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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. LEONI ANTONIO (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA TIRSO, 79 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. CAU MANUELA SEBASTIANA (c.f.
), con studio in PIAZZA ROMA - GALLE- C.F._4
RIA PORCELLA, 4 09170 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 398/2025 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2 Per_ 31 dicembre 1987. Hanno tre figli: e (15 marzo Per_2 Per_3
2006). Hanno divorziato in via contenziosa con sentenza dell'11 maggio
2021 che, per quel che qui rileva, ha stabilito queste condizioni:
1) obbligo per il sig. di provvedere al mantenimento di Pt_1 [...]
versando alla sig.ra 350 € al mese, oltre metà spese straor- Per_4 Pt_2 dinarie;
2) obbligo per il sig. di versare un assegno divorzile di 100 Pt_1
€ al mese alla sig.ra Pt_2
Il 6 maggio 2025 il sig. ha presentato ricorso per la revoca Pt_1 del mantenimento del figlio. Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha Pt_2 aderito alla domanda. Con note sostitutive dell'udienza del 14 maggio 2025 i coniugi hanno confermato di voler modificare il loro assetto di divorzio alle condizioni sopra indicate.
Rispetto al tempo del divorzio, è divenuto maggiorenne, Per_3 si è trasferito presso il padre e ha iniziato a lavorare;
svolge un tirocinio retribuito a 500 € al mese. Poiché è cessata la convivenza con la madre è venuta meno ogni giustificazione per l'assegno di mantenimento a lei versato per il man- tenimento del figlio, pertanto la domanda deve senz'altro essere ac- colta.
Le spese devono essere compensate, in ragione della mancata op- posizione.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, a modifica della sentenza n.
— 2 — 238/2021 di questo ufficio, così dispone: 1. revoca l'assegno in capo a , a titolo di contri- Parte_1 buto al mantenimento del figlio Per_3
2. compensa le spese
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —