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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/10/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5320/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa LA LO
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5320 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Letizia Scarpino Arcuri;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vittorio Camilleri;
Opposta
E
; CP_2
Terza chiamata in causa, contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1304/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento R.G. n.
2375/2019 in data 24 settembre 2019 e notificato in data 14 novembre 2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 49.196,45, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di per asseriti consumi di energia elettrica nel periodo Controparte_1 compreso tra aprile 2011 a marzo 2016 come da fattura rimasta insoluta n. 078024297081404A del
26.9.2016.
Deduceva l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva e la totale infondatezza Parte_1 della pretesa creditoria, evidenziando che: l'immobile oggetto di verifica, di sua proprietà, era stato concesso in locazione dall'anno 1997 fino al 2013 e successivamente era rimasto chiuso ed inutilizzato;
non vi era alcuna prova di un effettivo consumo nel periodo indicato, atteso che nel locale risultava presente un cavo con allaccio abusivo che non alimentava alcun utilizzatore ed in ogni caso non era dimostrato che fosse l'effettivo beneficiario dell'energia asseritamente prelevata;
il calcolo dei Pt_1 consumi riportati in fattura è erroneo, siccome basato su una semplice stima e senza esplicitazione dei criteri utilizzati. Tanto premesso, concludeva affinchè il Tribunale, in via pregiudiziale, volesse autorizzare la chiamata in causa del terzo in qualità di ultima conduttrice del locale- CP_2 magazzino prima della verifica da parte degli accertatori con differimento dell'udienza di comparizione delle parti e nel merito insisteva per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nonché alla rifusione delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dall'accertamento condotto in data 2.3.2016 dai tecnici di (oggi incaricati di pubblico Parte_2 Parte_2 servizio presso il punto di prelievo sito nel Comune di Cosenza, al corso Telesio n. 55, contraddistinto con il n. POD IT001E04915145, associato alla fornitura di energia elettrica, cessata nel mese di aprile dell'anno 2011, avente quale ultima intestataria tale , di fatto utilizzata, al momento Persona_1 della verifica e pur in assenza di contratto, dall'odierno opponente proprietario Parte_1 dell'immobile, come attestato in seno al verbale di verifica;
deduceva, ancora, la società opposta che con nota dell'11.5.2016 il Distributore aveva precisato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 3.3.2011
e che la ricostruzione dei consumi addebitabili all' era relativa al periodo intercorrente dal Parte_1
26.4.2011 (quando era cessato l'ultimo contratto intestato alla ) all'1.3.2016, ovvero al Persona_1
pagina 2 di 7 periodo in cui il punto di prelievo risultava di fatto nella disponibilità dell'odierno opponente;
il
Distributore aveva chiarito altresì che la ricostruzione dei consumi era stata effettuata a mezzo del criterio
“della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”; sosteneva ancora la società venditrice che - pur non essendo la genesi del rapporto riconducibile ad un ordinario contratto di fornitura essendo stato accertato un prelievo irregolare correlato ad un allaccio diretto alla rete elettrica in assenza di contratto - deve ritenersi costituito un rapporto di fornitura ex lege tra (quale utilizzatore Parte_1 di fatto dell'allaccio) ed il (quale esercente il Servizio di Maggior Controparte_1
Tutela e quindi fornitore di ultima istanza) in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia dei clienti finali (All. A deliberazione 19 luglio 2012,
301/2012/R/EEL) con la conseguenza che l' era senz'altro soggetto al rispetto delle Parte_1
Condizioni Generali di Fornitura di Servizio Elettrico Nazionale ed in particolare dell'art. 15 che prevede la responsabilità del cliente per i danni cagionati agli apparecchi, e quindi responsabile civilmente del prelievo irregolare quantomeno a titolo di colpa in vigilando.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, questi pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva sicchè deve dichiararsi la sua contumacia.
Disattesa la richiesta di prova testimoniale di parte opponente ed istruita la causa con i documenti offerti in decisione dalle parti, questo giudice la tratteneva in decisione all'udienza del 3 luglio 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
pagina 3 di 7 Ancora più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un.
n. 13533 del 30.10.2001).
