme versate in ragione del
[...] Controparte_1 dispositivo di sentenza di primo grado qui appellata;
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita così provvedere:
- per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 1651/23 emessa dal Tribunale di Busto Dott. Cosentino in data Parte_1
10.11.23 e, in ogni caso, rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico-fattuale e pertanto confermare la suddetta sentenza in ogni suo punto.
- In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1651/2023, pubblicata in data 10.11.2023, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di accoglieva l'opposizione e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 442/2022 emesso dal medesimo Tribunale in data 17.3.2022, dichiarando la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento imputabile alla convenuta opposta, che condannava al pagamento, in favore dell'attore opponente, dell'importo di €
3.878,00 pari alla somma da lui versata in esecuzione del contratto de quo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con decreto ingiuntivo n. 442/22 del 17.03.22, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva ad CP_1 il pagamento della somma di € 7.437,00 oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo
[...]
previsto dal contratto da questi stipulato con la società ricorrente e avente ad Parte_1
oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno della figlia minore del debitore ingiunto,
negli Stati Uniti d'America. Per_1
pagina 2 di 9 Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo il Controparte_1
grave inadempimento della convenuta opposta alle obbligazioni assunte con il suddetto contratto.
Nello specifico, l'attore opponente denunciava le pessime condizioni igienico-sanitarie della casa ospitante in cui si trovava la figlia la presenza di insetti (cimici da letto) che impedivano a Per_1
di dormire a causa del prurito e dei continui morsi;
la mancata cura delle esigenze alimentari Per_1
specifiche della minore, affetta da celiachia segnalata fin da subito alla società organizzatrice del viaggio;
l'iscrizione della minore a scuola privata a carattere marcatamente confessionale in cui buona parte dell'insegnamento, invece che avere come obiettivo la trasmissione del sapere, aveva quello di comunicare nozioni religiose;
impossibilità di fruizione di mensa scolastica, in contrasto con quanto espressamente previsto nel contratto sottoscritto dalle parti il 26.02.21; allocazione della ragazza in uno
Stato a clima non temperato, come invece previsto, a fronte del pagamento di un supplemento, in sede contrattuale;
mancata iscrizione al quarto anno della high school, come promesso, e iscrizione della ragazza al terzo anno.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore opponente chiedeva, in via principale, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, nonché, in via riconvenzionale, che venisse condannata al pagamento, in suo favore, di € Parte_1
3.878,00 pari alla somma versata da a titolo di acconto in esecuzione del contratto de Controparte_1
quo, a titolo restitutorio e/o a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria, Controparte_2
di cui domandava il rigetto.
Segnatamente, premessa l'illustrazione della complessa fase precontrattuale che aveva preceduto il perfezionamento dell'acquisto del “pacchetto” relativo al soggiorno-studio di un intero anno negli Stati
Uniti d'America, secondo un programma che prevedeva che lo studente trasferisse “la propria dimora all'estero, vivendo un'esperienza non solo scolastica, ma "di vita" per calarsi completamente in una realtà culturale diversa da quella di sua provenienza”, la convenuta opposta negava la sussistenza dei prospettati profili di inadempimento e, rilevato che il soggiorno era stato interrotto per decisione unilaterale dei genitori della ragazza ospitata, invocava la disposizione contrattuale che poneva in tal caso interamente a carico del cliente l'obbligo di pagamento del saldo del corrispettivo.
Il Tribunale di Busto Arsizio, ritenuto che, pur a fronte delle specifiche allegazioni dell'attrice opponente, la convenuta opposta non avesse efficacemente provato di aver esattamente adempiuto al contratto stipulato, omettendo altresì di porre rimedio alle problematiche prontamente denunciate dal pagina 3 di 9 cliente, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. spiegata da ha giudicato Controparte_1 integrato il presupposto del grave inadempimento imputabile all'organizzatore del viaggio, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché dell'art. 42, c. 5, d.lg. n. 79/2011, come modificato dal d.lg. n.
62/2018, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta opposta e condanna di alla restituzione degli acconti ricevuti. Parte_1
3. Il giudizio di appello
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame affidandosi ad un Parte_1
unico motivo di appello.
