Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.