Ancora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare non soltanto il titolo posto a base della fornitura,
l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma anche l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti si fa valere la pretesa creditoria. “La semplice qualità di proprietario dell'immobile sul quale è stato rinvenuto il gruppo di misura non vale ad attribuire, per ciò solo, la responsabilità dei prelievi irregolari, essendo necessaria la prova specifica della condotta imputabile al convenuto e dell'esatta quantificazione dei consumi riferibili al periodo contestato.
L'insufficienza del quadro probatorio in ordine alla imputabilità della condotta e alla quantificazione dei consumi comporta il rigetto della pretesa creditoria” (Tribunale civile di Roma sentenza n. 715 del
16.1.2025).
Ebbene, è pacifico nel caso di specie che il diritto di credito azionato - avente ad oggetto il corrispettivo dei consumi non misurati che equivale al risarcimento del danno dovuto per la somministrazione di energia elettrica non calcolata in ragione dell'allaccio diretto alla rete - non è fondato su un contratto di fornitura stipulato dalla società somministrante con il preteso debitore, siccome il Controparte_1 ha dedotto che - al momento della verifica della predisposizione dell'allaccio abusivo alla
[...] rete - il punto di prelievo non era associato ad alcun contratto di fornitura, che l'ultima intestataria della fornitura poi cessata nel mese di aprile del 2011 era tale , che l'Arcuri era Persona_1 Pt_1 proprietario dell'immobile al momento del controllo “sfitto”.
Le ridette circostanze, incontestate, trovano riscontro nel verbale di verifica del 2.3.2016 e nei successivi atti della società di distribuzione.
Ciò posto, la società venditrice ha chiesto la condanna del proprietario del locale al pagamento del corrispettivo dei consumi non misurati a titolo contrattuale, in virtù di un preteso obbligo ex lege discendente dalla invocata deliberazione dell'Autorità nergia Elettrica ed il Gas quantomeno per CP_3 culpa in vigilando. pagina 4 di 7 L'opponente ha invece dedotto la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di titolarità dell'obbligazione dal lato passivo, allegando e documentando la stipula di contratti di locazione ad uso commerciale del locale nel quale insiste il punto di prelievo interessato dalla verifica, regolarmente registrati, per il periodo intercorrente dal 1997 al 2003 e dal 2008 al 2013 (ultima conduttrice tale CP_2
.
[...]
Ebbene, ritiene questo giudice che la società opposta non abbia dato la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata a titolo contrattuale.
Invero, il proprietario dell'immobile che non sia anche intestatario dell'utenza non può rispondere civilmente dei consumi non misurati per effetto della predisposizione di un allaccio abusivo alla rete.
Né tale obbligo può farsi discendere ex lege, come vorrebbe l'opposta, dall'invocata clausola della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas che riguarda specificamente la presa in carico del punto di prelievo del cliente finale che si trovi privo di venditore sul mercato libero al fornitore di ultima istanza, atteso che con tutta evidenza si tratta di disposizione che regola i rapporti fra gli operatori del settore energia ed è vincolante solo nei rapporti interni e che in ogni caso eventuali prescrizioni specifiche dell'Autorità regolatrice possono integrarsi in via automatica nei rapporti contrattuali di utenza individuali ex art. 1339 c.c. ma evidentemente solo se un contratto fra somministrante e utente sia stato stipulato.
Consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non è vincolato alle Parte_1
Condizioni Generali di Fornitura di Servizio Elettrico Nazionale, dovendosi rilevare peraltro che la clausola n. 15 invocata prevede un obbligo di vigilanza e custodia in capo all'utente per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante e dunque la responsabilità dell'utente per i danni cagionati all'apparecchio in assenza di prova contraria ma non la responsabilità civile dell'utente (tantomeno del proprietario) per i consumi fraudolenti a titolo di culpa in vigilando.
D'altronde, anche sul piano amministrativo e tributario, il proprietario-locatore conserva l'obbligo di custodia e vigilanza sul corretto utilizzo della fornitura solo se mantiene l'intestazione del contratto, così assumendosi l'onere di garantire che terzi non utilizzino l'utenza in modo fraudolento.
Venendo all'esame dell'ulteriore profilo invocato, si rileva che la società opposta non ha fornito la prova che il proprietario dell'immobile fosse l'effettivo utilizzatore dell'utenza, dunque il beneficiario dell'asserito illecito prelievo di energia.