Con esso, parte appellante si duole dell'asserita assenza, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, lamentando altresì una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Segnatamente, dopo essersi ulteriormente profusa nella propria ricostruzione dei fatti di causa, al fine di ribadire che il soggiorno all'estero si sarebbe interrotto per spontanea decisione della studentessa coinvolta, con conseguente applicabilità dell'art. 9, comma 8, delle condizioni generali, che pone in tal caso interamente a carico del cliente l'obbligo di pagamento del saldo del corrispettivo, parte appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali dalla stessa articolate e della omessa valutazione dei documenti offerti ai fini della decisione.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità.
All'udienza di prima comparizione del 31.10.2024, il Consigliere istruttore, previo rigetto dell'istanza, formulata da parte appellante, di ammissione delle prove orali in quanto non reiterate in sede di precisazioni conclusioni e, in ogni caso, perché generiche e valutative, fissava l'udienza del 13.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025.
4. Decisione
In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione tutto sommato sufficientemente pagina 4 di 9 chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste;
tuttavia, nel merito il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
L'appello proposto da involge essenzialmente due nuclei: con il primo, sono ribadite Parte_1
puramente e semplicemente le argomentazioni già spese nel corso del giudizio di prime cure;
al secondo sono invece affidate le doglianze relative alla mancata ammissione delle prove orali, le quali, insieme con la documentazione prodotta dalla medesima società sub nn. 12, 13 e 14 in sede di memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. e che il Giudice avrebbe omesso di valutare, avrebbero consentito di accertare che i presunti inadempimenti dell'odierna appellante non sarebbero tali, comprovando all'opposto l'inadempimento di per effetto dell'asserito abbandono spontaneo del Controparte_1 programma di soggiorno all'estero da parte della figlia minore Per_1
Con riferimento, anzitutto, alla richiesta di ammissione delle prove orali, come già rilevato nel corso dell'udienza di prima comparizione essa non può trovare accoglimento, non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado le relative istanze istruttorie e risultando, in ogni caso, i capitoli articolati dall'odierna appellante generici e valutativi e perciò insuscettibili di superare le circostanze ex adverso specificamente allegate e documentalmente provate.
Quanto, invece, alla pedissequa riproposizione delle argomentazioni già svolte nel corso del giudizio di prime cure, appare sufficiente rilevare come esse abbiano già trovato puntuale riscontro nell'ambito della valutazione operata dal primo Giudice, il quale ha approfonditamente vagliato le difese di entrambe le parti, giungendo, in maniera del tutto condivisibile, a rilevare il grave inadempimento posto in essere da , con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto stipulato Parte_1
inter partes.
Segnatamente, nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente eccepiva l'inadempimento della convenuta opposta alle obbligazioni Controparte_1 Parte_1
assunte con il contratto avente ad oggetto la vendita di servizi relativi al viaggio e al soggiorno, per motivi di studio, della figlia minore essenzialmente denunciando: i) la mancata cura Per_1 dell'esigenze alimentari specifiche di quest'ultima, affetta da celiachia tempestivamente segnalata alla società organizzatrice;
ii) le pessime condizioni igienico-sanitarie della casa ospitante;
iii) l'iscrizione della minore a una scuola privata a carattere spiccatamente confessionale.
Tali, specifiche, allegazioni venivano altresì supportate da una copiosa produzione documentale, comprovante la tempestiva e reiterata segnalazione della mancata somministrazione di pasti privi di pagina 5 di 9 glutine (cfr. doc. 2 fascicolo I grado e dell'orientamento confessionale dell'istituto scolastico CP_1
cui veniva destinata (cfr. doc. 22 fascicolo I grado e attestante altresì Persona_2 CP_1
l'insorgenza, rilevata sia dalla struttura sanitaria statunitense cui la minore si rivolgeva durante il soggiorno sia dallo specialista dermatologo che prendeva in cura la medesima a seguito del rientro in
Italia, di una “dermatite esogena da punture di insetto” che rendeva necessario il ricorso a una terapia farmacologica (cfr. docc. 8 e 15 fascicolo I grado . CP_1
Ebbene, a fronte di tali specifiche allegazioni e produzioni documentali, non forniva, Parte_1
come opportunamente rilevato dal primo Giudice, alcun efficace elemento probatorio volto a dimostrare di “essersi attivata per trovare soluzioni alternative o sollecitare idonei rimedi risolutivi”
(cfr. sentenza gravata, pag. 5), così disattendendo l'onere, gravante sul debitore di cui si lamenta l'inadempimento, di fornire la prova di aver esattamente eseguito la prestazione dovuta ovvero, in mancanza, dell'eventuale ricorrenza di una causa di giustificazione del suo inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Invero, con riferimento alle condizioni igienico sanitarie dell'alloggio e alla mancata erogazione di pasti privi di glutine, si è limitata ad affermare che le famiglie ospitanti sono tutte Parte_1
certificate e selezionate dalla società organizzatrice e dalla Fondazione Americana, omettendo tuttavia di considerare che una tale circostanza, la quale assume indubbio rilievo nel momento genetico del contratto, non vale a escludere l'inadempimento dell'organizzatore laddove, nella fase 'esecutiva' del rapporto, il nucleo familiare di destinazione si riveli inadeguato a garantire uno standard minimo di pulizia ed igiene e a ciò non consegua, come in effetti è accaduto nel caso di specie, l'immediato trasferimento dello studente presso altra sistemazione idonea.
