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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 18/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 4388 dell'anno 2024
TRA nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Altamura, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente –
CONTRO
, in persona della direttrice generale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli e dall'avv. Raffaella Notarpietro, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 18/9/2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/6/2024 il ricorrente chiedeva che fosse accertato il regolare svolgimento delle prestazioni aggiuntive autorizzate dalla e che l'azienda sanitaria fosse Pt_2 condannata al pagamento a tale titolo della somma di € 6.965,70 ovvero in via subordinata ai sensi dell'art. 2126 c.c. o dell'art. 2041 c.c.
Deduceva a tal fine il ricorrente che aveva lavorato alle dipendenze della dal 16/5/2022 Pt_2 al 31/12/2023 con contratti a tempo determinato con carattere di non esclusività, svolgendo le mansioni di dirigente medico presso il P.O. di Bisceglie;
che aveva svolto, oltre all'attività ordinaria, dei turni aggiuntivi, i quali erano stati debitamente autorizzati ed anche liquidati, ma poi
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Parte la aveva emesso una deliberazione di rettifica in relazione ai turni aggiuntivi prestati nel periodo da gennaio ad aprile 2023 asserendo che il CCNL non consentiva a coloro che non fossero in regime di esclusività di prestare turni aggiuntivi;
che in ogni caso l'attività era stata prestata per carenza di personale e per abbattere le liste d'attesa, sicchè essa non poteva essere remunerata come lavoro ordinario o straordinario ma doveva essere liquidata per l'importo di € 60,00 lordi all'ora. Aggiungeva il ricorrente che, quand'anche non fosse riconosciuto il suo diritto alla remunerazione dei turni aggiuntivi, quanto meno l'attività svolta doveva essere retribuita ai sensi dell'art. 2126 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza dei Pt_2 presupposti di cui all'art. 115 CCNL, evidenziando che il ricorrente aveva sottoscritto due contratti di lavoro a tempo determinato in regime di esclusività ed un altro contratto di lavoro, con decorrenza dall'1/1/2023, in regime di non esclusività; che l'art. 115 CCNL vietava che i medici in regime di non esclusività potessero rendere prestazioni aggiuntive. Aggiungeva che le prestazioni aggiuntive rese fino al mese di dicembre 2022 erano state liquidate e pagate nel mese di marzo 2023, mentre per quelle rese successive non era possibile alcun pagamento;
che il ricorrente avrebbe dovuto informare il proprio Direttore di U.O. del regime di non esclusività e che in ogni caso le prestazioni rese non potevano essere liquidate neppure ai sensi dell'art. 2041
c.c., poiché tale domanda era tesa ad evitare l'applicazione dell'art. 115 CCNL.
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In via preliminare si osserva che in relazione alle prestazioni rese fino al mese di dicembre 2022 il Parte ricorrente, a seguito della costituzione della ha rinunciato alla relativa domanda, accettando Parte la quantificazione operata dalla datrice di lavoro. In ordine ad esse è dunque cessata la materia del contendere.
Resta dunque da esaminare la domanda in relazione alle somme richieste a titolo di prestazioni aggiuntive dal mese di gennaio al mese di aprile 2023.
Ebbene, la domanda principale è infondata, mentre è fondata la domanda subordinata di condanna al pagamento ex art. 2126 c.c., per le ragioni che seguono.
E' documentalmente provato che il dott. abbia lavorato alle dipendenze della dal Pt_1 Pt_2
16/5/2022 al 31/12/2023, dapprima con un contratto a tempo determinato prorogato fino al
31/12/2022 in regime di esclusività e poi con un terzo contratto con decorrenza dalll'1/1/2023 in regime di non esclusività.
E' altresì incontestato e documentato che il ricorrente abbia svolto nel periodo da gennaio ad Parte aprile 2023 prestazioni aggiuntive, che in un primo momento sono state liquidate dalla con
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Deliberazione di liquidazione n. 1233 del 18/7/2023 (allegata dal ricorrente); successivamente, con Deliberazione di rettifica n. 1385 dell'8/8/2023, la spesa prevista in favore del ricorrente è stata azzerata.
Atteso che l'attività lavorativa è stata resa dal ricorrente (circostanza che non è contestata) occorre verificare se le stesse siano remunerabili secondo la contrattazione collettiva ed in che modo.
L'art. 15, lett. d) CCNL Area Sanità del 19/12/2019 sancisce che per effetto del passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, ai Sanitari interessati: - compete la retribuzione di posizione – parte fissa di cui all'art. 91 comma 11 corrispondente all'incarico conferito senza ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti;
- cessa la corresponsione dell'indennità di esclusività, della retribuzione di risultato nonché delle R.A.R; - è fatto divieto di esercitare qualunque attività libero-professionale intramuraria.