Occorre chiarire che, fondando la richiesta di pagamento (anche) sulla imputabilità del consumo illecito al proprietario dell'immobile, la società opposta ha articolato una ulteriore domanda risarcitoria a titolo pagina 5 di 7 extracontrattuale (cfr Cass. Sez. 1 sentenza n. 5633 del 2012): “L'utente di fatto, che ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica, è legittimato passivo dell'azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall'impresa somministrante ( , ancorchè il contratto di Parte_2 somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell'ambito di un rapporto contrattuale, ma ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
L'opposta avrebbe dovuto quindi provare che è l'autore materiale dell'illecita continuativa Parte_1 captazione come prospettata.
Ma tale prova non può discendere dal solo fatto che l' era proprietario dell'immobile, avuto Pt_1 riguardo peraltro alle circostanze che il locale era stato condotto in locazione ad uso commerciale fino all'anno 2013 come da contratti in atti, che al momento della verifica esso era “sfitto”, che Pt_1 risiedeva altrove e precisamente in Scigliano, che l'allaccio abusivo al momento del controllo non era neppure operativo.
Peraltro, la riscontrata predisposizione di un sistema idoneo a sottrarre illecitamente energia - in assenza di prova circa l'effettivo illecito prelievo di energia ed in mancanza di una utenza attiva - configura al più un tentativo di sottrazione che non può giustificare la fatturazione dei consumi stimati nell'ultimo quinquennio dalla verifica del 2016, come operata dal Elettrico CP_1 CP_1
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo questo né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento della parte opposta soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opponente ha allegato, neppure genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni”).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi della tabella n. 2 del d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), tanto sia per la semplicità delle questioni affrontate che per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1304 del Parte_1
2019 emesso dal Tribunale di Cosenza il 26.9.2019;
- rigetta la richiesta di condanna avanzata dall'opponente ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro
286,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv, Carla Letizia Scarpino Arcuri ex art. 93
c.p.c..
Cosenza, 31 ottobre 2025
Il Giudice
LA LO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa LA LO
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5320 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Letizia Scarpino Arcuri;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vittorio Camilleri;
Opposta
E
; CP_2
Terza chiamata in causa, contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1304/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento R.G. n.
2375/2019 in data 24 settembre 2019 e notificato in data 14 novembre 2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 49.196,45, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di per asseriti consumi di energia elettrica nel periodo Controparte_1 compreso tra aprile 2011 a marzo 2016 come da fattura rimasta insoluta n. 078024297081404A del
26.9.2016.
Deduceva l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva e la totale infondatezza Parte_1 della pretesa creditoria, evidenziando che: l'immobile oggetto di verifica, di sua proprietà, era stato concesso in locazione dall'anno 1997 fino al 2013 e successivamente era rimasto chiuso ed inutilizzato;
non vi era alcuna prova di un effettivo consumo nel periodo indicato, atteso che nel locale risultava presente un cavo con allaccio abusivo che non alimentava alcun utilizzatore ed in ogni caso non era dimostrato che fosse l'effettivo beneficiario dell'energia asseritamente prelevata;
il calcolo dei Pt_1 consumi riportati in fattura è erroneo, siccome basato su una semplice stima e senza esplicitazione dei criteri utilizzati. Tanto premesso, concludeva affinchè il Tribunale, in via pregiudiziale, volesse autorizzare la chiamata in causa del terzo in qualità di ultima conduttrice del locale- CP_2 magazzino prima della verifica da parte degli accertatori con differimento dell'udienza di comparizione delle parti e nel merito insisteva per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nonché alla rifusione delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dall'accertamento condotto in data 2.3.2016 dai tecnici di (oggi incaricati di pubblico Parte_2 Parte_2 servizio presso il punto di prelievo sito nel Comune di Cosenza, al corso Telesio n. 55, contraddistinto con il n. POD IT001E04915145, associato alla fornitura di energia elettrica, cessata nel mese di aprile dell'anno 2011, avente quale ultima intestataria tale , di fatto utilizzata, al momento Persona_1 della verifica e pur in assenza di contratto, dall'odierno opponente proprietario Parte_1 dell'immobile, come attestato in seno al verbale di verifica;
