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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA OLMETTO 3
MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_2
parte convenuta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) dichiarare che la società S.C.A.I. a r.l. non ha più alcuna legittimazione, a far data dal 01/10/2021,
a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, degli immobili descritti in premessa e nelle
presente conclusioni;
2) dichiarare che la società S.C.A.I. a r.l. non è legittimata, a far data dal 01/10/2021, a percepire i
frutti o proventi derivanti dal godimento dei suddetti immobili: facoltà e diritti tutti di esclusiva
spettanza dell'odierna ricorrente;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante dei seguenti
immobili facenti parte del fabbricato sito in Roma, Via dell'Annunziatella angolo Via degli Orti
Flaviani censiti al NCEU del Comune di Roma al foglio 843:
particella 388 categoria A/10 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 501 categoria C/6 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 502 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n. 4 piano T-S1;
particella 387 sub 503 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n. 4 piano 1-S1;
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il risarcimento dei
danni derivati e derivanti in conseguenza della mancata, tempestiva, riconsegna o messa a
disposizione degli immobili.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la instaurava Parte_1
il presente giudizio nei confronti di al Controparte_2
pagina 2 di 5 fine di ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 25.9.2006 concedeva in locazione finanziaria alla resistente alcune unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, alla via Dell'Annunziatella, angolo via Degli Orti
Flaviani;
- che, giunto il contratto alla sua naturale scadenza, l'utilizzatrice non esercitava il diritto di opzione all'acquisto degli immobili, né saldava i canoni scaduti;
- che, in particolare, l'utilizzatrice non provvedeva neppure alla restituzione delle unità
immobiliari;
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
dell'utilizzatrice, questa andava condannata all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria;
- che gli immobili risultavano oggi occupati da una società terza, in forza di contratto di locazione non opponibile alla concedente.
All'odierna udienza nessuno compariva per la Controparte_2
la quale, non essendosi costituita in giudizio, veniva dichiarata contumace;
il giudice,
[...]
quindi, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria, dava corso alla discussione e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto in giudizio copia del contratto di compravendita delle unità immobiliari e del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i pagina 3 di 5 medesimi immobili, concessi in leasing alla odierna convenuta.
La ricorrente ha, inoltre, prodotto la lettera raccomandata, con la quale la concedente ha dichiarato decaduta l'utilizzatrice dal diritto di opzione per l'acquisto delle unità immobiliari, , invitando la stessa a restituire le stesse, essendo ormai esaurita la locazione finanziaria.
La mancata restituzione dei beni costituisce un inadempimento dell'utilizzatrice da considerarsi grave,
vertendo su una delle obbligazioni fondamentali gravanti su tale parte in forza del contratto di locazione finanziaria.
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova del proprio adempimento, essendo a ciò gravata ex art. 1218 c.c.
Ne consegue la legittimità della pretesa contrattuale di parte attrice a ottenere la restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e, per l'effetto, la convenuta va pertanto condannata alla riconsegna alla concedente delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, alla via
Dell'Annunziatella, angolo via Degli Orti Flaviani, censite al NCEU del Comune di Roma al foglio
843: particella 388 categoria A/10 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 501
categoria C/6 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 502 categoria A/10 Via degli
Orti Flaviani n. 4 piano T-S1; particella 387 sub 503 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n. 4 piano
1-S1.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il valore dell'immobile (a suo tempo acquistato al prezzo di euro 6.000.000,00), si liquidano in complessivi euro 17.795,00, oltre c.p.a., di cui euro
545,00 per rimborso spese ed euro 2.250,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza pagina 4 di 5 disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1
confronti di condanna la convenuta Controparte_2
all'immediata restituzione in favore della ricorrente delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, alla via Dell'Annunziatella, angolo via Degli Orti Flaviani, censite al NCEU del Comune
di Roma al foglio 843: particella 388 categoria A/10 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella
387 sub 501 categoria C/6 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 502 categoria A/10
Via degli Orti Flaviani n. 4 piano T-S1; particella 387 sub 503 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n.