Tale ultima circostanza è peraltro aggravata dalla persistenza, in capo a dei problemi Persona_2
dermatologici causati dalla puntura degli insetti che infestavano la casa ospitante, i quali, riscontrati sia dal medico statunitense sia dal dermatologo italiano dimostrano, come pure opportunamente rilevato dal primo Giudice, la “mancata attivazione per la soluzione del problema (anch'esso noto all'organizzatrice, odierna convenuta), ovvero dell'adozione di rimedi volti a ripristinare condizioni di adempimento esatto delle obbligazioni contrattuali” (cfr. sentenza gravata, p. 5).
Con precipuo riferimento alla mancata somministrazione di pasti idonei a persona affetta da celiachia, è opportuno evidenziare che, avendo la famiglia tempestivamente segnalato la condizione della CP_1 minore (cfr. doc. 2 fascicolo I grado ), l'obbligazione di garantire vitto e Per_1 Parte_1 alloggio, assunta da ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. Parte_1
pagina 6 di 9 1 fascicolo I grado ), doveva intendersi, come correttamente evidenziato dal Giudice di Parte_1 prime cure, nel senso di obbligo “di assicurare alla studentessa la somministrazione giornaliera di pasti adatti a soggetto affetto da celiachia” (cfr. sentenza gravata, p. 4), tanto più se si considera che nell'elenco, di cui al medesimo art. 6, di servizi che avrebbero comportato costi ulteriori non è fatta menzione alcuna alla soddisfazione di esigenze alimentari specifiche.
Sul punto, l'odierna appellante tenta peraltro di trasferire la responsabilità dell'interruzione del soggiorno all'estero sulla particolare indole, in thesi connotata da uno scarso spirito di adattamento, di
Detto rilievo merita due osservazioni. Persona_2
In primo luogo, è del tutto evidente che, nel caso di specie, sia stata messa a rischio la salute della studentessa ospitata, alla quale non veniva data la possibilità di seguire un'alimentazione adeguata alla propria condizione patologica, dovendosi perciò escludere che le doglianze avanzate dalla famiglia sul punto fossero riconducibili all'incapacità di di adeguarsi al contesto in cui veniva CP_1 Per_1 calata in ragione dell'iscrizione al programma di soggiorno-studio all'estero. Lo stesso è a dirsi per la presenza delle cimici da letto che, indipendentemente da come percepita dalla studentessa, si traduceva nel dato oggettivo, in quanto riscontrato in sede diagnostica da ben due specialisti, di una dermatite necessitante terapia farmacologica.