deduceva, ancora, la società opposta che con nota dell'11.5.2016 il Distributore aveva precisato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 3.3.2011
e che la ricostruzione dei consumi addebitabili all' era relativa al periodo intercorrente dal Parte_1
26.4.2011 (quando era cessato l'ultimo contratto intestato alla ) all'1.3.2016, ovvero al Persona_1
pagina 2 di 7 periodo in cui il punto di prelievo risultava di fatto nella disponibilità dell'odierno opponente;
il
Distributore aveva chiarito altresì che la ricostruzione dei consumi era stata effettuata a mezzo del criterio
“della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”; sosteneva ancora la società venditrice che - pur non essendo la genesi del rapporto riconducibile ad un ordinario contratto di fornitura essendo stato accertato un prelievo irregolare correlato ad un allaccio diretto alla rete elettrica in assenza di contratto - deve ritenersi costituito un rapporto di fornitura ex lege tra (quale utilizzatore Parte_1 di fatto dell'allaccio) ed il (quale esercente il Servizio di Maggior Controparte_1
Tutela e quindi fornitore di ultima istanza) in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia dei clienti finali (All. A deliberazione 19 luglio 2012,
301/2012/R/EEL) con la conseguenza che l' era senz'altro soggetto al rispetto delle Parte_1
Condizioni Generali di Fornitura di Servizio Elettrico Nazionale ed in particolare dell'art. 15 che prevede la responsabilità del cliente per i danni cagionati agli apparecchi, e quindi responsabile civilmente del prelievo irregolare quantomeno a titolo di colpa in vigilando.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, questi pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva sicchè deve dichiararsi la sua contumacia.
Disattesa la richiesta di prova testimoniale di parte opponente ed istruita la causa con i documenti offerti in decisione dalle parti, questo giudice la tratteneva in decisione all'udienza del 3 luglio 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
pagina 3 di 7 Ancora più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un.
n. 13533 del 30.10.2001).
Ancora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare non soltanto il titolo posto a base della fornitura,
l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma anche l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti si fa valere la pretesa creditoria. “La semplice qualità di proprietario dell'immobile sul quale è stato rinvenuto il gruppo di misura non vale ad attribuire, per ciò solo, la responsabilità dei prelievi irregolari, essendo necessaria la prova specifica della condotta imputabile al convenuto e dell'esatta quantificazione dei consumi riferibili al periodo contestato.
L'insufficienza del quadro probatorio in ordine alla imputabilità della condotta e alla quantificazione dei consumi comporta il rigetto della pretesa creditoria” (Tribunale civile di Roma sentenza n. 715 del
16.1.2025).
Ebbene, è pacifico nel caso di specie che il diritto di credito azionato - avente ad oggetto il corrispettivo dei consumi non misurati che equivale al risarcimento del danno dovuto per la somministrazione di energia elettrica non calcolata in ragione dell'allaccio diretto alla rete - non è fondato su un contratto di fornitura stipulato dalla società somministrante con il preteso debitore, siccome il Controparte_1 ha dedotto che - al momento della verifica della predisposizione dell'allaccio abusivo alla
[...] rete - il punto di prelievo non era associato ad alcun contratto di fornitura, che l'ultima intestataria della fornitura poi cessata nel mese di aprile del 2011 era tale , che l'Arcuri era Persona_1 Pt_1 proprietario dell'immobile al momento del controllo “sfitto”.
Le ridette circostanze, incontestate, trovano riscontro nel verbale di verifica del 2.3.2016 e nei successivi atti della società di distribuzione.
Ciò posto, la società venditrice ha chiesto la condanna del proprietario del locale al pagamento del corrispettivo dei consumi non misurati a titolo contrattuale, in virtù di un preteso obbligo ex lege discendente dalla invocata deliberazione dell'Autorità nergia Elettrica ed il Gas quantomeno per CP_3 culpa in vigilando. pagina 4 di 7 L'opponente ha invece dedotto la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di titolarità dell'obbligazione dal lato passivo, allegando e documentando la stipula di contratti di locazione ad uso commerciale del locale nel quale insiste il punto di prelievo interessato dalla verifica, regolarmente registrati, per il periodo intercorrente dal 1997 al 2003 e dal 2008 al 2013 (ultima conduttrice tale CP_2
.
[...]
Ebbene, ritiene questo giudice che la società opposta non abbia dato la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata a titolo contrattuale.
Invero, il proprietario dell'immobile che non sia anche intestatario dell'utenza non può rispondere civilmente dei consumi non misurati per effetto della predisposizione di un allaccio abusivo alla rete.
Né tale obbligo può farsi discendere ex lege, come vorrebbe l'opposta, dall'invocata clausola della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas che riguarda specificamente la presa in carico del punto di prelievo del cliente finale che si trovi privo di venditore sul mercato libero al fornitore di ultima istanza, atteso che con tutta evidenza si tratta di disposizione che regola i rapporti fra gli operatori del settore energia ed è vincolante solo nei rapporti interni e che in ogni caso eventuali prescrizioni specifiche dell'Autorità regolatrice possono integrarsi in via automatica nei rapporti contrattuali di utenza individuali ex art. 1339 c.c. ma evidentemente solo se un contratto fra somministrante e utente sia stato stipulato.
Consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non è vincolato alle Parte_1
Condizioni Generali di Fornitura di Servizio Elettrico Nazionale, dovendosi rilevare peraltro che la clausola n. 15 invocata prevede un obbligo di vigilanza e custodia in capo all'utente per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante e dunque la responsabilità dell'utente per i danni cagionati all'apparecchio in assenza di prova contraria ma non la responsabilità civile dell'utente (tantomeno del proprietario) per i consumi fraudolenti a titolo di culpa in vigilando.
D'altronde, anche sul piano amministrativo e tributario, il proprietario-locatore conserva l'obbligo di custodia e vigilanza sul corretto utilizzo della fornitura solo se mantiene l'intestazione del contratto, così assumendosi l'onere di garantire che terzi non utilizzino l'utenza in modo fraudolento.
Venendo all'esame dell'ulteriore profilo invocato, si rileva che la società opposta non ha fornito la prova che il proprietario dell'immobile fosse l'effettivo utilizzatore dell'utenza, dunque il beneficiario dell'asserito illecito prelievo di energia.
Occorre chiarire che, fondando la richiesta di pagamento (anche) sulla imputabilità del consumo illecito al proprietario dell'immobile, la società opposta ha articolato una ulteriore domanda risarcitoria a titolo pagina 5 di 7 extracontrattuale (cfr Cass. Sez. 1 sentenza n. 5633 del 2012): “L'utente di fatto, che ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica, è legittimato passivo dell'azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall'impresa somministrante ( , ancorchè il contratto di Parte_2 somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell'ambito di un rapporto contrattuale, ma ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
L'opposta avrebbe dovuto quindi provare che è l'autore materiale dell'illecita continuativa Parte_1 captazione come prospettata.
Ma tale prova non può discendere dal solo fatto che l' era proprietario dell'immobile, avuto Pt_1 riguardo peraltro alle circostanze che il locale era stato condotto in locazione ad uso commerciale fino all'anno 2013 come da contratti in atti, che al momento della verifica esso era “sfitto”, che Pt_1 risiedeva altrove e precisamente in Scigliano, che l'allaccio abusivo al momento del controllo non era neppure operativo.
Peraltro, la riscontrata predisposizione di un sistema idoneo a sottrarre illecitamente energia - in assenza di prova circa l'effettivo illecito prelievo di energia ed in mancanza di una utenza attiva - configura al più un tentativo di sottrazione che non può giustificare la fatturazione dei consumi stimati nell'ultimo quinquennio dalla verifica del 2016, come operata dal Elettrico CP_1 CP_1
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo questo né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento della parte opposta soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opponente ha allegato, neppure genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni”).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi della tabella n. 2 del d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), tanto sia per la semplicità delle questioni affrontate che per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1304 del Parte_1
2019 emesso dal Tribunale di Cosenza il 26.9.2019;
- rigetta la richiesta di condanna avanzata dall'opponente ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro
286,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv, Carla Letizia Scarpino Arcuri ex art. 93
c.p.c..
Cosenza, 31 ottobre 2025
Il Giudice
LA LO
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