Articolo 2 della Legge 26 dicembre 1960, n. 1581
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1961
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1961