In secondo luogo, anche a voler seguire la tesi di parte appellante circa l'asserita fragilità emotiva della studentessa, che sarebbe stata incompatibile con le caratteristiche del soggiorno-studio all'estero, dovrebbe in ogni caso concludersi, ancora una volta, per l'inadempimento di , atteso Parte_1 che, a norma dell'art. 3 del “contratto pacchetto”, la società organizzatrice si era obbligata a fornire due distinte prestazioni, la prima delle quali, propedeutica alla scelta del programma, prevedeva specificamente “un'attenta valutazione linguistica e attitudinale del candidato, l'identificazione del programma più adatto al suo profilo” (cfr. doc. 1 fascicolo I grado ). Parte_1
Quanto, poi, al lamentato orientamento confessionale della scuola cui veniva iscritta Persona_2 dalla società organizzatrice, con marcata prevalenza dell'indottrinamento religioso a detrimento delle materie curricolari, la Corte non può che convenire con quanto già affermato nella sentenza impugnata circa l'insufficienza dell'informativa precontrattuale relativa alla possibile vocazione religiosa dell'istituto scolastico ad assolvere l'onere, ancora una volta gravante su , di provare Parte_1
l'invariata adeguatezza del plesso concretamente individuato all'obiettivo di garantire la frequenza a un corso di studio, se non pienamente equivalente (attese le specificità del Paese di destinazione), in ogni caso a tutti gli effetti sostitutivo di quello che lo studente avrebbe continuato a seguire in Italia, al fine pagina 7 di 9 di evitare soluzioni di continuità nel percorso formativo che priverebbero di senso ogni programma di scambio.
Da ultimo, parte appellante si duole altresì della mancata disamina dei documenti prodotti sub nn. 12,
13 e 14 con le memorie rese ex art. 183, c. 6, c.p.c., i quali sarebbero idonei a offrire la prova dell'esatto adempimento di . Parte_1
Anche detta doglianza non può trovare accoglimento, atteso che, contrariamente a quanto prospettato dalla società odierna appellante, tali documenti non valgono in alcun modo a provare che Parte_1
si sia attivata al fine di predisporre rimedi risolutivi alle diverse problematiche prontamente
[...]
segnalate dalla famiglia CP_1
Il documento n. 12 consiste invero in una sorta di relazione nella quale si sostiene che la famiglia ospitante avrebbe cercato di mettere a suo agio per ciò che concerne le sue esigenze alimentari. Per_1
Il documento risulta generico, unilateralmente predisposto dalla società organizzatrice e non prende peraltro posizione sull'ulteriore circostanza allegata da per la quale nemmeno la Controparte_1
mensa scolastica fosse organizzata per assicurare cibi privi di glutine alla figlia affetta da celiachia.
Il documento n. 13 offre una serie di fotografie della casa ospitante, a mezzo delle quali Parte_1
pretende di provare l'adeguatezza delle condizioni dell'immobile cui veniva destinata
[...] Per_2
senza tuttavia nemmeno indicare il momento a cui esse risalgono, il quale pare peraltro
[...] collocarsi, ancora una volta, in un'epoca antecedente all'arrivo e alla permanenza di Per_1
riferendosi dunque alla fase preliminare di selezione della host family, che, anche qualora condotta con rigore, non esclude tuttavia che la stessa si riveli inadeguata nel corso del soggiorno, con conseguente obbligo per la società organizzatrice di predisporre un rapido trasferimento dello studente coinvolto.
Infine, il documento n. 14 si sostanzia in un'ulteriore breve relazione nella quale la famiglia ospitante offre una propria ricostruzione del periodo trascorso con senza tuttavia che dalla stessa possa Per_1 evincersi l'esatto adempimento di , se non altro perché la host family è soggetto terzo Parte_1
rispetto al rapporto contrattuale di cui è causa, sicché, a fronte delle puntuali, specifiche e reiterate segnalazioni dei la società odierna appellante avrebbe dovuto prontamente adottare soluzioni CP_1
alternative e non già appiattirsi su brevi relazioni redatte dalla famiglia ospitante, la quale, dal canto suo, aveva peraltro evidentemente tutto l'interesse a prospettare una situazione rosea e priva di criticità.
In definitiva, dunque, nemmeno tali documenti sono da ritenersi idonei a provare l'esatto adempimento della società organizzatrice, con la conseguenza che, per tutte le ragioni suesposte, l'appello spiegato da deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Parte_1
pagina 8 di 9 Considerato l'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante Parte_1
sulla stessa devono gravare le spese processuali della parte appellata, liquidate come in
[...]