L'art. 115 del CCNL 2019, invece, dispone che:
1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti); b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda o ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le equipes dei servizi interessati. 2 “ Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende o enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia”.
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La contrattazione collettiva esclude dunque che possano essere svolti turni aggiuntivi laddove il medico abbia un rapporto di non esclusività con la struttura sanitaria, come è accaduto nel caso in esame.
Pertanto, il ricorrente, che ha svolto turni aggiuntivi per n. 24 ore nel mese di gennaio 2023, n. 12 ore nel mese di febbraio 2023, 24 ore nel mese di marzo 2023 e n. 30 ore nel mese di aprile 2023, per complessive n. 90 ore (vd. Conteggio allegato al ricorso e cartellini di presenza, non oggetto di Parte contestazione da parte della non può essere remunerato ai sensi della Contrattazione collettiva che remunera le prestazioni aggiuntive in € 60,00 lordi all'ora, in quanto egli non doveva e non poteva essere autorizzato allo svolgimento di tali turni. Parte Va detto che l'autorizzazione della (erronea) non consente al ricorrente di ottenere la liquidazione della somma richiesta a titolo di turni aggiuntivi;
parimenti non può ritenersi neppure, Parte contrariamente a quanto sostiene la che il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere turni aggiuntivi o avrebbe dovuto informare il proprio Direttore di U.O. del regime di non esclusività, in quanto è il datore di lavoro, sottoscrittore del contratto di lavoro, a dover informare i suoi preposti (ed in questo caso) il Direttore di U.O. del contenuto del contratto stesso e dunque impedire lo svolgimento di attività non liquidabile sulla base della contrattazione collettiva.
Pertanto la domanda principale del ricorrente non può essere accolta.
Tuttavia, deve essere accolta la domanda subordinata di liquidazione delle somme ex art. 2126 c.c.
La norma così dispone: “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.”
(cfr., in termini, Cass. N. 17912/2024).
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Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione è analogo alla fattispecie odierna: in quel caso il lavoratore aveva svolto prestazioni aggiuntive autorizzate ma in violazione della contrattazione collettiva.
Si riportano alcuni passaggi della sentenza, utili ai fini di causa: “Questa Suprema Corte ha tuttavia declinato il principio, cui va data continuità, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che
l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona
l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 23506/2022)… Nel dare continuità a tali principi si ribadisce quindi che per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo. I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cass. n.
27842/2023)”.
Tornando al caso in esame, le ore di lavoro espletate dal ricorrente a titolo di “turni aggiuntivi” risultano autorizzate dalla tanto che la circostanza è incontestata;
parimenti non è Pt_2 contestata la circostanza che il ricorrente abbia prestato a tale titolo attività lavorativa per 90 ore dal mese di gennaio al mese di aprile 2023.
Pertanto, se non può essere accolta la domanda principale di remunerazione dei turni aggiuntivi nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva, perché il ricorrente non avrebbe neppure potuto svolgere quei turni, può invece trovare accoglimento la domanda subordinata. E cioè le 90 ore di lavoro reso in eccedenza rispetto all'ordinario orario di lavoro devono essere remunerate alla stregua di lavoro straordinario. Sul punto deve richiamarsi nuovamente l'ordinanza della
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Corte di Cassazione n. 17912/2024, che, cassando la sentenza di appello sottoposta al suo vaglio, ha rinviato gli atti alla medesima Corte territoriale, con l'indicazione di verificare l'esistenza del credito retributivo in ragione del superamento del debito orario e “con riferimento, sotto il profilo della quantificazione, alle misure unitarie orarie proprie del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva del tempo, senza attribuire rilievo ai limiti orari di ricorso allo straordinario eventualmente previsti dalla medesima contrattazione, né ad altri vizi degli incarichi con cui è stato disposto l'impiego del lavoratore nel servizio di dialisi estiva”.
Lo stesso principio deve dunque trovare applicazione al caso di specie, sicchè le 90 ore di lavoro rese dal dott. devono essere imputate a lavoro straordinario e la deve essere Pt_1 Pt_2 condannata al pagamento del suddetto lavoro straordinario, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della resistente nella misura liquidata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto del valore della domanda accolta.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
5/6/2024 da nei confronti della , rigettata ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai turni aggiuntivi resi fino a dicembre 2022;
2) accoglie la domanda subordinata proposta dal ricorrente e, accertato che il ricorrente ha svolto 90 ore di lavoro (non remunerabili come turni aggiuntivi ma imputabili come straordinario), condanna la al pagamento delle suddette ore di lavoro ai sensi Pt_2 dell'art. 2126 c.c. e secondo la quantificazione prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT come per legge;
Parte 3) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e
IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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