4 piano 1-S1;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
17.795,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 2.250,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 11 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA OLMETTO 3
MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_2
parte convenuta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) dichiarare che la società S.C.A.I. a r.l. non ha più alcuna legittimazione, a far data dal 01/10/2021,
a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, degli immobili descritti in premessa e nelle
presente conclusioni;
2) dichiarare che la società S.C.A.I. a r.l. non è legittimata, a far data dal 01/10/2021, a percepire i
frutti o proventi derivanti dal godimento dei suddetti immobili: facoltà e diritti tutti di esclusiva
spettanza dell'odierna ricorrente;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante dei seguenti
immobili facenti parte del fabbricato sito in Roma, Via dell'Annunziatella angolo Via degli Orti
Flaviani censiti al NCEU del Comune di Roma al foglio 843:
particella 388 categoria A/10 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 501 categoria C/6 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 502 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n. 4 piano T-S1;
particella 387 sub 503 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n. 4 piano 1-S1;
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il risarcimento dei
danni derivati e derivanti in conseguenza della mancata, tempestiva, riconsegna o messa a
disposizione degli immobili.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la instaurava Parte_1
il presente giudizio nei confronti di al Controparte_2
pagina 2 di 5 fine di ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 25.9.2006 concedeva in locazione finanziaria alla resistente alcune unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, alla via Dell'Annunziatella, angolo via Degli Orti
Flaviani;
- che, giunto il contratto alla sua naturale scadenza, l'utilizzatrice non esercitava il diritto di opzione all'acquisto degli immobili, né saldava i canoni scaduti;
- che, in particolare, l'utilizzatrice non provvedeva neppure alla restituzione delle unità
immobiliari;
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
dell'utilizzatrice, questa andava condannata all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria;
- che gli immobili risultavano oggi occupati da una società terza, in forza di contratto di locazione non opponibile alla concedente.
All'odierna udienza nessuno compariva per la Controparte_2
la quale, non essendosi costituita in giudizio, veniva dichiarata contumace;
il giudice,
[...]
quindi, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria, dava corso alla discussione e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto in giudizio copia del contratto di compravendita delle unità immobiliari e del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i pagina 3 di 5 medesimi immobili, concessi in leasing alla odierna convenuta.
La ricorrente ha, inoltre, prodotto la lettera raccomandata, con la quale la concedente ha dichiarato decaduta l'utilizzatrice dal diritto di opzione per l'acquisto delle unità immobiliari, , invitando la stessa a restituire le stesse, essendo ormai esaurita la locazione finanziaria.
La mancata restituzione dei beni costituisce un inadempimento dell'utilizzatrice da considerarsi grave,
vertendo su una delle obbligazioni fondamentali gravanti su tale parte in forza del contratto di locazione finanziaria.
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova del proprio adempimento, essendo a ciò gravata ex art. 1218 c.c.
Ne consegue la legittimità della pretesa contrattuale di parte attrice a ottenere la restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e, per l'effetto, la convenuta va pertanto condannata alla riconsegna alla concedente delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, alla via
Dell'Annunziatella, angolo via Degli Orti Flaviani, censite al NCEU del Comune di Roma al foglio
843: particella 388 categoria A/10 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 501
categoria C/6 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 502 categoria A/10 Via degli
Orti Flaviani n. 4 piano T-S1; particella 387 sub 503 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n. 4 piano
1-S1.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il valore dell'immobile (a suo tempo acquistato al prezzo di euro 6.000.000,00), si liquidano in complessivi euro 17.795,00, oltre c.p.a., di cui euro
545,00 per rimborso spese ed euro 2.250,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza pagina 4 di 5 disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1
confronti di condanna la convenuta Controparte_2
all'immediata restituzione in favore della ricorrente delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, alla via Dell'Annunziatella, angolo via Degli Orti Flaviani, censite al NCEU del Comune
di Roma al foglio 843: particella 388 categoria A/10 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella
387 sub 501 categoria C/6 Via dell'Annunziatella n. 61 piano T;
particella 387 sub 502 categoria A/10
Via degli Orti Flaviani n. 4 piano T-S1; particella 387 sub 503 categoria A/10 Via degli Orti Flaviani n.
4 piano 1-S1;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
17.795,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 2.250,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 11 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 5 di 5