dispositivo, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1651/2023 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data Parte_1
10.11.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1651/2023 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 10.11.2023, che integralmente conferma;
2. condanna l pagamento in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19.03.2025
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1367/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dall'avv. CRISCIONE CARMINE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MANFRÈ FABIO Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1651/2023 pubblicata il
10.11.2023; materia: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis così statuire: 1) In via preliminare, si chiede disporre l'assunzione delle prove orali articolate dalla parte odierna appellante nelle modalità che l'Ecc.ma Corte riterrà opportune;
pagina 1 di 9 2) In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 422/22 Rg 878/2022, emesso in data 17.03.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio ed opposto dal sig. Controparte_1 3) Per l'effetto, in ragione dell'adempimento alla decisione di condanna in danno di Parte_1
condannare il sig. a rimborsare tutte le somme versate in ragione del
[...] Controparte_1 dispositivo di sentenza di primo grado qui appellata;
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita così provvedere:
- per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 1651/23 emessa dal Tribunale di Busto Dott. Cosentino in data Parte_1
10.11.23 e, in ogni caso, rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico-fattuale e pertanto confermare la suddetta sentenza in ogni suo punto.
- In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1651/2023, pubblicata in data 10.11.2023, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di accoglieva l'opposizione e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 442/2022 emesso dal medesimo Tribunale in data 17.3.2022, dichiarando la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento imputabile alla convenuta opposta, che condannava al pagamento, in favore dell'attore opponente, dell'importo di €
3.878,00 pari alla somma da lui versata in esecuzione del contratto de quo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con decreto ingiuntivo n. 442/22 del 17.03.22, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva ad CP_1 il pagamento della somma di € 7.437,00 oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo
[...]
previsto dal contratto da questi stipulato con la società ricorrente e avente ad Parte_1
oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno della figlia minore del debitore ingiunto,
negli Stati Uniti d'America. Per_1
pagina 2 di 9 Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo il Controparte_1
grave inadempimento della convenuta opposta alle obbligazioni assunte con il suddetto contratto.
Nello specifico, l'attore opponente denunciava le pessime condizioni igienico-sanitarie della casa ospitante in cui si trovava la figlia la presenza di insetti (cimici da letto) che impedivano a Per_1
di dormire a causa del prurito e dei continui morsi;
la mancata cura delle esigenze alimentari Per_1
specifiche della minore, affetta da celiachia segnalata fin da subito alla società organizzatrice del viaggio;
l'iscrizione della minore a scuola privata a carattere marcatamente confessionale in cui buona parte dell'insegnamento, invece che avere come obiettivo la trasmissione del sapere, aveva quello di comunicare nozioni religiose;
impossibilità di fruizione di mensa scolastica, in contrasto con quanto espressamente previsto nel contratto sottoscritto dalle parti il 26.02.21; allocazione della ragazza in uno
Stato a clima non temperato, come invece previsto, a fronte del pagamento di un supplemento, in sede contrattuale;
mancata iscrizione al quarto anno della high school, come promesso, e iscrizione della ragazza al terzo anno.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore opponente chiedeva, in via principale, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, nonché, in via riconvenzionale, che venisse condannata al pagamento, in suo favore, di € Parte_1
3.878,00 pari alla somma versata da a titolo di acconto in esecuzione del contratto de Controparte_1
quo, a titolo restitutorio e/o a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria, Controparte_2
di cui domandava il rigetto.
Segnatamente, premessa l'illustrazione della complessa fase precontrattuale che aveva preceduto il perfezionamento dell'acquisto del “pacchetto” relativo al soggiorno-studio di un intero anno negli Stati
Uniti d'America, secondo un programma che prevedeva che lo studente trasferisse “la propria dimora all'estero, vivendo un'esperienza non solo scolastica, ma "di vita" per calarsi completamente in una realtà culturale diversa da quella di sua provenienza”, la convenuta opposta negava la sussistenza dei prospettati profili di inadempimento e, rilevato che il soggiorno era stato interrotto per decisione unilaterale dei genitori della ragazza ospitata, invocava la disposizione contrattuale che poneva in tal caso interamente a carico del cliente l'obbligo di pagamento del saldo del corrispettivo.
Il Tribunale di Busto Arsizio, ritenuto che, pur a fronte delle specifiche allegazioni dell'attrice opponente, la convenuta opposta non avesse efficacemente provato di aver esattamente adempiuto al contratto stipulato, omettendo altresì di porre rimedio alle problematiche prontamente denunciate dal pagina 3 di 9 cliente, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. spiegata da ha giudicato Controparte_1 integrato il presupposto del grave inadempimento imputabile all'organizzatore del viaggio, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché dell'art. 42, c. 5, d.lg. n. 79/2011, come modificato dal d.lg. n.
62/2018, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta opposta e condanna di alla restituzione degli acconti ricevuti. Parte_1
3. Il giudizio di appello
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame affidandosi ad un Parte_1
unico motivo di appello.
Con esso, parte appellante si duole dell'asserita assenza, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, lamentando altresì una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Segnatamente, dopo essersi ulteriormente profusa nella propria ricostruzione dei fatti di causa, al fine di ribadire che il soggiorno all'estero si sarebbe interrotto per spontanea decisione della studentessa coinvolta, con conseguente applicabilità dell'art. 9, comma 8, delle condizioni generali, che pone in tal caso interamente a carico del cliente l'obbligo di pagamento del saldo del corrispettivo, parte appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali dalla stessa articolate e della omessa valutazione dei documenti offerti ai fini della decisione.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità.
All'udienza di prima comparizione del 31.10.2024, il Consigliere istruttore, previo rigetto dell'istanza, formulata da parte appellante, di ammissione delle prove orali in quanto non reiterate in sede di precisazioni conclusioni e, in ogni caso, perché generiche e valutative, fissava l'udienza del 13.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025.
4. Decisione
In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione tutto sommato sufficientemente pagina 4 di 9 chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste;
tuttavia, nel merito il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
L'appello proposto da involge essenzialmente due nuclei: con il primo, sono ribadite Parte_1
puramente e semplicemente le argomentazioni già spese nel corso del giudizio di prime cure;
al secondo sono invece affidate le doglianze relative alla mancata ammissione delle prove orali, le quali, insieme con la documentazione prodotta dalla medesima società sub nn. 12, 13 e 14 in sede di memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. e che il Giudice avrebbe omesso di valutare, avrebbero consentito di accertare che i presunti inadempimenti dell'odierna appellante non sarebbero tali, comprovando all'opposto l'inadempimento di per effetto dell'asserito abbandono spontaneo del Controparte_1 programma di soggiorno all'estero da parte della figlia minore Per_1
Con riferimento, anzitutto, alla richiesta di ammissione delle prove orali, come già rilevato nel corso dell'udienza di prima comparizione essa non può trovare accoglimento, non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado le relative istanze istruttorie e risultando, in ogni caso, i capitoli articolati dall'odierna appellante generici e valutativi e perciò insuscettibili di superare le circostanze ex adverso specificamente allegate e documentalmente provate.
Quanto, invece, alla pedissequa riproposizione delle argomentazioni già svolte nel corso del giudizio di prime cure, appare sufficiente rilevare come esse abbiano già trovato puntuale riscontro nell'ambito della valutazione operata dal primo Giudice, il quale ha approfonditamente vagliato le difese di entrambe le parti, giungendo, in maniera del tutto condivisibile, a rilevare il grave inadempimento posto in essere da , con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto stipulato Parte_1
inter partes.
Segnatamente, nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente eccepiva l'inadempimento della convenuta opposta alle obbligazioni Controparte_1 Parte_1
assunte con il contratto avente ad oggetto la vendita di servizi relativi al viaggio e al soggiorno, per motivi di studio, della figlia minore essenzialmente denunciando: i) la mancata cura Per_1 dell'esigenze alimentari specifiche di quest'ultima, affetta da celiachia tempestivamente segnalata alla società organizzatrice;
ii) le pessime condizioni igienico-sanitarie della casa ospitante;
iii) l'iscrizione della minore a una scuola privata a carattere spiccatamente confessionale.
Tali, specifiche, allegazioni venivano altresì supportate da una copiosa produzione documentale, comprovante la tempestiva e reiterata segnalazione della mancata somministrazione di pasti privi di pagina 5 di 9 glutine (cfr. doc. 2 fascicolo I grado e dell'orientamento confessionale dell'istituto scolastico CP_1
cui veniva destinata (cfr. doc. 22 fascicolo I grado e attestante altresì Persona_2 CP_1
l'insorgenza, rilevata sia dalla struttura sanitaria statunitense cui la minore si rivolgeva durante il soggiorno sia dallo specialista dermatologo che prendeva in cura la medesima a seguito del rientro in
Italia, di una “dermatite esogena da punture di insetto” che rendeva necessario il ricorso a una terapia farmacologica (cfr. docc. 8 e 15 fascicolo I grado . CP_1
Ebbene, a fronte di tali specifiche allegazioni e produzioni documentali, non forniva, Parte_1
come opportunamente rilevato dal primo Giudice, alcun efficace elemento probatorio volto a dimostrare di “essersi attivata per trovare soluzioni alternative o sollecitare idonei rimedi risolutivi”
(cfr. sentenza gravata, pag. 5), così disattendendo l'onere, gravante sul debitore di cui si lamenta l'inadempimento, di fornire la prova di aver esattamente eseguito la prestazione dovuta ovvero, in mancanza, dell'eventuale ricorrenza di una causa di giustificazione del suo inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Invero, con riferimento alle condizioni igienico sanitarie dell'alloggio e alla mancata erogazione di pasti privi di glutine, si è limitata ad affermare che le famiglie ospitanti sono tutte Parte_1
certificate e selezionate dalla società organizzatrice e dalla Fondazione Americana, omettendo tuttavia di considerare che una tale circostanza, la quale assume indubbio rilievo nel momento genetico del contratto, non vale a escludere l'inadempimento dell'organizzatore laddove, nella fase 'esecutiva' del rapporto, il nucleo familiare di destinazione si riveli inadeguato a garantire uno standard minimo di pulizia ed igiene e a ciò non consegua, come in effetti è accaduto nel caso di specie, l'immediato trasferimento dello studente presso altra sistemazione idonea.
Tale ultima circostanza è peraltro aggravata dalla persistenza, in capo a dei problemi Persona_2
dermatologici causati dalla puntura degli insetti che infestavano la casa ospitante, i quali, riscontrati sia dal medico statunitense sia dal dermatologo italiano dimostrano, come pure opportunamente rilevato dal primo Giudice, la “mancata attivazione per la soluzione del problema (anch'esso noto all'organizzatrice, odierna convenuta), ovvero dell'adozione di rimedi volti a ripristinare condizioni di adempimento esatto delle obbligazioni contrattuali” (cfr. sentenza gravata, p. 5).
Con precipuo riferimento alla mancata somministrazione di pasti idonei a persona affetta da celiachia, è opportuno evidenziare che, avendo la famiglia tempestivamente segnalato la condizione della CP_1 minore (cfr. doc. 2 fascicolo I grado ), l'obbligazione di garantire vitto e Per_1 Parte_1 alloggio, assunta da ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. Parte_1
pagina 6 di 9 1 fascicolo I grado ), doveva intendersi, come correttamente evidenziato dal Giudice di Parte_1 prime cure, nel senso di obbligo “di assicurare alla studentessa la somministrazione giornaliera di pasti adatti a soggetto affetto da celiachia” (cfr. sentenza gravata, p. 4), tanto più se si considera che nell'elenco, di cui al medesimo art. 6, di servizi che avrebbero comportato costi ulteriori non è fatta menzione alcuna alla soddisfazione di esigenze alimentari specifiche.
Sul punto, l'odierna appellante tenta peraltro di trasferire la responsabilità dell'interruzione del soggiorno all'estero sulla particolare indole, in thesi connotata da uno scarso spirito di adattamento, di
Detto rilievo merita due osservazioni. Persona_2
In primo luogo, è del tutto evidente che, nel caso di specie, sia stata messa a rischio la salute della studentessa ospitata, alla quale non veniva data la possibilità di seguire un'alimentazione adeguata alla propria condizione patologica, dovendosi perciò escludere che le doglianze avanzate dalla famiglia sul punto fossero riconducibili all'incapacità di di adeguarsi al contesto in cui veniva CP_1 Per_1 calata in ragione dell'iscrizione al programma di soggiorno-studio all'estero. Lo stesso è a dirsi per la presenza delle cimici da letto che, indipendentemente da come percepita dalla studentessa, si traduceva nel dato oggettivo, in quanto riscontrato in sede diagnostica da ben due specialisti, di una dermatite necessitante terapia farmacologica.
In secondo luogo, anche a voler seguire la tesi di parte appellante circa l'asserita fragilità emotiva della studentessa, che sarebbe stata incompatibile con le caratteristiche del soggiorno-studio all'estero, dovrebbe in ogni caso concludersi, ancora una volta, per l'inadempimento di , atteso Parte_1 che, a norma dell'art. 3 del “contratto pacchetto”, la società organizzatrice si era obbligata a fornire due distinte prestazioni, la prima delle quali, propedeutica alla scelta del programma, prevedeva specificamente “un'attenta valutazione linguistica e attitudinale del candidato, l'identificazione del programma più adatto al suo profilo” (cfr. doc. 1 fascicolo I grado ). Parte_1
Quanto, poi, al lamentato orientamento confessionale della scuola cui veniva iscritta Persona_2 dalla società organizzatrice, con marcata prevalenza dell'indottrinamento religioso a detrimento delle materie curricolari, la Corte non può che convenire con quanto già affermato nella sentenza impugnata circa l'insufficienza dell'informativa precontrattuale relativa alla possibile vocazione religiosa dell'istituto scolastico ad assolvere l'onere, ancora una volta gravante su , di provare Parte_1
l'invariata adeguatezza del plesso concretamente individuato all'obiettivo di garantire la frequenza a un corso di studio, se non pienamente equivalente (attese le specificità del Paese di destinazione), in ogni caso a tutti gli effetti sostitutivo di quello che lo studente avrebbe continuato a seguire in Italia, al fine pagina 7 di 9 di evitare soluzioni di continuità nel percorso formativo che priverebbero di senso ogni programma di scambio.
Da ultimo, parte appellante si duole altresì della mancata disamina dei documenti prodotti sub nn. 12,
13 e 14 con le memorie rese ex art. 183, c. 6, c.p.c., i quali sarebbero idonei a offrire la prova dell'esatto adempimento di . Parte_1
Anche detta doglianza non può trovare accoglimento, atteso che, contrariamente a quanto prospettato dalla società odierna appellante, tali documenti non valgono in alcun modo a provare che Parte_1
si sia attivata al fine di predisporre rimedi risolutivi alle diverse problematiche prontamente
[...]
segnalate dalla famiglia CP_1
Il documento n. 12 consiste invero in una sorta di relazione nella quale si sostiene che la famiglia ospitante avrebbe cercato di mettere a suo agio per ciò che concerne le sue esigenze alimentari. Per_1
Il documento risulta generico, unilateralmente predisposto dalla società organizzatrice e non prende peraltro posizione sull'ulteriore circostanza allegata da per la quale nemmeno la Controparte_1
mensa scolastica fosse organizzata per assicurare cibi privi di glutine alla figlia affetta da celiachia.
Il documento n. 13 offre una serie di fotografie della casa ospitante, a mezzo delle quali Parte_1
pretende di provare l'adeguatezza delle condizioni dell'immobile cui veniva destinata
[...] Per_2
senza tuttavia nemmeno indicare il momento a cui esse risalgono, il quale pare peraltro
[...] collocarsi, ancora una volta, in un'epoca antecedente all'arrivo e alla permanenza di Per_1
riferendosi dunque alla fase preliminare di selezione della host family, che, anche qualora condotta con rigore, non esclude tuttavia che la stessa si riveli inadeguata nel corso del soggiorno, con conseguente obbligo per la società organizzatrice di predisporre un rapido trasferimento dello studente coinvolto.
Infine, il documento n. 14 si sostanzia in un'ulteriore breve relazione nella quale la famiglia ospitante offre una propria ricostruzione del periodo trascorso con senza tuttavia che dalla stessa possa Per_1 evincersi l'esatto adempimento di , se non altro perché la host family è soggetto terzo Parte_1
rispetto al rapporto contrattuale di cui è causa, sicché, a fronte delle puntuali, specifiche e reiterate segnalazioni dei la società odierna appellante avrebbe dovuto prontamente adottare soluzioni CP_1
alternative e non già appiattirsi su brevi relazioni redatte dalla famiglia ospitante, la quale, dal canto suo, aveva peraltro evidentemente tutto l'interesse a prospettare una situazione rosea e priva di criticità.
In definitiva, dunque, nemmeno tali documenti sono da ritenersi idonei a provare l'esatto adempimento della società organizzatrice, con la conseguenza che, per tutte le ragioni suesposte, l'appello spiegato da deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Parte_1
pagina 8 di 9 Considerato l'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante Parte_1
sulla stessa devono gravare le spese processuali della parte appellata, liquidate come in
[...]
dispositivo, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1651/2023 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data Parte_1
10.11.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1651/2023 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 10.11.2023, che integralmente conferma;
2. condanna l pagamento in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19.03.2025
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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